CORTE D’APPELLO DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO; sentenza 11 marzo 2002 (decisa il)
CORTE D’APPELLO DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO; sentenza 11 marzo 2002 (decisa il); Pres. Zanon, Est. Klammer; Imp. YY. Riforma Tribunale di Bolzano, sez. dist. Brunico 13 marzo 2001 n. 118/01
Responsabilità penale – Lesioni colpose – Scontro tra sciatori – Impatto frontale – Snowboarder procedente più a valle – Assoluzione
L’imputato coinvolto in uno scontro frontale con una sciatrice che proviene da monte rispetto a lui, deve essere assolto dal reato di lesioni colpose perché il fatto non costituisce reato. (Nella specie, l’imputato con lo snowboard aveva tagliato in diagonale la pista da sinistra verso destra dove da monte, seguendo una traiettoria verticale, stava sopraggiungendo la parte offesa. Il Pm aveva chiesto l’assoluzione, ma il tribunale aveva condannato l’imputato. In appello poiché l’istruttoria ha accertato che l’imputato con il suo snowboard procedeva più a valle rispetto alla parte offesa e che egli non ha investito la sciatrice da tergo, ma l’impatto è stato frontale, la corte ha riformato la sentenza di primo grado)
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