GIUDICE DI PACE DI TIONE; sentenza 1 aprile 2015 – dep. 2 maggio 2015, n. 21
GIUDICE DI PACE DI TIONE; sentenza 1 aprile 2015 – dep. 2 maggio 2015, n. 21; G.d.P. dott. Parolini; Imp.ta A.
Responsabilità penale – Lesioni personali colpose – Snowboard – Violazione obblighi cautelari – Sussistenza – Condanna
Lo sciatore proveniente da monte, data la sua posizione dominante, con conseguente possibilità di avvistamento e di regolazione della propria velocità e traiettoria, ha l’obbligo di adottare ogni possibile cautela per evitare danni agli sciatori posizionati a valle (Nel caso di specie, l’imputata, mentre effettuava una discesa con lo snowboard, perdendo il controllo dello stesso a causa della forte velocità, collideva con una minore che si trovava in prossimità dell’impianto di risalita, in attesa di accedervi. In seguito alla rovinosa caduta la minore subiva “frattura scomposta di diafisi femore dx” guaribile in gg. 54).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Ufficio del Giudice di Pace di Tione di Trento
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Il Giudice di Pace di Tione di Trento, dott. Marco Parolini, alla pubblica udienza del giorno 01 aprile 2015 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento penale
CONTRO
A nata in OMISSISil OMISSIS e residente a OMISSIS (OMISSIS) in via OMISSIS n. OMISSIS, domiciliata ex lege presso il difensore d’ufficio avv. Massimo Stringini con studio in Trento, corso III Novembre n. 112,
LIBERA ASSENTE
IMPUTATA
in ordine al reato p. e p. dall’art. 590 c.p. perché, per colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia, effettuando una discesa con lo snowboard, perdendo il controllo dello stesso e comunque non prestando attenzione alla discesa di B, andava a collidere con quest’ultima, causandole così le lesioni personali colpose diagnosticate in “frattura scomposta di diafisi femore dx” e giudicate guaribili in complessivi gg. 54 (dal giorno OMISSIS al giorno OMISSIS) s.c..
In OMISSIS (OMISSIS), comprensorio sciistico del Monte OMISSIS, in data OMISSIS.
Querela del OMISSIS.
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Conclusioni
Il P.M.: “Chiede la condanna dell’imputata alla pena pecuniaria della multa di euro seicento/00, con applicazione delle attenuanti generiche“.
Il difensore dell’imputata: “Chiede l’assoluzione dell’imputata e art. 590 comma 1 cpp, in subordine 530 secondo comma cpp, non essendo stata provata ne la negligenza ne l’imprudenza dell’imputata, in estremo subordine il minimo della pena con il riconoscimento delle attenuanti generiche“.
FATTO E DIRITTO
A seguito della proposizione di querela in data OMISSIS avanti la Sezione di polizia giudiziaria della Polizia di Stato della Procura della Repubblica presso il Tribunale di OMISSIS da parte dei signori C e D nella loro qualità di genitori esercenti la potestà sulla minore B, nonché delle consequenziali indagini preliminari, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento citava in giudizio dinanzi a questo giudice di pace A residente a OMISSIS (OMISSIS) in ordine al reato di cui al capo di imputazione.
Stante l’impossibilità di promuovere la conciliazione tra le parti, veniva dichiarato aperto il dibattimento e venivano ammessi i mezzi istruttori dedotti come da ordinanza in data OMISSIS procedendosi quindi all’assunzione delle prove orali.
All’esito dell’istruttoria e della consequenziale discussione le parti concludevano come sopra trascritto.
Si ritiene che l’istruttoria dibattimentale abbia senz’altro consentito di acquisire prova certa ed inequivocabile della penale responsabilità dell’imputata A in ordine al reato di lesioni personali colpose di cui all’art. 590 c.p. ascrittole, essendo risultato come la stessa, il giorno OMISSIS, mentre stava effettuando una discesa con una tavola da snowboard sulla pista “ OMISSIS” di OMISSIS, veniva a collisione, provenendo a forte velocità da monte, nonostante la presenza di cartelli che invitavano a rallentare l’andatura, con la minore B, che in quel momento, si trovava con i suoi genitori in prossimità dell’impianto di risalita in attesa di accedervi, travolgendola violentemente facendola cadere a terra e cadendovi addosso (C: “A.D.R.: Il giorno OMISSIS stavamo scendendo dalla piste delle OMISSIS all’arrivo della pista dello OMISSIS di fronte all’impianto. Mi trovavo con mia figlia dietro, c’erano altri due bambini e un genitore dietro. Ci trovavamo fermi stavamo per entrare nell’impianto quando una persona è arrivata presumo dalla pista dello Spinale investendo mia figlia che si trovava dietro di me. Mia figlia mi stava seguendo, indossava gli sci e ci stavamo muovendo lentamente in mezzo alla gente. Come detto in prossimità dell’impianto. L’impatto fu molto violento, mia figlia si trovava a una distanza di un metro circa dietro di me. Sentii un rumore forte causato dall’impatto di tale persona contro mia figlia. Tale persona cadde sopra mia figlia, era una signora. Mia figlia piangeva disperata e accusava dolori, le signora si è fermata. Intervennero i Carabinieri che probabilmente si trovavano presso l’impianto. Mia figlia è stata trasportata presso il centro di primo intervento e poi è stata trasportata in elicottero presso l’ospedale di OMISSIS. Fu ridotta la frattura e mia figlia fu ingessata. Il gesso fu portato per circa un mese e poi fu nuovamente ingessata per ulteriori trenta giorni circa. Mia figlia fu investita di fianco sempre quando si stava approcciando all’impianto. Tale signora che aveva investito mia figlia si trovava a bordo di una tavola di snowboard. A.D.R. del difensore dell’imputato: Io non ho visto l’impatto però lo ho sentito e mi sono girato immediatamente“; D: “A.D.R.: Ci Trovavamo in fondo alla pista dello OMISSIS io, mia figlia B, quella più grande, poi cera mio marito e poi mia figlia B, il nostro amico E e i suoi due figli. Io e la mia figlia maggiore eravamo presso l’impianto e eravamo pronte a toglierci gli sci e ci girammo a vedere a che punto erano gli altri. Io ho visto questa signora scendere dalla pista a velocità elevata a bordo di uno snowboard investire mia figlia B. Tale signora proveniva da una posizione più a monte rispetto a mia figlia e la investiva di fianco. Mia figlia aveva gli sci e si stava muovendo lentamente per raggiungere l’impianto di risalita presso il quale io già mi trovavo. L’impatto fu violento, mia figlia cadde a terra e la signora le cadde addosso. Intervennero subito i Carabinieri. A.D.R. del difensore dell’imputato: Come già detto ho visto l’impatto. Mia figlia e mio marito si trovavano al centro della pista che viene delimitata dalle reti di protezione. La signora che investi mia figlia arrivò velocemente nonostante i cartelli che invitassero a rallentare l’andatura“).
Si ritiene che la ricostruzione dei fatti fornita dai testi escussi sia senz’altro credibile in considerazione della precisa, circostanziata e ordinata esposizione degli accadimenti, scevra da contraddizioni, e tenuto conto del riscontro che quanto da loro riferito ha senz’altro trovato nella deposizione testimoniale resa da Maresciallo Capo F della Stazione dei Carabinieri di OMISSIS sopraggiunto poco dopo (F: “A.D.R.: Il giorno OMISSIS mi trovavo in servizio presso il comprensorio sciistico dello OMISSIS, verso le ore OMISSIS ci chiamarono ed intervenimmo sul posto del sinistro poco dopo che si era verificato. Trovammo a terra una bambina con suo padre vicino e una signora di nazionalità russa che identificammo in A che aveva investito la bambina. Dalle tracce rimaste sulla neve constatammo come la signora A proveniente da dietro subito dopo l’incrocio di due piste aveva investito la bambina alle spalle che si trovava più a valle sulla medesima pista. A.D.R.: Chiedemmo se era assicurata e la signora A ci fornì gli estremi di una assicurazione straniera. A.D.R. del difensore dell’imputato: Ambedue sia la bambina che l’investitrice si trovavano sulla pista OMISSIS diretta e si stavano entrambe dirigendo presso l’impianto di risalita o verso l’abitato di OMISSISnel comune di OMISSIS. La pista OMISSIS da dove proveniva la signora A si trovava più a monte rispetto alla confluenza dove si trovava la bambina più a valle. A.D.R. del difensore dell’imputato: Scendendo con le spalle a monte la signora A ha trovato la bambina sul lato destro“).
La prospettazione accusatoria di cui al capo di imputazione trae inoltre conferma dalla documentazione sanitaria versata in atti e costituente il fascicolo del dibattimento.
All’esito dell’espletata istruttoria è pertanto emerso come l’imputata, scendendo su una tavola da snowboard, non abbia adottato nella discesa non solo le necessarie cautele e precauzioni che si richiedono a chi pratica uno sport invernale da discesa (in aperta violazione alle regole n. 2 e 3 del c.d. “decalogo dello sciatore” approvato dal Congresso della Federazione Internazionale Sciistica tenutosi a Beirut nel 1967 che contiene le norme di comune prudenza che devono essere osservate nell’attività sciistica e che ora si trovano sostanzialmente riprodotte agli artt. 9, 10 e 11 nella legge 24 dicembre 2003 n. 363 e all’art. 30 ter, comma 2, lettere a), b) e c)del decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987 n. 11-51/Legisl., come sostituito dall’art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento 02 dicembre 2004 n. 18-28/Leg), ma altresì le più elementari e comuni regole di prudenza, non riuscendo ad evitare, provenendo a velocità sostenuta “da monte“, la minore A che in quel momento si stava avvicinando lentamente all’impianto di risalita dietro ai propri genitori, travolgendola violentemente nonostante la presenza di cartelli che invitavano a “rallentare l’andatura” (teste D).
Stanti pertanto le inequivocabili risultanze istruttorie è senz’altro indubbio come l’imputata, provenendo “da monte“, non solo dovesse controllare l’agibilità e la percorribilità in sicurezza della pista da sci che intendeva affrontare adottando quindi tutte quelle misure idonee ad evitare collisioni ed in ogni caso situazioni in qualsivoglia modo pericolose per gli sciatori che si trovavano a valle (vedasi, tra le numerose altre, Tribunale di Trento, Sez. Distaccata di Tione di Trento, 21 febbraio 2003-16 maggio 2003 n. 26), ma altresì, stante la palese imperizia dimostrata nel controllare la tavola da snowboard alla velocità con cui procedeva, non avrebbe senz’altro dovuto cimentarsi in una discesa che la poneva in rotta di collisione con gli altri sciatori che in quel momento stavano frequentando la pista.
In definitiva può quindi senz’altro affermarsi che l’imputata, provenendo da monte, non ha chiaramente adottato nella discesa tutte le doverose cautele richieste in generale dalla pratica degli sport invernali ed in particolare per l’utilizzo di una tavola da snowboard, adeguando prudentemente le modalità di discesa e la velocità.
Non vi è quindi alcun dubbio sulla sussistenza del nesso causale tra la condotta adottata dall’imputata nella discesa della pista da sci e l’evento lesivo verificatosi a carico di B, dal momento che ove l’imputata avesse adottato un comportamento prudente nell’affrontare la discesa, sarebbe senz’altro riuscita ad evitare la minore B che in quel momento, si stava avvicinando lentamente all’impianto di risalita.
Alla luce della precisata ricostruzione dei fatti si ritiene pertanto che si possano ravvisare nella fattispecie concreta tutti i requisiti oggettivi e soggettivi del delitto ascritto all’imputata, essendo indubbio come l’imputata non solo abbia senz’altro violato le norme comportamentali previste per chi frequenta le piste da sci, ma altresì abbia tenuto una condotta inequivocabilmente contraria alle più comuni ed elementari regole di prudenza.
Tale condotta configura quindi senz’altro il reato ascritto all’imputata nel capo di imputazione e pertanto, dovendosi in proposito rilevare come nel reato colposo l’evento deve apparire come la concretizzazione del rischio che la norma di condotta tendeva a prevenire, nella fattispecie in esame risulta di tutta evidenza come si sia verificato proprio ciò che le norme violate tendevano ad evitare imponendo di adottare la prudenza e le precauzioni del caso nell’affrontare la discesa sulla pista da sci.
Per tale condotta colposa l’imputata ha cagionato l’evento lesivo, del quale deve pertanto rispondere nei termini di cui all’imputazione.
Non rinvenendosi circostanze che possano giustificare una diminuzione della pena ai sensi dell’art. 62 bis c.p., in ordine alla quantificazione della pena, valutate globalmente le circostanze di cui all’art. 133 c.p., si stima equa la pena di euro 800,00 di multa, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 52, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274.
Alla condanna per la penale responsabilità consegue ope legis quella al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 535 c.p.p..
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Tione di Trento,
visti gli artt. 533 e 535 c.p.p. e 52, secondo comma, lett. a), del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274,
dichiara
A colpevole del reato di cui all’art. 590 c.p. a lei ascritto e la condanna alla pena di euro 800,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali,
Tione di Trento, 01 aprile 2015.
Il Cancelliere Il Giudice di Pace
Patrizia Leonardi dott. Marco Parolini
Sentenza Numero 21/2015 del 01 aprile 2015
Depositata il 02 maggio 2015