CORTE DI APPELLO DI TRENTO; sentenza 11 giugno 2002 (decisa il)

CORTE DI APPELLO DI TRENTO; 11 giugno 2002 (decisa il); Pres. Luchini, Est. Rizzo; XXX (Avv. OLIVIERI) c. YYY (Avv. GIOVANNINI) e Sportass (Avv. VALLE). Conferma Trib. Trento, 14 febbraio 2001

 

Responsabilità civile – Sci – Responsabilità dell’organizzatore di una gara sciistica – Investimento di un guardiaporta ad opera di atleta in gara – Accettazione del rischio da parte del guardiaporte – Sussiste

 

Posto che nell’attività sciistica agonistica v’è accettazione del rischio da parte dei gareggianti (e diversamente che nell’ipotesi di pratica dello sci a scopo ludico-ricreativo), i danni da questi ultimi  eventualmente sofferti in occasione di una gara agonistica rientrano nell’alea normale e ricadono sugli stessi. Di talché, è sufficiente che gli organizzatori – al fine di sottrarsi da responsabilità – abbiano predisposto il tracciato di gara e le precauzioni attorno ad esso in maniera di contenere il rischio nei normali limiti confacenti alla specifica attività sportiva, apprestando le opportune cautele nel rispetto di eventuali regolamenti sportivi (nella specie, affermando questi principi, la Corte rileva, sulla base della dinamica dei fatti ricostruita a mezzo di prove testimoniali, che la posizione liberamente e discrezionalmente assunta dal guardiaporte investito dall’atleta in gara, in seguito ad un evento rientrante nell’alea normale della competizione, integri l’accettazione del rischio da parte del guardiaporte danneggiato.

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

 

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