CORTE D’APPELLO DI TRENTO; sentenza 8 aprile 1997, n. 138

CORTE D’APPELLO DI TRENTO; 8 aprile 1997, n. 138; Pres. DATTILO, Est. LUCHINI, G. A. P. (avv. CONTE DI SCAURI, D’APOLITO) c. L. J. (avv. DE ABBONDI) e B. E. (contumace). Riforma Trib. Bolzano, 17 settembre 1993.

 

Responsabilità civile – Sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza degli impianti di risalita – Skilift – Contratto di trasporto – Infortunio di uno sciatore – Obbligo di arresto dell’impianto – Responsabilità per danni – Sussiste

 

Posto che il contratto di risalita stipulato tra gestore e sciatore rientra nella fattispecie del contratto di trasporto, ivi compreso il caso del trasporto a mezzo skilift, senza potersi escludere che lo sciatore sia chiamato a collaborare attivamente all’operazione di trasporto a monte, il gestore è responsabile del danno riportato dallo sciatore durante il tragitto per aver omesso di arrestare l’impianto in caso di pericolo(nella specie, viene riformata la decisione di primo grado che, avendo escluso la ricorrenza del contratto di trasporto in caso di traino a mezzo skilift, aveva ricondotto alla condotta imperita dell’attrice il danno da questa riportato in conseguenza di una caduta occorsa  durante la risalita, inciampando sul corpo di una sciatrice che la precedeva, anch’essa caduta; la Corte rafforza il suo convincimento richiamando Cass. 7 ottobre 1968, n. 3136, ove la S.C. aveva inquadrato nell’ambito del contratto di trasporto la risalita in seggiovia, per rilevare che anche nel caso della seggiovia, come in quello dello skilift, il trasportato deve cooperare attivamente al trasporto; sulla base di questo inquadramento giuridico la Corte stigmatizza l’omesso arresto dell’impianto da parte dell’addetto, precauzione che se tempestivamente adottata, avrebbe evitato il prodursi del danno).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza


fb-share-icon