Giudice di Pace di Cles, 3 marzo 2022 – 18 marzo 2022

GIUDICE DI PACE DI CLES (TRENTO); sentenza 3 marzo 2022 – dep. 18 marzo 2022, n. 10.

Responsabilità penale – Lesioni personali colpose – Sci – Violazione obblighi cautelari – Sussistenza – Condanna

Lo sciatore proveniente da monte, data la sua posizione dominante, con conseguente possibilità di avvistamento e di regolazione della propria velocità e traiettoria, ha l’obbligo di adottare ogni possibile cautela per evitare danni agli sciatori posizionati a valle [nel caso di specie l’imputato veniva condannato per il delitto p. e p. dall’art. 590 c.p. perché, per negligenza, imprudenza ovvero imperizia, nell’esercizio dello sport dello sci, nel discendere lungo la pista con lo snowboard, investiva da tergo, facendolo rovinosamente cadere a terra, un maestro di sci impegnato ad impartire a terzi una lezione, cagionandogli, in conseguenza di ciò, un “trauma toracico con plurifratture alle costole”].

 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CLES (TRENTO)

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace, nella persona del dott. Antonio Orpello, alla pubblica udienza del giorno 3 marzo 2022 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del  dispositivo la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

contro

  1. O. nato in XXX il XXX residente a XXX

LIBERO – ASSENTE

  • IMPUTATO

in ordine al reato di cui all’art. 590 del Codice Penale perché, per negligenza, imprudenza ovvero imperizia, nell’esercizio dello sport dello sci, nel discendere lungo la stessa pista dove la persona offesa, C. A., stava impartendo a terzi lezioni della medesima disciplina sportiva, investendolo da tergo e facendolo rovinosamente cadere a terra, cagionava al suddetto C. A. “trauma toracico con plurifratture costole”.

Fatti commessi in Vermiglio (TN) il 10.01.2018.

Querela del 29.03.2018

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il Pubblico Ministero chiede la condanna dell’imputato alla pena di € 600,00 di multa.

Il difensore della parte civile si riporta alle conclusioni del P.M. e chiede sia liquidato il risarcimento dei danni patiti dalla parte civile quantificati in € 16.722,37 oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria dal 10.01.2018 al saldo effettivo e, in subordine,  assegnarsi provvisionale immediatamente esecutiva per l’importo  che sarà determinato dal giudice.

Il difensore dell’imputato chiede l’assoluzione dell’imputato e in subordine il minimo della pena.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione di data 28.08.2018, il Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Trento evocava a giudizio di quest’ufficio S. O.   per accertare in legittimo contraddittorio la sua penale responsabilità per i fatti indicati nel capo d’imputazione sopra riportato.

Fallito il tentativo di conciliazione e composte le questioni preliminari, era aperto il dibattimento, erano ammesse e raccolte le prove e dopo breve discussione, sulle conclusioni come sopra riportate la causa era decisa come da dispositivo letto in pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’istruttoria dibattimentale ha consentito di accertare la penale responsabilità dell’imputato.

I testi escussi hanno confermato il capo d’imputazione e la ricorrenza del reato colposo ex art. 590 c.p. determinato dall’imputato che con imperizia, nel discendere la pista con uno snowboard, dove la persona offesa C. A. stava impartendo lezioni di sci, investiva quest’ultimo da tergo e gli cagionava “trauma toracico con plurifratture costole”.

  1. A. in sede di escussione testimoniale ha confermato che durante una lezione di sci con un’allieva, in una bellissima giornata di sole, con poca gente, veniva colpito da tergo dall’imputato che veniva da monte. L’impatto gli aveva provocato fratture alle costole, di cui una leggermente scomposta che lo aveva costretto a rimanere fermo per molto tempo, circa due mesi. L’imputato utilizzava uno snowboard e si era assunta la responsabilità dell’evento asserendo che avrebbe attivato la sua polizza assicurativa.

La persona offesa si era recata in ospedale dove, sottoposta a esami radiografici, le era riscontrato un “trauma toracico con pulifratture costole”.

Il testimone C. M., Appuntato Scelto, in servizio nel periodo estivo e nel periodo invernale, quale soccorritore nell’arma dei Carabinieri in servizio presso la Stazione di Vermiglio, ha riferito che a seguito di una richiesta d’intervento del 10 gennaio 2018 in località Valbiolo a Ponte di Legno. Ricevuta la chiamata che generalmente avviene tramite un impiantista, da valle, ha riferito il testimone, che erano saliti a monte sulla pista Valbiolo al chilometro 34 a circa metà del tracciato per soccorrere l’infortunato.

Ha precisato che al loro arrivo la PO C. era in piedi, lamentava un dolore al petto, al costato. L’allieva della parte civile aveva fornito con precisione elementi della dinamica. C’era anche presente un conoscente della P.O. mentre l’imputato era da solo. Quest’ultimo aveva confermato la dinamica data dalla testimone: il maestro stava eseguendo una lezione di sci e dopo avere eseguito un esercizio si era fermato come di solito fanno i maestri a bordo pista, poi è stato colpito dallo sciatore, anzi dall’imputato che utilizzava una tavola snowboard provenendo da monte verso valle ed era alle “prime armi”.

Il testimone P. A., che ha redatto una perizia di parte, datata 19 dicembre 2018, ha confermato sia di averla fatta lui sia il contenuto della stessa, ricostruita sulla base della documentazione ospedaliera e, dunque, con accertamento oggettivo delle lesioni.

La testimone R. I. ha confermato anch’essa la medesima dinamica, ossia che mentre faceva lezione di sci, la persona offesa, ossia il maestro di sci, era di fronte a lei a circa venti metri di distanza e dopo averle fatto vedere come avrebbe dovuto sciare, si era fermato e proprio in quel momento un signore con lo snowboard dal fuori pista era entrato in pista e lo aveva travolto completamente.

Il testimone, M. M. D., legale rappresentante della scuola sci snowboard di Ponte di Legno Tonale, ha riferito che la P.O. era inserita nell’organico della scuola di sci da molti anni e si era assentato per un infortunio senza svolgere attività per la scuola riferendo che dalla dichiarazione dei redditi del medesimo Sig. C. A., il medesimo aveva avuto una perdita di circa 8.000 euro per circa due mesi di lavoro non svolto.

Passando al trattamento sanzionatorio, alla luce della condotta tenuta dall’imputato, che ha riconosciuto la sua responsabilità, senza tuttavia dare seguito, ragionevole appare la pena della multa di euro 600,00 oltre al pagamento delle spese processuali.

L’imputato va altresì condannato al risarcimento dei danni alla parte civile, da liquidare in separata sede, e alle spese di costituzione di parte civile liquidate in € 2.500,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

IL GIUDICE DI PACE

visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

DICHIARA

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara l’imputato responsabile del reato a lui ascritto e lo condanna alla pena di euro 600,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l’art. 538 cpp condanna l’imputato a risarcire i danni alla P.O.  costituita parte civile, da liquidare in separata sede.

Condanna l’imputato al pagamento delle spese di costituzione di parte civile che liquida in euro 2.500,00 oltre accessori di legge.

Sentenza esecutiva per la parte civile con riferimento alla liquidazione.

Così deciso in Cles, addì  03.03.2022

fb-share-icon