D.P.Reg. Friuli-Venezia Giulia, 23 aprile 2004, n. 0132/Pres.
D.P.Reg. Friuli-Venezia Giulia, 23 aprile 2004, n. 0132/Pres. (1).
Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale n. 2/2002 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche in materia di operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci e di istruttori. Approvazione (2).
(1) Pubblicato nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 19 maggio 2004, n. 20.
(2) Titolo così modificato dall’art. 1, comma 1, del regolamento approvato con D.P.Reg. 4 dicembre 2014, n. 0230/Pres., a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 13, comma 1, del medesimo regolamento).
Il Presidente
Vista la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche;
Visto, in particolare, l’articolo 148 della citata legge regionale che demanda ad un regolamento la disciplina dei requisiti di ammissione, delle modalità di svolgimento e delle materie di insegnamento dei corsi di abilitazione e di aggiornamento professionale per le figure di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione di cui all’articolo 146 della legge regionale n. 2/2002; delle modalità di svolgimento dell’esame finale dei predetti corsi e della composizione della commissione giudicatrice; delle caratteristiche e delle modalità di utilizzo della divisa, dello stemma e del tesserino di riconoscimento rilasciati agli iscritti all’Albo, di cui all’articolo 145 della legge regionale n. 2/2002; dei presupposti e delle modalità per la sospensione o la decadenza dall’iscrizione al predetto Albo nelle ipotesi di mancata frequenza o mancato superamento dei corsi di aggiornamento professionale, nonché dei criteri e delle modalità di concessione dei finanziamenti per la realizzazione dei menzionati corsi di abilitazione e di aggiornamento professionale, ai sensi dell’articolo 147, comma 3, della legge regionale n. 2/2002 e successive modifiche;
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 recante il Testo Unico in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso;
Sentito il Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, ai sensi dell’articolo 148 della legge regionale n. 2/2002;
Visto l’articolo 42 dello Statuto di autonomia;
Su conforme Delib.G.R. 8 aprile 2004, n. 881;
Decreta
È approvato il «Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche, in materia di operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.
Allegato
Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche, in materia di operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci
Capo I – Disposizioni generali
Articolo 1
Finalità.
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’articolo 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche, i requisiti di ammissione, le modalità di svolgimento e le materie di insegnamento dei corsi di abilitazione e di aggiornamento professionale per le figure di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione di cui all’articolo 146 della legge regionale n. 2/2002 i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei corsi di abilitazione all’esercizio dell’attività di istruttore per l’insegnamento ai corsi per soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione, di cui all’articolo 147, comma 1-bis, della legge regionale n. 2/2002; le modalità di svolgimento dell’esame finale dei predetti corsi e la composizione della commissione giudicatrice; le caratteristiche e le modalità di utilizzo della divisa, dello stemma e del tesserino di riconoscimento rilasciati agli iscritti all’Albo degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci di cui all’articolo 145 della legge regionale n. 2/2002; i presupposti e le modalità per la sospensione o la decadenza dall’iscrizione al predetto Albo nelle ipotesi di mancata frequenza o mancato superamento dei corsi di aggiornamento professionale, nonché, ai sensi dell’articolo 147, comma 3, della legge regionale n. 2/2002, i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti per la realizzazione dei menzionati corsi di abilitazione e di aggiornamento professionale (3).
(3) Comma così modificato dall’art. 2, comma 1, del regolamento approvato con D.P.Reg. 4 dicembre 2014, n. 0230/Pres., a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 13, comma 1, del medesimo regolamento).
Capo II – Corsi di abilitazione e di aggiornamento professionale di cui all’articolo 147 della legge regionale n. 2/2002 e successive modifiche
Articolo 2
Organizzazione dei corsi di abilitazione e di aggiornamento professionale.
1. Ai sensi dell’articolo 147, comma 3 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), i corsi di abilitazione e di aggiornamento professionale per le figure di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione nonché i corsi di abilitazione tecnica per istruttore, sono promossi dalla Direzione centrale attività produttive mediante appositi bandi ed organizzati dal Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci in collaborazione con questa (4).
2. I corsi di abilitazione e di aggiornamento professionale di cui al comma 1 sono tenuti alternativamente almeno ogni due anni, salvo particolari esigenze che ne impongano la realizzazione nel medesimo anno.
2-bis. I corsi di cui al comma 1 sono indetti con bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e per almeno 15 giorni sui siti istituzionali della Regione e del Collegio degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci (5).
(4) Comma dapprima sostituito dall’art. 2, comma 1, lettera a), del regolamento approvato con D.P.Reg. 13 luglio 2011, n. 0161/Pres., a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 9 dello stesso regolamento) e poi così modificato dall’art. 3, comma 1, del regolamento approvato con D.P.Reg. 4 dicembre 2014, n. 0230/Pres., a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 13, comma 1, del medesimo regolamento). Il testo precedente era così formulato: «1. I corsi di abilitazione e di aggiornamento professionale per le figure di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione, di cui all’articolo 147, commi 1, 2 e 3, della legge regionale n. 2/2002 e successive modifiche, sono organizzati, in collaborazione con la Direzione centrale delle attività produttive, dal Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, di cui all’articolo 144 della legge regionale n. 2/2002.».
(5) Comma aggiunto dall’art. 2, comma 1, lettera b), del regolamento approvato con D.P.Reg. 13 luglio 2011, n. 0161/Pres., a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 9 dello stesso regolamento).
Articolo 3
Corsi di abilitazione per soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione (6).
1. I corsi di abilitazione all’esercizio dell’attività di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione hanno una durata minima, rispettivamente di:
a) centoventi ore, di cui almeno quattro ore in attività notturna, per la figura di soccorritore;
b) ottanta ore, di cui almeno quattro ore in attività notturna, per la figura di pattugliatore;
c) cinquantasei ore per la figura di coordinatore di stazione (7).
2. I programmi dei corsi di abilitazione sono definiti ed aggiornati dal Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci in collaborazione con la Direzione centrale attività produttive, sentite la Direzione centrale della salute e della protezione sociale e la Direzione centrale delle risorse agricole, naturali e forestali per la formulazione dei pareri di competenza, da comunicare entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. In mancanza di comunicazione nel termine, si prescinde dal parere (8).
3. I corsi di abilitazione hanno ad oggetto le seguenti materie d’insegnamento teorico e pratico:
a) per la figura di soccorritore: l’attività di soccorso (ruolo e compiti del soccorritore, aspetti legali e normativa di riferimento), nozioni di pronto soccorso (nozioni di anatomia, di fisiologia, di traumatologia, di rianimazione e nozioni relative alle patologie da ambiente montano), tecniche di soccorso e di trasporto di infortunati, nozioni di nivologia e valanghe, aspetti teorici e tecniche relative alla ricerca di dispersi e di travolti da valanga, nozioni di meteorologia, nozioni concernenti la gestione delle piste di sci, telecomunicazioni (strumenti e procedure), elementi di topografia e di cartografia;
b) per la figura di pattugliatore: l’attività di pattugliamento (ruolo e compiti del pattugliatore, aspetti legali e normativa di riferimento), prevenzione e sicurezza, approfondimenti in materia di soccorso, perfezionamento delle tecniche di soccorso e di trasporto di infortunati, perfezionamento delle tecniche relative alla ricerca di dispersi e di travolti da valanga, gestione delle piste di sci (osservazione e studio del tracciato delle piste, individuazione dei pericoli, tecniche di segnalazione, di demarcazione e di protezione delle piste), meteorologia, nivologia e valanghe, topografia e cartografia;
c) per la figura di coordinatore di stazione: l’attività di coordinatore di stazione (ruolo e compiti, aspetti legali e normativa di riferimento), approfondimenti in materia di prevenzione, soccorso e sicurezza, organizzazione e coordinamento con la Direzione di stazione dell’attività di prevenzione, soccorso e sicurezza, predisposizione e gestione dei piani di intervento, organizzazione delle squadre di operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza, organizzazione della stazione sciistica nel periodo invernale ed estivo (personale, mezzi, attrezzature, tipologia degli impianti di risalita, tipologia e caratteristiche delle piste di sci, telecomunicazioni), nozioni di progettazione delle stazioni turistiche invernali, meteorologia, nivologia e valanghe, topografia e cartografia.
4. Il corpo insegnante è composto di esperti nelle materie di cui al comma 3, nonché degli istruttori iscritti al registro degli istruttori accreditati tenuto presso il Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, ai sensi dell’articolo 145, comma 4-bis, della legge regionale n. 2/2002 (9).
5. [Possono svolgere l’attività di istruttore coloro che abbiano conseguito la qualifica di istruttore presso la Federazione italiana sicurezza piste di sci, nonché gli istruttori operanti presso l’Associazione interregionale neve e valanghe per l’insegnamento della materia nivologia e valanghe e i tecnici operanti presso l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente – Settore Osservatorio meteorologico del Friuli-Venezia Giulia relativamente all’insegnamento della materia meteorologia] (10).
(7) Comma così sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera a), del regolamento approvato con D.P.Reg. 13 luglio 2011, n. 0161/Pres., a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 9 dello stesso regolamento). Il testo originario era così formulato: «1. I corsi di abilitazione all’esercizio dell’attività di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione hanno una durata minima di centoventi ore, di cui almeno dieci ore in attività notturna, per la figura di soccorritore, di ottanta ore, di cui almeno dieci ore in attività notturna, per la figura di pattugliatore e di cinquantasei ore per la figura di coordinatore di stazione.».
(8) Comma così sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b), del regolamento approvato con D.P.Reg. 13 luglio 2011, n. 0161/Pres., a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 9 dello stesso regolamento). Il testo originario era così formulato: «2. I programmi dei corsi di abilitazione sono definiti ed aggiornati, in collaborazione con la Direzione centrale delle attività produttive, dal Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, sentite la Direzione centrale della salute e della protezione sociale e la Direzione centrale delle risorse agricole, naturali e forestali.».
(6) Rubrica così modificata dall’art. 4, comma 1, lettera a), del regolamento approvato con D.P.Reg. 4 dicembre 2014, n. 0230/Pres., a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 13, comma 1, del medesimo regolamento).
(9) Comma così modificato dall’art. 4, comma 1, lettera b), del regolamento approvato con D.P.Reg. 4 dicembre 2014, n. 0230/Pres., a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 13, comma 1, del medesimo regolamento).
(10) Comma abrogato dall’art. 4, comma 1, lettera c), del regolamento approvato con D.P.Reg. 4 dicembre 2014, n. 0230/Pres., a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 13, comma 1, del medesimo regolamento)
Articolo 4
Modalità e requisiti per la partecipazione ai corsi di abilitazione per soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione (11) (12).
1. Possono partecipare ai corsi di abilitazione all’esercizio delle attività di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione i cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione Europea che abbiano raggiunto la maggiore età e siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.
2. Ai fini della partecipazione ai corsi di abilitazione all’esercizio delle attività di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione, l’interessato presenta al Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci che ne cura l’istruttoria, apposita domanda redatta sul modello allegato al bando di cui all’articolo 2, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprovante:
a) la cittadinanza italiana o di altro stato membro dell’Unione europea;
b) il godimento dei diritti civili e politici;
c) la maggiore età;
d) il diploma di istruzione secondaria di primo grado.
3. In caso di partecipazione al corso di abilitazione all’esercizio dell’attività di coordinatore di stazione, oltre alle dichiarazioni di cui al comma 2, l’interessato presenta altresì una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al conseguimento da almeno due anni dell’abilitazione all’esercizio dell’attività di pattugliatore e alla regolare iscrizione all’Albo degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci di cui all’articolo 145 della legge regionale n. 2/2002.
4. In caso di partecipazione al corso di abilitazione all’esercizio dell’attività di pattugliatore, oltre alle dichiarazioni di cui al comma 2, l’interessato presenta altresì una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al conseguimento da almeno due anni dell’abilitazione all’esercizio dell’attività di soccorritore e alla regolare iscrizione all’Albo degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, nonché una attestazione rilasciata dal legale rappresentante dell’associazione divolontariato, se il soggetto ha svolto l’attività come volontario, o dal datore di lavoro se il soggetto ha svolto l’attività dipendente o collaboratore, comprovante lo svolgimento dell’attività soccorritore per almeno 10 giornate effettive nelle ultime tre stagioni invernali compresa quella dell’anno solare in corso alla data di presentazione della domanda.
5. In caso di partecipazione al corso di abilitazione all’esercizio dell’attività di soccorritore, oltre alle dichiarazioni di cui al comma 2, l’interessato presenta altresì un’attestazione rilasciata dal Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci comprovante il superamento di due prove pratiche di sci, di cui una libera e l’altra obbligata, di fronte alla Commissione d’esame di cui all’articolo 6 nella specifica composizione ivi prevista.
6. L’accertamento della idoneità allo svolgimento di mansioni specifiche da parte degli allievi dei corsi di abilitazione all’esercizio dell’attività di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione, ove richiesto dalle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, è effettuato da un medico del servizio sanitario nazionale ancorché operante in regime di convenzione ovvero da un medico competente, con visita medica disposta a cura e spese del Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci. Nel caso degli allievi dei corsi di abilitazione all’esercizio dell’attività di soccorritore l’accertamento della idoneità allo svolgimento di mansioni specifiche è effettuato sui soli allievi che abbiano superato le prove pratiche di sci.
(11) Rubrica così modificata dall’art. 5, comma 1, del regolamento approvato con D.P.Reg. 4 dicembre 2014, n. 0230/Pres., a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 13, comma 1, del medesimo regolamento).
(12) Articolo così sostituito dall’art. 4 del regolamento approvato con D.P.Reg. 13 luglio 2011, n. 0161/Pres., a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 9 dello stesso regolamento). Il testo originario era così formulato: «Articolo 4. Requisiti di ammissione ai corsi di abilitazione. 1. Ai fini dell’ammissione ai corsi di abilitazione per le figure di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione, l’interessato è tenuto a presentare domanda alla Direzione centrale delle attività produttive, corredata della seguente documentazione:
a) dichiarazioni sostitutive di certificazione comprovanti il godimento dei diritti civili e politici, la cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea e il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado, di cui all’articolo 145, comma 2, lettere b), e), ed e), della legge regionale n. 2/2002;
b) certificato rilasciato dall’Azienda per i servizi sanitari attestante l’idoneità psicofisica, ai sensi dell’articolo 145, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 2/2002;
c) con riguardo al corso per soccorritore, attestazione rilasciata dal Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, comprovante il superamento di due prove pratiche di sci, di cui una libera e l’altra obbligata, di fronte alla Commissione d’esame di cui all’articolo 6, integrata da un maestro di sci; con riferimento al corso per pattugliatore, dichiarazione sostitutiva di certificazione comprovante il conseguimento, da almeno due anni, dell’abilitazione all’esercizio dell’attività di soccorritore e la regolare iscrizione all’Albo di cui all’articolo 145 della legge regionale n. 2/2002; con riguardo al corso per coordinatore di stazione, dichiarazione sostitutiva di certificazione comprovante il conseguimento, da almeno due anni, dell’abilitazione all’esercizio dell’attività di pattugliatore e la regolare iscrizione all’Albo di cui all’articolo 145 della legge regionale n. 2/2002.».
Articolo 5
Abilitazione per soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione (13).
1. L’abilitazione all’esercizio dell’attività di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione si consegue mediante la frequenza di almeno 90% delle ore di insegnamento teorico e pratico previste nei corsi di cui all’articolo 3 e il superamento dell’esame finale di fronte alla Commissione d’esame di cui all’articolo 6.
2. L’esame di abilitazione si articola in una prova scritta, in un colloquio orale ed in una prova pratica aventi ad oggetto le materie dei corsi di abilitazione di cui all’articolo 3, comma 3.
2-bis. I criteri di valutazione delle prove d’esame sono indicati nel bando di cui all’articolo 2. In ogni caso la Commissione d’esame può tener conto nella valutazione complessiva del candidato anche del comportamento da questo tenuto per tutta la durata del corso (14).
(13) Rubrica così modificata dall’art. 6, comma 1, del regolamento approvato con D.P.Reg. 4 dicembre 2014, n. 0230/Pres., a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 13, comma 1, del medesimo regolamento).
(14) Comma aggiunto dall’art. 5 del regolamento approvato con D.P.Reg. 13 luglio 2011, n. 0161/Pres., a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 9 dello stesso regolamento).
Articolo 6
Commissione d’esame per soccorritore, pattugliatore, coordinatore di stazione ed istruttore (15).
1. La Commissione esaminatrice per soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione viene nominata con deliberazione della Giunta regionale, dura in carica quattro anni ed è composta dei seguenti membri (16):
a) Direttore centrale delle attività produttive o un suo delegato, avente funzione di Presidente della Commissione;
b) tre esperti nelle materie dei corsi di cui all’articolo 3, comma 3, di cui un medico e due istruttori o sostituti, designati dal Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, ai sensi dell’articolo 144 della legge regionale n. 2/2002 (17);
b-bis) un maestro di sci o sostituto, per le sedute di esame dei candidati alle due prove pratiche di sci di cui all’articolo 4, comma 5, designati dal Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, ai sensi dell’articolo 144 della legge regionale n. 2/2002 (18);
b-ter) un dipendente della Direzione centrale delle attività produttive con qualifica non inferiore a C, o un suo sostituto, che funge da segretario (19).
b-bis 1) un dipendente della Direzione centrale competente in materia di neve e valanghe, di categoria non inferiore alla D, o sostituto, che funge da esperto nelle materie di nivologia e valanghe (20).
1-bis. Per le sole sedute di esame dei candidati alle due prove pratiche di sci di cui all’articolo 4, comma 5, la Commissione si intende validamente costituita anche in assenza del medico di cui al comma 1, lettera b) (21).
1-ter. La Commissione esaminatrice per la figura di istruttore è composta esclusivamente dai membri di cui alle lettere a), b) e b bis) del comma 1 (22).
(15) Rubrica così modificata dall’art. 7, comma 1, lettera a), del regolamento approvato con D.P.Reg. 4 dicembre 2014, n. 0230/Pres., a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 13, comma 1, del medesimo regolamento).
(16) Alinea così modificato dall’art. 7, comma 1, lettera b), del regolamento approvato con D.P.Reg. 4 dicembre 2014, n. 0230/Pres., a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 13, comma 1, del medesimo regolamento).
(17) Lettera così modificata dall’art. 7, comma 1, lettera c), del regolamento approvato con D.P.Reg. 4 dicembre 2014, n. 0230/Pres., a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 13, comma 1, del medesimo regolamento).
(18) Lettera dapprima aggiunta dall’art. 6, comma 1, lettera a), del regolamento approvato con D.P.Reg. 13 luglio 2011, n. 0161/Pres., a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 9 dello stesso regolamento) e poi così sostituita dall’art. 7, comma 1, lettera d), del regolamento approvato con D.P.Reg. 4 dicembre 2014, n. 0230/Pres., a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 13, comma 1, del medesimo regolamento). Il testo originario era così formulato: «b-bis) un maestro di sci ed il supplente in caso di assenza o impedimento del primo, per le sole sedute di esame dei candidati alle due prove pratiche di sci di cui all’articolo 4, comma 5.».
(19) Lettera aggiunta dall’art. 2, comma 1, del regolamento approvato con D.P.Reg. 12 marzo 2013, n. 045/Pres., a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 3 dello stesso regolamento).
(20) Lettera aggiunta dall’art. 7, comma 1, lettera e), del regolamento approvato con D.P.Reg. 4 dicembre 2014, n. 0230/Pres., a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 13, comma 1, del medesimo regolamento).
(21) Comma aggiunto dall’art. 6, comma 1, lettera b), del regolamento approvato con D.P.Reg. 13 luglio 2011, n. 0161/Pres., a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 9 dello stesso regolamento).
(22) Comma aggiunto dall’art. 7, comma 1, lettera f), del regolamento approvato con D.P.Reg. 4 dicembre 2014, n. 0230/Pres., a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 13, comma 1, del medesimo regolamento).
Articolo 7
Corsi di aggiornamento professionale per soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione (23).
1. Ai fini della partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale per le figure di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione, l’interessato è tenuto a presentare domanda alla Direzione centrale delle attività produttive, corredata della dichiarazione sostitutiva di certificazione comprovante il possesso dell’abilitazione relativa alla figura professionale al cui aggiornamento è rivolto il corso.
2. I corsi di aggiornamento professionale hanno una durata di almeno sedici ore e hanno ad oggetto l’aggiornamento teorico e pratico in ordine alle materie dei corsi di abilitazione, di cui all’articolo 3, comma 3.
3. La definizione e l’aggiornamento dei programmi dei corsi di aggiornamento professionale, nonché l’individuazione del corpo insegnante sono disciplinati dai commi 2, 4 e 5 dell’articolo 3.
4. Il superamento dei corsi di aggiornamento professionale si consegue mediante la frequenza della totalità delle ore di insegnamento teorico e pratico e il superamento, di fronte alla Commissione d’esame di cui all’articolo 6, dell’esame finale, articolato in una prova scritta o in un colloquio orale ed in una prova pratica, vertenti sulle materie dei corsi di cui al comma 2.
(23) Rubrica così modificata dall’art. 8, comma 1, del regolamento approvato con D.P.Reg. 4 dicembre 2014, n. 0230/Pres., a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 13, comma 1, del medesimo regolamento).
Art. 7-bis
Corsi di abilitazione tecnica per istruttore (24).
1. I corsi di abilitazione tecnica per istruttore hanno una durata minima 56 (cinquantasei) ore.
2. I programmi dei corsi di abilitazione sono definiti ed aggiornati dal Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci in collaborazione con la Direzione centrale competente.
3. I corsi di abilitazione hanno ad oggetto le materie di cui all’articolo 3, comma 3, nonché le tecniche di insegnamento delle materie medesime.
4. Il corpo insegnante è composto da esperti nelle materie di cui al comma 3, nonché dagli istruttori iscritti al registro degli istruttori accreditati tenuto presso il Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, ai sensi dell’articolo 145, comma 4-bis, della legge regionale n. 2/2002.
(24) Articolo aggiunto dall’art. 9, comma 1, del regolamento approvato con D.P.Reg. 4 dicembre 2014, n. 0230/Pres., a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 13, comma 1, del medesimo regolamento).
Art. 7-ter
Modalità e requisiti per la partecipazione ai corsi di abilitazione tecnica per istruttore (25).
1. Possono partecipare ai corsi di abilitazione tecnica per istruttore i cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione europea, in possesso del titolo abilitante all’esercizio dell’attività di soccorritore, pattugliatore e coordinatori di stazione da almeno due anni, che abbiano effettuato, nello stesso periodo di tempo, almeno dieci giornate di servizio.
2. Ai fini della partecipazione ai corsi di abilitazione tecnica per istruttore, l’interessato presenta al Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, che ne cura l’istruttoria, domanda redatta sul modello allegato al bando di cui all’articolo 2 e corredata di un dettagliato curriculum vitae e di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà comprovante:
a) la cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea;
b) il godimento dei diritti civili e politici;
c) la maggiore età, al momento di presentazione della domanda;
d) il diploma di istruzione secondaria di primo grado;
e) il pagamento della quota di iscrizione al corso di abilitazione.
3. L’interessato presenta altresì al Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci un’attestazione, rilasciata dal competente Collegio, comprovante lo svolgimento dell’attività di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione da almeno due anni nonché l’effettuazione, nello stesso periodo di tempo, almeno dieci giornate di servizio.
(25) Articolo aggiunto dall’art. 10, comma 1, del regolamento approvato con D.P.Reg. 4 dicembre 2014, n. 0230/Pres., a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 13, comma 1, del medesimo regolamento).
Art. 7-quater
Abilitazione tecnica per istruttore (26).
1. L’abilitazione tecnica all’esercizio dell’attività di istruttore si consegue mediante la frequenza di almeno 90% delle ore di insegnamento previste nei corsi di cui agli articoli 7-bis e 7-ter e il superamento dell’esame finale di fronte alla Commissione d’esame di cui all’articolo 6, comma 1-ter.
2. L’esame di abilitazione si articola in una prova orale avente ad oggetto le materie di cui all’articolo 3, comma 3, nonché le tecniche di insegnamento delle materie medesime.
3. I criteri di valutazione delle prove d’esame sono indicati nel bando di cui all’articolo 2.
(26) Articolo aggiunto dall’art. 11, comma 1, del regolamento approvato con D.P.Reg. 4 dicembre 2014, n. 0230/Pres., a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 13, comma 1, del medesimo regolamento).
Articolo 8
Sospensione e decadenza dall’iscrizione all’Albo per mancata frequenza o mancato superamento dei corsi di aggiornamento professionale.
1. Sono cause di sospensione dell’iscrizione all’Albo degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci la mancata frequenza o il mancato superamento dei corsi di aggiornamento professionale nei due anni successivi alla data di conseguimento dell’abilitazione o nei due anni successivi alla data di superamento dell’esame dell’ultimo corso di aggiornamento professionale frequentato.
2. La ripetizione delle fattispecie di cui al comma 1 determina la decadenza dall’iscrizione all’Albo degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci.
3. I provvedimenti di sospensione e di decadenza di cui ai commi 1 e 2 sono adottati dal Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, nel rispetto delle modalità procedurali regolamentate dal proprio Statuto.
4. Il provvedimento di sospensione dell’iscrizione all’Albo deve specificare il periodo di durata della misura.
5. A seguito di decadenza dall’iscrizione all’Albo, la nuova iscrizione è subordinata al superamento dell’esame di abilitazione previsto per la qualifica decaduta, senza obbligo di frequenza del relativo corso. In caso di mancato superamento dell’esame, è necessario, ai fini dell’iscrizione all’Albo, frequentare il corso di abilitazione relativo alla qualifica decaduta e superare il relativo esame conclusivo.
6. Qualora la decadenza dall’iscrizione all’Albo sia avvenuta da oltre cinque anni, il Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, avuto riguardo al periodo trascorso dalla frequenza dell’ultimo corso di abilitazione o aggiornamento professionale, può prescrivere all’interessato di frequentare anche i corsi di abilitazione relativi alle qualifiche inferiori a quella decaduta e di superare i relativi esami finali.
Capo III – Divisa, stemma, distintivo e tesserino di riconoscimento
Articolo 9
Caratteristiche ed utilizzo di divisa, stemma, distintivo e tesserino di riconoscimento (27).
1. I soccorritori, pattugliatori e coordinatori di stazione iscritti all’Albo degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, sono tenuti ad indossare la divisa adottata dal Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci con i colori internazionalmente riconosciuti, nonché il casco protettivo e lo zainetto o altro adeguato equipaggiamento individuale di soccorso, sia durante lo svolgimento della propria attività che nel corso di esercitazioni e di manifestazioni autorizzate.
2. In ogni caso la divisa può essere usata esclusivamente durante il servizio, sia in pista che fuori dalla stessa, nello svolgimento di attività istituzionali ed in rappresentanza del Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, nonché durante lo svolgimento delle attività di istruzione o formazione. In ogni caso di sospensione o decadenza dall’iscrizione all’Albo degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, la divisa non può più essere usata in alcun comprensorio sciistico nazionale o internazionale.
3. Sulla divisa sono applicati lo stemma degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, nonché un distintivo recante la qualifica dell’operatore.
4. Ciascun operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci è munito di un tesserino di riconoscimento recante la fotografia dell’operatore e l’indicazione del nome, cognome, qualifica ed estremi di iscrizione all’Albo degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci. Il tesserino è rilasciato dal Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci a firma del Presidente.
5. Stemma, distintivo e tesserino di riconoscimento devono essere restituiti al Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, in ogni caso di sospensione o decadenza dall’iscrizione all’Albo degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci.
(27) Articolo così sostituito dall’art. 7 del regolamento approvato con D.P.Reg. 13 luglio 2011, n. 0161/Pres., a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 9 dello stesso regolamento). Il testo originario era così formulato: «Articolo 9. Caratteristiche ed utilizzo di divisa, stemma, distintivo e tesserino di riconoscimento. 1. I soccorritori, pattugliatori e coordinatori di stazione, regolarmente iscritti all’Albo degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, sono tenuti ad indossare, durante lo svolgimento della propria attività e nel corso di esercitazioni e di manifestazioni autorizzate, la divisa adottata dal Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, con i colori internazionalmente riconosciuti per la figura di operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci.
2. Sulla divisa sono applicati lo stemma degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, nonché un distintivo recante la qualifica dell’operatore.
3. All’atto dell’iscrizione all’Albo, il Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci rilascia un tesserino di riconoscimento, a firma dei Presidente del Collegio, recante nome, cognome, qualifica, estremi di iscrizione all’Albo e fotografia dell’operatore.
4. Divisa, stemma, distintivo e tesserino di riconoscimento devono essere restituiti al Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, nelle ipotesi di sospensione o decadenza dall’Albo.».
Capo IV – Finanziamenti per la realizzazione dei corsi di abilitazione e di aggiornamento professionale, ai sensi dell’articolo 147, comma 3, della legge regionale n. 2/2002 e successive modifiche
Articolo 10
Modalità di presentazione delle domande.
1. Le domande volte ad ottenere la concessione dei finanziamenti per la realizzazione dei corsi di abilitazione e di aggiornamento professionale di cui all’articolo 147, comma 3, della legge regionale n. 2/2002 e successive modifiche devono essere presentate dal Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci alla Direzione centrale delle attività produttive, entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello nel quale è previsto lo svolgimento dei corsi.
2. Le domande di finanziamento di cui al comma 1 devono essere corredate dei programmi dei corsi e dei relativi preventivi di spesa, nonché di una relazione illustrativa recante le modalità di selezione dei partecipanti, il numero previsto di iscritti e la quota individuale di partecipazione.
Articolo 11
Criteri e modalità di concessione dei finanziamenti.
1. La concessione dei finanziamenti per la realizzazione dei corsi di abilitazione e di aggiornamento professionale viene disposta entro il limite massimo del 95% della spesa ritenuta ammissibile.
2. Sono compresi nella spesa ammissibile i seguenti costi:
a) compensi ad istruttori ed altri docenti (fino ad un massimo di 40 euro all’ora);
b) compensi per coordinamento e direzione dei corsi (fino ad un massimo di 50 euro all’ora);
c) compensi per operatori video;
d) vitto e alloggio degli istruttori ed altri docenti (fino ad un massimo di 70 euro al giorno) (28);
e) rimborso spese trasferta degli istruttori ed altri docenti;
e-bis) rimborso spese sostenute dal Collegio degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci per l’accertamento dell’idoneità allo svolgimento di mansioni specifiche ai sensi dell’articolo 4, comma 6 (29);
f) assicurazione R.C. e infortuni dei membri della commissione esaminatrice;
g) acquisto o noleggio di materiale didattico e apparecchiature;
h) spese di segreteria, nel limite del 10% del costo complessivo;
i) imposta sul valore aggiunto (IVA), se non detraibile.
3. Il decreto di concessione dei finanziamenti può disporre, in via anticipata, l’erogazione fino all’80% del finanziamento concesso e fissa il termine per la rendicontazione della spesa.
4. Ai fini della rendicontazione della spesa, il Collegio regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci deve presentare la seguente documentazione:
a) prospetto riassuntivo delle spese sostenute;
b) copia non autenticata della documentazione di spesa, regolarmente quietanzata, annullata in originale ai fini dell’incentivo, corredata di una dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali;
c) relazione sulle modalità di svolgimento e sui risultati finali dei corsi.
5. Ai fini della liquidazione finale dei finanziamenti, in caso di svolgimento di più corsi è ammessa la compensazione delle spese sostenute per i diversi corsi, previa illustrazione e motivazione degli scostamenti verificatisi rispetto ai preventivi di spesa e purché la spesa complessivamente rendicontata sia pari o superiore a quella ammessa a finanziamento.
(28) Lettera così modificata dall’art. 12, comma 1, del regolamento approvato con D.P.Reg. 4 dicembre 2014, n. 0230/Pres., a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 13, comma 1, del medesimo regolamento).
(29) Lettera aggiunta dall’art. 8 del regolamento approvato con D.P.Reg. 13 luglio 2011, n. 0161/Pres., a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 9 dello stesso regolamento).
Articolo 12
Disposizione transitoria.
1. Per l’anno 2004 le domande volte ad ottenere i finanziamenti di cui al presente regolamento devono essere presentate alla Direzione centrale delle attività produttive entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore del medesimo regolamento.
2. Sono fatte salve le domande già presentate nel corso dell’anno 2004 anteriormente all’entrata in vigore del presente regolamento. Le medesime domande devono essere integrate, ove necessario, in conformità al presente regolamento, entro il termine di cui al comma 1.
Articolo 13
Norma finale.
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.