Corte di Cassazione, sentenza 9 luglio 2008, n. 21905

Corte di Cassazione, sentenza 9 luglio 2008, n. 21905; Di Nanni (Pres.); D’Amico (Est.)

 

Responsabilità civile – Deltaplano – Istruttore e scuola di volo – Concorso di colpa del danneggiato – Incensurabilità in sede di legittimità della valutazione di merito – Fattispecie

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE 21905/2004

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere
Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:
L.M., in proprio e nella qualità di legale rappresentante e direttore responsabile del Delta Vesuvio, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 38, presso il proprio studio difeso da se medesimo;
– ricorrente –
contro
T.U., O.F.;
– intimati –
e sul 2^ ricorso n. 21247/04 proposto da:
T.U., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI 189, presso lo studio dell’avvocato TEOFILI MARIO, difeso dall’avvocato DORIA VINCENZO, giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
L.M., in proprio e nella qualità di legale rappresentante e direttore responsabile del Delta Club Vesuvio, elettivamente domiciliato in ROMA. VIALE DELLE MILIZIE 38, presso il proprio studio difeso da se medesimo;
– controricorrente al ricorso incidentale –
e contro
O.F.;
– intimato –
e sul 3^ ricorso n. 21905/04 proposto da:
O.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIA VIRGILIO 38, presso lo studio dell’avvocato RANIERI LUCREZIA, difeso dall’avvocato MONTEFUSCO GAETANO, giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
L.M., in proprio e nella qualità di legale rappresentante elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 38, presso il proprio studio difeso da se medesimo;
– controricorrente al ricorso incidentale –
e contro
T.U.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 964/04 della Corte d’Appello di NAPOLI, 4^ sezione civile depositata il 18/03/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/04/08 dal Consigliere Dott. Paolo D’AMICO;
udito l’Avvocato MARIO TEOFILI (per delega Avv. Vincenzo Doria);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso il rigetto dei ricorsi.

Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 16 marzo 1987 T.U. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli L.M. nella duplice qualità di legale rappresentante pro tempore e di direttore del Delta Club Vesuvio per sentirlo dichiarare unico responsabile di un incidente del quale era rimasto vittima per esser caduto con un deltaplano durante un’esercitazione teorico – pratica svolta nell’ambito delle attività del Club; quindi per sentirlo condannare in suo favore al risarcimento dei danni per lesioni personali e spese mediche.
Costituendosi in giudizio il convenuto chiedeva ed otteneva di essere autorizzato a chiamare in causa O.F., in qualità di istruttore di volo del Delta Club Vesuvio, sostenendo che era stato quest’ultimo ad agire in nome e per conto dell’associazione e chiedendo di essere dallo stesso tenuto indenne in ipotesi di accoglimento delle domande attrici. L’ O. si costituiva in giudizio affermando di non aver mai svolto funzioni di istruttore per conto del Delta club.
Ammesse ed espletate prove testimoniali e C.t.u. medico-legale, intervenuta nelle more la L. 22 luglio 97, n. 276, la causa era assegnata al G.o.a. che con sentenza del 22 settembre 2000 condannava il L. e l’ O., nelle qualità, al pagamento della somma di L. 42.512.000, oltre accessori, in favore dell’attore.
Avverso tale decisione proponeva appello il L. contestandola sotto molteplici profili.
Si costituiva il T. deducendo l’infondatezza del gravame.
L’ O. si costituiva aderendo al motivi dell’appello principale salvo che a quello relativo all’azione di regresso nei suoi confronti, deducendo l’inesistenza dei presupposti sia per la sua chiamata in causa che per la sua condanna, solidale od a titolo principale.
La Corte d’Appello di Napoli con sentenza del 18 marzo 2004, in parziale accoglimento del gravame principale e dell’appello incidentale dell’ O., condannava in solido quest’ultimo e L.M. al pagamento della somma di Euro 12.009,9, oltre accessori, in favore di T.U.; quindi, in accoglimento della domanda di regresso dell’appellante condannava lo stesso O. a rivalere il L. del 50% dell’importo che quest’ultimo avrebbe dovuto corrispondere per effetto della sentenza.
Proponeva ricorso per cassazione L.M., in proprio e nella qualità, con sei motivi.
Resistevano con controricorso O.F. e T.U. che proponevano altresì ricorso incidentale.
Proponeva controricorso L.M..

Motivi della decisione
Con i sei motivi del ricorso principale L.M. rispettivamente denuncia: “1. Violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 38, 1218, 1321 e segg., 2043, 2050, 2697, 2700, 2730, 2734, 2735 c.c., artt. 112, 115 e 116 c.p.c.; mancato esame della documentazione in atti; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5); 2. Violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 1218, 1223, 1227, 2043, 2056, 2697 c.c., artt. 112, 115, 116, 167, 183, 184, 189 c.p.c., artt. 40 e 41 c.p.; mancato esame della documentazione in atti; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5); 3. Violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 1223, 1226, 2043, 2056, 2057, 2058, 2697, 2727, 2729 c.c., artt. 115, 116, 163, 183, 184, 189 c.p.c., artt. 3, 32 Cost., e L. n. 39 del 1977, art. 4; mancato esame di tutti gli elementi presenti nel processo; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia; (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5); 4. Violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 1223, 1226, 2043, 2056, 2057, 2058, 2697, 2727, 2729 c.c., artt. 115, 116, 163, 1.83, 184, 189 c.p.c., artt. 3, 32 Cost., e L. n. 39 del 1977, art. 4; mancato esame di tutti gli elementi presenti nel processo; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia; (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5); 5. Violazione e/o falsa applicazione delle norme ex art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, artt. 163, 183, 184, 189 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 111 Cost., e D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, art. 15; mancato esame di tutti gli elementi presenti nel processo;
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia; (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5); 6. Violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 1228, 1294, 1298, 1299, 2043, 2055 c.c., artt. 112, 115, 116 c.p.c., artt. 40 e 41 c.p.; mancato esame di tutti gli elementi presenti nel processo; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia; (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).
Con il suo ricorso incidentale O.F. denuncia: “Primo motivo: Violazione e/o falsa, applicazione delle norme ex artt. 2050 e 2697. 2045, 2055 – 2056, 1227 c.c., insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5); Secondo motivo. Violazione e falsa applicazione di norme. Violazione artt. 83, 84, 269 e 329 c.p.c., insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).
Con il ricorso incidentale T.U. denuncia; “Falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., principio della corrispondenza del chiesto al pronunciato – art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.
I ricorsi, dei quali devono escludersi ragioni di inammissibilità od improcedibilità, devono essere preventivamente riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c.. E tra essi va anzitutto esaminato, per ragioni di priorità logico giuridica, il ricorso incidentale di O.F. essendo l’eventuale responsabilità del T. una conseguenza di quella dello stesso O.. Rileva quest’ultimo, con il primo motivo, che la Corte d’Appello, accogliendo la domanda attrice, ha valutato gli elementi probatori in maniera del tutto parziale privilegiando, senza adeguata motivazione, l’attendibilità del teste indicato dall’attore; che sul medesimo punto la stessa Corte è incorsa in vizio logico di motivazione, ricostruendo i fatti «con forzature incomprensibili e alterando la verità”; che non sussistevano elementi per sostenere come l’ O. tenesse i corsi per conto del L.; che la decisione e la sottostante motivazione è errata ed illogica per l’assoluta mancanza di conoscenza delle tecniche di volo col deltaplano; che sulla scorta dell’univoco materiale probatorio raccolto in corso di causa la Corte di merito avrebbe dovuto ritenere fornita la prova liberatoria.
Il motivo è infondato.
Come risulta dalla sintesi appena operata il ricorrente incidentale, pur denunciando “violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 2050 e 2697, 2045, 2055 – 2056, 1227 c.c.”, nonchè “insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia” ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, sostanzialmente propone una diversa interpretazione delle risultanze probatorie e una diversa ricostruzione della fattispecie concreta, in contrasto con quella operata dalla Corte di merito, facendo valere una difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello da lui stesso preteso. Ma è noto che tali apprezzamenti rientrano nei poteri di valutazione del giudice di merito e non sono sindacabili in sede di legittimità se non per vizi di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, vizi che non sono tuttavia presenti nel ragionamento della Corte d’Appello di Napoli (Cass., 8 aprile 2008 n. 6064; Cass., 6 marzo 2008, n. 9040).
Le precedenti considerazioni valgono anche, ed in specie, per i rilievi del ricorrente incidentale sulla valutazione del comportamento del T. e sul ruolo delle eventuali altre concause effettuata dalla Corte d’Appello in sede di analisi del nesso eziologico tra il fatto illecito e l’evento dannoso. E’ infatti tesi consolidata che l’accertamento di quest’ultimo è sottratto al sindacato di legittimità di questa Corte la quale, nei limiti dell’art. 360 c.p.c., n. 5, è legittimata al solo controllo sull’idoneità delle ragioni addotte dal giudice del merito a fondamento della propria decisione. E tale controllo, nella motivazione dell’impugnata sentenza, mostra un ragionamento caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza logico giuridica, immune da quei vizi che il motivo in esame erroneamente ritiene di potervi individuare (Cass., 5 aprile 2005, n. 7086; Cass., 23 febbraio 2006, n. n. 4009).
Si deve rilevare infine che il ricorso incidentale, in relazione all’addotta violazione delle norme di legge regolatrici della fattispecie, non contiene, come dovrebbe, la specifica indicazione dei punti della sentenza impugnata che si assumono in contrasto con le stesse norme o con l’interpretazione di queste ultime fornita dalla giurisprudenza e/o dalla dottrina prevalente (Cass., 5 marzo 2007, n. 5076).
Ugualmente infondato è il secondo motivo del ricorso incidentale di O.F. con il quale quest’ultimo critica l’impugnata sentenza nel punto in cui la stessa sostiene che nel caso di chiamata c.d. impropria la domanda dell’attore si intende riferita anche al terzo. Ricorda in proposito l’ O. di aver dedotto, già nella comparsa di risposta con appello incidentale, che non v’era titolo per la sua condanna in via principale, essendo egli stato evocato in giudizio dal convenuto, e sostiene di conseguenza che la decisione impugnata deve essere riformata per violazione e falsa applicazione dell’art. 329 c.p.c.: egli infatti si considera un terzo chiamato in causa al quale l’attore non imputava alcuna responsabilità, avendo già convenuto in giudizio altro soggetto che riteneva essere responsabile oggettivo ed avendo esteso solo tardivamente l’azione nei suoi confronti.
Il motivo è, come si è detto, infondato perchè nell’ipotesi in cui il terzo sia stato chiamato in causa dal convenuto come soggetto effettivamente e direttamente obbligato alla prestazione pretesa dall’attore, trova applicazione il principio dell’automatico ampliamento della domanda dell’attore al chiamato in causa da parte del convenuto, senza necessità di un’espressa istanza, dal momento che il giudizio verte sull’individuazione del responsabile sulla base di un rapporto oggettivamente unico (Cass., 26 gennaio 2006, n. 1522; Cass., 1 giugno 2006, n. 13131).
Rigettato il ricorso incidentale di O.F., devono ritenersi infondati anche i primi due motivi del ricorso principale di L.M., che per la loro stretta connessione devono essere unitariamente esaminati, con i quali il ricorrente critica ampiamente la valutazione effettuata dalla Corte d’Appello delle risultanze istruttorie emerse in corso di causa. E’ d’obbligo infatti rilevare che, nonostante nel titolo dei motivi denunci violazione e/o falsa applicazione di norme di legge, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), il L. richiede invece a questa Corte una diversa interpretazione delle suddette risultanze e una diversa ricostruzione della fattispecie concreta, in contrasto con quella operata dalla Corte di merito, facendo valere una difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato da quest’ultima rispetto a quello da esso stesso preteso. Ma una tale operazione, come si è già visto, non è certo consentita in sede di legittimità, in assenza, nella motivazione, di quei vizi logici o giuridici che parte ricorrente ritiene a torto di riscontrarvi.
Ragioni di stretta connessione inducono a trattare congiuntamente il terzo ed il quarto motivo del medesimo ricorso. Con l’uno il ricorrente lamenta che il Tribunale e la Corte d’Appello siano erroneamente “pervenuti ad una inaccettabile duplicazione del risarcimento” in favore del T. liquidandogli in via autonoma, in base ad una presunzione juris et de jure, il danno da lucro cessante per inabilità permanente nonostante l’attuale controricorrente non avesse provato nè di aver espletato un’attività lavorativa al momento dell’evento, nè di aver subito una diminuzione patrimoniale in conseguenza delle menomazioni fisiche residuate. Con l’altro le medesime considerazioni vengono svolte in relazione al danno da lucro cessante per inabilità temporanea che si ritiene del pari non provato nonostante la prevalente giurisprudenza richieda una adeguata dimostrazione sia dell’espletamento di un’attività lavorativa al momento dell’evento, sia della diminuzione patrimoniale conseguente alle lesioni, sia del nesso causale tra lesioni e danno.
Entrambi i motivi non possono essere accolti in quanto privi del necessario requisito della specificità sotto il profilo dell’autosufficienza (Cass., 11 gennaio 2005, n. 376). Manca infatti, nella loro esposizione, una precisa indicazione dell’entità delle somme effettivamente liquidate al T. a titolo di danno patrimoniale per invalidità permanente e temporanea e manca del pari, in essi, una netta distinzione fra tali somme e le altre a lui stesso liquidate a diverso titolo, mentre non può ritenersi sufficiente al riguardo il mero rinvio alla motivazione della sentenza de qua. E’ così impedita a questa Corte la completa cognizione dei termini della controversia sui punti in esame, così come non si riescono a cogliere il suo effettivo significato e la sua portata (Cass., 4 aprile 2006, n. 7825; Cass., 20 agosto 2003, n. 12232).
Verte il quinto motivo sulla liquidazione della maggiorazione di legge di cui al D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, art. 15. Ritiene L.M., che tale liquidazione non possa essere effettuata d’ufficio, in assenza di apposita richiesta del legale ma è tesi, questa, nettamente respinta dalla più recente giurisprudenza secondo la quale il rimborso (cosiddetto forfettario) delle spese generali, nella misura del dieci per cento degli importi liquidati a titolo di onorari e diritti di procuratore, spetta automaticamente all’avvocato a norma dell’art. 15, della tariffa professionale forense in quanto credito che consegue (e la cui misura è determinata) per legge, pur in assenza di specifica allegazione e domanda, dovendosi quest’ultima ritenere implicita in quella di condanna al pagamento degli onorari giudiziali (Cass., 10 gennaio 2006, n. 146; Cass., 3 aprile 2007, n. 8238).
In parte fondato su profili di merito ed in parte non autosufficiente è infine il sesto ed ultimo motivo del ricorso relativo alla domanda di regresso proposta dall’attuale ricorrente nei confronti di O.F. per ottenere la ripartizione interna del peso del risarcimento e per essere dallo stesso O. tenuto completamente indenne da quanto eventualmente condannato a pagare al T.. Sostiene al riguardo il L. che non può imputarsi a suo carico alcun concorso di colpa; che non sussiste un nesso causale tra la presunta scelta da lui effettuata e l’evento dannoso per cui è causa; che la motivazione della Corte di merito è apodittica nella parte in cui dal verificarsi dell’evento ha desunto la sua culpa in eligendo per aver egli scelto o comunque consentito all’ O. di dare lezioni di deltaplano. Sono però argomenti, quelli appena sintetizzati, fondati su valutazioni di puro merito e tale loro caratteristica, in presenza di una motivazione congrua e priva di quei vizi logici o giuridici che parte ricorrente vi individua senza peraltro indicarli puntualmente, li rende irrilevanti ai fini della richiesta cassazione dell’impugnata sentenza.
Non autosufficiente è invece il motivo in esame allorchè deduce l’avvenuto scioglimento del Delta Club Vesuvio già prima che si verificasse il sinistro. Il ricorso non indica infatti specificamente, e non riproduce, gli elementi documentali dai quali questa Corte possa verificare la dedotta circostanza e nell’impossibilità di sopperire a tale lacuna attraverso lo svolgimento di indagini integrative la circostanza stessa deve ritenersi irrilevante (Cass., 31 maggio 2006, n. 12984).
Il ricorso incidentale di T.U. denuncia come “falsa, irragionevole e contraria al diritto” la sentenza della Corte d’Appello nel punto in cui quest’ultima ha riformato quella di primo grado sostenendo che il danno morale non sarebbe stato oggetto di specifica domanda da parte sua e rileva che il provvedimento sarebbe affetto da ultrapetizione per aver liquidato il danno in assenza della relativa domanda attrice. Sostiene invece il ricorrente incidentale che la nozione di danno comprende sia quello patrimoniale sia quello non patrimoniale e che in tutti gli atti processuali, fino alla comparsa conclusionale, egli ha insistito per il “risarcimento di tutti i danni subiti”. Non costituisce perciò a suo avviso una rinuncia ad ottenerne il risarcimento la circostanza che in sede di precisazione delle conclusioni non sia stata specificata la voce di danno morale costituendo comunque quest’ultimo una conseguenza dell’incidente per cui è causa e rientrando lo stesso nel petitum quale risulta dall’atto di citazione.
Il motivo è infondato. La mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni definitive, di domande o eccezioni precedentemente formulate implica infatti una presunzione di abbandono o di rinuncia alle stesse fondata sull’interpretazione della volontà della parte effettuata dal giudice del merito al quale soltanto spetta verificare se, nonostante la materiale omissione, la parte abbia inteso insistere o no nelle istanze già avanzate (Cass. 6 marzo 2006, n. 4794). Tale interpretazione è si assoggettatile al controllo di legittimità, ma limitatamente alla valutazione della logicità e congruità della motivazione ed in relazione ai criteri ermeneutici utilizzati dallo stesso giudice (Cass., 6 febbraio 2006, n. 2467; Cass., 28 giugno 2006, n. 14964; Cass., 3 giugno 2004, n. 10569). Non rilevandosi elementi di incongruità o illogicità nella motivazione dell’impugnata sentenza deve escludersi che la stessa possa, sul punto, essere cassata (Cass. 19 maggio 2004 n. 9465).
In conclusione, i ricorsi riuniti devono essere rigettati, ma la notevole complessità della causa induce a compensare integralmente le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta compensando fra tutte le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 17 aprile 2008.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2008

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