D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 210

D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 210 (1)

 

Attuazione della direttiva 2000/9/CE in materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone e relativo sistema sanzionatorio (2)

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 agosto 2003, n. 184, S.O.

(2) Vedi, anche, il D.Dirett. 16 novembre 2012.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l’articolo 1, commi 1, 2, 3 e 5;

Vista la direttiva 2000/9/CE del 20 marzo 2000, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone;

Visto il regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Visto il regio decreto 17 gennaio 1926, n. 177;

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110, modificata dal regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632;

Visto il regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito dalla legge 5 gennaio 1939, n. 8, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 7 febbraio 2003;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 2003;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze, delle attività produttive e per gli affari regionali;

Emana il seguente decreto legislativo:

1. Sanzioni penali.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, contravvenendo alle disposizioni vigenti, fabbrica o pone in commercio impianti a fune adibiti al trasporto di persone, componenti di sicurezza o sottosistemi privi dei requisiti essenziali di sicurezza, è punito con l’arresto da sei mesi a tre anni o con l’ammenda da 5.000 a 15.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque non osserva i provvedimenti emessi dalle amministrazioni competenti che limitano o vietano l’uso di un componente di sicurezza o di un sottosistema ovvero l’esercizio di un impianto di cui al comma 1, per tutelare la salute e la sicurezza delle persone e dei beni, è punito con l’arresto fino a quattro mesi o con l’ammenda da 3.000 a 10.000 euro.

2. Sanzioni amministrative.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque fabbrica o immette sul mercato componenti di sicurezza destinati agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone, privi della marcatura «CE», è punito con la sanzione amministrativa da 3.000 a 12.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque fabbrica o immette sul mercato componenti di sicurezza o sottosistemi che non siano corredati della dichiarazione «CE» di conformità è punito con la sanzione amministrativa da 3.000 a 12.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque indebitamente appone sui componenti di sicurezza la marcatura «CE» ovvero marchi che possono confondersi con la predetta marcatura è punito con la sanzione amministrativa da 4.000 a 14.000 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque appone sui componenti di sicurezza marchi che possono limitare la visibilità o la leggibilità della marcatura «CE» è punito con la sanzione amministrativa da 200 a 1.000 euro.

5. Chiunque, essendo legalmente tenuto a conservare la documentazione tecnica dei componenti di sicurezza, dei sottosistemi e dell’impianto, non la rende disponibile, a richiesta dell’organo di vigilanza dell’amministrazione competente, è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro.

3. Campo di applicazione.

1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni e le condizioni volte ad assicurare e garantire il rispetto dei requisiti essenziali di cui all’articolo 5, comma 1, per la sicurezza degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone e dei loro elementi costruttivi, nelle fasi di progettazione, costruzione, immissione sul mercato e messa in servizio.

2. Il presente decreto si applica:

a) alle funicolari e agli altri impianti i cui veicoli sono portati da ruote o da altri dispositivi di sostegno e trainati da una o più funi;

b) alle funivie, i cui veicoli sono portati o trainati da una o più funi; questa categoria comprende anche le cabinovie e le seggiovie;

c) alle sciovie, che trainano mediante una fune gli utenti muniti di attrezzatura appropriata;

d) ai sottosistemi indicati nell’allegato I ed ai componenti di sicurezza.

3. Sono esclusi dall’àmbito d’applicazione del presente decreto:

a) gli ascensori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

b) le tranvie a funi di tipo tradizionale;

c) gli impianti utilizzati per scopi agricoli;

d) i materiali specifici fissi e mobili per luna park, parchi di divertimenti, nonché gli impianti di tali parchi che servono per il divertimento e non come mezzi adibiti al trasporto di persone;

e) gli impianti installati e utilizzati per scopi industriali;

f) i traghetti fluviali a fune;

g) le ferrovie a cremagliera;

h) gli impianti trainati mediante catene.

4. Definizioni.

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) «impianto»: il sistema completo installato nel suo sito, composto dall’infrastruttura e dai sottosistemi elencati nell’allegato I; per infrastruttura progettata specificamente per ciascun impianto e realizzata sul sito si intende il tracciato, i dati del sistema, le opere della linea e delle stazioni che sono necessarie per la costruzione e il funzionamento dell’impianto, fondazioni comprese;

b) «impianti a fune adibiti al trasporto di persone»: impianti costituiti da vari componenti progettati, costruiti, assemblati e autorizzati all’esercizio per il trasporto di persone. In tali impianti, installati nel loro sito, le persone sono trasportate in veicoli oppure da dispositivi di traino che vengono mossi o sospesi da funi disposte lungo il tracciato;

c) «componente di sicurezza»: qualsiasi componente elementare, gruppo di componenti, sottoinsieme o insieme completo di materiale e qualsiasi dispositivo, incorporato nell’impianto allo scopo di garantire la sicurezza e individuato dall’analisi di sicurezza ai sensi dell’articolo 6, il cui guasto comporta un rischio per la sicurezza delle persone, siano essi utenti, personale o terzi;

d) «committente dell’impianto o suo rappresentante»: qualsiasi persona fisica o giuridica o il suo mandatario stabilito nel territorio dell’Unione europea che, sulla base di un titolo idoneo, appalta la realizzazione dell’impianto;

e) «requisiti tecnici per l’esercizio»: l’insieme delle disposizioni e delle misure tecniche che incidono sulla progettazione e sulla realizzazione e sono indispensabili alla sicurezza dell’esercizio;

f) «requisiti relativi alla manutenzione tecnica»: l’insieme delle disposizioni e delle misure tecniche che incidono sulla progettazione e sulla realizzazione e sono indispensabili alla manutenzione per garantire la sicurezza del servizio;

g) «specifica europea»: una specifica tecnica comune, un’omologazione tecnica europea o una norma nazionale che recepisce una norma europea;

h) «amministrazione competente»: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che esercita le competenze ai sensi dell’articolo 1, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del Capo IX del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, o, per i rispettivi territori, le regioni a statuto speciale e le province autonome, secondo le attribuzioni dei loro statuti;

i) «costruttore o suo rappresentante»: il costruttore di componenti di sicurezza o di sottosistemi per la realizzazione degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone o il suo mandatario stabilito nel territorio dell’Unione europea.

5. Conformità ai requisiti.

1. Gli impianti e la relativa infrastruttura, i sottosistemi, nonché i componenti di sicurezza di un impianto devono rispondere ai requisiti essenziali di cui all’allegato II.

2. È consentita l’immissione sul mercato dei componenti di sicurezza o dei sottosistemi in vista del loro impiego, o la costruzione e la messa in servizio degli impianti nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.

3. Sono fatte salve le disposizioni che prescrivono l’adozione di determinati requisiti ritenuti necessari per garantire la protezione delle persone e, in particolare, dei lavoratori, durante l’uso degli impianti, purché gli impianti rispondano, comunque, ai requisiti essenziali di sicurezza di cui al presente decreto.

6. Analisi di sicurezza.

1. Il progetto di impianto è sottoposto, a richiesta del committente o del suo rappresentante, all’analisi di sicurezza di cui all’allegato III che prende in considerazione tutti gli aspetti inerenti alla sicurezza del sistema e del suo ambiente nel quadro delle fasi di progettazione, costruzione e messa in servizio, allo scopo di individuare i rischi che potrebbero manifestarsi in corso di funzionamento.

2. Sulla base dell’analisi di cui al comma 1 viene elaborata la relazione sulla sicurezza di cui all’allegato III ove sono indicate le misure idonee ad affrontare i rischi, nonché l’elenco dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi cui si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11; l’analisi di sicurezza e la relazione fanno parte integrante del progetto.

3. L’analisi di cui al comma 1 e la relazione di cui al comma 2 sono elaborate dal progettista dell’impianto o da altro professionista abilitato alla progettazione stessa.

7. Norme di riferimento.

1. Si presumono conformi ai requisiti essenziali di cui all’articolo 5, comma 1, gli impianti e la relativa infrastruttura, i sottosistemi, nonché i componenti di sicurezza di un impianto costruiti ai sensi di una norma nazionale che recepisce una norma europea armonizzata, conforme ai requisiti di cui all’allegato II e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle attività produttive, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono indicati i riferimenti alle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate comunitarie i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

3. Ai fini della rispondenza degli impianti e delle relative infrastrutture, dei sottosistemi, nonché dei componenti di sicurezza di un impianto ai requisiti essenziali di cui all’articolo 5, comma 1, si applicano le disposizioni del presente decreto e le specifiche europee particolari relative, fatte salve le altre disposizioni comunitarie o disposizioni nazionali di recepimento di direttive comunitarie. I riferimenti delle specifiche europee sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

4. In assenza di norme europee armonizzate, l’amministrazione competente, a richiesta del committente dell’impianto o del suo rappresentante, comunica alle parti interessate le norme nazionali e le specifiche tecniche rilevanti per la rispondenza ai requisiti essenziali di cui all’articolo 5, comma 1.

5. Le ulteriori specifiche tecniche necessarie per integrare le specifiche europee o le norme di cui ai commi 2 e 3 devono essere conformi ai requisiti essenziali di cui all’articolo 5, comma 1.

8. Immissione sul mercato e messa in servizio dei componenti di sicurezza.

1. Fatto salvo l’articolo 9, i componenti di sicurezza destinati agli impianti di cui al presente decreto sono immessi sul mercato se rispondono ai requisiti essenziali di cui all’articolo 5, comma 1.

2. I componenti di sicurezza di cui al comma 1 non possono essere immessi sul mercato se non consentono di realizzare impianti rispondenti ai requisiti essenziali di cui all’articolo 5, comma 1.

3. I componenti di sicurezza di cui al comma 1 sono messi in servizio solo se consentono di realizzare impianti che, in caso di corretta installazione e manutenzione, nonché di esercizio conforme alla loro destinazione, non mettono a rischio la salute e la sicurezza delle persone e dei beni.

9. Dichiarazione di conformità e marcatura «CE» dei componenti di sicurezza.

1. I componenti di sicurezza indicati nell’elenco di cui all’articolo 6, comma 2, sono considerati conformi ai requisiti essenziali di cui all’articolo 5, comma 1, se sono muniti della marcatura «CE» di conformità di cui all’articolo 20 e della dichiarazione «CE» di conformità di cui all’allegato IV.

2. Prima di essere immesso sul mercato, il costruttore o il suo rappresentante deve sottoporre il componente di sicurezza ad una procedura di valutazione della conformità ai sensi dell’allegato V, apporre sul componente di sicurezza la marcatura «CE» di conformità di cui all’articolo 20 e redigere la dichiarazione «CE» di conformità ai sensi dell’allegato IV, utilizzando la modulistica indicata nella decisione 93/465/CEE.

3. La procedura di valutazione della conformità di un componente di sicurezza è svolta su richiesta del costruttore o del suo rappresentante dall’organismo notificato di cui all’articolo 15.

4. Se disposizioni comunitarie o nazionali di recepimento di direttive comunitarie prevedono l’apposizione al componente di sicurezza della marcatura «CE» di conformità per aspetti diversi da quelli previsti dal presente decreto, l’apposizione della medesima al componente di sicurezza ai sensi del presente decreto indica che lo stesso è anche conforme alle suddette disposizioni.

5. Qualora il costruttore o il suo rappresentante non vi abbiano provveduto, agli obblighi previsti dai commi 2 e 3 è tenuto chiunque immette sul mercato i componenti di sicurezza. Ai medesimi obblighi è tenuto chiunque costruisce i componenti di sicurezza non destinati ad essere immessi sul mercato.

10. Immissione sul mercato dei sottosistemi.

1. Fatto salvo l’articolo 11, i sottosistemi di cui all’allegato I sono immessi sul mercato se rispondono ai requisiti essenziali di cui all’articolo 5, comma 1.

2. I sottosistemi di cui all’allegato I non possono essere immessi sul mercato se non consentono di realizzare impianti rispondenti ai requisiti essenziali di cui all’articolo 5, comma 1.

11. Dichiarazione di conformità dei sottosistemi.

1. I sottosistemi indicati all’allegato I sono considerati conformi ai requisiti essenziali corrispondenti di cui all’articolo 5, comma 1, se muniti della dichiarazione «CE» di conformità prevista all’allegato VI e della documentazione tecnica prevista al comma 3.

2. Su richiesta del costruttore o del suo rappresentante o, in mancanza di questi, di chi immette sul mercato il sottosistema, l’organismo notificato di cui all’articolo 15 effettua la procedura di esame «CE» del sottosistema di cui all’allegato VII.

3. L’organismo notificato rilascia l’attestato di esame «CE» ai sensi dell’allegato VII ed elabora la relativa documentazione tecnica. La documentazione tecnica contiene i documenti relativi alle caratteristiche del sottosistema ed eventuali documenti che attestino la conformità dei componenti di sicurezza, nonché gli elementi relativi alle condizioni, ai limiti di esercizio e alle istruzioni di manutenzione.

4. Il costruttore o il suo rappresentante o chi immette sul mercato il sottosistema redige la dichiarazione «CE» di conformità di cui all’allegato VI sulla base dell’attestato dell’esame «CE» rilasciato dall’organismo notificato ai sensi del comma 3.

12. Impianti.

1. Ferme restando le disposizioni del presente decreto, le procedure di rilascio del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza e di approvazione dei progetti, nonché le procedure di autorizzazione alla costruzione, al rilascio del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza per l’apertura all’esercizio ed al mantenimento in servizio degli impianti sono quelle stabilite dalle disposizioni vigenti.

2. L’amministrazione competente, se ritiene che il componente di sicurezza o il sottosistema presenta caratteristiche innovative in termini di progettazione o di costruzione, stabilisce, sentita la Commissione per le funicolari aeree e terrestri, istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al regio decreto 17 gennaio 1926, n. 177, particolari condizioni agli effetti del presente decreto per la costruzione, l’esercizio e il mantenimento in servizio dell’impianto nel quale il componente di sicurezza o il sottosistema innovativo deve essere impiegato; tali particolari condizioni con le relative motivazioni sono comunicate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla Commissione europea.

3. Ai fini di cui al comma 2, le regioni a statuto speciale e le province autonome effettuano conformi comunicazioni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concernenti le particolari condizioni e le relative motivazioni da esse stabilite.

4. Il committente o il suo rappresentante consegna all’amministrazione competente, oltre all’analisi di sicurezza e alla relativa relazione di cui all’articolo 6, comma 2, le dichiarazioni «CE» di conformità e la relativa documentazione tecnica dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi di cui all’allegato I; copia di detti documenti è altresì consegnata dal committente o dal suo rappresentante all’esercente dell’impianto che la conserva presso l’impianto medesimo.

5. Il committente o il suo rappresentante o l’esercente dell’impianto rende disponibile, a richiesta dell’organo di vigilanza dell’amministrazione competente, la seguente documentazione:

a) l’analisi di sicurezza, la relazione sulla sicurezza e la documentazione tecnica ed i documenti relativi alle caratteristiche dell’impianto;

b) eventuali documenti che attestano la conformità dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi di cui all’allegato I;

c) gli atti che stabiliscono le condizioni e le limitazioni di esercizio, nonché le istruzioni per la riparazione, la sorveglianza, la regolazione e la manutenzione dell’impianto.

6. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di conduzione e manutenzione periodica degli impianti ai fitti della sicurezza, nonché di tenuta delle prescritte registrazioni, fatte salve le disposizioni previste dal presente decreto.

13. Misure di salvaguardia.

1. L’amministrazione competente adotta provvedimenti provvisori per limitare le condizioni di impiego di un componente di sicurezza o di un sottosistema o per vietarne l’utilizzazione se constata che tale componente di sicurezza pur recante la marcatura «CE» di conformità di cui all’articolo 20, immesso sul mercato e utilizzato conformemente alla sua destinazione, o che tale sottosistema pur corredato della dichiarazione «CE» di conformità di cui all’articolo 11 e utilizzato conformemente alla sua destinazione, mette a rischio la salute e la sicurezza delle persone e la sicurezza dei beni.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti informa immediatamente la Commissione europea ed il Ministero delle attività produttive dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, direttamente o dalle altre amministrazioni competenti, indicando altresì se la mancata conformità deriva, in particolare:

a) dall’inosservanza dei requisiti essenziali di cui all’articolo 5, comma 1;

b) da una non corretta applicazione delle specifiche europee di cui all’articolo 4, comma 1, lettera g), qualora ne sia invocata l’applicazione;

c) da una lacuna delle specifiche europee di cui all’articolo 4, comma 1, lettera g).

3. Ai fini di cui al comma 2, le regioni a statuto speciale e le province autonome effettuano conformi comunicazioni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sui provvedimenti di cui al comma 1 da essi adottati.

4. L’amministrazione competente adotta nei casi di cui al comma 1 provvedimenti definitivi conformemente alle conclusioni comunicate dalla Commissione europea dopo l’esame dei casi e le consultazioni comunitarie da parte della stessa. A tale fine, per i provvedimenti di cui al comma 3, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua conformi comunicazioni ricevute dalla Commissione europea alle altre amministrazioni competenti.

5. Fatti salvi gli articoli 1, 2 e 18, se un componente di sicurezza corredato della marcatura «CE» di conformità o un sottosistema corredato della dichiarazione «CE» di conformità risulta non conforme, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero delle attività produttive, adotta i provvedimenti necessari per il ritiro dal mercato del componente di sicurezza o del sottosistema a cura e spese del costruttore o del suo rappresentante o del responsabile dell’immissione sul mercato o della messa in servizio dei componenti e dei sottosistemi, informandone la Commissione europea e gli altri Stati membri.

14. Misure cautelative.

1. Se l’amministrazione competente constata che un impianto autorizzato e utilizzato conformemente alla sua destinazione per gli aspetti previsti dal presente decreto mette a rischio la salute e la sicurezza delle persone o dei beni, adotta i provvedimenti necessari per limitarne o vietarne l’esercizio.

15. Organismi notificati.

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono fissati i requisiti che devono rispettare gli organismi per essere autorizzati ad espletare le procedure di valutazione di conformità di cui all’articolo 9 e di esame «CE» di cui all’articolo 11; fra tali requisiti sono compresi quelli indicati nell’allegato VIII. Con lo stesso decreto è disciplinato il procedimento di autorizzazione. Fino alla data di entrata in vigore del citato decreto, i requisiti e le prescrizioni procedurali sono fissati rispettivamente negli allegati VIII e X (3).

2. Ai fini dell’autorizzazione, gli organismi che rispettano i requisiti di cui al comma 1 inoltrano domanda al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che provvede alla relativa istruttoria e, sentito il Ministero delle attività produttive, al rilascio dell’autorizzazione; si considerano rispettati i requisiti di cui al comma 1 se gli organismi soddisfano i criteri di valutazione previsti nelle pertinenti norme europee armonizzate.

3. L’autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda: decorso tale termine l’autorizzazione si intende rifiutata.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica alla Commissione europea e agli altri Stati membri gli organismi autorizzati e i compiti specifici per i quali sono stati autorizzati nell’àmbito delle procedure di cui agli articoli 9 e 11, nonché ogni successiva variazione.

5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica agli organismi autorizzati il numero di identificazione loro attribuito dalla Commissione europea e cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’elenco degli organismi notificati pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, completi del numero di identificazione loro attribuito dalla Commissione europea, e degli aggiornamenti relativi.

(3) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 5 agosto 2004.

16. Attività di vigilanza sugli organismi notificati.

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vigila sul rispetto dei requisiti di cui all’articolo 15, comma 1, e sull’attività degli organismi notificati, adottando idonei provvedimenti ispettivi di propria iniziativa, su segnalazione delle altre amministrazioni competenti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera h), su richiesta dei soggetti esercenti gli impianti o utilizzatori dei componenti o dei sottosistemi, o mediante verifiche a campione delle certificazioni rilasciate, informandone il Ministero delle attività produttive.

2. L’organismo notificato fornisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta dello stesso, tutte le informazioni e i documenti pertinenti, necessari per verificare il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 15, comma 1.

17. Compiti dell’organismo notificato.

1. Se un organismo notificato constata che i requisiti pertinenti previsti dal presente decreto non sono stati o non sono più soddisfatti dal fabbricante oppure che un certificato non avrebbe dovuto essere rilasciato, esso sospende, ritira o sottopone a limitazioni il certificato rilasciato, tenendo conto del principio della proporzionalità, a meno che la conformità a tali requisiti non sia assicurata mediante l’applicazione di appropriate misure correttive da parte del costruttore o del suo rappresentante.

2. L’organismo notificato comunica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alle altre amministrazioni competenti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera h), tutte le informazioni sui certificati sospesi, ritirati o sottoposti a limitazioni e sui certificati rilasciati o rifiutati; esso mette inoltre a disposizione, su richiesta, tutte le informazioni supplementari pertinenti.

18. Revoca e sospensione dell’autorizzazione.

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero delle attività produttive, revoca l’autorizzazione di cui all’articolo 15, comma 2, se constata, anche a seguito delle verifiche ed accertamenti di cui all’articolo 16, comma 1, che un organismo notificato non rispetta più i requisiti di cui all’articolo 15, comma 1. L’autorizzazione è, inoltre, revocata nel caso in cui si constata che l’organismo notificato abbia più volte rilasciato nel periodo di vigenza dell’autorizzazione certificazioni a componenti di sicurezza o sottosistemi che non soddisfano i requisiti essenziali di cui all’articolo 5, comma 1.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero delle attività produttive, sospende l’autorizzazione di cui all’articolo 15, comma 2, previa contestazione all’organismo notificato dei relativi motivi, se constata che l’organismo notificato non svolge efficacemente o in modo soddisfacente i propri compiti, e fissa un termine di trenta giorni per ricevere eventuali elementi giustificativi e controdeduzioni. Si prescinde dalla contestazione preliminare se la sospensione è giustificata da motivi di grave rischio per la sicurezza e la salute.

3. Nel caso in cui l’organismo notificato non ottempera a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione di cui al comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero delle attività produttive, revoca l’autorizzazione di cui all’articolo 15, comma 2.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica i provvedimenti relativi alla sospensione e alla revoca dell’autorizzazione di cui ai commi 1, 2 e 3 all’organismo notificato interessato, alla Commissione europea e agli altri Stati membri, indicandone le motivazioni.

19. Rinnovo.

1. L’autorizzazione di cui all’articolo 15, comma 2, ha durata triennale e può essere rinnovata.

2. Per ottenere il rinnovo di cui al comma 1, l’organismo notificato presenta domanda al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data di scadenza dell’autorizzazione.

3. La domanda di rinnovo segue la procedura prevista all’articolo 15 per la prima autorizzazione.

20. Marcatura «CE» di conformità.

1. La marcatura «CE» di conformità è costituita dalle iniziali «CE», secondo il simbolo grafico indicato nell’allegato IX; essa è apposta in modo chiaro e visibile su ogni componente di sicurezza o, se ciò non è possibile, su una etichetta fissata al componente di sicurezza in modo permanente, ed è corredata dalle ultime due cifre dell’anno nel quale è stata apposta e dal numero di identificazione dell’organismo notificato che interviene nell’àmbito della procedura di cui all’articolo 9, comma 3.

2. È vietato apporre sui componenti di sicurezza marcature o iscrizioni che possano indurre in errore circa il significato o il simbolo grafico della marcatura «CE» di conformità. Ogni altra marcatura apposta non deve limitare la visibilità della marcatura «CE» di conformità.

21. Indebita apposizione della marcatura CE.

1. Fatti salvi gli articoli 1, 2, 13 e 18, qualora l’amministrazione competente accerta l’apposizione della marcatura «CE» di conformità in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 20, ingiunge al costruttore o al suo rappresentante di conformare il prodotto alle disposizioni stesse e di fare cessare l’infrazione, fissando un congruo termine per l’adempimento. Nel caso di persistenza dell’infrazione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero delle attività produttive, adotta i provvedimenti necessari a vietare l’immissione sul mercato di detto componente di sicurezza o a disporne il ritiro dal mercato a cura e spese del costruttore o del suo rappresentante o del responsabile dell’immissione sul mercato, informandone la Commissione europea e gli altri Stati membri.

22. Disposizioni finanziarie.

1. Alla procedura di valutazione della conformità del componente di sicurezza di cui all’articolo 9, a quella di esame «CE» dei sottosistemi di cui all’articolo 11, alle procedure finalizzate all’autorizzazione degli organismi notificati di cui all’articolo 15 ed al rinnovo della stessa ai sensi dell’art. 19, alla vigilanza sugli organismi prevista dall’articolo 16, nonché all’effettuazione dei controlli sui componenti di sicurezza e sui sottosistemi, si applicano le disposizioni dell’articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate, ai sensi dell’articolo 47, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, le tariffe per le attività di cui al comma 1 e le relative modalità di versamento. Le tariffe sono aggiornate ogni due anni.

23. Disposizioni transitorie e finali.

1. Qualsiasi decisione adottata in applicazione del presente decreto che limiti l’impiego dei componenti di sicurezza o dei sottosistemi in un impianto o la loro immissione sul mercato deve essere motivata. Essa è notificata ai soggetti interessati con l’indicazione delle procedure di ricorso ammesse dalla legislazione vigente e dei termini entro i quali detti ricorsi devono essere presentati.

2. La costruzione e la messa in servizio degli impianti, i cui progetti definitivi siano stati presentati per l’approvazione o il rilascio del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza entro il 2 maggio 2004, ferma restando l’applicazione delle altre norme del presente decreto, è consentita in deroga a quanto previsto dagli articoli 9 e 11 a condizione che:

a) siano comunque rispettate le procedure, le norme e le specifiche tecniche nazionali vigenti necessarie e rilevanti per garantire la rispondenza dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi utilizzati nell’impianto ai requisiti essenziali di cui all’articolo 5, comma 1;

b) la costruzione dell’impianto sia completata entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data del 2 maggio 2004;

c) la messa in servizio avvenga entro gli ulteriori sei mesi dalla scadenza della data di cui alla lettera b) (4).

3. In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, comma 5, della Costituzione, le disposizioni del presente decreto afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2000/9/CE, si applicano sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dei princìpi fondamentali desumibili dal presente decreto.

(4) Comma così sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 10 giugno 2004, n. 152 (Gazz. Uff. 22 giugno 2004, n. 144), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Allegato I

(Articolo 3)

Sottosistemi di un impianto

Ai fini del presente decreto, un impianto si compone delle infrastrutture e dei sottosistemi elencati di seguito, dovendo ogni volta essere presi in considerazione i requisiti di idoneità al servizio e quelli relativi alla manutenzione tecnica:

1. Funi e attacchi di funi

2. Argani e freni

3. Dispositivi meccanici

3.1. Dispositivi di tensione delle funi

3.2. Meccanismi delle stazioni

3.3. Meccanica di linea

4. Veicoli

4.1. Cabine, sedili e dispositivi di traino

4.2. Sospensione

4.3. Carrelli

4.4. Collegamenti con le funi

5. Dispositivi elettrotecnici

5.1. Dispositivi di comando, di controllo e di sicurezza

5.2. Dispositivi di comunicazione e di informazione

5.3. Dispositivi parafulmini

6. Dispositivi di soccorso

6.1. Dispositivi di soccorso fissi

6.2. Dispositivi di soccorso mobili

Allegato II

(Articolo 5)

Requisiti essenziali

1. Oggetto

Il presente allegato definisce i requisiti essenziali che si applicano alla progettazione, alla costruzione e alla messa in servizio degli impianti definiti all’articolo 4, comma 1, lettera a) e i requisiti di idoneità al servizio nonché quelli relativi alla manutenzione tecnica.

2. Requisiti generali

2.1. Sicurezza delle persone

La sicurezza degli utenti, del personale e dei terzi è un requisito fondamentale per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti.

2.2. Princìpi di sicurezza

Per quanto riguarda la progettazione, la realizzazione e i requisiti di idoneità all’esercizio, nonché quelli relativi alla manutenzione tecnica di un impianto, devono essere applicati nell’ordine i principi seguenti:

– eliminare o almeno ridurre i pericoli mediante soluzioni progettuali o costruttive;

– definire e adottare le misure di protezione necessarie rispetto ai pericoli che non possono essere eliminati mediante soluzioni progettuali o costruttive;

– definire e rendere note le precauzioni da prendere per evitare i pericoli che non è stato possibile eliminare completamente mediante le soluzioni e le misure di cui al primo e al secondo trattino.

2.3. Considerazione dei vincoli esterni

Ogni impianto deve essere progettato e costruito in modo che possa essere utilizzato in condizioni di sicurezza tenendo conto del tipo dell’impianto, delle caratteristiche del terreno e dell’ambiente, delle condizioni atmosferiche e meteorologiche, delle eventuali opere e degli eventuali ostacoli terrestri e aerei situati nelle vicinanze.

2.4. Dimensionamento

L’impianto, i sottosistemi e tutti i suoi componenti di sicurezza devono essere dimensionati, progettati e realizzati in modo da resistere con una sicurezza sufficiente alle sollecitazioni corrispondenti a tutte le condizioni prevedibili, anche fuori l’esercizio, tenendo conto in particolare delle azioni esterne, degli effetti dinamici e dei fenomeni di fatica, conformemente allo stato dell’arte, in particolare per la scelta dei materiali.

2.5. Montaggio

2.5.1. L’impianto, i sottosistemi e tutti i suoi componenti di sicurezza devono essere progettati e realizzati in modo da garantirne l’assemblaggio e l’installazione in condizioni di sicurezza.

2.5.2. I componenti di sicurezza devono essere progettati in modo che gli errori di assemblaggio vengano resi impossibili o dalla loro costruzione o mediante appropriate marcature sui componenti stessi.

2.6. Integrità dell’impianto

2.6.1. I componenti di sicurezza devono essere progettati, realizzati e utilizzati in modo che sia garantita sempre la loro integrità funzionale e/o la sicurezza dell’impianto, secondo quanto definito nell’analisi di sicurezza di cui all’allegato III, affinché un loro guasto sia altamente improbabile e con un adeguato margine di sicurezza.

2.6.2. L’impianto deve essere progettato e realizzato in modo che, nel suo esercizio, qualsiasi eventuale guasto di un componente che possa incidere, anche indirettamente, sulla sicurezza, sia oggetto a tempo opportuno di un’adeguata misura.

2.6.3. Le garanzie di cui ai punti 2.6.1 e 2.6.2 devono applicarsi durante tutto l’intervallo di tempo compreso tra due verifiche previste del componente di cui si tratta. Gli intervalli per la verifica dei componenti di sicurezza devono essere chiaramente specificati nelle istruzioni.

2.6.4. I componenti di sicurezza installati negli impianti come pezzi di ricambio devono soddisfare i requisiti essenziali del presente decreto nonché le condizioni concernenti l’azione combinata con gli altri componenti dell’impianto.

2.6.5. Si devono adottare disposizioni affinché gli effetti di un incendio nell’impianto non mettano a rischio la sicurezza delle persone trasportate e del personale.

2.6.6. Si devono adottare disposizioni particolari per proteggere gli impianti e le persone dalle conseguenze dei fulmini.

2.7. Dispositivi di sicurezza

2.7.1. Qualsiasi malfunzionamento che si verifichi nell’impianto capace di provocare un’avaria pregiudizievole per la sicurezza deve, se possibile, essere rilevato, segnalato e trattato da un dispositivo di sicurezza. Lo stesso vale per qualsiasi avvenimento esterno normalmente prevedibile e che possa mettere a repentaglio la sicurezza.

2.7.2. L’impianto deve poter essere arrestato manualmente in qualsiasi momento.

2.7.3. Dopo un arresto provocato da un dispositivo di sicurezza, la rimessa in funzione dell’impianto deve essere possibile solo dopo che si siano state adottate le misure del caso.

2.8. Requisiti relativi alla manutenzione tecnica

L’impianto deve essere progettato e realizzato in modo da consentire di effettuare i lavori di manutenzione e di riparazione, ordinari e straordinari, in condizioni di sicurezza.

2.9. Disturbo da emissioni

L’impianto deve essere progettato e realizzato in modo che il disturbo interno ed esterno derivante dalle emissioni di gas inquinanti, dal rumore o dalle vibrazioni rispetti i limiti prescritti.

3. Requisiti concernenti le infrastrutture

3.1. Tracciato, velocità, distanza dei veicoli

3.1.1. L’impianto deve essere progettato per funzionare in condizioni di sicurezza tenendo conto delle caratteristiche del terreno e dei dintorni, delle condizioni atmosferiche e meteorologiche, delle eventuali opere e degli eventuali ostacoli terrestri e aerei situati nelle vicinanze, in modo da non provocare inconvenienti e pericoli, in qualsiasi condizione di utilizzazione, manutenzione o evacuazione delle persone.

3.1.2. Si deve garantire lateralmente e verticalmente una distanza sufficiente tra i veicoli, i dispositivi di traino, le vie di corsa, le funi ecc. e le eventuali opere nonché gli eventuali ostacoli terrestri e aerei situati nelle vicinanze, tenendo conto degli spostamenti verticali, longitudinali e laterali delle funi e dei veicoli o dei dispositivi di traino, ponendosi nelle condizioni prevedibili di esercizio più sfavorevoli.

3.1.3. La distanza massima tra i veicoli e il suolo deve tener conto della natura dell’impianto, dei tipi di veicoli e delle modalità di soccorso. Nel caso di veicoli aperti essa deve tenere conto del pericolo di caduta e degli aspetti psicologici connessi all’altezza del sorvolo.

3.1.4. La velocità massima dei veicoli di traino, il loro distanziamento minimo nonché le loro prestazioni di accelerazione e di frenatura devono essere scelti in modo da garantire la sicurezza delle persone e del funzionamento dell’impianto.

3.2. Stazioni e opere di linea

3.2.1. Le stazioni e le opere di linea devono essere progettate, costruite ed attrezzate in modo da essere stabili. Esse devono consentire una guida sicura delle funi, dei veicoli e dei dispositivi di traino e devono poter essere sottoposte a manutenzione in piena sicurezza, indipendentemente dalle possibili condizioni di esercizio.

3.2.2. La aree di imbarco e di sbarco dell’impianto devono essere configurate in modo da consentire la circolazione dei veicoli, dei dispositivi di traino e delle persone in condizioni di sicurezza. Il movimento dei veicoli e dei dispositivi di traino nelle stazioni deve poter avvenire senza pericoli per le persone, tenendo conto della loro eventuale partecipazione attiva.

4. Requisiti concernenti le funi, gli argani e i freni, nonché gli impianti meccanici e elettrici

4.1. Funi e relativi appoggi

4.1.1. Si devono adottare tutte le disposizioni conformemente allo stato dell’arte, per

– evitare la rottura delle funi e dei relativi attacchi;

– assicurare i valori limite di sollecitazione;

– assicurarne la sicurezza agli appoggi ed impedirne lo scarrucolamento;

– permetterne la sorveglianza.

4.1.2. Quando non è possibile eliminare totalmente un pericolo di scarrucolamento delle funi, si devono adottare disposizioni per garantire, in caso di scarrucolamento, la trattenuta delle funi e l’arresto dell’impianto senza rischi per le persone.

4.2. Dispositivi meccanici

4.2.1. Argani

Le prestazioni e le possibilità di impiego dell’argano devono essere adeguate ai vari regimi e modalità di esercizio.

4.2.2. Sistemi di trazione di emergenza

L’impianto deve disporre di un sistema di trazione di emergenza alimentato da una fonte di energia indipendente dal sistema di trazione principale, a meno che l’analisi di sicurezza dimostri che un sistema di trazione di emergenza non è necessario per consentire un’evacuazione semplice, rapida e sicura degli utenti dall’impianto, in particolare dalle vetture o dai dispositivi di traino.

4.2.3. Frenatura

4.2.3.1. In caso di urgenza, l’arresto dell’impianto e/o dei veicoli deve essere possibile in qualsiasi momento e nelle più sfavorevoli condizioni di carico e di aderenza sulla puleggia motrice ammesse durante l’esercizio. Lo spazio di arresto deve essere tanto breve quanto lo richiede la sicurezza dell’impianto.

4.2.3.2. I valori di decelerazione devono essere compresi entro limiti opportunamente fissati in modo da garantire la sicurezza delle persone, nonché il buon comportamento dei veicoli, delle funi e delle altri parti dell’impianto.

4.2.3.3. Su tutti gli impianti la frenatura sarà ottenuta mediante due o più sistemi, ciascuno in grado di provocare l’arresto, e coordinato in modo da sostituire automaticamente il sistema in azione qualora la sua efficacia risultasse insufficiente. L’ultimo sistema di frenatura della fune di trazione deve esercitare la sua azione direttamente sulla puleggia motrice. Queste disposizioni non si applicano nelle sciovie.

4.2.3.4. L’impianto deve essere munito di un dispositivo di arresto e di blocco efficace che impedisca qualsiasi rimessa in moto intempestiva.

4.3. Organi di comando

I dispositivi di comando devono essere progettati in modo da essere sicuri e affidabili nonché resistenti alle sollecitazioni normali di esercizio, agli influssi esterni come l’umidità, le temperature estreme e le perturbazioni elettromagnetiche, in modo da non provocare situazioni pericolose, anche in caso di manovre errate.

4.4. Organi di comunicazione

Il personale deve poter comunicare in permanenza mediante opportuni dispositivi e, in caso di urgenza, informare gli utenti.

5. Veicoli e dispositivi di traino

5.1. I veicoli e/o i dispositivi di traino devono essere progettati e attrezzati in modo che, nelle condizioni di impiego prevedibili, nessuno possa cadere e correre altri pericoli.

5.2. Gli attacchi dei veicoli e dei dispositivi di traino devono essere progettati e realizzati in modo che anche nelle condizioni più sfavorevoli

– non danneggino la fune

– non possano scorrere, salvo consentire uno slittamento non rilevante del veicolo, del dispositivo di traino e dell’impianto.

5.3. Le porte dei veicoli (delle vetture, delle cabine) devono essere progettate e realizzate in modo da potere essere chiuse e bloccate. Il pavimento e le pareti dei veicoli devono essere progettati e fabbricati in modo da resistere in qualsiasi circostanza alle pressioni e alle spinte esercitate dagli utenti.

5.4. Se per la sicurezza di esercizio è richiesta la presenza di un agente a bordo del veicolo, quest’ultimo deve essere munito di attrezzature che gli consentano di esercitare le sue funzioni.

5.5. I veicoli e/o i dispositivi di traino e, in particolare, le loro sospensioni devono essere progettati e realizzati in modo da garantire la sicurezza degli addetti che intervengono sugli stessi nel rispetto delle opportune regole e avvertenze.

5.6. Nel caso di veicoli ad ammorsamento automatico, devono essere adottate tutte le disposizioni per arrestare, senza rischi per gli utenti, prima dell’uscita, un veicolo non correttamente accoppiato alla fune e, in arrivo, un veicolo non disaccoppiato evitando che tali veicoli precipitino.

5.7. I veicoli di funicolari e – qualora la tipologia dell’impianto lo consenta – di funivie bifuni debbono prevedere un dispositivo di frenatura che agisca automaticamente sulla rotaia allorquando la rottura della fune traente non possa ragionevolmente essere esclusa.

5.8. Qualora altre misure non possano escludere pericoli di scarrucolamento, il veicolo deve essere munito di un dispositivo antiscarrucolamento che ne consenta l’arresto senza rischi per le persone.

6. Dispositivi per gli utenti

L’accesso alle aree d’imbarco e la partenza dalle aree di sbarco, nonché l’imbarco e lo sbarco degli utenti devono essere organizzati in modo da garantire la sicurezza delle persone in particolare nelle zone con pericoli di caduta, tenendo conto della circolazione e del parcheggio dei veicoli. L’impianto deve poter essere usato da parte di bambini e di persone a mobilità ridotta senza pericoli per la loro sicurezza, se è previsto che esso effettui il trasporto delle suddette categorie di persone.

7. Idoneità all’esercizio

7.1. Sicurezza

7.1.1. Devono essere adottate le disposizioni e le misure tecniche affinché l’impianto possa essere utilizzato conformemente alla sua destinazione e alle sue specifiche tecniche nonché alle condizioni di utilizzazione prescritte e possano essere rispettate le avvertenze per la manutenzione e la sicurezza di esercizio. Le istruzioni e le avvertenze corrispondenti devono essere redatte almeno in lingua italiana.

7.1.2. Alle persone preposte al funzionamento dell’impianto devono essere forniti i mezzi materiali adeguati, che devono essere in grado di svolgere questo compito.

7.2. Sicurezza in caso di arresto dell’impianto

Devono essere adottate tutte le disposizioni e le misure tecniche per consentire, in caso di arresto dell’impianto senza possibilità di un rapido ripristino in esercizio, di condurre gli utenti in luogo sicuro, entro un termine adeguato, in funzione del tipo di impianto e dell’ambiente circostante.

7.3. Altre disposizioni particolari attinenti la sicurezza

7.3.1. Posti di manovra e di lavoro

Gli elementi mobili normalmente accessibili nelle stazioni devono essere progettati, realizzati e fatti funzionare in modo da evitare i pericoli oppure, se questi ultimi sussistono, essere muniti di dispositivi di protezione, in modo da prevenire qualsiasi contatto diretto che possa provocare incidenti. Questi dispositivi non devono poter essere facilmente smontabili o messi fuori uso.

7.3.2. Pericoli di caduta

I posti e le zone di lavoro o di intervento, anche se occasionali, e il loro accesso devono essere progettati ed attrezzati in modo da evitare la caduta delle persone che vi devono lavorare o circolare. Se queste attrezzature non sono sufficienti, i posti di lavoro devono inoltre essere muniti di circolare. Se queste attrezzature non sono sufficienti, i posti di lavoro devono inoltre essere muniti di punti di ancoraggio per l’attrezzatura individuale di protezione contro le cadute.

Allegato III

(Articolo 6)

Analisi di sicurezza

L’analisi di sicurezza cui deve essere sottoposto qualsiasi impianto deve tener conto di ogni modalità di esercizio prevista. Essa deve essere realizzata secondo un metodo riconosciuto o consolidato e tener conto delle regole dell’arte e della complessità dell’impianto in questione. L’analisi mira anche a garantire che la progettazione e la configurazione dell’impianto progettato tenga conto dell’ambiente circostante e delle situazioni più sfavorevoli al fine di garantire condizioni di sicurezza soddisfacenti.

L’analisi verte in particolare sui dispositivi di sicurezza e i relativi effetti sull’impianto e sui sottosistemi connessi che essi fanno intervenire affinché:

– essi siano in grado di reagire a un primo guasto o cedimento constatato in modo da restare in uno stato che garantisca la sicurezza, o in uno stato di funzionamento ridotto, o in stato di arresto in condizioni di sicurezza (fail safe), o

– essi siano ridondanti e sorvegliati, o

– essi siano tali che le probabilità di cedimento possano essere valutate e siano d’un livello comparabile a quello dei dispositivi di sicurezza che soddisfano i criteri di cui al primo e al secondo trattino.

L’analisi di sicurezza serva a redigere l’inventario dei rischi e delle situazioni pericolose di cui all’articolo 6, comma 1, e a determinare l’elenco dei componenti di sicurezza di cui al comma 2 del suddetto articolo. Il risultato dell’analisi di sicurezza deve essere sintetizzato in una relazione di sicurezza.

Allegato IV

(Articolo 9)

Componenti di sicurezza: dichiarazione «CE» di conformità

Il presente allegato si applica ai componenti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), per garantire che essi soddisfino i requisiti essenziali di cui all’articolo 5, comma 1, definiti nell’allegato II.

La dichiarazione «CE» di conformità e i documenti di accompagnamento devono essere datati e firmati. Essa deve essere redatta nella o nelle stesse lingue delle istruzioni di cui all’allegato II. punto 7.1.1.

La dichiarazione deve comprendere i seguenti elementi:

– estremi del presente decreto;

– nome, ragione sociale e indirizzo completo del costruttore o del suo rappresentante stabilito nel territorio dell’Unione europea. Se si tratta del rappresentante, occorre anche indicare il nome, la ragione sociale e l’indirizzo completo del costruttore;

– descrizione del componente (marca, tipo, ecc.);

– indicazione della procedura seguita per dichiarare la conformità (articolo 9);

– tutte le disposizioni pertinenti cui risponde il componente, in particolare le disposizioni connesse all’utilizzazione;

– nome e indirizzo del (degli) organismo(i) notificato(i) intervenuto(i) nella procedura seguita per la conformità e data dell’attestato di esame «CE» nonché, eventualmente, durata e condizioni di validità dell’attestato;

– se del caso, gli estremi delle norme armonizzate seguite;

– identificazione del firmatario che ha ricevuto il potere di impegnare il costruttore o il suo rappresentante stabilito nel territorio dell’Unione europea.

Allegato V

(omissis)

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