L.P. TRENTO 21 aprile 1987, n. 7
L.P. TRENTO 21 aprile 1987, n. 7 (1).
Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci (2).
(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 28 aprile 1987, n. 19, II Suppl.
(2) Si veda il D.P.G.P. 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg e successive modifiche. Si veda anche il D.P.P. 28 ottobre 2003, n. 36-157/Leg.
Capo I
Disposizioni preliminari comuni
Art. 1
Disciplina generale (3).
1. La realizzazione degli impianti di trasporto a fune e delle piste da sci e slittino e attrezzi assimilabili, di seguito riassunte nella dizione pista da sci, in quanto strutture di norma interdipendenti ed idonee a influenzare in modo notevole l’assetto ambientale ed urbanistico del territorio, è disciplinata congiuntamente dalle disposizioni della presente legge.
2. Gli impianti di trasporto a fune e le piste da sci sono realizzati tenendo conto anche del dimensionamento ricettivo previsto dagli strumenti urbanistici e secondo modalità progettuali tali da assicurare caratteristiche congrue e reciprocamente compatibili.
2-bis. La progettazione, la realizzazione e la gestione degli impianti di trasporto a fune e delle piste da sci pongono in primo piano la sicurezza dei lavoratori, degli utenti e degli sciatori (4).
3. Il regolamento di esecuzione della presente legge determina i parametri di congruità e compatibilità tra le componenti impiantistiche e sciistiche, nonché i parametri e gli interventi necessari per assicurare il rispetto del comma 2-bis (5).
(3) Articolo sostituito dall’art. 7 della L.P. 18 settembre 1989, n. 7.
(4) Comma aggiunto dall’art. 21, comma 1, L.P. 31 ottobre 2012, n. 22.
(5) Comma così modificato dall’art. 21, comma 2, L.P. 31 ottobre 2012, n. 22.
Art. 2
Previsioni urbanistiche.
1. L’individuazione delle aree destinate alla realizzazione di impianti di trasporto a fune e di piste da sci è effettuata dagli strumenti urbanistici.
2. In mancanza di specifiche previsioni degli strumenti urbanistici possono essere realizzati esclusivamente impianti di trasporto a fune, piste da discesa, da fondo e piste da slittino di dimensioni limitate, e che non importino aumento di carico urbanistico o alterazioni dell’assetto ambientale (6).
3. Il regolamento di esecuzione precisa le caratteristiche delle strutture di cui al comma precedente.
4. [Le aree che interessano, anche indirettamente, la stabilità delle opere e la sicurezza dell’esercizio devono in ogni caso essere idonee sotto l’aspetto idrogeologico e geotecnico e non essere normalmente interessate, secondo ragionevoli previsioni, da fenomeni franosi o valanghivi, anche per effetto di idonee opere di difesa] (7).
(6) Comma così modificato dall’art. 9, comma 1, L.P. 23 ottobre 2014, n. 11.
(7) Comma abrogato dall’art. 59 della L.P. 23 agosto 1993, n. 20.
Art. 3
Interdipendenze tra nuovi impianti funiviari e piste da sci.
1. Nell’istruttoria sulle domande di concessione di linee funiviarie sono valutate le interdipendenze con le piste da sci già esistenti e con quelle di cui si proponga la realizzazione.
2. Il rilascio della concessione di linee funiviarie equivale a provvedimento di assenso preliminare alla realizzazione delle nuove piste da sci interdipendenti con le linee medesime.
3. L’assenso preliminare ha la durata di due anni: entro tale termine deve essere presentata la domanda intesa ad ottenere l’autorizzazione prevista dal capo III della presente legge, corredata della prescritta documentazione.
4. In caso di mancata o incompleta realizzazione delle piste da sci interdipendenti con l’impianto funiviario, la Giunta provinciale può pronunciare la decadenza della relativa concessione ovvero ordinare la sospensione o particolari limitazioni dell’esercizio dell’impianto funiviario.
Art. 4
Assenso preliminare per le piste da sci.
1. Il rilascio dell’autorizzazione all’apprestamento di piste da sci non collegate alla costruzione di nuovi impianti funiviari o alla modifica di quelli esistenti, ad esclusione delle piste di cui al secondo comma del precedente articolo 2, è subordinato ad un previo provvedimento di assenso preliminare del dirigente della struttura provinciale competente in materia di turismo (8).
1-bis. Per i progetti sottoposti a procedimento di valutazione dell’impatto ambientale, l’assenso preliminare è reso dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di turismo, che si esprime nella conferenza di servizi prevista dall’articolo 12 della legge provinciale sulla valutazione d’impatto ambientale 2013. In questo caso alla conferenza di servizi sono necessariamente invitati i soggetti individuati ai sensi dell’articolo 11, comma 1, che si esprimono secondo le competenze individuate dall’articolo 11 (9).
2. La domanda intesa ad ottenere l’assenso preliminare, con l’indicazione delle interrelazioni con le altre piste da sci e con gli impianti funiviari già esistenti, deve essere presentata al servizio competente in materia di turismo. Alla domanda deve essere allegato il progetto di massima della pista, con la specificazione dello sviluppo, della larghezza e delle pendenze, ed una relazione sulla situazione ricettiva della zona e sui lavori da effettuare, che presta particolare attenzione agli interventi riguardanti la sicurezza dei lavoratori, degii utenti e degli sciatori. Per le piste da fondo, oltre alle caratteristiche del tracciato, dovranno essere indicati i punti di appoggio e le relative strutture complementari (parcheggi, locali di sciolinatura, spogliatoi, servizi e simili) (10).
3. Nei casi non ricadenti nel comma 1-bis, per l’istruttoria sulla domanda e il rilascio o diniego dell’assenso preliminare si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla concessione di linee funiviarie (11).
(8) Comma così modificato dall’art. 27, comma 1, L.P. 17 settembre 2013, n. 19. Vedi, anche, l’art. 33, comma 2 della citata L.P. n. 19/2013.
(9) Comma aggiunto dall’art. 27, comma 2, L.P. 17 settembre 2013, n. 19. Vedi, anche, l’art. 33, comma 2 della citata L.P. n. 19/2013.
(10) Comma così modificato prima dall’art. 22, comma 1, L.P. 31 ottobre 2012, n. 22 e poi dall’art. 27, comma 3, L.P. 17 settembre 2013, n. 19. Vedi, anche, l’art. 33, comma 2 della citata L.P. n. 19/2013.
(11) Comma così modificato dall’art. 27, comma 4, L.P. 17 settembre 2013, n. 19. Vedi, anche, l’art. 33, comma 2 della citata L.P. n. 19/2013.
Art. 5
Piani orientativi.
1. Per le zone per le quali risulti indispensabile la previsione di un organico e coordinato sviluppo di impianti a fune e relative piste da discesa, la Giunta provinciale dispone l’elaborazione di un piano orientativo unitario e coordinato, tenendo conto delle proposte dei richiedenti, dei titolari di concessioni di linee funiviarie o autorizzazioni di piste da sci nella zona medesima.
2. Tale piano è approvato dalla Giunta provinciale, entro i termini indicati nel provvedimento di cui al primo comma, sentiti i comuni interessati.
3. Il rilascio di concessioni e autorizzazioni per le linee funiviarie e le piste ricadenti nelle zone oggetto dei piani orientativi rimane sospeso fino all’approvazione dei medesimi da parte della Giunta provinciale, la quale potrà richiedere su di essi il parere degli organi o dei servizi provinciali di cui all’articolo 11 della presente legge.
4. Resta fermo in ogni caso quanto disposto dal precedente articolo 2.
Art. 6
Commissione di coordinamento (12).
1. É istituita una commissione di coordinamento nominata dalla Giunta provinciale e composta da:
a) il dirigente generale del dipartimento competente in materia di turismo, con funzioni di presidente;
b) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di turismo, con funzioni di vicepresidente;
c) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di impianti a fune;
d) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di foreste e fauna;
e) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio;
f) il dirigente della struttura provinciale competente in materia geologica;
g) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di prevenzione dal rischio valanghivo;
h) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche;
i) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di bacini montani;
j) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di conservazione della natura e valorizzazione ambientale;
k) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di valutazione ambientale.
2. Funge da segretario un funzionario della struttura provinciale competente in materia di turismo.
3. La commissione è convocata dal presidente, d’ufficio o su richiesta anche di uno solo dei componenti, ed è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. I provvedimenti di autorizzazione previsti dal comma 4 sono deliberati con voto unanime dei presenti.
4. La commissione autorizza:
a) l’esecuzione di lavori su piste esistenti o di nuova realizzazione, comprese le relative opere accessorie e le altre infrastrutture strettamente connesse agli sport invernali, entro i limiti stabiliti dalla Giunta provinciale;
b) l’esecuzione dei lavori conseguenti alla sostituzione o alla modifica delle linee funiviarie e delle relative opere accessorie ritenute non sostanziali secondo quanto disposto dall’articolo 15;
c) l’esecuzione di lavori per la realizzazione di opere di difesa dalle valanghe, entro i limiti stabiliti dalla Giunta provinciale;
d) l’esecuzione dei lavori per la realizzazione o la modifica delle strutture alpinistiche previste dalla legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini), comprese le relative opere e infrastrutture accessorie. 5. Ferme restando le procedure in materia di valutazione di incidenza e di valutazione d’impatto ambientale, l’autorizzazione prevista dal comma 4 sostituisce ogni altro provvedimento di competenza provinciale.
6. La commissione esprime pareri relativi a ogni questione in materia di impianti a fune e piste da sci ad essa sottoposta dalla Giunta provinciale o dalle strutture provinciali.
(12) Articolo così sostituito prima dall’art. 60 della L.P. 23 agosto 1993, n. 20 e poi dall’art. 2, comma 1, L.P. 2 dicembre 2010, n. 25, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 7
Idoneità delle aree e misure di difesa dal pericolo di valanghe (13).
1. Le aree e i terreni che interessano, anche indirettamente, la stabilità delle opere e la sicurezza dell’esercizio degli impianti funiviari e delle piste da sci devono essere idonei sotto il profilo idrogeologico e geotecnico ed essere esenti, secondo ragionevoli previsioni, dal pericolo di frane e valanghe, per loro caratteristiche naturali ovvero per effetto dell’adozione di idonee misure strutturali e/o gestionali di difesa. Ferma restando l’applicazione dell’articolo 30 e delle regole dell’arte per quanto riguarda la sicurezza degli impianti a fune rispetto al pericolo di frane, per la difesa di impianti e piste dal pericolo di fenomeni valanghivi si applicano le disposizioni del presente articolo.
2. Ai fini del rilascio e della modifica delle concessioni di linea funiviaria ai sensi degli articoli 13 e 15 nonché ai fini delle autorizzazioni all’apprestamento delle piste da sci ai sensi dell’articolo 34, i progetti relativi alla realizzazione di nuovi impianti a fune e nuove piste da sci ed i progetti relativi alla modifica di quelli esistenti sono corredati da uno specifico piano delle misure per la difesa dal pericolo di valanghe, redatto in conformità alla normativa vigente in materia di impianti funiviari e piste da sci e alle prescrizioni del regolamento di cui al comma 4. Il piano è acquisito agli atti della Provincia. Qualora il piano riguardi la difesa degli impianti a fune, il medesimo deve prevedere interventi di carattere strutturale, eventualmente accompagnati da idonee misure gestionali, e deve essere approvato dalla Giunta provinciale, sentito il parere del servizio prevenzione calamità pubbliche, all’atto del rilascio o della modifica della concessione ai sensi degli articoli 13 e 15. Per l’attivazione delle misure gestionali eventualmente previste dal piano per le piste da fondo e per i tracciati escursionistici soggetti a pericolo valanghe il piano può prevedere l’intervento della competente commissione locale valanghe, prevista dall’articolo 5 della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 21 (Piani di ricostruzione e modifiche della legge provinciale 29 agosto 1977, n. 19 (14).
3. La realizzazione delle misure di difesa dal pericolo di valanghe, nonché l’esercizio di impianti e piste si svolge nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni del piano di cui al comma 2. Qualora, durante l’esercizio di impianti a fune e di piste da sci, si manifesti un imprevisto pericolo di valanghe, la prosecuzione dell’esercizio stesso è subordinata al ripristino delle condizioni di sicurezza e, ove necessario, all’aggiornamento del piano di cui al comma 2.
4. Con apposito regolamento adottato dalla Giunta provinciale, concernente le misure di difesa dal pericolo di valanghe sugli impianti a fune e sulle piste da sci, sono determinati, nel rispetto della presente legge e della normativa vigente:
a) le prescrizioni relative ai contenuti del piano di cui al comma 2;
b) i criteri per la valutazione preventiva delle situazioni di rischio;
c) i criteri per l’individuazione, la progettazione e l’esecuzione delle misure strutturali e gestionali idonee per la messa in sicurezza di impianti e piste;
d) le prescrizioni relative al collaudo e alla vigilanza sulle misure di difesa;
e) le disposizioni relative al deposito e all’acquisizione agli atti della Provincia dei piani di cui al comma 2 e della documentazione relativa al collaudo di cui al comma 5;
f) le professionalità e le esperienze richieste per la progettazione e il collaudo delle misure di difesa, nonché per la gestione delle misure non aventi carattere strutturale (15).
5. Ai fini dell’autorizzazione all’esercizio di cui agli articoli 26, comma 12, e 40, le misure di difesa dal pericolo di valanghe sugli impianti a fune e sulle piste da sci sono soggette a collaudo a cura e spese del concessionario di linea funiviaria ovvero del titolare dell’autorizzazione all’apprestamento della pista. La documentazione relativa al collaudo di cui al presente comma è acquisita agli atti della Provincia.
6. In deroga a quanto previsto dagli articoli 28 e 52, la vigilanza tecnica sugli impianti a fune e sulle piste da sci è effettuata, con riguardo alle misure di difesa dal pericolo di valanghe, da personale appartenente al servizio competente in materia di prevenzione delle calamità pubbliche, di norma a campione e comunque secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 4; il personale interessato è appositamente incaricato con decreto del Presidente della Giunta provinciale. Qualora il suddetto personale accerti il mancato rispetto delle prescrizioni del piano di cui al comma 2 o del regolamento di cui al comma 4 nell’adozione delle misure di difesa dal pericolo di valanghe sull’impianto a fune o sulla pista da sci, redige un verbale di sopralluogo nel quale sono indicate le difformità rilevate ed applica le sanzioni di cui agli articoli 54, comma 1, lettera b bis) e 55 comma 1, lettera d bis); copia del suddetto verbale di sopralluogo è inviata tempestivamente dal servizio competente in materia di prevenzione delle calamità pubbliche alla commissione di coordinamento di cui all’articolo 6. Detta commissione, entro 30 giorni dal ricevimento di copia del verbale di sopralluogo, al fine del ripristino delle condizioni di sicurezza, ordina, ove necessario, l’adeguamento o l’integrazione del piano di cui al comma 2 e l’adozione da parte del concessionario della linea funiviaria ovvero del gestore della pista da sci di ogni altra misura idonea a regolarizzare la situazione e può altresì disporre la sospensione o la limitazione dell’esercizio fino alla predetta regolarizzazione.
7. Qualora, nel corso della vigilanza tecnica di cui al comma 6, si riscontrino situazioni di pericolo per l’incolumità delle persone, il servizio competente in materia di prevenzione delle calamità pubbliche subordina la prosecuzione dell’esercizio dell’impianto a fune o della pista da sci all’attivazione della competente commissione locale valanghe di cui all’articolo 5 della L.P. 27 agosto 1982, n. 21, con atto motivato da comunicare, anche per via telegrafica, alla medesima commissione locale valanghe ed al concessionario di linea funiviaria ovvero al gestore della pista; il controllo della competente commissione locale valanghe perdura fino all’accertamento da parte del servizio competente in materia di prevenzione delle calamità pubbliche dell’esecuzione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 6 della commissione di coordinamento di cui all’articolo 6 al fine del ripristino delle condizioni di sicurezza. Nei casi di pericolo immediato per l’incolumità delle persone, il servizio competente in materia di prevenzione delle calamità pubbliche dispone in via immediata e provvisoria, con atto motivato da comunicare al concessionario di liena funiviaria ovvero al gestore della pista da sci anche per via telegrafica, la sospensione dell’esercizio dell’impianto a fune o della pista da sci fino all’avvenuta attivazione della commissione locale valanghe.
(13) Articolo dapprima sostituito dall’art. 61 della L.P. 23 agosto 1993, n. 20, successivamente sostituito dal comma 1 dell’articolo 29 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10.
(14) Comma così modificato dall’art. 3, comma 1, L.P. 2 dicembre 2010, n. 25, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
(15) Si veda il D.P.G.P. 12 luglio 2000, n. 17-35/Leg.
Capo II
Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico
Art. 8
Concessione di linee funiviarie.
1. La costruzione e l’esercizio di linee funiviarie adibite al trasporto in servizio pubblico di persone, cose o misto, sono soggetti a concessione da parte della Giunta provinciale.
2. La concessione sostituisce ogni altro provvedimento di competenza provinciale ai fini della realizzazione della linea funiviaria. Essa costituisce anche autorizzazione, nei limiti delle competenze provinciali, per l’esecuzione delle opere accessorie alla linea funiviaria oggetto della concessione e sostituisce quindi ogni diversa autorizzazione di competenza provinciale.
3. Sono linee funiviarie quelle realizzate da impianti che usufruiscono di una o più funi impiegate o come vie di corsa o come organi di trazione o come portanti e traenti.
4. Sono considerate in servizio pubblico tutte le linee funiviarie, ad eccezione di quelle utilizzate gratuitamente ed esclusivamente dal proprietario, dai suoi congiunti, dal personale di servizio, da ospiti occasionali e dalle persone che devono servirsi occasionalmente della linea per fini di assistenza medica, di sicurezza pubblica o simili.
5. Non sono considerate in servizio pubblico le linee funiviarie realizzate mediante impianti scioviari di tipo spostabile, leggero, ad uso esclusivo e gratuito per lo sci agonistico.
6. Sono considerate in ogni caso in servizio pubblico le linee destinate al trasporto dei clienti degli alberghi, degli appartenenti a convitti, collegi e comunità in genere e degli allievi delle scuole di sci, anche se gestite dai titolari dei rispettivi esercizi.
Art. 9
Categorie di linee.
1. Le linee funiviarie sono suddivise in tre categorie:
– la prima categoria comprende le linee che costituiscono da sole o in proseguimento con altre linee di trasporto in servizio pubblico, un collegamento tra strade o ferrovie e centri abitati in permanenza o tra i centri stessi e siano realizzate mediante impianti con veicoli chiusi aventi le caratteristiche indicate nel regolamento di esecuzione;
– la seconda categoria comprende le linee realizzate mediante impianti funiviari aerei o funicolari terrestri su rotaia;
– la terza categoria comprende le linee che non rientrano nelle categorie precedenti.
Art. 10
Domanda e documentazione.
1. La domanda di concessione di linee funiviarie deve essere presentata al servizio competente in materia di impianti a fune corredata dalla seguente documentazione:
a) il progetto esecutivo o di massima dell’impianto che realizza la linea;
b) la documentazione tecnica relativa alle infrastrutture accessorie (parcheggi, ricoveri dei mezzi battipista, depositi, strade di accesso, strutture funzionali all’esercizio ed alla manutenzione degli impianti, impianti di trasformazione e trasporto dell’energia elettrica dalla più vicina linea di distribuzione e simili);
c) una relazione illustrativa delle finalità della linea, da cui in ogni caso risultino le interrelazioni con le piste da sci eventualmente già esistenti e con quelle di cui si intenda promuovere la realizzazione, allegando per queste ultime il progetto di massima con la specificazione dello sviluppo delle larghezze e delle pendenze;
d) una relazione sui lavori programmati per l’apprestamento delle piste;
e) una relazione sulla situazione ricettiva della zona.
2. Qualora il richiedente la concessione sia una società, la domanda deve essere corredata anche dall’atto di costituzione e dallo statuto della medesima.
3. Le modalità di presentazione delle domande e degli allegati e i requisiti del progetto e della documentazione tecnica sono stabiliti nel regolamento di esecuzione.
Art. 11
Istruttoria.
1. L’istruttoria sulla domanda di concessione è condotta dal servizio competente in materia di impianti a fune, il quale trasmette copia della domanda e della documentazione allegata:
– al Sindaco del Comune interessato, il quale, sentita la commissione edilizia, esprimerà il proprio avviso in ordine alla compatibilità delle opere rispetto agli strumenti urbanistici in vigore;
– alla giunta del comprensorio interessato, che esprimerà il proprio avviso sull’iniziativa proposta in rapporto allo sviluppo turistico nonché ai prevedibili effetti diretti e indiretti della medesima sull’economia e sull’assetto territoriale ed ambientale della zona;
– al Servizio foreste, caccia e pesca per le zone soggette a vincolo idrogeologico che si esprimerà per quanto di competenza per le zone non boscate e che richiederà il parere del comitato tecnico forestale ai fini dell’articolo 7 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, nel caso in cui le opere ricadano in zona boscata;
[- al Servizio calamità pubbliche che si esprimerà in ordine al pericolo, la prevenzione e la difesa dalle valanghe;] (16)
– al Servizio geologico che si esprimerà in ordine ai pericoli di frane ed in generale alle condizioni di stabilità dei terreni interessati dalle opere;
– al Servizio urbanistica e tutela del paesaggio che si esprimerà ai fini di quanto previsto dalle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale nel caso in cui dette norme prevedano la necessità del nulla-osta della Giunta provinciale e che richiederà il parere della Commissione per la tutela del paesaggio, nel caso in cui le opere ricadano nell’ambito delle zone tutelate ai sensi della legge provinciale 6 settembre 1971, n. 12, e successive modificazioni;
– al Servizio acque pubbliche e opere idrauliche e/o al Servizio azienda speciale di sistemazione montana secondo le rispettive competenze per gli adempimenti previsti dalla legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (17);
– al servizio competente in materia di turismo che si esprimerà in ordine ai requisiti tecnici e al dimensionamento della pista o delle piste interdipendenti, nonché in merito alla loro congruità e compatibilità rispetto alle componenti impiantistiche. (18)
2. Il servizio competente in materia di impianti a fune potrà richiedere il parere della commissione consultiva di cui al successivo articolo 25.
3. Fino a quando non sia diversamente disposto, ove l’impianto o le opere ad esso connesse siano compresi nel Parco Nazionale dello Stelvio o nei parchi naturali e riserve provinciali, copia degli elaborati è trasmessa anche al competente servizio provinciale, il quale si esprimerà in ordine alla compatibilità dell’impianto e delle opere connesse con le speciali esigenze di tutela naturalistica proprie di ciascun parco.
4. Per l’istruttoria sulla domanda l’assessore provinciale competente in materia di turismo può convocare in apposita riunione i dirigenti dei servizi e i capi degli uffici provinciali interessati nonché i rappresentanti del comune e del comprensorio interessati. Nel corso della riunione può essere sentito anche il richiedente. La riunione è convocata in data compatibile con lo svolgimento dei sopralluoghi eventualmente necessari e con l’acquisizione dal richiedente della documentazione suppletiva del pari eventualmente necessaria.
5. I dirigenti dei servizi provinciali, i capi degli uffici provinciali, il Sindaco del Comune e la giunta del comprensorio interessati trasmettono al servizio competente in materia di impianti a fune, entro il termine di trenta giorni dallo svolgimento della riunione ovvero entro novanta giorni dalla data in cui è stata loro trasmessa la domanda, salvo che l’assessore provinciale competente in materia di turismo stabilisca un termine diverso, una relazione scritta contenente le proprie valutazioni sull’iniziativa proposta.
6. L’assessore provinciale competente in materia di turismo propone alla Giunta provinciale, entro il termine di giorni novanta dall’acquisizione delle relazioni di cui al comma quinto, sulla base delle relazioni pervenute, l’adozione del provvedimento di rilascio o di diniego della concessione.
(16) Parole soppresse dal comma 2 dell’articolo 29 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10.
(17) Trattino sostituito dall’art. 62 della L.P. 23 agosto 1993, n. 20.
(18) Per una modifica al presente comma si veda l’art. 20, comma 1, della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.
Art. 12
Deposito cauzionale.
1. L’assessore provinciale competente in materia di turismo comunica al richiedente l’importo della cauzione occorrente per il rilascio della concessione.
2. La cauzione è composta di una quota a garanzia della regolare esecuzione dell’impianto e degli importi dovuti a titolo di cauzione ai fini forestali e idrogeologici ai sensi delle leggi vigenti secondo la determinazione effettuata dai competenti servizi provinciali.
3. La cauzione deve essere costituita presso il tesoriere provinciale in contanti o in libretto di deposito al portatore o in titoli, ovvero a mezzo di fideiussione bancaria da rinnovare alla scadenza, o di polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazioni regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni.
4. La quota di cauzione a garanzia dell’esecuzione dell’impianto è restituita o liberata ad avvenuto rilascio dell’autorizzazione di cui al dodicesimo comma dell’articolo 26 e ad avvenuto anticipate, ai sensi del secondo comma dell’articolo 29; è inoltre liberata quando la concessione non viene assentita per qualsiasi causa; è incamerata, mediante introito alle entrate del bilancio provinciale, qualora sia pronunciata la decadenza per mancata realizzazione della linea entro il termine stabilito nella concessione, salvo che la realizzazione stessa sia impedita da fatti non dipendenti dal concessionario.
5. Le quote di cauzione dovute ai fini forestali e idrogeologici restano disciplinate dalle leggi che le prevedono e sono gestite dai servizi provinciali rispettivamente competenti.
Art. 13
Rilascio della concessione.
1. La Giunta provinciale delibera il rilascio della concessione qualora sussistano le seguenti condizioni:
a) il servizio competente in materia di impianti a fune abbia espresso parere positivo in ordine alla rispondenza del progetto dell’impianto alla vigente normativa tecnica;
b) la realizzazione dell’impianto sia conforme agli strumenti urbanistici in vigore e al piano orientativo di cui all’articolo 5, qualora approvato;
c) il Comitato tecnico forestale abbia espresso parere positivo ovvero la Giunta provinciale abbia acquisito il parere della commissione di cui all’articolo 32, secondo comma, della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48;
d) sia stato effettuato il deposito cauzionale di cui al precedente articolo 12.
2. Con il provvedimento di concessione la Giunta provinciale può imporre, anche ai fini autorizzativi previsti dal secondo comma dell’articolo 8 della presente legge, clausole e prescrizioni particolari. Con lo stesso provvedimento la Giunta provinciale stabilisce gli obblighi cui è tenuto il concessionario, la categoria di appartenenza della linea ed il termine entro il quale il concessionario deve costruire l’impianto e le opere accessorie ed ottenere l’autorizzazione all’esercizio di cui all’articolo 26. Tale termine non può essere superiore ad anni due per le sciovie, slittinovie e simili e per gli impianti aerei monofuni a collegamento permanente dei veicoli e ad anni tre per gli altri tipi di impianto. Tale termine può essere raddoppiato in caso di rilascio di più concessioni allo stesso richiedente previa presentazione di un programma di realizzazione dei relativi lavori. Lo stesso termine può in ogni caso essere prorogato dalla Giunta provinciale per comprovati motivi di forza maggiore per un periodo massimo di un anno.
3. La durata della concessione non può eccedere i seguenti limiti:
– anni trenta per le linee di prima e seconda categoria;
– anni quindici per le linee di terza categoria.
4. A parità di soluzioni proposte, le concessioni vengono assentite di preferenza, nell’ordine, agli enti pubblici locali e loro consorzi, alle imprese private a partecipazione pubblica e, da ultimo, alle imprese private locali.
5. La preferenza di cui al precedente comma non è operante in presenza delle situazioni di concorrenza definite nel primo e secondo comma dell’articolo 24 della presente legge.
5-bis. Nel caso di linee funiviarie che effettuino, da sole o in proseguimento con altre linee di trasporto pubblico, un collegamento tra strade o ferrovie e centri permanentemente abitati o tra centri abitati, nonché all’interno dei centri stessi, a parità di soluzioni proposte, le concessioni vengono assentite di preferenza, nell’ordine, alla società di cui all’articolo 4 del provvedimento legislativo concernente la disciplina dei servizi pubblici di trasporto in Provincia di Trento, a sue controllate o, da ultimo, a sue partecipate (19).
(19) Comma aggiunto dall’art. 40 della L.P. 9 luglio 1993, n. 16.
Art. 14
Diniego della concessione.
1. La Giunta provinciale con deliberazione motivata nega il rilascio della concessione qualora non sussistano le condizioni di cui al primo comma del precedente articolo 13, ovvero quando ritenga che la realizzazione dell’impianto sia in contrasto con gli interessi pubblici valutati nel corso dell’istruttoria.
Art. 15
Modifica della concessione.
1. La concessione può essere modificata, con l’osservanza della procedura per il suo rilascio, ove il concessionario proponga variazioni sostanziali nelle caratteristiche della linea da definirsi con il regolamento. Si considerano in ogni caso variazioni sostanziali quelle che importino aumenti nella portata dell’impianto incompatibili con le caratteristiche delle relative piste esistenti.
2. Per l’esecuzione delle modifiche non sostanziali è richiesto solamente l’atto di approvazione di cui al quinto comma dell’articolo 25.
Art. 16
Rinnovo della concessione.
1. La concessione può essere rinnovata, anche più volte, su domanda del concessionario da inoltrare alla Giunta provinciale almeno sei mesi prima della scadenza della stessa, corredata da una relazione tecnica sullo stato di efficienza dell’impianto.
2. Nella domanda di rinnovo il concessionario può proporre modifiche delle caratteristiche dell’impianto costituente la linea, allegando il relativo progetto. In tal caso trova applicazione il disposto del precedente articolo 15.
3. La Giunta provinciale dispone il rinnovo della concessione con propria deliberazione contenente anche le prescrizioni eventualmente necessarie, a seguito dell’istruttoria svolta dal servizio competente in materia di impianti a fune sulla situazione tecnica dell’impianto e sulle eventuali modifiche proposte.
4. La deliberazione della Giunta provinciale stabilisce la categoria di appartenenza della linea, fissa la durata della concessione nonché il termine per l’adempimento delle condizioni poste per il rinnovo e per l’esecuzione delle eventuali modifiche proposte.
5. Ottenuto il rinnovo, il concessionario deve presentare il progetto esecutivo delle eventuali modifiche proposte o prescritte. Per la realizzazione delle modifiche ed il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio si osserva la procedura prevista dagli articoli 25 e 26 della presente legge.
6. La Giunta provinciale con deliberazione motivata nega il rinnovo della concessione, qualora ritenga che allo stesso ostino prevalenti ragioni di interesse pubblico.
7. La Giunta provinciale può inoltre negare il rinnovo della concessione in caso di ripetuta inosservanza alle disposizioni della presente legge e a quelle fissate dal provvedimento di concessione o in caso di gravi irregolarità nella conduzione degli impianti, delle opere accessorie e delle strutture interdipendenti.
8. Se la domanda di rinnovo non viene presentata in tempo utile, ma comunque prima della scadenza della concessione l’esercizio rimane sospeso a far data dalla scadenza della concessione stessa fino al rilascio del rinnovo della concessione e dell’autorizzazione di cui al dodicesimo comma del successivo articolo 26.
Art. 17
Trasferimento della concessione.
1. La Giunta provinciale dispone, su richiesta degli interessati e subordinatamente alla assunzione di tutti gli obblighi del concessionario da parte del richiedente, il trasferimento della concessione.
2. A tal fine gli interessati presentano apposita richiesta di trasferimento della concessione amministrativa corredandola di copia sottoscritta dalle parti, dello schema di atto concernente il trasferimento dell’azienda per atto tra vivi.
3. Fino all’assunzione del relativo provvedimento da parte della Giunta provinciale e alla successiva presentazione dell’atto di trasferimento dell’azienda in proprietà o in godimento, il precedente titolare rimane vincolato nei confronti dell’Amministrazione provinciale per tutti gli obblighi derivanti dalla concessione.
4. In caso di trasferimento temporaneo dell’azienda, il precedente titolare della concessione, per poter riprendere l’esercizio della linea, deve inoltrare, entro sei mesi dalla cessazione del trasferimento, domanda di reintestazione della concessione alla Giunta provinciale. Trascorso il termine di sei mesi senza che sia pervenuta richiesta di reintestazione la Giunta provinciale pronuncia la decadenza della concessione.
5. Nel caso di morte del concessionario, l’avente causa o gli aventi causa congiuntamente possono chiedere il trasferimento della concessione inoltrando richiesta entro sei mesi dalla data del recesso.
6. Per un periodo massimo di sei mesi dalla morte del concessionario l’avente causa o gli aventi causa congiuntamente possono comunque continuare l’esercizio della linea qualora presentino al servizio competente in materia di impianti a fune una dichiarazione nella quale si assumono integralmente gli obblighi derivanti dalla concessione medesima.
7. La domanda di cui al quarto comma e la dichiarazione di cui al comma precedente devono essere corredati, qualora non siano già stati presentati, da copia autentica del testamento o da atto notorio di individuazione degli eredi.
8. Trascorso il termine di sei mesi dalla morte del concessionario, senza che sia pervenuta richiesta di trasferimento della concessione, la Giunta provinciale pronunciala decadenza della concessione.
Art. 18
Cambiamento di categoria.
1. Qualora intervengano fatti tali da conferire alla linea di concessione caratteristiche proprie di una categoria diversa, il cambiamento di categoria può essere disposto d’ufficio o su richiesta del concessionario.
In tal caso, il concessionario presenta domanda alla Giunta provinciale, accompagnata dalla relazione di cui alla lettera c) dell’articolo 10 della presente legge.
2. Il cambiamento di categoria è disposto con deliberazione della Giunta provinciale.
Art. 19
Decadenza della concessione.
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 3, quarto comma, la Giunta provinciale pronuncia la decadenza della concessione quando il concessionario diffidato persista in gravi inadempienze agli obblighi derivanti dalla concessione, dall’autorizzazione all’esercizio o da norme di legge o di regolamento.
2. La Giunta provinciale pronuncia altresì la decadenza quando la società concessionaria si sciolga o comunque si estingua a qualsiasi titolo.
3. La pronuncia di decadenza non importa alcun indennizzo a favore del concessionario.
4. La deliberazione della Giunta provinciale con la quale è pronunciata la decadenza viene comunicata al concessionario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
5. In caso di decadenza per morte del concessionario non seguita dal subingresso degli eredi, la deliberazione di decadenza viene comunicata agli eredi impersonalmente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’ultimo domicilio del concessionario.
Art. 20
Revoca della concessione.
1. Con deliberazione della Giunta provinciale la concessione può essere revocata per comprovate esigenze di pubblico interesse. Spetta in tal caso al concessionario un indennizzo, determinato sulla base di una perizia eseguita dal servizio competente in materia di impianti a fune tenuto conto dell’ammontare degli eventuali contributi già corrisposti o vincolati per operazioni finanziarie, rivalutati percentualmente alla data della deliberazione di revoca e ridotti della percentuale di deprezzamento degli impianti.
2. L’onere dell’indennizzo è posto a carico dell’ente in favore del quale è riconosciuto il pubblico interesse che determina la revoca.
3. Contro la determinazione dell’indennizzo il concessionario può adire l’autorità giudiziaria nelle forme e nei termini previsti per l’impugnazione dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità.
4. L’indennizzo può essere negato quando la revoca è disposta per sopravvenuta accertata pericolosità del terreno sul quale sono ubicati l’impianto funiviario o le piste da esso servite o per altra causa riferibile al concessionario.
Art. 21
Risoluzione consensuale della concessione.
1. Su domanda del concessionario, il quale intenda rinunziare alla concessione, la Giunta provinciale pronuncia la risoluzione della concessione stessa.
2. È escluso in tale caso qualsiasi obbligo dell’amministrazione di rilevare quanto appartenente al concessionario ed al medesimo non spetta alcun indennizzo.
Art. 22
Restituzione in pristino dei terreni.
1. Nel caso di estinzione definitiva della concessione a qualsiasi titolo, la Giunta provinciale obbliga con propria deliberazione il concessionario alla restituzione in pristino, parziale o totale, del terreno su cui insistono le opere dell’impianto, nonché alla demolizione di costruzioni fuori terra ed all’asporto del materiale di risulta, sempreché opere e materiali non abbiano altra utile destinazione (20).
2. Qualora il concessionario non esegua l’ordine contenuto nel provvedimento di restituzione in pristino, la Giunta provinciale ne dispone l’esecuzione ponendo le relative spese a carico del concessionario stesso (21).
3. La nota spese è resa esecutiva con decreto del Presidente della Giunta provinciale ed il relativo importo è riscosso secondo quanto disposto dall’articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.
3-bis. La Provincia provvede alla restituzione in pristino dei terreni nel caso di impianti a fune il cui esercizio sia cessato prima del 27 aprile 1987 e per i quali sia impossibile il reperimento dell’ultimo concessionario o per i quali il recupero del credito risulti eccessivamente oneroso rispetto all’ammontare del costo dell’intervento. Il proprietario dei terreni, che non sia anche concessionario dei predetti impianti a fune, è comunque esentato da ogni rimborso delle spese sostenute dalla Provincia per la restituzione in pristino (22).
(20) Per le modalità operative e le procedure per la demolizione coattiva degli impianti funiviari dismessi si veda la Delib.G.P. 6 novembre 1998, n. 12322.
(21) Per le modalità operative e le procedure per la demolizione coattiva degli impianti funiviari dismessi si veda la Delib.G.P. 6 novembre 1998, n. 12322.
(22) Comma aggiunto dall’art. 19 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.
Art. 23
Tariffe, orari ed obblighi vari del concessionario.
1. Le tariffe, determinate sulla base di criteri generali approvati dalla Giunta provinciale (23), i periodi, gli orari e le altre modalità di esercizio sono soggetti all’approvazione del dirigente del servizio competente in materia di impianti a fune il quale dispone ispezioni ed accertamenti atti a verificare l’ottemperanza alle norme legislative e regolamentari ed alle condizioni poste dall’atto di concessione e dall’autorizzazione all’esercizio, l’applicazione delle tariffe, l’osservanza, degli orari e le modalità di esercizio.
1-bis. Per le linee funiviarie individuate con Delib.G.P., sentito il Consiglio delle autonomie locali, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, gli obblighi di servizio pubblico, e in particolare l’individuazione delle tariffe e dei periodi e orari di apertura e gli eventuali criteri di compensazione correlati a tali obblighi, sono approvati dal comune sul cui territorio è collocata la stazione di valle della linea funiviaria. Gli obblighi di servizio pubblico imposti dal comune in base a questo comma sono comunicati alla struttura provinciale competente in materia di impianti a fune (24).
2. È fatto obbligo al concessionario di esporre ben visibili per il pubblico le tariffe di trasporto, gli orari di servizio e le norme alle quali debbono attenersi i viaggiatori.
3. È fatto obbligo altresì al concessionario di adottare sull’impianto segnaletica di tipo conforme a quella stabilita nel regolamento di esecuzione.
4. Il concessionario, su richiesta dell’Amministrazione delle poste e telegrafi, è tenuto al trasporto gratuito della corrispondenza postale nei periodi e orari di esercizio.
5. Il concessionario di impianti aerei è tenuto al trasporto di cose secondo le modalità contemplate nel regolamento di esecuzione della presente legge.
6. L’esercizio dell’impianto è comunque subordinato all’esistenza di copertura assicurativa in atto per la responsabilità civile derivante da sinistri e da danni arrecati da fatto proprio, dai dipendenti o da personale avente mansioni di controllo ed ispezione alle persone o cose trasportate nonché a terze persone ed a cose.
7. Il regolamento di esecuzione stabilisce le caratteristiche della garanzia assicurativa e le modalità di accertamento di essa.
8. I massimali della garanzia assicurativa sono fissati, per i vari tipi di impianto, con deliberazione della Giunta provinciale.
9. In caso di mancato rispetto delle norme sulla copertura assicurativa, il servizio competente in materia di impianti a fune ordina la sospensione immediata dell’esercizio. Qualora il concessionario non provveda a regolarizzare la copertura assicurativa entro i successivi trenta giorni, la Giunta provinciale può pronunciare la decadenza della concessione a sensi del precedente articolo 19.
10. Durante il periodo di esercizio il concessionario può sospendere il servizio degli impianti per cause di forza maggiore o per cause tecniche che ne impediscano il regolare funzionamento, dandone immediata comunicazione telegrafica al servizio competente in materia di impianti di fune. La sospensione del servizio per altre cause deve essere preventivamente autorizzata dal servizio medesimo.
11. I dipendenti della Provincia incaricati dell’ispezione e della vigilanza sull’osservanza della presente legge hanno libera circolazione sugli impianti.
12. I concessionari possono stabilire speciali tariffe e diritti di precedenza a favore di operatori la cui attività è strettamente connessa al trasporto funiviario. Le facilitazioni predette sono sottoposte all’approvazione del servizio competente in materia di impianti a fune.
12-bis. Le tariffe, gli orari e le altre modalità di esercizio delle linee funiviarie che effettuino permanentemente, da sole o in proseguimento con altre linee di trasporto pubblico, un collegamento tra strade o ferrovie e centri abitati o tra centri abitati, nonché all’interno dei centri stessi, sono determinate sulla base di criteri generali approvati dalla Giunta provinciale e sono approvate dal dirigente del servizio competente in materia di impianti a fune d’intesa con il dirigente del servizio competente in materia di trasporti ovvero, in caso di servizi urbani, dal comune. I contributi per l’esercizio delle linee funiviarie di cui al presente comma sono determinati ed erogati a norma dell’articolo 25 del provvedimento legislativo concernente la disciplina dei servizi pubblici di trasporto in Provincia di Trento (25).
(23) Per i criteri di determinazione delle tariffe funiviarie per la stagione invernale 1998/1999 ed estiva 1999 si veda la Delib.G.P. 16 ottobre 1998, n. 11195.
(24) Comma aggiunto dall’art. 81, comma 1, L.P. 27 dicembre 2010, n. 27, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
(25) Comma aggiunto dall’art. 41 della L.P. 9 luglio 1993, n. 16 e modificato dall’art. 59 della L.P. 9 settembre 1996, n. 8.
Art. 24
Linee concorrenti.
1. Le concessioni di linee che si dipartono dai terminali di altre linee già concesse o dalle vicinanze di questi vengono assentite, a parità di soluzioni proposte, al titolare della linea già concessa.
2. Le concessioni di linee che risultino parallele o intersecanti o comunque interferenti con altre linee già concesse sono assentite, a parità di soluzioni proposte, al titolare della linea già concessa.
3. Sono interferenti le linee che realizzano una qualsiasi forma di importante e diretta integrazione di esercizio o che presentano sostanziale analogia di finalità di trasporto e medesime fonti di traffico.
4. Le domande di concessione che si riferiscono a linee finitime o interferenti fra di loro o con altre linee già concesse, sono considerate potenzialmente concorrenti e devono essere esaminate comparativamente e contemporaneamente, qualora presentate in periodo antecedente alla deliberazione di concessione.
5. Le domande di cui ai commi precedenti, anche nel caso di domanda unica, vengono trasmesse in copia, a cura del servizio competente in materia di impianti a fune, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, ai concessionari delle linee interessate ed agli altri richiedenti.
6. Gli atti allegati alle domande restano a disposizione degli interessati presso il servizio stesso per la durata di trenta giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma, durante i quali possono essere presentate osservazioni, proposte o motivate opposizioni.
7. La Giunta provinciale, a conclusione dell’istruttoria, decide in merito alle richieste, pronunciandosi anche sulle eventuali osservazioni e opposizioni.
Art. 25
Progetto e costruzione dell’impianto.
1. Ottenuta la concessione della linea, il concessionario trasmette al servizio competente in materia di impianti a fune il progetto definitivo funiviario dell’impianto che realizza la linea, compilato in osservanza delle norme tecniche di cui all’articolo 30 (26).
2. [Il servizio competente in materia di impianti a fune può chiedere il parere tecnico della commissione consultiva del Ministero dei trasporti per gli impianti funiviari, istituita con R.D. 17 gennaio 1926, n. 177.
Tale parere deve essere richiesto qualora si tratti di funivie bifuni o funicolari e in tutti i casi nei quali sono richieste deroghe alle norme di cui all’articolo 30] (27).
3. [Qualora detto parere non venga reso entro otto mesi dalla richiesta, il servizio competente in materia di impianti a fune può assumere le proprie determinazioni prescindendo dal parere della commissione predetta] (28).
4. Nel corso dell’esame del progetto definitivo funiviario devono essere verificate la conformità e la corrispondenza del progetto alle norme tecniche in vigore, sia generali che speciali, per ciascun tipo di impianto a fune (29).
5. Qualora l’esame sia positivo, il servizio competente in materia di impianti a fune ne approva il progetto definitivo funiviario. Tale approvazione comporta l’autorizzazione all’inizio dei lavori di costruzione (30).
6. Il servizio competente in materia di impianti a fune, qualora si presentino situazioni di particolare urgenza in relazione alle caratteristiche delle opere da realizzare, può rilasciare, su richiesta del concessionario e prima dell’approvazione del progetto definitivo funiviario completo, un nullaosta per l’inizio dei lavori parziali da eseguire secondo un progetto definitivo funiviario parziale. Nella richiesta il concessionario deve impegnarsi a demolire o modificare i lavori già eseguiti, qualora ciò risulti necessario per ottemperare alle eventuali prescrizioni conseguenti all’esame del progetto definitivo funiviario completo (31).
7. I lavori di costruzione devono essere eseguiti sotto la responsabilità di un ingegnere direttore dei lavori, iscritto nel relativo albo professionale. Il nominativo del direttore dei lavori e la data di inizio dei lavori stessi devono essere previamente comunicati al servizio competente in materia di impianti a fune il quale può disporre controlli e verifiche circa la rispondenza della costruzione alle norme di legge e al progetto presentato.
8. I controlli effettuati da parte del servizio competente in materia di impianti a fune non sollevano il progettista, le ditte costruttrici ed il direttore dei lavori dalle responsabilità che agli stessi competono in base alle vigenti norme.
9. Per l’esecuzione nel corso della costruzione di modifiche al progetto dell’impianto si osserva quanto stabilito dal precedente articolo 15.
(26) Comma così modificato dall’art. 9, comma 2, L.P. 23 ottobre 2014, n. 11.
(27) Comma modificato dall’art. 28 della L.P. 7 agosto 1995, n. 8 ed infine abrogato dall’art. 9, comma 3, L.P. 23 ottobre 2014, n. 11.
(28) Comma abrogato dall’art. 9, comma 3, L.P. 23 ottobre 2014, n. 11.
(29) Comma così sostituito dall’art. 9, comma 4, L.P. 23 ottobre 2014, n. 11.
(30) Comma così modificato dall’art. 9, comma 5, L.P. 23 ottobre 2014, n. 11.
(31) Comma così modificato dall’art. 9, comma 6, L.P. 23 ottobre 2014, n. 11.
Art. 26
Collaudo funzionale e autorizzazione all’esercizio.
1. Ultimata la costruzione dell’impianto il concessionario inoltra al Servizio competente in materia di impianti a fune la domanda, controfirmata dal direttore dei lavori, per la visita di collaudo funzionale dell’impianto, corredandolo della dichiarazione di regolare esecuzione dell’opera.
2. Nella dichiarazione il direttore dei lavori attesta che l’opera è completamente ultimata e che è stata eseguita, sotto la sua sorveglianza, a regola d’arte ed in conformità al progetto presentato. Alla dichiarazione dovranno essere allegate le copie dei certificati di collaudo statico per le opere in cemento armato o metalliche di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1986, con la prova dell’avvenuto deposito degli stessi presso il competente ufficio, nonché la documentazione tecnica che sarà specificata nel regolamento di esecuzione.
3. La commissione di collaudo, nominata dall’assessore al quale è affidata la materia degli impianti a fune, è composta da almeno due ingegneri esperti nel settore funiviario, scelti tra i funzionari del servizio competente in materia di impianti a fune, coadiuvati da un perito industriale del servizio medesimo.
4. Per impianti di particolare impegno, uno dei membri della commissione di collaudo può essere scelto tra i funzionari del Ministero dei trasporti o di altra pubblica amministrazione, con esperienza specifica sul tipo di impianto da collaudare o sulle eventuali nuove soluzioni tecnologiche adottate.
5. Qualora sul progetto dell’impianto sia stato richiesto ed ottenuto il parere dell’organo consultivo di cui al secondo comma dell’articolo 25, della commissione di collaudo fa parte almeno un membro dello stesso organo.
6. La commissione di collaudo per gli impianti scioviari può essere composta da un solo ingegnere, coadiuvato da un perito industriale.
7. Nel caso di opere di notevole importanza le operazioni di collaudo possono avere inizio anche durante il corso dei lavori.
8. Durante la visita di collaudo funzionale la commissione accerta che sussistano le condizioni perché il servizio possa svolgersi con sicurezza e regolarità.
9. Le modalità di effettuazione del collaudo funzionale saranno stabilite nel regolamento di esecuzione.
10. Alle operazioni di collaudo assistono il direttore dei lavori, il progettista, il costruttore ed il concessionario o loro delegati.
11. La commissione redige il verbale della visita di collaudo, la relazione sulle verifiche e le prove effettuate ed il certificato di collaudo contenente le eventuali prescrizioni cui il concessionario deve ottemperare, nonché eventuali prescrizioni particolari cui il concessionario deve attenersi durante l’esercizio.
12. Il servizio competente in materia di impianti a fune, previa visione del verbale di visita, della relazione di collaudo e del certificato di collaudo ed accertata l’ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite ed agli adempimenti previsti dalla presente legge, rilascia al concessionario l’autorizzazione all’apertura dell’impianto al pubblico esercizio.
13. Tale autorizzazione decade in caso di estinzione a qualsiasi titolo della concessione.
Art. 27
Modalità d’esercizio.
1. L’esercizio deve essere effettuato secondo le modalità previste nei regolamenti tecnici di cui all’articolo 30 ed in ottemperanza alle eventuali prescrizioni contenute nella concessione e nell’autorizzazione all’esercizio o comunque impartite dal servizio competente in materia di impianti a fune.
2. Ad ogni impianto deve essere preposto un tecnico responsabile e deve essere addetto il personale necessario, in possesso delle qualifiche che verranno stabilite nel regolamento di esecuzione (32).
3. Il personale addetto agli impianti ed a contatto con il pubblico deve essere riconoscibile mediante apposito contrassegno distintivo, le cui caratteristiche vengono determinate con il regolamento di esecuzione.
(32) Si veda l’allegato D al D.P.G.P. 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg.
Art. 28
Vigilanza tecnica sull’impianto.
1. Le funzioni di vigilanza tecnica sull’impianto sono esercitate dal personale appositamente incaricato, appartenente al servizio competente in materia di impianti a fune.
2. La struttura provinciale competente, nel rispetto della normativa statale in materia e sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, verifica periodicamente e comunque ogniqualvolta ritenuto necessario gli impianti aerei (33).
3. Il servizio competente in materia di impianti a fune, con atto motivato da comunicare al concessionario anche per via telegrafica, può ordinare in qualsiasi momento la sospensione dell’esercizio qualora vengano accertate deficienze tecniche che possano pregiudicare la sicurezza e la regolarità di funzionamento dell’impianto.
4. Il responsabile dell’esercizio ha l’obbligo di far sospendere il servizio dandone tempestivamente comunicazione al servizio competente in materia di impianti a fune nei periodi in cui possa insorgere temporaneo pericolo di valanghe o quando vengano accertati altri fatti che possano comunque pregiudicare la sicurezza dell’impianto e l’incolumità degli utenti.
5. L’impianto o parti di esso devono periodicamente essere sottoposti a revisione parziale o generale. I relativi termini sono contenuti nel regolamento di esecuzione o nelle prescrizioni tecniche speciali per tipo di impianto.
6. La ripresa del servizio dopo la revisione generale dell’impianto è subordinata ad un nuovo collaudo funzionale ed il rilascio di una nuova autorizzazione alla riapertura al pubblico esercizio.
(33) Comma sostituito dall’art. 19 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.
Art. 29
Oneri di collaudo e di sorveglianza.
1. I concessionari devono versare alla Provincia un contributo annuo per le spese di sorveglianza da determinare nel regolamento di esecuzione, tenuto conto delle caratteristiche dell’impianto.
2. Le spese per il collaudo, gli onorari fissati dalle tariffe professionali in vigore ed i rimborsi spettanti ai collaudatori sono a carico del concessionario e corrisposti dalla Provincia. Il concessionario provvederà al rimborso delle somme corrisposte in via anticipata dalla Provincia su richiesta da parte del servizio competente.
3. Il costo delle opere su cui va calcolato l’onorario è pari al costo convenzionale dell’impianto, stabilito mediante la formula prevista dal regolamento di esecuzione, diminuito del costo, pure convenzionale, delle opere civili in conglomerato cementizio semplice, armato o precompresso e a struttura metallica.
4. Al perito industriale, assistente della commissione di collaudo, spetta un compenso nella misura del 70% dell’onorario spettante all’ingegnere.
5. L’onorario spettante ai collaudatori, i quali siano dipendenti della Provincia autonoma di Trento, è determinato nella misura della metà. Agli stessi, per le operazioni di collaudo, è dovuto l’eventuale trattamento di missione, con esclusione in ogni caso del compenso per il lavoro straordinario.
6. I contributi per le spese di sorveglianza, versati ai sensi del primo comma, sono introitati in apposito capitolo delle entrate del bilanci della Provincia.
7. Le somme rimborsate di cui all’ultimo periodo del secondo comma sono introitate in apposito capitolo delle entrate del bilancio della Provincia.
Art. 30
Norme tecniche (34).
1. Con deliberazione della Giunta provinciale sono approvate le disposizioni di regolamentazione tecnica e di esercizio degli impianti funiviari. Se queste disposizioni non sono approvate si applica la corrispondente normativa statale.
(34) Articolo così sostituito dall’art. 9, comma 7, L.P. 23 ottobre 2014, n. 11.
Art. 31
Statistica.
1. I concessionari sono tenuti a fornire periodicamente al Servizio statistica della Provincia autonoma di Trento i dati statistici relativi all’impianto. Con il regolamento di esecuzione potranno essere stabilite le modalità per il controllo del numero di passaggi.
Art. 32
Tariffe per prove tecniche eseguite dal LATIF.
1. Le tariffe relative alle prove effettuate per conto terzi dal Laboratorio Tecnologico impianti a Fune (LATIF), di cui all’articolo 5 della legge regionale 16 aprile 1968, n. 3, sono determinate dalla Giunta provinciale sulla base del costo effettivo delle prestazioni fornite dal laboratorio medesimo e sono aggiornate periodicamente, tenuto conto dell’incremento dei costi delle attrezzature, dei materiali, della manodopera e delle spese generali.
Art. 33
Espropriazione per pubblica utilità e servitù coattiva.
1. Il richiedente di una concessione o il titolo della stessa, anche in sede di rinnovo, può ottenere in via coattiva la titolarità dei seguenti diritti reali:
a) – la proprietà delle aree necessarie alla costruzione delle stazioni, con eventuali locali di ricovero e si servizio, nonché degli accessi dalle pubbliche vie;
– la proprietà delle aree limitrofe alle stazioni, destinate a parcheggi, necessarie ad integrare le finalità dell’impianto;
b) la servitù sulle aree su cui insistono i sostegni dell’impianto funiviario;
c) la servitù aerea consistente nel diritto di tendere e mantenere funi anche mediante appoggi e sostegni infissi nel terreno, nel diritto di transito aereo con veicoli su fiume, nel diritto di far accedere in qualsiasi punto della linea il personale addetto alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché il personale di sorveglianza ed infine nell’obbligo imposto al proprietario del fondo servente di consentire l’adattamento del profilo necessario al tracciato e di non frapporre ostacoli comunque costituiti, entro i limiti di sicurezza stabiliti dalle norme, per la costruzione e l’esercizio del tipo di linea concessa;
d) la servitù di transito sul terreno di sciatori al traino di impianti scioviari;
e) la servitù di elettrodotto consistente nel diritto di raggiungere il razionale allacciamento dell’impianto funiviario e delle sue pertinenze alla più vicina linea di distribuzione di energia elettrica;
f) la servitù di passo a piedi e con veicoli per consentire il raccordo con il più vicino impianto di risalita;
g) le eventuali servitù costituite a favore di precedenti concessionari.
2. Tutti i diritti reali indicati nel presente articolo possono essere costituiti o modificati, anche nel corso della concessione precedentemente assentita, per modifiche all’impianto, alle stazioni, ai parcheggi, alle linee elettriche ed altro, purché dette modifiche siano necessarie ad integrare le finalità dell’impianto.
3. I diritti reali limitati di cui al precedente primo comma si intendono costituiti per un periodo di tempo superiore di un anno alla durata della concessione.
4. Dopo un anno dall’eventuale dichiarazione di decadenza, di revoca o di risoluzione della concessione e sempreché non si addivenga all’assenso di nuove concessioni, il proprietario del fondo servente può ottenere la revoca del decreto di asservimento relativo alle servitù imposte sul suo terreno e la conseguente cancellazione del vincolo intavolato nel libro fondiario.
5. I terreni gravati dal diritto di servitù devono essere riconsegnati ai proprietari, al momento dell’estinzione del diritto, nelle condizioni e nello stato in cui si trovavano al momento dell’entrata nella detenzione da parte del concessionario, con le sole modificazioni dovute all’uso specifico.
6. Il proprietario dei beni espropriati può chiedere la loro retrocessione, corrispondendo al cessato concessionario un indennizzo stabilito dal Servizio espropriazioni ai sensi dell’articolo 53 della presente legge. Tale facoltà può essere esercitata non prima di due anni e non oltre cinque anni dall’estinzione per qualsiasi titolo della concessione. Per la retrocessione dei beni concretamente utilizzati per l’esecuzione dell’opera si applicano le disposizioni di cui all’articolo 47 della legge provinciale 17 maggio 1956, n. 7, e successive modificazioni.
Capo III
Disciplina delle piste da sci
Art. 34
Autorizzazione all’apprestamento delle piste da sci.
1. L’apprestamento delle piste da sci è soggetto ad autorizzazione della Giunta provinciale. L’autorizzazione è rilasciata dietro presentazione al servizio competente in materia di turismo di apposita domanda corredata del progetto esecutivo della pista, dell’indicazione delle servitù di cui si chiede la costituzione coattiva e di una relazione illustrativa, secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione.
2. Le attività istruttorie e di controllo sulle piste previste dalla presente legge sono esercitate dal servizio competente in materia di turismo.
3. Il servizio, verificata la regolarità della domanda e della documentazione, redige, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda medesima, una relazione nella quale è contenuto il proprio parere.
4. L’assessore provinciale competente in materia di turismo provvede a comunicare l’ammontare della cauzione eventualmente necessaria che deve essere versata per il rilascio dell’autorizzazione.
5. Per la determinazione, le modalità di costituzione e la gestione della cauzione, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell’articolo 12. La quota di cauzione a garanzia della regolare esecuzione della pista è restituita o liberata ad avvenuto rilascio dell’autorizzazione all’esercizio; è incamerata in caso di mancata realizzazione della pista entro il termine prescritto.
Art. 35
Rilascio dell’autorizzazione.
1. A conclusione dell’istruttoria, la Giunta provinciale, su proposta dell’assessore competente in materia di turismo, delibera il rilascio dell’autorizzazione all’apprestamento della pista, qualora sussistano le seguenti condizioni:
a) il servizio competente in materia di turismo abbia espresso parere positivo in ordine alla rispondenza del progetto della pista alla presente legge e al regolamento di attuazione, facendo riferimento, in particolare, agli aspetti relativi alla sicurezza dei lavoratori, degli utenti e degli sciatori (35);
b) il progetto della pista sia conforme al provvedimento di assenso preliminare ovvero di concessione della linea funiviaria;
c) sia stato effettuato l’eventuale deposito cauzionale di cui al precedente articolo 34.
2. L’autorizzazione sostituisce ogni altro provvedimento di competenza provinciale ai fini della realizzazione della pista da sci e delle opere accessorie.
3. Nell’autorizzazione all’apprestamento della pista la Giunta provinciale stabilisce gli obblighi cui è tenuto il richiedente e i termini entro i quali devono essere iniziati e conclusi i relativi lavori.
4. La durata dei lavori non potrà essere superiore ad anni tre. Tale termine può essere raddoppiato in caso di rilascio di più autorizzazioni allo stesso richiedente, previa presentazione di un programma di realizzazione dei relativi lavori. Lo stesso termine può in ogni caso essere prorogato dalla Giunta provinciale con comprovanti motivi di forza maggiore per un periodo massimo di un anno.
5. Per il subingresso nella titolarità dell’autorizzazione, per la decadenza, la revoca e la risoluzione consensuale della stessa, si applica il disposto degli articoli 17, 19, 20 e 21; l’attività domandata nelle norme richiamate al servizio competente in materia in impianti a fune è esercitata dal servizio competente in materia di turismo.
(35) Lettera così modificata dall’art. 23, comma 1, L.P. 31 ottobre 2012, n. 22.
Art. 36
Direzione lavori e controlli.
1. I lavori di apprestamento della pista devono essere eseguiti sotto la responsabilità di un tecnico abilitato in qualità di direttore dei lavori.
2. Il nominativo del direttore dei lavori e la data di inizio degli stessi devono essere preventivamente comunicati al servizio competente in materia di turismo, il quale durante il corso dei lavori può eseguire controlli e verifiche circa la rispondenza degli stessi alle norme di legge e di regolamento, al progetto autorizzato e alle eventuali prescrizioni del provvedimento di autorizzazione.
3. Si può prescindere dalla nomina del direttore dei lavori nel caso di pista di discesa e di fondo di dimensioni limitate, le cui caratteristiche sono individuate con il regolamento di esecuzione.
Art. 37
Provvedimenti in caso di inadempienza.
1. Nel caso di inadempienza alle prescrizioni e agli obblighi stabiliti dalla presente legge, dal regolamento di esecuzione e dal provvedimento di cui all’articolo 35, fatta salva l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al successivo articolo 55, il servizio competente in materia di turismo adotta i provvedimenti atti a stabilire l’osservanza delle norme e, se del caso, ordina con provvedimento motivato la sospensione anche parziale dei lavori di apprestamento della pista fino alla eliminazione dei fatti che hanno determinato il provvedimento.
2. L’ordine di sospensione è comunicato al titolare dell’autorizzazione e al direttore dei lavori.
3. Dell’ordine di sospensione è data notizia altresì al Servizio foreste, caccia e pesca, per il controllo di competenza.
4. Con l’ordine di sospensione, o con atto successivo, il servizio competente in materia di turismo impartisce le disposizioni necessarie per ovviare alle violazioni, fissando il termine, non superiore a tre mesi, per l’esecuzione dei lavori necessari. Scaduto il termine senza che il titolare dell’autorizzazione abbia adempiuto gli obblighi prescritti con il provvedimento, la Giunta provinciale dispone l’esecuzione dei lavori medesimi, ponendo le relative spese a carico del titolare dell’autorizzazione. La nota spese è resa esecutiva con decreto del Presidente della Giunta provinciale ed il relativo importo è riscosso secondo quanto disposto dall’articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.
Art. 38
Organi tecnici.
1. All’esame dei progetti presentati ai sensi degli articoli 4 e 34, al controllo sull’esecuzione dei lavori nonché all’accertamento tecnico previsto dal successivo articolo 39 provvede il servizio competente in materia di turismo, avvalendosi di proprio personale ovvero di esperti estranei al servizio, in numero non superiore a due, incaricati dalla Giunta provinciale.
2. I corrispettivi spettanti agli esperti non dipendenti saranno determinati dalla Giunta provinciale tenuto conto dell’importanza e complessità delle prestazioni, nonché della specializzazione richiesta, in misura comunque non superiore a quella dell’assegno compensativo previsto dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni.
Art. 39
Ultimazione dei lavori e accertamento tecnico.
1. Eseguito l’apprestamento della pista, il titolare dell’autorizzazione comunica il completamento dell’opera al servizio competente in materia di turismo allegando una relazione del direttore dei lavori che certifica la conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché l’osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’apprestamento della pista.
2. Ricevuta la comunicazione, il servizio competente in materia di turismo effettua l’accertamento tecnico di conformità dei lavori al progetto approvato e alle eventuali prescrizioni, e di idoneità della pista all’apertura all’esercizio.
3. Al termine dell’accertamento tecnico è redatto un verbale di visita al fine del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di cui all’articolo successivo.
Art. 40
Autorizzazione all’esercizio.
1. Qualora l’accertamento tecnico previsto dall’articolo precedente abbia avuto esito positivo, il servizio competente in materia di turismo rilascia l’autorizzazione all’esercizio della pista, fissando le prescrizioni eventualmente necessarie per l’esercizio stesso.
1-bis. Il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato all’esistenza di idonea copertura assicurativa in atto per la responsabilità civile per danni derivabili agli utenti ed ai terzi per fatti imputabili a responsabilità del titolare dell’autorizzazione all’esercizio della pista. [Le caratteristiche della garanzia assicurativa e le modalità di accertamento della stessa sono stabilite dal regolamento di esecuzione] (36) (37)
1-ter. È altresì fatto obbligo in capo al titolare dell’autorizzazione all’esercizio della pista, con esclusione delle piste da fondo, di mettere a disposizione degli utenti, all’atto dell’acquisto del titolo di transito, una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati alle persone o a cose; resta in ogni caso escluso ogni obbligo in capo al titolare di stipulare direttamente tale polizza per conto degli utenti. (38)
1-quater. Le caratteristiche delle garanzie assicurative previste dai commi 1 bis e 1 ter e le modalità di accertamento delle stesse sono stabilite dal regolamento di esecuzione. (39)
1-quinquies. Con riferimento al comma 1 ter è esclusa ogni forma di coassicurazione in capo al titolare dell’autorizzazione all’esercizio della pista (40).
2. È fatto divieto di aprire all’esercizio piste da sci in assenza dell’autorizzazione di cui al comma precedente.
3. Ferme restando le sanzioni di cui all’articolo 55, il servizio competente in materia di turismo può disporre l’apposizione degli apprestamenti ritenuti necessari per l’effettiva chiusura della pista non autorizzata, con recupero delle spese a carico del titolare nelle forme previste dal quarto comma dell’articolo 37.
4. Non sono soggetti alla disciplina della presente legge i percorsi occasionali, come definiti nel regolamento di esecuzione, apprestati per esigenze temporanee. Non appena è terminata l’utilizzazione temporanea, gli stessi percorsi sono segnalati con l’indicazione di “percorso privo di manutenzione” (41).
(36) Parole abrogate dall’art. 1, comma 1, della L.P. 14 dicembre 2005, n. 18 a cui si rimanda per ulteriori chiarimenti.
(37) Comma aggiunto dall’art. 20, comma 2, della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.
(38) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 2, della L.P. 14 dicembre 2005, n. 18 a cui si rimanda per ulteriori chiarimenti.
(39) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 2, della L.P. 14 dicembre 2005, n. 18 a cui si rimanda per ulteriori chiarimenti.
(40) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 2, della L.P. 14 dicembre 2005, n. 18 a cui si rimanda per ulteriori chiarimenti.
(41) Comma sostituito dal comma 1 dell’art. 20 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.
Art. 40-bis
Autorizzazione all’esercizio provvisorio delle piste da sci.
1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 40, nel caso di mancata ultimazione dei lavori di apprestamento delle piste da sci autorizzati ai sensi dell’articolo 35, il servizio competente in materia di turismo può rilasciare l’autorizzazione all’esercizio provvisorio della pista da sci, previa presentazione di apposita domanda motivata e corredata da una dichiarazione del titolare dell’autorizzazione di cui all’articolo 34 e del direttore dei lavori che attesti l’agibilità della pista in quanto priva di situazioni di pericolo atipico in condizioni d’innevamento.
2. L’autorizzazione all’esercizio provvisorio della pista da sci è rilasciata dal servizio competente in materia di turismo con le modalità previste dal comma 1 anche nel caso in cui non sia possibile provvedere con tempestività all’accertamento tecnico di cui all’articolo 39, comma 2. Il rilascio dell’autorizzazione è comunque subordinato all’esistenza della copertura assicurativa prevista dal comma 1 bis dell’articolo 40. (42)
(42) Articolo aggiunto dall’art. 20, comma 3, della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.
Art. 41
Concorrenza.
1. A parità di soluzioni proposte, l’autorizzazione all’apprestamento di una pista da sci che si diparte dalla stazione di monte di un impianto funiviario è assentita, di preferenza, al titolare della concessione relativa all’impianto funiviario da cui la pista è servita.
2. A parità di soluzioni proposte, l’autorizzazione all’apprestamento di piste che risultino parallele o intersecanti o comunque interferenti con altre già autorizzate è assentita, di preferenza, al titolare della pista o delle piste già autorizzate.
3. Sono interferenti le piste che realizzino una qualsiasi forma di integrazione di esercizio o che presentino sostanziali analogie di finalità turistico-sportive e medesime fonti di traffico degli sciatori.
4. Le domande di autorizzazione che risultino concretare un caso di concorrenza rientrante nelle previsioni dei precedenti commi sono trattate con la procedura prevista dall’articolo 24 della presente legge.
Art. 42
Piste comuni.
1. Chi intende far confluire una pista in altra già esistente ed autorizzata deve assumere a proprie cure e spese l’esecuzione delle opere necessarie per conferire alla pista che viene resa comune i requisiti di cui alla presente legge, assumendo a proprio carico una parte proporzionale delle spese già sostenute dal titolare della pista esistente e di quelle richieste per la manutenzione della pista.
2. Alla relativa domanda, che dovrà essere redatta secondo quanto prescritto dall’articolo 34 e contenere gli impegni di cui al precedente comma, dovrà essere allegata una dichiarazione di consenso del titolare della pista autorizzata. Ove manchi tale consenso, il richiedente potrà ottenere che la pista sia resa comune. Con propria deliberazione, su proposta del servizio competente in materia di turismo, la Giunta provinciale decide sulla suddivisione delle spese.
3. Con lo stesso provvedimento viene determinata l’incidenza percentuale delle spese di manutenzione e di esercizio a carico di ciascun contitolare.
Art. 43
Servitù di pista.
1. Il richiedente di un’autorizzazione o il titolare della stessa può ottenere in via coattiva la titolarità di servitù di pista.
2. La servitù di pista conferisce i seguenti diritti:
a) eseguire sul terreno le opere di sbancamento, livellamento, bonifica, taglio di alberi e asportazione di ostacoli, stabilite nel progetto approvato o prescritte successivamente dai servizi o uffici;
b) apporre l’opportuna segnaletica ed ogni altro apprestamento di sicurezza;
c) disporre liberamente del terreno per il passaggio degli sciatori e per la manutenzione del manto nevoso durante il normale periodo di innevamento;
d) inibire a chiunque, nel periodo di innevamento, nonché durante i lavori di manutenzione, preparazione e riassetto delle piste, l’accesso all’area sciabile e impedire altresì qualsiasi attività comunque pregiudizievole al regolare esercizio della pista;
e) procedere, durante il periodo di non innevamento, alla sistemazione dei terreni comunque interessati dalla pista e dalle sue pertinenze al fine di evitare fenomeni di erosione; il titolare della servitù deve poter curare la permanente copertura vegetativa, con periodici controlli ed interventi manutentivi, al fine di garantire la perfetta efficienza del piano della pista, delle scarpate, delle eventuali opere artificiali, nonché dei drenaggi, condutture, tombini, canalette e fossati per la captazione, deviazione, dispersione o razionale accompagnamento delle acque profonde e superficiali;
f) accedere alla pista a piedi e con i veicoli necessari per l’esecuzione delle opere previste nel presente articolo.
3. Il proprietario del terreno non può impedire od ostacolare l’uso della servitù, mentre il titolare di essa non può aggravare la servitù medesima.
Alla fine di ogni stagione invernale il titolare della servitù è inoltre obbligato a riattivare le recinzioni e a provvedere alla pulizia del terreno.
Art. 44
Innevamento artificiale.
1. Il richiedente di un’autorizzazione o il titolare della stessa può ottenere in via coattiva la titolarità dei seguenti diritti reali relativi agli impianti per la produzione di neve o comunque attinenti alla manutenzione e funzionalità della pista:
a) la proprietà o l’asservimento delle aree necessarie alla costruzione e all’utilizzo della sala macchine, dei bacini di accumulo e di ogni altro manufatto destinato ad integrare le finalità degli impianti;
b) la servitù di tollerare il passaggio delle tubazioni di pertinenza delle opere di cui alla lettera a), comprensive dei relativi pozzetti, con diritto di accedere ai fondi serventi per le fasi di montaggio, regolazione ed eventuali manutenzioni.
2. Ai diritti reali di cui al comma precedente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi secondo, quarto, quinto e sesto dell’articolo 33.
3. I diritti reali limitati di cui al primo comma si intendono costituiti per un periodo di tempo pari alla durata della servitù dall’articolo 46 per la pista servita dal corrispondente impianto di produzione di neve.
Art. 45
Modifica all’esercizio della servitù.
1. Qualora il proprietario del fondo servente intenda eseguire in un settore dello stesso innovazioni, costruzioni o impianti incompatibili con l’esercizio della servitù, dovrà mettere a disposizione del titolare di questa, senza alcun ulteriore indennizzo, altro settore di terreno adatto all’esercizio della servitù.
2. Il mutamento del luogo di esercizio della servitù può essere allo stesso modo richiesto dal titolare della stessa, qualora dimostri che il cambiamento risulti di notevole vantaggio per l’area sciabile e di nessun danno al fondo.
Art. 46
Durata della servitù.
1. La servitù di pista, nel caso in cui questa non sia servita da un impianto di risalita, è rilasciata per un periodo non superiore ad anni trenta.
2. Qualora la pista sia servita da un impianto di risalita la servitù ha durata corrispondente a quella prevista dal terzo comma dell’articolo 33.
3. In caso di rinnovo della concessione della linea funiviaria, il relativo provvedimento costituisce nuova dichiarazione di pubblica utilità anche della pista o delle piste servite dall’impianto stesso.
4. Nel caso in cui venga a cessare definitivamente l’autorizzazione all’esercizio della pista, il fondo rientra gratuitamente e nello stato in cui trovasi nella piena disponibilità del proprietario, salvo il risarcimento del danno conseguente al mancato rispetto delle leggi, dei regolamenti e del progetto approvato e delle eventuali prescrizioni.
Art. 47
Modifiche al tracciato della pista.
1. Su richiesta dell’interessato, alla pista già adibita all’esercizio dello sci possono essere apportate le modifiche del tracciato o delle caratteristiche tecniche della pista stessa che si rendano opportune.
2. Si osserva a tal fine la procedura prevista dagli articoli 35 e seguenti, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6, sesto comma.
Art. 48
Classificazione, requisiti e caratteristiche delle piste.
1. Con il provvedimento di autorizzazione all’esercizio le piste da sci aperte al pubblico sono classificate in categorie a seconda del loro grado di difficoltà. La classificazione di ogni pista deve essere portata a conoscenza del pubblico mediante apposita segnaletica.
2. I requisiti, le caratteristiche tecniche e le categorie di classificazione delle piste sono definiti con il regolamento di esecuzione.
3. Le piste sono dotate, a cura del titolare dell’autorizzazione all’esercizio, della necessaria segnaletica secondo quanto definito con il regolamento di esecuzione. Il servizio competente in materia di turismo ordina la rimozione delle tabelle e dei segnali non conformi ai modelli ufficiali e in caso di inadempimento dell’ordine provvede direttamente alla rimozione medesima, con recupero delle eventuali spese a carico del titolare della pista nelle forme previste dal quarto comma dell’articolo 37.
Art. 48-bis
Piste da slittino su fondo naturale (43).
1. La realizzazione di piste da slittino su fondo naturale è effettuata preferibilmente utilizzando le strade forestali non aperte al transito di veicoli.
2. Il regolamento di esecuzione individua le modalità per la realizzazione delle piste da slittino su fondo naturale.
(43) Articolo aggiunto dall’art. 24, comma 1, L.P. 31 ottobre 2012, n. 22.
Art. 48-ter
Pratica dello sci-alpinismo sulle piste da sci (44).
1. La risalita della pista con gli sci ai piedi è normalmente vietata. Al fine di favorire la pratica sportiva, è consentita la risalita delle piste da sci a bordo pista con attrezzatura da sci-alpinismo nei casi e alle condizioni stabilite dal regolamento di esecuzione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questo articolo.
(44) Articolo aggiunto dall’art. 25, comma 1, L.P. 31 ottobre 2012, n. 22.
Art. 49
Manutenzione ed esercizio.
1. Il titolare dell’autorizzazione all’esercizio della pista ha l’obbligo di curare che la stessa mantenga le caratteristiche ed i requisiti tecnici previsti dal regolamento di esecuzione, dall’atto di approvazione del progetto e dall’atto di autorizzazione all’esercizio.
2. Il titolare è inoltre tenuto a sospendere l’esercizio delle piste da sci nei periodi di cui possa insorgere temporaneo pericolo di valanghe o qualora la pista presenti cattive condizioni di agibilità ovvero situazioni di pericolo atipico.
3. Con il regolamento di esecuzione sono determinate le condizioni e le modalità per l’eventuale apertura della pista riservata a determinate categorie di utenti, nonché per la chiusura parziale o totale in occasione di manifestazioni agonistiche o di altro tipo che limitino la normale agibilità della pista (45).
(45) Comma sostituito dal comma 2 dell’art. 20 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.
Art. 49-bis
Delimitazione delle piste da discesa (46).
1. Le piste da discesa sono delimitate lateralmente, dal titolare dell’autorizzazione all’esercizio, in modo tale da rendere chiaramente visibile il tracciato e il confine tra area sciabile gestita e area sciabile non gestita. Ove la delimitazione della pista non è resa visibile da rampe o dalla presenza di elementi naturali, essa è realizzata mediante elementi artificiali, palinatura, segnali, nastri o simili.
(46) Articolo aggiunto dall’art. 9, comma 8, L.P. 23 ottobre 2014, n. 11.
Art. 50
Servizi tecnici e di assistenza.
1. Il titolare dell’autorizzazione all’esercizio della pista deve assicurare i seguenti servizi:
a) trasporto degli infortunati sulle piste da sci e loro avviamento ad un centro medico;
b) manutenzione dei tracciati e della segnaletica;
c) apertura e chiusura delle piste;
d) sicurezza valanghe.
2. Si può prescindere dall’esistenza di alcuni tra i servizi di cui al precedente comma nel caso di piste di discesa e di fondo di dimensioni limitate, le cui caratteristiche sono individuate nel regolamento di esecuzione.
3. Al fine di garantire l’adeguata preparazione degli addetti ai servizi di cui al precedente primo comma, la Giunta provinciale è autorizzata a svolgere corsi di preparazione e di perfezionamento, organizzandoli ed attuandoli direttamente, ovvero affidandone lo svolgimento ad enti od associazioni in base ad apposita convenzione.
4. Le modalità per lo svolgimento dei servizi di cui al primo comma saranno stabilite con il regolamento di esecuzione.
Art. 51
Comportamento dello sciatore.
1. Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo l’incolumità altrui o provocare danno a persone e a cose. Lo sciatore deve inoltre attenersi alle regole di comportamento definite dal regolamento di esecuzione e alle prescrizioni imposte dalla segnaletica (47).
2. È vietato percorrere le piste da sci con mezzi diversi dagli sci, fatta eccezione per i mezzi meccanici adibiti al servizio delle piste e degli impianti, ed è altresì vietato percorrere con sci non idonei le piste da fondo.
3. I Sindaci possono integrare la disciplina prevista dal presente articolo con ordinanze contenenti ulteriori prescrizioni idonee ad assicurare il corretto utilizzo delle piste da sci da parte dell’utente.
(47) Comma sostituito dal comma 3 dell’art. 20 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.
Art. 51-bis
Mezzi meccanici diversi da quelli adibiti al servizio delle piste e degli impianti (48).
1. Anche in deroga a quanto previsto dalla disciplina provinciale in materia di foreste, i mezzi meccanici a servizio degli esercizi pubblici altrimenti non raggiungibili possono accedere agli stessi percorrendo le aree sciabili solo fuori dall’orario di apertura delle piste o previa chiusura delle medesime e compatibilmente con lo svolgimento delle operazioni di manutenzione delle piste da sci da parte dei gestori delle aree sciabili.
2. I mezzi meccanici devono in ogni caso essere muniti di dispositivi di segnalazione luminosa e acustica in funzione, devono procedere a bordo pista e a una velocità tale da non mettere in pericolo l’incolumità altrui.
(48) Articolo aggiunto dall’art. 9, comma 9, L.P. 23 ottobre 2014, n. 11.
Art. 52
Vigilanza sull’esercizio della pista.
1. Le funzioni di vigilanza sulle piste sono esercitate da personale, appartenente al servizio competente in materia di turismo, appositamente incaricato con decreto del Presidente della Giunta provinciale.
2. Nei casi di inadempienza alle prescrizioni e agli obblighi stabiliti dalla presente legge, dal regolamento di esecuzione, dal provvedimento di cui all’articolo 40 in materia di esercizio delle piste, fatta salva l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al successivo articolo 55, il servizio competente in materia di turismo adotta i provvedimenti atti a stabilire l’osservanza delle norme e fissa il termine, scaduto il quale dispone la sospensione dell’esercizio della pista fino alla eliminazione dei fatti che hanno determinato il provvedimento.
3. In caso di particolare urgenza e gravità i provvedimenti possono essere adottati dagli incaricati del servizio di vigilanza di cui al primo comma.
Il provvedimento è revocato dopo la constatata eliminazione delle cause che lo hanno determinato.
4. Per l’esecuzione del provvedimento di chiusura della pista si applica il terzo comma dell’articolo 40.
Art. 52-bis
Compiti di vigilanza attribuiti alle guide alpine e ai maestri di sci (49).
1. La Giunta provinciale, previo parere dei collegi provinciali delle guide alpine e dei maestri di sci, delie organizzazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle autorizzazioni all’esercizio delle piste e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, può attribuire alle guide alpine e ai maestri di sci, opportunamente formati, compiti di controllo sull’osservanza delle disposizioni concernenti il comportamento degli utenti delle piste da sci e di soccorso degli infortunati.
(49) Articolo aggiunto dall’art. 26, comma 1, L.P. 31 ottobre 2012, n. 22.
Art. 52-ter
Bike park (50).
1. Le aree sciabili previste dall’articolo 2 possono essere utilizzate per la discesa con la mountain bike su tracciati esclusivamente destinati a tale attività e denominati “bike park”, previa autorizzazione della commissione di coordinamento prevista dall’articolo 6. I bike park utilizzano prioritariamente le piste da sci esistenti e possono essere realizzati e gestiti dai titolari dell’autorizzazione all’esercizio delle piste o da altri soggetti pubblici o privati.
2. I gestori dei bike park assicurano un’adeguata manutenzione del tracciato e, in particolare, una corretta regimazione delle acque superficiali che preservi i pendii da fenomeni di dissesto idrogeologico direttamente causati dall’erosione del suolo, provocata dal continuo passaggio dei mezzi.
3. I bike park sono adeguatamente segnalati in tutto il loro sviluppo e sono interdetti all’escursionismo a piedi.
4. Se il tracciato del bike park attraversa altre infrastrutture viabili, le intersezioni sono adeguatamente segnalate a cura dei gestori sugli stessi tracciati e sull’infrastruttura attraversata.
5. Resta fermo quanto previsto dalla legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini in merito alla circolazione con l’ausilio di mezzi meccanici sui tracciati alpini e sugli altri sentieri di montagna.
6. I gestori dei bike park hanno l’obbligo di stipulare una idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile per i danni derivanti agli utenti e ai terzi per fatti imputabili a responsabilità del gestore.
(50) Articolo aggiunto dall’art. 27, comma 1, L.P. 31 ottobre 2012, n. 22. Vedi, anche, i commi da 2 a 6 dello stesso articolo 27.
Capo IV
Norme comuni, transitorie e finali
Art. 53
Procedimento espropriativo.
1. Con i provvedimenti di concessione di linea funiviaria e rispettivamente di autorizzazione all’apprestamento della pista, su richiesta degli interessati, può essere dichiarata la pubblica utilità nonché l’indifferibilità ed urgenza delle opere.
2. Per l’espropriazione di beni immobili e per la costituzione in via coattiva di diritti reali su beni immobili necessari per la costruzione e l’esercizio di linee funiviarie e di piste da sci si applicano le disposizioni di cui alla legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 54
Impianti a fune – Sanzioni.
1. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, se il fatto costituisce reato ai sensi delle leggi vigenti e delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), per quanto concerne la polizia, la sicurezza e la regolarità dell’esercizio degli impianti di trasporto a fune, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:
a) chiunque, nell’esercizio di un impianto di trasporto funiviario in servizio pubblico, viola le prescrizioni di legge o di regolamento in materia soggiace al pagamento di una somma da 300 a 900 euro;
b) se applica tariffe non approvate o non espone al pubblico il quadro delle tariffe e degli orari in vigore, nonché le disposizioni regolamentari per l’esercizio dell’impianto, il concessionario soggiace al pagamento di una somma da 150 a 450 euro;
c) il concessionario che, nell’adozione delle misure di difesa dal pericolo di valanghe sull’impianto a fune, non rispetta le prescrizioni del piano previsto dall’articolo 7, comma 2, e del regolamento previsto dall’articolo 7, comma 4, soggiace al pagamento di una somma da 500 a 2.500 euro; la sanzione è raddoppiata se l’inadempimento comporta pericolo attuale per l’incolumità delle persone. (51).
2. L’accertamento delle violazioni di cui al comma 1 spetta ai dipendenti di cui all’articolo 28, comma 1 con riferimento alle lettere a) e b), ai dipendenti di cui all’articolo 7, comma 6 limitatamente alla lettera b bis), nonché, in ogni caso, agli organi di pubblica sicurezza su richiesta del Presidente della Giunta provinciale (52).
3. Per l’applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. L’emissione dell’ordinanza-ingiunzione o della ordinanza di archiviazione di cui all’articolo 18 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, spetta al dirigente del servizio competente in materia di impianti a fune.
5. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo saranno introitate nel bilancio della Provincia.
6. Il controllo sull’osservanza delle disposizioni concernenti il comportamento degli utenti dei servizi spetta anche al personale addetto agli impianti a fune: la qualifica di “addetto alla sorveglianza” viene riconosciuta singolarmente agli addetti con decreto del Presidente della Giunta provinciale, che attribuisce agli addetti medesimi, nell’esercizio della funzione, la qualifica di incaricato di pubblico servizio.
(51) Comma prima modificato dalla lettera a) del comma 3 dell’articolo 29 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10 e poi così sostituito dall’art. 28, comma 1, L.P. 31 ottobre 2012, n. 22.
(52) Comma sostituito dalla lettera b) del comma 3 dell’articolo 29 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10.
Art. 55
Piste da sci – Sanzioni.
1. Per la violazione delle disposizioni in materia di piste da sci si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) chiunque appresta anche parzialmente una pista da sci o esegue modifiche a quelle esistenti senza avere ottenuto preventivamente le autorizzazioni previste da questa legge soggiace al pagamento di una somma da 1.000 a 3.000 euro;
b) chiunque apre alla circolazione degli sciatori una pista da sci senza avere ottenuto l’autorizzazione prevista dall’articolo 40 soggiace al pagamento di una somma da 800 a 2.400 euro; questa sanzione si applica anche a chi trasgredisce i provvedimenti previsti dall’articolo 52;
c) chiunque, nel curare l’esercizio di una pista, viola le prescrizioni di legge o di regolamento in materia soggiace al pagamento di una somma da 300 a 900 euro;
d) chiunque viola l’articolo 51 o le ordinanze ivi previste soggiace al pagamento di una somma da 30 a 90 euro;
e) il gestore che, nell’adozione delle misure di difesa dal pericolo di valanghe sulla pista da sci, non rispetta le prescrizioni del piano previsto dall’articolo 7, comma 2, e del regolamento previsto dall’articolo 7, comma 4, soggiace al pagamento di una somma da 500 a 2.500 euro; la sanzione è raddoppiata se l’inadempimento comporta pericolo attuale per l’incolumità delle persone (53).
2. L’accertamento delle violazioni di cui al comma 1 spetta ai dipendenti di cui all’articolo 52, comma 1 con riferimento alle lettere a), b), c) e d), ai dipendenti di cui all’articolo 7, comma 6 limitatamente alla lettera d bis), nonché, in ogni caso, agli organi di pubblica sicurezza su richiesta del Presidente della Giunta provinciale (54).
3. La funzione del controllo sull’osservanza delle disposizioni concernenti il comportamento degli utenti delle piste da sci può essere attribuita anche al personale addetto ai servizi di cui all’articolo 50; la qualifica di “addetto alla sorveglianza” viene riconosciuta singolarmente con decreto del Presidente della Giunta provinciale, che attribuisce agli addetti medesimi, nell’esercizio della funzione, la qualifica di incaricato di pubblico servizio.
3-bis. I titolari dell’autorizzazione all’esercizio delle piste da sci, con esclusione delle piste da fondo, assicurano, in accordo con i soggetti cui spetta l’accertamento delle violazioni di questa legge, la presenza di addetti alla funzione di controllo ai sensi del comma 3 in un numero variabile a seconda della difficoltà e della lunghezza delle piste. Il regolamento di esecuzione definisce le modalità di svolgimento del servizio nonché il numero di soggetti necessari per il controllo (55).
4. Per l’applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. L’emissione dell’ordinanza-ingiunzione o della ordinanza di archiviazione di cui all’articolo 18 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, spetta al dirigente del servizio competente in materia di turismo.
6. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo saranno introitate nel bilancio della Provincia.
(53) Comma prima modificato dalla lettera a) del comma 4 dell’articolo 29 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10, poi dal comma 4 dell’art. 20 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10 e infine così sostituito dall’art. 29, comma 1, L.P. 31 ottobre 2012, n. 22.
(54) Comma sostituito dalla lettera b) del comma 4 dell’articolo 29 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10.
(55) Comma aggiunto dall’art. 2, comma 1, della L.P. 14 dicembre 2005, n. 18 a cui si rimanda per ulteriori chiarimenti.
Art. 56
Disposizioni transitorie e finali in materia di impianti funiviari.
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta provinciale provvederà all’assegnazione delle linee non classificate ad una delle categorie di cui al precedente articolo 9.
2. Per le concessioni rilasciate in base alle leggi preesistenti, il concessionario è tenuto a versare all’Amministrazione provinciale il contributo annuo per le spese di sorveglianza, rideterminato ai sensi del primo comma dell’articolo 29 a decorrere dall’anno solare successivo a quello dell’entrata in vigore della presente legge.
3. Con l’entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione, salvo quanto disposto al successivo sesto comma, la legge regionale 4 agosto 1971, n. 25, ed ogni altra disposizione contenuta in leggi dello Stato non compatibile con la presente legge.
4. Fino all’emanazione del regolamento di esecuzione della presente legge rimane in vigore il regolamento approvato con D.P.G.R. 7 settembre 1971, n. 5, in quanto compatibile con le disposizioni contenute nella presente legge.
5. Le disposizioni della presente legge relative all’istruttoria non si applicano per le domande sulle quali, all’atto dell’entrata in vigore della presente legge, sia stata completata l’istruttoria disciplinata dall’articolo 8 del D.P.G.R. 7 settembre 1971, n. 5.
6. Per le somme già introitate nelle partite di giro dello stato di previsione dell’entrata del bilancio della Provincia ai sensi della legge regionale 4 agosto 1971, n. 25, le relative spese saranno imputate al corrispondente capitolo delle partite di giro dello stato di previsione della spesa del bilancio della Provincia.
Art. 57
Assicurazioni.
1. I funzionari della Provincia incaricati della sorveglianza sugli impianti a fune e sulle piste da sci sono assicurati per i rischi di responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni. A tal fine la Giunta provinciale è autorizzata a stipulare le relative polizze di assicurazione stabilendo modalità e massimali.
Art. 58
Disposizioni transitorie e finali in materia di piste da sci.
1. Per le piste da sci apprestate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge dovrà essere presentata al servizio competente in materia di turismo entro due anni dalla medesima data, ai fini della loro classificazione ai sensi della presente legge, apposita domanda corredata da una planimetria in scala non inferiore a 1:10.000 e da una relazione illustrativa della pista dalla quale risultino lo sviluppo, le larghezze e le pendenze della pista stessa.
2. Ricevuta la domanda il servizio competente in materia di turismo accerta la rispondenza della pista dei requisiti stabiliti dalla presente legge e dal regolamento e ne dispone la relativa classificazione ovvero, in caso di esito negativo, trasmette gli atti alla commissione di coordinamento di cui all’articolo 6.
3. Qualora a seguito dell’accertamento di cui al comma precedente si rendano necessarie modifiche di lieve entità della pista, la commissione di cui all’articolo 6 ne prescrive la realizzazione fissando i relativi termini. La classificazione viene operata a seguito dell’accertamento, ai sensi del comma precedente, della regolare esecuzione dei lavori prescritti e della rispondenza della pista ai requisiti stabiliti.
4. Nei casi in cui si rendano necessarie, a giudizio della commissione di cui all’articolo 6, modifiche del tracciato o delle caratteristiche della pista, la stessa invita l’interessato a richiedere le relative autorizzazioni ai sensi della presente legge.
5. La classificazione eventualmente vigente continua a valere fino all’accertamento di cui al secondo comma. Qualora entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge non siano stati compiuti i lavori necessari per rendere la pista rispondente ai requisiti generali di cui ai capi I e III, ma tuttavia la pista non presenti situazioni di particolare pericolo per l’incolumità degli utenti, la medesima potrà rimanere aperta all’esercizio con la classificazione come: “pista non regolamentare”. In ogni altro caso è disposta la sospensione a tempo indeterminato dell’esercizio della pista ai sensi dell’articolo 52 (56).
6. È altresì disposta la sospensione a tempo indeterminato dell’esercizio della pista qualora non venga presentata, entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, la domanda prevista dal primo comma. In tali casi l’apprestamento e l’apertura della pista rimarranno soggetti a tutte le disposizioni della presente legge.
7. Per le piste apprestate anteriormente all’entrata in vigore della presente legge, l’adeguamento della segnaletica esistente alle disposizioni dell’articolo 48 dovrà avvenire entro due anni dall’entrata in vigore del regolamento ivi previsto.
8. Con l’entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione la legge regionale 13 luglio 1970, n. 13, ed ogni altra disposizione contenuta in leggi dello Statuto non compatibile con la presente legge.
9. Fino all’emanazione del regolamento di esecuzione della presente legge, rimane in vigore il regolamento approvato con D.P.G.R. 15 giugno 1971, n. 2, in quanto compatibile con le disposizioni contenute nella presente legge.
(56) Comma modificato dall’art. 12 della L.P. 16 ottobre 1992, n. 19 e termine prorogato prima dall’art. 12 della L.P. 16 ottobre 1992, n. 19, poi dall’art. 63 della L.P. 23 agosto 1993, n. 20 ed infine dall’art. 28 della L.P. 7 agosto 1995, n. 8.
Art. 59
Regolamento di esecuzione.
1. Il regolamento di esecuzione della presente legge dovrà essere adottato dalla Giunta provinciale entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge medesima, sentita la competente commissione legislativa.
Art. 60
Istituzione del Servizio impianti a fune.
1. … (57).
2. … (58).
3. … (59).
4. Nella prima applicazione della presente legge, per l’inquadramento nella qualifica di dirigente e la preposizione al Servizio impianti a fune si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell’articolo 53 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12.
5. I provvedimenti attuativi del Servizio turismo e impianti a fune, compresi quelli di inquadramento e preposizione del relativo dirigente, si intendono confermati con riferimento al n. 39 – Servizio turismo e attività sportive; quelli relativi al Servizio attività culturali e sportive si intendono confermati con riferimento al n. 22 – Servizio attività culturali.
6. … (60).
(57) Comma che modifica l’allegato C della L.P. 29 aprile 1983, n. 12.
(58) Comma che modifica l’allegato C della L.P. 29 aprile 1983, n. 12.
(59) Comma che modifica l’allegato C della L.P. 29 aprile 1983, n. 12.
(60) Comma che abroga il secondo alinea del quarto comma dell’art. 56 della L.P. 29 aprile 1983, n. 12.
Art. 61
Autorizzazione di spesa.
1. Per l’effettuazione degli interventi di cui agli articoli 20, secondo comma, 22, secondo comma, 35, quinto comma, 37, quarto comma, 40, terzo comma, 48, terzo comma, e 52, quarto comma della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di lire 150.000.000, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 50.000.000 a carico dell’esercizio finanziario 1987 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio, per ciascuno degli esercizi finanziari 1988 e 1989.
Artt. 62-63
… (61).
(61) Articoli finanziari ed entrata in vigore. (omissis)