D.P.C.M. 8 novembre 2011, n. 237

D.P.C.M. 8 novembre 2011, n. 237 (1)

 

Regolamento di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l’esercizio delle professioni di maestro di sci e maestro di snowboard

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 marzo 2012, n. 70.

 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

con delega allo sport

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee ed in particolare l’articolo 1, commi 1, 3, e 4 e l’allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l’articolo 1, comma 19, lettera a), nella parte in cui prevede l’attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l’on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008, registro n. 8, foglio n. 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al D.P.C.M. 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l’art. 1 che istituisce l’Ufficio per lo Sport;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81, concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Considerate le competenze attribuite dall’articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 all’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l’articolo 11, comma 4, del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il quale prevede, in caso di differenze sostanziali, la possibilità che il prestatore di servizi occasionali e temporanei colmi tali differenze attraverso una specifica prova attitudinale;

Visto l’articolo 22 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il quale, in presenza di determinate condizioni, subordina il riconoscimento del titolo professionale abilitante all’esercizio di un’attività professionale conseguito in uno Stato membro dell’Unione Europea, al compimento di una misura compensativa consistente, a scelta del richiedente, in una prova attitudinale o in un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni;

Considerato che, con decisione del 25 luglio 2000 e del 1° giugno 2001, la Commissione Europea, in seguito a richiesta di deroga presentata da Germania, Francia, Italia e Austria, ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 92/51/CEE del Consiglio per il riconoscimento di determinate formazioni professionali nell’ambito sportivo, ha autorizzato l’Italia ad imporre una prova attitudinale ai candidati che chiedano lo stabilimento o lo svolgimento di una libera prestazione di servizi in Italia, nel caso in cui siano presenti differenze sostanziali tra la loro formazione e quella richiesta nello Stato membro ospitante;

Visto l’articolo 23, comma 3, del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il quale stabilisce che le Autorità competenti, ai fini della prova attitudinale, predispongono un elenco di materie che, in base ad un confronto tra la formazione richiesta sul territorio nazionale e quella posseduta dal richiedente, non sono contemplate nei titoli di formazione del richiedente;

Vista la nota del Presidente del Collegio nazionale dei maestri di sci italiani in data 26 luglio 2011 attestante l’uniformità su tutto il territorio nazionale delle modalità di accertamento della professionalità necessaria per il rilascio del titolo di maestro di sci e nelle more dell’introduzione, anche nella Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige (nota del 18 luglio 2011) delle prove già applicate nei corsi di formazione professionale nelle restanti regioni e province autonome, denominate eurotest ed eurosecuritè;

Considerata, secondo quanto previsto dall’articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, l’esigenza di definire, con decreto del Sottosegretario di Stato con delega allo Sport, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, con riferimento alle singole professioni, le procedure necessarie per assicurare lo svolgimento, la conclusione, l’esecuzione e la valutazione delle misure compensative di cui agli articoli 11 e 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Ritenuto di definire, con riferimento alle professioni di maestro di sci alpino e di maestro di snowboard, le procedure relative all’esecuzione delle misure compensative, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Sentiti il Collegio Nazionale dei Maestri di Sci italiani e la Federazione italiana sport invernali;

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere n. 3847/2011 del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 27 settembre 2011;

Vista la nota prot. USS_SPORT n. 0006068 in data 8 novembre 2011 di comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1 Definizioni

1) Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «decreto legislativo» il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

b) «autorità competente» l’autorità di cui all’articolo 5, lettera a) del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ovvero la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport;

c) «richiedente» il professionista che domanda, ai fini dell’esercizio, in Italia, delle professioni di maestro di sci e maestro di snowboard, il riconoscimento del titolo rilasciato dallo Stato di provenienza attestante una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l’accesso o l’esercizio della professione ovvero il prestatore di servizi temporaneo e occasionale nell’ipotesi di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

d) «struttura» il Collegio nazionale dei maestri di sci italiani con il quale l’Ufficio per lo Sport sottoscrive apposita convenzione per lo svolgimento delle prove attitudinali;

e) «Conferenza di servizi» la Conferenza di servizi di cui all’articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, indetta ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la valutazione dei titoli professionali;

f) «decreto di riconoscimento», il decreto di riconoscimento adottato dal Capo Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Art. 2 Avvio delle procedure

1) Il richiedente trasmette all’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri istanza di riconoscimento del titolo di formazione professionale di maestro di sci o di maestro di snowboard conseguito in un Paese membro dell’Unione europea e la dichiarazione di prestazione di servizi occasionale e temporanea di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

2) Allo stesso Ufficio per lo Sport è trasmessa istanza di riconoscimento del titolo di formazione professionale relativo al maestro di sci o al maestro di snowboard conseguito in ambito non comunitario, nei casi disciplinati dall’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ai quali sono applicabili le disposizioni del presente decreto per effetto dell’articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Art. 3 Procedura amministrativa per il riconoscimento delle qualifiche professionali

1) L’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri procede all’istruttoria delle domande di riconoscimento nei casi di cui al precedente articolo 1, secondo quanto stabilito nell’articolo 16 del decreto legislativo, indicendo apposita Conferenza di servizi.

2) La Conferenza valuta ciascuna istanza di riconoscimento, fatti salvi i casi in cui si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dello stesso articolo 16, ed esprime parere motivato, sentito un rappresentante nazionale dell’Ordine o Collegio professionale interessato ed uno della Federazione sportiva corrispondente, redigendo apposito verbale.

3) Il riconoscimento del titolo professionale è disposto con motivato decreto direttoriale, che è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4) L’Ufficio per lo Sport, nei casi in cui il riconoscimento del titolo, in conformità al parere espresso dalla Conferenza di servizi, è subordinato al superamento delle misure compensative di cui all’articolo 22 del decreto legislativo, adotta il decreto direttoriale di determinazione delle misure compensative. Copia del predetto decreto è trasmessa al richiedente ai fini dell’avvio delle procedure relative alla prova d’esame.

5) Il decreto di riconoscimento è rilasciato dall’Ufficio per lo Sport solo a seguito del superamento della prova attitudinale.

Art. 4 Misure compensative

1) Nell’ambito delle procedure di cui al precedente articolo 3, qualora non risultino soddisfatti i requisiti previsti dall’articolo 21 del decreto legislativo, il riconoscimento può essere subordinato al compimento di una prova attitudinale stabilita dall’Autorità competente a seguito della Conferenza di servizi.

2) Nei casi di titoli professionali conseguiti in ambito non comunitario, soggetti alla disciplina di cui all’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, si applica quanto previsto al comma 1 del presente articolo. Nei casi in cui il riconoscimento del titolo è subordinato al superamento della misura compensativa, compete all’Amministrazione, ai sensi dell’articolo 60, comma 3, del decreto legislativo, la scelta della misura compensativa.

3) La prova attitudinale prevista dall’articolo 23, comma 2 del decreto legislativo, consiste in un esame volto ad accertare le conoscenze, le competenze e le abilità necessarie per l’esercizio della professione. Essa si articola in una prova tecnica ed una teorica, e verte sulle materie individuate nel decreto direttoriale di cui al precedente articolo 3, comma 4, in conformità ai contenuti e alle materie indicate dall’articolo 7 della legge 8 marzo 1991, n. 81, tra quelle costituenti l’ordinamento didattico vigente concernente la professione di riferimento, le quali, sulla base del confronto tra la formazione richiesta sul territorio nazionale e quella posseduta dal richiedente, non sono contemplate dai titoli di formazione del richiedente e la cui conoscenza è condizione essenziale per poter esercitare in Italia la relativa professione.

4) La prova tecnica consiste in una dimostrazione di competenze e abilità inerenti l’esercizio della professione, riferite a casi operativi.

5) Alla prova orale il candidato può accedere previo superamento della prova tecnica.

6) La prova attitudinale si svolge presso sedi decentrate da individuarsi attraverso apposita convenzione tra la «struttura» e l’Ufficio per lo Sport.

7) Della data, del luogo e dell’ora della prova è data comunicazione al richiedente almeno venti giorni prima dell’espletamento della prova stessa. Il candidato deve presentarsi munito di valido documento di riconoscimento ed esibire adeguata documentazione comprovante l’avvenuto pagamento degli oneri indicati all’articolo 8 per l’espletamento della prova attitudinale.

8) Nei casi di esercizio della prestazione di servizi temporanea e occasionale, la prova attitudinale prevista dall’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo è disposta secondo le modalità indicate nel presente articolo.

Art. 5 Elenco delle discipline

1) Ai sensi dell’articolo 23, comma 3, del decreto legislativo, sono individuate le seguenti discipline ai fini dello svolgimento delle misure compensative di cui al precedente articolo 4, conformemente a quanto previsto dalla legge 8 marzo 1991, n. 81:

a) Tecnica di insegnamento:

conoscenza ed esecuzione pratica e teorica di 5 esercizi, scelti dalla Commissione, costituita per la valutazione delle prove, contenuti nei livelli previsti dal testo ufficiale per l’insegnamento dello sci in Italia «Sci Italiano» edito dalla FISI e adottato dal Collegio Nazionale dei Maestri di Sci Italiani;

b) Topografia e orientamento:

conoscenza del territorio nel quale si intende svolgere la professione;

capacità di orientarsi in genere e in montagna in particolare, con e senza strumentazione;

conoscenza delle elementari regole di sopravvivenza;

c) Pericoli in montagna:

conoscenza dei pericoli della montagna e nozioni di meteorologia;

sicurezza sulle piste da sci;

d) Normativa:

conoscenza della legge quadro relativa alla professione di maestro di sci;

conoscenza delle leggi regionali relative alla professione di maestro di sci delle località ove si vuole svolgere la professione;

conoscenza delle responsabilità derivanti dallo svolgimento della professione, con particolare riguardo all’attività svolta con i minori.

2) Ai fini dello svolgimento delle misure compensative, i richiedenti devono possedere le necessarie conoscenze linguistiche; l’esame teorico-pratico si svolge in lingua italiana.

Art. 6 Commissione d’esame.

1) La Commissione d’esame per lo svolgimento della prova attitudinale è nominata con decreto del Capo dell’Ufficio per lo Sport.

2) Fanno parte della Commissione:

un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport, con funzioni di Presidente;

un rappresentante designato dal Collegio Nazionale dei Maestri di Sci Italiani;

un rappresentante designato dalla Federazione Italiana Sport Invernali.

3) Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario amministrativo o da un collaboratore amministrativo dell’Ufficio per lo Sport.

Art. 7 Valutazione della prova attitudinale

1) La prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana, si intende superata se, a conclusione della stessa, la Commissione d’esame ha espresso parere favorevole e dichiarato idoneo il richiedente.

2) Il giudizio della Commissione è adeguatamente motivato.

3) In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione del richiedente senza valida giustificazione, la prova attitudinale può essere ripetuta non prima di sei mesi.

4) In caso di mancata presentazione per valida giustificazione, il candidato è ammesso a sostenere la prova attitudinale, su richiesta dell’interessato, nella prima sessione utile.

5) Costituisce valida giustificazione la documentata insorgenza di un imprevisto o di una causa di forza maggiore, che ha oggettivamente impedito al candidato di presentarsi nella data fissata per le prove attitudinali.

6) A seguito del superamento della prova attitudinale, l’Ufficio per lo Sport rilascia al richiedente il decreto direttoriale di riconoscimento del titolo professionale.

Art. 8 Oneri finanziari

1) Gli oneri derivanti dall’espletamento delle misure compensative di cui agli articoli 11 e 23 del decreto legislativo, posti a carico del richiedente sulla base del costo effettivo del servizio ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo, sono corrisposti nella misura e con le modalità indicate dal Collegio nazionale dei maestri di sci.

2) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto valgono le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e sue successive modificazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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