L. 2 aprile 1968, n. 518

L. 2 aprile 1968, n. 518

 

Liberalizzazione dell’uso delle aree di atterraggio (*)

 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 maggio 1968, n. 114.

 

(*) Il comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l’allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento.

 

 

Articolo unico.

 

– In deroga al dispositivo degli artt. 799 e 804 del codice della navigazione, la partenza e l’approdo di aeromobili, le cui particolari strutture tecniche non impongano in maniera esclusiva l’uso degli aeroporti, possono aver luogo in altre località idonee, dette avio-superfici, ivi compresi ghiacciai, nevai e piste naturali.

 

Con decreto del Ministro per i trasporti e la aviazione civile, di concerto con i Ministri interessati, sono fissate le modalità relative alla classificazione delle superfici, alle loro caratteristiche, nonché i requisiti per l’abilitazione dei piloti all’uso delle stesse (**).

 

 

(**) Vedi il D.M. 8 agosto 2003 e il D.M. 1° febbraio 2006.

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