L. 2 aprile 1968, n. 518
L. 2 aprile 1968, n. 518
Liberalizzazione dell’uso delle aree di atterraggio (*)
Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 maggio 1968, n. 114.
(*) Il comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l’allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento.
Articolo unico.
– In deroga al dispositivo degli artt. 799 e 804 del codice della navigazione, la partenza e l’approdo di aeromobili, le cui particolari strutture tecniche non impongano in maniera esclusiva l’uso degli aeroporti, possono aver luogo in altre località idonee, dette avio-superfici, ivi compresi ghiacciai, nevai e piste naturali.
Con decreto del Ministro per i trasporti e la aviazione civile, di concerto con i Ministri interessati, sono fissate le modalità relative alla classificazione delle superfici, alle loro caratteristiche, nonché i requisiti per l’abilitazione dei piloti all’uso delle stesse (**).
(**) Vedi il D.M. 8 agosto 2003 e il D.M. 1° febbraio 2006.