D.M. Ministero della salute 2 marzo 2006

D.M. Ministero della salute 2 marzo 2006 (1)

 

Caratteristiche tecniche dei caschi protettivi prescritti per i soggetti di età inferiore ai 14 anni nell’esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard (2)

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 luglio 2006, n. 162.

(2) Emanato dal Ministero della salute.

 

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

 

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 363, recante «Norme in materia di sicurezza nella pratica di sport invernali da discesa e da fondo», con particolare riguardo al suo art. 8, comma 1, che istituisce l’obbligo per i soggetti di età inferiore ai 14 anni di indossare un casco protettivo nell’esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard;

Visto altresì l’art. 8, comma 3 della medesima legge che delega il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a stabilire con proprio decreto le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi dei soggetti di età inferiore ai 14 anni per l’esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard, a determinare le modalità di omologazione, gli accertamenti della conformità della produzione e l’effettuazione dei controlli;

Sentita la Federazione italiana sport invernali, nella sua qualità di organo competente del Comitato olimpico nazionale italiano – CONI;

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio in materia di ravvicinamento delle legislazioni nazionali degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, di attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CEE relative ai dispositivi di protezione individuale;

Considerate le prescrizioni tecniche contenute nelle norme UNI EN 1077:1998 relative ai caschi per sci alpino;

 

Decreta:

1. 1. I caschi protettivi prescritti per i soggetti di età inferiore ai 14 anni nell’esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard rispondono alle prescrizioni tecniche contenute nelle norme UNI EN 1077:1998.

2. 1. Al fine di assicurare un appropriato livello di protezione degli utilizzatori, i caschi protettivi da indossarsi nell’esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard da parte dei soggetti minori di 14 anni sono realizzati conformemente alla ultima versione della norma armonizzata di riferimento.

2. Per tali caschi è prescritta la conformità all’ultima versione aggiornata, sulla base del progresso tecnico e del miglioramento dei criteri di sicurezza, della citata norma UNI EN: 1077 di riferimento.

3. 1. I caschi protettivi sono contrassegnati dal marchio CE.

2. Il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario presenta a richiesta delle autorità competenti la dichiarazione e l’attestato di conformità come previsto dalle norme vigenti sui dispositivi di sicurezza individuale.

4. 1. In caso di inadempienza del fabbricante ai fini di cui all’art. 3, comma 2, valgono le prescrizioni dell’art. 7, commi 6 e 8 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475.

5. 1. Il Ministro della salute riconosce l’opportunità di promuovere, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, programmi di ricerca e studio finalizzati al miglioramento delle caratteristiche tecniche dei caschi per la protezione dell’estremità cefalica dei soggetti di età inferiore a 14 anni, al fine di contribuire all’adeguamento della normativa internazionale al progresso tecnico in materia di sicurezza dei caschi di cui all’art. 1.

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