CORTE DI APPELLO DI TRENTO; sentenza 18 maggio 2004 (decisa il)
CORTE DI APPELLO DI TRENTO; 18 maggio 2004 (decisa il); Pres. Luchini, Est. Platania, Z. s.p.a. (avv. Wegher) c. X. (avv. Borlone, Peterlongo). Conferma Trib. Trento, sez. dist. Cles, 23 luglio 2002.
Responsabilità civile – Sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza delle piste – Biforcazione del tracciato – Mancanza di segnalazione – Infortunio di uno sciatore – Responsabilità da cose in custodia – Sussistenza
In base all’obbligo di impedire che la pista da sci arrechi danni agli sciatori che incombe sul gestore degli impianti sciistici quale custode della pista medesima, costui è responsabile del danno subito da uno sciatore per aver omesso di predisporre idonea segnalazione e adeguata protezione di una situazione di pericolo presente sul tracciato (nella specie, in applicazione dell’art. 2051 c.c., il gestore degli impianti sciistici è stato condannato al risarcimento del danno subito da uno sciatore per essere caduto in una scarpata presente sul tracciato in prossimità di una biforcazione della pista).
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