CORTE DI APPELLO DI TRENTO; sentenza 6 luglio 2004 (decisa il), n. 288

CORTE DI APPELLO DI TRENTO, 6 luglio 2004 (decisa il), n. 288; Pres. Luchini, Est. Platania, X (Avv. Giovannazzi, Zuanni) c. Gestore di un impianto sciistico (AVV. Ballardini) e scuola di sci (AVV. De Finis). Riforma Trib. Rovereto 11.04.2003.

 

Responsabilità civile – Sci – Lezione di sci – Infortunio di un allievo – Responsabilità extracontrattuale della scuola di sci– Responsabilità concorrente del gestore dell’impianto legata al cattivo stato di manutenzione della pista – Sussistenza

 

Sono solidalmente responsabili dei danni patiti da una sciatrice la quale, durante una lezione col maestro, cade e finisce fuori pista, a causa dalle condizioni di quest’ultima, il gestore dell’impianto sciistico, per aver collocato ai lati della pista una recinzione non sicura, in quanto non ancorata al suolo, e la scuola di sci per non avere, tramite il maestro incaricato, riconosciuto l’insidiosità del passaggio non protetto e, conseguentemente, prestato la necessaria assistenza all’allieva assolutamente inesperta (nella specie, la Corte ha ritenuto responsabili in egual misura dei danni patiti da una sciatrice finita fuori pista, il gestore dell’impianto sciistico per aver omesso di ancorare adeguatamente al suolo la rete di protezione ai lati della pista così non impedendo che la sciatrice, caduta per propria imperizia, scivolasse, precipitando in un dirupo, nonché la scuola sci per non aver, tramite il maestro incaricato, percepito la natura insidiosa del tracciato, determinata dalla presenza ai lati dello stesso di uno strapiombo, e per non aver, conseguentemente, vigilato in maniera adeguata sull’incolumità di un’allieva del tutto inesperta).

 

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Testo della sentenza

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