D.P.P. Provincia Autonoma di Trento, 8 luglio 2008, n. 34
D.P.P. Provincia autonoma di Trento, 8 luglio 2008, n. 34
Regolamento sull’attività di volo in zone sottoposte a tutela
Pubblicato nel B.U. Trentino-Alto Adige 16 settembre 2008, n. 38.
Il Presidente della provincia
Vista la Delib.G.P. 9 giugno 2008, n. 2020
Emana il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione.
1. Il presente regolamento disciplina i casi in cui possono essere autorizzati voli in deroga ai divieti di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, della legge provinciale 27 ottobre 1997, n. 15, e successive modifiche.
Art. 2
Tipi di volo.
1. Possono essere autorizzate solo le iniziative di fondato interesse pubblico di cui all’articolo 1, comma 7, della legge provinciale 27 ottobre 1997, n. 15 e cioè:
a) voli aventi finalità scientifiche, di ricerca o di studio;
b) voli aventi finalità protocollari, se l’impiego dell’aeromobile è irrinunciabile o le alternative a disposizione sono troppo onerose;
c) trasporto di persone per l’esecuzione di sopralluoghi nell’ambito di lavori di manutenzione di strutture tecniche e di lavori autorizzati nonché trasporto di persone e materiali al cantiere autorizzato, se l’impiego dell’aeromobile è irrinunciabile o le alternative a disposizione sono troppo onerose;
d) voli per riprese aeree per attività giornalistiche da parte di reti radiofoniche e televisive relative all’esecuzione di manifestazioni di massa, anche a carattere sportivo, ovvero riprese per trasmissioni a carattere culturale (di interesse pubblico e turistico);
e) voli con finalità di addestramento.
2. Non sono ammessi voli a scopi pubblicitari, promozionali o commerciali per singole aziende. Sono permessi voli a scopi pubblicitari e promozionali organizzati da istituzioni di pubblico interesse.
3. I voli devono seguire il percorso più breve ed avere la minima durata ed il minor impatto ambientale.
4. Non sono, in ogni caso, consentiti il decollo, l’atterraggio ed il sorvolo di aeromobili a motore a quote inferiori a metri 500 dal suolo nell’ambito di biotopi tutelati di cui alla legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche.
Art. 3
Domanda di autorizzazione.
1. L’autorizzazione di volo deve essere richiesta alla Ripartizione provinciale mobilità almeno 48 ore lavorative prima dell’effettuazione del volo.
2. Se, per motivate ragioni, non è possibile richiedere l’autorizzazione entro il termine di cui al comma 1, l’impresa che effettua il volo ne dà comunque tempestiva comunicazione prima dell’effettuazione del volo all’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione nonché all’ispettorato forestale territorialmente competente. Quando le attività di volo vengono effettuate all’interno di parchi naturali individuati ai sensi della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, la comunicazione è trasmessa anche alla Ripartizione provinciale natura e paesaggio.
3. Nel caso in cui l’attività di volo non fosse programmabile in maniera precisa, l’impresa che intende effettuare il volo comunica all’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione un calendario delle possibili attività nel termine di cui al comma 1 e l’effettiva attività di volo prima del volo stesso.
4. Nella domanda sono indicati:
a) tipo di aeromobile;
b) generalità del proprietario dell’aeromobile e del titolare della licenza di volo;
c) generalità dei piloti o delle pilote;
d) scopo del volo;
e) area di decollo ed atterraggio;
f) ora di decollo ed atterraggio;
g) rotta prevista.
5. Nei casi di attività di volo di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e d), alla domanda va allegata copia dell’incarico.
6. La Ripartizione provinciale mobilità può richiedere in ogni momento ulteriore documentazione.
Art. 4
Autorizzazione.
1. L’autorizzazione ad effettuare il volo è rilasciata dal Presidente della Provincia. Essa è comunicata al richiedente e per conoscenza all’ispettorato forestale territorialmente competente e, se si tratta di voli all’interno di parchi naturali, alla Ripartizione provinciale natura e paesaggio.
2. L’autorizzazione deve contenere precise disposizioni circa l’effettuazione del volo.
Art. 5
Zone sciistiche e montane.
1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2 della legge provinciale 27 ottobre 1997, n. 15, e successive modifiche, si intende per:
a) zone sciistiche: le aree comprese nelle zone indicate come “zone sciistiche” e “impianti di risalita” dal piano provinciale impianti di risalita e piste da sci o le aree ad esse confinanti;
b) zone montane: le zone al di sopra dei 1.600 metri sul livello del mare.
Art. 6
Sanzioni.
1. In assenza di autorizzazione o di comunicazione tempestiva dell’attività di volo si applicano le sanzioni previste all’articolo 3 della legge provinciale 27 ottobre 1997, n. 15, e successive modifiche.
2. Le sanzioni amministrative sono comminate dal Direttore della Ripartizione provinciale mobilità.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.