L. 21 marzo 2001, n. 74

L. 21 marzo 2001, n. 74 (1)

 

Disposizioni per favorire l’attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico

 

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 marzo 2001, n. 74.

 

1. Finalità ed oggetto.

1. La Repubblica riconosce il valore di solidarietà sociale e la funzione di servizio di pubblica utilità del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano (CAI).

2. Il CNSAS provvede in particolare, nell’àmbito delle competenze attribuite al CAI dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91, e successive modificazioni, al soccorso degli infortunati, dei pericolanti e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell’ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale. Restano ferme le competenze e le attività svolte da altre amministrazioni o organizzazioni operanti allo stesso fine; nel caso di intervento di squadre appartenenti a diverse organizzazioni, la funzione di coordinamento è assunta dal responsabile del CNSAS.

3. Il CNSAS contribuisce, altresì, alla prevenzione ed alla vigilanza degli infortuni nell’esercizio delle attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali, svolte in ambiente montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi (2).

4. Il CNSAS, quale struttura nazionale operativa del Servizio nazionale della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, concorre al soccorso in caso di eventi calamitosi in cooperazione con le strutture di protezione civile nell’àmbito delle proprie competenze tecniche ed istituzionali.

(2) Comma così sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 5-bis, D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

 

2. Rapporti con il Servizio sanitario nazionale.

1. Per lo svolgimento delle attività previste dall’articolo 1, comma 2, il CNSAS opera in stretto coordinamento con il Servizio sanitario nazionale.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dei princìpi stabiliti dall’atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992, e dalla presente legge, individuano nelle strutture operative regionali e provinciali del CNSAS i soggetti di riferimento esclusivo per l’attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano ed in ambiente ipogeo.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito dell’organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, possono stipulare apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del CNSAS, atte a disciplinare i servizi di soccorso e di elisoccorso (3).

(3) Comma così sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 5-bis, D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

 

3. Attività del CNSAS.

1. Ai fini della presente legge, l’attività dei membri del CNSAS si considera prestata in modo volontario e senza fine di lucro.

 

4. Attività specialistiche.

1. La formazione, la certificazione e la verifica periodica dell’operatività dei tecnici e delle unità cinofile del CNSAS sono disciplinate dalle scuole nazionali di cui all’articolo 5.

2. L’attività formativa, le certificazioni, gli aggiornamenti e le verifiche periodiche di cui al comma 1 sono attestati su apposito libretto personale.

3. Le convenzioni previste dall’articolo 2, comma 3, disciplinano la formazione, l’aggiornamento e la verifica del personale del Servizio sanitario nazionale per quanto concerne le specifiche competenze del CNSAS.

4. Le organizzazioni operanti nel settore del soccorso alpino e speleologico possono, tramite apposite convenzioni, affidare al CNSAS la formazione tecnica specifica del proprio personale.

5. Il CNSAS propone all’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) la predisposizione delle certificazioni per apposite figure professionali necessarie per l’elisoccorso in montagna.

5-bis. Le società esercenti o concessionarie di impianti funicolari aerei in servizio pubblico stipulano apposite convenzioni con il CNSAS per l’evacuazione e per la messa in sicurezza dei passeggeri (4).

(4) Comma aggiunto dalla lettera c) del comma 1 dell’art. 5-bis, D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

 

5. Scuole nazionali.

1. Nell’àmbito del CNSAS sono individuate e riconosciute le seguenti scuole nazionali:

a) scuola nazionale tecnici di soccorso alpino;

b) scuola nazionale tecnici di soccorso speleologico;

c) scuola nazionale medici per emergenza ad alto rischio nel territorio montano;

d) scuola nazionale medici per emergenza ad alto rischio nell’ambiente ipogeo;

e) scuola nazionale unità cinofile da valanga;

f) scuola nazionale unità cinofile da ricerca in superficie;

g) scuola nazionale tecnici di soccorso in forra;

h) scuola nazionale direttori delle operazioni di soccorso.

2. Le attività delle scuole nazionali sono regolate da specifici regolamenti operativi.

 

6. Figure professionali specialistiche.

1. Sono individuate e riconosciute le seguenti figure professionali specialistiche le cui qualifiche sono rilasciate dalle scuole nazionali di cui all’articolo 5:

a) tecnico di soccorso alpino;

b) tecnico di elisoccorso;

c) unità cinofila da valanga;

d) unità cinofila da ricerca in superficie;

e) medico per emergenza ad alto rischio nel territorio montano;

f) medico per emergenza ad alto rischio nell’ambiente ipogeo;

g) tecnico di soccorso speleologico;

h) tecnico di soccorso in forra;

i) direttore delle operazioni di soccorso.

 

7. Disciplina applicabile al personale di altre amministrazioni.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 non si applicano al personale di altre amministrazioni dello Stato operanti nell’attività di soccorso in montagna, nell’ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale. Per gli appartenenti allo stesso personale restano ferme le corrispondenti disposizioni contenute nei rispettivi ordinamenti.

 

8. Modifiche alla legge 18 febbraio 1992, n. 162.

1. All’articolo 1, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 162, le parole: «1.000 milioni annui» sono sostituite dalle seguenti: «800 milioni annue», e le parole: «500 milioni annui» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni annue».

2. All’articolo 3, comma 1, della legge 18 febbraio 1992, n. 162, le parole: «500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «900 milioni», le parole: «300 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «600 milioni» e le parole: «200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni».

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