CORTE D’APPELLO DI TRENTO; sentenza 5 giugno 2001 (decisa il)
CORTE D’APPELLO DI TRENTO; 5 giugno 2001 (decisa il); Pres. CICIRETTI, Est. LUCHINI; XXX (Avv.ti FOLLESE, TRAVERSA) c. SCUOLA NAZIONALE DI SCI ZZZ (Avv. PONTRELLI) Riforma Trib. Trento – Sez. distaccata di Cavalese, 25 aprile 2000, n. 33/2000
Responsabilità civile – Sci – Maestro di sci – Infortunio di un allievo – Responsabilità del precettore – Sussistenza
Il maestro di sci risponde, ex art. 2048, comma 2, c.c., per il danno occorso al proprio allievo durante lo svolgimento della lezione, se non prova di aver adempiuto all’obbligo di vigilanza con una diligenza idonea ad impedire il fatto (nella specie, nel corso di una lezione impartita ad una sciatrice minorenne, il maestro si era allontanato per raggiungere un’altra allieva giunta in ritardo rispetto all’orario d’inizio del corso. Stremata dall’attesa, la sciatrice ha un cedimento delle gambe e cade a terra procurandosi una lesione al ginocchio sinistro. La domanda attorea, fondata sull’affermazione della responsabilità contrattuale del maestro per la violazione degli obblighi contrattuali di insegnamento e sorveglianza assunti nei suoi confronti non trova, tuttavia, accoglimento da parte del giudice di prime cure. Segue, quindi, l’impugnazione della predetta sentenza ad opera della parte soccombente. La Corte condivide la censura mossa dall’appellante alla sentenza di primo grado, ritenendo, tuttavia, che il corretto inquadramento giudico della fattispecie sottoposta al suo esame debba rinvenirsi nell’ambito della norma di cui all’art. 2048, comma 2, c.c., la quale trova applicazione anche nell’ipotesi di danni autoprocuratisi dall’allievo ed a prescindere dalla maggiore o minore età di quest’ultimo. Non avendo la parte appellata fornito la prova liberatoria che gravava a suo carico, il collegio giunge all’affermazione della responsabilità di quest’ultima. Ne consegue la condanna della scuola di sci della quale il maestro fa parte, trattandosi di una fattispecie di responsabilità che non ammette la prova liberatoria e che presuppone unicamente l’accertamento dell’illecito commesso dal dipendente).
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