D.P.G.R. Friuli-Venzia Giulia 13 agosto 1981, n. 0393/Pres.
D.P.G.R. Friuli-Venzia Giulia 13 agosto 1981, n. 0393/Pres. (1)
Regolamento di esecuzione della legge regionale 24 marzo 1981, n. 15 concernente la disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone
(1) Pubblicato nel B.U. 8 ottobre 1981, n. 98.
Il Presidente della Giunta regionale
Vista la legge regionale 24 marzo 1981, n. 15 concernente la disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone la quale prevede, fra l’altro, l’adozione del Regolamento di esecuzione;
Vista la bozza di Regolamento predisposta dalla Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali;
Sentito il parere della Commissione impianti a fune di cui all’art. 4 della suddetta legge, la quale è stata intesa facoltativamente pur non essendo previsto tale compito fra le attribuzioni della Commissione stessa;
Visto l’art. 42 dello Statuto regionale;
Su conforme deliberazione della Giunta regionale 30 luglio 1981, n. 3140;
Decreta
È approvato l’allegato Regolamento di esecuzione della legge regionale 24 marzo 1981, n. 15 concernente la disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone, nel seguente testo:
Articolo 1
La domanda di concessione per la costituzione e l’esercizio di impianti a fune va presentata alla Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, corredata dal progetto di massima, il quale deve contenere la documentazione tecnica necessaria a descrivere il posizionamento e le caratteristiche dell’impianto nonché delle sue pertinenze.
Qualora la domanda di concessione sia corredata, in luogo del progetto di massima, dal progetto esecutivo, questo dovrà contenere la documentazione tecnica e amministrativa prescritta dalla normativa statale per ciascun tipo di impianto, nonché il piano parcellare d’esproprio.
Unitamente al progetto deve venir allegata la seguente documentazione:
– una descrizione delle finalità della linea e delle previsioni di utenza;
– una illustrazione delle strutture ricettive e turistiche esistenti o previste nella zona, nel caso trattisi di impianto destinato a scopi prevalentemente turistici;
– l’autorizzazione della competente autorità forestale nei riguardi del vincolo idrogeologico.
Qualora trattisi di impianti utilizzabili per la risalita di sciatori, la planimetria prescritta dalla normativa tecnica deve contenere anche l’indicazione sia delle piste da sci esistenti o previste nel comprensorio sciistico, sia degli impianti a loro servizio, esistenti o programmati.
Ai fini dell’istruttoria, la Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali, può richiedere ulteriore documentazione.
Articolo 2
La Commissione regionale impianti a fune si pronuncia sul rilascio, rinnovo o modifica della concessione entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, ovvero del completamento della documentazione; quando trattisi di impianti prototipi, la Commissione si pronuncia entro 90 giorni dalla medesima data ai fini del successivo inoltro al Ministero dei trasporti per il prescritto parere tecnico.
Articolo 3
Nell’atto di concessione viene fissato il termine per l’ultimazione dei lavori, in funzione del tipo di impianto e dei condizionamenti stagionali.
La durata del periodo dell’esercizio previsto dalla concessione per i diversi tipi di impianti a fune è stabilito nel seguente modo:
a) 10 anni per le sciovie ed impianti assimilabili;
b) 15 anni per le funivie monofuni con movimento unidirezionale e collegamento permanente ed impianti assimilabili;
c) 30 anni per le funivie monofuni ad agganciamento temporaneo dei veicoli, funivie bifuni, funicolari terrestri e impianti assimilabili.
Articolo 4
Ai fini della modifica della concessione sono da considerarsi varianti sostanziali alla linea i seguenti casi:
a) la sostituzione dell’impianto che realizza la linea con uno di altro tipo;
b) lo spostamento, il prolungamento o l’accorciamento dell’impianto, ritenuti rilevanti dalla Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali;
c) la variazione della potenzialità oraria di trasporto rispetto a quella indicata nel provvedimento di concessione, qualora sia ritenuta rilevante dalla suddetta Direzione regionale.
La concessione può essere volturata dall’organo competente al rilascio della concessione in presenza di modifica del titolare dell’impianto e dei diritti ad esso pertinenti.
La voltura è condizionata al rispetto dei titoli di prelazione di cui all’art. 3 della legge.
Articolo 5
Ai fini dell’indennizzo previsto al Il comma dell’articolo 9 della legge, la Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, dispone una perizia mediante la quale si commisura l’indennizzo stesso al costo ipotetico attuale di costruzione dell’impianto depurato dell’incidenza del deprezzamento per vetustà e usura nonché del valore residuo dei componenti e materiali recuperati dopo lo smontaggio.
Articolo 6
Qualora la scadenza della concessione coincida con la scadenza tecnica dell’impianto, la domanda di cui al secondo comma dell’art. 11 della legge deve essere corredata da tutta la documentazione tecnica prevista dalla normativa statale per i casi di revisione generale straordinaria.
Il rinnovo della concessione può avvenire solo con effetto successivo alla data di scadenza.
Articolo 7
Ottenuta l’approvazione del progetto, il concessionario deve comunicare alla Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali l’inizio dei lavori.
Durante l’esecuzione dei lavori la predetta Direzione ha facoltà di procedere in qualunque tempo agli accertamenti preliminari che ritenesse opportuni.
Entro i termini fissati ai sensi dell’art. 14, quinto comma della legge, il concessionario deve presentare domanda alla Direzione regionale della viabilità, trasporti e traffici, porti ed attività emporiali per l’effettuazione delle verifiche e prove funzionali.
La domanda deve essere corredata dalle dichiarazioni dei responsabili preposti alla costruzione, dai verbali di accertamento riguardanti le funi e le parti meccaniche, dai certificati delle prove di laboratorio e da ogni altro documento richiesto dalla normativa tecnica statale per ciascun tipo di impianto.
Articolo 8
Alla richiesta dell’effettuazione delle verifiche e prove funzionali deve essere allegata l’attestazione dell’avvenuto pagamento degli oneri per tali operazioni.
Nel caso di impianti prototipi, tali oneri devono essere versati su apposito capitolo del bilancio statale; l’entità degli stessi è regolata dalla normativa statale.
Per gli altri impianti, il versamento deve essere effettuato nella misura di lire 150.000 alla Tesoreria regionale.
Tale importo può essere variato di anno in anno con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, per adeguarlo all’aumento del costo della vita secondo gli indici I.S.T.A.T.
Articolo 9
Le verifiche e prove funzionali da effettuare sugli impianti ad avvenuta ultimazione dei lavori, e comunque prima dell’apertura al pubblico servizio, consistono nelle seguenti operazioni:
a) esame della documentazione tecnica relativa all’opera, comprendente, fra l’altro, le dichiarazioni rilasciate dai professionisti responsabili della costruzione dell’opera, sulle caratteristiche dei materiali impiegati e sulle modalità di costruzione, nonché le certificazioni sui risultati delle prove di laboratorio o di cantiere;
b) esame delle opere costruite onde verificare la loro regolare esecuzione nonché la loro rispondenza ai dati di progetto o le eventuali lievi e giustificabili varianti;
c) prove di carico e di funzionamento intese a constatare il buon comportamento sotto l’aspetto della sicurezza nonché della regolarità dell’esercizio, del complesso degli elementi e meccanismi che costituiscono l’impianto stesso;
d) ogni altra prova e accertamento che si ritengano necessari.
A tal fine all’atto della visita devono essere predisposti, a cura del concessionario, tutti i mezzi occorrenti per poter effettuare le operazioni di cui sopra.
Articolo 10
La dichiarazione di pubblica utilità delle opere e delle aree, nonché di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 della legge, è condizionata all’approvazione del progetto degli impianti nei modi previsti dall’art. 14 della legge.
Articolo 11
La Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali è autorizzata ad adottare schemi-tipo di regolamento di esercizio per i vari tipi di impianto, tenuto conto di quelli emanati dagli organi statali.
Ai fini di un ordinato e funzionale svolgimento del servizio, le tariffe, l’orario e le disposizioni per il pubblico contenute nel regolamento d’esercizio devono essere esposte in modo agevolmente visibile a tutti gli utenti degli impianti; a tal fine saranno emanate disposizioni per l’adozione di tabelle standardizzate su tutti gli impianti della Regione.
Tutto il personale addetto agli impianti a contatto con il pubblico, deve essere munito di contrassegno distintivo di riconoscimento conforme al tipo che sarà approvato dalla Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali.
Articolo 12
L’assicurazione di cui all’art. 19 della legge deve coprire tutto il percorso su cui si sviluppa l’impianto, nonché le stazioni di partenza e arrivo.
Articolo 13
La quota annua da versare alla Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali, quale contributo per le spese di sorveglianza tecnica degli impianti è la seguente:
– lire 30.000 per sciovie ed impianti assimilabili;
– lire 150.000 per funivie monofune con movimento unidirezionale e collegamento permanente ed impianti assimilabili;
– lire 400.000 per funivie monofuni ad agganciamento temporaneo dei veicoli, funivie bifuni, funicolari terrestri ed impianti assimilabili.
Durante il periodo di costruzione degli impianti gli importi di cui sopra vanno raddoppiati.
Gli importi previsti dal presente articolo possono essere variati di anno in anno con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, per adeguarli all’aumento del costo della vita secondo gli indici I.S.T.A.T.