L.R. Basilicata 29 marzo 1993, n. 16
L.R. Basilicata 29 marzo 1993, n. 16 (1)
Disciplina della professione di maestro di sci e dell’esercizio delle scuole di sci in Basilicata in attuazione della L. 8 marzo 1991, n. 81 (2)
(1) Pubblicata nel B.U. Basilicata 1° aprile 1993, n. 13.
(2) Così corretto con avviso di errata corrige pubblicato nel B.U. 16 settembre 1993, n. 39.
Art. 1
Finalità.
La presente legge disciplina l’attività professionale dell’insegnamento dello sci e dell’esercizio delle scuole di sci in Basilicata.
Art. 2
Maestri di sci.
È maestro di sci chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste di sci, itinerari, percorsi di sci fuori pista e per escursioni con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l’uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza e ramponi.
Con provvedimento della Giunta regionale sono individuate e delimitate le aree sciistiche, nonché le caratteristiche degli itinerari sciistici, percorsi fuori pista e per escursioni sciistiche ove è prevista l’attività di maestri di sci.
Art. 3
Albo professionale dei maestri di sci.
L’esercizio della professione di maestro di sci è subordinato all’iscrizione nell’apposito albo professionale regionale tenuto, sotto la vigilanza del Dipartimento cultura e formazione della Regione, dal Collegio regionale dei maestri di sci della Basilicata di cui all’art. 11.
Tutti i maestri di sci della Basilicata nell’esercizio della loro attività professionale, dovranno portare ben visibile un distintivo in cui compaia la dicitura “Maestro di sci”.
Art. 4
Iscrizione all’Albo professionale dei maestri di sci.
Possono essere iscritti all’albo professionale della Regione Basilicata coloro che, in possesso della relativa abilitazione professionale conseguita nei modi di legge, intendono esercitare l’attività in Basilicata.
Per ottenere l’iscrizione all’albo professionale si richiedono i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri della Comunità economica europea;
b) avere raggiunto la maggiore età;
c) idoneità psico-fisica all’insegnamento, attestata da certificato medico rilasciato dal medico di base della U.S.L. ai sensi del D.M. 28 febbraio 1983;
d) possesso del diploma della scuola dell’obbligo;
e) non avere riportato condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea, dell’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.
Art. 5
Abilitazione professionale.
L’abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci, rispettivamente nelle discipline alpine e nordiche, si consegue mediante la frequenza di corsi di formazione tecnico-didattica e culturale ed il superamento dei relativi esami, sostenuti di fronte alla Commissione d’esame di cui al successivo art. 7.
I maestri abilitati all’insegnamento dello sci nelle sole discipline alpine non possono impartire lezioni nel fondo e viceversa.
La Regione Basilicata, ai sensi della legge regionale n. 7/1990, organizza ed attua, nell’ambito dei programmi pluriennali e dei Piani annuali di formazione professionale, corsi con relativi esami per l’accertamento della idoneità all’insegnamento dello sci nelle discipline alpine e nordiche e corsi per l’aggiornamento dei maestri.
I corsi sono organizzati dalla Regione Basilicata con la collaborazione del direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci e degli organi tecnici della F.I.S.I. secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale nel provvedimento istitutivo dei corsi.
La Regione Basilicata aderisce, con deliberazione della Giunta regionale ove valuti l’opportunità e previ accordi, a corsi di aggiornamento e formazione professionale, eventualmente organizzati da altre Regioni, da Province autonome, dalla F.I.S.I. e/o programmi formativi statali e comunitari.
Modalità e termini di espletamento delle prove di esami sono definiti con atti deliberativi di Giunta regionale che saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata almeno un mese prima dell’inizio dei corsi.
Per essere ammessi ai corsi ed ai conseguenti esami di abilitazione professionale occorre presentare domanda al Dipartimento cultura e formazione della Regione Basilicata attestando il possesso dei requisiti previsti dal precedente articolo 4, comma 2.
Art. 6
Corsi di formazione.
La Giunta regionale, con le procedure indicate al precedente articolo, organizza ed attua corsi con relativi esami per maestri di sci, rispettivamente nelle discipline alpine e nordiche.
Per essere ammessi ai corsi i candidati dovranno presentare certificazione medica rilasciata dal medico di base della U.S.L. e superare una prova selettiva attitudinale pratica.
Sono esonerati dalla prova dimostrativa attitudinale pratica coloro che hanno fatto parte delle squadre nazionali nelle rispettive discipline nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del bando.
I corsi di formazione che hanno una durata minima di 90 giorni effettivi, rispettivamente per lo sci alpino e lo sci nordico, prevedono i seguenti insegnamenti fondamentali: tecniche sciistiche; didattica, pericoli della montagna, orientamento topografico, ambiente montano e conoscenza del territorio della Regione Basilicata; nozioni di medicina e di pronto soccorso; diritti, doveri e responsabilità del maestro; leggi e regolamenti professionali.
L’ammissione agli esami è subordinata alla frequenza dei 5/6 delle ore di durata prevista per il corso (3).
L’esame è superato solo se il candidato raggiunge la sufficienza in tutte le prove.
Il programma dei corsi tiene conto dei più aggiornati criteri e livelli delle tecniche sciistiche di insegnamento della F.I.S.I. – Federazione italiana sport invernali – al fine di garantire un’effettiva preparazione tecnica e didattica a tutti i partecipanti.
Per l’insegnamento tecnico-pratico, nei corsi di abilitazione, aggiornamento e specializzazioni, la Giunta regionale può avvalersi di Istruttori nazionali della F.I.S.I.
(3) Così corretto con avviso di errata corrige pubblicato nel B.U. 16 settembre 1993, n. 39.
Art. 7
Commissioni d’esame.
Le prove d’esame per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci di cui all’art. 6 dovranno essere sostenute davanti ad una Commissione nominata dalla Giunta regionale, d’intesa con il Direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci di Basilicata, così composta:
a) da un dirigente regionale con funzioni di Presidente;
b) da n. 2 maestri particolarmente esperti nella tecnica e nella didattica dello sci, di cui 1 specializzato nelle discipline alpine e 1 nelle nordiche, proposti dal Direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci;
c) da n. 2 istruttori nazionali di sci di cui 1 specializzato nelle discipline alpine e 1 specializzato nelle prove nordiche scelti da un elenco di nominativi proposto dalla F.I.S.I. – Federazione italiana sport invernali – con priorità per gli istruttori nazionali residenti in Basilicata;
d) da tre esperti di cui uno in leggi e in regolamenti professionali e in topografia ed uno in sicurezza alpina, scelti anche tra i docenti del corso;
e) da un medico specializzato in medicina dello Sport.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Dipartimento cultura e formazione.
Limitatamente all’espletamento della prova tecnico-pratica e didattica, la Commissione è articolata in due sottocommissioni, una per le discipline alpine e l’altra per le nordiche.
La sottocommissione per le discipline alpine è composta:
a) dal dirigente regionale con funzioni di Presidente;
b) da un maestro specializzato in discipline alpine di cui alla lettera b) del precedente comma 1;
c) dai due istruttori nazionali di sci alpino di cui alla lettera c) del precedente comma 1.
La sottocommissione per le discipline nordiche è composta:
a) dal dirigente regionale con funzioni di Presidente;
b) da un maestro specializzato in sci nordico di cui alla lettera b) del precedente comma 1;
c) dai due istruttori nazionali in sci nordico di cui alla lettera c) del precedente comma 1.
Svolge funzioni di segretario il funzionario del Dipartimento cultura e formazione, di cui al precedente comma 1. Nell’esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, la Commissione è assicurata per i rischi da responsabilità civile e per gli infortuni. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare le relative polizze di assicurazione. Ai componenti i della Commissione sono corrisposti dalla Giunta regionale il compenso per i concorsi di VII qualifica funzionale ed i rimborsi previsti dalla legge regionale n. 7/1992.
Art. 8
Validità dell’iscrizione all’Albo e aggiornamento professionale.
L’iscrizione nell’albo professionale ha validità triennale ed è rinnovata previa presentazione di certificato di idoneità psicofisica di cui all’art. 4 comma 2) e dell’attestazione di regolare frequenza di apposito corso di aggiornamento.
La Giunta regionale, d’intesa con il Direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci della Basilicata, organizza corsi per l’aggiornamento tecnico-didattico e culturali per maestri di sci avvalendosi per la parte tecnico-didattica di Istruttori nazionali (4).
Al fine del rinnovo dell’iscrizione all’albo professionale, i maestri di sci per ogni disciplina sono tenuti a frequentare, ogni tre anni, appositi corsi di aggiornamento professionale, di cui al precedente comma 2), organizzati dalla Regione Basilicata o da altre Regioni o Province Autonome o dalla F.I.S.I.
Sono esonerati dall’obbligo di frequenza ai corsi di aggiornamento gli istruttori nazionali, gli allenatori nazionali e i direttori tecnici iscritti negli elenchi della F.I.S.I.
(4) Così corretto con avviso di errata corrige pubblicato nel B.U. 16 settembre 1993, n. 39.
Art. 9
Specializzazioni.
La Giunta regionale può istituire corsi di specializzazione con relativi esami di idoneità per:
a) direttori di scuole di sci;
b) insegnanti di sci per handicappati;
c) maestri di Surf – Snow – Board;
d) maestri di Telemark.
L’idoneità di cui al precedente comma è accertata dal collegio dei docenti, presieduto dal responsabile dello stesso, e certificata dall’Assessore regionale del Dipartimento cultura e formazione.
Art. 10
Maestri di sci di altre Regioni o Stati.
1. I maestri di sci, iscritti negli albi professionali di altre regioni o province autonome, che intendono esercitare stabilmente la professione in Basilicata, devono richiedere l’iscrizione all’Albo professionale della Regione Basilicata (5).
2. Il Collegio regionale dei maestri di sci provvede alla iscrizione, previa verifica che il richiedente risulti già iscritto nell’albo professionale della Regione o Provincia autonoma di provenienza e che abbia i requisiti soggettivi prescritti per l’iscrizione all’albo (6).
3. Il Collegio regionale dei maestri di sci provvede, altresì, a cancellare dall’Albo i nominativi di coloro che hanno trasferito l’iscrizione nell’Albo di altra Regione o Provincia autonoma (7).
4. Per esercitare temporaneamente l’attività nella Regione Basilicata per un periodo non superiore a 30 giorni nel corso di una stagione invernale, i maestri di sci di altre Regioni o Province autonome non sono soggetti all’iscrizione all’albo professionale purché dimostrino d’essere iscritti nell’albo professionale della Regione di provenienza e siano in possesso di nulla-osta rilasciato dal Collegio regionale dei maestri di sci di Basilicata (8).
5. Non è soggetto agli obblighi di cui al comma precedente l’esercizio saltuario dell’attività da parte di maestri di sci provenienti con loro allievi da altre Regioni o Province autonome (9).
6. All’esercizio professionale temporaneo di maestro di sci in Basilicata da parte dei cittadini provenienti da Stati membri dell’Unione Europea diversi dall’Italia, non iscritti in albi professionali italiani, si applica la disciplina contenuta nel decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania) (10).
7. I maestri di sci, cittadini di Stati membri dell’Unione europea diversi dall’Italia, non iscritti in albi professionali italiani, che intendono esercitare stabilmente la professione in Basilicata devono procedere ai sensi dell’art. 4 della presente legge (11).
7-bis. Fermo quanto disposto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in particolare al titolo III, il Collegio regionale dei maestri di sci di Basilicata dispone l’iscrizione all’albo subordinatamente alla verifica della sussistenza del possesso del titolo idoneo, riconosciuto dalla competente autorità statale di cui all’art. 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e dei requisiti, diversi dall’abilitazione, di cui all’art. 4 della presente legge regionale (12).
7-ter. L’esercizio professionale in Basilicata, in forma stabile o temporanea, da parte dei maestri di sci provenienti da Stati non appartenenti all’Unione Europea in possesso del titolo rilasciato dallo Stato di provenienza, senza essere iscritti in albi professionali italiani, è sottoposto alle norme di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) ed alle sue disposizioni attuative. Ai soli fini dell’esercizio in forma stabile trova, inoltre, applicazione l’articolo 4 della presente legge regionale (13).
8. Il nulla-osta e l’iscrizione di cui al precedente comma sono concessi subordinatamente al riconoscimento, da parte della Federazione italiana sport invernali, d’intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci, dell’equivalenza del titolo rilasciato nello Stato di provenienza e della reciprocità di trattamento; l’iscrizione è subordinata, inoltre, al possesso dei requisiti di cui all’art. 4 (14).
(5) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato poi così numerato in sede redazionale per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione degli originari commi sesto e settimo con gli attuali commi 6 e 7 e dell’aggiunta dei commi 7-bis e 7-ter, come precisato nelle relative note.
(6) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato poi così numerato in sede redazionale per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione degli originari commi sesto e settimo con gli attuali commi 6 e 7 e dell’aggiunta dei commi 7-bis e 7-ter, come precisato nelle relative note.
(7) Comma così corretto con avviso di errata corrige pubblicato nel B.U. 16 settembre 1993, n. 39 e così numerato in sede redazionale, in quanto in origine privo di numerazione, per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione degli originari commi sesto e settimo con gli attuali commi 6 e 7 e dell’aggiunta dei commi 7-bis e 7-ter, come precisato nelle relative note.
(8) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato poi così numerato in sede redazionale per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione degli originari commi sesto e settimo con gli attuali commi 6 e 7 e dell’aggiunta dei commi 7-bis e 7-ter, come precisato nelle relative note.
(9) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato poi così numerato in sede redazionale per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione degli originari commi sesto e settimo con gli attuali commi 6 e 7 e dell’aggiunta dei commi 7-bis e 7-ter, come precisato nelle relative note.
(10) Comma così sostituito dall’art. 45, comma 1, L.R. 8 agosto 2012, n. 16, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 58, comma 1, della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «I maestri di sci stranieri, regolarmente autorizzati dai competenti organi dello Stato di appartenenza, non iscritti in albi professionali regionali, che intendono esercitare temporaneamente l’attività nella Regione Basilicata per periodi non superiori a 30 giorni nel corso di una stagione invernale, non sono soggetti all’iscrizione nell’Albo professionale, purché dimostrino di essere in possesso dei requisiti richiesti dal presente articolo e del nulla-osta di cui al precedente comma 4).».
(11) Comma così sostituito dall’art. 45, comma 2, L.R. 8 agosto 2012, n. 16, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 58, comma 1, della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «Qualora i maestri di sci stranieri intendano esercitare stabilmente l’attività devono richiedere l’iscrizione nell’Albo professionale della Regione.».
(12) Comma aggiunto dall’art. 45, comma 3, L.R. 8 agosto 2012, n. 16, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 58, comma 1, della medesima legge).
(13) Comma aggiunto dall’art. 45, comma 3, L.R. 8 agosto 2012, n. 16, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 58, comma 1, della medesima legge).
(14) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato poi così numerato in sede redazionale per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione degli originari commi sesto e settimo con gli attuali commi 6 e 7 e dell’aggiunta dei commi 7-bis e 7-ter, come precisato nelle relative note.
Art. 11
Collegio regionale dei maestri di sci.
È istituito in Basilicata, quale organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio regionale dei maestri di sci. Del Collegio fanno parte tutti i maestri iscritti nell’Albo professionale della Regione nonché i maestri di sci residenti nella Regione che abbiano cessato l’attività per anzianità o per invalidità.
Sono organi del Collegio:
a) l’assemblea, formata da tutti i componenti del Collegio;
b) il Consiglio direttivo, composto da 4 rappresentanti eletti tra tutti i componenti del Collegio, e secondo le modalità previste dai regolamenti di cui alla lettera d) del successivo comma 3) (15);
c) il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo nel proprio interno.
Spetta all’assemblea del Collegio:
a) eleggere il Consiglio direttivo;
b) approvare annualmente il bilancio del Collegio;
c) eleggere i componenti del Collegio nazionale di cui all’art. 15 della L. 8 marzo 1991, n. 81;
d) adottare i regolamenti relativi al funzionamento del Collegio, su proposta del Consiglio direttivo;
e) pronunciarsi su ogni questione che le venga sottoposta dal Consiglio direttivo o sulla quale una pronuncia dell’assemblea venga richiesta da almeno un quinto dei componenti.
Le sedute dell’assemblea sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei componenti del Collegio e, in seconda convocazione, con un numero dei presenti non inferiore a 5.
I regolamenti relativi all’organizzazione e al funzionamento del Collegio regionale dei maestri di sci sono approvati con deliberazione dalla Giunta regionale e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Spetta, inoltre, al Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci:
a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta e l’aggiornamento dell’Albo regionale dei maestri di sci e dell’elenco regionale delle scuole di sci;
b) esprimere parere sulle tariffe da applicarsi per l’insegnamento dello sci, sentiti i direttori delle scuole di sci operanti nel territorio;
c) esprimere il parere relativo al riconoscimento di nuove scuole di sci;
d) designare i componenti della Commissione d’esame regionale di cui al precedente art. 7 comma 1, lettera b);
e) vigilare, in collaborazione con la Regione, sull’esercizio della professione;
f) applicare le sanzioni disciplinari;
g) collaborare con le competenti autorità regionali per stabilire la misura del contributo a carico degli iscritti;
h) al fine di consentire la formazione del Collegio Regionale dei Maestri di Sci di Basilicata, in via transitoria, la costituzione dello stesso potrà avvenire anche al raggiungimento di un numero minimo di nove componenti. In aggiunta al numero minimo possono far parte del Collegio Regionale anche i Maestri di Sci regolarmente iscritti negli Albi di categoria dei Comitati Regionali aderenti alla Federazione Italiana Sport Invernali di altre Regioni (16).
Le sedute del Consiglio direttivo sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei membri del Consiglio.
Il Collegio regionale dei maestri di sci della Regione Basilicata verifica la regolarità delle domande d’iscrizione all’Albo professionale e provvede a trasmettere annualmente, entro il 30 settembre di ogni anno, al Dipartimento cultura e formazione, l’elenco aggiornato degli iscritti all’Albo regionale nonché, verificata annualmente la persistenza delle condizioni di cui all’art. 14, l’elenco delle scuole di sci; entro il mese di dicembre di ogni anno viene pubblicato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, il decreto del Presidente della Giunta regionale che rende pubblico l’elenco aggiornato dei maestri di sci autorizzati ad esercitare l’attività professionale nelle stazioni sciistiche del territorio della Regione e l’elenco delle scuole di sci autorizzate ad esercitare l’insegnamento dello sci nella stagione invernale.
La vigilanza sul funzionamento del Collegio regionale dei maestri di sci è demandata all’Ufficio attività culturali e sportive della Regione.
Ferma restando la previsione di cui all’art. 14, comma 2, della legge 8 marzo 1991, n. 81, possono richiedere l’iscrizione al Collegio regionale dei maestri di sci della Basilicata ed al relativo albo professionale i maestri di sci residenti nelle regioni prive di Collegio.
(15) Così corretto con avviso di errata corrige pubblicato nel B.U. 16 settembre 1993, n. 39.
(16) La presente lettera, aggiunta dall’art. 1, L.R. 14 dicembre 1999, n. 35, è stata successivamente così sostituita dall’art. 1, L.R. 17 novembre 2004, n. 21. Il testo originario era così formulato: «h) al fine di consentire la formazione del Collegio Regionale dei Maestri di Sci di Basilicata, in via transitoria, la costituzione dello stesso potrà avvenire nominando le necessarie figure professionali fino al raggiungimento del numero minimo previsto dall’art. 15 della legge 8 marzo 1991, n. 81, tra i Maestri di Sci regolarmente iscritti negli Albi di categoria dei Comitati Regionali aderenti alla Federazione Italiana Sport Invernali di altre Regioni.».
Art. 12
Sanzioni disciplinari.
I maestri di sci iscritti all’Albo Professionale, che si rendano colpevoli di violazione degli obblighi di deontologia professionale ovvero delle norme di comportamento previste dalla presente legge o dalla legge 8 marzo 1991, n. 81, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari adottate dal Direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci (17):
a) ammonizione scritta;
b) censura;
c) sospensione dall’albo per un periodo da un mese a un anno;
d) radiazione.
I provvedimenti disciplinari sono adottati dal Direttivo del Collegio regionale cui appartiene l’iscritto, a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi, entro 30 giorni dalla notifica, è ammesso ricorso al Direttivo del Collegio nazionale.
La posizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l’esecutività del provvedimento.
La decisione sul ricorso è adottata dal Direttivo del Collegio nazionale.
I provvedimenti adottati dal Collegio regionale, eccettuati quelli in materia disciplinare, e tutti quelli adottati dal Collegio nazionale sono definitivi e sono impugnabili dinnanzi al competente organo di giustizia amministrativa.
I provvedimenti disciplinari di cui al presente articolo sono comunicati al Dipartimento cultura e formazione.
(17) Così corretto con avviso di errata corrige pubblicato nel B.U. 16 settembre 1993, n. 39.
Art. 13
Scuole di sci.
Sono “scuole di sci” le unità organizzative cui fanno capo più maestri di sci per esercitare in modo coordinato, individualmente o associativamente, la loro attività professionale o che possiedono i seguenti requisiti:
a) che siano costituite da un minimo di tre maestri di sci, regolarmente iscritti all’Albo professionale regionale per l’insegnamento della disciplina alpina e/o delle prove nordiche, compreso il direttore (18);
b) che dispongano di una sede adeguata e sita in località idonea all’esercizio dell’attività e sia in grado di funzionare per tutta la stagione sciistica;
c) che perseguano lo scopo di una migliore qualificazione ed organizzazione professionale di coloro che esercitano l’insegnamento dello sci nonché quella della diffusione della pratica dello sci nelle varie discipline;
d) che dimostrino di avere contratto un’adeguata polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi e per infortuni derivanti dallo svolgimento dell’insegnamento;
e) che dispongono di una divisa ufficiale per l’esercizio dell’attività;
f) che i componenti dell’organico siano maestri di sci non appartenenti ad altra scuola di sci situata nel territorio.
Che assumono l’impegno a:
a) prestare la propria opera in operazioni straordinarie di soccorso;
b) collaborare con le competenti autorità scolastiche ed i Consigli di circolo e di istituto e con l’associazionismo sportivo e gli enti locali per favorire la più ampia diffusione dello sci;
c) collaborare con gli enti locali turistici per le iniziative intese ad incrementare l’afflusso turistico e la valorizzazione dei beni ambientali montani;
d) non porre preclusioni alla partecipazione alle scuole stesse di maestri di sci provenienti da altre Regioni;
e) ad avere un regolamento deliberato dall’assemblea dei maestri che ne fanno parte, che disciplini l’organizzazione della scuola ispirandosi a criteri di democraticità e di partecipazione effettiva di tutti i componenti (19).
Le scuole di sci sono riconosciute dalla Giunta regionale, sentito il parere del Collegio regionale dei maestri di sci, e sono iscritte in apposito elenco.
La Giunta regionale, sentito il Collegio regionale dei maestri di sci, verifica annualmente la persistenza delle condizioni per il riconoscimento di cui al comma 2 ed approva le eventuali variazioni dell’elenco regionale.
Per migliorare l organizzazione dei servizi turistici e razionalizzare l’attività di insegnamento dello sci, ogni scuola di sci raccoglie di norma tutti i maestri di sci operanti in una stazione sciistica, ferma restando la libertà di esercizio autonoma della professione o di esercizio professionale in aggregazioni diverse della scuola di sci.
Possono essere istituite e riconosciute più scuole in una stessa località turistica, qualora ciò sia ritenuto opportuno per la presenza nella località di più stazioni funzionalmente caratterizzate oppure per la necessità di articolare maggiormente i servizi turistici e di migliorare il servizio all’utenza (20).
La denominazione “Scuola di sci” può essere usata unicamente dagli organismi riconosciuti.
(18) Lettera così modificata dall’art. 1, L.R. 27 gennaio 1996, n. 4.
(19) Così corretto con avviso di errata corrige pubblicato nel B.U. 16 settembre 1993, n. 39.
(20) Così corretto con avviso di errata corrige pubblicato nel B.U. 16 settembre 1993, n. 39.
Art. 14
Tariffe.
Le tariffe praticate dai maestri di sci devono essere contenute nei limiti delle tariffe annualmente determinate dal Collegio regionale dei maestri di sci e dal medesimo comunicato alla Regione e alle Province.
Possono essere fissate tariffe preferenziali e particolari combinazioni per gruppi aziendali, per iniziativa di carattere sociale, per associazioni sportive e per gruppi scolastici e portatori di handicap.
Art. 15
Sanzioni amministrative.
L’uso della denominazione “scuola di sci” da parte di organismi non riconosciuti comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 1.000.000 a L. 3.000.000.
L’applicazione di tariffe professionali superiori a quelle determinate ai sensi dell’art. 14 comporta il pagamento della sanzione amministrativa di una somma da 5 a 15 volte tanto la tariffa praticata.
L’accertamento delle violazioni e la irrogazione e la riscossione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge sono effettuati dai competenti Uffici regionali secondo quanto disposto dalla L.R. n. 36/1983.
Art. 16
Norme transitorie e finali.
In fase di prima applicazione della presente legge sono iscritti, a domanda. all’albo professionale regionale dei maestri di sci, coloro che risultano in possesso della licenza di abilitazione all’insegnamento rilasciata ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, o di leggi regionali.
La domanda di iscrizione, corredata della documentazione attestante l’abilitazione all insegnamento dello sci, di cui al comma precedente, dovrà essere presentata, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, alla Regione Basilicata – Dipartimento cultura e formazione.
Il Presidente della Giunta regionale entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge convoca la prima riunione dell’Assemblea del Collegio regionale dei maestri di sci con all’ordine del giorno: convalida delle iscrizioni all’Albo della Regione ed elezione del Consiglio direttivo.
Il componente del Consiglio direttivo neo-eletto più anziano di età convoca, entro 7 giorni, il Consiglio con all’ordine del giorno: elezione del Presidente.
Nelle more dell’approvazione dell’apposito regolamento il Consiglio ed il Presidente sono eletti, con scrutinio segreto, a maggioranza di voti ed in caso di parità è eletto il più anziano di età.
Sino a quando non sia costituito il Collegio regionale dei maestri di sci, le relative funzioni sono svolte della Giunta regionale (21).
(21) Comma aggiunto dall’art. 1, L.R. 17 gennaio 1994, n. 4.
Art. 17
Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti annuali previsti nel bilancio regionale per la formazione professionale.
Art. 18
È abrogata la legge regionale 12 aprile 1990, n. 13, circa: “Norme per la disciplina della professione di maestro di sci e dell’esercizio della scuola di sci in Basilicata”.
Art. 19
La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.