GIUDICE DI PACE DI CAVALESE; sentenza 22 febbraio 2005, n. 14
GIUDICE DI PACE DI CAVALESE; 22 febbraio 2005, n. 14; Giud. GARZOTTI; Imp. X (avv. GALLI)
Responsabilità penale – Sci – Lesioni personali colpose – Investimento di persona presente sulla pista da sci nell’orario di chiusura – Responsabilità dell’investitore – Sussistenza – Condanna
E’ responsabile della lesioni causate ad una persona, che attraversa la pista nell’orario di chiusura, dove la motoslitta l’aveva fatta scendere insieme ad una comitiva diretta al campeggio, il dipendente dell’impianto che proceda ad elevata velocità con lo snowboard e la investa, procurandole delle lesioni. E’, infatti, ragionevole dubitare che i componenti della comitiva, appena arrivati, sapessero che un’Ordinanza Sindacale vieta ai pedoni di transitare sulla pista da sci e che sussiste un passaggio alternativo più a valle per raggiungere il campeggio, anche in considerazione del fatto che la motoslitta li aveva fatti scendere in quel punto; al contrario, il dipendente, avendo una perfetta conoscenza delle situazione dei luoghi, avrebbe dovuto usare estrema diligenza nello scendere lungo la pista, considerata anche la scarsa visibilità, essendo quasi sera.
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