D.P.P. Bolzano 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg

D.P.P. Bolzano 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg. (1)

 

Approvazione del regolamento per l’esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 concernente «Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci nella provincia di Trento»

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(1) Pubblicato nel B.U. Trentino-Alto Adige 10 aprile 2007, n. 15, Suppl. n. 2.

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IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

– visto l’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

– visto l’articolo 54, comma 1, punto1) del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 670/1972, secondo il quale spetta alla Giunta provinciale la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

– visto l’art. 15 della la L.P. 11 marzo 2005, n. 3 Disposizioni in materia di agricoltura, di foreste, di commercio, di turismo, di industria e di energia;

– vista la L.P. 23 agosto 1993, n. 20 e s.m. Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci nella provincia di Trento;

– vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 381 di data 23 febbraio 2007, avente ad oggetto:

Approvazione del regolamento per l’esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 concernente: Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci nella provincia di Trento,

emana

il seguente regolamento:

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Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 40 bis della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 (Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci)), di seguito denominata legge provinciale, detta le norme di esecuzione della legge medesima.

2. In particolare il presente regolamento, con riferimento alle figure professionali di guida alpina-maestro di alpinismo, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci, disciplina:

a) il contenuto e le modalità di svolgimento delle prove attitudinali per l’ammissione ai corsi di abilitazione;

b) i requisiti per l’ammissione ai corsi di abilitazione, i contenuti e le modalità di svolgimento degli stessi, nonché i criteri di valutazione delle prove d’esame;

c) le modalità e i requisiti per l’iscrizione agli albi professionali degli aspiranti guida, delle guide alpine-maestri di alpinismo e dei maestri di sci o all’elenco speciale degli accompagnatori di territorio, per il rinnovo e il trasferimento nonché i casi di cancellazione dell’iscrizione agli albi o all’elenco;

d) le modalità di nomina, il funzionamento e la composizione delle commissioni esaminatrici;

e) le condizioni per il rilascio e per la revoca dell’autorizzazione per l’apertura di scuole di alpinismo e di scialpinismo nonché per il riconoscimento e per la revoca del riconoscimento delle scuole di sci;

f) i doveri a carico delle guide alpine, degli accompagnatori di territorio e dei maestri di sci nello svolgimento della professione;

g) i criteri e le modalità per la determinazione della quota di spesa posta a carico dei partecipanti ai corsi ed agli esami previsti dalla legge provinciale.

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CAPO I

GUIDE ALPINE

Art. 2

Prova attitudinale per aspirante guida

1. L’ammissione ai corsi per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di aspirante guida è subordinata al superamento di una prova attitudinale, da sostenersi davanti alle competenti sottocommissioni previste dall’articolo 12.

2. La prova attitudinale si compone di:

a) un esame scritto, articolato per domande a risposta sintetica o multipla, vertente sulle seguenti materie:

1. turismo, con particolare riferimento alla legislazione turistica provinciale;

2. geografia ed ambiente della provincia di Trento;

3. storia locale e storia dell’alpinismo (2);

4. flora e fauna presenti nel territorio della provincia di Trento;

5. meteorologia e topografia;

6. primo soccorso;

b) un colloquio diretto a verificare se il candidato abbia svolto un’attività alpinistica non inferiore a quella minima stabilita dalla Giunta provinciale;

c) un esame pratico volto ad accertare la capacità tecnica e l’attitudine del candidato a svolgere l’attività specifica della professione di guida alpina.

3. Il superamento dell’esame scritto è condizione per essere ammesso al colloquio previsto dal comma 2, lettera b); la verifica positiva circa lo svolgimento dell’attività alpinistica minima è condizione per essere ammesso all’esame pratico.

4. È esonerato dal sostenere l’esame scritto il candidato che ha superato il medesimo esame nei tre anni antecedenti la data di svolgimento della prova attitudinale o risulta in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di accompagnatore di territorio o di maestro di sci (3).

5. L’esame scritto si intende superato se il candidato ottiene un punteggio medio pari o superiore a sei decimi (4).

6. L’esame pratico si intende superato se il candidato ottiene un punteggio pari o superiore a sei decimi nella media complessiva dei voti riportati nelle prove d’esame (5).

7. Ai fini del raggiungimento della votazione minima richiesta per il superamento dell’esame pratico, al candidato residente in un comune della provincia di Trento ed in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci, di accompagnatore di territorio o di certificati attestanti la conoscenza di una lingua straniera, è attribuito un punteggio ulteriore da aggiungersi al voto conseguito nell’esame pratico, nella misura stabilita dalla Giunta provinciale.

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(2) Numero così modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a), D.P.P. 30 dicembre 2010, n. 26-58/Leg.

(3) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lettera b), D.P.P. 30 dicembre 2010, n. 26-58/Leg. Vedi, anche, l’art. 17 dello stesso decreto.

(4) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera c), D.P.P. 30 dicembre 2010, n. 26-58/Leg.

(5) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera d), D.P.P. 30 dicembre 2010, n. 26-58/Leg.

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Art. 3

Corsi di abilitazione per aspirante guida

1. I corsi per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di aspirante guida si articolano in:

a) corsi culturali, volti ad acquisire le nozioni teoriche preparatorie agli insegnamenti ed alle esercitazioni previsti nei corsi tecnico-pratici e didattici;

b) corsi tecnico-pratici, volti ad acquisire la conoscenza e la pratica delle varie specialità alpinistiche;

c) corsi didattici, volti ad acquisire le metodologie dell’insegnamento nelle varie specialità alpinistiche.

2. I corsi culturali comprendono lezioni in aula su materie connesse alla professione di aspirante guida; i corsi tecnico-pratici e didattici comprendono lezioni ed esercitazioni in ambiente montano.

3. La Giunta provinciale con propria deliberazione individua le materie oggetto di insegnamento e di esercitazione.

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Art. 4

Corsi di abilitazione per guida alpina-maestro di alpinismo

1. Per l’ammissione ai corsi per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo è richiesto il possesso della qualifica di aspirante guida.

2. I corsi per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo comprendono esercitazioni tecnico-pratiche nelle varie specialità alpinistiche e sci-alpinistiche connesse alla professione.

3. La Giunta provinciale con propria deliberazione individua le materie oggetto di insegnamento e di esercitazione.

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Art. 5

Esami di abilitazione per aspirante guida e criteri di valutazione delle relative prove

1. Al termine di ciascuna tipologia di corsi previsti dall’articolo 3 il candidato sostiene il relativo esame davanti le competenti sottocommissioni secondo quanto stabilito dall’articolo 12, comma 1; le sottocommissioni valutano le prove d’esame applicando i criteri fissati dai commi 2, 3 e 4.

2. Per la valutazione delle prove culturali, la sottocommissione culturale considera la conoscenza, da parte del candidato, delle materie oggetto di insegnamento impartite durante i corsi, attribuendo a ciascuna materia un voto da uno a dieci; per il superamento della prova il candidato deve ottenere un punteggio medio complessivo non inferiore a sei decimi.

3. Per la valutazione delle prove tecnico-pratiche, la sottocommissione tecnica considera le tecniche di progressione e di assicurazione nonché l’attitudine del candidato alla professione di aspirante guida nelle varie specialità alpinistiche e sci-alpinistiche, attribuendo a ciascuna voce un voto da uno a dieci; per il superamento della prova il candidato deve ottenere un punteggio medio complessivo non inferiore a sei decimi in ciascuna voce.

4. Per la valutazione della prova di didattica, la sottocommissione tecnica considera le metodologie di insegnamento delle tecniche di progressione e di assicurazione nelle varie specialità alpinistiche e sci-alpinistiche, attribuendo un voto da uno a dieci; per il superamento della prova il candidato deve ottenere un punteggio medio complessivo non inferiore a sei decimi.

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Art. 6

Esami di abilitazione per guida alpina-maestro di alpinismo e criteri di valutazione delle relative prove

1. Al termine di ciascuna tipologia di corsi indicati dall’articolo 4 il candidato sostiene il relativo esame davanti la sottocommissione tecnica prevista dall’articolo 12, comma 3; la sottocommissione valuta le prove d’esame applicando i criteri fissati dal comma 2 del presente articolo.

2. Per la valutazione delle prove, la sottocommissione tecnica considera le tecniche di progressione e di assicurazione nelle varie specialità alpinistiche e sci-alpinistiche, attribuendo a ciascuna voce un voto da uno a dieci; per il superamento della prova il candidato deve ottenere un punteggio non inferiore a sei decimi sia nelle tecniche di progressione che di assicurazione di ciascuna specialità (6).

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(6) Comma così sostituito dall’art. 2, comma 1, D.P.P. 30 dicembre 2010, n. 26-58/Leg.

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Art. 7

Requisiti e modalità per l’iscrizione agli albi professionali provinciali degli aspiranti guida e delle guide alpine-maestri di alpinismo

1. L’iscrizione all’albo professionale provinciale degli aspiranti guida o all’albo professionale provinciale delle guide alpine-maestri di alpinismo è disposta, su domanda dell’interessato, dal Collegio provinciale delle guide alpine.

2. Per l’iscrizione agli albi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) la cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione europea; possono chiedere l’iscrizione all’albo anche i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi della normativa vigente in materia di immigrazione;

b) la residenza o il domicilio in un comune della provincia di Trento;

c) il diploma di istruzione secondaria di primo grado; per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in altri Stati si applica la normativa vigente in materia;

d) l’idoneità psico-fisica all’esercizio della professione (7);

e) non aver riportato condanne penali, che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

3. Per l’iscrizione all’albo professionale provinciale degli aspiranti guida, oltre ai requisiti previsti dal comma 2, è richiesta l’abilitazione all’esercizio della professione di aspirante guida.

4. Per l’iscrizione all’albo professionale provinciale delle guide alpine-maestri di alpinismo, oltre ai requisiti previsti dal comma 2, sono richieste:

a) l’abilitazione all’esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo;

b) l’età non inferiore a ventuno anni.

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(7) Lettera così modificata dall’art. 3, comma 1, D.P.P. 30 dicembre 2010, n. 26-58/Leg.

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Art. 8

Validità e rinnovo dell’iscrizione agli albi professionali provinciali degli aspiranti guida e delle guide alpine-maestri di alpinismo

1. L’iscrizione all’albo professionale provinciale degli aspiranti guida e all’albo professionale provinciale delle guide alpine-maestri di alpinismo ha validità per quattro anni.

2. Il rinnovo dell’iscrizione a ciascun albo è disposto dal Collegio provinciale delle guide alpine, su domanda dell’interessato; nella domanda l’interessato deve dichiarare:

a) di aver frequentato nel quadriennio di validità dell’iscrizione un corso di aggiornamento professionale come definito dall’articolo 32, comma 1, lettera b), numero 6) o di esserne esonerato, ai sensi dell’articolo 36;

b) di permanere nel possesso dei requisiti previsti dall’articolo 7, comma 2, lettere a), b), d), e).

3. L’iscrizione all’albo delle guide alpine-maestri di alpinismo comporta la decadenza dell’iscrizione all’albo degli aspiranti guida.

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Art. 9

Trasferimento e aggregazione temporanea agli albi professionali provinciali degli aspiranti guida e delle guide alpine-maestri di alpinismo

1. L’aspirante guida o la guida alpina-maestro di alpinismo, iscritto al rispettivo albo professionale di un’altra regione o della provincia autonoma di Bolzano, può essere iscritto, previa domanda, al corrispondente albo professionale della provincia di Trento.

2. L’iscrizione all’albo professionale provinciale è disposta dal Collegio provinciale delle guide alpine, a condizione che l’interessato risulti al momento della presentazione della domanda residente o domiciliato in un comune della provincia di Trento.

3. La guida alpina-maestro di alpinismo, iscritta all’albo professionale di altre regioni o della provincia autonoma di Bolzano, che intenda esercitare attività di insegnamento in scuole di alpinismo e di sci-alpinismo aventi sede nella provincia di Trento per periodi della durata complessiva non superiore a sei mesi, deve chiedere al Collegio provinciale delle guide alpine l’aggregazione temporanea all’albo professionale provinciale.

4. La guida alpina-maestro di alpinismo iscritta all’albo professionale della provincia di Trento, che svolga temporaneamente attività di insegnamento in scuole di alpinismo e di sci-alpinismo in altre regioni o nella provincia autonoma di Bolzano, conserva l’iscrizione all’albo professionale provinciale.

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Art. 10

Cancellazione dagli albi professionali provinciali degli aspiranti guida e delle guide alpine-maestri di alpinismo

1. Il Collegio provinciale delle guide alpine dispone la cancellazione dall’albo professionale provinciale degli aspiranti guida e dall’albo professionale provinciale delle guide alpine-maestri di alpinismo in caso di perdita di uno dei requisiti previsti per l’iscrizione ai rispettivi albi o di trasferimento dell’aspirante guida o della guida alpina-maestro di alpinismo nell’albo di altra regione o della provincia autonoma di Bolzano.

2. L’interessato è tenuto a comunicare al Collegio provinciale delle guide alpine la perdita di uno o più requisiti previsti per l’iscrizione all’albo di riferimento.

3. Prima di disporre la cancellazione il Collegio provinciale delle guide alpine comunica all’interessato i motivi che giustificano il provvedimento di cancellazione dall’albo; l’interessato può presentare, entro il termine fissato nella comunicazione, eventuali osservazioni.

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Art. 11

Commissione esaminatrice per le guide alpine

1. La commissione esaminatrice per le guide alpine è l’organo tecnico-consultivo della Giunta provinciale in ordine alle modalità di ammissione, di organizzazione e di valutazione della prova attitudinale, dei corsi e degli esami per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di aspirante guida, di guida alpina-maestro di alpinismo, nonché dei relativi corsi di aggiornamento.

2. La commissione esaminatrice per le guide alpine è nominata dalla Giunta provinciale ed è composta da:

a) un dipendente provinciale assegnato alla struttura competente in materia di turismo, in qualità di presidente;

b) il presidente del Collegio provinciale delle guide alpine;

c) quattro istruttori per guide alpine iscritti all’albo provinciale, scelti tra gli otto designati dal Collegio provinciale delle guide alpine;

d) cinque esperti nelle materie culturali connesse alla professione di guida alpina.

3. Per ciascuno dei componenti previstidal comma 2 è nominato un componente supplente; a tal fine il presidente del Collegio provinciale delle guide alpine ed il Collegio stesso designano i rispettivi componenti supplenti nel medesimo numero previsto per i componenti effettivi.

4. Le funzioni di segretario della commissione sono svolteda un dipendente della struttura provinciale competente in materia di turismo.

5. La commissione dura in carica tre anni ed i singoli componenti possono essere rinominati.

6. Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. La commissione delibera a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale il voto del presidente.

7. I componenti supplenti della commissione partecipano alle riunioni solo in caso di assenza o di impedimento del rispettivo membro effettivo.

8. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per la determinazione dei compensi, dei rimborsi delle spese sostenute dai componenti della commissione e delle sottocommmissioni previste dall’articolo 12 e per il pagamento delle spese relative ai pasti consumati dai componenti; la misura dei rimborsi e dei compensi, non può essere superiore agli importi massimi previsti dalla normativa provinciale per i membri delle commissioni esaminatrici nei concorsi per l’accesso all’impiego in Provincia.

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Art. 12

Sottocommissioni

1. Con il provvedimento di nomina della commissione esaminatrice previsto dall’articolo 11, sono costituite le seguenti sottocommissioni in cui si articola la commissione medesima:

a) la sottocommissione culturale, con il compito di espletare l’esame scritto della prova attitudinale previsto dall’articolo 2, comma 2, lettera a), e le prove culturali degli esami di abilitazione per aspirante guida previste dall’articolo 5, comma 2;

b) la sottocommissione tecnica, con il compito di:

1) verificare e valutare l’attività alpinistica richiesta per l’ammissione alla prova attitudinale ed espletare l’esame pratico della prova attitudinale medesima;

2) espletare la prova tecnico-pratica e di didattica degli esami di abilitazione per aspirante guida e per guida alpina-maestro di alpinismo.

2. La sottocommissione culturale è composta:

a) dal presidente della commissione esaminatrice previsto dall’articolo 11, comma 2, lettera a), in qualità di presidente;

b) dal presidente del Collegio provinciale delle guide alpine;

c) dai cinque esperti previsti dall’articolo 11, comma 2, lettera d).

3. La sottocommissione tecnica è composta:

a) dal presidente del Collegio provinciale delle guide alpine, in qualità di presidente;

b) dai quattro istruttori per guide alpine previsti dall’articolo 11, comma 2, lettera c).

4. Le funzioni di segretario delle sottocommissioni sono esercitate dal segretario della commissione esaminatrice.

5. Per la validità delle riunioni di ciascuna sottocommissione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.

6. Ciascuna sottocommissione delibera a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale il voto del presidente.

7. I componenti supplenti di ciascuna sottocommissione partecipano alle riunioni solo in caso di assenza o di impedimento del rispettivo membro effettivo.

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Art. 13

Rilascio e revoca dell’autorizzazione all’apertura di scuole di alpinismo e di sci-alpinismo

1. L’autorizzazione all’apertura di scuole di alpinismo e di sci-alpinismo previste dall’articolo 21 della legge provinciale è rilasciata, su domanda, dalla struttura provinciale competente in materia di turismo, alla condizione che:

a) alla direzione della scuola sia preposta una guida alpina-maestro di alpinismo iscritta all’albo professionale provinciale delle guide alpine-maestri di alpinismo;

b) l’attività di insegnamento sia svolta esclusivamente da guide alpine-maestri di alpinismo e da aspiranti guida iscritti al rispettivo albo professionale provinciale; in ogni caso il numero degli aspiranti guida non deve superare quello delle guide alpine-maestri di alpinismo.

2. La domanda per il rilascio dell’autorizzazione all’istituzione della scuola di alpinismo e di sci-alpinismo deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) elenco dei componenti della scuola;

b) verbale della riunione in cui è stato nominato il direttore;

c) atto costitutivo, statuto e regolamento della scuola;

d) indicazione degli eventuali recapiti della scuola;

e) riproduzione dell’insegna e degli eventuali emblemi o distintivi della scuola;

f) adeguata copertura assicurativa, a carico della scuola di alpinismo e di sci-alpinismo, contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguenti all’esercizio della professione (8);

g) documento che attesti l’assunzione, da parte dei componenti della scuola, dell’impegno a prestare la loro opera nelle operazioni di soccorso straordinarie e a collaborare con gli enti ed operatori turistici nelle azioni promozionali, pubblicitarie ed operative intese ad incrementare l’afflusso turistico nel territorio provinciale.

3. L’autorizzazione all’apertura della scuola è revocata qualora venga a mancare:

a) il numero minimo di guide alpine richiesto dall’articolo 21, comma 1, della legge provinciale per l’istituzione della scuola;

b) la copertura assicurativa contro i rischi di responsabilità civile verso terzi.

4. La scuola di alpinismo e sci-alpinismo è tenuta a comunicare alla struttura provinciale competente in materia di turismo la perdita di uno o più requisiti previsti per l’istituzione nonché le modifiche all’atto costitutivo, allo statuto o al regolamento della scuola (9).

5. Prima di disporre la revoca la struttura provinciale competente in materia di turismo comunica alla scuola i motivi che giustificano il provvedimento di revoca; la scuola può presentare entro il termine fissato nella comunicazione, eventuali osservazioni.

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(8) Lettera così sostituita dall’art. 4, comma 1, lettera a), D.P.P. 30 dicembre 2010, n. 26-58/Leg.

(9) Comma così modificato dall’art. 4, comma 1, lettera b), D.P.P. 30 dicembre 2010, n. 26-58/Leg.

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CAPO II

ACCOMPAGNATORI DI TERRITORIO

Art. 14

Prova attitudinale per accompagnatore di territorio

1. L’ammissione ai corsi per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di accompagnatore di territorio è subordinata al superamento di una prova attitudinale, da sostenersi davanti alla commissione prevista dall’articolo 20.

2. La prova attitudinale si compone di:

a) un esame scritto, articolato per domande a risposta sintetica o multipla, vertente sulle seguenti materie:

1. turismo, con particolare riferimento alla legislazione turistica provinciale;

2. geografia ed ambiente della provincia di Trento;

3. storia locale e delle minoranze linguistiche ladina, mochena e cimbra (10);

4. flora e fauna presenti nel territorio della provincia di Trento;

5. meteorologia e topografia;

6. primo soccorso;

b) un colloquio diretto a verificare il curriculum escursionistico dichiarato dal candidato e la conoscenza delle materie oggetto dell’esame scritto.

3. Il superamento dell’esame scritto è condizione per essere ammessi al colloquio.

4. Il candidato, che risulta in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci, è esonerato dal sostenere l’esame scritto.

5. L’esame scritto si intende superato se il candidato ottiene un punteggio pari o superiore a ventiquattro quarantesimi nella media complessiva dei voti riportati nelle materie d’esame.

6. Ai fini del raggiungimento della votazione minima richiesta per il superamento del colloquio, al candidato residente in un comune della provincia di Trento ed in possesso del diploma di laurea, dell’abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci, del titolo di accompagnatore di escursionismo del Club Alpino Italiano, di certificati attestanti la conoscenza di una lingua straniera, di certificati attestanti la conoscenza della cultura e della lingua ladina-mocheno-cimbra o di altri titoli connessi alla professione di accompagnatore di territorio, è attribuito un punteggio ulteriore da sommarsi al voto conseguito nel medesimo esame, nella misura stabilita dalla Giunta provinciale.

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(10) Numero così modificato dall’art. 5, comma 1, D.P.P. 30 dicembre 2010, n. 26-58/Leg.

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Art. 15

Corsi di abilitazione per accompagnatore di territorio

1. I corsi per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di accompagnatore di territorio si articolano in:

a) corsi teorico-pratici, volti ad acquisire la conoscenza dell’ambiente montano e la pratica dell’escursionismo;

b) corsi didattici, volti ad acquisire le metodologie dell’accompagnamento e della gestione del gruppo.

2. I corsi teorico-pratici comprendono lezioni in aula ed esercitazioni in ambiente montano su materie connesse alla professione di accompagnatore di territorio; i corsi didattici comprendono lezioni ed esercitazioni sulle metodologie dell’accompagnamento.

3. La Giunta provinciale con propria deliberazione individua le materie oggetto di insegnamento e di esercitazione.

4. Nell’ambito della convenzione di cui all’articolo 10, comma 2 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 e s.m., possono essere ammessi ai corsi soggetti idonei, in numero superiore a quello stabilito ai sensi dell’articolo 32, comma 1, lettera b), in attuazione di progetti formativi promossi da altri soggetti pubblici.

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Art. 16

Esami di abilitazione per accompagnatore di territorio e criteri di valutazione delle relative prove

1. Al termine di ciascuna tipologia dei corsi previsti dall’articolo 15 il candidato sostiene il relativo esame sulle materie oggetto di insegnamento nei corsi, davanti la commissione esaminatrice prevista dall’articolo 20; la commissione valuta le prove d’esame applicando i criteri fissati dai commi 2 e 3.

2. Per la valutazione delle prove teorico-pratiche, la commissione esaminatrice considera il grado di conoscenza, da parte del candidato, delle materie oggetto di insegnamento impartite durante i corsi, attribuendo a ciascuna materia un voto da uno a dieci; per il superamento della prova il candidato deve ottenere un punteggio medio complessivo non inferiore a sei decimi.

3. Per la valutazione della prova di didattica, la commissione esaminatrice considera la capacità di accompagnamento e di gestione del gruppo, attribuendo un voto da uno a dieci; per il superamento della prova il candidato deve ottenere un punteggio medio complessivo non inferiore a sei decimi.

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Art. 17

Requisiti e modalità per l’iscrizione all’elenco speciale degli accompagnatori di territorio

1. L’iscrizione all’elenco speciale degli accompagnatori di territorio è disposta, su domanda dell’interessato, dal Collegio provinciale delle guide alpine.

2. Per l’iscrizione all’elenco speciale è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) l’abilitazione all’esercizio della professione come accompagnatore di territorio;

b) la cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione europea; possono chiedere l’iscrizione all’elenco speciale anche i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi della normativa vigente in materia di immigrazione;

c) diploma di istruzione secondaria di primo grado o di istruzione secondaria di secondo grado per i nati dopo il 31 dicembre 1991; per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in altri Stati si applica la normativa vigente in materia;

d) l’idoneità psico-fisica all’esercizio della professione (11);

e) non aver riportato condanne penali, che comportino l’interdizione anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

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(11) Lettera così modificata dall’art. 6, comma 1, D.P.P. 30 dicembre 2010, n. 26-58/Leg.

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Art. 18

Validità e rinnovo dell’iscrizione all’elenco speciale degli accompagnatori di territorio

1. L’iscrizione all’elenco speciale degli accompagnatori di territorio ha validità per quattro anni.

2. Il rinnovo dell’iscrizione all’elenco speciale è disposto dal Collegio provinciale delle guide alpine, su domanda dell’interessato; nella domanda l’interessato deve dichiarare:

a) di aver frequentato nel quadriennio di validità dell’iscrizione un corso di aggiornamento professionale come definito dall’articolo 32, comma 1, lettera b), numero 6) o di esserne esonerato, ai sensi dell’articolo 36;

b) di permanere nel possesso dei requisiti previsti dall’articolo 17, comma 2, lettere b), d) ed e).

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Art. 19

Cancellazione dall’elenco speciale degli accompagnatori di territorio

1. Il Collegio provinciale delle guide alpine dispone la cancellazione dall’elenco speciale degli accompagnatori di territorio in caso di perdita di uno dei requisiti previsti per l’iscrizione all’elenco medesimo.

2. L’interessato è tenuto a comunicare al Collegio provinciale delle guide alpine la perdita di uno o più requisiti previsti per l’iscrizione all’elenco speciale.

3. Prima di disporre la cancellazione il Collegio provinciale delle guide alpine comunica all’interessato i motivi che giustificano il provvedimento di cancellazione; l’interessato può presentare, entro il termine fissato nella comunicazione, eventuali osservazioni.

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Art. 20

Commissione esaminatrice per gli accompagnatori di territorio

1. La commissione esaminatrice per gli accompagnatori di territorio è l’organo tecnico-consultivo della Giunta provinciale in ordine alle modalità di ammissione, di organizzazione e di valutazione della prova attitudinale, dei corsi e degli esami per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di accompagnatore di territorio nonché dei relativi corsi di aggiornamento.

2. La commissione esaminatrice per gli accompagnatori di territorio è nominata dalla Giunta provinciale ed è composta da:

a) un dipendente provinciale assegnato alla struttura competente in materia di turismo, in qualità di presidente;

b) il presidente del Collegio provinciale delle guide alpine;

c) una guida alpina o accompagnatore di territorio designati dal Collegio provinciale delle guide alpine;

d) cinque esperti nelle materie culturali connesse alla professione di accompagnatore di territorio.

3. Per ciascuno dei componenti indicati dal comma 2 è nominato un componente supplente; a tal fine il presidente del Collegio provinciale delle guide alpine ed il Collegio stesso designano i rispettivi componenti supplenti nel medesimo numero previsto per i componenti effettivi.

4. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente della struttura provinciale competente in materia di turismo.

5. La commissione dura in carica tre anni ed i singoli componenti possono essere rinominati.

6. Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. La commissione delibera a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale il voto del presidente.

7. I componenti supplenti della commissione partecipano alle riunioni solo in caso di assenza o di impedimento del rispettivo membro effettivo.

8. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per la determinazione dei compensi, dei rimborsi delle spese sostenute dai componenti della commissione e per il pagamento delle spese relative ai pasti consumati dai componenti; la misura dei rimborsi e dei compensi, non può essere superiore agli importi massimi previsti dalla normativa provinciale per i membri delle commissioni esaminatrici nei concorsi per l’accesso all’impiego in Provincia.

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CAPO III

MAESTRI DI SCI

Art. 21

Prova attitudinale per maestro di sci

1. L’ammissione ai corsi per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci è subordinata al superamento di una prova attitudinale, da sostenersi davanti alle competenti sottocommissioni secondo quanto stabilito dall’articolo 29, comma 1.

2. La prova attitudinale si compone di:

a) un esame scritto, articolato per domande a risposta sintetica o multipla, vertente sulle seguenti materie:

1) turismo, con particolare riferimento alla legislazione turistica provinciale;

2) geografia ed ambiente della provincia di Trento;

3) storia locale e storia dello sci (12);

4) flora e fauna presenti nel territorio della provincia di Trento;

5) meteorologia e topografia;

6) primo soccorso;

b) un esame pratico volto ad accertare la capacità tecnica e l’attitudine del candidato a svolgere l’attività specifica della professione di maestro di sci.

3. A seconda dell’abilitazione che il candidato intenda conseguire, l’esame pratico risulta differenziato nelle discipline:

a) alpine;

b) del fondo;

c) dello snowboard.

4. Il superamento dell’esame scritto è condizione per essere ammessi all’esame pratico.

5. È esonerato dal sostenere l’esame scritto il candidato che ha superato il medesimo esame nei tre anni antecedenti la data di svolgimento della prova attitudinale o risulta in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci in discipline diverse da quella oggetto della prova, di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida o di accompagnatore di territorio (13).

6. L’esame scritto si intende superato se il candidato ottiene un punteggio medio pari o superiore a sei decimi (14).

7. L’esame pratico si intende superato se il candidato ottiene un punteggio pari o superiore a sei decimi nella media complessiva dei voti riportati negli esercizi d’esame (15).

8. Ai fini del raggiungimento della votazione minima richiesta per il superamento dell’esame pratico, al candidato residente in un comune della provincia di Trento ed in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida, di accompagnatore di territorio, di maestro di sci di altra disciplina, o di certificati attestanti la conoscenza di una lingua straniera, è attribuito un punteggio ulteriore da aggiungersi al voto conseguito nel medesimo esame, nella misura stabilita dalla Giunta provinciale (16).

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(12) Lettera così modificata dall’art. 7, comma 1, lettera a), D.P.P. 30 dicembre 2010, n. 26-58/Leg.

(13) Comma così sostituito dall’art. 7, comma 1, lettera b), D.P.P. 30 dicembre 2010, n. 26-58/Leg. Vedi, anche, l’art. 17 dello stesso decreto.

(14) Comma così sostituito dall’art. 7, comma 1, lettera c), D.P.P. 30 dicembre 2010, n. 26-58/Leg.

(15) Comma così modificato dall’art. 7, comma 1, lettera d), D.P.P. 30 dicembre 2010, n. 26-58/Leg.

(16) Comma così modificato dall’art. 7, comma 1, lettera e), D.P.P. 30 dicembre 2010, n. 26-58/Leg.

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Art. 22

Corsi di abilitazione per maestro di sci

1. I corsi per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci si articolano in:

a) corsi culturali, volti ad acquisire le nozioni teoriche preparatorie agli insegnamenti ed alle esercitazioni previsti nei corsi tecnico-pratici e didattici;

b) corsi tecnico-pratici, volti ad acquisire la conoscenza e la pratica delle tecniche sciistiche;

c) corsi didattici, volti ad acquisire le metodologie dell’insegnamento delle tecniche sciistiche.

2. I corsi culturali comprendono lezioni in aula su materie connesse alla professione di maestro di sci; i corsi tecnico-pratici e didattici comprendono lezioni ed esercitazioni in ambiente montano.

3. La Giunta provinciale con propria deliberazione individua le materie oggetto di insegnamento e di esercitazione.

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Art. 23

Esami di abilitazione per maestro di sci e criteri di valutazione delle relative prove

1. Al termine di ciascuna tipologia di corsi previsti dall’articolo 22, comma 1, il candidato sostiene il relativo esame sulle materie oggetto di insegnamento nei corsi, davanti le competenti sottocommissioni secondo quanto stabilito dall’articolo 29, comma 1; le sottocommissioni valutano le prove d’esame applicando i criteri fissati dai commi 2, 3 e 4.

2. Per la valutazione delle prove culturali, la sottocommissione culturale considera il grado di conoscenza, da parte del candidato, delle materie oggetto di insegnamento impartite durante i corsi, attribuendo a ciascuna materia un voto da uno a dieci; per il superamento della prova il candidato deve ottenere un punteggio medio complessivo non inferiore a sei decimi.

3. Per la valutazione delle prove tecnico-pratiche, la competente sottocommissione tecnica considera la capacità sciistica dimostrata dal candidato e le valutazioni espresse dagli istruttori durante i relativi corsi, attribuendo un voto da uno a dieci; per il superamento della prova il candidato deve ottenere un punteggio medio complessivo non inferiore a sei decimi.

4. Per la valutazione della prova di didattica, la competente sottocommissione tecnica considera la conoscenza sciistica e la capacità didattica del candidato nonché le valutazioni espresse dagli istruttori durante i relativi corsi, attribuendo un voto da uno a dieci; per il superamento della prova il candidato deve ottenere un punteggio medio complessivo non inferiore a sei decimi.

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Art. 24

Specializzazioni per maestri di sci

1. La Giunta provinciale istituisce corsi ed esami per il conseguimento dei diplomi di specializzazione per:

a) direttore tecnico di scuola di sci;

b) l’insegnamento dello sci ai bambini;

c) l’insegnamento dello sci in lingua inglese;

d) l’insegnamento dello sci in lingua tedesca;

e) l’insegnamento dello sci in lingua francese;

f) l’insegnamento dello sci ai disabili;

g) l’insegnamento del telemark;

g-bis) l’insegnamento del “freeride, freestyle e new school” (17).

2. In aggiunta alle specializzazioni previste dal comma 1, è riconosciuto quale diploma di specializzazione la qualifica di istruttore nazionale per maestri di sci rilasciata dalla Federazione Italiana Sport Invernali.

3. In aggiunta ai corsi ed esami per il conseguimento dei diplomi di specializzazione previsti dal comma 1, la Giunta provinciale, sentito il parere del Collegio provinciale dei maestri di sci, può istituire altre tipologie di corsi e di esami di specializzazione.

4. I corsi per il conseguimento dei diplomi di specializzazione previsti dal comma 1 comprendono lo svolgimento di attività culturali, tecnico-pratiche e didattiche relative alla singola specializzazione.

5. Per la valutazione di ciascun esame di specializzazione, la commissione esaminatrice prevista dall’articolo 30 considera il grado di conoscenza delle materie oggetto di insegnamento nel relativo corso, attribuendo a ciascuna materia un voto da uno a dieci; per il superamento della prova il candidato deve ottenere un punteggio medio complessivo non inferiore a sei decimi.

5-bis. L’ammissione al corso per il conseguimento del diploma di specializzazione previsto dal comma 1, lettera a), è subordinata all’iscrizione da almeno cinque anni all’albo professionale dei maestri di sci (18).

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(17) Lettera aggiunta dall’art. 8, comma 1, lettera a), D.P.P. 30 dicembre 2010, n. 26-58/Leg.

(18) Comma aggiunto dall’art. 8, comma 1, lettera b), D.P.P. 30 dicembre 2010, n. 26-58/Leg.

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Art. 25

Requisiti e modalità per l’iscrizione all’albo professionale provinciale dei maestri di sci

1. L’iscrizione all’albo professionale provinciale dei maestri di sci è disposta, su domanda dell’interessato, dal Collegio provinciale dei maestri di sci.

2. Per l’iscrizione all’albo è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) l’abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci;

b) la cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione europea; possono chiedere l’iscrizione all’albo anche i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi della normativa vigente in materia di immigrazione;

c) il diploma di istruzione secondaria di primo grado; per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in altri Stati si applica la normativa vigente in materia;

d) l’idoneità psico-fisica all’esercizio della professione (19);

e) non aver riportato condanne penali, che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

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(19) Lettera così modificata dall’art. 9, comma 1, D.P.P. 30 dicembre 2010, n. 26-58/Leg.

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Art. 26

Validità e rinnovo dell’iscrizione all’albo professionale provinciale dei maestri di sci

1. L’iscrizione all’albo professionale provinciale dei maestri di sci ha validità per quattro anni.

2. Il rinnovo dell’iscrizione all’albo è disposto dal Collegio provinciale dei maestri di sci, su domanda dell’interessato; nella domanda l’interessato deve dichiarare:

a) di aver frequentato nel quadriennio di validità dell’iscrizione un corso di aggiornamento professionale come definito dall’articolo 32, comma 1, lettera b), numero 6) o di esserne esonerato, ai sensi dell’articolo 36;

b) di permanere nel possesso dei requisiti previsti dall’articolo 25, comma 2, lettere b), d) ed e).

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Art. 27

Cancellazione dall’albo professionale provinciale dei maestri di sci

1. Il Collegio provinciale dei maestri di sci dispone la cancellazione dall’albo professionale dei maestri di sci in caso di perdita di uno dei requisiti previsti per l’iscrizione o di trasferimento del maestro di sci nel corrispondente albo di altra regione o della provincia autonoma di Bolzano.

2. L’interessato è tenuto a comunicare al Collegio provinciale dei maestri di sci la perdita di uno o più requisiti previsti per l’iscrizione all’albo.

3. Prima di disporre la cancellazione il Collegio provinciale dei maestri di sci comunica all’interessato i motivi che giustificano il provvedimento di cancellazione; l’interessato può presentare eventuali osservazioni, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

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Art. 28

Commissione esaminatrice per i maestri di sci

1. La commissione esaminatrice per i maestri di sci è l’organo tecnico-consultivo della Giunta provinciale in ordine alle modalità di ammissione, di organizzazione e di valutazione della prova attitudinale, dei corsi e degli esami per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci, nonché dei relativi corsi di aggiornamento.

2. La commissione esaminatrice per i maestri di sci è nominata dalla Giunta provinciale ed è composta da:

a) un dipendente provinciale assegnato alla struttura competente in materia di turismo, in qualità di presidente;

b) il presidente del Collegio provinciale dei maestri di sci;

c) quattro istruttori nazionali della Federazione italiana sport invernali (FISI) nelle discipline alpine, scelti tra gli otto designati dal Collegio provinciale dei maestri di sci;

d) quattro istruttori nazionali della FISI nelle discipline del fondo, scelti tra gli otto designati dal Collegio provinciale dei maestri di sci;

e) quattro istruttori nazionali della FISI nelle discipline dello snowboard, scelti tra gli otto designati dal Collegio provinciale dei maestri di sci;

f) cinque esperti nelle materie culturali connesse alla professione di maestro di sci.

3. Per ciascuno dei componenti indicati dal comma 2 è nominato un componente supplente; a tal fine il presidente del Collegio provinciale dei maestri sci ed il Collegio stesso designano i rispettivi componenti supplenti nel medesimo numero previsto per i componenti effettivi.

4. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente della struttura provinciale competente in materia di turismo.

5. La commissione dura in carica tre anni ed i singoli componenti possono essere rinominati.

6. Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. La commissione delibera a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale il voto del presidente.

7. I componenti supplenti della commissione partecipano alle riunioni solo in caso di assenza o di impedimento del rispettivo membro effettivo.

8. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per la determinazione dei compensi, dei rimborsi delle spese sostenute dai componenti della commissione e delle sottocommmissioni previste dall’articolo 29 e per il pagamento delle spese relative ai pasti consumati dai componenti; la misura dei rimborsi e dei compensi, non può essere superiore agli importi massimi previsti dalla normativa provinciale per i membri delle commissioni esaminatrici nei concorsi per l’accesso all’impiego in Provincia.

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Art. 29

Sottocommissioni

1. Con il provvedimento di nomina della commissione esaminatrice previsto dall’articolo 28, sono costituite le seguenti sottocommissioni, nelle quali si articola la commissione medesima:

a) la sottocommissione culturale, con il compito di espletare l’esame scritto della prova attitudinale previsto dall’articolo 21, comma 2, lettera a) e le prove culturali degli esami di abilitazione per maestro di sci previste dall’articolo 23, comma 2;

b) la sottocommissione tecnica delle discipline alpine, con il compito di espletare l’esame pratico della prova attitudinale previsto dall’articolo 21, comma 2, lettera b) e le prove tecnico-pratica e didattica degli esami di abilitazione per maestro di sci, previste dall’articolo 23, commi 3 e 4, nelle corrispondenti discipline;

c) la sottocommissione tecnica delle discipline del fondo, con il compito di espletare l’esame pratico della prova attitudinale previsto dall’articolo 21, comma 2, lettera b) e le prove tecnico-pratica e didattica degli esami di abilitazione per maestro di sci, previste dall’articolo 23, commi 3 e 4, nelle corrispondenti discipline;

d) la sottocommissione tecnica delle discipline dello snowboard, con il compito di espletare l’esame pratico della prova attitudinale previsto dall’articolo 21, comma 2, lettera b) e le prove tecnico-pratica e didattica degli esami di abilitazione per maestro di sci previste dall’articolo 23, commi 3 e 4, nelle corrispondenti discipline.

2. La sottocommissione culturale è composta:

a) dal presidente della commissione esaminatrice previsto dall’articolo 28, comma 2, lettera a), in qualità di presidente;

b) dal presidente del Collegio provinciale dei maestri di sci;

c) dai cinque esperti previsti dall’articolo 28, comma 2, lettera f).

3. La sottocommissione tecnica per le discipline alpine è composta:

a) dal presidente della commissione esaminatrice previsto dall’articolo 28, comma 2, lettera a), in qualità di presidente;

b) dal presidente del Collegio provinciale dei maestri di sci;

c) dai quattro istruttori nazionali della FISI nelle discipline alpine previsti dall’articolo 28, comma 2, lettera c).

4. La sottocommissione tecnica per le discipline del fondo è composta:

a) dal presidente della commissione esaminatrice previsto dall’articolo 28, comma 2, lettera a), in qualità di presidente;

b) dal presidente del Collegio provinciale dei maestri di sci;

c) dai quattro istruttori nazionali della FISI nelle discipline del fondo previsti dall’articolo 28, comma 2, lettera

d).

5. La sottocommissione tecnica per le discipline dello snowboard è composta:

a) dal presidente della commissione esaminatrice previsto dall’articolo 28, comma 2, lettera a), in qualità di presidente;

b) dal presidente del Collegio provinciale dei maestri di sci;

c) dai quattro istruttori nazionali della FISI nelle discipline dello snowboard previsti dall’articolo 28, comma 2, lettera e).

6. Le funzioni di segretario delle sottocommissioni sono svolte dal segretario della commissione esaminatrice.

7. Per la validità delle riunioni di ciascuna sottocommissione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.

8. Ciascuna sottocommissione delibera a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale il voto del presidente.

8-bis. I componenti supplenti di ciascuna sottocommissione sono quelli nominati ai sensi dell’articolo 28, comma 3, ad esclusione dei componenti supplenti del presidente del collegio provinciale dei maestri di sci nelle sottocommissioni tecniche previste dai commi 3, 4 e 5, che sono nominati su designazione del presidente del collegio provinciale dei maestri di sci e scelti tra i maestri di sci iscritti all’albo professionale provinciale dei maestri di sci rispettivamente delle discipline alpine, delle discipline del fondo e delle discipline dello snowboard (20).

9. I componenti supplenti di ciascuna sottocommissione partecipano alle riunioni solo in caso di assenza o di impedimento del rispettivo membro effettivo.

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(20) Comma aggiunto dall’art. 10, comma 1, D.P.P. 30 dicembre 2010, n. 26-58/Leg.

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Art. 30

Commissioni esaminatrici per le specializzazioni dei maestri di sci

1. Gli esami per il conseguimento dei diplomi di specializzazione previsti dall’articolo 24, comma 1, o istituiti ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, sono espletati da apposite commissioni nominate, di volta in volta, dalla Giunta provinciale e composte da:

a) un dipendente provinciale assegnato alla struttura competente in materia di turismo, in qualità di presidente;

b) da due a sei membri esperti nelle materie oggetto della specializzazione (21).

2. Per ciascuno dei componenti indicati dal comma 1 è nominato un componente supplente.

3 Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente della struttura provinciale competente in materia di turismo.

4. Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. La commissione delibera a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale il voto del presidente.

5. I componenti supplenti della commissione partecipano alle riunioni solo in caso di assenza o di impedimento del rispettivo membro effettivo.

6. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per la determinazione dei compensi, dei rimborsi delle spese sostenute dai componenti della commissione e per il pagamento delle spese relative ai pasti consumati dai componenti; la misura dei rimborsi e dei compensi, non può essere superiore agli importi massimi previsti dalla normativa provinciale per i membri delle commissioni esaminatrici nei concorsi per l’accesso all’impiego in Provincia.

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(21) Lettera così modificata dall’art. 11, comma 1, D.P.P. 30 dicembre 2010, n. 26-58/Leg.

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Art. 31

Scuole di sci e scuole di snowboard.

1. Sono riconosciute come scuole di sci e scuole di snowboard, ai sensi dell’articolo 40, comma 1, della legge provinciale le organizzazioni alle quali fanno capo più maestri di sci per esercitare in modo coordinato la loro attività e che risultino in possesso dei requisiti e soddisfino le condizioni di seguito indicati:

a) adesione da parte di maestri di sci in numero minimo di diciotto e rispettivamente di quattro nel caso di scuole di sci che esercitino esclusivamente l’insegnamento delle discipline del fondo e di cinque nel caso di scuole di snowboard che esercitino esclusivamente le discipline dello snowboard. Al fine di garantire la necessaria continuità nel funzionamento dei servizi turistici, i maestri costituenti l’organico minimo devono presentare una dichiarazione con la quale affermano di impegnarsi a prestare la loro opera presso la scuola per almeno sessanta giorni nel periodo di apertura delle strutture ricettive della località turistica e di non aver assunto analogo impegno presso altra scuola. La sottoscrizione deve essere resa tramite dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) possesso da parte di un terzo del corpo insegnante di un diploma di specializzazione tra quelli previsti dall’articolo 24 e disponibilità di maestri per almeno tre diverse specializzazioni;

c) il direttore, cui sono affidati il coordinamento tecnico-funzionale della scuola e la rappresentanza legale, deve essere in possesso del corrispondente diploma di specializzazione (22);

d) disponibilità di una sede adeguata e stabile ed idonea a funzionare senza soluzione di continuità per tutta la stagione;

e) ordinamento interno ispirato a forme democratiche di partecipazione effettiva di tutti i soci alla gestione ed alla organizzazione della scuola stessa;

f) impegno della scuola a prestare la propria opera nelle operazioni straordinarie di soccorso, a collaborare con le autorità scolastiche per favorire la più ampia diffusione della pratica dello sci ed a collaborare con gli enti ed operatori turistici nelle azioni promozionali, pubblicitarie ed operative intese ad incrementare l’afflusso turistico nelle stazioni invernali della provincia;

g) adeguata copertura assicurativa, a carico della scuola, contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguenti all’esercizio della professione (23);

h) denominazione della scuola tale da non creare confusione con quella di altre scuole eventualmente esistenti nella medesima area sciabile.

2. In relazione ai requisiti previsti dal comma 1, lettera b), sono equiparate ai diplomi di specializzazione:

a) la qualifica di allenatore nelle discipline alpine, nelle discipline del fondo e nelle discipline dello snowboard, rilasciata dalla FISI;

a-bis) la qualifica di istruttore di telemark rilasciata dalla FISI (24);

b) il possesso da parte del maestro di sci della qualifica di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida.

3. Il riconoscimento è disposto con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente in materia di turismo.

4. Un’organizzazione può essere riconosciuta come scuola di sci o scuola di snowboard, anche nel caso in cui i suoi componenti non raggiungano il numero minimo stabilito al comma 1, lettera a), purché sussistano tutti gli altri requisiti e non vi siano nella medesima area sciabile altre scuole riconosciute.

5. Il riconoscimento è revocato nel caso in cui venga a mancare uno dei requisiti o si verifichi l’inosservanza di una delle condizioni previste dal comma 1.

6. La scuola è tenuta a comunicare alla struttura competente in materia di turismo la perdita dei requisiti o delle condizioni previsti per il riconoscimento nonché le modifiche all’atto costitutivo, allo statuto o al regolamento della scuola (25).

7. Prima di disporre la revoca, la struttura competente in materia di turismo comunica alla scuola i motivi che giustificano il provvedimento; la scuola può presentare eventuali osservazioni, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

8. La denominazione “scuola di sci”, “scuola di snowboard” e “scuola di sci e di snowboard” può essere usata unicamente dalle organizzazioni riconosciute (26).

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(22) Lettera così modificata dall’art. 12, comma 1, lettera a), D.P.P. 30 dicembre 2010, n. 26-58/Leg.

(23) Lettera così modificata dall’art. 12, comma 1, lettera b), D.P.P. 30 dicembre 2010, n. 26-58/Leg.

(24) Lettera aggiunta dall’art. 12, comma 1, lettera c), D.P.P. 30 dicembre 2010, n. 26-58/Leg.

(25) Comma così modificato dall’art. 12, comma 1, lettera d), D.P.P. 30 dicembre 2010, n. 26-58/Leg.

(26) Comma così modificato dall’art. 12, comma 1, lettera e), D.P.P. 30 dicembre 2010, n. 26-58/Leg.

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CAPO IV

NORME COMUNI

Art. 32

Modalità organizzative delle prove attitudinali, dei corsi e degli esami.

1. La Giunta provinciale con proprie deliberazioni:

a) indice le prove attitudinali, i corsi e gli esami per il conseguimento delle abilitazioni relative alle figure professionali previste dal presente regolamento;

b) stabilisce:

1) le modalità di ammissione alle prove attitudinali, ai corsi ed agli esami, determinando in particolare il numero massimo di candidati ammessi ai corsi in relazione alle disponibilità finanziarie;

2) i criteri e le modalità di ammissione alle prove attitudinali ed ai corsi per il conseguimento dell’abilitazione di maestro di sci da parte di chi è già in possesso dell’abilitazione di guida alpina-maestro di alpinismo o di maestro di sci in discipline diverse da quella oggetto della prova e dei corsi e di chi, nel triennio antecedente la domanda di iscrizione alla prova attitudinale, abbia fatto parte ufficialmente di una squadra nazionale di sci o di snowboard (27);

3) gli obblighi di frequenza e di comportamento dei partecipanti ai corsi;

4) le modalità di applicazione dei provvedimenti in caso di mancato rispetto degli obblighi di frequenza e di comportamento dei partecipanti ai corsi;

5) le condizioni per il riconoscimento della regolare frequenza dei corsi, ai fini dell’ammissione ai relativi esami;

6) i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento;

7) i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi e degli esami di specializzazione per i maestri di sci.

2. In relazione alla tipologia di abilitazione interessata dal provvedimento, le deliberazioni previste dal comma 1 sono adottate sentito il parere delle competenti commissioni esaminatrici e dei collegi provinciali delle guide alpine e dei maestri di sci.

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(27) Numero così modificato dall’art. 13, comma 1, D.P.P. 30 dicembre 2010, n. 26-58/Leg.

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Art. 32-bis

Direzione dei corsi (28).

1. Al fine di sovrintendere ai corsi di formazione previsti da questo regolamento, i Collegi provinciali nominano un direttore dei corsi con il compito di definire l’organizzazione e l’orario delle lezioni e di coordinare il corpo docente.

2. La nomina è comunicata alla struttura provinciale competente in materia di turismo.

3. Il direttore dei corsi dispone in ordine alla sospensione, all’annullamento, alla proroga, all’anticipazione ed alla posticipazione del corso, nel caso risulti necessario per ragioni organizzative o per cause contingenti; tali decisioni sono comunicate alla struttura provinciale competente in materia di turismo.

4. L’effettuazione delle lezioni, l’utilizzo dei crediti formativi e le assenze dei candidati sono certificate dal direttore dei corsi.

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(28) Articolo aggiunto dall’art. 14, comma 1, D.P.P. 30 dicembre 2010, n. 26-58/Leg.

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Art. 33

Validità delle prove attitudinali

1. Il termine entro il quale il candidato è tenuto a frequentare i corsi e superare i relativi esami per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di aspirante guida, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci è stabilito in cinque anni decorrenti dalla data di superamento della relativa prova attitudinale.

2. La decorrenza del termine previsto dal comma 1 può essere sospesa su domanda, qualora il candidato sia impossibilitato a partecipare ai corsi o agli esami per inidoneità psico-fisica di durata non inferiore ad un anno; la domanda deve essere corredata della documentazione medica attestante tale inidoneità e la sua durata.

3. La sospensione del termine è disposta con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente in materia di turismo per un periodo corrispondente alla durata dell’inidoneità e comunque non superiore a tre anni.

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Art. 34

Criteri per il riconoscimento di crediti formativi

1. Chi intenda conseguire l’abilitazione all’esercizio delle professioni previste dal presente regolamento ed abbia frequentato corsi aventi contenuto corrispondente o analogo a quelli previsti per il conseguimento della rispettiva abilitazione, può chiedere alla competente commissione esaminatrice il riconoscimento di un credito formativo. A tal fine l’interessato nella domanda di riconoscimento, indica i corsi frequentati (29).

1-bis. Chi intenda conseguire l’abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci ed abbia partecipato a gare di Coppa del Mondo o a gare olimpiche nelle discipline alpine, del fondo o dello snowboard può chiedere alla competente commissione esaminatrice il riconoscimento di un credito formativo per l’esonero dalla frequenza di uno o più corsi tecnico-pratici (30).

2. Il Presidente della competente commissione esaminatrice, quando riconosce il credito formativo, indica quali corsi l’interessato è esonerato dal frequentare (31).

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(29) Comma così modificato dall’art. 15, comma 1, lettera a), D.P.P. 30 dicembre 2010, n. 26-58/Leg.

(30) Comma aggiunto dall’art. 15, comma 1, lettera b), D.P.P. 30 dicembre 2010, n. 26-58/Leg.

(31) Comma così sostituito dall’art. 15, comma 1, lettera c), D.P.P. 30 dicembre 2010, n. 26-58/Leg.

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Art. 35

Percorsi di formazione in istituti secondari superiori

1. La formazione realizzata dagli istituti secondari superiori convenzionati con il Collegio provinciale delle guide alpine e con il Collegio provinciale dei maestri di sci, secondo un piano coerente con la formazione ordinaria disposta dal presente regolamento, è riconosciuta:

a) quale condizione idonea per l’ammissione agli esami di abilitazione per la figura di accompagnatore di territorio e di maestro di sci;

b) quale credito formativo per l’ammissione ai corsi di abilitazione per la figura di aspirante guida.

2. Le condizioni di cui al comma 1 sono stabilite con apposita deliberazione della Giunta provinciale, sentito il parere del competente Collegio provinciale.

3. Con la deliberazione di cui al comma 2, la Giunta provinciale fissa le modalità e le quote di iscrizione agli esami.

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Art. 36

Casi di esonero dalla frequenza dei corsi obbligatori di aggiornamento

1. Ai fini del rinnovo dell’iscrizione agli albi professionali disciplinati dal presente regolamento, sono esonerati dalla frequenza del corrispondente corso obbligatorio di aggiornamento:

a) l’aspirante guida, che nel quadriennio antecedente la data di scadenza dell’iscrizione al rispettivo albo, abbia frequentato il corso per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo;

b) la guida alpina-maestro di alpinismo, che nel quadriennio antecedente la data di scadenza dell’iscrizione al rispettivo albo abbia rivestito almeno per un anno la qualifica di istruttore di guida alpina-maestro di alpinismo prevista dall’articolo 16 della legge provinciale;

c) l’accompagnatore di territorio, che nel quadriennio antecedente la data di scadenza dell’iscrizione all’elenco speciale degli accompagnatori di territorio sia stato almeno per un anno componente della commissione esaminatrice prevista dall’articolo 20;

d) il maestro di sci, che nel quadriennio antecedente la data di scadenza dell’iscrizione al rispettivo albo abbia rivestito almeno per un anno la qualifica di istruttore nazionale FISI prevista dall’articolo 37 della legge provinciale, nelle discipline corrispondenti a quelle in cui risulta abilitato.

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Art. 37

Doveri delle guide alpine, degli accompagnatori di territorio e dei maestri di sci

1. Nell’esercizio della rispettiva attività professionale, la guida alpina-maestro di alpinismo, l’aspirante guida, l’accompagnatore di territorio ed il maestro di sci devono recare con sé la tessera di iscrizione al relativo albo professionale o il titolo abilitante richiesto dallo Stato estero di appartenenza ed esibirlo su richiesta delle autorità competenti o del personale incaricato della vigilanza.

2. La guida alpina-maestro di alpinismo e l’aspirante guida sono tenuti, in caso di infortunio in montagna o comunque di pericolo, a prestare opera di soccorso, compatibilmente con il dovere di garantire condizioni di massima sicurezza per i loro clienti.

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Art. 38

Concorso alla spesa per la partecipazione ai corsi ed agli esami

1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 10, comma 3 della legge provinciale, trattandosi di servizi a domanda individuale per i quali deve essere tendenzialmente garantita la totale copertura dei costi, la quota di spesa a carico di ciascun partecipante ai corsi e agli esami previsti dal presente regolamento è stabilita annualmente dalla Giunta provinciale (32).

2. La quota di partecipazione è differenziata a seconda che il candidato sia residente o non residente in un comune della provincia di Trento; fermo restando che la quota posta a carico del candidato non residente non può essere superiore al doppio di quella stabilita per il candidato residente.

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(32) Comma così modificato dall’art. 16, comma 1, D.P.P. 30 dicembre 2010, n. 26-58/Leg.

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Art. 39

Disposizioni transitorie

1. Le iscrizioni agli albi professionali provinciali delle guide alpine-maestri di alpinismo, degli aspiranti guida e dei maestri di sci, in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento, mantengono la loro validità fino alla scadenza del periodo di efficacia previsto rispettivamente dagli articoli 6, comma 2, e 26, comma 3, della legge provinciale.

2. Ai fini del rinnovo delle iscrizioni agli albi professionali, in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è considerata valida la frequenza di corsi di aggiornamento effettuati prima dell’entrata in vigore del medesimo regolamento; parimenti ai fini dell’esonero dalla frequenza dei corsi obbligatori di aggiornamento sono ritenuti validi la frequenza dei corsi ed il possesso dei titoli previsti dall’articolo 36, maturati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.

3. Le prove attitudinali, i corsi e i relativi esami avviati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad essere disciplinati fino al loro espletamento dalle disposizioni di legge e dai relativi provvedimenti attuativi vigenti prima della data medesima.

4. Fino alla costituzione delle commissioni esaminatrici e delle relative sottocommissione previste dal presente regolamento, continuano ad operare, ai fini dell’espletamento dei compiti previsti dal presente regolamento, le commissioni esaminatrici e le relative sottocommissioni costituite prima della data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

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Art. 40

Abrogazioni

1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 39, commi 3 e 4, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate, ai sensi dell’articolo 15, comma 18, della legge provinciale 11 marzo 2005, n. 3 le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 5, 6, 7, 8 – comma 3; 9, 10 – commi 1, 4, 5, 8, 9 e 10; 11, 12, 13, 14, 15, 21 – commi 3, 4, 5 e 6; 26, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38 – commi 1, 2, 3, 7 e 8; 40 – commi 2, 3 e 4 – e 48 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20;

b) i commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 59 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1;

c) la lettera vv) del comma 1 dell’articolo 7 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3;

d) i commi 1 e 2 dell’articolo 31 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10;

e) i commi 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 dell’articolo 23 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;

f) l’articolo 47 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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