CORTE D’APPELLO DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO; sentenza 2 ottobre 2003 (decisa il) n. 229/03

CORTE D’APPELLO DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO; sentenza 2 ottobre 2003 (decisa il) n. 229/03; Pres. Bisignano, Est. Klammer; Imp. YY. Riforma Trib. Bolzano, sez. dist. Silandro, 25 marzo 2002 (decisa il), dep. 21 maggio 2002 n. 23/02

 

Responsabilità penale – Sci – Fuoripista – Valanga colposa – Presenza di cartelli di pericolo – Colpa specifica – Condanna

 

Lo sciatore esperto che pratica il fuori pista in una zona dove insistono i cartelli di divieto e provoca una valanga risponde dei reati di valanga colposa ex art. 426 c.p. e di disastro colposo ex art. 449 c.p. (Nella specie, l’imputato era un esperto praticante di sci alpinismo ed è andato a sciare in una zona fuori pista dove erano presenti cartelli in quattro lingue con l’iscrizione “stop, pericolo valanghe”. In primo grado era stato assolto e in appello la corte ha riformato quella sentenza prescindendo da tutti gli obblighi a cui un esperto sciatore alpinista avrebbe dovuto attenersi e limitandosi a considerare che la presenza di un cartello chiaro e in quattro lingue è sufficiente per imputare la colpa specifica a chi non lo rispetta)

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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