L.R. Basilicata 22 luglio 2009, n. 22

L.R. Basilicata 22 luglio 2009, n. 22 (1)

 

Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo.

 

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(1) Pubblicata nel B.U. Basilicata 22 luglio 2009, n. 31.

 

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Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

Promulga la seguente legge:

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TITOLO UNICO

Disposizioni generali

Art. 1

Finalità.

1. La Regione Basilicata, con la presente legge, in attuazione del disposto di cui all’art. 22 “Adeguamento alle disposizioni della Legge” della normativa nazionale della legge 24 dicembre 2003, n. 363 “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo”, definisce i principi fondamentali in materia di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli sport sulla neve.

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Capo I – Aree sciabili attrezzate

Art. 2

Ambito di applicazione.

1. Ai sensi della legge n. 363/2003, sono definite “aree sciabili attrezzate” tutte le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni, lo sci di fondo, la tavola da neve denominata “snowboard”, la slitta e lo slittino e gli altri sport sulla neve in cui vi sia l’uso di particolari mezzi e strumenti, o di uno specifico equipaggiamento.

2. Le aree sciabili attrezzate di cui al precedente comma, sono individuate dalla Giunta Regionale, indicando in particolare:

a) le aree a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi, quali la slitta e lo slittino, e per le pratiche sportive, devono essere segnalate, separate e classificate;

b) le aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard.

3. La Giunta Regionale individua, altresì, i criteri da adottare in materia di classificazione ed esercizio delle piste da sci.

4. L’individuazione delle aree di cui al comma 1, equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione delle medesime aree, previo pagamento di indennità ai proprietari dei terreni soggetti a servitù.

5. Ai sensi della legge n. 363/2003, ai gestori, o in caso di loro inerzia, al Comune interessato spetta l’obbligo di:

a) individuare, nelle giornate in cui non si svolgono manifestazioni agonistiche, nelle aree con più di tre piste di sci alpino servite da almeno tre impianti di risalita, i tratti di pista da riservare agli allenamenti di sci e di snowboard agonistico;

b) riservare, nelle aree, tra loro collegate, destinate alle pratiche di sci, apposite aree destinate alle evoluzioni acrobatiche con sci e snowboard.

6. I tratti di pista di cui alla lett. a) e le apposite aree di cui alla lett. b) del precedente comma, devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste, e tutti coloro che le frequentano devono essere muniti di casco protettivo omologato, ad eccezione di chi svolge il ruolo di allenatore. Sono, altresì, soggetti all’obbligo di utilizzo del casco anche i partecipanti alle competizioni sportive.

7. L’idoneità tecnica di tali aree è verificata da un responsabile individuato dal gestore.

8. L’indennità di servitù, vista la valenza di pubblica utilità delle aree sciabili, è ad esclusivo carico dell’Amministrazione comunale o intercomunale sui cui confini sorgono le medesime superfici adibite alla pratica degli sport invernali.

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Capo II – Obblighi e responsabilità dei gestori

 

Art. 3

Obblighi dei gestori delle aree sciabili attrezzate.

1. Ai sensi e per gli effetti della legge n. 363/2003, sono gestori delle aree sciabili attrezzate i concessionari delle piste e degli impianti in ragione del rispettivo titolo concessorio.

2. Al fine di assicurare la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, i gestori delle aree sciabili sono obbligati:

a) a provvedere alla messa in sicurezza delle piste;

b) a proteggere gli utenti dagli ostacoli presenti lungo le piste utilizzando protezioni adeguate e segnalazioni delle situazioni di pericolo;

c) ad assicurare il soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso, individuando ove possibile, in concerto con il Comune, Forze di Polizia, Unità di Pronto Soccorso, tenuto conto della conformazione dei luoghi, apposite aree destinate all’atterraggio degli elicotteri per il soccorso degli infortunati;

d) il gestore assicura il servizio di soccorso provvedendo al recupero, primo intervento e trasporto degli infortunati con le modalità individuate dalla Giunta Regionale, di concerto con il Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale 118;

e) alla individuazione dei soggetti cui spetta la direzione delle piste medesime, assicurando, altresì, che nelle aree sciabili venga svolto un servizio di vigilanza al fine di prevenire condotte poste in violazione delle norme di comportamento fissate dalla presente legge;

f) a stipulare in via preventiva apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile verso gli utenti e i terzi per i fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione alle aree di cui all’art. 2 con esclusione delle aree destinate allo sci di fondo.

3. Per adempiere agli obblighi di cui al precedente comma 2, i gestori possono stipulare con soggetti pubblici o privati apposite convenzioni, aventi ad oggetto il servizio di vigilanza nelle piste da sci, nelle medesime convenzioni può essere prevista la sperimentazione di sistemi elettronici di identificazione dello sciatore, di registrazione delle sanzioni irrogate, di videocontrollo delle piste anche al fine della prevenzione delle violazioni delle disposizioni della presente legge, con particolare riferimento a quelle previste dall’art. 8.

4. I gestori delle aree sciabili attrezzate, i Comuni, e le Forze di Polizia, al termine della stagione sciistica annuale, devono trasmettere alla Giunta Regionale, l’elenco degli infortuni verificatisi indicando, ove possibile, anche la dinamica degli incidenti al fine di individuare le piste o i tratti di pista ad elevata frequenza di infortuni.

5. La Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 363/2003, inoltra al Ministero della Salute e all’Osservatorio della montagna, i dati trasmessi di cui al precedente comma.

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Art. 4

Ulteriori obblighi dei gestori per la sicurezza degli utenti.

1. Al fine di garantire un’adeguata informazione e diffusione delle cautele volte alla prevenzione degli infortuni, è fatto obbligo ai gestori delle aree sciabili individuate ai sensi del precedente articolo 2, di esporre documenti relativi alle classificazioni delle piste, all’apposita segnaletica, alle regole di condotta, e alle relative sanzioni previste dalla vigente normativa per la loro violazione.

2. I gestori provvedono altresì ad esporre quotidianamente i bollettini sui rischi valanghe emessi dal Servizio meteomont del Corpo Forestale dello Stato o del Comando truppe alpine nonché quelli predisposti dalle strutture esistenti a livello regionale e locale.

3. I gestori devono predisporre nelle aree sciabili attrezzate apposita segnaletica, e sulla base dei dati di cui all’art. 3, comma 4 e 5, i gestori dovranno, altresì, provvedere ad adeguare la segnaletica alle prescrizioni imposte dalla Regione nelle piste ad elevata frequenza di infortuni.

4. I Comuni e i soggetti di cui all’art. 18 verificano l’adempimento degli obblighi dei gestori relativi alla segnaletica.

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Art. 5

Responsabilità civile dei gestori.

1. I gestori delle aree sciabili attrezzate, con esclusione delle aree dedicate allo sci di fondo, sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell’esercizio delle piste e non possono consentirne l’apertura al pubblico senza avere previamente stipulato contratto di assicurazione di cui all’art. 3, comma 2, lett. f) della presente legge.

2. Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione dei nuovi impianti è subordinato alla stipula del contratto di assicurazione di cui all’art. 3, comma 2, lett. f) della presente legge. Le autorizzazioni rilasciate prima dell’entrata in vigore della legge n. 363/2003, sono sospese fino alla stipula del contratto di assicurazione.

3. All’atto di vendita del titolo di transito, è fatto obbligo ai gestori di consentire agli utenti l’acquisto di una polizza assicurativa per la responsabilità civile per i danni provocati a persone o a cose nella pratica degli sport invernali da discesa e di assicurarne adeguata pubblicità.

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Art. 6

Manutenzione delle aree sciabili.

1. Ferme restando le disposizioni di cui all’art. 7 comma 1 e 2 della legge n. 363/2003, i gestori delle aree individuate ai sensi dell’art. 2 provvedono alla manutenzione ordinaria delle piste compiendo le seguenti attività:

a) verifica della segnaletica e di ogni altra attrezzatura finalizzata alla sicurezza degli utenti;

b) verifica e segnalazione delle condizioni delle piste di fondo, nonché rimozione e/o chiusura della pista qualora questa presenti pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo ovvero altri pericoli atipici;

c) ogni altra operazione necessaria a garantire la sicurezza dell’area sciabile.

2. I gestori delle aree sciabili, ferme restando per gli stessi le responsabilità previste dalla presente legge, sono tenuti a nominare un direttore piste, dandone comunicazione alla Giunta Regionale, al Comune e alle Forze di Polizia. Al direttore piste sono demandati i seguenti compiti:

a) coordinamento delle operazioni di battitura e preparazione delle aree sciabili;

b) coordinamento del servizio di soccorso sulle piste;

c) segnalazione tempestiva al gestore dell’esistenza di situazioni di potenziale pericolosità sulle piste;

d) gestione rischio valanghe.

3. In caso di mancata ottemperanza, da parte dei gestori delle aree sciabili, dell’obbligo relativo alla nomina del direttore piste e del relativo obbligo di comunicazione dello stesso, previsti al precedente comma e all’art. 3, comma 2, lett. e), è prevista la chiusura degli impianti di risalita e delle aree sciabili mediante apposito provvedimento comunale.

4. I gestori possono individuare alcune piste o tratti di pista da lasciare non battute, previa indicazione mediante opportuna segnaletica.

5. La manutenzione straordinaria è a carico dell’Amministrazione comunale o intercomunale sui cui confini sorgono le medesime superfici adibite alla pratica degli sport invernali.

6. In caso di ripetute violazioni delle disposizioni di cui all’art. 3, comma 2, e del comma 1 del presente articolo, l’ente competente al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle aree sciabili ovvero la concessione della pista, o in via sostitutiva, il Presidente della Giunta Regionale può disporre la revoca dell’autorizzazione delle aree sciabili e degli impianti di risalita a servizio delle stesse.

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Capo III – Delle norme di comportamento degli utenti

Art. 7

Obbligo di utilizzo del casco protettivo per i minori di anni quattordici.

1. In conformità all’art. 8 della legge n. 363/2003, è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai quattordici anni, nell’esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard, di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al seguente comma 2.

2. Le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi di cui al comma 1, le modalità di omologazione, gli accertamenti della conformità della produzione e i controlli opportuni sono definiti con D.M. 2 marzo 2006 dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti riguardante le “Caratteristiche tecniche dei caschi protettivi prescritti per i soggetti di età inferiore ai 14 anni nell’esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard”.

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Art. 8

Velocità e padronanza del comportamento.

1. Ai sensi dell’art. 9 della legge n. 363/2003, gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l’incolumità altrui e non provochi danni.

2. La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di partecipanti.

3. Ogni sciatore deve tenere una velocità e un comportamento specifico di prudenza, diligenza e attenzione adeguati alla propria capacità, al tipo di pista, alla segnaletica e alle prescrizioni di sicurezza esistenti nonché alle condizioni generali della pista, della libera visuale, del tempo e all’intensità del traffico.

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Art. 9

Precedenza.

1. In conformità all’art. 10 della legge n. 363/2003, lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle.

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Art. 10

Sorpasso.

1. In conformità all’art. 11 della legge n. 363/2003, lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità.

2. Il sorpasso può essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra e sulla sinistra, ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.

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Art. 11

Incrocio.

1. In conformità all’art. 12 della legge n. 363/2003, negli incroci gli sciatori devono dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo le indicazioni della segnaletica.

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Art. 12

Stazionamento.

1. Ai sensi dell’art. 13 della legge n. 363/2003, gli sciatori che sostano al fine di evitare pericoli per gli altri utenti, devono posizionarsi sui bordi della pista e devono, durante la sosta, posizionare l’attrezzatura fuori dal piano sciabile in modo da non recare intralcio e pericolo ad altre persone.

2. Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità.

3. In caso di cadute o di incidenti, gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa.

4. È fatto obbligo a chiunque segnalare con mezzi idonei la presenza di un infortunato.

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Art. 13

Omissione di soccorso.

1. Ai sensi dell’art. 14 della legge n. 363/2003, fuori dai casi previsti dal secondo comma dell’articolo 593 del codice penale, è fatto obbligo a chiunque nella pratica dello sci o di ogni altro sport della neve, trovando una persona in difficoltà prestare assistenza occorrente ovvero comunicare immediatamente al gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l’avvenuto incidente.

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Art. 14

Transito e risalita.

1. Ai sensi dell’art. 15 della legge n. 363/2003, è vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità.

2. In osservanza a quanto previsto al successivo articolo 15, comma 3, della presente legge, chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste.

3. In occasioni di gare, è vietato agli estranei sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla.

4. La risalita della pista con gli sci ai piedi e l’utilizzo delle racchette da neve sulle piste da sci sono normalmente vietati. Tali comportamenti sono ammessi previa autorizzazione del gestore dell’area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità, e deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui alla presente legge, nonché quelle adottate dal gestore dell’area sciabile attrezzata.

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Art. 15

Mezzi meccanici.

1. In conformità dell’art. 16 della legge n. 363/2003, è inibito ai mezzi meccanici l’utilizzo delle piste da sci, salvo quanto previsto dal presente articolo.

2. I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti possono accedervi solo fuori dall’orario di apertura, salvo i casi di necessità e urgenza e, comunque, con utilizzo di appositi congegni di segnaletica luminosa e acustica.

3. Gli sciatori, nel caso di cui al comma 2, devono dare la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti e devono consentire la loro agevole e rapida circolazione.

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Art. 16

Sci da discesa e sci di fondo fuori pista.

1. Ai sensi dell’art. 17 della legge n. 363/2003, il concessionario, il gestore delle aree sciabili e i gestori degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista.

2. I soggetti che praticano lo sci da discesa e lo sci di fondo fuori pista devono munirsi di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso ad eccezione dei casi in cui sia evidente l’assoluta assenza di rischio di valanghe in considerazione dell’itinerario scelto e delle condizioni della neve.

3. I gestori degli impianti di risalita possono segnalare i percorsi fuori pista maggiormente praticati e, in tal caso, provvedono anche alla diffusione delle informazioni relative alle conoscenze di base sulle condizioni di sicurezza e sulle tecniche di soccorso.

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Art. 17

Concorso di colpa.

1. In conformità dell’art. 19 della legge n. 363/2003, nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni.

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Capo IV – Controllo e sanzioni

 

Art. 18

Vigilanza.

1. Il controllo sull’osservanza delle norme di cui alla presente legge e delle disposizioni contenute nella legge n. 363/2003 e l’irrogazione delle relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti sono affidati alla Polizia di Stato, al Corpo Forestale dello Stato, all’Arma dei Carabinieri e al Corpo della Guardia di Finanza, nonché ai Corpi di Polizia locali, nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche, ai sensi dell’art. 21 della legge n. 363/2003.

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Art. 19

Sanzioni amministrative pecuniarie.

1. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato ai sensi della legislazione vigente, e delle disposizioni contenute nel D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 per quanto concerne la polizia, la sicurezza e la regolarità dell’esercizio degli impianti delle aree sciabili sono stabilite, a norma dell’art. 18, comma 2, della legge n. 363/2003, con la presente legge sono previste sanzioni amministrative pecuniarie, in caso di violazione delle disposizioni di cui all’art. 4, comma 1, e agli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 e 16 della presente legge, da un minimo di 30,00 euro e un massimo di 250,00 euro.

2. In attuazione dell’art. 18 della legge n. 363/2003, le sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni poste a tutela della sicurezza degli sciatori sono così determinate:

a) violazione delle disposizioni di cui all’art. 2, comma 5, della presente legge, ove il gestore dell’area sciabile attrezzata non ottemperi all’obbligo, in occasione di manifestazioni agonistiche, di individuazione di tratti di pista di cui alla lettera a) e apposite aree di cui alla lett. b) ivi previsti, è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 250,00;

b) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2, lettera c) della presente legge, ove il gestore dell’area sciabile attrezzata non ottemperi all’obbligo in materia di attivazione del servizio di soccorso e di trasporto degli infortunati ivi previsto, è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 200,00;

c) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2, lettera f) della presente legge, ove il gestore dell’area sciabile non ottemperi all’obbligo di preventiva stipulazione di apposito contratto di assicurazione ivi previsto, è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 150,00;

d) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 4, della presente legge, ove il gestore dell’area sciabile non ottemperi all’obbligo di trasmissione elenco infortuni verificatisi sulle aree sciabili ivi previsto, è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 200,00;

e) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1 e 3, della presente legge, ove il gestore dell’area sciabile attrezzata ometta di esporre i documenti relativi alle classificazioni delle piste, alla segnaletica e alle regole di condotta e alle relative sanzioni previste dalla legge, in modo da garantirne un’adeguata visibilità, è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 5.000,00;

f) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1, lett. a) e b) e dell’art. 3, comma 2, lett. b) della presente legge, ove il gestore dell’area sciabile attrezzata non ottemperi agli obblighi ivi previsti, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 10.000,00;

g) violazione delle disposizioni di cui all’art. 7 e dell’art. 2, comma 6, della presente legge, ove l’utente dell’area sciabile non ottemperi all’obbligo in tema di utilizzo del casco protettivo omologato ivi previsti, è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 150,00;

h) violazione delle disposizioni di cui all’art. 8 della presente legge, ove l’utente dell’area sciabile attrezzata non ottemperi all’obbligo di moderazione della velocità e all’osservanza del comportamento opportuno ivi previsti, è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 150,00;

i) violazione delle disposizioni di cui all’art. 9 e all’art. 10 della presente legge, ove l’utente dell’area sciabile attrezzata non ottemperi agli obblighi relativi alle precedenze e in caso di sorpasso ivi previsti, è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 150,00;

l) violazione delle disposizioni di cui all’art. 11 e all’art. 12 commi 1, 2 e 3 della presente legge, ove l’utente dell’area sciabile attrezzata non ottemperi ai comportamenti da tenere in caso di attraversamento di incroci e nei casi di stazionamento ivi previsti, è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 70,00;

m) violazione delle disposizioni di cui all’art. 12 comma 4 della presente legge, ove l’utente dell’area sciabile attrezzata non ottemperi all’obbligo di segnalazione ivi previsto, è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 100,00;

n) violazione delle disposizioni di cui all’art. 13 della presente legge, ove chiunque nella pratica dello sci o di altro sport della neve non presti soccorso, ivi previsti, è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 1.000,00;

o) violazione delle disposizioni di cui all’art. 14 della presente legge, ove l’utente dell’area sciabile attrezzata non ottemperi agli obblighi in materia di transito e risalita ivi previsti, è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 100,00;

p) violazione delle disposizioni di cui all’art. 15 commi 1 e 2 della presente legge, ove il conducente del mezzo meccanico non ottemperi agli obblighi di segnalazione ivi previsti, è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 250,00;

q) violazione delle disposizioni di cui all’art. 15 comma 3 della presente legge, ove l’utente dell’area sciabile attrezzata non ottemperi agli obblighi di precedenza e di agevolazione della circolazione dei mezzi meccanici ivi previsti, è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 100,00;

r) violazione delle disposizioni di cui all’art. 16 comma 2 della presente legge, ove l’utente dell’area sciabile attrezzata, che pratica lo sci da discesa e lo sci di fondo fuori pista, non ottemperi agli obblighi di dotarsi di sistemi elettronici per il soccorso ivi previsti, è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 100,00;

s) violazione delle disposizioni di cui all’art. 8, comma 5 della legge n. 363/2003 ove chiunque commercializza caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui all’art. 7 comma 2 della presente legge, è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 5.000,00.

3. I proventi delle sanzioni irrogate dai soggetti di cui all’art. 18 della presente legge sono riscossi dal Comune sul cui territorio si trova la pista da sci, per le piste che si estendono sul territorio di più Comuni, è competente, tra essi, il Comune capofila.

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(giurisprudenza)

Art. 20

Soggetti competenti per il controllo.

1. Fermo restando la normativa già in vigore in materia nelle Regioni, la Polizia di Stato, il Corpo Forestale dello Stato, l’Arma dei Carabinieri e il Corpo della Guardia di Finanza, nonché i Corpi di Polizia Locali, nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche, provvedono al controllo dell’osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge e a irrogare sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti. Le contestazioni relative alla violazione delle disposizioni avvengono, di norma, su segnalazione dei Maestri di sci.

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Art. 21

Ulteriori prescrizioni per la sicurezza.

1. Ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 363/2003, i soggetti competenti al controllo di cui all’art. 18 della presente legge, in caso di particolare gravità delle condotte vietate dalla presente legge o di reiterazione nelle violazioni, provvedono, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, al ritiro del titolo (skipass) giornaliero o alla sospensione del titolo plurigiornaliero fino a tre giorni. Al trasgressore viene rilasciato un documento per consentirgli l’utilizzo degli impianti strettamente necessari al rientro presso il suo domicilio. In caso di ulteriore reiterazione delle violazioni il titolo può essere definitivamente ritirato.

2. Ai soggetti cui è ritirato o sospeso il titolo di transito è fatto divieto di acquistare, per il periodo di cui al precedente comma, un nuovo titolo e in caso di violazione di tale divieto sono assoggettati alla sanzione amministrativa di euro 250,00 oltre al ritiro del nuovo titolo.

3. La Regione provvede alla organizzazione di Corsi per la formazione dei soggetti ed al rilascio di apposito attestato. I soggetti abilitati all’esercizio di Direttore delle Piste e di Operatore di Primo Soccorso sono tenuti a frequentare con profitto ogni triennio un Corso di Aggiornamento Professionale promosso dall’Amministrazione Provinciale, Nel caso di impossibilità di frequenza ad uno dei Corsi entro il termine del triennio, gli interessati sono tenuti a frequentare il Corso di Aggiornamento immediatamente successivo, pena la revoca dell’Abilitazione.

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Capo V – Contributi e disposizioni finali

Art. 22

Contributi per la sicurezza delle aree sciabili e adeguamento.

1. In attuazione dell’articolo 7, comma 5, della legge n. 363/2003, la Regione mediante apposito provvedimento regionale, può concedere contributi alle Amministrazioni comunali o intercomunali sui cui confini sorgono le medesime superfici adibite alla pratica degli sport invernali per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle aree medesime, e interventi di promozione della sicurezza secondo quanto previsto dalle disposizioni attuative statale e regionale.

2. In ossequio alle finalità di cui all’articolo 1 della presente legge, i Comuni e i soggetti gestori, ciascuno nel rispetto delle proprie competenze previste al Capo II della presente legge, sono tenuti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i propri impianti e le aree sciabili alle disposizioni contenute nella presente legge.

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Art. 23

Snowboard, telemark ed altre pratiche sportive.

1. In conformità dell’articolo19 della legge n. 363/2003, le norme previste dalla presente legge per gli sciatori si applicano anche a coloro che praticano lo snowboard, telemark ed altre pratiche sportive.

2. Le disposizioni della presente legge, compresa quella di cui all’articolo 16, si applicano, in quanto compatibili, alle altre pratiche sportive, individuate dalle Regioni ai sensi dell’articolo 2 della presente legge e ai percorsi per lo sci da fondo escursionistico, per le racchette da neve che possono essere individuati anche dai Comuni.

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Art. 24

Norma di richiamo.

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applica la normativa quadro nazionale (legge n. 363/2003).

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Art. 25

Interventi straordinari.

1. Fermo restando l’applicabilità della normativa nazionale ambientale, i Comuni possono autorizzare, con proprio provvedimento, interventi volti a garantire la sicurezza nelle aree sciabili resi necessari da eventi di causa forza maggiore o caso fortuito.

2. Gli interventi di cui al comma precedente del presente articolo sono esclusivamente relativi a:

a) attività di cui alle lett. b) e c) dell’articolo 3 della presente legge;

b) interventi correttivi della sede sciabile dal punto di vista planimetrico e/o altimetrico, ivi compresi tagli di alberi singoli o gruppi fino ad un massimo di 20 unità;

c) manutenzione delle piste delle aree sciabili quali spietramento, inerbimento, opere d’arte relative alla regimentazione delle acque meteoriche, drenaggi di terreno delle aree suddette e contenimento delle scarpate;

d) revisione generale e speciale degli impianti a fune come da D.M. 2 gennaio 1985, n. 23, del Ministero dei Trasporti nonché altri interventi straordinari di rimodernamento o rinnovo tecnologico di impianti di risalita esistenti.

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Art. 26

Disposizioni finanziarie.

1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 22, comma 1, della presente legge, fanno carico gli stanziamenti iscritti all’Unità Previsionale di Base 0473.03 dello stato di previsione della spesa per l’Esercizio Finanziario 2009 sulla base dei fondi statali assegnati secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 5, della legge n. 363/2003.

2. Per gli esercizi finanziari successivi, si farà riferimento all’assegnazione delle risorse nazionali sulla base del riparto tra le Regioni.

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Art. 27

Dichiarazione d’urgenza ed entrata in vigore.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

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