Delib.G.P. Trento 1 luglio 1994, n. 8404
Delib.G.P. Trento 1 luglio 1994, n. 8404 (1)
Legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 – Determinazione dei limiti dell’attività professionale dell’aspirante guida alpina
(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 16 agosto 1994, n. 37.
La Giunta provinciale
(Omissis)
delibera
1. di stabilire che l’aspirante guida possa svolgere attività di “accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni montuose anche di interesse naturalistico” entro i seguenti limiti:
– primo grado della scala U.I.A.A. (Unione Internazionale delle Associazioni Alpinistiche), a qualsiasi altitudine;
– secondo grado della scala U.I.A.A., fino a 4.300 metri di altitudine;
– terzo, quarto e quinto grado della scala U.I.A.A., non oltre i 3.500 metri di altitudine;
– non oltre i 2.000 metri di altitudine ma senza alcun limite di difficoltà per l’arrampicata sportiva;
2. di stabilire che l’aspirante guida possa svolgere attività di “accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche” entro il seguente limite:
– non oltre i 4.000 metri di altitudine ma con un solo pernottamento programmato in rifugio;
3. di prendere atto che i limiti indicati ai precedenti punti 1) e 2) del presente provvedimento non sussistono qualora l’aspirante guida faccia parte di comitive condotte da una guida alpina-maestro di alpinismo, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 2, comma 2 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20;
4. di disporre in attuazione di quanto previsto dall’articolo 69 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, che il presente provvedimento venga reso noto mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.