L.P. Bolzano 26 febbraio 1981, n. 6
La legge in calce – oggi abrogata – costituisce il primo atto normativo regionale nel quale viene positivamente impiegata la nozione di “area sciabile”, già apparsa per la prima volta nel corpo della L.P. Bolzano 26 maggio 1976, n. 18, recante “Istituzione del Laboratorio biologico provinciale e dell’Ufficio idrografico provinciale” e pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige del 22 giugno 1976, n.27.
L.P. Bolzano 26 febbraio 1981, n. 6 (1).
Ordinamento piste da sci (2).
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(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 31 marzo 1981, n. 17.
(2) La presente legge è stata abrogata dall’art. 32, comma 1, L.P. 23 novembre 2010, n. 14.
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Art. 1
Finalità della legge (3).
[1. L’uso pubblico di aree innevate comprendenti piste abitualmente riservate alla pratica non agonistica dello sci viene disciplinato dalla presente legge.
2. La pratica dello sci da esercitarsi su manto erboso viene esclusivamente acconsentita nelle aree individuate ai sensi del successivo articolo 4].
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(3) La presente legge è stata abrogata dall’art. 32, comma 1, L.P. 23 novembre 2010, n. 14.
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Art. 2
Requisiti e caratteristiche delle aree sciabili (4).
[1. Al fine di assicurare le migliori condizioni di circolazione e di sicurezza le piste comprese nelle aree di cui al precedente articolo vengono individuate, classificate e dotate della necessaria segnaletica secondo caratteristiche tecniche e requisiti da definirsi nel regolamento di esecuzione.
2. Il regolamento di esecuzione può anche disciplinare settori da destinarsi ai principianti e bambini.
3. Le piste innevate devono essere situate in zone non soggette al pericolo di frane e valanghe o comunque protette da tale pericolo e risultare idonee sotto l’aspetto idrogeologico].
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(4) La presente legge è stata abrogata dall’art. 32, comma 1, L.P. 23 novembre 2010, n. 14.
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Art. 3
Individuazione del vincolo urbanistico (5).
[1. L’individuazione delle aree sciabili, quando queste risultino complementari ad impianti di risalita, assegnati o da assegnarsi in concessione, viene in ogni caso disposta ai sensi dell’ordinamento urbanistico provinciale, nel rispetto delle esigenze della tutela del paesaggio e dell’ambiente. L’avvenuta individuazione del vincolo corrisponde a dichiarazione di pubblica utilità delle aree.
2. In ogni altro diverso caso la procedura di cui al precedente comma viene seguita solamente quando l’utilizzo delle aree comporti alterazione del terreno, del manto vegetale, nonché la realizzazione di infrastrutture fisse, secondo criteri da determinarsi nel regolamento di esecuzione.
3. Quando trattasi di aree per le quali non è disposto l’obbligo dell’individuazione del vincolo urbanistico, colui che ne proponga l’utilizzo, in caso di disaccordo con i proprietari, può richiedere, tramite l’Assessorato competente in materia di turismo, di seguito denominato Assessorato provinciale competente, la dichiarazione di pubblica utilità delle aree stesse, che può venire disposta con deliberazione della Giunta provinciale[, sentita la commissione tecnica di cui al successivo articolo 13] (6).
4. Qualora la commissione urbanistica provinciale esamini, nella trattazione del piano urbanistico comunale o di sue varianti, la deliberazione del Comune concernente eventuali aree sciabili, alle relative sedute partecipa con voto consultivo un rappresentante dell’ufficio competente per le piste da sci, il quale può far inserire nella relazione finale proprie osservazioni o proposte (7).
5. Alle relative sedute partecipa con voto consultivo un rappresentante dell’ufficio piste di cui al successivo articolo 16. Detto rappresentante può, a conclusione della sua partecipazione alla singola riunione, fare inserire nella relazione proprie osservazioni o proposte (8)].
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(5) La presente legge è stata abrogata dall’art. 32, comma 1, L.P. 23 novembre 2010, n. 14.
(6) Parole soppresse dall’art. 48 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.
(7) Comma sostituito dall’art. 48 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.
(8) Comma abrogato dall’art. 52 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.
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Art. 4
Aree destinate alla pratica dello sci su manto erboso (9).
[1. Su proposta dell’Assessorato all’urbanistica, sentiti l’Assessore al turismo, quello per la tutela dell’ambiente e ai trasporti e quello per l’agricoltura e le foreste, la Giunta provinciale provvede all’individuazione delle aree destinate alla pratica dello sci su manto erboso e degli eventuali impianti di risalita, applicando la procedura prevista dall’articolo 17, terzo, quarto e quinto comma, dell’ordinamento urbanistico provinciale. Non possono essere individuate aree destinate alla pratica dello sci su manto erboso al di sopra della vegetazione boschiva. Per l’individuazione e la realizzazione di una pista per la pratica dello sci su manto erboso è necessario il consenso del o dei proprietari dell’area.
2. L’utilizzo delle aree di cui al precedente comma viene disposto sulla base delle prescrizioni della presente legge in quanto applicabili].
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(9) La presente legge è stata abrogata dall’art. 32, comma 1, L.P. 23 novembre 2010, n. 14.
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Art. 5
Domande per gli impianti urbanistici (10).
[1. Per l’ottenimento della necessaria concessione edilizia l’avente titolo ad utilizzare le aree di cui al primo comma del precedente articolo 1 e ad apprestare le relative piste, deve rivolgere domanda al sindaco del comune interessato territorialmente per gli adempimenti da osservarsi ai sensi dell’ordinamento urbanistico provinciale e di ogni altra norma vigente.
2. La domanda di cui al precedente comma deve essere corredata del benestare dell’Assessore provinciale competente, ai sensi del successivo articolo 7].
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(10) La presente legge è stata abrogata dall’art. 32, comma 1, L.P. 23 novembre 2010, n. 14.
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Art. 6
Domande per l’apprestamento delle aree sciabili (11).
[1. Per l’ottenimento del benestare di cui al successivo articolo 7, il titolare della concessione dell’impianto di risalita del quale l’area innevata risulti complementare ha preferenza assoluta su qualsiasi altro richiedente.
2. La relativa domanda deve essere inoltrata all’Assessore provinciale competente, corredata da un progetto e da una relazione illustrativa con caratteristiche da stabilirsi nel regolamento di esecuzione.
3. Devono in ogni caso essere indicati gli attraversamenti con strade, vie, sentieri, ecc., aperti al pubblico, con corsi d’acqua e con impianti di risalita, le eventuali aree sciabili in esercizio o in progetto, nonché gli eventuali mezzi di risalita in esercizio o in progetto, con la specificazione della portata oraria degli stessi.
4. Qualora per l’apprestamento di una pista sia necessario il taglio di boschi, il richiedente deve, su prescrizione dell’autorità forestale territorialmente competente, procedere, ove possibile, al rimboschimento di una eguale superficie nell’ambito dello stesso bacino.
5. Qualora il richiedente non abbia la disponibilità di tutti o parte dei terreni, nella domanda deve inoltre chiedere che venga costituita la servitù di cui all’articolo 9 e deve indicare i terreni a carico dei quali la servitù viene richiesta.
6. L’Assessorato provinciale competente può esprimere anche pareri sulla potenziale idoneità di aree, senza che i pareri stessi comportino titolo per l’utilizzo delle aree stesse ai sensi della presente legge].
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(11) La presente legge è stata abrogata dall’art. 32, comma 1, L.P. 23 novembre 2010, n. 14.
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Art. 7
Benestare (12).
[1. L’Assessore provinciale competente, previo parere favorevole degli uffici di cui al secondo comma dell’articolo 14 [e della commissione tecnica di cui all’articolo 13], (13) rilascia il benestare all’apprestamento delle aree dopo avere eventualmente costituita la servitù di pista ai sensi dell’articolo 9].
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(12) La presente legge è stata abrogata dall’art. 32, comma 1, L.P. 23 novembre 2010, n. 14.
(13) Parole soppresse dall’art. 48 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.
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Art. 8
Agibilità delle aree (14).
[1. Eseguito l’apprestamento della pista, l’interessato ha l’obbligo di comunicare al comune competente e per conoscenza all’Assessorato provinciale competente il completamento dell’opera.
2. La comunicazione è accompagnata da una relazione di un tecnico abilitato iscritto al relativo albo professionale che certifichi la conformità delle eventuali strutture realizzate al progetto approvato, nonché l’osservanza delle prescrizioni contenute nei pareri vincolanti di cui al secondo comma dell’articolo 14 e la presenza degli ulteriori requisiti della pista come prescritto nel benestare di cui all’articolo 7.
3. L’Assessorato provinciale competente provvede contemporaneamente ad informare gli uffici di cui al secondo comma dell’articolo 14].
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(14) La presente legge è stata abrogata dall’art. 32, comma 1, L.P. 23 novembre 2010, n. 14.
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Art. 9
Servitù di pista (15).
[1. Il procedimento per l’imposizione della servitù di pista è regolato, in quanto non diversamente previsto dalla presente legge, dalle disposizioni di cui alla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche (16).
1-bis. Il procedimento per l’imposizione della servitù di pista può essere richiesto dagli interessati anche relativamente a piste da sci già in tutto o in parte realizzate ed utilizzate in base ad un accordo tra le parti, se detto accordo successivamente viene a scadere o viene contestato dai proprietari dei terreni (17).
2. Salvo le diverse pattuizioni che si siano stipulate prima della costituzione della servitù, al proprietario del fondo servente è dovuta un’indennità, unica per tutto il periodo di imposizione della servitù, la quale deve essere determinata tenendo conto della diminuzione di valore che per la servitù stessa subiscono il suolo ed eventuali fabbricati.
3. Il valore dell’immobile gravato dalla servitù è computato nello stato in cui esso trovasi all’atto dell’occupazione e senza detrazione per qualsiasi carico che lo colpisca.
4. I danni derivanti dal normale e regolare utilizzo delle aree di cui all’articolo 1 della presente legge vanno invece risarciti annualmente mediante apposita indennità.
5. Al proprietario devono essere, inoltre, risarciti i danni prodotti durante l’apprestamento delle aree e quelli derivanti dalle necessarie occupazioni temporanee.
6. Per la determinazione dell’indennità dei danni elencati nel presente articolo valgono le disposizioni della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, in quanto non contrastanti con la presente legge (18).
7. Nell’atto col quale si fissa l’indennità prevista nel presente articolo devono essere determinati l’area delle zone soggette a servitù di passaggio coattive e il numero e le misure delle eventuali opere artificiali.
8. Mentre l’indennità di cui al secondo comma del presente articolo corrisponde ad un decimo del valore del terreno accertato ai sensi dell’articolo 12 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, quella di cui al quarto comma viene determinata, in caso di prato o pascolo, sulla base dell’effettiva diminuzione del raccolto o, in caso di terreno boschivo, sulla base della quota annua di accrescimento medio della zona franco luogo di carico.
9. In caso di prato o di pascolo non coltivati non spetta l’indennità di cui al quarto comma.
10. In caso di terreni boschivi il risarcimento danni di cui al quinto comma avviene sulla base della quantità del legname tagliato calcolato franco luogo di carico e decurtato del 10% per spese di trasporto.
11. Salvi i rapporti contrattuali in vigore, per le aree sciabili già in esercizio prima dell’entrata in vigore della presente legge, il pagamento dell’indennità per la limitazione della disponibilità dei terreni in seguito all’imposizione della servitù di pista può avvenire mediante corresponsione di 10 rate annue, pagabili di volta in volta in anticipo].
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(15) La presente legge è stata abrogata dall’art. 32, comma 1, L.P. 23 novembre 2010, n. 14.
(16) Comma così sostituito dall’art. 11, comma 1, L.P. 13 novembre 2009, n. 9.
(17) Comma aggiunto dall’art. 11, comma 2, L.P. 13 novembre 2009, n. 9.
(18) Comma così sostituito dall’art. 11, comma 3, L.P. 13 novembre 2009, n. 9.
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Art. 9-bis
Trattative con i proprietari (19).
[1. Il procedimento per l’imposizione della servitù di pista viene avviato ai sensi dell’articolo 9, comma 1, dopo esito negativo delle trattative con i rispettivi proprietari, dirette alla costituzione contrattuale volontaria della servitù di pista.
2. La Giunta provinciale è autorizzata a fissare con deliberazione i criteri delle indennità per la costituzione della servitù di pista.
3. La L.P. 8 novembre 1973, n. 87 (Disciplina delle linee di trasporto funiviario in servizio pubblico) è soggetta, in quanto compatibile, alla disciplina del presente articolo (20)].
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(19) La presente legge è stata abrogata dall’art. 32, comma 1, L.P. 23 novembre 2010, n. 14.
(20) Articolo aggiunto dall’art. 42 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.
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Art. 10
Esercizio della servitù (21).
[1. La servitù di pista conferisce i seguenti diritti:
a) eseguire sul terreno le opere di sbancamento, livellamento e bonifica stabilite nel progetto approvato e prescritte dall’Ufficio provinciale competente per le piste da sci, nonché autorizzate preventivamente dagli uffici provinciali competenti in materia;
b) eseguire le opere di taglio di alberi e asportazione di ostacoli necessari per l’esercizio della pista prescritte dall’Ufficio provinciale competente per le piste da sci e approvate preventivamente dagli uffici provinciali competenti in materia;
c) apporre l’opportuna segnaletica e ogni altro apprestamento di sicurezza;
d) disporre liberamente del terreno per il passaggio degli sciatori e per la manutenzione del manto nevoso durante il normale periodo di innevamento;
e) inibire a chiunque, nel periodo di innevamento, durante i lavori di manutenzione, preparazione e riassetto delle piste, l’accesso all’aria sciabile e impedire altresì qualsiasi attività comunque pregiudizievole al regolare esercizio delle piste stesse.
2. Indipendentemente dai diritti di cui alle precedenti lettere deve essere sempre garantito agli edifici abitati o adibiti all’attività agricola l’accesso a piedi e in quanto necessario anche con veicoli. In caso di assoluta necessità ai proprietari dei fondi confinanti o adiacenti è data facoltà di accedere all’area sciabile per il trasporto e l’avallamento del legname, previo intesa con il titolare della servitù di pista sui modi e tempi di trasporti.
3. Il proprietario del terreno non può in alcun modo impedire od ostacolare l’uso della servitù, mentre il titolare della servitù non può aggravare la servitù medesima. Alla fine di ogni stagione invernale il titolare della servitù è, inoltre, obbligato a riattivare le recinzioni ed a provvedere alla pulizia del terreno (22) (23)].
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(21) La presente legge è stata abrogata dall’art. 32, comma 1, L.P. 23 novembre 2010, n. 14.
(22) Le funzioni relative all’esercizio della servitù di pista sono attribuite al direttore dell’ufficio provinciale competente per le piste da sci dall’art. 1 del D.P.G.P. 30 novembre 2000, n. 46.
(23) Articolo modificato dall’art. 48 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.
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Art. 11
Modifica dell’esercizio della servitù (24) .
[1. Qualora il proprietario del fondo servente intenda eseguire in un settore dello stesso innovazioni, costruzioni o impianti incompatibili con l’esercizio della servitù, dovrà mettere a disposizione del titolare di questa, senza alcun ulteriore indennizzo, la disponibilità di altro settore di terreno adatto all’esercizio della servitù, riconosciuto idoneo dall’Ufficio provinciale competente per le piste da sci e la cui destinazione corrisponda a quanto previsto dal piano urbanistico comunale.
2. Il cambiamento di terreno per l’esercizio della servitù può essere allo stesso modo richiesto dal titolare della stessa, qualora dimostri che il cambiamento risulti di notevole vantaggio per l’area sciabile e di nessun danno al fondo (25) (26)].
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(24) La presente legge è stata abrogata dall’art. 32, comma 1, L.P. 23 novembre 2010, n. 14.
(25) Le funzioni relative all’esercizio della servitù di pista sono attribuite al direttore dell’ufficio provinciale competente per le piste da sci dall’art. 1 del D.P.G.P. 30 novembre 2000, n. 46.
(26) Articolo modificato dall’art. 48 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.
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Art. 12
Durata della servitù (27) .
[1. La servitù di pista, nel caso in cui la stessa non sia servita da un impianto di risalita, può essere rilasciata per un periodo non superiore ad anni 30.
2. Qualora l’area sia servita da un impianto di risalita la servitù ha durata corrispondente alla concessione dell’impianto stesso.
3. In caso di rinnovo della concessione dell’impianto il titolare della servitù ha diritto al rinnovo della servitù senza corresponsione dell’indennità di cui all’articolo 9, secondo comma, e senza presentazione di apposita domanda.
4. Nel caso in cui l’area sciabile cessi di essere tale il fondo rientra gratuitamente e nello stato in cui trovasi nella piena disponibilità del proprietario alla cui richiesta il titolare della servitù deve, su parere motivato dell’autorità forestale territorialmente competente, ripristinare, ove possibile, lo stato di consistenza originario, qualora il mancato ripristino possa essere di grave pregiudizio al proprietario].
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(27) La presente legge è stata abrogata dall’art. 32, comma 1, L.P. 23 novembre 2010, n. 14.
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Art. 13
Commissione tecnica per le piste da sci (28).
[1. Presso l’Assessorato provinciale al turismo è costituita, quale organo tecnico dell’Amministrazione provinciale in materia di aree sciabili, la commissione tecnica per le piste da sci.
2. Fanno parte della commissione:
1) l’Assessore competente in materia, in qualità di presidente, che in caso di assenza o impedimento viene sostituito dal caporipartizione;
2) un funzionario dell’Assessorato competente;
3) un esperto in materia di piste da sci, nominato dalla Giunta provinciale;
4) un rappresentante dell’ufficio trasporti;
5) un rappresentante dell’azienda speciale per la regolazione dei corsi d’acqua e la difesa del suolo;
6) un rappresentante dell’Assessorato provinciale per l’agricoltura e le foreste;
7) un rappresentante dell’Assessorato provinciale per la tutela dell’ambiente;
8) un rappresentante del servizio coordinamento territoriale provinciale.
3. Funge da segretario un impiegato dell’Assessorato provinciale competente.
4. Per tutti i membri della commissione, ad eccezione del presidente, deve essere nominato un supplente destinato a sostituire il membro effettivo in caso di assenza o impedimento.
5. Alla partecipazione con voto consultivo delle sedute vengono invitati i sindaci dei comuni territorialmente interessati oppure i rappresentanti da loro delegati. Su richiesta del presidente, possono venire invitati tecnici ed esperti, il cui parere sia ritenuto utile o necessario nell’esame di singole questioni.
6. I membri della commissione sono nominati con delibera della Giunta provinciale e rimangono in carica per la durata della legislatura del Consiglio provinciale, in ogni caso, però, fino alla nomina della nuova commissione e possono essere riconfermati.
7. Ove i componenti cessassero per qualsiasi motivo dalla carica che occupano sono sostituiti.
8. La commissione è validamente costituita con la partecipazione della metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza dei voti.
9. La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio provinciale di Bolzano.
10. Ai componenti la commissione, nonché ai loro supplenti spettano i compensi di cui alla legge provinciale 6 agosto 1969, n. 6, e successive modifiche.
11. L’Amministrazione provinciale è autorizzata a stipulare contratti di assicurazione per i membri della commissione che partecipano ai sopralluoghi ed a sostenere le relative spese.
12. L’Amministrazione provinciale è, altresì, autorizzata a dotare i componenti della commissione, nonché il personale provinciale che effettua sopralluoghi o ispezioni su aree sciabili dell’attrezzatura necessaria per l’espletamento delle rispettive funzioni ed a sostenere le relative spese oppure concedere una indennità chilometrica da stabilirsi con regolamento di esecuzione per i sopralluoghi o le ispezioni effettuati con gli sci.
13. Verso esibizione della tessera personale di riconoscimento rilasciata dall’Amministrazione provinciale attestante che l’intestatario è autorizzato ad effettuare ispezioni su aree sciabili, il medesimo ha diritto al trasporto gratuito su eventuali impianti di risalita o comunque meccanici serventi le aree sciabili (29) (30)].
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(28) La presente legge è stata abrogata dall’art. 32, comma 1, L.P. 23 novembre 2010, n. 14.
(29) Commissione soppressa dall’art. 1 del D.P.G.P. 30 novembre 2000, n. 46.
(30) Articolo abrogato dall’art. 52 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.
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Art. 14
Pareri ai fini dell’ubicazione delle aree (31) (32).
[1. La commissione tecnica di cui al precedente articolo esprime pareri:
a) sull’opportunità dell’area sciabile in ordine alle necessità del turismo e alle esigenze dello sport invernale nella zona interessata, nonché in relazione agli eventuali impianti di risalita e piste da sci esistenti nella zona per i fini di cui al terzo comma del precedente articolo 3 e di ogni ulteriore adempimento stabilito nella presente legge, nonché per i fini di cui al primo comma dell’articolo 6 della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, nonché terzo comma dell’articolo 7 del decreto del Presidente della giunta provinciale 9 settembre 1974, n. 64, dietro presentazione della documentazione da stabilirsi con regolamento di esecuzione;
b) sul riconoscimento della pubblica utilità dell’impianto esclusivamente nei casi di cui al terzo comma dell’articolo 3;
c) sulle domande di apprestamento delle aree rivolte all’Assessore provinciale competente ai sensi del precedente articolo 6, da valutarsi sulla base delle prescrizioni contenute nella presente legge e suo regolamento di esecuzione (33).
2. Per i fini di cui al terzo comma del precedente articolo 2, il parere vincolante sull’ubicazione delle aree viene espresso sulla base di una relazione scritta:
1) dell’ispettorato forestale competente per territorio, con riferimento alla situazione forestale, all’idoneità sotto l’aspetto idrogeologico, nonché al pericolo di frane;
2) dell’azienda speciale per la regolazione dei corsi d’acqua e la difesa del suolo con riferimento alle eventuali opere di prevenzione contro il pericolo di valanghe;
3) del servizio provinciale prevenzione valanghe con riferimento alla potenziale eventualità di caduta di valanghe.
3. Per i fini di cui al primo comma dell’articolo 2, nell’emettere i pareri la commissione può disporre prescrizioni vincolanti. (34)].
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(31) Rubrica sostituita dall’art. 48 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.
(32) La presente legge è stata abrogata dall’art. 32, comma 1, L.P. 23 novembre 2010, n. 14.
(33) Comma abrogato dall’art. 52 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.
(34) Comma abrogato dall’art. 52 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.
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Art. 15
Provvedimenti in caso di inadempienza (35).
[1. Nei casi di inadempienza alle prescrizioni o agli obblighi stabiliti nella presente legge, fatta salva l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al successivo articolo 21, l’Assessore provinciale competente, su proposta dell’ufficio piste o di propria iniziativa, ordina l’adozione dei provvedimenti atti a ristabilire l’osservanza delle norme prescritte fissandone il termine, scaduto il quale promuove la sospensione anche parziale della relativa attività.
2. L’interruzione dell’attività è altresì promossa dall’Assessore provinciale competente, su proposta dell’ufficio o di propria iniziativa, allorché venisse accertata l’esistenza e/o l’incombenza di pericoli pregiudicanti l’integrità fisica degli utenti].
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(35) La presente legge è stata abrogata dall’art. 32, comma 1, L.P. 23 novembre 2010, n. 14.
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Art. 16
Ufficio piste (36).
[1. Per gli adempimenti di cui alla presente legge è istituito presso l’Assessorato al turismo l’ufficio piste.
2. L’ufficio di cui al comma precedente effettua e promuove inoltre studi, ricerche, indagini e rilevamenti concernenti la materia delle piste da sci e delle aree sciabili.
3. Alle esigenze funzionali dell’ufficio piste si provvede con il seguente personale:
a) un dipendente della carriera direttiva del ruolo amministrativo;
b) un dipendente della carriera di concetto del ruolo amministrativo;
c) un dipendente della carriera esecutiva del ruolo amministrativo.
4. Sono aumentati di numero corrispondente ai posti previsti per l’ufficio di cui ai precedenti commi gli organici in atto dei rispettivi ruoli. (37)].
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(36) La presente legge è stata abrogata dall’art. 32, comma 1, L.P. 23 novembre 2010, n. 14.
(37) Articolo abrogato dall’art. 52 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.
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Art. 17
Servizio piste e soccorso (38).
[1. Per la manutenzione e il controllo di piste da sci, nonché per il soccorso da prestarsi in caso di incidenti agli utenti delle piste stesse, gli esercenti delle piste devono istituire un apposito servizio piste e soccorso dotato della necessaria attrezzatura.
2. Dall’istituzione del servizio piste e soccorso si può prescindere in caso di condizioni particolari da determinarsi mediante regolamento di esecuzione.
3. Al fine di garantire l’efficienza dei servizi di cui al precedente comma, l’Amministrazione provinciale è autorizzata a svolgere direttamente corsi di formazione e di perfezionamento o di affidarne l’esecuzione ad associazioni o enti con caratteristiche da stabilirsi con decreto dell’Assessore competente.
4. Per la dotazione della necessaria attrezzatura del servizio soccorso la Giunta provinciale, su proposta dell’Assessore competente, può concedere a:
1) enti ed amministrazioni pubblici, nonché associazioni e organizzazioni aventi per scopo il soccorso degli infortunati e ritenute comunque idonee, contributi nella misura massima fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile;
2) esercenti le piste o le aree sciabili contributi nella misura massima fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile.
5. La spesa ammissibile di cui ai punti 1) e 2) del precedente comma è determinata dalla Giunta provinciale su proposta della commissione prevista dall’articolo 3 della legge provinciale 13 settembre 1973, n. 49.
6. Le domande di contributo, da presentarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno, dovranno essere corredate:
a) di una relazione sul fabbisogno delle attrezzature e dell’equipaggiamento di salvataggio;
b) dell’elenco delle attrezzature e degli equipaggiamenti da acquistarsi;
c) del preventivo di spesa;
d) del relativo piano di finanziamento.
6/bis. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere ad associazioni che svolgono servizio di sicurezza su piste da sci nella provincia di Bolzano una sovvenzione annuale per l’espletamento della loro attività e per l’acquisto di attrezzature. L’erogazione e la liquidazione avviene in base alla documentazione e alle procedure stabilite dalla L.P. n. 19/1990 e relativo regolamento di esecuzione, in quanto applicabili (39).
7. La liquidazione dei contributi avviene su domanda dei benefici corredata dai giustificativi di spesa e del relativo elenco.
8. Per il raggiungimento delle finalità della presente legge la Giunta provinciale è autorizzata a stipulare convenzioni con enti o associazioni qualificati (40)].
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(38) La presente legge è stata abrogata dall’art. 32, comma 1, L.P. 23 novembre 2010, n. 14.
(39) Comma inserito dall’art. 28 della L.P. 13 dicembre 1991, n. 33.
(40) Comma aggiunto dall’art. 51 della L.P. 11 agosto 1998, n. 9.
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Art. 18
Manutenzione (41).
[1. Il titolare delle aree sciabili ha l’obbligo di curare che le stesse mantengano le caratteristiche ed i requisiti tecnici prescritti nella presente legge e nel regolamento di esecuzione.
2. Le norme per la manutenzione, in relazione anche alle possibili condizioni di esercizio, vengono stabilite nel regolamento di esecuzione.
3. Per la messa in sicurezza delle aree sciabili, la Giunta provinciale può concedere contributi in favore dei soggetti di cui al comma 1 (42)].
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(41) La presente legge è stata abrogata dall’art. 32, comma 1, L.P. 23 novembre 2010, n. 14.
(42) Comma aggiunto dall’art. 18, comma 1, della L.P. 20 giugno 2005, n. 3.
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Art. 19
Tutela dell’ambiente (43).
[1. Allo scopo di garantire una maggiore tutela dell’ambiente nella fase dell’apprestamento di aree sciabili, il preventivo parere sul rispettivo progetto emesso dalla seconda commissione provinciale per la tutela del paesaggio di cui al primo comma dell’articolo 12 della legge provinciale 25 luglio 1960, n. 16, e successiva modifica, è accompagnato, a richiesta della commissione stessa, da una relazione disposta dal laboratorio biologico provinciale diretta ad accertare gli effetti provocati dall’intervento e i rimedi da apportare per il rinverdimento ambientale].
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(43) La presente legge è stata abrogata dall’art. 32, comma 1, L.P. 23 novembre 2010, n. 14.
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Art. 20
Comportamento dello sciatore (44).
[1. Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo l’incolumità altrui o provocare danno a persone e cose.
2. Lo sciatore deve, pertanto, adeguare la sua andatura alle proprie capacità, alle condizioni del terreno, alla visibilità, allo stato di innevamento, nonché alle prescrizioni imposte dai segnali indicatori].
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(44) La presente legge è stata abrogata dall’art. 32, comma 1, L.P. 23 novembre 2010, n. 14.
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Art. 21
Sanzioni amministrative (45).
[1. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato a norma delle vigenti leggi, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:
a) chiunque gestisca una pista da sci o eserciti la pratica dello sci su aree costituite da manto erboso in settori di territorio sui quali non sia stato individuato il vincolo di cui all’articolo 4, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 92,00 a Euro 9.102,00;
b) chiunque trascuri l’osservanza di una disposizione stabilita nel benestare di cui all’articolo 7, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.824,00 a Euro 9.102,00;
c) chiunque appresti senza concessione ai sensi dell’articolo 5 una pista da sci, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 9.102,00 a Euro 90.989,00;
d) chiunque gestisca un’area sciabile senza avere provveduto alla comunicazione di cui all’articolo 8, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 915,00 a Euro 3.642,00;
e) chiunque gestisca un’area sciabile senza avere provveduto all’istituzione del servizio piste e soccorso di cui all’articolo 17, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.824,00 a Euro 5.460,00;
f) chiunque nella gestione di una pista da sci non ottemperi alle disposizioni concernenti la segnaletica sulle aree sciabili, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.824,00 a Euro 3.642,00;
g) chiunque nell’esercizio della pratica dello sci non ottemperi alle disposizioni concernenti la segnaletica sulle aree sciabili, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 28,00 a Euro 184,00;
h) chiunque non ottemperi alle disposizioni concernenti l’apprestamento, nonché la manutenzione estiva di aree sciabili, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.824,00 a Euro 9.102,00;
i) chiunque non ottemperi alle disposizioni concernenti la manutenzione invernale delle aree sciabili, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 915,00 a Euro 3.642,00 (46).
2. Agli effetti dell’accertamento delle infrazioni sull’applicazione della presente legge sono incaricati:
a) per quanto riguarda gli adempimenti di cui alle lettere b), c) e d), i funzionari dell’ufficio piste;
b) per quanto riguarda gli adempimenti di cui alle lettere a), e), f), g), h) ed i), gli incaricati comunali, i funzionari dell’ufficio piste e, su richiesta del Presidente della giunta provinciale, gli organi di sicurezza pubblica.
3. Per l’accertamento delle trasgressioni e l’applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9.
4. Le ingiunzioni di pagamento per le sanzioni amministrative sono disposte dal capo ripartizione competente].
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(45) La presente legge è stata abrogata dall’art. 32, comma 1, L.P. 23 novembre 2010, n. 14.
(46) Gli importi minimi e massimi delle sanzioni di cui al presente comma sono stati così rideterminati dall’art. 1, comma 11, L.P. 19 luglio 2006, n. 34.
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Art. 22
Norme transitorie e finali (47).
[1. Dalla richiesta di benestare da rilasciarsi ai sensi dell’articolo 7 della presente legge vengono dispensati coloro che dispongono di analoga attestazione che sia stata rilasciata ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 13 luglio 1970, n. 13.
2. Gli esercenti di aree sciabili che non dispongono del benestare di cui al precedente comma, entro tre anni (48) ed in ogni caso su richiesta dell’ufficio piste dall’entrata in vigore della presente legge sono obbligati a presentare domanda per l’apprestamento delle relative aree di cui al precedente articolo 6.
3. Viene fatta salva in ogni caso la facoltà dell’assessore provinciale competente, su proposta dell’ufficio piste, di disporre gli interventi previsti nel precedente articolo 15.
4. Con l’entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 13 luglio 1970, n. 13, nonché tutte le altre disposizioni in quanto contrastanti con la presente legge.
5. Fino all’emanazione del nuovo ordinamento degli uffici provinciali le funzioni di dirigente dell’ufficio piste sono espletate dal funzionario preposto al servizio attività sportive presso l’assessorato al turismo].
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(47) La presente legge è stata abrogata dall’art. 32, comma 1, L.P. 23 novembre 2010, n. 14.
(48) Termine prorogato al 31 dicembre 1988, dell’art. 1 della L.P. 16 gennaio 1987, n. 1.
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Art. 23 (49)
[… (50)].
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(49) La presente legge è stata abrogata dall’art. 32, comma 1, L.P. 23 novembre 2010, n. 14.
(50) Testo non riportato in quanto di contenuto esclusivamente finanziario
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Art. 24
Clausola di urgenza (51).
[1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione,
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia].
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(51) La presente legge è stata abrogata dall’art. 32, comma 1, L.P. 23 novembre 2010, n. 14.