CORTE D’APPELLO DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO; sentenza 29 settembre 2005 (decisa il) n. 218/05; Pres

CORTE D’APPELLO DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO; sentenza 29 settembre 2005 (decisa il) n. 218/05; Pres. Bisignano, Est. Kapeller; Imp. YY (Avv. Biamino, Ratti) Riforma sentenza Tribunale di Bolzano, sez. dist. di Brunico 20 aprile 2004 – 11 maggio 2004 n. 91/05

 

Responsabilità penale – Lesioni colpose – Sciatore proveniente da monte – Velocità non adeguata allo stato dei luighi – Velocità non adeguata alle proprie capacità – Condanna

 

Risponde del reato di lesioni colpose lo sciatore che, violando le norme del decalogo FIS e sciando ad una velocità eccessiva in relazione allo stato dei luoghi e alle sue capacità tecniche, investe uno sciatore procedente più a valle cagionandogli una malattia guaribile in 25 giorni (Nella specie, il tribunale aveva assolto l’imputato perché il fatto non costituisce reato, ritenendo responsabile la parte offesa per essersi rimessa in moto dopo una sosta in modo imprudente. La corte d’appello, in riforma della sentenza di primo grado, dopo aver riconsiderato l’attendibilità di una teste, la quale non era presente al momento del fatto, condanna l’imputato per aver violato la norme del decalogo FIS alla stregua delle quali lo sciatore che proviene da monte deve effettuare il sorpasso in modo tale da non creare intralcio allo sciatore più a valle il quale non ha l’obbligo di controllare cosa accade alle sue spalle)

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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