D. Dirett. Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 18 febbraio 2011
D. Dirett. Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 18 febbraio 2011
Disposizioni per i direttori ed i responsabili dell’esercizio e relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto, effettuato mediante impianti funicolari aerei e terrestri, ascensori verticali ed inclinati, scale mobili, marciapiedi mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili
Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 febbraio 2011, n. 48.
IL DIRETTORE GENERALE
per il trasporto pubblico locale
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante «Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto»;
Visto il decreto ministeriale n. 1533 del 5 giugno 1985, recante «Disposizioni per i direttori ed i responsabili dell’esercizio e relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto effettuati mediante impianti funicolari aerei o terrestri»;
Ritenuta la necessità di emanare per i pubblici servizi di trasporto effettuati mediante impianti funicolari aerei e terrestri, ascensori verticali ed inclinati, scale mobili, marciapiedi mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili l’aggiornamento delle disposizioni previste dagli articoli 90, secondo e quarto comma e 91, ultimo comma del suddetto decreto e riguardanti le funzioni ed i requisiti tecnico-professionali, fisici e morali dei tecnici da preporre a tali servizi, le modalità per la loro nomina e per la nomina dei sostituti, nonché la determinazione delle incombenze degli assistenti tecnici;
Sentita la commissione per le funicolari aeree e terrestri;
Decreta:
Art. 1 Generalità
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai servizi di pubblico trasporto effettuati mediante impianti funicolari aerei e terrestri, ascensori verticali ed inclinati, scale mobili, marciapiedi mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili che, agli effetti di tali disposizioni, sono raggruppati nelle seguenti categorie:
A) funicolari terrestri, funivie bifune ed impianti assimilabili;
B1) funivie monofune con veicoli a collegamento temporaneo ed impianti assimilabili;
B2) funivie monofune con veicoli a collegamento permanente ed impianti assimilabili;
C) sciovie, slittinovie ed impianti assimilabili;
D) ascensori verticali ed inclinati, scale mobili, marciapiedi mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili.
2. Nel seguito con la sigla D.G.T.P.L. viene individuata la Direzione Generale per il Trasporto Pubblico Locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la sigla U.S.T.I.F. l’Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi – competente per territorio – del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la sigla D.P.R. n. 753/80 è indicato il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.
Art. 2 Direttore e Responsabile dell’Esercizio
1. Agli effetti dell’art. 90 del D.P.R. n. 753/80 e per quanto attiene alla sicurezza dell’esercizio, a ciascuno degli impianti delle categorie A, B1 e B2 considerati all’art. 1 deve essere preposto un Direttore dell’Esercizio, a ciascuno degli impianti delle categorie C e D deve essere preposto un Direttore dell’Esercizio o un Responsabile dell’Esercizio.
2. Il Direttore dell’Esercizio, per tutto ciò che concerne l’attività operativa corrente sia di esercizio che di manutenzione, si avvale – obbligatoriamente per gli impianti di categoria A, B1, B2 e C e facoltativamente per gli impianti di categoria D – dell’opera di un Capo Servizio, sotto la cui diretta responsabilità si svolge la predetta attività e che risponde dell’applicazione delle norme regolamentari emanate in applicazione degli articoli 95, 100 e 101 del D.P.R. n. 753/80, nonché delle disposizioni interne (Regolamento d’Esercizio) di cui all’art. 102 dello stesso D.P.R., secondo le speciali istruzioni scritte impartitegli dal Direttore dell’Esercizio medesimo; lo stesso Capo Servizio, inoltre, supplisce con la propria iniziativa in tutti quei casi in cui, per situazioni particolari, si rende necessario integrare le disposizioni ricevute al fine di garantire la sicurezza del servizio. I requisiti e le mansioni del Capo Servizio sono indicati nelle specifiche norme concernenti il personale degli impianti.
Art. 3 Funzioni del Direttore dell’Esercizio
1. Le norme regolamentari emanate in applicazione degli articoli 95, 100 e 101 del D.P.R. n. 753/80 stabiliscono gli speciali adempimenti, riguardanti tutte le categorie ovvero determinati tipi di impianti, che devono essere espletati dal Direttore dell’Esercizio ai fini della sicurezza.
2. Il Direttore dell’Esercizio provvede inoltre alle funzioni, agli obblighi ed alle incombenze a lui attribuiti dagli articoli 91, 93 e 102, primo comma, del D.P.R. n. 753/80 e, in particolare:
1) ad abilitare, su proposta del Capo Servizio, gli agenti addetti alle diverse mansioni interessanti la sicurezza dell’esercizio, secondo quanto previsto dalle apposite norme emanate in applicazione dell’art. 9, terzo e quarto comma, del D.P.R. n. 753/80, predisponendo altresì quanto necessario per l’aggiornamento professionale degli stessi agenti;
2) a comunicare – annualmente o prima dell’apertura all’esercizio – all’U.S.T.I.F., nonché ai competenti organi regionali o enti locali territoriali per ogni impianto rientrante nelle loro attribuzioni, l’elenco nominativo del personale in servizio con gli estremi delle rispettive abilitazioni e l’indicazione delle mansioni assegnate, rendendo nota altresì ai suddetti Uffici, organi o enti locali ogni variazione per nuove abilitazioni, per assunzioni o per cessazioni dal servizio;
3) a predisporre, d’intesa con l’azienda esercente, l’organizzazione per il soccorso dei viaggiatori in linea, in particolare:
prevedendo, ove necessario, accordi impegnativi con enti od organismi locali in grado di fornire mezzi o personale idoneo per tali operazioni di soccorso;
fornendo al Capo Servizio istruzioni per sovrintendere alle relative operazioni, per curare la costante efficienza delle necessarie attrezzature e per verificare il necessario livello di addestramento per il personale addetto a tali operazioni, anche con l’effettuazione periodica di manovre di soccorso simulato;
valutando l’idoneità e la rispondenza della predetta organizzazione ed apportandovi, se del caso, le necessarie modifiche od integrazioni;
4) a programmare e predisporre d’intesa con l’azienda esercente, sulla base delle norme in vigore e delle apposite istruzioni fornite dal costruttore, tutti i controlli e gli interventi periodici necessari per accertare lo stato dell’impianto e la sicurezza dell’esercizio, sovrintendendo a tali controlli ed interventi;
5) a segnalare tempestivamente all’U.S.T.I.F. tutte le anomalie od irregolarità riscontrate nel funzionamento dell’impianto, ancorché non ne siano derivati incidenti, che possano costituire indizio di inconvenienti suscettibili di determinare eventi pericolosi per i viaggiatori, il personale o l’impianto stesso.
3. Il Direttore dell’Esercizio rende note le proprie disposizioni, emanate ai sensi dell’art. 102 del D.P.R. n. 753/80, del presente decreto o di altre norme riguardanti tutte le categorie o determinati tipi di impianti, mediante ordini di servizio numerati progressivamente.
4. Il Direttore dell’Esercizio è infine tenuto a provvedere ad ogni incombenza che possa risultare necessaria, in relazione a quanto da lui stesso rilevato od a lui segnalato dal Capo Servizio, per tutelare la sicurezza dei viaggiatori e l’integrità dell’impianto, provvedendo anche, se a suo ragionevole giudizio ne ricorrono gli estremi, a disporre tempestivamente la sospensione del servizio, quando per motivi di urgenza non vi abbia già provveduto il Capo Servizio, dandone immediata notizia, con le motivazioni, all’U.S.T.I.F. ed ai competenti organi regionali o locali per gli impianti rientranti nelle rispettive attribuzioni di questi ultimi.
Art. 4 Funzioni del Responsabile dell’Esercizio
1. Le norme regolamentari emanate in applicazione degli articoli 95, 100 e 101 del D.P.R. n. 753/80 stabiliscono gli speciali adempimenti, riguardanti tutte le categorie o determinati tipi di impianti, che devono essere espletati dal Responsabile dell’Esercizio ai fini della sicurezza.
2. Il Responsabile dell’Esercizio provvede inoltre alle funzioni, agli obblighi ed alle incombenze a lui attribuiti dagli articoli 91, primo e secondo comma, 93 e 102 del D.P.R. n. 753/80 e, in particolare, agli stessi adempimenti indicati al precedente art. 3 per il Direttore dell’Esercizio; assume altresì direttamente anche le incombenze attribuibili al Capo Servizio.
3. Quando, con riferimento all’art. 90, quarto comma, del D.P.R. n. 753/80 ed al successivo art. 7, secondo comma, sia stato designato un Assistente Tecnico per affiancare il Responsabile dell’Esercizio, quest’ultimo provvede direttamente agli adempimenti elencati al secondo comma dell’art. 3, sub 2) e 3); in relazione all’art. 5, provvede inoltre d’intesa con il predetto Assistente Tecnico agli adempimenti sub 4) e 5) dello stesso secondo comma.
4. Le funzioni di Responsabile dell’Esercizio possono essere cumulate con le funzioni di macchinista solo nel caso di impianto isolato; in tal caso è necessaria una apposita autorizzazione rilasciata dall’U.S.T.I.F.
5. Le funzioni di Responsabile dell’Esercizio possono essere cumulate con le funzioni di Capo Servizio di impianti di categoria A, B1, B2 e C appartenenti alla stessa azienda esercente, a condizione che gli stessi impianti siano tra loro collegati o prontamente raggiungibili e previo parere favorevole del direttore o dei direttori di esercizio dei sopracitati impianti di categoria A, B1, B2 e C. Devono essere attribuiti al Responsabile dell’Esercizio che svolgerà anche mansioni di Capo Servizio i «pesi» degli impianti funiviari come stabilito dall’art. 15, senza alcuna riduzione, fermo restando che la somma complessiva non deve comunque superare i 25 U.C.I.; per tali casi è necessaria un’apposita autorizzazione rilasciata dall’U.S.T.I.F.
Art. 5 Incombenze dell’Assistente Tecnico
1. L’Assistente Tecnico – eventualmente designato dall’azienda esercente in relazione all’art. 90, comma 2, del D.P.R. n. 753/80, nonché in relazione all’art. 4 ed all’art. 7, comma 2, del presente decreto – assume le seguenti incombenze e provvede a i seguenti adempimenti agli effetti degli articoli 100 e 102 del D.P.R. n. 753/80:
1) abilitazione, su proposta del Responsabile dell’Esercizio, degli agenti addetti alle diverse mansioni interessanti la sicurezza dell’esercizio e predisposizione di quanto necessario per l’addestramento professionale di tali agenti;
2) programmazione e predisposizione, d’intesa con il Responsabile dell’Esercizio e con l’azienda esercente, nonché sulla base delle norme in vigore e delle apposite istruzioni fornite dal costruttore, di tutti i controlli e di tutti gli interventi periodici necessari per garantire la sicurezza dell’esercizio controllandone l’esecuzione;
3) elaborazione, sentito il Responsabile dell’Esercizio, delle disposizioni interne in applicazione delle norme regolamentari in materia di svolgimento dell’esercizio (Regolamento d’Esercizio);
4) elaborazione, sentito il Responsabile dell’Esercizio e, ove ricorra, sulla base anche delle apposite istruzioni fornite dal costruttore, delle disposizioni interne riguardanti:
a) l’impiego delle apparecchiature meccaniche e degli equipaggiamenti elettrici ed elettronici;
b) le modalità per la manutenzione delle suddette apparecchiature e dei suddetti equipaggiamenti in generale e, in particolare, delle funi e dei veicoli;
c) le modalità per l’espletamento del servizio;
d) l’eventuale servizio nelle ore notturne;
5) effettuazione, con l’intervento del Responsabile dell’Esercizio, delle verifiche e prove annuali o stagionali di riapertura, delle Revisioni Speciali, Generali e straordinarie previste dalle norme tecniche in vigore;
6) sovrintendenza, dandone atto in appositi verbali, alle operazioni per la formazione di impalmature o per la confezione di teste fuse per le funi dell’impianto;
7) sovrintendenza a tutti i controlli non distruttivi sulle funi e su particolari organi dell’impianto, traendone le necessarie conclusioni circa la possibilità di mantenere in servizio detti elementi;
8) espletamento dell’inchiesta prevista dall’art. 93 del D.P.R. n. 753/80;
9) relazione all’U.S.T.I.F. su tutte le questioni di ordine tecnico e funzionale che coinvolgono la propria responsabilità professionale, in particolare per quanto riguarda anomalie od irregolarità di esercizio, nonché eventuali proposte per varianti o per adeguamenti tecnici dell’impianto;
10) effettuazione delle ispezioni sull’impianto che gli vengono richieste dal Responsabile dell’Esercizio;
11) prescrizione di particolari cautele o modalità di esercizio in relazione a speciali circostanze che possano verificarsi.
Art. 6 Obblighi dell’azienda esercente
1. In relazione agli obblighi ed alle incombenze poste a carico dell’azienda esercente dagli articoli 6, 7, primo comma, 10, quarto comma, 12, secondo comma, 89, 91, primo e secondo comma e94, ultimo comma, del D.P.R. n. 753/80, la medesima azienda esercente deve provvedere in particolare:
1) a fornire, secondo quanto concordato con il Direttore dell’Esercizio o con il Responsabile dell’Esercizio, ovvero con l’Assistente Tecnico quando previsto, tutte le attrezzature, i materiali di consumo, di scorta e di ricambio per le operazioni di manutenzione ordinaria e, in generale, tutti i mezzi necessari per garantire la sicurezza del servizio, assicurando altresì la disponibilità di idonei locali sia per la conservazione di materiali ed attrezzature, sia per l’esecuzione delle operazioni occorrenti;
2) a dare corso agli interventi di manutenzione straordinaria, di rifacimento, di adeguamento tecnico ritenuti necessari, ai fini della prosecuzione dell’esercizio in condizioni di sicurezza, dal Direttore dell’Esercizio o dal Responsabile dell’Esercizio, ovvero dall’Assistente Tecnico quando previsto;
3) ad assumere, con il benestare del Direttore dell’Esercizio o del Responsabile dell’Esercizio, gli addetti necessari al servizio in relazione all’organico stabilito ai sensi dell’art. 7, secondo e terzo comma, del D.P.R. n. 753/80;
4) ad applicare gli eventuali provvedimenti disciplinari proposti nei confronti degli agenti dal Direttore dell’Esercizio o dal Responsabile dell’Esercizio;
5) a stipulare gli atti relativi agli accordi di cui al secondo comma, sub 3) del precedente art. 3, per l’espletamento di eventuali operazioni di soccorso;
6) ad ottemperare a tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Art. 7 Requisiti del Direttore dell’Esercizio e del Responsabile dell’Esercizio
1. Ai fini della sicurezza, per poter espletare le funzioni di Direttore dell’Esercizio o di Responsabile dell’Esercizio, l’interessato deve essere riconosciuto idoneo in base alle disposizioni del presente decreto e possedere i seguenti requisiti:
1) Requisiti tecnico-professionali:
a) per il Direttore dell’Esercizio di impianti di categoria A , B1 e B2:
laurea in ingegneria (conseguita a seguito di corso quinquennale) ed iscrizione all’Ordine degli Ingegneri (sezione A), nonché esperienza specifica nel settore;
b) per il Direttore dell’Esercizio di impianti di categoria C e D e per il Responsabile dell’Esercizio di impianti di categoria C e D:
b1) laurea in ingegneria (conseguita a seguito di corso quinquennale) ed iscrizione all’Ordine degli Ingegneri (sezione A), nonché esperienza specifica nel settore,
oppure:
b2) diploma di laurea in ingegneria ed iscrizione all’Ordine degli Ingegneri (sezione B), nonché esperienza specifica nel settore,
oppure:
b3) diploma di perito industriale ad indirizzo meccanico o elettrotecnico o elettronico ed iscrizione al relativo ordine, nonché esperienza specifica nel settore. Può essere peraltro ammesso un titolo di studio diverso, purché ad indirizzo tecnico e ritenuto equipollente dalla D.G.T.P.L., sentito il Ministero competente nella materia.
2) Requisiti morali:
a) non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, condanne che comportino l’interdizione da una professione o da un’arte, ovvero l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, per il periodo di durata della pena accessoria, salvo che sia intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale;
b) non avere in corso procedimenti penali nei quali sia stata già pronunziata una sentenza di condanna ad una pena che comporti l’interdizione da una professione o da un’arte, ovvero l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.
3) Requisiti fisici:
a) età non inferiore a 21 anni e non superiore a 70 anni;
b) i requisiti fisici indicati nell’allegato I al presente decreto.
2. In relazione all’art. 90, quarto comma, del D.P.R. n. 753/80 ed agli articoli 4 e 18 del presente decreto, è consentito l’espletamento delle funzioni di Responsabile dell’Esercizio – con l’obbligo di affiancamento da parte di un Assistente Tecnico – anche a persona sprovvista dei requisiti tecnico-professionali indicati nel comma 1, lettera b), purché in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado e di comprovata esperienza nel settore.
Art. 8 Documentazione per il riconoscimento dell’idoneità per il Direttore dell’Esercizio e per il Responsabile dell’Esercizio
1. Per ottenere il riconoscimento dell’idoneità alla funzione di Direttore dell’Esercizio o di Responsabile dell’Esercizio, l’interessato presenta presso l’U.S.T.I.F. territorialmente competente per la sua residenza (per i residenti delle province e regioni autonome la domanda è presentata presso uno degli U.S.T.I.F. delle regioni confinanti) apposita domanda su carta legale, precisando la categoria di impianti richiesta ed allegando la seguente documentazione:
1) certificato di residenza o relativa autocertificazione;
2) certificazione relativa al titolo di studio posseduto o autocertificazione;
3) certificato di iscrizione al rispettivo ordine professionale o autocertificazione;
4) certificato generale del casellario giudiziale o autocertificazione;
5) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, dalla quale risulti che l’interessato non ha in corso, presso preture o procure della Repubblica, procedimenti penali nei quali sia stata già pronunziata una sentenza di condanna che comporti l’interdizione dalla professione o da un’arte, ovvero l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa;
6) certificato medico rilasciato da un medico del Servizio sanitario nazionale, dal quale risulti l’idoneità secondo i criteri di cui all’allegato I;
7) curriculum delle attività tecnico-professionali precedentemente svolte nel settore dei trasporti con impianti a fune o presso gli altri impianti indicati all’art. 1, primo comma, corredato delle relative attestazioni.
2. I documenti sub 1), 4), 5) e 6) del primo comma devono essere redatti in data non anteriore a sei mesi da quella della domanda di cui allo stesso primo comma.
3. Coloro che, aspirando ad espletare le funzioni di Responsabile dell’Esercizio, non sono in possesso dei requisiti tecnico-professionali stabiliti all’art. 7, comma 1, lettera b), devono comunque presentare la certificazione relativa al titolo di studio posseduto ovvero autocertificazione.
Art. 9 Accertamento dell’idoneità tecnica
1. Quando sussistono i presupposti stabiliti al precedente art. 8, l’idoneità tecnica ai fini della sicurezza per gli interessati ad espletare le funzioni di Direttore o di Responsabile dell’Esercizio è accertata dalla D.G.T.P.L. con le procedure indicate nel presente articolo e, in particolare:
a) per coloro che sono in possesso dei requisiti tecnico-professionali stabiliti all’art. 7, comma 1: mediante colloquio rivolto ad accertare la preparazione tecnico-professionale dell’interessato sia nel settore dei trasporti a fune in generale, sia in quello specifico degli impianti della categoria richiesta e delle altre categorie per le quali è valido il patentino di idoneità della categoria richiesta, secondo la classificazione di cui all’art. 10, comma 2;
b) per coloro che, in relazione all’art. 7, comma 2, non sono in possesso dei requisiti tecnico-professionali stabiliti allo stesso art. 7, comma 1: mediante esami aventi la stessa finalità indicata alla precedente lettera a) ed articolati in prove teoriche, scritte ed orali, ed in prove pratiche; l’ammissione alla prova orale è subordinata all’esito favorevole della prova scritta; l’ammissione alla prova pratica è subordinata all’esito favorevole della prova orale.
2. Il colloquio di cui al comma 1, lettera a), si svolge sugli argomenti stabiliti nell’allegato II del presente decreto ed è sostenuto davanti ad una commissione.
Per gli esami di cui al comma 1, lettera b), la prova scritta e la prova orale si svolgono sugli argomenti stabiliti nell’allegato II al presente decreto e sono sostenuti davanti ad una commissione. La prova pratica è sostenuta davanti ad un funzionario tecnico dell’U.S.T.I.F. competente, membro della commissione di esame.
Del colloquio e degli esami di cui al comma 1 viene redatto apposito processo verbale.
3. La commissione di cui al secondo comma, per le categorie A e B1, è nominata dalla D.G.T.P.L. ed è costituita da:
due ingegneri, dei quali uno anche con funzioni di presidente;
un funzionario tecnico del competente U.S.T.I.F. con funzioni di segretario.
La sede d’esame è stabilita dalla D.G.T.P.L. in relazione al numero delle domande pervenute ai vari U.S.T.I.F.; le sedute di esame sono effettuate con cadenza trimestrale.
La Commissione, per le categorie B2, C e D, è nominata dal direttore dell’U.S.T.I.F. competente.
Art. 10 Patentino di idoneità
1. A seguito dell’esito favorevole del colloquio di cui all’art. 9, la D.G.T.P.L. o l’U.S.T.I.F. rilasciano all’interessato il patentino di idoneità, in bollo e conforme al modello allegato III al presente decreto, per l’espletamento della funzione di Direttore dell’Esercizio o di Responsabile dell’Esercizio per gli impianti della categoria richiesta.
2. Il patentino di idoneità per l’espletamento della funzione di Direttore dell’Esercizio rilasciato per gli impianti di una categoria è valido anche per gli impianti di altre categorie, secondo la seguente classificazione:
a) il patentino di idoneità per l’espletamento della funzione di Direttore dell’Esercizio rilasciato per gli impianti di categoria A è valido anche per l’espletamento della funzione di Direttore dell’Esercizio per gli impianti delle categorie B1, B2, C e D;
b) il patentino di idoneità per l’espletamento della funzione di Direttore dell’Esercizio rilasciato per gli impianti di categoria B1 è valido anche per l’espletamento della funzione di Direttore dell’Esercizio per gli impianti delle categorie B2, C e D;
c) il patentino di idoneità per l’espletamento della funzione di Direttore dell’Esercizio rilasciato per gli impianti di categoria B2 è valido anche per l’espletamento della funzione di Direttore dell’Esercizio per gli impianti delle categorie C e D;
d) il patentino di idoneità per l’espletamento della funzione di Direttore dell’Esercizio relativo agli impianti di categoria C è valido anche per l’espletamento della funzione di Direttore dell’Esercizio per gli impianti della categoria D.
3. Il patentino di idoneità per l’espletamento della funzione di Responsabile dell’Esercizio è valido esclusivamente per la specifica categoria di impianti per la quale è stato rilasciato.
4. I certificati di idoneità rilasciati ai sensi dell’art. 1 del decreto del Ministero dei trasporti n. 1533 del 5 giugno 1985 continuano a valere, secondo quanto di seguito indicato: un certificato di categoria A rilasciato ai sensi del decreto n. 1533è valido per gli impianti della categoria A del presente decreto, un certificato di categoria B rilasciato ai sensi del decreto n. 1533 è valido per gli impianti della categoria B2 del presente decreto, un certificato di categoria C rilasciato ai sensi del decreto n. 1533 è valido per gli impianti delle categorie C e D del presente decreto.
5. Qualora il titolare non sia in possesso del titolo professionale richiesto, nel patentino di idoneità per l’espletamento della funzione di Responsabile dell’Esercizio va inserita la seguente annotazione: «nello svolgimento della funzione il titolare del presente patentino dovrà essere affiancato da Assistente Tecnico».
Art. 11 Conferma di validità del patentino di idoneità
1. La validità del patentino di idoneità di cui all’art. 10 è soggetta a conferma ogni cinque anni; a tal fine l’interessato presenta all’U.S.T.I.F. o alla D.G.T.P.L. tramite l’U.S.T.I.F. apposita istanza in bollo corredata dai documenti indicati all’art. 8, comma 1, sub 5) e 6); per quanto riguarda i requisiti fisici, il relativo certificato medico deve attestare il possesso di quelli stabiliti per le visite di revisione, secondo quanto previsto dall’allegato I.
Art. 12 Sospensione e revoca del patentino di idoneità
1. Indipendentemente dalle scadenze temporali stabilite all’art. 11, qualora insorgano motivati dubbi sul permanere dei requisiti fisici per chi espleta la funzione di Direttore dell’Esercizio o di Responsabile dell’Esercizio, l’U.S.T.I.F. può disporre in qualunque momento che l’interessato venga sottoposto a visita di revisione, fissando all’uopo il termine di trenta giorni.
2. In relazione all’eventuale esito sfavorevole, temporaneo o definitivo, della visita di revisione, l’U.S.T.I.F. provvede, rispettivamente, a sospendere o a revocare il patentino di idoneità, segnalando il fatto alla D.G.T.P.L.
3. La sospensione è disposta per il presunto periodo di inidoneità fisica risultante dalla visita di revisione, e la successiva conferma di validità è subordinata al favorevole esito di nuova visita di revisione.
4. Il patentino d’idoneità si intende inoltre sospeso qualora, entro le scadenze temporali fissate all’art. 11, ovvero entro la scadenza stabilita ai sensi del primo comma, l’interessato non produca il certificato medico con l’esito della visita di revisione.
5. In caso di mancato rinnovo del patentino di idoneità entro il termine di scadenza l’U.S.T.I.F. revoca l’assenso o il nulla osta alla nomina di Direttore dell’Esercizio o di Responsabile dell’Esercizio e ne dà comunicazione alle società esercenti interessate.
6. Qualora insorgano motivati dubbi sul permanere dei requisiti di idoneità professionale per chi espleta la funzione di Direttore dell’Esercizio o di Responsabile dell’Esercizio di un impianto, la D.G.T.P.L., su motivata proposta dell’U.S.T.I.F., può sospendere la validità del patentino di idoneità fissando il termine di sessanta giorni per un nuovo accertamento della stessa idoneità, da effettuare con le stesse modalità indicate all’art. 9.
7. Se, entro il termine di cui al precedente sesto comma e salvo giustificati motivi, l’interessato non si presenta a sostenere il nuovo accertamento di idoneità tecnica, ovvero se tale accertamento ha esito sfavorevole, il patentino di idoneità viene revocato.
8. Le infrazioni di cui all’art. 92 del D.P.R. n. 753/80, compiute da parte del Direttore dell’Esercizio o del Responsabile dell’Esercizio e relative alle norme di sicurezza dell’esercizio ovvero le trasgressioni alle prescrizioni impartite dall’U.S.T.I.F. e accertate mediante processo verbale dai funzionari dell’U.S.T.I.F., devono essere notificate al contravventore nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre quindici giorni dall’accertamento. L’U.S.T.I.F., indipendentemente dalle iniziative assunte a tutela della sicurezza del trasporto pubblico – che possono arrivare fino alla revoca del nulla osta tecnico per la prosecuzione del pubblico esercizio dell’impianto interessato – segnala l’infrazione o la trasgressione alla D.G.T.P.L. A seguito di tre infrazioni segnalate – o comunque anche a seguito di una sola segnalazione, in relazione alla gravità dell’infrazione stessa – la D.G.T.P.L. ha facoltà di revocare il patentino di idoneità.
9. In caso di gravi e comprovati motivi che abbiano arrecato pregiudizio alla sicurezza dell’esercizio, l’U.S.T.I.F. sospende il patentino e la D.G.T.P.L., su motivata proposta dell’U.S.T.I.F., lo revoca.
10. In caso di mancato rinnovo del patentino di idoneità per un periodo superiore ai tre anni lo stesso è revocato; un nuovo patentino potrà essere rilasciato solo a seguito di nuovo accertamento della idoneità.
Art. 13 Documentazione per richiedere l’assenso od il nulla osta per la nomina del Direttore dell’Esercizio o del Responsabile dell’Esercizio
1. Per il rilascio dell’assenso o del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza di cui all’art. 90, primo comma, del D.P.R. n. 753/80 per la nomina del Direttore dell’Esercizio o del Responsabile dell’Esercizio di un impianto, l’azienda esercente presenta all’U.S.T.I.F. apposita domanda su carta legale, allegando i seguenti documenti forniti dalla persona proposta:
1) patentino di idoneità (anche in fotocopia autenticata) ovvero certificato di idoneità rilasciato ai sensi del D.M. n. 1533;
2) copia della lettera con la quale il legale rappresentante dell’azienda esercente nomina la persona proposta Direttore dell’Esercizio o Responsabile dell’Esercizio per l’impianto di cui trattasi, con l’esplicita indicazione dei poteri e degli strumenti che gli vengono conferiti ai sensi dell’art. 91, secondo comma, del D.P.R. n. 753/80;
3) dichiarazione con la quale l’interessato accetta espressamente l’incarico elencando tutti gli impianti per i quali svolge le funzioni di Direttore dell’Esercizio o di Responsabile dell’Esercizio ovvero di Assistente Tecnico, o mansioni equiparabili a quelle del Direttore dell’Esercizio o Responsabile dell’Esercizio nelle Regioni a statuto speciale, con il relativo peso U.C.I. calcolato con le modalità del presente decreto;
4) certificato di residenza o relativa autocertificazione.
2. La persona proposta come Direttore dell’Esercizio per tutte le categorie di impianti, o come Responsabile dell’Esercizio per gli impianti di categoria D, deve:
a) avere la residenza anagrafica nel comune o in uno dei comuni nei quali sono ubicate le stazioni dell’impianto per cui si chiede la nomina, ovvero anche in uno dei comuni limitrofi a quelli nei quali si trova l’impianto stesso;
b) presentare – qualora non in possesso del requisito di cui alla lettera a) – motivata istanza di deroga all’obbligo di residenza, ai sensi dell’art. 91, terzo comma, del D.P.R. n. 753/80.
3. La persona proposta come Responsabile dell’Esercizio solo per gli impianti della categoria C, se non ha già la residenza anagrafica nel comune o in uno dei comuni nei quali sono ubicate le stazioni dell’impianto, ovvero anche in uno dei comuni limitrofi a quelli nei quali si trova l’impianto stesso, deve presentare una dichiarazione con la quale si impegna a stabilire la propria residenza in uno dei comuni suddetti, riservandosi di darne dimostrazione entro un periodo di tempo non superiore a sei mesi; a tali effetti è sufficiente documentare che in uno dei ripetuti comuni l’interessato dispone di una residenza secondaria, anche se limitatamente ai periodi di funzionamento dell’impianto.
Art. 14 Rilascio, sospensione e revoca dell’assenso o del nulla osta tecnico – Deroghe
1. Per gli impianti rientranti nelle attribuzioni amministrative degli organi statali, l’assenso di cui all’art. 90, primo comma, del D.P.R. n. 753/80 per la nomina del Direttore o del Responsabile dell’Esercizio è rilasciato, se sussistono tutti i necessari presupposti (ivi compreso il controllo del peso complessivo U.C.I. dichiarato) stabiliti dal presente decreto, dalla D.G.T.P.L.
La medesima Direzione Generale accorda, se del caso ed in relazione a quanto stabilito al successivo terzo comma, la deroga eventualmente richiesta dall’interessato all’obbligo di residenza di cui all’art. 91, terzo comma, del succitato D.P.R. n. 753/80.
2. Per gli impianti rientranti nelle attribuzioni amministrative degli organi regionali o degli enti locali, il competente U.S.T.I.F. rilascia ai suddetti organi regionali o locali il nulla osta tecnico ai fini della sicurezza di cui all’art. 90, primo comma, del D.P.R. n. 753/80, se sussistono tutti i necessari presupposti stabiliti dal presente decreto. Il medesimo ufficio, se del caso ed in relazione a quanto stabilito al terzo comma, comunica altresì, per quanto rientra nelle attribuzioni degli organi statali ai fini della sicurezza, il proprio benestare per l’eventuale rilascio da parte degli stessi organi regionali o locali della deroga all’obbligo di residenza di cui all’art. 91, terzo comma, del succitato D.P.R. n. 753/80, ove richiesta dall’interessato.
3. La deroga di cui al primo comma ovvero il benestare di cui al secondo comma sono accordati – fermi restando i limiti alla pluralità di incarichi di cui all’art. 15 – tenuto conto delle motivazioni addotte dall’interessato, a condizione che questi abbia la propria residenza anagrafica nella stessa regione nella quale sono ubicati gli impianti, ovvero in una provincia finitima, ancorché appartenente ad altra regione. Situazioni particolari potranno essere esaminate caso per caso, tenuto conto di tutte le circostanze addotte.
4. L’assenso di cui al primo comma o il nulla osta di cui al secondo comma sono revocati, oltre che nelle ipotesi previste dagli articoli 90, terzo comma e 92, ultimo comma, del D.P.R. n. 753/80, anche in caso di revoca del patentino di idoneità dell’interessato; essi sono inoltre sospesi in caso di sospensione dello stesso patentino di idoneità.
Art. 15 Pluralità di incarichi di Direttore dell’Esercizio o di Responsabile dell’Esercizio
1. La stessa persona può esercitare le funzioni di Direttore dell’Esercizio o di Responsabile dell’Esercizio per più impianti, anche se esercitati da aziende diverse, con le limitazioni e modalità, nonché alle condizioni stabilite ai successivi commi del presente articolo, agli effetti dell’art. 89, terzo comma, del D.P.R. n. 753/80.
2. La stessa persona che espleta le funzioni di Direttore dell’Esercizio o di Responsabile dell’Esercizio può svolgere anche le mansioni di Assistente Tecnico, con le limitazioni stabilite ai successivi commi.
3. La stessa persona non può cumulare le funzioni di Direttore dell’Esercizio e di Responsabile dell’Esercizio.
4. Il numero massimo degli impianti di ogni categoria ai quali può essere preposta una stessa persona, come Direttore dell’Esercizio o Responsabile dell’Esercizio, si determina attribuendo ad ogni impianto un «peso», espresso in «unità convenzionali di impegno» (U.C.I.) e calcolato come prodotto del «peso base», assegnato in relazione alla categoria ed al tipo di impianto, per un opportuno coefficiente, secondo quanto appresso indicato:
1) a ciascun impianto è assegnato il seguente «peso base»:
4,0 U.C.I.
funicolari terrestri su rotaie, funivie bifune a va e vieni e funivie bifune a collegamento temporaneo dei veicoli
3,5 U.C.I.
funivie monofune a collegamento temporaneo dei veicoli
2,0 U.C.I.
funivie monofune a collegamento permanente dei veicoli
1,0 U.C.I.
sciovie, slittinovie, ascensori verticali ed inclinati ed impianti assimilabili
0,5 U.C.I.
marciapiedi mobili, scale mobili, montascale e piattaforme elevatrici
Per impianti non convenzionali, la D.G.T.P.L. determina, in sede di esame della proposta progettuale, il «peso base» da assegnare;
2) nel caso di aziende che eserciscono più di un impianto, al «peso base» di ciascuno degli impianti ai quali è preposta la stessa persona si applica uno dei seguenti coefficienti riduttivi:
a) se tutti gli impianti sono eserciti da una stessa azienda: 0,65;
b) se gli impianti sono eserciti da due o più aziende, si applica il coefficiente 0,65 solo agli impianti di una delle aziende, indicata a scelta dal preposto Direttore dell’Esercizio, ed alle altre si applica il coefficiente 0,80.
5. Il «peso» complessivo degli impianti ai quali può essere preposta la stessa persona come Direttore dell’Esercizio, aumentato del 50% del «peso» complessivo degli impianti per i quali la stessa espleta le incombenze di Assistente Tecnico, non deve superare il limite di 50 U.C.I.
6. Il «peso» complessivo degli impianti di categoria C e D ai quali può essere preposta la stessa persona come Responsabile dell’Esercizio, aumentato del 50% del «peso» complessivo degli impianti per i quali la stessa espleta le incombenze di Assistente Tecnico, non deve superare il limite di 25 U.C.I.
7. Qualora il «peso» complessivo degli impianti eserciti da un’azienda ai sensi del primo comma risulti maggiore di 40 U.C.I., non può essere accordata, per gli stessi impianti, la deroga all’obbligo di residenza del Direttore dell’Esercizio, di cui all’art. 14.
8. Situazioni speciali potranno essere valutate, caso per caso, dalla D.G.T.P.L. per l’eventuale concessione di deroghe alle disposizioni del presente articolo, tenuto conto delle argomentazioni portate dagli interessati a sostegno delle proprie richieste e con particolare riferimento alle condizioni locali.
Art. 16 Sostituzione del Direttore o del Responsabile dell’Esercizio
1. Quando debba provvedersi alla sostituzione del Direttore dell’Esercizio o del Responsabile dell’Esercizio di un impianto, per iniziativa dell’azienda esercente, per rinunzia dell’interessato o per raggiungimento, da parte dello stesso interessato, del limite di età, l’azienda esercente o l’interessato medesimo ne danno comunicazione scritta all’U.S.T.I.F. ed ai competenti organi regionali o enti locali per gli impianti rientranti nelle attribuzioni di questi ultimi, almeno novanta giorni prima della cessazione dell’incarico.
2. Comunque, ove il limite di età del Direttore dell’Esercizio o del Responsabile dell’Esercizio maturi nel corso di un periodo stagionale di esercizio dell’impianto, la sostituzione può essere attuata al termine dello stesso periodo, intendendosi automaticamente prorogato del tempo necessario il suddetto limite.
3. Può derogarsi dal termine fissato al primo comma solo nei casi di forza maggiore o di comprovata necessità, ovvero di gravi inadempienze, da parte dell’interessato o dell’azienda esercente, agli obblighi contrattuali o a quelli stabiliti da disposizioni legislative o regolamentari ovvero dal presente decreto.
4. Nell’eventualità di revoca con effetto immediato dell’assenso o del nulla osta tecnico di cui all’art. 90, primo comma, del D.P.R. n. 753/80, si determina conseguentemente anche la revoca del nulla osta tecnico di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 753/80 per gli impianti per i quali è nominato Direttore dell’Esercizio.
Nell’eventualità che la revoca non abbia effetto immediato, l’autorità che dispone la revoca deve fissare altresì il termine temporale entro il quale deve aver luogo la sostituzione.
5. Entro i termini temporali indicati al primo e al quarto comma, l’azienda esercente deve nominare il nuovo Direttore dell’Esercizio o Responsabile dell’Esercizio e presentare la documentazione prevista all’art. 13, per ottenere l’assenso o il nulla osta tecnico per tale nomina.
6. Fatte salve le ipotesi di cui al terzo comma, il Direttore dell’Esercizio o il Responsabile dell’Esercizio cessante rimane in carica, con tutte le proprie attribuzioni, non oltre novanta giorni dalla data di comunicazione di cessazione dell’incarico.
7. Salvo casi di forza maggiore, l’atto di subentro viene formalizzato mediante apposito verbale di consegna, con l’indicazione del giorno e dell’ora, sottoscritto da entrambi gli interessati e dal legale rappresentante dell’azienda esercente, nel quale verbale il Direttore dell’Esercizio o il Responsabile dell’Esercizio cessante può inserire informazioni sul decorso periodo di servizio dell’impianto, nonché avvertenze utili al subentrante in materia di sicurezza del servizio medesimo.
Copia del suddetto verbale viene inviata, entro i termini di cui al comma 6, dall’azienda esercente all’U.S.T.I.F. ed ai competenti organi regionali o enti locali, per gli impianti rientranti nelle attribuzioni di questi ultimi.
Art. 17 Sostituto del Direttore dell’Esercizio o del Responsabile dell’Esercizio
1. Il Direttore dell’Esercizio o il Responsabile dell’Esercizio nomina, entro novanta giorni dall’incarico, previo benestare dell’azienda esercente, un sostituto di sua fiducia abilitato per la stessa categoria, in conformità con quanto stabilito ai precedenti articoli 7, 8 e 9, al quale affida temporaneamente le proprie funzioni, eventualmente precisando per iscritto i particolari adempimenti, di norma concernenti l’attività corrente dell’impianto, che devono essere espletati dallo stesso sostituto.
2. Fatto salvo il benestare dell’azienda esercente, la scelta della persona da nominare sostituto del Direttore dell’Esercizio o del Responsabile dell’Esercizio di un impianto è lasciata al giudizio del titolare che comunque, in relazione a quanto disposto dall’art. 91, primo comma, del D.P.R. n. 753/80, risponde di tale scelta.
3. Della nomina di cui al primo comma il Direttore dell’Esercizio o il Responsabile dell’Esercizio dà tempestiva comunicazione scritta all’U.S.T.I.F., nonché ai competenti organi regionali o enti locali per gli impianti rientranti nelle attribuzioni di questi ultimi, che ne prendono atto, allegando la dichiarazione con la quale la persona proposta come sostituto accetta espressamente l’incarico.
4. Salvo casi di forza maggiore, il passaggio della funzione di Direttore dell’Esercizio o Responsabile dell’Esercizio dal titolare al sostituto, e viceversa, deve ogni volta essere formalizzato con l’indicazione del giorno e dell’ora del subentro e delle eventuali avvertenze per il subentrante.
Art. 18 Assistente Tecnico
1. L’Assistente Tecnico che l’azienda esercente deve designare ai sensi dell’art. 90, quarto comma del D.P.R. n. 753/80, ove intenda avvalersi della facoltà ivi prevista, deve possedere l’abilitazione di cui all’art. 10 quanto meno per la medesima categoria, ed età non inferiore a 21 anni e non superiore a 70 anni.
2. La designazione di cui al precedente primo comma è subordinata, ai fini della sicurezza, al gradimento da parte dell’U.S.T.I.F.; a tale scopo l’azienda esercente presenta al predetto ufficio apposita domanda su carta legale corredata della seguente documentazione, fornita dall’interessato:
1) patentino di idoneità (anche in fotocopia autenticata);
2) dichiarazione con la quale l’interessato accetta espressamente l’incarico elencando tutti gli impianti per i quali svolge le funzioni di Direttore dell’Esercizio o di Responsabile dell’Esercizio ovvero di Assistente Tecnico, o mansioni equiparabili a quelle svolte dal Direttore dell’Esercizio o dal Responsabile dell’Esercizio nelle Regioni a Statuto Speciale, con il relativo peso U.C.I. calcolato con le modalità del presente decreto;
3) certificato di residenza o relativa autocertificazione.
3. L’interessato deve risiedere nella stessa regione nella quale è ubicato l’impianto, ovvero in una provincia finitima, anche se appartenente ad altra regione.
4. Ove nel settore dei trasporti pubblici effettuati mediante impianti funicolari aerei e terrestri l’interessato espleti soltanto le incombenze di assistente tecnico, il «peso» complessivo degli impianti per i quali egli può espletare dette incombenze, calcolato con i criteri stabiliti all’art. 15, comma 5, non deve superare 50 U.C.I. Nel caso in cui l’interessato espleti anche le funzioni di Direttore dell’Esercizio o di Responsabile dell’Esercizio, si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui ai commi quinto o sesto dello stesso art. 15.
5. Il gradimento di cui al secondo comma viene comunicato all’interessato, all’azienda esercente ed ai competenti organi regionali o enti locali, per gli impianti rientranti nelle loro attribuzioni.
Art. 19 Sostituzione dell’Assistente Tecnico
1. Ai fini della sicurezza, l’U.S.T.I.F. può in qualunque momento revocare il gradimento per l’Assistente Tecnico di un impianto, richiedendone all’azienda esercente la sostituzione, ove l’interessato dimostri imperizia o negligenza nell’espletamento dei propri compiti; contestualmente il medesimo Ufficio attiva le procedure di cui all’art. 12, comma 9.
2. Nell’ipotesi di cui al primo comma, l’U.S.T.I.F. fissa altresì il termine temporale entro il quale l’azienda esercente deve provvedere alla sostituzione dell’Assistente Tecnico.
3. Quando debba provvedersi alla sostituzione dell’Assistente Tecnico per iniziativa dell’azienda esercente, per rinunzia dell’interessato, ovvero per raggiungimento, da parte dello stesso interessato, del limite di età fissato all’art. 18, si adotta la stessa procedura indicata all’art. 16 per la sostituzione del Direttore dell’Esercizio o del Responsabile dell’Esercizio.
Art. 20 Disposizioni transitorie
1. Per coloro che già esercitano le funzioni di Direttore dell’Esercizio, Responsabile dell’Esercizio ed Assistente Tecnico all’entrata in vigore della presente norma, il calcolo U.C.I. effettuato secondo le disposizioni precedentemente in vigore resta invariato per la situazione pregressa; in caso di nuove nomine si provvederà al nuovo calcolo U.C.I., da effettuare per tutti gli impianti secondo le disposizioni di cui all’art. 15.
2. Ad eccezione di quanto previsto all’art. 15, comma 3, sono da intendersi confermati tutti gli assensi, nulla osta e gradimenti rilasciati sulla base della precedente normativa nei confronti dei Direttori dell’Esercizio, Responsabili dell’Esercizio e Assistenti Tecnici già in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Eventuali situazioni difformi da quanto previsto dall’art. 15, comma 3, devono essere regolarizzate – da parte delle aziende esercenti, autonomamente o a seguito di segnalazione del competente U.S.T.I.F. – entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. I certificati di idoneità rilasciati in virtù della precedente normativa devono essere sostituiti con i modelli di cui all’allegato III entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. I Direttori dell’Esercizio degli impianti di trasporto pubblico di cui alle categorie I e II dell’art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 15 marzo 1993, che svolgono le mansioni di Responsabile dell’Esercizio di ascensori, scale mobili ed impianti assimilati facenti parte integrante dei suddetti impianti di trasporto pubblico, che intendano continuare a svolgere le suddette mansioni, dovranno – entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto – provvedere al rispetto delle disposizioni previste dal presente decreto.
6. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore 15 giorni dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 21 Abrogazioni
1. Sono abrogati il decreto ministeriale n. 1533 del 5 giugno 1985 nonché le correlate disposizioni successivamente emanate e tutte le disposizioni incompatibili con il presente decreto.
2. È abrogato l’art. 7 del decreto ministeriale 15 marzo 1993.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato I
Requisiti fisici prescritti per espletare le funzioni di direttore o di responsabile dell’esercizio
PRESCRIZIONI GENERALI
1 – Coloro che aspirano ad espletare le funzioni di direttore o di responsabile dell’esercizio devono possedere sana costituzione, nonché i requisiti fisici indicati nella tabella seguente.
2 – Nelle visite per l’accertamento iniziale dell’idoneità, coloro che non raggiungono ad occhio nudo l’acutezza visiva indicata nella tabella seguente sono giudicati idonei soltanto se detta acutezza visiva viene raggiunta con l’uso di occhiali con montatura fissa a staffa, muniti delle lenti previste nella tabella stessa.
3 – Coloro che non raggiungono ad occhio nudo l’acutezza visiva prescritta hanno l’obbligo, durante l’espletamento delle proprie funzioni sull’impianto, di usare sempre occhiali con montatura fissa a staffa, muniti di lenti adatte. Coloro che espletano le funzioni di responsabile dell’esercizio hanno inoltre l’obbligo di tenere di riserva altro identico paio di occhiali.
4 – Per coloro che raggiungono il visus normale di 10/10 in un solo occhio e, complessivamente, raggiungono con l’uso di una lente per l’altro occhio il limite di visus stabilito nella tabella seguente, è consentito l’uso di una lente a contatto per l’occhio con ridotta acutezza visiva.
5 – Il senso cromatico è da ritenere «soddisfacente» quando risulti accertata la percezione dei colori fondamentali, esaminata con le lane colorate alla luce diffusa del giorno.
6 – Gli accertamenti per stabilire il possesso della percezione uditiva possono essere effettuati con l’acumetria (voce afona o di conversazione), ovvero per mezzo di equivalente accertamento audiometrico.
TABELLA DEI REQUISITI FISICI
FUNZIONI
Vista
Acutezza visiva
Campo visivo
Campo cromatico
Percezione uditiva
Grado
Correzioni ammesse
1) Direttore di esercizio:
a) visita iniziale
10/10 in ciascun occhio
Lenti sferiche di valore massimo di +4D ovvero -5D (purché la differenza di rifrazione tra le due lenti non sia superiore a 3 diottrie)
Normale
Normale
Voce afona a non meno di 8 m da ciascun orecchio
Lenti cilindriche per eventuale astigmatismo, sole o associate, purché la correzione sia efficace e tollerata
b) visita di revisione
6/10 complessivamente o in un solo occhio
Lenti sferiche o cilindriche per eventuale astigmatismo, sole o associate di qualsiasi valore diottrico
Normale
Soddisfacente
Voce di conversazione alla distanza di 1 m complessivamente e da un solo orecchio
2) Responsabile di esercizio:
a) visita iniziale
10/10 in ciascun occhio
Come al punto 1 a)
Normale
Normale
Come al punto 1 a)
b) visita di revisione
12/10 complessivamente con non meno di 4/10 nell’occhio peggiore
Lenti sferiche di qualsiasi valore diottrico (purché la differenza fra le due lenti non sia superiore a 3 diottrie)
Normale
Soddisfacente
Voce afona a non meno di 8 m complessivamente ed a non meno di 2 m dall’orecchio peggiore
Lenti cilindriche, per eventuale astigmatismo, sole o associate, purché la correzione sia efficace e tollerata
Allegato II
Programma d’esame per l’accertamento della idoneità tecnica per l’espletamento delle funzioni di direttore o di responsabile dell’esercizio
GENERALITA’
Gli argomenti compresi nel programma d’esame vanno riferiti alla categoria di impianti per la quale l’interessato richiede l’accertamento della propria idoneità tecnica. Il contenuto di tali argomenti va adeguato alla funzione richiesta dall’interessato.
PROGRAMMA DI ESAME
1) Nozioni sulla normativa amministrativa e tecnica relativa alla concessione, alla costruzione ad all’esercizio degli impianti a fune.
2) Nozioni tecniche di carattere generale attinenti agli impianti a fune:
a) elementi di elettrotecnica;
b) elementi di meccanica e tecnologia dei materiali;
c) elementi di disegno tecnico elettro-meccanico.
3) Tipi di impianti, descrizione generale sulla costituzione ed il funzionamento delle parti principali e terminologia.
4) Impianto elettrico:
a) costituzione e funzionamento dei componenti relativi ai circuiti di potenza, comando, segnalazione, sicurezza e allarme e funzionamento dei relativi circuiti;
b) esercizio, manutenzione, controllo.
5) Impianto meccanico:
a) costituzione e funzionamento delle strutture, macchine e meccanismi di stazione e di linea (motori elettrici, termici, idraulici; riduttori, freni; veicoli; morse; carrelli; sostegni; scarpe; rulliere, ecc.);
b) tipi e funzioni delle funi, impalmature, teste fuse, attacchi di estremità, dispositivi di tensione;
c) esercizio, manutenzione e controllo.
6) Nozioni sulla normativa antinfortunistica specifica del settore funiviario; protezioni fisse e mobili; attrezzature e dispositivi per le operazioni di manutenzione e controllo.
7) Governo del personale; disciplina, formazione dei turni di servizio, aggiornamento professionale, comportamento del personale in servizio e suo contegno verso il pubblico.
8) Prove pratiche sull’impianto per il personale di cui all’ art. 9, comma 1, sub b):
a) effettuazioni di semplici misure elettriche e meccaniche; controllo, regolazione ed aggiustaggio di meccanismi, ecc.;
b) applicazione del piano di soccorso;
c) operazioni di salvataggio in linea.