CORTE D’APPELLO DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO; sentenza 7 giugno 2000 (decisa il)
CORTE D’APPELLO DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO; sentenza 7 giugno 2000 (decisa il); Pres. Zanon, Est. Pacher; XX (Avv. Salvà) c. YY e YY1 (Avv. D’Apolito, Pappalardo, Reider). Conferma Trib. Bolzano, 22 dicembre 1998, n. 997
Responsabilità civile – Gestore – Scuola di sci – Infortunio sulla pista da sci – Perdita del controllo e impatto contro la rete di separazione – Responsabilità solidale del gestore e della scuola di sci – Non sussiste
Nel caso di uno sciatore che su una pista classificata facile perda il controllo degli sci impattando contro una rete ben visibile che delimita il settore della pista destinato a tutti gli utenti sciatori dal settore della pista destinato agli allenamenti delle scuole di sci non sussite la responsabilità contrattuale od extracontrattuale (a titolo individuale o solidale) del gestore dell’area sciabile e della scuola di sci (Nella specie, l’attore aveva perso il controllo degli sci mentre sciava su una pista larga, ben innevata e con scarsa pendenza andando a collidere contro un paletto di sostegno della rete arancione destinata a separare due settori della pista. Il tribunale aveva rigettato la domanda di risarcimento. In secondo grado, la corte d’appello rigetta l’appello, negando che la fattispecie possa essere qualificata come un caso di responsabilità contrattuale o come un caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, rigettando altresì la domanda di risarcimento ex art. 2043 c.c., non sussistendo la condotta colposa nè del gestore e nè della scuola, nella misura in cui la rete risultava ben visibile ed era apposta su una pista larga e con funzione di delimitazione di due settori della pista).
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