Delib. G.R. Piemonte 18 dicembre 2012, n. 17-5071
Delib. G.R. Piemonte 18 dicembre 2012, n. 17-5071 (1)
L.R. 26 gennaio 2009, n. 2 s.m.i. Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell’impiantistica di risalita e dell’offerta turistica”. Approvazione del Programma Triennale per gli anni 2012-2014.
(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 27 dicembre 2012, n. 52, supplemento n. 1.
A relazione dell’Assessore Cirio:
Premesso che:
negli ultimi decenni la vita di montagna ha subito grandi cambiamenti, trasformandosi da un sistema quasi esclusivamente agricolo ad un sistema prevalentemente turistico;
in quest’ottica, il programma del governo regionale ha assegnato al turismo montano un ruolo di particolare rilevanza nel processo di diversificazione e di rilancio dell’economia coerentemente con gli indirizzi che l’Unione Europea assegna a questo settore nell’ambito delle proprie politiche di sviluppo e sostegno;
il “movimento” legato agli sport invernali rappresenta uno dei più importanti strumenti per incrementare i flussi turistici e favorire l’aumento della permanenza media dei turisti stessi anche alla luce dell’enorme rilevanza assunta a livello internazionale da questa tipologia di turismo;
il miglioramento qualitativo del territorio montano piemontese e dell’offerta turistica in esso presente necessita del coinvolgimento e del confronto dei soggetti che, a vario titolo, direttamente e indirettamente, contribuiscono allo sviluppo della regione e dei suoi prodotti turistici;
il sostegno allo sviluppo degli sport invernali e del turismo ad essi collegato, va perseguito, quindi, in stretta collaborazione con il territorio – in particolare con gli Enti locali che intendano agire per il miglioramento a fini turistici delle proprie aree di competenza – attraverso la messa in atto di programmi articolati di intervento che, tra l’altro, permettano la qualificazione dell’offerta turistica stessa;
il crescente numero di persone che “visitano” le montagne piemontesi, impone il sicuro esercizio delle attività sportive legate alle neve: i fenomeni di polarizzazione che spingono i flussi turistici invernali a premiare le stazioni meglio organizzate e attrezzate trovano origine nella valutazione positiva che il turista può formulare sulle dotazioni di sicurezza;
la maggiore richiesta di sicurezza, soprattutto dopo la legge n. 363/2003 “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo”, ha imposto alle istituzioni regionali di prestare la massima attenzione alle problematiche legate alla sicurezza in montagna al fine di garantire – senza rischi ed in qualsiasi periodo dell’anno – il divertimento della montagna e la libertà dello sport;
stante quanto sopra premesso;
vista la L.R. n. 2 del 26 gennaio 2009 s.m.i. “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell’impiantistica di risalita e dell’offerta turistica” che definisce gli strumenti di pianificazione e programmazione pubblica, individua le tipologie di intervento realizzabili dagli enti locali, dalle imprese o dalle Associazioni no profit attraverso i contributi concessi dalla presente legge;
considerato che l’art. 40, comma 2, della citata L.R. n. 2/09 e s.m.i. stabilisce che la Giunta Regionale – in funzione del perseguimento delle finalità della legge stessa e sentite le competenti Commissioni tecnico-consultiva e consiliare – predisponga e approvi il Programma Triennale definendo, tra le altre cose, i contenuti ed i criteri degli strumenti di programmazione e di progettazione, le priorità e gli indirizzi per il sostegno alle spese e per la realizzazione degli investimenti, l’entità delle risorse finanziarie e le modalità di utilizzo per il raggiungimento degli obiettivi;
appurato che il citato Programma Triennale 2012-2014, in armonia con quanto indicato nella legge, si propone di sostenere iniziative ed interventi funzionali agli obiettivi di tutela della salute e della sicurezza, sostenendo altresì iniziative miranti a riqualificare e potenziare il patrimonio impiantistico e l’offerta turistica;
sentita la competente Commissione consiliare, così come stabilito all’art. 40, comma 2 della L.R. n. 2/09 e s.m.i., che nella seduta del 29.11.2012 ha espresso parere favorevole in merito ai contenuti del Programma Triennale 2012-2014;
sentita, inoltre, la Commissione tecnico-consultiva di cui all’art. 11 della citata legge regionale, costituita con Decreto della Presidente della G.R. n. 94 del 2 ottobre 2009, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 28.11.2012;
vista la legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 “Legge finanziaria per l’anno 2012”;
vista la legge regionale 23 maggio 2012, n. 6 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2012-2014”;
stabilito che per le annualità 2012 si utilizzeranno le risorse finanziarie che sono state quantificate con DD. n. 685 del 5 dicembre 2012 pari ad euro 1.000.000,00 sul capitolo 182843 UPB DB 18001;
considerata la possibilità di utilizzare le successive integrazioni che potranno essere effettuate nel corso dell’anno 2012 a favore dell’UPB sopracitata e le disponibilità finanziarie che nell’anno 2012 deriveranno da eventuali rinunce, revoche e riduzioni, al fine di sostenere un maggior numero di interventi idonei ed un maggior ammontare di spese;
ritenuto di alimentare presso Finpiemonte s.p.a. i tre appositi “Fondi” precedentemente costituiti con Delib.G.R. n. 37-12630 del 23 novembre 2009 per la gestione dei contributi concessi dalla Regione Piemonte, Direzione Cultura Turismo e Sport, Settore Offerta Turistica ai sensi del Programma Triennale 2012-2014 previsti dalla L.R. n. 2/09 e s.m.i. e così suddivisi:
1. Il 90% dell’importo complessivo disponibile per il sostegno delle spese di categoria A di cui al “Fondo per la sicurezza delle aree sciabili”
2. Il restante 10% dell’importo complessivo disponibile per il sostegno delle spese di categoria C di cui al “Fondo per le spese di gestione degli impianti di risalita ed aree sciabili”
a) 98% del “Fondo per la sicurezza delle aree sciabili” (art. 42, comma 4) da destinare al sostegno degli interventi riguardanti lo sci da discesa, così come disciplinato nella Parte Prima del presente Programma;
b) 2% del “Fondo per la sicurezza delle aree sciabili” (art. 42, comma 4) da destinare al sostegno degli interventi riguardanti lo sci di fondo, così come disciplinato nella Parte Prima del presente Programma;
c) 80% del “Fondo di investimenti per impianti di risalita, aree sciabili e offerta turistica” (art. 43, comma 3) da destinare al sostegno degli interventi riguardanti lo sci da discesa, così come disciplinato nella Parte Terza del presente Programma;
d) 20% del “Fondo di investimenti per impianti di risalita, aree sciabili e offerta turistica”(art. 43, comma 3) da destinare al sostegno degli interventi riguardanti lo sci di fondo, così come indicato nella Parte Terza del presente Programma;
e) 100% del “Fondo per le spese di gestione degli impianti di risalita e aree sciabili” (art. 44, comma 2) da destinare al sostegno delle spese riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria delle microstazioni (così classificate ai sensi dell’art. 38 della L.R. n. 2/09 s.m.i.) esercenti sia lo sci da fondo che da discesa come disciplinato nella Parte Seconda del presente Programma.
a. Il 70% dell’importo del “Fondo” riferito allo sci da discesa è destinato esclusivamente al sostegno del Programma Annuale Grandi Stazioni di cui all’art. 40, comma 1 bis, non oggetto del presente provvedimento;
b. Il restante 30% dell’importo del “Fondo” riferito allo sci da discesa è destinato, invece, al sostegno del presente Programma Triennale a cui aderiscono, per le spese classificate di categoria A e C, i soggetti rientranti nell’art. 38 della L.R. n. 2/09 s.m.i.
dato atto che per lo svolgimento delle attività affidate dalla Regione Piemonte a Finpiemonte s.p.a. è stata approvata con Delib.G.R. n. 2-13588 del 22 marzo 2010 una specifica Convenzione Quadro per disciplinare i rapporti tra le parti, le finalità e le regole di gestione e di controllo;
visto, in particolare, che l’art. 1, comma 1, l’art. 2, commi 2 e 3, prevedono, in generale, che spetti alla Giunta individuare le attività da affidare a Finpiemonte s.p.a. e le relative risorse;
considerato che sulla base di detta programmazione, le prestazioni oggetto degli incarichi sono conferite a Finpiemonte s.p.a. dalle Direzioni e Strutture regionali con appositi atti di affidamento dirigenziale e che sia, peraltro, opportuno che i singoli affidamenti siano preceduti da una valutazione ed approvazione della Giunta Regionale;
visto che a decorrere dall’anno 2013, gli affidamenti ed i rapporti economici con Finpiemonte Spa saranno regolati, all’interno della Direzione Cultura, Turismo e Sport, con un unico atto per la totalità dei Settori che la compongono;
dato atto che, in coerenza con le esigenze di sviluppo e miglioramento dell’offerta turistica piemontese, risultano evidenti ed urgenti, per l’annualità 2012, competenze professionali specifiche atte a svolgere l’attività di gestione delle risorse economiche stanziate per il finanziamento del Programma Triennale 2012-2014;
appurato che per il conferimento a Finpiemonte s.p.a. degli incarichi descritti, da affidare secondo le modalità previste dalla Convenzione Quadro, si farà fronte prioritariamente con gli interessi maturati sulle disponibilità complessive dei “Fondi” e, in via secondaria, attraverso l’utilizzo delle disponibilità economiche esistenti sugli altri “Fondi” gestiti da Finpiemonte e di competenza del Settore regionale Offerta Turistica, Direzione Cultura Turismo e Sport;
ritenuto di stabilire, inoltre, che in fase di consuntivo finale, nel caso di accertamento di maggiori importi corrisposti a Finpiemonte s.p.a. a titolo di corrispettivo, ai sensi dell’art. 29 della citata Convenzione Quadro, l’eventuale credito vantato dalla Regione Piemonte venga regolato con modalità da concordarsi, ai sensi della Delib.G.R. n. 2-13588 del 22 marzo 2010;
ritenuto, infine, di poter procedere all’approvazione del Programma Triennale 2012-2014, allegato e parte integrante delle presente deliberazione, secondo quanto previsto all’art. 40, comma 2, della L.R. n. 2/09 e s.m.i.;
la Giunta Regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,
Delibera
[Testo della deliberazione]
di approvare il Programma Triennale 2012-2014, predisposto in applicazione dell’art. 40, comma 2, della L.R. n. 2/2009 e s.m.i., allegato e parte integrante della presente deliberazione, quale indispensabile strumento a sostegno di quanto previsto e disciplinato dalla legislazione regionale;
di stabilire che per l’anno 2012, per il sostegno del Programma Triennale 2012-2014, annualità 2012, si utilizzeranno le risorse finanziarie che sono state quantificate con Det. reg. 5 dicembre 2012, n. 685 pari ad euro 1.000.000,00 sul capitolo 182843 UPB DB 18001;
di stabilire che i tre appositi “Fondi” precedentemente costituiti con Delib.G.R. 23 novembre 2009, n. 37-12630 presso Finpiemonte s.p.a. per la gestione dei contributi concessi dalla Regione Piemonte, Direzione Cultura Turismo e Sport, Settore Offerta Turistica ai sensi del Programma Triennale 2012-2014 previsti dalla L.R. n. 2/2009 e s.m.i. e così suddivisi:
1. Il 90% dell’importo complessivo disponibile per il sostegno delle spese di categoria A di cui al “Fondo per la sicurezza delle aree sciabili”
2. Il restante 10% dell’importo complessivo disponibile per il sostegno delle spese di categoria C di cui al “Fondo per le spese di gestione degli impianti di risalita ed aree sciabili”
siano alimentati come segue:
a. Il 70% dell’importo del “Fondo” riferito allo sci da discesa è destinato esclusivamente al sostegno del Programma Annuale Grandi Stazioni di cui all’art. 40, comma 1 bis, non oggetto del presente provvedimento;
b. Il restante 30% dell’importo del “Fondo” riferito allo sci da discesa è destinato, invece, al sostegno del presente Programma Triennale a cui aderiscono, per le spese classificate di categoria A e C, i soggetti rientranti nell’art. 38 della L.R. n. 2/2009 s.m.i.
di autorizzare, al fine di poter aumentare la dotazione dei citati “Fondi” e al fine di sostenere maggiormente gli interventi e le spese ritenute idonee ed ammissibili ai contributi previsti nel presente Programma Triennale 2012-2014, l’utilizzo delle disponibilità finanziarie derivanti da eventuali rinunce, revoche e riduzioni di contributi, che potranno essere accertate nel corso della programmazione;
di avvalersi di Finpiemonte s.p.a., società regionale in “house providing”, per lo svolgimento degli incarichi finalizzati a fornire alla Regione Piemonte il supporto necessario all’erogazione delle risorse economiche destinate al finanziamento delle istanze presentate ai sensi del Programma Triennale 2012-2014 secondo le modalità che verranno definite con successivo provvedimento dirigenziale;
di stabilire che per far fronte all’incarico di cui al punto precedente si utilizzino prioritariamente gli interessi maturati sulle disponibilità complessive dei “Fondi” e, in via secondaria, attraverso l’utilizzo delle disponibilità economiche esistenti sugli altri “Fondi” gestiti da Finpiemonte e di competenza del Settore regionale Offerta Turistica Direzione Cultura Turismo e Sport;
di stabilire che, in fase di consuntivo finale, nel caso di accertamento di maggiori importi corrisposti a Finpiemonte s.p.a. a titolo di corrispettivo, ai sensi dell’art. 29 della citata Convenzione Quadro, l’eventuale credito vantato dalla Regione Piemonte venga regolato con modalità da concordarsi, ai sensi della Delib.G.R. 22 marzo 2010, n. 2-13588;
di dare mandato alla Direzione Regionale Cultura Turismo e Sport di assumere i relativi provvedimenti dirigenziali di affidamento degli incarichi sopra descritti a Finpiemonte s.p.a.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 22.
(omissis)
Allegato
Programma Triennale 2012-2014
legge regionale del 26 gennaio 2009, n. 2 e s.m.i.
“Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell’impiantistica di risalita e dell’offerta turistica”
Introduzione
I fenomeni di polarizzazione che spingono i flussi turistici invernali a premiare le stazioni meglio organizzate e attrezzate trovano origine anche nella valutazione positiva che il turista può formulare sulle dotazioni di sicurezza.
La montagna piemontese ha le risposte giuste sia per chi cerca tranquillità e relax, sia per chi vuol fare sport, in estate come in inverno. Tuttavia, aumentando il numero delle persone che “visitano” le nostre montagne, sono cresciuti anche coloro che non si trovano in possesso delle nozioni per viverla in sicurezza. Diventa, quindi prioritario garantire il sicuro esercizio di attività sportive.
Tali scenari hanno imposto alle istituzioni regionali di prestare la massima attenzione alle problematiche legate alla sicurezza in montagna al fine di garantire, senza rischi ed in qualsiasi periodo dell’anno, il divertimento della montagna e la libertà dello sport.
Negli ultimi decenni la vita di montagna ha subito grandi cambiamenti, trasformandosi da un sistema quasi esclusivamente agricolo ad un sistema prevalentemente turistico.
Sono sorte le seconde case e molte abitazioni sono state ristrutturate a scopo turistico; gli artigiani, gli imprenditori e anche l’agricoltura producono soprattutto per il mercato turistico. È la forte rivalutazione del territorio montano in chiave turistica che ha evidenziato le potenzialità delle nostre montagne.
Dal punto di vista del profilo del turista, specificatamente per i soggiorni alberghieri, dall’ultima indagine condotta a cura dell’Assessorato regionale al Turismo sulla montagna invernale, si evince che la maggior parte degli intervistati è in fascia di età tra 36 e 50 anni (41%), seguita da quella tra 26 e 35 (30%). Il ceto è medio-alto, così come il tasso di scolarità.
Per circa il 50% dei turistici alberghieri il motivo prevalente del soggiorno risulta essere la pratica degli sport bianchi, con un 9% che svolge più discipline, legate alla neve e non.
La scelta della destinazione, oltre alla bellezza del territorio, all’offerta ricettiva e al rapporto qualità/prezzo, si basa anche sul sistema dell’accoglienza e dell’informazione e più in generale su tutti quegli aspetti di organizzazione della località stessa.
Dalla lettura di questi dati, quindi, emerge chiaramente l’importanza di regole per disciplinare lo sviluppo ed il sostegno delle società degli impianti (coinvolgendo anche realtà più piccole e generalmente meno privilegiate dai turisti) con l’obiettivo di valorizzare le imprese insieme al territorio sul quale le stesse operano in termini di coesione sociale, economica e di sviluppo del turismo.
Finalità ed obiettivi
Il presente Programma Triennale, in armonia con quanto indicato nella legge regionale n. 2 del 26 gennaio 2009 e s.m.i., si propone di favorire la fruizione in sicurezza delle aree sciabili e la sicurezza nella pratica degli sport sulla neve, mediante la concessione di contributi erogati secondo le modalità previste dal Programma stesso.
Localizzazione degli interventi
Le aree sciabili, così come definite dall’art. 4 della L.R. n. 2/2009 e s.m.i., dell’intero territorio regionale.
Soggetti Beneficiari
Sono ammessi alla partecipazione al presente Bando i soggetti giuridici pubblici e privati di seguito indicati che operino nell’ambito degli sport invernali e che alla data della presentazione dell’istanza di contributo e della successiva realizzazione dell’intervento siano proprietari o gestori degli impianti:
• Imprese;
• Enti Pubblici;
• Enti e Associazioni no profit
Tipologie di interventi finanziabili
Il presente Programma Triennale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. n. 2 del 26 gennaio 2009 e s.m.i., attua o interviene a favore di:
1. interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia ed al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili (v. Parte Prima del presente Programma Triennale), ai sensi dell’art. 42 della L.R. n. 2/2009 s.m.i.;
2. investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità ambientale ed energetica, al potenziamento ed alla valorizzazione del patrimonio impiantistico, delle aree sciabili e dell’offerta turistica (v. Parte Terza del Bando), ai sensi dell’art. 43 della L.R. n. 2/2009 s.m.i.;
3. misure a sostegno delle spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria (v. Parte Seconda del Bando), ai sensi dell’art. 44 della L.R. n. 2/2009 s.m.i.
Fondi per la gestione delle agevolazioni
Ai sensi dell’art. 42, comma 4, dell’art. 43, comma 3 e dell’art. 44, comma 2 della L.R. n. 2/2009 s.m.i., sono stati istituiti, con Delib.G.R. n. 37-12630 del 23 novembre 2009, presso Finpiemonte S.p.A., Galleria San Federico, 54 – TORINO tre distinti Fondi per la gestione delle agevolazioni concesse a favore dei soggetti beneficiari precedentemente citati secondo le modalità di seguito elencate e nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.
1. Il 90% dell’importo complessivo disponibile per il sostegno delle spese di categoria A di cui al “Fondo per la sicurezza delle aree sciabili”
2. Il restante 10% dell’importo complessivo disponibile per il sostegno delle spese di categoria C di cui al “Fondo per le spese di gestione degli impianti di risalita ed aree sciabili”
a) 98% del “Fondo per la sicurezza delle aree sciabili” (art. 42, comma 4) da destinare al sostegno degli interventi riguardanti lo sci da discesa, così come disciplinato nella Parte Prima del presente Programma;
b) 2% del “Fondo per la sicurezza delle aree sciabili” (art. 42, comma 4) da destinare al sostegno degli interventi riguardanti lo sci di fondo, così come disciplinato nella Parte Prima del presente Programma;
c) 80% del “Fondo di investimenti per impianti di risalita, aree sciabili e offerta turistica” (art. 43, comma 3) da destinare al sostegno degli interventi riguardanti lo sci da discesa, così come disciplinato nella Parte Terza del presente Programma;
d) 20% del “Fondo di investimenti per impianti di risalita, aree sciabili e offerta turistica”(art. 43, comma 3) da destinare al sostegno degli interventi riguardanti lo sci di fondo, così come indicato nella Parte Terza del presente Programma;
e) 100% del “Fondo per le spese di gestione degli impianti di risalita e aree sciabili” (art. 44, comma 2) da destinare al sostegno delle spese riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria delle microstazioni (così classificate ai sensi dell’art. 38 della L.R. n. 2/09 s.m.i.) esercenti sia lo sci da fondo che da discesa come disciplinato nella Parte Seconda del presente Programma.
• Il 70% dell’importo del “Fondo” riferito allo sci da discesa è destinato esclusivamente al sostegno del Programma Annuale Grandi Stazioni di cui all’art. 40, comma 1 bis, non oggetto del presente provvedimento;
• Il restante 30% dell’importo del “Fondo” riferito allo sci da discesa è destinato, invece, al sostegno del presente Programma Triennale a cui aderiscono, per le spese classificate di categoria A e C, i soggetti rientranti nell’art. 38 della L.R. n. 2/09 s.m.i.
Nel caso in cui le risorse destinate al “Fondo per la sicurezza delle aree sciabili” di cui alla lettera a) risultassero eccedenti rispetto al fabbisogno economico, le maggiori disponibilità potranno essere utilizzate per incrementare gli stanziamenti destinati al finanziamento degli interventi di cui alla lettera b) del “Fondo” stesso ed alla lettera e) relativa al “Fondo per le spese di gestione degli impianti di risalita e aree sciabili” (e viceversa).
Analogamente, nel caso in cui le risorse destinate al “Fondo di investimenti per impianti di risalita aree sciabili e offerta turistica” di cui alla lettera c) risultassero eccedenti rispetto al fabbisogno economico, le maggiori disponibilità potranno essere utilizzate per incrementare gli stanziamenti destinati al finanziamento degli interventi di cui alla lettera d) del medesimo “Fondo” (e viceversa). (2)
La dotazione di risorse da destinare al sostegno degli interventi di cui al presente Programma Triennale 2012-2014 è, inoltre, incrementabile con eventuali ulteriori disponibilità che dovessero essere registrate nel corso della programmazione per l’anno 2012 ed in quelle successive.
Così come già stabilito con Delib.G.R. n. 30-3218 del 30 dicembre 2011, il contributo massimo concedibile annualmente ai soggetti di cui all’art. 38 della L.R. n. 2/09 s.m.i. per le spese classificate di Categoria A e di Categoria C è pari ad euro 150.000,00. La sommatoria delle agevolazioni concesse a valere sul “Fondo per la sicurezza delle aree sciabili” in ordine alla categoria A e di quelle a valere sul “Fondo per le spese di gestione degli impianti di risalita e aree sciabili” in ordine alla categoria C non potrà, pertanto, superare tale importo.
Parte Prima
Interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili
CATEGORIA A
1.1 Interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia ed al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili – SCI DA DISCESA
La Regione Piemonte, al fine di garantire la messa in sicurezza delle aree sciabili nonché la salvaguardia del patrimonio impiantistico regionale, destina il 25% dell’importo complessivo del “Fondo per la sicurezza delle aree sciabili” riguardante lo sci da discesa, per l’assegnazione di un contributo massimo pari all’80% (v. art. 46, comma 1, lett. a) calcolato sull’ammontare delle spese sostenute dal 30.04.2011 al 30.04.2012 (quindi nel corso della stagione sciistica conclusa) dai soggetti beneficiari per le finalità disciplinate all’art. 42, comma 1 e comma 2, lettera b) e c) e di seguito riportate:
• Acquisto materiale di consumo per il distacco di valanghe,
• Noleggio di attrezzature per il distacco di valanghe;
• Manodopera e servizi per il distacco artificiale di valanghe, comprese le spese del personale utilizzato per il distacco delle valanghe;
• Acquisto e posa di reti fisse, materassi e barriere, paline segnaletiche, filacce cartelli e striscioni;
• Acquisto e posa di sistemi informativi elettronici e luminosi;
• Interventi di manutenzione delle attrezzature di cui al punto precedente;
• Interventi di manutenzione delle piste volti alla eliminazione degli ostacoli rimovibili;
• Posa della segnaletica;
• Posa delle protezioni;
• Servizio di vigilanza e di primo soccorso, comprese le spese del personale utilizzato sia dipendente sia nel caso di servizi affidati a terzi;
• Materiali ed attrezzature afferenti l’attività di soccorso;
• Interventi di manutenzione e ripristino finalizzati all’equilibrio idrogeologico ed ambientale;
• Sistemi di informazione e sensibilizzazione degli utenti;
• Attività di formazione del personale addetto alla sicurezza;
• Spietramenti.
Le spese elencate dovranno essere opportunamente rendicontate con idonea documentazione giustificativa.
Per spese del personale si intendono solo quelle relative all’attività/prestazioni svolta e documentata da cedolini paga/fatture con specifica attestazione (nel caso di lavoratori dipendenti) del consulente del lavoro in ordine ai costi sostenuti (retribuzione lorda ordinaria e straordinaria, contributi INPS e contributi INAIL). Non è ammessa la rendicontazione di spese inerenti a somministrazione/consumo di pasti, trasferte visite mediche e rimborsi di qualsiasi natura.
I soggetti beneficiari dovranno presentare la rendicontazione dei costi sostenuti a firma del Legale Rappresentante e, ove presente, del Presidente dell’Organo di controllo ovvero del consulente contabile dell’azienda iscritto all’Albo dei Dottori e Ragionieri Commercialisti.
Per la rendicontazione dei costi del personale dipendente i soggetti beneficiari dovranno altresì presentare idoneo prospetto di calcolo costo orario (è accettato quello elaborato dai software di gestione del personale) rilasciato e sottoscritto dal Consulente del lavoro.
Ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. a), il presente Programma Triennale destina, invece, il restante 75% dell’importo complessivo del “Fondo per la sicurezza delle aree sciabili” riguardante lo sci da discesa, al riconoscimento di un contributo massimo pari al 40% (v. art. 46, comma 1, lett. b), calcolato sull’ammontare delle spese sostenute in un arco temporale non superiore a 100 giorni e non inferiore a 25 giorni riconducibili alla produzione di neve programmata (3) e calcolate in proporzione ai Km di pista innevata, alla pendenza media e massima (4) della pista stessa ed al dislivello totale, alla larghezza della pista quantificata in misura fissa in m. 40, tenuto conto di un’altezza del manto nevoso pari a 30 cm, 40 cm, 60 cm rispettivamente per la pista “blu”, “rossa” e “nera” e considerato un costo forfetario pari ad euro 2.2 al mc. Il risultato così ottenuto sarà rapportato ai giorni di effettiva apertura dell’impianto. Pertanto ad una apertura minima di 25 gg corrisponderà il 25% dell’importo, a 26 gg di apertura dell’impianto corrisponderà il 26% dell’importo calcolato e così via fino ad arrivare al 100% dell’importo corrispondente ad una apertura di almeno 100 giorni nella stagione sciistica conclusa.
Ai sensi dell’art. 6, le piste di discesa e fondo sono classificate con provvedimento della Giunta Regionale in base alla loro rispondenza ai requisiti fissati dalla L.R. n. 2/2009 s.m.i. tenuto conto del parere tecnico espresso dalla “Commissione tecnico-consultiva per le aree sciabili” istituita ai sensi dell’art. 11. Pertanto, qualora non ancora predisposta opportuna istanza di classificazione, i dati tecnici e la difficoltà della pista dovranno essere certificati dal richiedente al momento della presentazione della domanda a cui dovrà seguire, in sede di rendicontazione, una specifica perizia giurata redatta da un tecnico libero professionista.
La perizia di cui sopra non è dovuta per le piste già oggetto di perizia dichiarate nel bando per l’anno 2011 che non siano state modificate.
Qualora vengano accertate difformità tra l’atto finale di classificazione e l’autocertificazione presentata, si procederà ai necessari conguagli economici sulle agevolazioni concesse ai soggetti beneficiari.
1.2 Interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia ed al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili – SCI DI FONDO
La Regione Piemonte, al fine di garantire la messa in sicurezza delle aree sciabili nonché la salvaguardia del patrimonio impiantistico regionale, destina il 25% dell’importo del “Fondo per la sicurezza delle aree sciabili” riguardante lo sci di fondo, per l’assegnazione di un contributo massimo pari all’80% (v. art. 46, comma 1, lett. a) calcolato sull’ammontare delle spese sostenute dal 30.04.2011 al 30.04.2012 (quindi nel corso della stagione sciistica conclusa) per le finalità disciplinate all’art. 42, comma 1 e comma 2, lettera b) e c) e di seguito riportate:
• Acquisto materiale di consumo per il distacco di valanghe,
• Noleggio di attrezzature per il distacco di valanghe;
• Manodopera e servizi per il distacco artificiale di valanghe, comprese le spese del personale utilizzato per il distacco delle valanghe;
• Acquisto e posa di reti fisse, materassi e barriere, paline segnaletiche, filacce cartelli e striscioni;
• Acquisto e posa di sistemi informativi elettronici e luminosi;
• Interventi di manutenzione delle attrezzature di cui al punto precedente;
• Interventi di manutenzione delle piste volti alla eliminazione degli ostacoli rimovibili;
• Posa della segnaletica;
• Posa delle protezioni;
• Servizio di vigilanza e di primo soccorso, comprese le spese del personale utilizzato sia dipendente sia nel caso di servizi affidati a terzi;
• Materiali ed attrezzature afferenti l’attività di soccorso;
• Interventi di manutenzione e ripristino finalizzati all’equilibrio idrogeologico ed ambientale;
• Sistemi di informazione e sensibilizzazione degli utenti;
• Attività di formazione del personale addetto alla sicurezza;
• Spietramenti.
Le spese elencate dovranno essere opportunamente rendicontate con idonea documentazione giustificativa.
Per spese del personale si intendono solo quelle relative all’attività/prestazioni svolta e documentata da cedolini paga/fatture con specifica attestazione (nel caso di lavoratori dipendenti) del consulente del lavoro in ordine ai costi sostenuti (retribuzione lorda ordinaria e straordinaria, contributi INPS e contributi INAIL). Non è ammessa la rendicontazione di spese inerenti a somministrazione/consumo di pasti, trasferte visite mediche e rimborsi di qualsiasi natura.
I soggetti beneficiari dovranno presentare la rendicontazione dei costi sostenuti a firma del Legale Rappresentante e, ove presente, del Presidente dell’Organo di controllo ovvero del consulente contabile dell’azienda iscritto all’Albo dei Dottori e Ragionieri Commercialisti.
Per la rendicontazione dei costi del personale dipendente i soggetti beneficiari dovranno altresì presentare idoneo prospetto di calcolo costo orario (è accettato quello elaborato dai software di gestione del personale) rilasciato e sottoscritto dal Consulente del lavoro.
Ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. a), il presente Programma Triennale destina, invece, il restante 75% dell’importo del “Fondo per la sicurezza delle aree sciabili” riguardante lo sci di fondo, per l’assegnazione di un contributo massimo pari al 40% (v. art. 46, comma 1, lett. b) calcolato sull’ammontare delle spese sostenute in un arco temporale non superiore a 100 giorni e non inferiore a 25 giorni riconducibili alla battitura delle piste e alla produzione di neve programmata (5) e calcolate in proporzione ai Km di pista, ad una larghezza fissa di metri 6 per tutte le piste di fondo (tenuto conto di un’altezza del manto nevoso pari a 20 cm) e considerato un costo forfetario pari ad euro 1.1 al mc nel caso di neve solo battuta o pari a euro 2.2 al mc nel caso di neve prodotta e battuta. Il risultato così ottenuto sarà rapportato ai giorni di effettiva apertura dell’impianto. Pertanto ad una apertura minima di 25 gg corrisponderà il 25% dell’importo, a 26 gg di apertura dell’impianto corrisponderà il 26% dell’importo calcolato e così via fino ad arrivare al 100% dell’importo corrispondente ad una apertura di almeno 100 giorni nella stagione sciistica conclusa.
Ai sensi dell’art. 6, le piste di discesa e fondo sono classificate con provvedimento della Giunta Regionale in base alla loro rispondenza ai requisiti fissati dalla L.R. n. 2/2009 s.m.i. tenuto conto del parere tecnico espresso dalla “Commissione tecnico-consultiva per le aree sciabili” istituita ai sensi dell’art. 11. Pertanto, qualora non ancora predisposta opportuna istanza di classificazione, i dati tecnici e la difficoltà della pista dovranno essere certificati dal richiedente al momento della presentazione della domanda a cui dovrà seguire, in sede di rendicontazione, una specifica perizia giurata redatta da un tecnico libero professionista.
La perizia di cui sopra non è dovuta per le piste già oggetto di perizia dichiarate nel bando per l’anno 2011 che non siano state modificate.
Qualora vengano accertate difformità tra l’atto finale di classificazione e l’autocertificazione presentata, si procederà ai necessari conguagli economici sulle agevolazioni concesse ai soggetti beneficiari.
1.3 Criteri generali di valutazione
Le candidature presentate ai sensi del Programma Triennale 2012-2014 relative alle spese rientranti nella Categoria A saranno oggetto di:
• Verifica sotto il profilo formale;
1.3.1 Verifica formale
Le proposte progettuali presentate saranno esaminate preliminarmente sotto il profilo della correttezza formale, ossia della conformità con quanto stabilito nel presente Programma Triennale:
1. Dossier di Candidatura presentato entro i termini di cui al paragrafo 1.7 e regolarmente sottoscritto;
2. Soggetto beneficiario previsto dal Programma Triennale 2012-2014;
3. Tipologia di intervento compatibile con quanto indicato e disciplinato ai sensi della L.R. n. 2/2009 e s.m.i.;
4. Completezza e regolarità della documentazione richiesta e necessaria alla valutazione;
Saranno giudicati “non ammissibili” i Dossier di Candidatura che a seguito della verifica risulteranno:
1. Presentati oltre il termine stabilito (fa fede il timbro postale);
2. Non completi dei documenti richiesti (da fornire secondo la modulistica predisposta dagli uffici regionali e sottoscritta dal Legale Rappresentante);
3. Il cui contenuto risulti incompatibile con le tipologie di intervento indicate ai sensi della L.R. n. 2/2009 e s.m.i.;
Le relative istanze saranno giudicate non ammissibili e pertanto non finanziate.
In presenza di altre carenze di ordine formale di minor rilievo, diverse da quelle sopra elencate, gli uffici regionali competenti potranno richiedere di provvedere alla relativa integrazione affinché l’istanza possa essere valutata. (6)
Gli elenchi relativi alle iniziative finanziabili saranno approvate con provvedimento amministrativo entro 90 giorni dal termine di scadenza per la presentazione del Dossier di Candidatura.
L’esito finale della valutazione, sia positivo sia negativo, sarà comunicato individualmente a tutti i soggetti che hanno presentato istanza.
Ai sensi dell’art. 47, comma 3, il contributo concesso per gli interventi relativi alla produzione di neve programmata sia per le piste di fondo che per le piste da discesa, NON È CUMULABILE con ulteriori benefici ricevuti per i medesimi interventi.
1.4 Entità dei contributi
Come già precedentemente indicato, per il sostegno economico degli interventi ritenuti idonei presentati a valere sul presente Programma Triennale 2012-2014 la Regione Piemonte, sulla base delle risorse annualmente disponibili e nel rispetto delle norme vigenti nazionali e comunitarie in materia di concessione di contributi e di regolamentazione delle attività turistiche e sportive, concederà:
• il 25% dell’importo complessivo del “Fondo per la sicurezza delle aree sciabili” riguardante lo sci da discesa, per l’assegnazione di un contributo massimo pari all’80% (v. art. 46, comma 1, lett. a) calcolato sull’ammontare delle spese sostenute dal 30.04.2011 al 30.04.2012 (quindi nel corso della stagione sciistica conclusa) dai soggetti beneficiari per le finalità disciplinate all’art. 42, comma 1 e comma 2, lettera b) e c);
• il restante 75% dell’importo complessivo del “Fondo per la sicurezza delle aree sciabili” riguardante lo sci da discesa, al riconoscimento di un contributo massimo pari al 40% (v. art. 46, comma 1, lett. b), calcolato sull’ammontare delle spese sostenute in un arco temporale non superiore a 100 giorni e non inferiore a 25 giorni riconducibili alla produzione di neve programmata;
• il 25% dell’importo del “Fondo per la sicurezza delle aree sciabili” riguardante lo sci di fondo, per l’assegnazione di un contributo massimo pari all’80% (v. art. 46, comma 1, lett. a) calcolato sull’ammontare delle spese sostenute dal 30.04.2011 al 30.04.2012 (quindi nel corso della stagione sciistica conclusa) per le finalità disciplinate all’art. 42, comma 1 e comma 2, lettera b) e c);
• il restante 75% dell’importo del “Fondo per la sicurezza delle aree sciabili” riguardante lo sci di fondo, per l’assegnazione di un contributo massimo pari al 40% (v. art. 46, comma 1, lett. b) calcolato sull’ammontare delle spese sostenute in un arco temporale non superiore a 100 giorni e non inferiore a 25 giorni riconducibili alla produzione di neve programmata;
La spesa ammissibile è computata al lordo dell’I.V.A., salvo i casi in cui la stessa possa essere recuperata, rimborsata o compensata, in qualche modo, da parte del beneficiario. Tali casi devono essere obbligatoriamente segnalati dal richiedente al momento della domanda di contributo.
Qualora le disponibilità economiche regionali fossero insufficienti a soddisfare tutte le istanze ammesse a contributo nella misura massima prevista, si provvederà a ridurre la percentuale di contributo in misura uguale per ogni domanda fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Inoltre, qualora intenda rinunciare al contributo, il beneficiario deve darne immediata comunicazione scritta alla Regione Piemonte, Direzione Cultura, Turismo e Sport – Settore Offerta Turistica, Via Avogadro, 30 – 10121 TORINO.
Così come già stabilito con Delib.G.R. n. 30-3218 del 30 dicembre 2011, il contributo massimo concedibile annualmente ai soggetti di cui all’art. 38 della L.R. n. 2/09 s.m.i. per le spese classificate di Categoria A e di Categoria C è pari ad euro 150.000,00. La sommatoria delle agevolazioni concesse a valere sul “Fondo per la sicurezza delle aree sciabili” in ordine alla categoria A e di quelle a valere sul “Fondo per le spese di gestione degli impianti di risalita e aree sciabili” in ordine alla categoria C non potrà, pertanto, superare tale importo.
1.5 Valutazione ex post
Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 51 della L.R. n. 2/2009 s.m.i., ai soggetti beneficiari dei contributi potrà essere richiesta dopo l’erogazione del contributo, documentazione contenente dati economici e fisici inerenti le spese e gli interventi finanziati e una relazione che analizzi i risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi proposti nella fase iniziale.
1.6 Piano finanziario
Le risorse necessarie per il finanziamento del Piano Triennale 2012-2014 relative agli interventi di Categoria A, sono definite sulla base delle disponibilità di Bilancio.
1.7 Presentazione delle candidature
La modulistica di candidatura (Dossier di Candidatura) sarà approvata con determina dirigenziale successivamente all’approvazione del Programma Triennale 2012-2014 e pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte.
Le candidature dovranno essere presentate, mediante l’apposito Dossier, alla Regione Piemonte, Direzione Cultura, Turismo e Sport, – Settore Offerta Turistica e Interventi Comunitari in Materia Turistica, Via Avogadro, 30 – 10121 Torino, entro e non oltre 60 giorni (fa fede il timbro postale) dalla pubblicazione sul B.U.R. del provvedimento dirigenziale di approvazione della relativa modulistica.
Le domande dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’ente allegando copia fotostatica del documento di identità del richiedente in corso di validità.
Nei casi previsti, i documenti costituenti la candidatura dovranno risultare in regola con le norme vigenti in materia di imposta di bollo (D.M. 20 agosto 1992).
I medesimi soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente Piano Triennale, sono tenuti a collaborare fornendo i documenti richiesti e necessari al controllo amministrativo e contabile dell’intervento finanziato secondo le indicazioni impartite dalla Direzione regionale competente.
Il soggetto proponente non potrà presentare più di 1 richiesta di contributo a valere sullo stesso impianto e nello stesso anno di competenza.
Come già indicato, la gestione dei contributi, una volta assegnati ai beneficiari, sarà demandata alla Finpiemonte S.p.A., Galleria San Federico, 54 – TORINO.
1.8. Dossier di candidatura
Le domande di partecipazione al presente bando dovranno essere presentate esclusivamente utilizzando la modulistica predisposta allo scopo dalla Regione Piemonte.
La modulistica necessaria alla presentazione delle istanze di contributo è in distribuzione gratuita presso la Direzione regionale Cultura, Turismo e Sport – Settore Offerta Turistica e Interventi Comunitari in Materia Turistica, Via Avogadro, 30, Torino oppure è reperibile attraverso il sito internet: www.regione.piemonte.it/turismo.
È, ovviamente, consentito l’invio di ulteriori documenti ed elaborati (ad esempio documentazione fotografica) in grado di meglio supportare la domanda.
1.9 Liquidazione dei contributi
I contributi concessi per la predisposizione e la realizzazione delle iniziative di Categoria A ritenute idonee ed ammissibili in relazione alle risorse disponibili, saranno liquidati ai beneficiari previa verifica della conformità, regolarità e completezza della documentazione inviata.
La Regione Piemonte ha facoltà, inoltre, di controllare l’effettiva realizzazione delle attività dichiarate da parte dei soggetti beneficiari dei contributi anche effettuando sopralluoghi di verifica presso la sede dei beneficiari stessi.
La Regione Piemonte provvederà alla revoca immediata del contributo concesso qualora risulti che l’iniziativa non sia stata realizzata in conformità di quanto descritto nella domanda di contributo o quando vengano accertate gravi irregolarità nella contabilizzazione della spesa o nella documentazione esibita.
Come già indicato, la revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate opportunamente rivalutate.
1.10 Struttura di supporto
Per lo svolgimento delle verifiche e del monitoraggio delle domande presentate relativamente alla Categoria A ai sensi del presente Programma Triennale e per l’elaborazione di una procedura informatica necessaria al conteggio del contributo da assegnare ai soggetti richiedenti, la Direzione Cultura, Turismo e Sport potrà costituire una idonea struttura di supporto, in seguito all’approvazione di apposita convenzione e potrà costituire una Commissione Tecnica composta da funzionari regionali, da funzionari di Finpiemonte S.p.A. e da rappresentanti delle Associazioni di categoria.
Parte Seconda
Spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria
CATEGORIA C
2.1 Spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria
La Regione Piemonte destina il 100% dell’importo del “Fondo per le spese di gestione degli impianti di risalita e aree sciabili”, per l’assegnazione di un contributo massimo del 25% e per un importo non superiore ad euro 30.000,00 a sostegno delle spese sostenute dal 30.04.2011 al 30.04.2012 (quindi nel corso della stagione sciistica conclusa) riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria delle microstazioni (definite ai sensi dell’art. 38 della L.R. n. 2/2009 s.m.i.) esercenti lo sci di fondo e/o da discesa e non funzionali agli interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili di cui alle iniziative appartenenti alla Categoria A.
Le spese elencate dovranno essere opportunamente rendicontate con idonea documentazione giustificativa.
I soggetti beneficiari dovranno presentare, presso Finpiemonte S.p.A., la rendicontazione dei costi sostenuti a firma del Legale Rappresentante e, ove presente, del Presidente dell’Organo di controllo ovvero del consulente contabile dell’azienda iscritto all’Albo dei Dottori e Ragionieri Commercialisti.
Ai sensi dell’art. 38, le microstazioni sono definite tali con provvedimento della Giunta Regionale in base alla loro rispondenza ai requisiti fissati al comma 1 del citato articolo dalla L.R. n. 2/2009 s.m.i. Pertanto, al momento della presentazione dell’istanza e fino alla formale classificazione, il soggetto richiedente dovrà certificare di essere una “microstazione” avente tutte le caratteristiche richieste dalla normativa.
Qualora vengano accertate difformità tra l’atto finale di classificazione e l’autocertificazione presentata, si procederà ai necessari conguagli economici sulle agevolazioni concesse ai beneficiari.
Ai sensi dell’art. 47, comma 2, ai fini del calcolo del contributo da assegnare, le spese sostenute saranno valutate, per le aree di cui all’art. 4, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), in relazione ai km di piste, al numero del personale dipendente ed assimilato in forza al soggetto gestore ed al fatturato complessivo secondo le modalità di seguito indicate.
Al totale delle spese rendicontante verranno sottratte le spese già inserite nella Categoria A. L’importo ottenuto sarà la “spesa ammissibile”.
i) Il 100% della spesa ammissibile (su cui sarà calcolato il massimo del 25% di contributo e comunque per un importo non superiore a 30.000 euro) sarà riconosciuta ai soggetti richiedenti che impieghino fino a 5 persone, abbiano fino a 5.000 m di piste ed un fatturato annuo fino ad euro 120.000,00;
ii) L’80% della spesa ammissibile (su cui sarà calcolato il massimo del 25% di contributo e comunque per un importo non superiore a 30.000 euro) sarà riconosciuta ai soggetti richiedenti che impieghino da 6 a 10 persone, abbiano fino a 15.000 m di piste ed un fatturato annuo superiore ad euro 120.000,00 ed inferiore a euro 700.000,00;
iii) Il 40% della spesa ammissibile (su cui sarà calcolato il massimo del 25% di contributo e comunque per un importo non superiore a 30.000 euro) sarà riconosciuta, invece, ai soggetti che impieghino oltre 10 persone, abbiano più di 15.000 m di piste ed un fatturato annuo pari o superiore ad euro 700.000,00.
Al richiedente sarà assegnata la percentuale di spesa ammissibile corrispondente al possesso di almeno due dei tre requisiti di cui ai punti i) ii) e iii).
Inoltre, i soggetti gestori delle aree di cui all’art. 4, comma 2, lettere a), c), d), e), g) (escluse, quindi le piste di fondo) potranno richiedere un contributo per il rimborso delle spese rientranti nella Categoria C con le modalità precedentemente elencate soltanto dichiarando di attuare in maniera completa il CCNL per il trasporto a fune e la L. n. 123/2007 “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia” e del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e relativi allegati “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
2.2 Criteri generali di valutazione
Le candidature presentate ai sensi del Programma Triennale 2012-2014 relative alle spese di Categoria C saranno oggetto di:
• Verifica sotto il profilo formale;
2.2.1 Verifica formale
1. Dossier di Candidatura presentato entro i termini di legge e regolarmente sottoscritto;
2. Soggetto beneficiario previsto dal Programma Triennale 2012-2014;
3. Tipologia di intervento compatibile con quanto indicato e disciplinato ai sensi della L.R. n. 2/09 s.m.i.;
4. Completezza e regolarità della documentazione richiesta e necessaria alla valutazione;
Saranno giudicati “non ammissibili” i Dossier di Candidatura che a seguito della verifica risulteranno:
1. Presentati oltre il termine stabilito (fa fede il timbro postale);
2. Non completi dei documenti richiesti (da fornire secondo la modulistica predisposta dagli uffici regionali e sottoscritta dal Legale Rappresentante);
3. Il cui contenuto risulti incompatibile con le tipologie di intervento indicate ai sensi della L.R. n. 2/09 s.m.i.;
Le relative istanze saranno giudicate non ammissibili e pertanto non finanziate.
In presenza di altre carenze di ordine formale di minor rilievo, diverse da quelle sopra elencate, gli uffici regionali competenti potranno richiedere di provvedere alla relativa integrazione affinché l’istanza possa essere valutata. (7)
Gli elenchi relativi alle iniziative finanziabili saranno approvate con provvedimento amministrativo entro 90 giorni dal termine di scadenza per la presentazione del Dossier di Candidatura.
L’esito finale della valutazione, sia positivo sia negativo, sarà comunicato individualmente a tutti i soggetti che hanno presentato istanza.
2.3 Entità dei contributi
Come già precedentemente indicato, per il sostegno economico degli interventi ritenuti idonei presentati a valere sul presente Programma Triennale 2012-2014 relativi alla Categoria C la Regione Piemonte, sulla base delle risorse annualmente disponibili e nel rispetto delle norme vigenti nazionali e comunitarie in materia di concessione di contributi e di regolamentazione delle attività turistiche e sportive, concederà:
• il 100% dell’importo del “Fondo per le spese di gestione degli impianti di risalita e aree sciabili”, per l’assegnazione di un contributo massimo pari al 25% e per un importo non superiore ad euro 30.000,00 a sostegno delle spese sostenute dal 30.04.2011 al 30.04.2012 (quindi nel corso della stagione sciistica conclusa) riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria delle microstazioni (definite ai sensi dell’art. 38 della L.R. n. 2/2009 s.m.i.) esercenti lo sci di fondo e/o da discesa e non funzionali agli interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili di cui alle iniziative appartenenti alla Categoria A.
La spesa ammissibile è computata al lordo dell’I.V.A., salvo i casi in cui la stessa possa essere recuperata, rimborsata o compensata, in qualche modo, da parte del beneficiario. Tali casi devono essere obbligatoriamente segnalati dal richiedente al momento della domanda di contributo.
Qualora le disponibilità economiche regionali fossero insufficienti a soddisfare tutte le istanze ammesse a contributo nella misura massima prevista, si provvederà a ridurre la percentuale di contributo in misura uguale per ogni domanda fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Inoltre, qualora intenda rinunciare al contributo, il beneficiario deve darne immediata comunicazione scritta alla Regione Piemonte, Direzione Cultura, Turismo e Sport – Settore Offerta Turistica, Via Avogadro, 30 – 10121 TORINO.
Così come già stabilito con Delib.G.R. n. 30-3218 del 30 dicembre 2011, il contributo massimo concedibile annualmente ai soggetti di cui all’art. 38 della L.R. n. 2/09 s.m.i. per le spese classificate di Categoria A e di Categoria C è pari ad euro 150.000,00. La sommatoria delle agevolazioni concesse a valere sul “Fondo per la sicurezza delle aree sciabili” in ordine alla categoria A e di quelle a valere sul “Fondo per le spese di gestione degli impianti di risalita e aree sciabili” in ordine alla categoria C non potrà, pertanto, superare tale importo.
2.4 Valutazione ex post
Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 51 della L.R. n. 2/2009 s.m.i., ai soggetti beneficiari dei contributi potrà essere richiesta dopo l’erogazione del contributo, documentazione contenente dati economici e fisici inerenti le spese e gli interventi finanziati e una relazione che analizzi i risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi proposti nella fase iniziale.
2.5 Piano finanziario
Le risorse necessarie per il finanziamento del Piano Triennale 2012-2014 relative agli interventi di Categoria C, sono definite annualmente sulla base delle disponibilità relative all’esercizio finanziario di competenza.
2.6 Presentazione delle candidature
La modulistica di candidatura sarà approvata con determina dirigenziale successivamente all’approvazione del Programma Triennale 2012-2014 e pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte.
Le candidature dovranno essere presentate, mediante l’apposito Dossier, alla Regione Piemonte, Direzione Cultura, Turismo e Sport, – Settore Offerta Turistica e Interventi Comunitari in Materia Turistica, Via Avogadro, 30 – 10121 Torino, entro e non oltre 60 giorni (fa fede il timbro postale) dalla pubblicazione sul B.U.R. del provvedimento dirigenziale di approvazione della relativa modulistica.
Le domande dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’ente allegando copia fotostatica del documento di identità del richiedente in corso di validità.
Nei casi previsti, i documenti costituenti la candidatura dovranno risultare in regola con le norme vigenti in materia di imposta di bollo (D.M. 20 agosto 1992).
I medesimi soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente Piano Triennale, sono tenuti a collaborare fornendo i documenti richiesti e necessari al controllo amministrativo e contabile dell’intervento finanziato secondo le indicazioni impartite dalla Direzione regionale competente.
Come già indicato, la gestione dei contributi, una volta assegnati ai beneficiari, sarà demandata alla Finpiemonte S.p.A., Galleria San Federico, 54 – TORINO.
2.7 Dossier di candidatura
Le domande di partecipazione al presente bando dovranno essere presentate esclusivamente utilizzando la modulistica predisposta allo scopo dalla Regione Piemonte.
La modulistica necessaria alla presentazione delle istanze di contributo è in distribuzione gratuita presso la Direzione regionale Cultura, Turismo e Sport – Settore Offerta Turistica e Interventi Comunitari in Materia Turistica, Via Avogadro, 30, Torino oppure è reperibile attraverso il sito internet: www.regione.piemonte.it/turismo.
È, ovviamente, consentito l’invio di ulteriori documenti ed elaborati (ad esempio documentazione fotografica) in grado di meglio illustrare le caratteristiche dell’iniziativa.
2.8 Liquidazione dei contributi
I contributi concessi per le spese rientranti nella Categoria C ritenute idonee ed ammissibili in relazione alle risorse disponibili, saranno liquidati ad avvenuta rendicontazione, da parte del beneficiario, della spesa totale sostenuta, previa verifica della conformità, regolarità e completezza della documentazione inviata.
La Regione Piemonte ha facoltà, inoltre, di controllare le attività realizzate da parte dei soggetti beneficiari dei contributi anche effettuando sopralluoghi presso la sede dei beneficiari stessi.
La Regione Piemonte provvederà alla revoca immediata del contributo concesso qualora l’intervento sul quale è stato richiesto il rimborso delle spese di categoria C non sia stato realizzato in conformità a quanto descritto nella domanda di contributo o quando vengano accertate gravi irregolarità nella contabilizzazione della spesa o nella documentazione esibita.
Come già indicato, la revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate opportunamente rivalutate.
2.9 Struttura di supporto
Per lo svolgimento delle verifiche e del monitoraggio delle domande presentate relativamente alla Categoria C ai sensi del presente Programma Triennale e per l’elaborazione di una procedura informatica necessaria al conteggio del contributo da assegnare ai soggetti richiedenti, la Direzione Cultura, Turismo e Sport potrà costituire una idonea struttura di supporto, in seguito all’approvazione di apposita convenzione e potrà costituire una Commissione Tecnica composta da funzionari regionali, da funzionari di Finpiemonte S.p.A. e da rappresentanti delle Associazioni di categoria.
Parte Terza
Investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico, delle aree sciabili e dell’offerta turistica
CATEGORIA B
3.1 Investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità ambientale ed energetica, al potenziamento ed alla valorizzazione del patrimonio impiantistico, delle aree sciabili e dell’offerta turistica – SCI DA DISCESA E SCI DA FONDO
La Regione Piemonte, al fine di salvaguardare, migliorare ed aumentare il patrimonio impiantistico regionale, destina il 80% del “Fondo di investimenti per impianti di risalita, aree sciabili ed offerta turistica” al sostegno degli investimenti riguardanti lo sci da discesa ed il restante 20% del “Fondo” per il sostegno degli interventi riguardanti lo sci nordico.
Ai sensi dell’art. 43, comma1 della L.R. n. 2/2009 s.m.i., sono ammissibili a finanziamento i seguenti interventi:
• Sostituzione funi degli impianti di risalita;
• Sostituzione, nuova realizzazione, miglioramento qualitativo, ambientale ed energetico o potenziamento degli impianti di risalita per la pratica degli sport invernali, delle pertinenze e delle opere accessorie;
• Sostituzione, nuova realizzazione, miglioramento qualitativo, ambientale ed energetico o potenziamento delle piste da sci e degli impianti di innevamento programmato, delle pertinenze e delle opere accessorie;
• Altri investimenti (purché non riconducibili alla gestione ordinaria) coerenti con le finalità della legge regionale e del presente bando che alla legge stessa da attuazione.
Ai sensi dell’art. 47, comma 4 della L.R. n. 2/2009 s.m.i., le istanze di contributo che si riferiscono alla Categoria B dovranno descrivere, in una apposita relazione denominata Modulo 2, i seguenti elementi:
a) un quadro conoscitivo generale che consenta un inquadramento complessivo dell’opera e che tenga conto dei punti di forza e di debolezza del contesto di riferimento;
b) una valutazione delle condizioni di mercato della domanda e dell’offerta dei beni e dei servizi turistico-sportivi prodotti all’interno dell’area interessata dall’iniziativa: occorre descrivere in termini quali-quantitativi lo stato attuale e le prospettive di evoluzione della domanda di beni e/o servizi che costituiscono i bisogni da soddisfare con l’intervento proposto. Per quanto riguarda l’offerta dei beni e dei servizi riferibili direttamente all’opera studiata, bisogna fare riferimento all’offerta attuale nel bacino di utenza individuando gli eventuali “concorrenti”. Dopo la descrizione della domanda e dell’offerta è possibile redigere un bilancio domanda-offerta e, quindi, indicare la stima (di massima) dei potenziali utenti. È anche utile fornire eventuali alternative sotto il profilo tecnico-funzionale, localizzativo gestionale ecc. L’inesistenza di alternative all’intervento proposto dovrà in ogni caso essere puntualmente motivata;
c) una valutazione degli aspetti organizzativi e attuativi: tutte le opere – sebbene con diverso grado di complessità – necessitano di un’attività di gestione nella fase di regime, dalla sola attività di manutenzione dell’opera a quella di gestione di sistemi complessi. La relazione descrittiva deve dunque porre una particolare attenzione nell’individuare il sistema più efficiente di gestione dell’opera;
d) una valutazione della convenienza economica e sociale che analizzi sinteticamente i vantaggi (benefici) e gli svantaggi (costi) per la collettività connessi alla realizzazione dell’opera;
e) una analisi dettagliata della sostenibilità dei costi e della copertura finanziaria: il bilancio domanda-offerta precedentemente esaminato, assume un’importanza decisiva per la giustificazione finanziaria ed economico-sociale (utilità) dell’investimento.
Oltre alla relazione descrittiva contenente gli elementi precedentemente elencati, le proposte progettuali dovranno essere corredate dagli elaborati di dettaglio tecnico e progettuale necessari alla realizzazione e all’eventuale finanziamento.
Fatto salvo il caso della mera sostituzione funi, tutti i progetti – in proporzione al grado di complessità – dovranno essere corredati da uno specifico “piano di gestione”. All’interno del piano occorrerà descrivere il modello di gestione previsto individuandone normativa, soggetti, modalità, attività ecc., nonché le azioni che dovranno essere intraprese per rendere possibile, sul piano gestionale, il conseguimento degli obiettivi ai quali l’intervento è finalizzato. Il modello di gestione previsto dovrà trovare corrispondenza nella fattibilità finanziaria. Il piano di gestione, inoltre, dovrà prevedere – relativamente alla realizzazione degli impianti di risalita – una ipotesi sui passaggi successivi all’investimento rapportata ai passaggi attualmente registrati.
Ai fini dell’ammissibilità al finanziamento, il livello di elaborazione dei progetti predisposti dai soggetti pubblici è quello di “progettazione preliminare” ai sensi della vigente normativa in materia di lavori pubblici. Nel caso degli altri soggetti beneficiari il livello di progettazione richiesto è assimilato, in termini di dettaglio progettuale, a quello di “progettazione preliminare” previsto per i soggetti pubblici.
Per la realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento dovrà essere adottata la procedura pubblica secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 163/2006 anche per gli altri Enti indipendentemente dal costo dell’opera oggetto di intervento.
Si sottolinea, inoltre, ai fini dell’ammissibilità al contributo che, salvo il caso della sostituzione di funi degli impianti di risalita, i lavori relativi al progetto NON DEVONO ESSERE INIZIATI PRIMA DELLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA.
3.2 Criteri generali di valutazione
In relazione a quanto previsto dal presente Programma Triennale 2012-2014, la valutazione delle candidature ai fini dell’idoneità e dell’ammissibilità al finanziamento avverrà mediante i seguenti criteri di valutazione:
• completezza dell’analisi del contesto locale (esame dei punti di forza e dei punti di debolezza in relazione ai problemi e alle potenzialità turistiche della località);
• validità dell’analisi della domanda e dell’offerta turistico-sportiva;
• completezza e grado di approfondimento degli aspetti organizzativi e attuativi concernenti le ipotesi considerate;
• fattibilità dell’ipotesi progettuale in relazione alla sostenibilità economico-finanziaria (sia nella fase di investimento, sia nella fase gestionale)
• Qualità complessiva del progetto;
• Sostenibilità ambientale e socio economica della proposta progettuale.
Nel rispetto dei criteri di valutazione indicati, la Regione Piemonte, attribuirà a ciascuno di essi un punteggio (v. paragrafo 3.9.2) al fine della formazione delle graduatorie di idoneità dei progetti.
Il presente Programma stabilisce, inoltre, per i progetti presentati il punteggio minimo che dovranno raggiungere affinché possano essere ammissibili a contributo.
Pertanto, i progetti che a seguito della valutazione effettuata mediante i criteri sopra indicati non raggiungano la soglia minima (punteggio minimo) stabilita in punti 6 saranno giudicati non ammissibili e, quindi, non finanziati.
La graduatoria di idoneità finale è formulata sulla base del punteggio totale ottenuto dalla somma del punteggi assegnati ad ogni singolo criterio sommato all’eventuale punteggio di priorità, come di seguito indicato (v. paragrafo 3.2.1).
A parità di punteggio sarà preso in considerazione l’ordine temporale di presentazione dei Dossier di Candidatura.
3.2.1 Priorità
Tra le tipologie di intervento precedentemente elencate, ai sensi dell’art. 43 della legge regionale, verrà considerata prioritaria (e pertanto in sede istruttoria verrà assegnato un punteggio aggiuntivo) la realizzazione di progetti che abbiano le seguenti caratteristiche:
Sostituzione funi, revisione generale o scadenza vita tecnica di impianti la cui chiusura comprometta l’efficienza dell’intera stazione punti 12
Revisione generale o scadenza di vita tecnica di altri impianti di risalita punti 10
Ottimizzazione, miglioramento qualitativo o ampliamento degli impianti di innevamento programmato punti 7
3.3 Entità dei contributi
Per la realizzazione dei progetti ritenuti idonei presentati a valere sul presente Programma Triennale, la Regione Piemonte, sulla base delle risorse disponibili e nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie, concederà:
a. Contributo in conto capitale, a favore delle stazioni di interesse locale, fino alla misura massima del 70% della spesa ritenuta ammissibile e, comunque, entro il limite di contribuzione massimo di euro 400.000,00 per la realizzazione dei progetti proposti che comportino un investimento minimo ammissibile pari ad euro 25.000,00;
b. Contributo in conto capitale, a favore delle stazioni non locali, fino alla misura massima del 70% della spesa ritenuta ammissibile, per la realizzazione di progetti che comportino un investimento minimo ammissibile pari ad euro 25.000,00. Il contributo massimo concedibile è pari ad euro 200.000,00, ai sensi del Regolamento 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 “Regolamento della Commissione relativo all’applicazione degli art. 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore” (regime “de minimis”).
La spesa ammissibile è computata al lordo dell’I.V.A., salvo i casi in cui la stessa possa essere recuperata, rimborsata o compensata, in qualche modo, da parte del beneficiario; tali casi devono essere obbligatoriamente segnalati dal richiedente al momento della domanda di contributo.
Esclusivamente per gli Enti Pubblici che presentano domanda di contributo ai sensi del presente Programma per gli interventi rientranti nella Categoria B, le spese tecniche sono ammesse a contributo solo se riferite ad incarichi assegnati all’esterno dell’Ente beneficiario e nella misura massima del 10% dell’importo complessivo dell’investimento.
Il contributo che viene concesso ai soggetti giuridici beneficiari NON È CUMULABILE con altri contributi eventualmente richiesti ed ottenuti sul medesimo intervento prima della data di presentazione della domanda, pena la revoca del contributo stesso da parte della Regione Piemonte.
Qualora intenda rinunciare al contributo, il beneficiario deve darne immediata comunicazione scritta alla Regione Piemonte, Direzione Cultura, Turismo e Sport – Settore Offerta turistica, Via Avogadro, 30 – 10121 TORINO.
3.4 Valutazione ex post
Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 51 della L.R. n. 2/2009 s.m.i., ai soggetti beneficiari dei contributi potrà essere richiesta dopo l’erogazione del contributo, documentazione contenente dati economici e fisici inerenti le spese e gli interventi finanziati e una relazione che analizzi i risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi proposti nella fase iniziale.
3.5 Piano finanziario
Le risorse necessarie per il finanziamento del Piano Triennale 2012-2014 relative agli interventi di Categoria B, sono definite nella loro entità annuale sulla base delle disponibilità del Bilancio di competenza.
3.6 Azioni di comunicazione
I beneficiari dovranno, infine, assicurare la piena visibilità della Regione Piemonte in tutte le azioni di comunicazione relative al progetto di cui al presente bando con espressa citazione del sostegno regionale ottenuto.
3.7 Presentazione delle candidature
La modulistica di candidatura sarà approvata con determina dirigenziale successivamente all’approvazione del Programma Triennale 2012-2014 e pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte.
Le candidature dovranno essere presentate, mediante l’apposito Dossier, alla Regione Piemonte, Direzione Cultura, Turismo e Sport, – Settore Offerta Turistica e Interventi Comunitari in Materia Turistica, Via Avogadro, 30 – 10121 Torino, entro e non oltre 60 giorni (fa fede il timbro postale) dalla pubblicazione sul B.U.R. del provvedimento dirigenziale di approvazione della relativa modulistica.
Le domande dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’ente allegando copia fotostatica del documento di identità del richiedente in corso di validità.
Nei casi previsti, i documenti costituenti la candidatura dovranno risultare in regola con le norme vigenti in materia di imposta di bollo (D.M. 20 agosto 1992).
I medesimi soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente Piano Triennale, sono tenuti a collaborare fornendo i documenti richiesti e necessari al controllo amministrativo e contabile dell’intervento finanziato secondo le indicazioni impartite dalla Direzione regionale competente.
Il soggetto proponente non potrà presentare più di 1 richiesta di contributo per lo stesso impianto a valere sul presente Programma Triennale 2012-2014.
Come già indicato, la gestione dei contributi, una volta assegnati ai beneficiari, sarà demandata alla Finpiemonte S.p.A., Galleria San Federico, 54 – TORINO.
3.8 Dossier di candidatura
Le domande di partecipazione al presente bando dovranno essere presentate esclusivamente utilizzando la modulistica predisposta allo scopo dalla Regione Piemonte e comprenderà obbligatoriamente i documenti qui di seguito descritti.
• Domanda di finanziamento a firma del legale rappresentante dell’Ente richiedente (Modulo 1);
• Relazione generale dell’intervento, così come indicato al precedente paragrafo 3.1 (Modulo 2);
• Elaborati tecnico-progettuali;
• Piano di gestione, ove previsto;
• Computo metrico estimativo redatto a misura delle opere da realizzare o, ove previsto Quadro Economico.
Oltre i 60 gg. previsti, tale documentazione non è integrabile in momenti successivi. La mancanza di anche un solo elaborato porterà all’esclusione dell’istanza.
È, ovviamente, consentito l’invio di ulteriori documenti ed elaborati (ad esempio documentazione fotografica) in grado di meglio illustrare le caratteristiche dell’iniziativa.
Gli uffici regionali si riservano, ai sensi della L. n. 241/1990 s.m.i. e della L.R. n. 7/2005, di richiedere chiarimenti e integrazioni al soggetto candidato affinché l’istanza possa essere valutata nel merito. Se in seguito alla richiesta di integrazioni, le stesse non vengano fornite nei tempi stabiliti, la domanda di contributo verrà giudicata non ammissibile.
La modulistica necessaria alla presentazione delle istanze di contributo è in distribuzione gratuita presso la Direzione regionale Cultura, Turismo e Sport – Settore Offerta Turistica e Interventi Comunitari in Materia Turistica, Via Avogadro, 30, Torino oppure è reperibile attraverso il sito internet: www.regione.piemonte.it/turismo.
3.9 Valutazione delle candidature e formulazione delle graduatorie di idoneità
Le candidature presentate in attuazione del Programma Triennale 2012-2014 saranno oggetto di:
• verifica sotto il profilo formale;
• valutazione di merito.
3.9.1 Verifica formale
Le proposte progettuali presentate saranno esaminate preliminarmente sotto il profilo della correttezza formale, ossia della conformità con quanto stabilito nel presente Programma Triennale:
a. Dossier di Candidatura presentato entro i termini di legge e regolarmente sottoscritto;
b. Soggetto beneficiario previsto dal Programma Triennale 2012-2014;
c. Tipologia di intervento compatibile con quanto indicato e disciplinato ai sensi della L.R. n. 2/09 s.m.i.;
d. Completezza e regolarità della documentazione richiesta e necessaria alla valutazione;
Saranno giudicati “non ammissibili” i Dossier di Candidatura che a seguito della verifica preliminare risulteranno:
1. Presentati oltre il termine stabilito (fa fede il timbro postale);
2. Non completi dei documenti richiesti (da fornire secondo la modulistica predisposta dagli uffici regionali – Moduli 1 e 2, sottoscritta dal Legale Rappresentante ed elencata al precedente paragrafo 3.8);
3. Il cui contenuto risulti incompatibile con le tipologie di intervento indicate ai sensi della L.R. n. 2/09 s.m.i.;
Le relative istanze saranno, pertanto, escluse dalla successiva fase di valutazione di merito.
In presenza di altre carenze di ordine formale di minor rilievo, diverse da quelle sopra elencate, gli uffici regionali competenti potranno richiedere di provvedere alla relativa integrazione affinché l’istanza possa essere valutata nel merito (8) .
3.9.2 Valutazione di merito
Ai sensi dell’art. 47, comma 2 della L.R. n. 2/2009 s.m.i., le istanze di contributo concernenti le tipologie di intervento rientranti nella Categoria B coerenti con gli obiettivi fissati dalla L.R. n. 2/2009 s.m.i., saranno valutate sulla base dei criteri, delle priorità e delle modalità indicate nel presente Programma Triennale mediante un metodo di valutazione “a punteggio” che permetterà di formulare le graduatorie delle iniziative idonee e ammissibili a finanziamento nonché di stabilire l’entità dei contributi assegnabili in relazione alle risorse disponibili.
Nel rispetto dei criteri generali di valutazione di merito indicati al paragrafo 3.2, gli uffici regionali attribuiranno un punteggio variabile tra 0 e 4 in relazione al “grado di corrispondenza/soddisfacimento” del progetto con il parametro considerato.
Operativamente l’assegnazione del punteggio avverrà secondo la seguente modalità:
– punteggio 0, attribuito nei casi in cui il “grado di corrispondenza/soddisfacimento” con il criterio considerato è giudicato insufficiente: la proposta progettuale, rispetto al criterio, è inadeguata o fortemente carente;
– punteggio 1, attribuito quando il “grado di corrispondenza/soddisfacimento” con il criterio considerato è giudicato sufficiente: la proposta progettuale, rispetto al criterio, risponde solamente ai requisiti minimi richiesti;
– punteggio 2, attribuito quando il “grado di corrispondenza/soddisfacimento” con il criterio considerato è giudicato discreto: la proposta progettuale, rispetto al criterio, è mediamente soddisfacente e accettabile;
– punteggio 3, attribuito quando il “grado di corrispondenza/soddisfacimento” con il criterio considerato è giudicato buono: la proposta progettuale, rispetto al criterio, è ben risolta e coerente;
– punteggio 4, attribuito quando il “grado di corrispondenza/soddisfacimento” con il criterio considerato è giudicato ottimo: la proposta progettuale, rispetto al criterio, è ben risolta e coerente e dimostra la ricerca per dare concretezza ai principi e alle finalità del Programma Triennale per gli anni 2012-2014.
Come precedentemente indicato, la graduatoria di idoneità finale è formulata sulla base del punteggio totale ottenuto dalla somma del punteggi assegnati ad ogni singolo criterio eventualmente sommato al punteggio di priorità di cui al precedente paragrafo 3.2.1.
A parità di punteggio sarà preso in considerazione l’ordine temporale di presentazione dei Dossier di candidatura.
Le graduatorie relative alle iniziative finanziabili saranno approvate con determina dirigenziale entro 90 giorni dal termine di scadenza per la presentazione del Dossier di Candidatura.
I lavori relativi agli interventi rientranti nella Categoria B devono iniziare entro il 31.12.2014, pena la revoca del contributo. Eventuali proroghe del termine di inizio lavori potranno essere concesse con determina dirigenziale unicamente per motivi eccezionali e documentabili non dipendenti dalla volontà del beneficiario e per un periodo massimo di dodici mesi.
Con lo stesso provvedimento di approvazione delle graduatorie saranno altresì stabiliti i tempi per la conclusione degli interventi nonché per la rendicontazione documentata delle spese sostenute. Eventuali proroghe del termine di fine lavori potranno essere concesse con determina dirigenziale unicamente per motivi eccezionali e documentabili non dipendenti dalla volontà del beneficiario.
L’esito finale della valutazione, sia positivo sia negativo, sarà comunicato individualmente a tutti i soggetti che hanno presentato istanza.
3.10 Realizzazione degli interventi
Successivamente alla comunicazione di ammissibilità a contributo da parte della Regione Piemonte, Direzione Regionale Cultura, Turismo e Sport – Settore Offerta Turistica, il Legale Rappresentante dovrà confermare formalmente l’accettazione del contributo attraverso la sottoscrizione di un apposito “atto di accettazione” secondo le modalità e i tempi stabiliti, pena la revoca del contributo assegnato.
La realizzazione dell’intervento dovrà essere conforme a quanto indicato dal beneficiario al momento della presentazione della domanda e della successiva accettazione del contributo. Variazioni sostanziali, o che comunque snaturino le finalità e i caratteri propri dell’iniziativa e delle relative spese ammesse a contributo, comporteranno la revoca del contributo stesso.
Qualsiasi altra variante del progetto esecutivo anche se non modifica l’impostazione originale del progetto ammesso al finanziamento dovrà essere adottata, da parte dei beneficiari, ai sensi della normativa vigente in materia di opere pubbliche; in tutti i casi, comunque, i beneficiari dovranno preventivamente sottoporre alla Regione Piemonte qualunque variante. La Regione Direzione Cultura, Turismo e Sport si pronuncerà in merito entro 60 giorni; trascorso tale termine senza osservazioni o provvedimenti da parte della Regione Direzione Cultura Turismo e Sport la variante si intende accolta.
L’eventuale incremento del costo d’investimento totale dell’intervento, determinatosi a seguito di variante accolta dalla Regione, non potrà comportare un incremento del contributo inizialmente assegnato al momento dell’approvazione del progetto definitivo.
I soggetti pubblici beneficiari, dovranno presentare, insieme alla comunicazione di inizio lavori o da una autocertificazione attestante l’avvenuto inizio, anche il progetto esecutivo nonché comunicare l’esito della gara d’appalto e il relativo importo di aggiudicazione.
L’eventuale utilizzo delle economie derivanti dal cosiddetto “ribasso d’asta” a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto, a favore di varianti in corso d’opera, dovrà essere oggetto di specifica richiesta da parte del beneficiario alla Regione Piemonte, Direzione Regionale Cultura, Turismo e Sport – Settore Offerta Turistica.
3.11 Erogazione dei contributi
3.11.1 Soggetti pubblici
I contributi concessi per la predisposizione e la realizzazione dei progetti proposti dai soggetti pubblici ritenuti idonei e ammissibili in relazione alle risorse disponibili, saranno erogati ai beneficiari secondo le seguenti modalità:
• 50% del contributo ad avvenuta dimostrazione, da parte del beneficiario, dell’inizio dei lavori;
• 40% del contributo ad avvenuta dimostrazione, da parte del beneficiario, di aver realizzato il 50% dei lavori;
• 10% del contributo o quota proporzionale spettante, quale saldo finale, ad avvenuta rendicontazione finale, da parte del beneficiario, della spesa totale sostenuta, previa verifica della conformità dell’intervento realizzato con il progetto approvato.
3.11.2 Altri soggetti
I contributi concessi per la predisposizione e la realizzazione dei progetti proposti dai soggetti beneficiari diversi dagli Enti Pubblici, saranno erogati secondo le seguenti modalità:
• 50% del contributo assegnato ad avvenuta dimostrazione, da parte del beneficiario, di aver sostenuto almeno il 50% della spesa ammessa a contributo, o in alternativa, 50% del contributo ad avvenuta dimostrazione, da parte del beneficiario, dell’inizio dei lavori, previa presentazione di garanzia fideiussoria, assicurativa o bancaria rapportata all’ammontare della quota anticipata, a garanzia della completa realizzazione del progetto;
• il restante 50% del contributo, o la relativa quota proporzionale spettante, sarà liquidata a avvenuta rendicontazione finale, da parte del beneficiario, della spesa totale effettivamente sostenuta, previa verifica della conformità dell’intervento realizzato con il progetto approvato. Tale quota potrà altresì essere erogata contemporaneamente alla prima, in forma di anticipo, quando richiesto, previa presentazione da parte del beneficiario di garanzia fideiussoria, assicurativa o bancaria rapportata all’ammontare della quota anticipata, a garanzia della completa realizzazione del progetto. Nel caso di una rendicontazione finale inferiore alla spesa prevista ammessa a contributo, la fideiussione sottoscritta dal beneficiario dovrà garantire la restituzione della quota eccedente opportunamente rivalutata. Nel caso in cui il soggetto beneficiario non rispetti i tempi di conclusione del progetto, stabilito al momento della concessione del contributo, la Regione Piemonte Direzione Cultura Turismo e Sport, previa diffida notificata, potrà procedere alla revoca del contributo già assegnato e al recupero della parte già erogata, opportunamente rivalutata, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
• In alternativa alle modalità sopra descritte, il contributo può essere erogato a fine lavori, in un’unica soluzione nonché rapportato alla spesa effettivamente sostenuta e documentata, previa verifica della conformità con quanto approvato.
La Regione Piemonte Direzione Cultura Turismo e Sport ha facoltà, inoltre, di controllare l’effettiva realizzazione delle attività programmate da parte dei soggetti beneficiari dei contributi anche effettuando sopralluoghi di verifica presso la sede dei beneficiari stessi.
La Regione Piemonte provvederà alla revoca immediata del contributo concesso qualora l’iniziativa non venga realizzata in conformità di quanto descritto nella domanda di contributo o quando vengano accertate gravi irregolarità nella contabilizzazione della spesa o nella documentazione esibita.
Come già indicato, la revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate opportunamente rivalutate. Tuttavia, l’importo dovuto per la restituzione delle somme erogate può essere proporzionalmente ridotto, qualora il beneficiario – poi divenuto inadempiente – documenti la realizzazione di almeno una parte funzionale dell’iniziativa approvata.
3.12 Struttura di supporto
Per lo svolgimento delle verifiche e del monitoraggio delle domande presentate relativamente alla Categoria B ai sensi del presente Programma Triennale e per l’elaborazione di una procedura informatica necessaria al conteggio del contributo da assegnare ai soggetti richiedenti, la Direzione Cultura, Turismo e Sport potrà costituire una idonea struttura di supporto, in seguito all’approvazione di apposita convenzione e potrà costituire una Commissione Tecnica composta da funzionari regionali, da funzionari di Finpiemonte S.p.A. e da rappresentanti delle Associazioni di categoria.
(2) Pertanto i “Fondi” di cui alle lettere a), b) ed e) sono tra loro compensabili così come i “Fondi” di cui alle lettere c) e d).
(3) Tali spese, ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. b), possono riferirsi, ad esempio, ai costi energetici, di approvvigionamento idrico, di manutenzione, del personale specifico addetto alla produzione di neve e di ogni altro costo riconducibile alla produzione di neve programmata stessa.
(4) Se la pendenza media della pista è superiore al 20% e la pendenza max è superiore al 40% la pista viene classificata come “pista nera”, se la pendenza media della pista è superiore al 20% e la pendenza max è inferiore al 40% la pista viene classificata come “pista rossa”, la pendenza inferiore al 20% classifica la pista come “pista blu”.
(5) Tali spese, ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. b), possono riferirsi, ad esempio, ai costi energetici, di approvvigionamento idrico, di manutenzione, del personale specifico addetto alla produzione di neve e di ogni altro costo riconducibile alla produzione di neve programmata stessa.
(6) Gli uffici regionali, pertanto, si riservano, ai sensi della L. n. 241/1990 s.m.i. e della L.R. n. 7/2005, di richiedere chiarimenti e integrazioni al soggetto candidato affinché l’istanza possa essere valutata. Se in seguito alla richiesta di integrazioni, le stesse non vengano fornite nei tempi stabiliti, la domanda di contributo verrà giudicata non ammissibile.
(7) Gli uffici regionali, pertanto, si riservano, ai sensi della L. n. 241/1990 s.m.i. e della L.R. n. 7/2005, di richiedere chiarimenti e integrazioni al soggetto candidato affinché l’istanza possa essere valutata. Se in seguito alla richiesta di integrazioni, le stesse non vengano fornite nei tempi stabiliti, la domanda di contributo verrà giudicata non ammissibile.
(8) Gli uffici regionali, pertanto, si riservano, ai sensi della L. n. 241/1990 s.m.i. e della L.R. n. 7/2005, di richiedere chiarimenti e integrazioni al soggetto candidato affinché l’istanza possa essere valutata nel merito. Se in seguito alla richiesta di integrazioni, le stesse non vengano fornite nei tempi stabiliti, la domanda di contributo verrà giudicata non ammissibile.