D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 79
D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 79 (1)
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d’Aosta in materia di impianti a fune, piste da sci ed innevamento artificiale
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 aprile 1998, n. 82.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;
Vista la proposta della commissione paritetica;
Acquisito il parere del consiglio regionale della Valle d’Aosta, espresso nella seduta del 24 luglio 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dei trasporti e della navigazione;
Emana il seguente decreto legislativo:
1. Impianti a fune.
1. Tutte le attribuzioni e le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di impianti a fune appartenenti a qualunque tipo, e di trasporti a mezzo di tali impianti sono trasferite alla regione autonoma Valle d’Aosta.
2. Sono compresi nella competenza della regione autonoma Valle d’Aosta tutti gli impianti a fune ed i servizi di comunicazione e di trasporto di persone e merci, soggetti a concessione od autorizzazione ed effettuati a mezzo di essi, che si svolgono nell’ambito del territorio regionale, anche se parte del percorso è sito in altra regione o Stato confinante.
3. Le funzioni amministrative concernenti gli impianti che si trovano in parte sul territorio di altra regione sono esercitate d’intesa con gli organi che in questa sono titolari delle medesime.
4. Le modalità di svolgimento dei relativi servizi sono stabilite ai sensi del comma 3.
2. Piste da sci.
1. Tutte le attribuzioni e le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di piste da sci, da discesa e da fondo, sono trasferite alla regione autonoma Valle d’Aosta.
2. Sono comprese nella competenza della regione autonoma Valle d’Aosta tutte le piste da sci, da discesa e da fondo situate anche solo parzialmente nell’ambito del territorio regionale.
3. Le funzioni amministrative relative alle piste che si trovano in parte sul territorio di altra regione, sono esercitate d’intesa con gli organi che in questa sono titolari delle medesime.
3. Innevamento artificiale.
1. Tutte le attribuzioni e le funzioni amministrative degli organi centrali o periferici dello Stato in materia di innevamento artificiale delle piste da sci sono trasferite alla regione autonoma Valle d’Aosta.
2. Sono comprese nella competenza della regione autonoma Valle d’Aosta tutti gli impianti di innevamento artificiale situati anche solo parzialmente nell’ambito del territorio regionale.
3. Le funzioni amministrative relative agli impianti che si trovano in parte sul territorio di altra regione sono esercitate d’intesa con la regione stessa.
4. Disciplina, sicurezza, collaudi, tutela e controlli.
1. Le attribuzioni e le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine alle norme tecniche, all’approvazione dei progetti, alle autorizzazioni, ai collaudi, ai controlli, alla sorveglianza, alla tutela ed alla sicurezza nelle materie di cui agli articoli 1, 2 e 3 sono trasferite alla regione autonoma Valle d’Aosta.
2. Nei casi previsti dall’art. 1, commi 3 e 4, dall’art. 2, comma 3, e dall’art. 3, comma 3, tali funzioni sono esercitate d’intesa con gli organi che in questa sono titolari delle medesime.
5. Regolamenti e direttive comunitarie.
1. Sono trasferite direttamente alla regione autonoma Valle d’Aosta le attribuzioni e le funzioni amministrative relative all’attuazione delle direttive ed all’applicazione dei regolamenti della Unione europea nelle materie indicate negli articoli 1, 2, 3 e 4, salvo l’adeguamento alla normativa statale attuativa delle direttive ove le disposizioni in materia di sicurezza assicurino maggiore salvaguardia agli utenti.
6. Facoltà di delega.
1. La regione autonoma Valle d’Aosta, nelle materie di cui agli articoli 1, 2 e 3, può delegare attribuzioni e funzioni amministrative a comunità montane e comuni in relazione ad interessi ed esigenze di rilevanza esclusivamente locale, disciplinando i poteri di indirizzo ed i rapporti finanziari.
7. Norma transitoria.
1. Il personale dipendente degli organi periferici dello Stato le cui attribuzioni e funzioni amministrative sono affidate integralmente alla regione autonoma Valle d’Aosta, ai sensi del presente decreto, è trasferito a domanda alla regione stessa, fatte salve le norme relative alla conoscenza della lingua francese.
2. Nel caso previsto dal comma 1 il personale conserva integralmente il trattamento giuridico ed economico acquisito.
3. Gli organi periferici dello Stato le cui attribuzioni e funzioni amministrative sono trasferite integralmente alla regione autonoma Valle d’Aosta, ai sensi del presente decreto, sono soppressi.
4. I relativi uffici sono trasferiti alla regione.
5. Le disposizioni previste dai commi 1, 3 e 4, entrano in vigore all’atto della costituzione di organi regionali dotati di attribuzioni e funzioni analoghe nelle materie trasferite od all’affidamento ad organi regionali esistenti delle attribuzioni e funzioni stesse.
6. Per assicurare la continuità nell’esercizio delle funzioni trasferite col presente decreto nei confronti del personale statale attualmente in servizio può essere disposto il comando presso la regione, su richiesta della stessa e con oneri a suo carico.
8. Norma finale.
1. Tutte le disposizioni in contrasto con le presenti norme sono abrogate.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si osservano le disposizioni della legge 16 maggio 1978, n. 196 , e del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 , ove compatibili.