CORTE D’APPELLO DI TRENTO; sentenza 7 luglio 2004, n. 349

CORTE D’APPELLO DI TRENTO; 7 luglio 2004, n. 349; Pres. Est. Garibba; Imp.ti X, Y (avv.ti De Luca, Stefenelli, Perenzoni)Riforma Trib. Rovereto, 11 luglio 2002

 

Responsabilità penale – Sci – Omicidio colposo – Inidoneità delle protezioni poste sulle transenne – Responsabilità del gestore della pista – Sussistenza – Condanna – Responsabilità dell’amministratore della società sciistica – Condanna – Colpa del responsabile tecnico della conduzione delle piste – Assoluzione

 

Il gestore della pista da sci risponde, in concorso con l’amministratore della società sciistica, di omicidio colposo per le lesioni causate ad uno sciatore minorenne che, urtando violentemente contro la struttura in ferro delle transenne a fondo pista, muoia a causa del colpo. Deve, invece, essere assolto il responsabile tecnico della conduzione dell’impianto funiviario, essendo compito del responsabile dell’esercizio della pista predisporre le adeguate misure di sicurezza sulla pista (nella specie, la Corte riconosce che il comportamento del minorenne fu caratterizzato da imprudenza – in quanto scese la pista ad una velocità non proporzionata alla capacità di controllo degli sci -, imperizia – dal momento che non seppe eseguire una tempestiva manovra di arresto – ed inosservanza di regolamento, che imponeva di tenere una velocità particolarmente moderata sui tratti terminali delle pista ed in prossimità di stazioni degli impianti di risalita). L’evento non si sarebbe poi verificato se il genitore, che lo seguiva sulla pista, assolvendo il dovere di sorveglianza, avesse impartito al figlio i precetti atti a prevenire il rischio di perdita di controllo degli sci per eccesso di velocità. Tuttavia, l’omissione del genitore non fa venir meno, a livello causale, la concorrente omissione contestata al gestore della pista, in quanto, ex art. 41 co. 2 c.p., il fatto che un’adeguata protezione della transenna avrebbe evitato la morte del bambino permette di affermare che la negligente sorveglianza del genitore non avrebbe, da sola, cagionato l’evento morte).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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