CORTE D’APPELLO DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO; sentenza 28 settembre 2005 (decisa il)

CORTE D’APPELLO DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO; sentenza 28 settembre 2005 (decisa il); Pres. Est. Pacher; XX (Avv. Coletti, Alessio) c. YY (Avv. Pappalardo). Conferma Trib. Bolzano, sez dist. Brunico 31 ottobre 2003 (decisa il), dep. 7 novembre 2003  n. 89

 

Responsabilità civile – Sci – Gestore dell’area sciabile – Infortunio sulla pista da sci – Responsabilità extracontrattuale del gestore – Onere probatorio – Non assolto

 

Ove uno sciatore si procuri danni mentre percorre la pista da sci, incombe sul danneggiato a titolo di responsabilità extracontrattuale l’onere di dimostrare il danno, la condotta colposa del gestore e il nesso di causa tra la condotta colposa e il danno; ne consegue che deve essere confermata la sentenza di primo grado che rigetta la domanda di risarcimento se l’attore appellante danneggiato non fornisce la prova della presenza di un’insidia o trabocchetto. (Nella specie, lo sciatore danneggiato per evitare un dosso di neve fresca presente sulla pista, scivola e impatta contro un altro cumulo di neve. La corte d’appello conferma il dispositivo della sentenza di primo grado per l’assenza della prova sulla dinamica dell’incidente a norma dell’art. 2043 c.c., ma si discosta parzialmente dal ragionamento seguito in prime cure: esclude, diversamente dalla sentenza di primo grado, sia l’applicabilità della disciplina contrattuale, che della disciplina della responsabilità extracontrattuale derivante da attività pericolosa, che l’applicabilità della disciplina della responsabilità extracontrattuale per danno derivante da cosa in custodia in ragione della vasta estensione delle piste da sci, sul rilievo che non sia ipotizzabile che il gestore controlli costantemente ogni luogo delle piste stesse. La corte dà atto di un’evoluzione giurisprudenziale, ma ritiene comunque non assolto l’onere probatorio tanto in chiave di responsabilità extracontrattuale, quanto in chiave di responsabilità contrattuale, poiché l’istruttoria non ha permesso di mettere in luce la dinamica dell’incidente).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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