L.R. Abruzzo 10 dicembre 2010, n. 54

L.R. Abruzzo 10 dicembre 2010, n. 54 (1)

 

Disposizioni in materia di aree sciabili attrezzate: disciplina dei tappeti mobili a vocazione turistica o sportiva.

 

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(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 17 dicembre 2010, n. 15 straord.

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Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

promulga la seguente legge:

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Art. 1 Integrazioni alla L.R. 8 marzo 2005, n. 24.

1. Dopo il titolo II della L.R. 8 marzo 2005, n. 24(Testo unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie) è inserito il seguente:

«TITOLO II-bis

Disciplina dei tappeti mobili a vocazione turistica o sportiva

Art. 37-bis

Definizioni.

1. I tappeti mobili che non necessitano di ancoraggi fissi al suolo, installati, per uso sportivo, a servizio di aree sciabili autorizzate ai sensi del presente testo unico sono a tutti gli effetti componenti di area sciabile attrezzata e il loro esercizio al pubblico è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Servizio competente della Direzione regionale Trasporti.

2. Per uso sportivo si intende l’utilizzo del tappeto mobile per lo svolgimento di sport di discesa praticati con sci, tavole, bob, slittini e gommoni, anche d’estate su piste con fondo in materiale sintetico di larghezza non inferiore a 1 metro.

Art. 37-ter

Procedimento di autorizzazione.

1. I tappeti mobili, di cui al presente Titolo, devono presentare la marcatura CE ed essere conformi al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17(Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori).

2. Ai fini dell’autorizzazione al pubblico esercizio, il gestore del tappeto mobile presenta al Servizio competente della Direzione regionale Trasporti la seguente documentazione:

a) dichiarazione CE di conformità resa dalla ditta costruttrice ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. e), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17;

b) atto legale dal quale risulti la disponibilità giuridica dell’area su cui insiste il tappeto mobile;

c) progetto composto dalla relazione tecnica illustrativa, corografia scala 1:5000, planimetria catastale scala 1:4000, riportanti il tracciato dell’impianto, profilo longitudinale scala 1:500;

d) dichiarazione, resa, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dal gestore dell’impianto in ordine alla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel territorio del Comune interessato;

e) copia del contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni subiti dagli utenti e dai terzi per fatti derivanti dalla gestione del tappeto mobile;

f) dichiarazione di impegno da parte del titolare di assicurare durante l’esercizio al pubblico del tappeto mobile l’assistenza di due agenti, di cui uno conducente, debitamente formati sulle condizioni di funzionamento e conduzione secondo il manuale d’uso dell’impianto;

g) sono escluse dall’obbligo della dichiarazione di impegno di cui alla lettera f) le Scuole di sci autorizzate ai sensi della L.R. n. 94/1996 art. 18, titolari di tappeto mobile situato in area attrezzata riservata all’insegnamento dello sci, chiusa al pubblico e ad esclusivo uso degli utenti della Scuola Sci.

I Maestri di Sci dell’organico della Scuola Sci titolare del tappeto mobile, durante lo svolgimento delle lezioni, sono i responsabili della sicurezza all’interno dell’area attrezzata riservata.

3. Il Servizio competente della Direzione regionale Trasporti rilascia l’autorizzazione entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda.

4. La polizza assicurativa con relativa quietanza di rinnovo, la dichiarazione di impegno di cui al comma 2, lett. f) nonché la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal gestore in ordine al rispetto delle condizioni stabilite nel manuale d’uso del tappeto mobile con riguardo alle manutenzioni e alle verifiche periodiche devono essere annualmente trasmesse al medesimo Servizio regionale all’apertura delle aree sciabili.

5. L’esercizio al pubblico di un tappeto mobile senza la prescritta autorizzazione comporta l’immediata interruzione del servizio e l’applicazione della sanzione amministrativa pari a euro 10.000,00.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente testo unico.

7. Le disposizioni del presente titolo si applicano sino all’emanazione della normativa tecnica europea e della normativa statale in materia di tappeti mobili».

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Art. 2 Autorizzazione provvisoria.

1. I gestori dei tappeti mobili per uso sportivo disciplinati dal Titolo II bis della L.R. 8 marzo 2005 n. 24 (Testo unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo impianti a fune o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie), con marcatura CE e rispondenti alle norme di cui alla direttiva 98/37/CE del 22 giugno 1998, già installati alla data del 31 dicembre 2009 in aree sciabili autorizzate, hanno 12 mesi di tempo, a decorrere dalla data dell’1.1.2012, per adeguarsi alle norme di cui alla direttiva 2006/42/CE (2).

2. In attesa delle opere di adeguamento, l’esercizio al pubblico dei tappeti mobili di cui al comma 1 è provvisoriamente autorizzato dal Servizio competente della Direzione Trasporti, previa presentazione da parte del gestore del tappeto mobile dei seguenti documenti:

a) dichiarazione resa dalla ditta costruttrice ai sensi della direttiva 98/37/CE del 22 giugno 1998 nella quale siano riportate le date delle manutenzioni e delle verifiche periodiche all’impianto;

b) atto legale dal quale risulti la disponibilità giuridica dell’area interessata su cui insiste il tappeto mobile;

c) progetto composto dalla relazione tecnica illustrativa, corografia scala 1:5000, planimetria catastale scala 1:4000, riportanti il tracciato dell’impianto, profilo longitudinale scala 1:500;

d) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2001 dal titolare dell’impianto in ordine alla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel territorio del comune interessato;

e) polizza assicurativa con relativa quietanza di rinnovo ai fini della responsabilità civile per danni subiti dagli utenti e dai terzi per fatti derivanti dalla gestione del tappeto mobile;

f) dichiarazione di impegno da parte del titolare di assicurare durante l’esercizio al pubblico del tappeto mobile l’assistenza di due agenti, di cui uno conducente, debitamente formati sulle condizioni di funzionamento e conduzione del medesimo impianto;

g) sono escluse dall’obbligo della dichiarazione di impegno di cui alla lettera f) le Scuole di sci autorizzate ai sensi della L.R. n. 94/1996 art. 18, titolari di tappeto mobile situato in area attrezzata riservata all’insegnamento dello sci, chiusa al pubblico e ad esclusivo uso degli utenti della Scuola Sci.

I Maestri di Sci dell’organico della Scuola Sci titolare del tappeto mobile, durante lo svolgimento delle lezioni, sono i responsabili della sicurezza all’interno dell’aera attrezzata riservata.

3. All’atto dell’adeguamento di cui al comma 1, il gestore del tappeto mobile presenta al Servizio regionale competente la dichiarazione CE di conformità resa dalla ditta costruttrice ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. e), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17.

4. Il Servizio competente provvede al rilascio dell’autorizzazione definitiva.

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(2) Comma così sostituito dall’ art. 5, L.R. 13 gennaio 2012, n. 3, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’ art. 6 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. I gestori dei tappeti mobili per uso sportivo disciplinati dal titolo II-bis della L.R. 8 marzo 2005, n. 24 (Testo unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo impianti a fune o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie), con marcatura CE e rispondenti alle norme di cui alla direttiva 98/37/CE del 22 giugno 1998, già installati alla data del 31 dicembre 2009 in aree sciabili autorizzate, hanno sei mesi di tempo, a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, per adeguarsi alle norme di cui alla direttiva 2006/42/CE.».

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Art. 3 Interventi per impianti sciistici nel comprensorio di Scanno.

1. La gestione degli interventi di cui all’art. 243 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria 2005)» così come sostituito dall’art. 1, comma 102 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33, è attribuita alla Direzione regionale Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica, alla cui competenza è trasferito il capitolo di spesa 1823303 – UPB 06.02.006 denominato «Interventi per gli investimenti sugli impianti sciistici del comprensorio di Scanno» (4).

2. Il Servizio reti ferroviarie e impianti fissi della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica verifica lo stato degli interventi, attesta la congruità anche di eventuali varianti, purché finalizzate ad opere di investimento sugli impianti sciistici del medesimo comprensorio, e propone alla Giunta la rimodulazione del programma (4).

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con lo stanziamento di euro 1.000.000,00 già iscritto sul capitolo di spesa 1823303 – UPB 06.02.006 ridenominato: «Interventi per gli investimenti sugli impianti sciistici del comprensorio di Scanno». (3)

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(3) La Corte costituzionale, con sentenza 17-21 ottobre 2011, n. 272 (Gazz. Uff. 26 ottobre 2011, n. 45 – Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma.

(4) Vedi, anche, la Delib.G.R. 23 dicembre 2011, n. 940.

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Art. 4 Norma finanziaria.

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale fatta eccezione per gli oneri di cui all’art. 3.

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Art. 5 Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

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