D.M. 2 gennaio 1985 Ministero dei trasporti
D.M. 2 gennaio 1985 Ministero dei trasporti (1)
Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri (2) (3) (4)
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 gennaio 1985, n. 26.
(2) Emanato dal Ministero dei trasporti.
(3) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota al D.M. 27 agosto 1969.
(4) Vedi, anche, l’art. 4, D.Dirett. 9 gennaio 2012.
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
Visti gli articoli 3, quarto comma, 100, primo comma, sub 1), 2) e 3) e 103, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;
Visto il proprio decreto 15 marzo 1982, n. 706, recante le norme tecniche per la costruzione e l’esercizio delle sciovie in servizio pubblico;
Visti i propri decreti 1° agosto 1983, numeri 1901, 1902 e 1903, contenenti disposizioni per la partecipazione di funzionari tecnici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione alle verifiche e prove da effettuare periodicamente, rispettivamente, alle funivie bifune con movimento a va e vieni, alle funivie monofune con moto unidirezionale continuo e collegamento temporaneo dei veicoli, alle funivie monofune con moto unidirezionale continuo e collegamento permanente dei veicoli;
Ritenuta la necessità di emanare nuove norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri;
Sentita la commissione per le funicolari aeree e terrestri;
Decreta:
Articolo 1
Sono approvate le annesse norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri.
Articolo 2
Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con le norme di cui all’art. 1 e, in particolare, quelle di cui:
a) al paragrafo 1.2. (rinnovo della concessione) ed al paragrafo 3.9. (Revisioni straordinarie e speciali) delle prescrizioni tecniche speciali per le funivie bifune a va e vieni, approvate con decreto ministeriale 15 febbraio 1969, n. 815;
b) al cap. 2, ultimo comma, delle prescrizioni tecniche speciali per le funivie monofune a moto unidirezionale continuo e collegamento temporaneo dei veicoli, approvate con decreto ministeriale 7 luglio 1960, n. 1235;
c) agli ultimi tre comma del cap. 2 delle prescrizioni tecniche speciali per le funivie monofune a moto unidirezionale continuo e collegamento permanente dei veicoli, approvate con decreto ministeriale 16 giugno 1964, n. 1541, nel testo modificato con decreto ministeriale 11 marzo 1972, n. 1242;
d) al punto 5) (verifiche e prove straordinarie) del comma 4.4.2., nonché ai comma 4.4.7. e 4.4.8. del paragrafo 4.4. (manutenzione dell’impianto – revisioni periodiche) delle norme tecniche per la costruzione e l’esercizio delle sciovie in servizio pubblico, approvate con decreto ministeriale 15 marzo 1982, n. 706.
Articolo 3
Resta fermo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni in materia di verifiche e prove periodiche, da effettuare con frequenza annuale od inferiore, nonché da quelle riguardanti la partecipazione a dette verifiche e prove di funzionari tecnici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri.
1. — Generalità.
1.1. — Le presenti norme si applicano ai servizi di pubblico trasporto effettuati mediante impianti funicolari aerei (quali funivie bifune, funivie monofune con veicoli a collegamento temporaneo o permanente, ascensori ed impianti assimilabili) o terrestri (quali funicolari su rotaia, sciovie, slittovie, scale mobili ed impianti assimilabili), che nel seguito verranno genericamente indicati come « impianti ».
1.2. — Le presenti norme riguardano: l’individuazione delle modifiche agli impianti da considerare come varianti ai sensi dell’art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753; le disposizioni per la realizzazione di tali varianti, con particolare riguardo a quelle richieste dall’evoluzione della normativa tecnica (adeguamenti); la determinazione della vita tecnica degli impianti e gli adempimenti per accertare che, a particolari e prefissate scadenze temporali, permangono le condizioni di sicurezza richieste dalla normativa tecnica in vigore all’atto della prima apertura al pubblico esercizio degli stessi impianti.
1.3. — Nel seguito, con la sigla M.C.T.C. viene individuata la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; con la sigla D.P.R. n. 753/1980 è indicato il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.
2. — Varianti costruttive ed adeguamenti tecnici.
2.1. — Agli effetti dell’art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980, si considera variante costruttiva, rispetto alle soluzioni originariamente approvate ed adottate, qualsiasi modifica apportata all’impianto non consistente in semplice sostituzione di singoli elementi con altri simili a quelli originali o, se diversi, a questi equivalenti sotto il profilo tecnico-funzionale, ma finalizzata ad ottenere variazioni delle caratteristiche costruttive dell’impianto stesso (tracciato, linea, stazioni, veicoli, azionamenti, argani, sistemi di frenatura, sistemi di tensione, dispositivi di controllo, circuiti di sicurezza e telecomunicazione) o delle sue prestazioni (velocità e potenzialità di trasporto).
2.2. — Le parti dell’impianto oggetto di varianti, così come quelle altre eventuali che, agli effetti della sicurezza, possono risultarne influenzate, devono essere modificate in maniera da adeguarle alla normativa tecnica in vigore alla data in cui le varianti stesse vengono proposte; ciò indipendentemente dal periodo di tempo durante il quale le parti suddette sono state in servizio. Quando ricorrano giustificati motivi, è tuttavia in facoltà della M.C.T.C., sentita se del caso la commissione per le funicolari aeree e terrestri, accordare deroghe per consentire di mantenere inalterate talune parti interessate dalle varianti, ancorchè non rispondenti alla normativa tecnica in vigore.
2.3. — Dopo la realizzazione delle varianti definite al comma 2.1., la riapertura o la prosecuzione dell’esercizio dell’impianto è subordinata al favorevole esito delle verifiche e prove funzionali di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980, da effettuare avuto riguardo al comportamento di tutto l’impianto e non soltanto delle parti modificate, anche allo scopo di verificarne la reciproca compatibilità.
3. — Vita tecnica degli impianti (5).
3.1. — La vita tecnica complessiva massima di ogni impianto, intesa come durata dell’intervallo continuativo di tempo nel corso del quale la sicurezza e la regolarità del servizio possono ritenersi garantite rispettando le medesime condizioni realizzate all’atto della prima apertura al pubblico esercizio, è stabilita come segue per le diverse categorie di impianti:
a) funivie bifune a va e vieni e funicolari terrestri su rotaie od impianti assimilabili: 60 anni;
b) funivie bifune e monofune con veicoli a collegamento temporaneo (se costruite ed aperte all’esercizio dopo il 1960): 40 anni;
c) funivie monofune con veicoli a collegamento permanente (se costruite ed aperte all’esercizio dopo il 1960): 40 anni;
d) sciovie, ascensori, scale mobili ed impianti assimilabili: 30 anni;
Per le funivie bifune e monofune con veicoli a collegamento temporaneo e per le funivie monofune con veicoli a collegamento permanente, se costruite ed aperte all’esercizio prima del 1960, la vita tecnica resta stabilita in 30 anni.
3.2. — Allo scopo di poter garantire la sicurezza e la regolarità del servizio rispettando le medesime condizioni realizzate all’atto della prima apertura al pubblico esercizio, ogni impianto, nell’intervallo di tempo corrispondente alla sua vita tecnica come fissata al comma 3.1., deve essere sottoposto, con le modalità stabilite ai successivi paragrafi 4 e 5, alle seguenti revisioni periodiche:
Revisione speciale:
ogni cinque anni per tutte le categorie di impianti.
Revisione generale:
a) per le funivie bifune a va e vieni e per le funicolari terrestri su rotaie o impianti assimilabili: al ventesimo ed al quarantesimo anno dalla prima apertura al pubblico esercizio;
b) per le funivie bifune e monofune con veicoli a collegamento temporaneo: al ventesimo ed al trentesimo anno dalla prima apertura al pubblico esercizio;
c) per le funivie monofune con veicoli a collegamento permanente: al quindicesimo ed al trentesimo anno dalla prima apertura al pubblico esercizio;
d) per le sciovie, gli ascensori, le scale mobili e gli impianti assimilabili: al decimo ed al ventesimo anno dalla prima apertura al pubblico esercizio.
3.3. — Ai sensi dell’art. 100, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980, gli effetti dell’autorizzazione e del nulla osta tecnico di cui all’art. 4 dello stesso decreto vengono a cessare alla scadenza della vita tecnica definita, per ogni impianto, al comma 3.1. L’autorizzazione od il nulla osta predetti si intendono inoltre revocati qualora, alle scadenze temporali fissate ai sensi del comma 3.2., il direttore o il responsabile dell’esercizio (o l’assistente tecnico se previsto) non dimostri di aver provveduto a tutti gli adempimenti stabiliti ai successivi paragrafi 4 e 5.
3.4. — Dopo la scadenza della vita tecnica di ogni impianto, definita ai sensi del comma 3.1., la sua eventuale riapertura al pubblico esercizio può essere consentita solo per una nuova vita tecnica di durata comunque non superiore alla precedente e subordinatamente a radicali interventi di completo ammodernamento.
3.5. — Gli interventi di cui al comma 3.4. devono comprendere, in particolare, il completo adeguamento alla normativa in vigore alla scadenza della vita tecnica per tutte le apparecchiature meccaniche, per tutti gli equipaggiamenti elettrici, per i veicoli e, comunque, la sostituzione di tutte le strutture e di tutti gli organi in movimento. Potrà tuttavia essere consentita, caso per caso e su motivata proposta del direttore o del responsabile dell’esercizio (o dell’assistente tecnico se previsto), l’ulteriore utilizzazione di quelle fra le parti prima indicate che, nel corso della precedente vita tecnica dell’impianto, siano state sostituite ovvero sottoposte a varianti, tenendo conto della data della loro immissione in servizio agli effetti della scadenza della rispettiva vita tecnica.
3.6. — Il mantenimento in servizio delle opere civili, sia delle stazioni che della linea, sino alla scadenza della nuova vita tecnica ai sensi del comma 3.4., è subordinata alla dimostrazione che esse siano ancora in grado di assolvere alle proprie funzioni statiche, nelle condizioni di carico derivanti dai predetti interventi.
3.7. — A seguito di incidenti, ancorché non ne siano derivati danni alle persone, ove a giudizio della M.C.T.C. sorgano dubbi sul permanere delle necessarie condizioni di sicurezza, la stessa Direzione generale può disporre l’effettuazione di revisioni straordinarie all’impianto interessato ovvero a sue singole parti, stabilendone ove occorra le modalità.
4. — Revisioni speciali.
4.1. — Gli interventi da espletare sull’impianto ogni cinque anni agli effetti della revisione speciale comprendono di norma:
4.1.1. — La sostituzione di elementi costruttivi, di organi meccanici e di componenti elettrici od elettronici per i quali, in base alle disposizioni del comma 4.3., sia prevista una scadenza quinquennale, nonché l’accertamento che siano state tempestivamente effettuate le sostituzioni di quegli elementi, organi e componenti per i quali, in base alle predette disposizioni, siano previste scadenze diverse.
4.1.2. — Il rifacimento delle eventuali teste fuse per i dispositivi di attacco delle funi traenti, zavorra e tenditrici;
4.1.3. — L’effettuazione con personale qualificato di controlli non distruttivi sugli elementi costruttivi, sugli organi meccanici e sulle giunzioni saldate di cui al comma 4.7.
4.1.4. — Il controllo delle condizioni di buona conservazione degli azionamenti principali, di riserva, di soccorso o di recupero, compresi i circuiti elettrici di potenza, comando, sicurezza e telecomunicazione, nonché dei diversi meccanismi ed apparecchiature, in particolare per quanto riguarda quelle di frenatura.
4.1.5. — L’espletamento delle verifiche e prove annuali.
4.1.6. — Ogni altro accertamento che il direttore od il responsabile dell’esercizio (o l’assistente tecnico se previsto), ritenga necessario per garantire la sicurezza e la regolarità dell’esercizio nei successivi cinque anni.
4.2. — Le case costruttrici delle apparecchiature meccaniche e degli equipaggiamenti elettrici ed elettronici devono fornire all’azienda esercente, unitamente al progetto esecutivo di ogni impianto, le istruzioni per la manutenzione periodica, preventiva e/o correttiva, specificando in particolare per ogni organo, apparecchiatura o dispositivo se le relative operazioni possono essere effettuate in opera ovvero previo smontaggio in officina. Copia delle suddette istruzioni deve essere depositata presso il competente ufficio periferico della M.C.T.C.
4.3. — Le istruzioni di cui al comma 4.2. devono comprendere l’elenco particolareggiato e completo degli elementi costruttivi, degli organi meccanici e dei componenti elettrici ed elettronici, escluse solo le funi, con l’indicazione impegnativa per ciascuno di essi, in base all’esperienza della stessa casa costruttrice, dei parametri e dei relativi limiti in base ai quali deve essere effettuata la sostituzione.
Indipendentemente dal parametro fissato, quando le cadenze temporali di sostituzione risultino minori di cinque anni, i rispettivi elementi costruttivi, organi meccanici e componenti elettrici ed elettronici sono considerati materiali di consumo; per tutti gli altri le cadenze di sostituzione devono essere determinate, tenuto anche conto del tipo di servizio espletato dall’impianto, in maniera che le sostituzioni stesse possano aver luogo — di norma — nel corso di una delle revisioni speciali o generali di cui al commi 3.2.
4.4. — In occasione delle revisioni speciali o generali di cui al comma 3.2., deve in ogni caso provvedersi alla verifica dei limiti fissati per i parametri che si riferiscono a condizioni di consumo, di usura o degrado per particolari elementi costruttivi, organi meccanici e componenti elettrici od elettronici.
4.5. — Per gli impianti già in esercizio alla data di entrata in vigore delle presenti norme, e per i quali le case costruttrici delle apparecchiature meccaniche o degli equipaggiamenti elettrici o elettronici non esistano più o, comunque, non siano in grado di fornire le istruzioni di cui al comma 4.2. spetta al direttore od al responsabile dell’esercizio (od all’assistente tecnico se previsto) di provvedere a predisporre le istruzioni suddette, eventualmente dopo aver interpellato altre case costruttrici specializzate per le singole parti dell’impianto. In ogni caso, copia di tali istruzioni deve essere depositata presso il competente ufficio periferico della M.C.T.C.
4.6. — Di tutte le verifiche e sostituzioni di elementi costruttivi, organi meccanici, ecc., sia che abbiano luogo in occasione delle scadenze quinquennali o di altre scadenze, sia che si tratti di materiali di consumo, deve essere tenuta accurata registrazione, a cura del capo servizio o del responsabile dell’esercizio, in apposite pagine del Libro giornale dell’impianto, nelle quali vanno elencati sistematicamente tutti gli elementi di cui ai precedenti comma 4.3. e 4.4. con l’indicazione per ciascuno della propria scadenza.
4.7. — Gli elementi costruttivi, gli organi meccanici e le relative giunzioni saldate contro la cui rottura non esistono, nell’impianto, efficaci accorgimenti tecnici atti a tutelare la sicurezza dei viaggiatori o del personale e non soggetti a sostituzioni ai sensi del precedente comma 4.3. o soggetti a sostituzioni con cadenze multiple di cinque anni, ovvero comunque con cadenze diverse, devono, in occasione di ogni revisione speciale, essere sottoposti, a cura di personale qualificato, a controlli non distruttivi atti ad individuare l’insorgere di lesioni o di altre manifestazioni di degrado che possano compromettere la stabilità dell’elemento costruttivo, dell’organo meccanico o della relativa giunzione saldata. I metodi di controllo sono indicati dalla casa costruttrice che fisserà altresì la difettosità ammissibile; metodi di controllo complementari possono essere scelti dal direttore di esercizio o dal responsabile dell’esercizio (o dall’assistente tecnico se previsto) in relazione sia al particolare elemento da verificare, sia al tipo di manifestazione che può essere temuta.
4.8. — Gli elementi costruttivi e gli organi meccanici di cui al comma 4.7. che, a seguito di idonei controlli non distruttivi, risultino affetti da manifestazioni di degrado a giudizio del direttore o del responsabile dell’esercizio (o dell’assistente tecnico se previsto), non compatibili con la sicurezza dell’esercizio, in relazione anche ai limiti di difettosità fissati dalla casa costruttrice, devono immediatamente essere sostituiti con elementi od organi nuovi uguali, od equivalenti sotto il profilo tecnico-funzionale, a quelli originali. Anche delle operazioni previste nel presente comma deve essere tenuta registrazione, in apposite pagine del Libro giornale dell’impianto, a cura del capo servizio o del responsabile dell’esercizio.
4.9. — A conclusione di ogni revisione speciale, il direttore od il responsabile dell’esercizio (o l’assistente tecnico se previsto) trasmette al competente ufficio periferico della M.C.T.C. una dettagliata e completa relazione in merito ai controlli effettuati, ai provvedimenti adottati ed all’esito delle verifiche e prove espletate nel corso della revisione stessa, esprimendo il proprio motivato giudizio sulla possibilità di mantenere in servizio l’impianto sino alla prossima scadenza quinquennale.
4.10. — La prosecuzione del pubblico esercizio dell’impianto non può comunque essere consentita, ai fini della sicurezza, qualora alla scadenza di ogni revisione speciale non siano stati effettuati, con esito favorevole, tutti gli adempimenti previsti nel presente paragrafo. Fermo restando quanto stabilito al comma 3.3., resta altresì salva la facoltà del competente ufficio periferico della M.C.T.C. di revocare l’autorizzazione o il nulla osta tecnico di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980 qualora, sulla base della relazione di cui al comma 4.9. sorgono dubbi sul permanere delle necessarie condizioni di sicurezza.
5. — Revisioni generali.
5.1. — Le revisioni generali, da effettuare alle scadenze temporali fissate al comma 3.2., sono rivolte ad accertare lo stato dell’impianto, sia nel suo complesso che per quanto riguarda le singole parti, nonché a ripristinare le condizioni originarie di efficienza e sicurezza, attuando i conseguenti interventi in vista della prosecuzione dell’esercizio fino alla scadenza della successiva revisione generale o della vita tecnica dello stesso impianto. A tali effetti esse, in via preliminare, devono comprendere le seguenti operazioni:
5.1.1. — Controlli sulle opere civili, sia delle stazioni che della linea, accertando che non siano insorte manifestazioni di degrado tali da poter pregiudicare la stabilità o la conservazione delle strutture destinate a sopportare i carichi di esercizio trasmessi dalle funi, dalle apparecchiature elettromeccaniche e dai veicoli.
5.1.2. — Controlli su tutte le apparecchiature meccaniche e sui veicoli, di norma previo smontaggio, accertandone lo stato.
5.1.3. — Controlli non distruttivi sugli elementi costruttivi, sugli organi meccanici e sulle relative giunzioni saldate di cui al comma 4.7. e con gli stessi criteri ivi indicati.
5.1.4. — Controlli su tutti gli equipaggiamenti elettrici ed elettronici, accertando in particolare le condizioni di efficienza ed isolamento dei singoli componenti, dei cablaggi, delle connessioni e dei collegamenti elettrici di terra.
5.1.5. — Controllo o sostituzione degli elementi costruttivi, degli organi meccanici e dei componenti elettrici ed elettronici soggetti a scadenza in relazione a quanto stabilito ai comma 4.3. e 4.4. e per i quali tale scadenza venga a coincidere con quella della revisione generale.
5.1.6. — Rifacimento di eventuali teste fuse per i dispositivi di attacco alle funi.
5.1.7. — Ogni altro controllo, verifica o accertamento che il direttore od il responsabile dell’esercizio (o l’assistente tecnico se previsto) ritenga necessario per garantire la sicurezza e la regolarità dell’esercizio.
5.2. — In relazione all’esito dei controlli indicati al comma 5.1., il direttore od il responsabile dell’esercizio (o l’assistente tecnico se previsto) adotta tutti i provvedimenti necessari, in particolare:
5.2.1. — Per le apparecchiature meccaniche e per i veicoli, con interventi di riparazione, di sostituzione o di rifacimento di elementi costruttivi, di organi meccanici e delle giunzioni saldate; e ciò indipendentemente delle normali sostituzioni previste al comma 4.3., o di quelle effettuate ai sensi del comma 4.8.
5.2.2. — Per gli equipaggiamenti elettrici ed elettronici, con interventi di riparazione e sostituzione dei componenti, dei cablaggi e delle connessioni; e ciò indipendentemente dalle normali sostituzioni previste al comma 4.3.
5.3. — L’espletamento dei controlli di cui al comma 5.1. e l’attuazione dei provvedimenti di cui al comma 5.2. devono essere eseguiti preferibilmente dalla ditta costruttrice ma, comunque, a cura di ditta di capacità riconosciuta in relazione agli interventi che le vengono affidati; con l’impiego di personale qualificato e, ove necessario, in apposita officina. Per tutte le operazioni espletate il direttore o il responsabile dell’esercizio (o l’assistente tecnico se previsto) deve acquisire specifica documentazione comprendente, se del caso, le certificazioni relative ai materiali impiegati ed alle particolari lavorazioni eseguite.
5.4. — Ove gli interventi di cui al punto 5.2.1. comportino la sostituzione od il rifacimento di elementi costruttivi, organi meccanici o loro giunzioni per i quali, in base alle norme tecniche in vigore alla data della revisione generale, siano prescritti materiali o lavorazioni rispondenti a determinati requisiti, i nuovi elementi, organi o giunzioni devono essere realizzati impiegando questi ultimi materiali ed adottando queste ultime lavorazioni.
5.5. — Per le morse ed i morsetti di attacco dei veicoli alla fune di trazione, rispettivamente delle funivie bitume o monofune con veicoli a collegamento temporaneo e delle funivie monofune con veicoli a collegamento permanente, se non conformi ad un tipo approvato dalla M.C.T.C. dopo il 1° gennaio 1978, deve provvedersi a verificare la rispondenza della morsa o del morsetto ai vigenti criteri tecnici di approvazione; in caso di esito sfavorevole di tale verifica, ovvero in alternativa ad essa, le morse o i morsetti devono essere sostituiti con altri di modello conforme ad uno dei tipi approvati.
5.6. — I controlli, le riparazioni e le sostituzioni sugli equipaggiamenti elettrici ed elettronici ai sensi dei punti 5.1.4. e 5.2.2. devono essere espletati preferibilmente a cura della ditta costruttrice originale ma, comunque, a cura di altra ditta di capacità riconosciuta. Di tutte le operazioni e sostituzioni effettuate il direttore od il responsabile dell’esercizio (o l’assistente tecnico se previsto) deve acquisire specifica documentazione.
5.7. — Gli interventi di c ui al punto 5.2.2. devono di norma comprendere il rifacimento di tutti i cablaggi, di tutte le connessioni, compresi i collegamenti elettrici di terra, e la sostituzione di tutti i componenti svolgenti funzioni direttamente interessanti la sicurezza dell’esercizio; gli equipaggiamenti elettrici ed elettronici (esclusi solo i motori) nonché i circuiti di sicurezza devono comunque possedere requisiti funzionali rispondenti alle norme CEI in vigore alla data della revisione generale.
5.8. — In occasione di ogni revisione generale devono essere adottati quei provvedimenti per tutelare la sicurezza dei viaggiatori che risulteranno stabiliti, in linea generale, dalla M.C.T.C. in relazione a modifiche della normativa tecnica. Devono inoltre essere introdotti nell’impianto, in detta occasione, tutti quegli accorgimenti o modifiche che verranno stabiliti, pure in via generale, della M.C.T.C. per adeguare l’impianto stesso alle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro in vigore alla data della revisione generale.
5.9. — Le operazioni connesse con le revisioni generali possono svolgersi anche in più tempi, ma devono comunque essere completate entro le scadenze di cui al comma 3.2. con l’espletamento di tutti i necessari adempimenti, compresi quelli stabiliti ai comma 5.10. e 5.11., intendendosi revocati l’autorizzazione o il nulla osta tecnico di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980, qualora alle predette scadenze non risultino ultimati con esito favorevole tutti gli adempimenti stabiliti al presente paragrafo.
5.10. — A conclusione di ogni revisione generale, il direttore od il responsabile dell’esercizio (o l’assistente tecnico se previsto) trasmette al competente ufficio periferico della M.C.T.C. una dettagliata e completa relazione in merito a tutti i controlli espletati ed a tutti i provvedimenti adottati ai sensi del presente paragrafo, allegando l’eventuale documentazione necessaria e le certificazioni acquisite ed esprimendo, infine, il proprio motivato giudizio sulla possibilità di mantenere in servizio l’impianto sino alla successiva scadenza temporale di cui ai comma 3.2. o 3.1.
5.11. — Accertato che, in base alla relazione di cui al comma 5.10., risultino positivamente espletati tutti gli adempimenti prescritti con il presente paragrafo, il competente ufficio periferico della M.C.T.C. provvede all’espletamento delle verifiche e prove funzionali di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980; a seguito del loro esito favorevole, rilascia la nuova autorizzazione od il nuovo nulla osta tecnico ai sensi dell’art. 4 dello stesso decreto, per la riapertura al pubblico esercizio dell’impianto, eventualmente subordinandoli all’attuazione di particolari prescrizioni o cautele.
6. — Disposizioni transitorie.
6.1. — Le disposizioni di cui al paragrafo 2 si applicano anche a tutti gli impianti autorizzati all’esercizio alla data di entrata in vigore delle presenti norme quando debbano essere sottoposti alle modifiche e varianti indicate nello stesso paragrafo.
6.2. — Per gli impianti autorizzati all’esercizio alla data di entrata in vigore delle presenti norme, anche se già sottoposti a revisione generali o ad adeguamenti tecnici ai sensi delle disposizioni precedentemente vigenti, le disposizioni di cui al paragrafo 3, riguardanti la durata della vita tecnica e le scadenze delle revisioni speciali e generali si applicano comunque con riferimento alla data sotto la quale è stata conclusa la visita di ricognizione per la prima apertura al pubblico esercizio degli impianti stessi.
6.3. — Per gli impianti autorizzati all’esercizio alla data di entrata in vigore delle presenti norme, se già sottoposti alle modifiche e varianti indicate nel paragrafo 2, la M.C.T.C., alla scadenza della vita tecnica degli impianti stessi definita al comma 3.1., potrà consentire, caso per caso e su motivata proposta del direttore o del responsabile dell’esercizio (o dell’assistente tecnico se previsto), l’ulteriore utilizzazione di quelle parti indicate al comma 3.5. che, nel corso della precedente vita tecnica dell’impianto, siano state sostituite ovvero sottoposte a varianti. La scadenza della vita tecnica delle suddette parti sarà stabilita con riferimento alla data della loro immissione in servizio.
6.4. — Per le funivie bifune, per le funivie monofune con veicoli a collegamento temporaneo e per le funicolari terrestri su rotaia per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto e tenuto conto di quanto stabilito al comma 6.2., siano già scaduti i termini relativi alla vita tecnica di cui al comma 3.1., oppure quelli concernenti una delle revisioni generali di cui al comma 3.2., se ancora non sottoposti agli interventi indicati, rispettivamente, ai paragrafi 3. e 5., gli stessi interventi devono essere attuati entro un anno dalla data predetta.
6.5. — Per le funivie bifune, per le funivie monofune con veicoli a collegamento temporaneo e per le funicolari terrestri, per le quali, tenuto conto di quanto stabilito al comma 6.2., i termini relativi alla vita tecnica di cui al comma 3.1., oppure quelli concernenti una delle revisioni generali di cui al comma 3.2. vengano a scadere entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto, gli interventi indicati, rispettivamente, ai paragrafi 3 e 5 devono essere attuati entro un anno dalle predette scadenze.
(5) Vedi, anche, il comma 46 dell’art. 145, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e il D.Dirett. 17 aprile 2012.