D.L. 22 giugno 2012 n. 83 (estratto)
D.L. 22 giugno 2012 n. 83 (estratto)
Misure urgenti per la crescita del Paese
Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 2012, n. 147, S.O.
Art. 66-bis Interventi in favore della sicurezza del turismo montano (200)
In vigore dal 12 agosto 2012
1. Per l’anno 2013 è istituito il Fondo nazionale integrativo per la sicurezza del turismo in montagna, con una dotazione pari a un milione di euro. Al relativo onere si provvede, per l’anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, come incrementato dall’articolo 69, comma 1, del presente decreto.
2. All’individuazione dei progetti di cui al comma 3 si provvede, entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l’acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il termine di cui al precedente periodo, il decreto può essere comunque adottato.
3. Il decreto di cui al comma 2 provvede, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo di cui al comma 1, al finanziamento, in favore dei comuni montani e degli enti, come individuati dal decreto medesimo, di progetti rientranti tra le seguenti tipologie:
a) sviluppo in sicurezza del turismo montano e degli sport di montagna;
b) tutela e valorizzazione della rete sentieristica e dei rifugi di montagna con riferimento alla manutenzione per la messa in sicurezza degli stessi;
c) potenziamento e valorizzazione del soccorso alpino e speleologico;
d) prevenzione per la sicurezza in montagna in ambiente attrezzato e libero.
4. Il Club alpino italiano, nell’ambito della propria attività istituzionale, può prevedere progetti per la tutela e la valorizzazione della rete sentieristica e dei rifugi presenti sul territorio nazionale, da realizzare anche avvalendosi di finanziamenti assegnati a valere sulle risorse di cui al comma 1.
5. Il Collegio nazionale delle guide alpine italiane e il Collegio nazionale dei maestri di sci, nell’ambito della propria attività istituzionale e tenuto conto della tradizione storica e culturale in campo turistico e montano, possono prevedere progetti per la sicurezza e la prevenzione degli incidenti in montagna, attività propedeutiche di avvicinamento dei giovani alla professione di guida alpina e di maestro di sci, iniziative a supporto della propria attività istituzionale, incentivi per una frequentazione consapevole della montagna e per la realizzazione di attività compatibili con l’ambiente montano, nonché iniziative rivolte alla valorizzazione delle risorse montane.
(200) Articolo inserito dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134.