CORTE DI APPELLO DI TRENTO; sentenza 9 marzo 2004, 216

CORTE DI APPELLO DI TRENTO, 9 marzo 2004, 216; Pres., Luchini Est. Paolucci; Associazione maestri di sci (Avv. Fable, Margoni) c.X(Avv. Pisacane, Stefenelli) e maestro (Avv. Pisacane, Stefenelli). Riforma Trib. Trento 7.01.2003.

 

Responsabilità civile – Sci – Scuola di sci – Responsabilità di padroni e committenti – Assenza di vincolo di subordinazione – Fattispecie

 

La responsabilità per il fatto illecito commesso dall’istruttore, durante ed in occasione di un corso di sci, compete esclusivamente al soggetto che abbia provveduto all’organizzazione del suddetto corso, alla scelta del maestro ed al conseguente affidamento dell’incarico per lo svolgimento della lezione, dovendo sussistere, ai fin dell’affermazione di responsabilità, un rapporto di subordinazione tra l’autore dell’illecito ed il committente cui corrisponda un potere di direzione e di sorveglianza da parte di quest’ultimo (nella specie, l’istruttore, tratto a responsabilità per l’evento lesivo occorso al proprio allievo in occasione dello svolgimento di una lezione, risultava iscritto ad un’associazione di maestri di sci la quale prevedeva tra i suoi scopi statutari la preparazione e la formazione dei propri iscritti, nonché la tutela dell’immagine delle locali scuole, ma non anche l’organizzazione di corsi. I suoi associati erano, infatti, liberi di svolgere la propria professione autonomamente o su incarico delle scuole locali senza versare alcunché all’Associazione stessa. Nel caso di specie, il corso, durante ed in occasione del quale si è verificato l’evento lesivo, era stato organizzato da una locale scuola e non direttamente da detta associazione. La Corte esclude, perciò, alla luce dei suesposti dati fattuali, la responsabilità solidale dell’associazione, non avendo quest’ultima speso il suo nome nell’organizzazione del corso, né provveduto alle iscrizioni, alla ricezione del compenso e soprattutto all’affidamento al maestro dell’incarico di svolgere la lezione).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

fb-share-icon