L.R. Piemonte, 23 novembre 1992, n. 50
L.R. 23 novembre 1992, n. 50 (1)
Ordinamento della professione di maestro di sci (2)
(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 2 dicembre 1992, n. 49.
(2) Con Delib.G.R. 4 giugno 2001, n. 21-3139 è stato approvato il programma di attività, per l’anno 2001, in materia di formazione e aggiornamento professionale, di cui alla presente deliberazione.
Art. 1
Oggetto.
1. La presente legge regionale determina le norme di attuazione per il Piemonte della legge 8 marzo 1991, n. 81, concernente l’ordinamento della professione di maestro di sci.
Art. 2
Figura professionale.
1. È maestro di sci chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche di scivolamento sulla neve esercitate sulle piste da sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni che non portino difficoltà richiedenti l’uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza e ramponi (3).
1-bis. I maestri di sci autorizzati all’insegnamento delle tecniche sciistiche sono suddivisi nelle seguenti categorie:
a) Maestri di sci alpino;
b) Maestri di sci di fondo;
c) Maestri di snowboard (4).
2. [Con provvedimento della Giunta regionale sono individuate e delimitate le aree sciistiche, nonché le caratteristiche degli itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni sciistiche ove è prevista l’attività di maestri di sci] (5).
2-bis. I maestri di sci possono insegnare esclusivamente le tecniche sciistiche per le quali sono iscritti all’Albo professionale regionale di cui all’articolo 3. L’iscrizione all’Albo professionale, per coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti, può riguardare congiuntamente l’insegnamento delle differenti tecniche sciistiche (6).
(3) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 1, L.R. 4 gennaio 2005, n. 1. Il testo originario era così formulato: «1. È maestro di sci chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste di sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l’uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza e ramponi».
(4) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 2, L.R. 4 gennaio 2005, n. 1.
(5) Comma abrogato dall’art. 22, comma 1, lettera d), L.R. 30 dicembre 2009, n. 38, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 della stessa legge).
(6) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 3, L.R. 4 gennaio 2005, n. 1.
Art. 3
Albo professionale dei maestri di sci.
1. L’esercizio della professione di maestro di sci è subordinato alla iscrizione nell’apposito Albo professionale regionale tenuto, sotto la vigilanza della Regione, dal Collegio regionale dei maestri di sci di cui all’art. 10 ed è limitato alla specialità di cui il maestro è abilitato.
2. L’iscrizione va fatta all’Albo professionale del Piemonte per i maestri di sci che intendono esercitare stabilmente la professione nel rispettivo territorio regionale.
2-bis. Il Collegio regionale rilascia agli iscritti un tesserino che attesta l’iscrizione all’albo (7).
(7) Comma aggiunto dall’art. 18, comma 2, lettera a), L.R. 26 novembre 2001, n. 33.
Art. 4
Modalità d’iscrizione all’Albo.
[1. Possono essere iscritti nell’Albo professionale dei maestri di sci coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Comunità Economica Europea;
b) maggiore età;
c) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dalla Unità Socio Sanitaria Locale del Comune di residenza o da istituzione convenzionata ai sensi della L.R. 25 marzo 1985, n. 22;
d) licenza di scuola dell’obbligo;
e) non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
f) abilitazione all’esercizio della professione di cui all’art. 5] (8).
(8) Articolo abrogato dall’art. 18, comma 2, lettera a), L.R. 26 novembre 2001, n. 33, a decorrere dall’entrata in vigore del provvedimento amministrativo di delegificazione previsto dall’art. 15, comma 8, lettera a), della stessa legge.
Art. 5
Abilitazione professionale.
1. L’abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci si consegue mediante la frequenza dei corsi di formazione tecnico didattico culturali ed il superamento dei relativi esami.
2. [I corsi di formazione hanno durata minima di novanta giorni effettivi e prevedono i seguenti insegnamenti fondamentali: tecniche sciistiche, didattica, pericoli della montagna, orientamento topografico, ambiente montano e conoscenza del territorio regionale, nozioni di medicina e di pronto soccorso; diritti doveri e responsabilità del maestro; leggi e regolamenti professionali; teoria e metodologia delle attività motorie e teoria dell’allenamento con nozioni di fisiologia] (9).
3. [L’ammissione ai corsi è subordinata al superamento di una prova dimostrativa attitudinale pratica. Il superamento della prova dà la facoltà di partecipare al primo corso successivo alla prova stessa e ad un secondo corso qualora non sia stato possibile partecipare al primo o non sia stato superato l’esame finale. La prova dimostrativa attitudinale può essere articolata in due fasi, di cui la seconda da espletare dopo un primo periodo di formazione di base. Si prescinde dalla prova per gli atleti che abbiano fatto parte ufficialmente negli ultimi cinque anni delle squadre nazionali per le discipline alpine e per il fondo] (10).
4. [Le prove di esame comprendono tre sezioni: tecnica, didattica e culturale. È ammesso alle prove di esame della sezione didattica chi ha superato quelle della sezione tecnica; è ammesso alle prove di esame della sezione culturale chi ha superato quelle della sezione didattica. Il mancato superamento della prova didattica o della prova culturale comporta solo la ripetizione delle singole prove, da effettuarsi nella sessione di esami immediatamente successiva. L’esame è superato solo se il candidato raggiunge la sufficienza in ciascuna delle tre sezioni] (11).
5. [La sezione culturale comprende, tra l’altro, materie relative alla conoscenza dei pericoli della montagna, al pronto soccorso, ai diritti doveri e responsabilità del maestro di sci, alla teoria e metodologia delle attività motorie ed alla teoria dell’allenamento con nozioni di fisiologia] (12).
6. Il programma dei corsi e delle prove d’esame è determinato dalla Regione, sentito il Collegio regionale dei maestri di sci, garantendo il rispetto dei criteri e dei livelli delle tecniche sciistiche definiti dalla Federazione italiana sport invernali (F.I.S.I.) (13).
7. Coloro che si sono distinti per eccezionali meriti sportivi vincendo una medaglia d’oro o d’argento o di bronzo alle Olimpiadi o ai Campionati del mondo di sci oppure una Coppa del mondo di sci, sono ammessi direttamente a sostenere le prove di esame didattiche e culturali per le discipline in cui si sono distinti (14).
(9) Comma abrogato dall’art. 18, comma 2, lettera a), L.R. 26 novembre 2001, n. 33, a decorrere dall’entrata in vigore del provvedimento amministrativo di delegificazione previsto dall’art. 15, comma 8, lettera b), della stessa legge.
(10) Comma abrogato dall’art. 18, comma 2, lettera a), L.R. 26 novembre 2001, n. 33, a decorrere dall’entrata in vigore del provvedimento amministrativo di delegificazione previsto dall’art. 15, comma 8, lettera b), della stessa legge.
(11) Comma abrogato dall’art. 18, comma 2, lettera a), L.R. 26 novembre 2001, n. 33, a decorrere dall’entrata in vigore del provvedimento amministrativo di delegificazione previsto dall’art. 15, comma 8, lettera b), della stessa legge.
(12) Comma abrogato dall’art. 18, comma 2, lettera a), L.R. 26 novembre 2001, n. 33, a decorrere dall’entrata in vigore del provvedimento amministrativo di delegificazione previsto dall’art. 15, comma 8, lettera b), della stessa legge.
(13) Comma così sostituito dall’art. 15, comma 3, L.R. 26 novembre 2001, n. 33. Il testo originario era così formulato: «6. Il programma dei corsi e delle prove di esame è determinato dalla Regione garantendo il rispetto dei criteri e dei livelli delle tecniche sciistiche definiti dalla Federazione italiana sport invernali.».
(14) Comma così modificato dall’art. 20, comma 4, della L.R. 29 settembre 1994, n. 41.
Art. 6
Commissione esaminatrice (15).
[1. Gli esami per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci sono sostenuti avanti a una Commissione nominata dalla Giunta regionale e composta da:
a) l’Assessore regionale al turismo, o suo delegato che la presiede;
b) un funzionario del settore turismo, sport e tempo libero e un funzionario del settore formazione professionale della Regione;
c) tre maestri di sci particolarmente esperti nella tecnica e didattica dello sci, di cui due specializzati nelle discipline alpine e uno nel fondo, scelti in base ad una rosa di nominativi proposta dal Collegio regionale dei maestri di sci;
d) cinque istruttori nazionali di sci, di cui tre specializzati nelle discipline alpine e due nel fondo, scelti in base ad una rosa di nominativi proposta dal Collegio regionale dei maestri di sci;
e) quattro esperti nelle materie culturali previste dal programma dei corsi e degli esami, di cui almeno uno designato dall’I.S.E.F. (Istituto Superiore Educazione Fisica).
2. Per ogni membro della Commissione, ad eccezione del Presidente, è nominato un membro supplente.
3. Limitatamente all’espletamento delle prove tecnica e didattica la Commissione è articolata in due sottocommissioni, una per le discipline alpine e l’altra per il fondo.
4. La sottocommissione per le discipline alpine è composta da:
a) l’Assessore regionale al Turismo, o suo delegato che la presiede;
b) i cinque componenti specializzati nelle discipline alpine che fan parte della Commissione ai sensi del comma 1, lett. c) e d).
5. La sottocommissione per il fondo è composta da:
a) l’Assessore regionale al Turismo, o suo delegato, che la presiede;
b) i tre componenti specializzati nel fondo che fanno parte della Commissione ai sensi del comma 1, lett. c) e d).
6. Le funzioni di segretario della Commissione e della sottocommissione sono esercitate dal funzionario del settore turismo, sport e tempo libero di cui al comma 1, lett. b).
7. La Commissione è rinnovata annualmente e i suoi componenti possono essere riconfermati per un massimo di tre anni consecutivi.
7-bis. La Commissione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti. In ogni caso deve essere garantita la presenza della metà più uno degli esperti nelle materie culturali e della metà più uno dei maestri di sci esperti nella relativa specialità (16)] (17).
(15) Con Delib.G.R. 21 dicembre 2001, n. 24-4891, sono state approvate la composizione e la durata in carica della Commissione d’esame, di cui al presente articolo, per l’accertamento dell’abilitazione alla professione di maestro di sci.
(16) Comma aggiunto dall’art. 15, comma 4, L.R. 26 novembre 2001, n. 33.
(17) Articolo abrogato dall’art. 18, comma 2, lettera a), L.R. 26 novembre 2001, n. 33, a decorrere dall’entrata in vigore del provvedimento amministrativo di delegificazione previsto dall’art. 15, comma 8, lettera c), della stessa legge.
Art. 7
Validità dell’iscrizione e aggiornamento professionale.
1. L’iscrizione nell’Albo professionale ha efficacia per tre anni ed è mantenuta a seguito di presentazione del certificato di idoneità psico-fisica di cui all’art. 4, comma 1, lett. c), e di frequenza di appositi corsi di aggiornamento.
2. Le modalità per il periodico aggiornamento tecnico-didattico e culturale dei maestri di sci sono determinate dal Collegio regionale dei maestri di sci, acquisito il parere favorevole della Regione e prevedendo l’impiego, per la parte tecnico-didattica, di istruttori nazionali F.I.S.I. (18).
3. Nel caso di impossibilità di frequenza dei corsi, per malattia o per altri comprovati motivi di forza maggiore, il maestro di sci è tenuto a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell’impedimento; in questo caso la validità dell’iscrizione all’albo professionale è prorogata solo fino al primo corso successivo alla cessazione dell’impedimento. La mancata frequenza di tale corso comporta la sospensione dall’albo professionale (19).
4. Gli abilitati all’esercizio della professione di maestro di sci possono conseguire specializzazioni nelle varie tecniche sciistiche, oggetto della professione, mediante la frequenza, con esito favorevole, di corsi di formazione organizzati secondo le modalità determinate dalla Regione.
(18) Comma così sostituito dall’art. 15, comma 5, L.R. 26 novembre 2001, n. 33. Il testo originario era così formulato: «2. Le modalità per il periodico aggiornamento tecnico didattico e culturale dei maestri di sci sono determinate dalla Regione, prevedendo l’impiego, per la parte tecnico didattica, di istruttori nazionali.».
(19) Comma così sostituito dall’art. 15, comma 6, L.R. 26 novembre 2001, n. 33. Il testo originario era così formulato: «3. Nel caso di impossibilità di frequenza dei corsi, per malattia o per altri comprovati motivi di forza maggiore, il maestro di sci è tenuto a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell’impedimento; la validità dell’iscrizione nell’Albo professionale è prorogata fino alla frequenza di tale corso e in ogni caso per un periodo massimo di tre anni, fermo restando l’accertamento dell’idoneità psico fisica di cui al comma 1.».
Art. 8
Formazione professionale.
1. I corsi di formazione, di aggiornamento e di specializzazione professionale per maestri di sci sono organizzati secondo gli obiettivi, principi e procedure della legge regionale 12 marzo 1990, n. 8, «Disciplina delle attività di formazione professionale» e successive modifiche.
2. I corsi di formazione sono attuati con la collaborazione del Collegio regionale dei maestri di sci e degli organi tecnici della Federazione italiana sport invernali, di norma mediante convenzione con centri di formazione professionale specializzati nelle attività di montagna o con il collegio regionale stesso.
3. Qualora per ragioni di carattere organizzativo o economico si riveli opportuno provvedere alla formazione mediante l’organizzazione di corsi interregionali, la Regione può avvalersi per l’organizzazione dei corsi stessi e dei relativi esami finali di accertamento della collaborazione di altre Regioni o del Collegio nazionale dei maestri di sci o dei Collegi dei maestri di sci di altre Regioni o di centri di formazione specializzati, mediante stipula di convenzione che definisca le modalità di organizzazione dei corsi e di svolgimento degli esami di accertamento, la composizione delle commissioni di esame, garantendo il rispetto delle previsioni della legge n. 81 del 1991, art. 9 e il riparto delle spese.
4. La Giunta regionale determina la quota parte di spesa che la Regione assume a proprio carico per l’organizzazione dei corsi e l’eventuale quota a carico dei partecipanti; per i residenti nelle zone montane la Regione può assumere una maggior quota di spesa a proprio carico.
Art. 9
Maestri di sci di altre Regioni e altri Stati.
1. I maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre regioni o province autonome che intendono esercitare stabilmente la professione in Piemonte richiedono l’iscrizione nell’albo professionale della Regione.
2. Il Collegio regionale dei maestri di sci provvede all’iscrizione, previa verifica che il richiedente risulti già iscritto nell’albo professionale della regione o provincia autonoma di provenienza.
3. Il Collegio regionale dei maestri di sci provvede a cancellare dall’albo i nominativi di coloro che hanno trasferito l’iscrizione nell’albo di altra regione o provincia autonoma.
4. I maestri di sci iscritti negli albi regionali di altre regioni o province autonome che intendono esercitare la professione temporaneamente in Piemonte, anche in forma saltuaria, devono comunicare preventivamente tale scelta al Collegio regionale dei maestri di sci del Piemonte, indicando contestualmente le località sciistiche e il periodo di attività nei quali intendono esercitare.
5. Ai cittadini comunitari, non iscritti negli albi professionali di altre regioni o province autonome, che intendono esercitare, stabilmente o temporaneamente in Piemonte, anche in forma saltuaria, la professione di maestro di sci, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania) (20).
6. Fuori dai casi di cui al comma 5, e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), i maestri di sci stranieri non iscritti in albi professionali italiani che intendono esercitare temporaneamente in Piemonte, anche in forma saltuaria, devono richiedere preventivamente il nulla osta al Collegio regionale dei maestri di sci del Piemonte. Qualora i maestri di sci stranieri, non iscritti in albi professionali italiani, intendano esercitare stabilmente in Piemonte devono richiedere l’iscrizione nell’albo professionale della Regione Piemonte.
7. Il nulla osta o l’iscrizione di cui al comma 6, sono concessi subordinatamente al riconoscimento da parte della Federazione italiana sport invernali, d’intesa col Collegio nazionale dei maestri di sci, dell’equivalenza del titolo rilasciato nello Stato di provenienza e della reciprocità di trattamento (21).
(20) Comma così modificato dall’art. 9, comma 1, L.R. 30 dicembre 2009, n. 38, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 della stessa legge).
(21) Il presente articolo, già modificato dall’art. 15, comma 7, L.R. 26 novembre 2001, n. 33, è stato poi così sostituito dall’art. 42, L.R. 6 agosto 2009, n. 22 e successivamente così modificato come indicato nella nota che precede. Il testo precedente era così formulato: «Art. 9. Maestri di sci di altre Regioni e altri Stati. 1. I maestri di sci iscritti negli Albi professionali di altre Regioni o Province autonome che intendono esercitare stabilmente la professione in Piemonte devono richiedere l’iscrizione nell’Albo professionale della Regione Piemonte.
2. Il Collegio regionale dei maestri di sci provvede all’iscrizione, previa verifica che il richiedente risulti già iscritto nell’Albo professionale della Regione o Provincia autonoma di provenienza e che permangano i requisiti soggettivi prescritti per l’iscrizione all’Albo.
3. Il Collegio regionale dei maestri di sci provvede altresì a cancellare dall’Albo i nominativi di coloro che hanno trasferito l’iscrizione nell’Albo di altra Regione o Provincia autonoma.
4. I maestri di sci iscritti negli Albi regionali di altre Regioni o Province autonome che intendono esercitare temporaneamente in Piemonte devono dare preventiva comunicazione al Collegio regionale dei maestri di sci del Piemonte indicando la o le località sciistiche nelle quali intendono esercitare e il periodo di attività.
5. I maestri di sci stranieri non iscritti in Albi professionali italiani che intendono esercitare temporaneamente in Piemonte devono richiedere preventivamente il nulla osta al Collegio regionale dei maestri di sci del Piemonte. Qualora i maestri di sci stranieri intendano esercitare stabilmente in Piemonte devono richiedere l’iscrizione nell’Albo professionale della Regione Piemonte. Il nulla osta o l’iscrizione sono concessi subordinatamente al riconoscimento da parte della Federazione italiana sport invernali, d’intesa col Collegio nazionale dei maestri di sci, dell’equivalenza del titolo rilasciato nello Stato di provenienza e della reciprocità di trattamento; per l’iscrizione è inoltre verificato il possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 4. Nei confronti dei cittadini dell’Unione europea si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 (Attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE).
6. Non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 4 e 5 l’esercizio saltuario non oltre una settimana nella stagione dell’attività da parte di maestri di sci provenienti con loro allievi da altre Regioni o Province autonome o da altri Stati.».
Art. 10
Collegio regionale dei maestri di sci.
1. È istituito, come organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio regionale dei maestri di sci. Del Collegio fanno parte tutti i maestri iscritti nell’Albo professionale della Regione, nonché i maestri di sci ivi residenti che abbiano cessato l’attività per anzianità o per invalidità.
2. Sono organi del Collegio:
a) l’assemblea, formata da tutti i membri del Collegio;
b) il consiglio direttivo, composto da rappresentanti eletti tra tutti i membri del Collegio, nel numero e secondo le modalità previste dai regolamenti di cui alla lett. d), del comma 3;
c) il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo al proprio interno.
3. Spetta all’assemblea del Collegio:
a) eleggere il Consiglio direttivo;
b) approvare annualmente il bilancio del Collegio;
c) eleggere i membri del Collegio nazionale dei maestri di sci;
d) adottare i regolamenti relativi al funzionamento del Collegio, su proposta del Consiglio direttivo;
e) pronunciarsi su ogni questione che venga sottoposta dal Consiglio direttivo o sulla quale una pronuncia dell’assemblea venga richiesta da almeno un quinto dei componenti.
4. Le sedute dell’assemblea sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri del Collegio e in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti.
5. Spetta al Consiglio direttivo del Collegio:
a) svolgere tutte le funzioni concernenti le iscrizioni e la tenuta degli Albi professionali;
b) vigilare sull’esercizio della professione;
c) applicare le sanzioni disciplinari;
d) collaborare con le competenti Autorità regionali;
e) stabilire la misura del contributo a carico degli iscritti all’Albo;
f) svolgere ogni altra azione diretta a tutelare gli interessi degli iscritti;
g) stabilire le caratteristiche e le modalità d’uso del distintivo di riconoscimento e della divisa di maestro di sci.
6. Le sedute del Consiglio direttivo sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei membri del Consiglio.
7. La vigilanza sul Collegio regionale dei maestri di sci, nonché l’approvazione dei regolamenti adottati dal Collegio, spettano alla Giunta regionale.
8. Ferma restando la previsione di cui alla legge n. 81 del 1991, art. 14, comma 2, possono chiedere l’iscrizione al Collegio regionale dei maestri di sci del Piemonte, ed al relativo Albo professionale i maestri di sci residenti nelle Regioni prive di Collegio.
Art. 11
Sanzioni disciplinari e ricorsi.
1. I maestri di sci iscritti nell’Albo professionale che si rendano colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale, ovvero delle norme di comportamento previste dalla presente legge o dalla legge n. 81 del 1991, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) ammonizione scritta;
b) censura;
c) sospensione dall’Albo per un periodo compreso tra un mese e un anno;
d) radiazione.
2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal direttivo del Collegio regionale a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi, entro trenta giorni dalla notifica, è ammesso ricorso al direttivo del Collegio nazionale, previsto dalla legge n. 81 del 1991, art. 15. La proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l’esecutività del provvedimento.
3. I provvedimenti adottati dal Collegio regionale, eccettuati quelli in materia disciplinare, e tutti quelli adottati dal Collegio nazionale sono definitivi e sono impugnabili dinanzi al competente organo di giustizia amministrativa.
Art. 12
Esercizio abusivo della professione.
1. L’esercizio abusivo della professione di maestro di sci è punito ai sensi dell’art. 348 del codice penale.
2. Ai soli fini di cui al comma 1, all’insegnamento professionale è equiparato l’accompagnamento retribuito di clienti sugli sci.
Art. 13
Esclusione della necessità della licenza di pubblica sicurezza.
1. Ai sensi della legge n. 81 del 1991, art. 19, per i maestri di sci è abolita la necessità della licenza di pubblica sicurezza prevista dall’art. 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e dall’art. 238 del relativo regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
Art. 14
Scuole di sci.
1. Sono «Scuole di sci» le unità organizzative cui fanno capo più maestri di sci per esercitare in modo coordinato, individualmente o associativamente, la loro attività professionale e che possiedono i seguenti requisiti:
a) [abbiano un organico minimo di tre maestri per le scuole di sci di fondo e di dieci maestri per le scuole di sci di discesa o miste, che può essere ridotto a tre maestri per le scuole operanti in piccole stazioni sciistiche] (22);
b) dispongano di una sede adeguata per il periodo di funzionamento stagionale ubicata in località sciistica (23);
c) [abbiano sede in località idonea all’esercizio dell’attività sciistica] (24);
d) perseguano lo scopo di una migliore qualificazione e organizzazione professionale anche in riferimento alle attività turistiche, nonché quello della diffusione della pratica dello sci nelle varie discipline;
e) abbiano un regolamento che disciplini, tra l’altro, le forme democratiche di partecipazione dei singoli maestri alla gestione e all’organizzazione delle scuole stesse;
f) siano in grado di funzionare senza soluzione di continuità per tutta la stagione, invernale o estiva, secondo il periodo di attività;
g) abbiano un direttore [, compreso nell’organico di cui al punto a),] (25) responsabile dell’attività del corpo insegnante sotto l’aspetto tecnico didattico;
h) assumano l’impegno a prestare la propria opera in operazioni straordinarie di soccorso; a collaborare con le competenti Autorità scolastiche per favorire la più ampia diffusione della pratica dello sci nelle scuole e per agevolare la preparazione sportiva dei giovani; a collaborare con gli Enti ed operatori turistici nelle azioni promozionali, pubblicitarie ed operative intese ad incrementare l’afflusso turistico nelle stazioni di sport della neve della Regione.
2. Le scuole di sci sono riconosciute dalla comunità montana competente per territorio, sentito il parere del comune e sono iscritte in apposito elenco (26).
3. La comunità montana verifica annualmente la persistenza delle condizioni per il riconoscimento di cui al comma 2 ed approva le eventuali variazioni dell’elenco regionale (27).
4. [Per migliorare l’organizzazione dei servizi turistici e razionalizzare l’attività di insegnamento dello sci, ogni scuola di sci raccoglie di norma tutti i maestri di sci operanti in una stazione sciistica, ferma restando la libertà di esercizio autonomo della professione o di esercizio professionale in aggregazioni diverse dalla scuola di sci] (28).
5. [Possono essere istituite e riconosciute più scuole in una stessa località turistica, qualora ciò sia ritenuto opportuno per la presenza nella località di più stazioni funzionalmente caratterizzate oppure per la necessità di articolare maggiormente i servizi turistici per migliorare il servizio all’utenza] (29).
6. La denominazione «Scuola di sci» può essere usata unicamente dagli organismi riconosciuti.
(22) Lettera abrogata dall’art. 22, comma 1, lettera d), L.R. 30 dicembre 2009, n. 38, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 della stessa legge).
(23) Lettera così modificata dall’art. 9, comma 2, L.R. 30 dicembre 2009, n. 38, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 della stessa legge).
(24) Lettera abrogata dall’art. 22, comma 1, lettera d), L.R. 30 dicembre 2009, n. 38, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 della stessa legge).
(25) Parole soppresse dall’art. 9, comma 3, L.R. 30 dicembre 2009, n. 38, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 della stessa legge).
(26) Comma così sostituito dall’art. 9, comma 4, L.R. 30 dicembre 2009, n. 38, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «2. Le scuole di sci sono riconosciute dalla Giunta regionale, sentito il parere del Collegio regionale dei maestri di sci, della Comunità Montana e del Comune competenti per territorio, e sono iscritte in apposito elenco.».
(27) Comma così sostituito dall’art. 9, comma 5, L.R. 30 dicembre 2009, n. 38, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «3. La Giunta regionale, sentito il Collegio regionale dei maestri di sci, verifica annualmente la persistenza delle condizioni per il riconoscimento di cui al comma 2 ed approva le eventuali variazioni dell’elenco regionale.».
(28) Comma abrogato dall’art. 22, comma 1, lettera d), L.R. 30 dicembre 2009, n. 38, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 della stessa legge).
(29) Comma abrogato dall’art. 22, comma 1, lettera d), L.R. 30 dicembre 2009, n. 38, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 della stessa legge).
Art. 15
Tariffe professionali.
[1. Le tariffe praticate dai maestri di sci devono essere contenute nei limiti delle tariffe annualmente determinate dal Collegio regionale dei maestri di sci e dal medesimo comunicate alla Regione e alle Province] (30).
(30) Articolo abrogato dall’art. 22, comma 1, lettera d), L.R. 30 dicembre 2009, n. 38, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 della stessa legge).
Art. 16
Sanzioni amministrative.
1. L’uso della denominazione «Scuola di sci» da parte di organismi non riconosciuti comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire trecentomila a lire un milione duecentomila.
2. [L’applicazione di tariffe professionali superiori a quelle determinate ai sensi dell’art. 15 comporta il pagamento della sanzione amministrativa di una somma da due a nove volte tanto la tariffa praticata] (31).
3. L’accertamento delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge sono effettuati secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. I rapporti di accertata violazione delle norme della presente legge sono presentati alla Regione che determina l’entità delle sanzioni e riscuote i relativi proventi.
(31) Comma abrogato dall’art. 22, comma 1, lettera d), L.R. 30 dicembre 2009, n. 38, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 della stessa legge).
Art. 17
Corsi e istruttori del Club Alpino Italiano.
1. Il Club Alpino Italiano (C.A.I.), ai sensi della legge 26 gennaio 1963, n. 91, art. 2, lett. d) ed e), così come modificato dalla legge 24 dicembre 1985, n. 776, conserva la facoltà di organizzare corsi di addestramento a carattere non professionale per le attività sci alpinistiche e per la formazione dei relativi istruttori, secondo quanto disposto dalla legge n. 81 del 1991, art. 21.
2. Gli istruttori del C.A.I. svolgono la loro opera a carattere non professionale e non possono ricevere retribuzioni.
3. Le attività degli istruttori del C.A.I. sono disciplinate dai regolamenti del C.A.I. medesimo.
4. Al di fuori di quanto previsto dalla presente legge le altre attività didattiche per le finalità di cui al comma 1. non possono essere denominate scuole e i relativi istruttori non possono ricevere compensi a nessun titolo.
Art. 18
Abrogazione di norme.
1. Sono abrogate le leggi regionali 13 agosto 1979, n. 41 e 16 maggio 1989, n. 30, concernenti la disciplina dell’insegnamento dello sci in Piemonte.
Art. 19
Norme transitorie.
1. In fase di prima applicazione della presente legge sono iscritti di diritto all’Albo professionale regionale del Piemonte, tutti i maestri di sci già iscritti nell’elenco regionale degli abilitati all’insegnamento dello sci, ai sensi della legge regionale n. 41 del 1979, art. 5.
2. Fino a quando non siano istituiti i rispettivi Albi regionali, i maestri di sci provenienti da altre Regioni o Province autonome che intendono esercitare stabilmente la professione in Piemonte, possono richiedere l’iscrizione all’Albo professionale regionale dei maestri di sci del Piemonte attestando il possesso, oltre che dei requisiti previsti dall’art. 4, lett. a), b), c), d) ed e), del titolo di idoneità tecnico professionale, costituito dalla partecipazione ai corsi di formazione e dal superamento degli esami previsti dalle leggi regionali o provinciali oppure dal superamento dell’esame di cui al R.D. n. 635 del 1940, artt. 236, 237 e 238.
3. In fase di prima applicazione della presente legge sono riconosciute di diritto come «Scuole di sci» le scuole già iscritte nell’elenco regionale delle scuole di sci ai sensi della legge regionale n. 41 del 1979, art. 13.
4. Fino a quando non sia costituito il Collegio nazionale dei maestri di sci, i ricorsi avverso ai provvedimenti disciplinari adottati dal direttivo del Collegio regionale sono presentati alla Giunta regionale che decide in proposito.
5. In fase di prima iscrizione all’Albo, l’obbligo di frequenza ogni tre anni di un corso di aggiornamento professionale decorre dalla data dell’ultimo corso frequentato, fermo quanto disposto dall’art. 7, comma 3, e fatta salva la facoltà di frequentare il primo corso di aggiornamento successivo all’entrata in vigore della presente legge.
5-bis. Il collegio regionale Maestri di sci ha facoltà di abilitare all’insegnamento della disciplina dello snowboard, di cui all’articolo 2, comma 1-bis, i maestri di sci iscritti da almeno 2 anni alla data del 31 dicembre 2004, all’Albo professionale regionale del Piemonte, che abbiano frequentato corsi di specializzazione in tale disciplina organizzati dal Collegio stesso (32).
(32) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 4, L.R. 4 gennaio 2005, n. 1.