D.P.G.P. Provincia Autonoma di Trento, 20 gennaio 1994, n. 8
D.P.G.P. Provincia Autonoma di Trento, 20 gennaio 1994, n. 8
Legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8; art. 9, comma 50, Determinazione modalità e tariffe agevolate per l’uso degli elicotteri della Provincia Autonoma di Trento per i rifugi alpini
Pubblicato nel B.U. Trentino-Alto Adige 1 febbraio 1994, n. 5.
Il Presidente della Giunta provinciale
– Vista la legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8, concernente «Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate», all’art. 9, comma 50, la quale stabilisce che la Giunta Provinciale provveda, con propria deliberazione, alla determinazione di modalità e tariffe agevolate per l’uso degli elicotteri in dotazione al Corpo Permanente dei Vigili del Fuoco di Trento, allo scopo di rifornire i rifugi alpini di quanto necessario al loro funzionamento;
visto l’art. 18, comma 3, della legge provinciale 15 febbraio 1980, n. 3 ed il relativo regolamento di attuazione, emanato con Decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 7-69/Legisl. di data 15 marzo 1982 e successive modificazioni, che prevedono la possibile effettuazione di servizi mediante l’impiego degli elicotteri in dotazione al Corpo Permanente dei VV.F. di Trento per il trasporto di materiale necessario alla costruzione, manutenzione e funzionamento dei rifugi alpini. Detto servizio può essere espletato per conto del Cai-Sat con applicazione di una tariffa ridotta e per conto di privati mediante applicazione della tariffa intera;
visto il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 136 del 28 ottobre 1992 con il quale sono state determinate le nuove tariffe per i servizi a pagamento svolti dagli elicotteri di proprietà della Provincia Autonoma di Trento;
vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 11444 di data 29 settembre 1989, non soggetta a registrazione della Corte dei Conti, con la quale è stato approvato, in attuazione dell’art. 78 del Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, il Piano di organizzazione del servizio di trasferimento mediante elicottero dei rifiuti solidi dei rifugi alpini;
vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 16286 del 18 novembre 1993, non soggetta a registrazione da parte della Corte dei conti,
decreta
1. Sono approvati, in attuazione dell’art. 9, comma 5, della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 e nel testo di cui all’allegato A al presente decreto, del quale forma parte integrante e sostanziale, i criteri, modalità di esecuzione e tariffe per l’uso degli elicotteri in dotazione al Corpo Permanente dei VV.F. di Trento per l’espletamento di servizi di trasporto materiali in favore dei rifugi alpini, nonché per il trasporto di materiali, attrezzature necessarie alla costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di rifugi alpini, bivacchi, sentieri alpini, vie attrezzate e vie ferrate di cui agli artt. 6, 7 e 8 della medesima legge provinciale 15 marzo 1983, n 8.
2. Sono altresì approvati per i fini di cui al precedente punto 1, nel testo di cui all’allegato B al presente decreto, del quale forma parte integrante e sostanziale, l’elenco dei rifugi alpini di cui all’art 6 della L.P. 8/93, per i quali è previsto l’utilizzo dell’elicottero per servizi di trasporto di quanto necessario al loro funzionamento, sulla base delle indicazioni del Comitato per le Strutture Alpinistiche di cui all’art. 4 della citata L.P. 8/93.
3. Di dare atto che, per quanto non previsto con il presente provvedimento, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.P.G.P. 15 marzo 1982, n. 7-69/Leg. e successive modificazioni ed integrazioni ed alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 11444 del 29 settembre 1989.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e non è soggetto a registrazione da parte della Corte dei conti.
Allegato A
Criteri, modalità di esecuzione e tariffe per l’uso degli elicotteri della Provincia Autonoma di Trento per l’espletamento di servizi in favore dei rifugi alpini
A) Rifugi interessati al servizio di trasporto mediante l’uso di elicottero
L’utilizzo degli elicotteri in dotazione al Corpo Permanente dei Vigili del fuoco di Trento, per il rifornimento di viveri ed altri materiali necessari per il funzionamento ordinario dei rifugi alpini di cui all’art. 6 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8, è autorizzato, in caso di comprovata necessità, dovuta all’assenza di possibilità alternative di trasporto, ovvero, all’inesistenza di vie di accesso ai medesimi transitabili con mezzi meccanici e/o di vie funiviarie aeree idonee al trasporto di materiali.
L’impiego dell’elicottero è inoltre possibile per il trasporto di materiali o carichi eccezionali non trasferibili altrimenti.
Al fine di cui sopra, su indicazione del Comitato per le strutture alpinistiche di cui all’art 4 della L.P. 8/93, si provvede alla predisposizione di un apposito elenco, valido anche per l’individuazione dei rifugi alpini per i quali si effettua periodicamente il trasporto a valle dei rifiuti solidi. Alle sedute del Comitato a tale fine convocate partecipa anche il Dirigente del Servizio Antincendi e Protezione Civile o un suo delegato. Detto elenco, costituito dall’allegato B alla deliberazione di approvazione dei presenti criteri, può essere aggiornato annualmente sulla base di nuove esigenze e/o in relazione alla mutata situazione dei rifugi sul territorio di competenza provinciale.
La Giunta Provinciale, su proposta del Dirigente del Servizio Antincendi e Protezione Civile e sentito il parere del Servizio Turismo e Attività Sportive, può altresì autorizzare l’uso dell’elicottero a favore di rifugi non ricompresi nell’elenco di cui sopra, per motivazioni di carattere eccezionale e straordinario, o qualora le vie di accesso o i mezzi esistenti (teleferiche) non risultino adeguati al trasporto di determinati carichi.
B) Bivacchi, sentieri alpini, vie attrezzate e vie ferrate
La Giunta Provinciale, su proposta del Dirigente del Servizio Antincendi e Protezione Civile e sentito il parere del Servizio Turismo e Attività Sportive in merito alla effettiva necessità ed utilità degli interventi proposti, autorizza l’uso dell’elicottero per la realizzazione, ristrutturazione, rifacimento e manutenzione dei bivacchi, dei sentieri alpini, sentieri alpini attrezzati e vie ferrate di cui agli artt. 7 e 8 della medesima L.P. 8/93.
Detti interventi saranno espletati, compatibilmente con le esigenze di servizio d’istituto, nei limiti quantitativi e secondo programmi periodici elaborati dall’Ufficio Operativo- Interventistico – Nucleo elicotteri del Servizio Antincendi e Protezione Civile della Provincia Autonoma di Trento.
C) Modalità di presentazione delle domande per l’effettuazione del servizio
1) Le richieste per il trasporto di viveri, materiali di consumo e di quant’altro necessario per l’attività ordinaria del rifugio, redatte in carta legale, dovranno pervenire al Servizio Antincendi e Protezione Civile – Ufficio Operativo-Interventistico entro il quindicesimo giorno precedente alla data per la quale si richiede l’effettuazione del servizio. Ciò per un’evidente esigenza di programmazione dei servizi, da attuarsi compatibilmente con le attività ed interventi d’istituto. (2)
Le stesse, inoltrate direttamente dal gestore del rifugio, dovranno contenere le seguenti indicazioni:
– data presunta del servizio;
– località e quota sia di partenza che di arrivo, distanza e dislivello;
– elenco dei materiali, quantità e peso; recapito telefonico del richiedente;
– generalità ed indirizzo del soggetto a cui intestare la nota tecnica per l’addebito del costo del servizio;
– dichiarazione in merito all’avvenuta autorizzazione, da parte del proprietario dei fondi, circa l’utilizzo dell’area per il decollo e l’atterraggio dell’elicottero.
2) Le richieste aventi carattere straordinario, per il trasporto di materiali diversi da quelli di cui al precedente punto 1 (non di consumo), necessari comunque al funzionamento o miglioramento dell’attività del rifugio (es. materiali edilizi per eventuali interventi di ristrutturazione degli immobili, per l’allestimento o ripristino di teleferiche, gruppi elettrogeni, letti, materassi, mobilio, cucine ecc.), nonché le richieste per gli interventi di cui alla precedente lett. B), dovranno pervenire, secondo le modalità e con le indicazioni di cui sopra, direttamente dal soggetto o ente proprietario del rifugio ovvero dal responsabile dell’iniziativa, ai quali successivamente sarà addebitato il costo del servizio.
D) Modalità di trasporto
1) I viveri, materiali di consumo ed altri materiali da trasportare ai rifugi alpini dovranno essere radunati nella zona più in quota rispetto al rifugio da servire, raggiungibile con mezzi di trasporto su strada. Dette aree di carico e scarico in quota dovranno risultare altresì idonee all’operatività dell’elicottero. Il pilota dell’elicottero provvederà di volta in volta, in relazione alle diverse esigenze di servizio, all’individuazione dell’area idonea alle operazioni di carico e scarico. (3)
2) Durante il servizio dovrà essere presente sul posto il responsabile della gestione del rifugio o un suo delegato, il quale provvederà a predisporre l’area, gli eventuali automezzi e le attrezzature (escluse quelle di stretta pertinenza dell’elicottero) necessarie al fine di garantire la massima agilità operativa nelle fasi di carico e scarico. Il gestore del rifugio a favore del quale è effettuato il servizio di trasporto è altresì tenuto a garantire la disponibilità di personale a terra per le operazioni di carico-scarico, in numero adeguato alle esigenze, secondo quanto concordato prima dello svolgimento del servizio con il Nucleo Elicotteri del Servizio Antincendi e Protezione Civile della P.A.T. (4)
3) I materiali da trasportare dovranno essere predisposti secondo modalità tali da garantire la trasportabilità in volo, sia con riferimento al peso, che comunque sarà stabilito di volta in volta dal pilota dell’elicottero, sia per quanto riguarda la composizione del carico. Le modalità per il trasporto di materiali o di attrezzature non scomponibili od eccezionali dovranno essere prioritariamente concordate con la direzione operativa del Nucleo Elicotteri del Corpo Permanente dei Vigili del Fuoco di Trento. (5)
E) Tariffe e modalità di calcolo
1. Per i servizi di cui alla precedente lett. A) in favore dei rifugi indicati nell’elenco citato, considerata la particolare rilevanza rivestita dai medesimi nell’ambito della ricettività turistica, quali importanti basi di appoggio per l’attività alpinistica ed escursionistica in generale, nonché per i servizi di cui alla lett. B), si applica la misura ridotta delle tariffe e relative modalità applicative, stabilite con Decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 136 del 28 ottobre 1992 e successivi aggiornamenti.
2. La tariffa ridotta di cui sopra si applica anche a favore dei rifugi alpini di cui all’allegato elenco per il servizio di trasporto a valle dei rifiuti solidi in eccedenza alle due ore annue (fino al limite di due ore il servizio è gratuito), ai sensi dell’articolo 78 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell’ambiente dall’inquinamento. L’elenco allegato alla presente sostituisce quindi quello allegato alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 11444 del settembre 1989.
3. Nel caso in cui l’elicottero, durante la stessa uscita, presti servizio di trasporto per più rifugi, i costi di trasferimento del velivolo dalla base aeroportuale di Trento alle località di carico e/o scarico dei materiali verranno addebitati ai singoli rifugi in eguale misura, suddividendo i tempi di volo relativi al trasferimento per il numero di rifugi serviti nella stessa missione di volo o in concomitanza con altri servizi.
4. Al fine di razionalizzare ed ottimizzare le uscite degli elicotteri è possibile, nell’ambito della stessa missione, provvedere ad effettuare servizi a titolo gratuito (recupero e trasporto a valle dei rifiuti) ed a pagamento (rifornimento di viveri, materiali di consumo ecc.). In tale caso la tariffa da applicare viene determinata tenendo conto del tempo impiegato per il servizio gratuito e per il servizio a pagamento. Il costo per il trasferimento dell’elicottero dalla base aeroportuale al luogo di carico e scarico dei materiali è computato in maniera proporzionale in relazione all’entità del servizio gratuito ed a pagamento. Per ogni rifugio viene predisposta, a cura del nucleo elicotteri del Corpo Permanente dei Vigili del Fuoco, una scheda annuale riepilogativa, indicante analiticamente l’entità delle prestazioni gratuite (massimo ore 2) ed a tariffa ridotta effettuate.
5. Per l’espletamento di servizi di volo in favore dei rifugi non inclusi nell’elenco predisposto sulla base delle indicazioni del Comitato per le Strutture Alpinistiche, nonché per i servizi di trasporto non previsti con i presenti criteri, si applica la tariffa intera di cui al citato D.P.G.P. 28 ottobre 1992, n. 136 e successivi aggiornamenti.
6. I proventi derivanti dall’espletamento dei servizi a pagamento previsti dal presente provvedimento, saranno introitati, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lett. b), della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26, su apposito capitolo del bilancio di previsione della Cassa Provinciale Antincendi.
(2) Comma modificato dal D.P.G.P. 4 ottobre 1995, n. 81.
(3) Comma modificato dal D.P.G.P. 4 ottobre 1995, n. 81.
(4) Comma modificato dal D.P.G.P. 4 ottobre 1995, n. 81.
(5) Comma modificato dal D.P.G.P. 4 ottobre 1995, n. 81.
Allegato B
Elenco dei rifugi alpini per i quali è previsto l’utilizzo dell’elicottero per servizi di trasporto
(Nome del rifugio e comune catastale)
Ai caduti dell’Adamello – Spiazzo Rendena
Al passo Principe – Pozza di Fassa
Boè – Canazei
Capanna Piz di Fassa – Canazei
Capanna Punta Penia – Canazei
Cevedale – Peio
Denza – Vermiglio
XII Apostoli-F.lli Garbari – Stenico
Dott. Prospero Marchetti – Arco
Pale di S. Martino-G.Pedrotti – Siror
Laghi di Colbricon – Siror
Malga Spora – Spormaggiore
Mantova al Vioz – Peio
Silvio Dorigoni – Rabbi
Sette stelle-SAT Pergine – Palù del Fersina
Torquato Taramelli – Pozza di Fassa
Val di Fumo – Daone