L.R. Emilia-Romagna 10 gennaio 1995, n. 1

L.R. Emilia-Romagna 10 gennaio 1995, n. 1 (1).

Disciplina degli impianti di trasporto a fune, delle piste da sci e dei sistemi di produzione programmata della neve.

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(1) Pubblicata nel B.U. 12 gennaio 1995, n. 4.

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Art. 1

Finalità della legge.

1. La presente legge disciplina la realizzazione, l’adeguamento e l’esercizio di impianti a fune adibiti a pubblico servizio di trasporto, l’apprestamento e l’esercizio delle piste da sci, sistemi e modalità per la produzione programmata della neve.

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Art. 2

Aree sciistiche attrezzate e sistemi sciistici.

1. Gli impianti e le piste sono localizzati in aree sciistiche o in sistemi sciistici.

2. Le aree sciistiche attrezzate sono costituite da un sistema continuo ed omogeneo di piste e impianti tra loro integrati, tali da costituire un circuito interamente percorribile in salita con impianti ed in discesa con gli sci; alcuni tratti possono essere serviti anche dalla ruota gommata integrata con il sistema degli impianti.

3. I sistemi sciistici comprendono una pluralità di aree sciistiche attrezzate collegate mediante impianti o piste.

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Art. 3

Interdipendenza tra impianti e piste.

1. Nell’istruttoria per l’approvazione dei progetti di impianti e piste sono valutate la interdipendenza e la compatibilità tra le portate degli impianti e delle piste.

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Art. 4

Criteri di compatibilità territoriale.

1. Le aree interessate dagli impianti e piste devono essere coerenti con i piani infraregionali di cui alla L.R. 5 settembre 1988, n. 36, e, ove ne esistano le condizioni, con i piani territoriali dei parchi; devono inoltre essere idonee, anche per effetto di opportune opere di difesa, sotto l’aspetto ambientale, idrogeologico e geotecnico e non essere interessate da fenomeni franosi o da cadute di valanghe.

2. In sede di approvazione dei progetti e di autorizzazione all’esercizio può essere imposta la messa in opera di appositi sistemi di controllo e di chiusura degli impianti e piste, da attivare in condizioni di pericolo temporaneo.

3. Il titolare degli impianti e delle piste è tenuto a disporne la chiusura in ogni caso di pericolo segnalato dai competenti organi.

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Art. 5

Definizione e classificazione delle linee funiviarie e degli impianti di trasporto a fune.

1. Sono linee funiviarie quelle costituite da uno o più impianti, eventualmente collegati in successione, in servizio pubblico per il trasporto di persone, di cose o misto.

2. Per linee funiviarie si intendono quelle realizzate mediante impianti funiviari aerei o funicolari terrestri su rotaia.

3. Gli impianti si distinguono in quattro categorie:

a) impianti di arroccamento, che consentono di raggiungere l’area sciabile o la stazione sciistica superando zone inadatte alla pratica dello sci;

b) impianti di collegamento, che consentono il raccordo tra aree sciistiche attrezzate, superando zone inadatte o non destinate alla pratica dello sci;

c) impianti di ricircolo, che consentono allo sciatore di superare ripetutamente il dislivello necessario a raggiungere la partenza di una pista da sci in discesa;

d) impianti in funzione mista, che sommano due o più delle funzioni elencate ai punti precedenti.

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Art. 6

Concessione per l’esercizio delle linee funiviarie e degli impianti.

1. L’esercizio di linee funiviarie e degli impianti e le modifiche non configuranti mero adeguamento tecnico ai fini della sicurezza sono subordinate al rilascio della concessione da parte degli Enti competenti ai sensi dell’art. 26 della L.R. 16 giugno 1984, n. 33.

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Art. 7

Rilascio della concessione.

1. Per ottenere il rilascio della concessione il richiedente deve presentare all’Ente concedente apposita domanda contenente, in allegato, il progetto relativo all’impianto o agli impianti da realizzare od oggetto di intervento e gli elementi tecnici necessari a soddisfare i requisiti di cui agli artt. 3 e 4.

2. Verificata la regolarità della domanda presentata, l’Ente concedente rilascia la relativa concessione.

3. Il provvedimento di concessione:

a) classifica il tipo di impianto, inserendolo in una delle categorie di cui all’art. 5;

b) stabilisce gli obblighi cui è tenuto il concessionario tra i quali, nel caso di estinzione della concessione, la demolizione di costruzioni fuori terra, sempreché opere e materiali non abbiano altra utile destinazione;

c) determina la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere approvate.

4. La durata della concessione per ogni tipo d’impianto è conforme al tempo tecnico di cui al D.M. 2 gennaio 1985, n. 23 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 1985, n. 26).

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Art. 8

Diniego della concessione.

1. L’Ente concedente può, pur in presenza dei requisiti di cui all’art. 7, negare con provvedimento motivato la concessione ove la realizzazione dell’impianto contrasti con sopravvenute, gravi e motivate ragioni di pubblico interesse.

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Art. 9

Modifica degli elementi della concessione.

1. La concessione può essere modificata, con l’osservanza della procedura seguita per il suo rilascio, ove il concessionario proponga variazioni sostanziali nelle caratteristiche della linea.

2. Sono in ogni caso variazioni sostanziali quelle che comportano aumenti nella portata dell’impianto, che deve essere commisurata alle caratteristiche della pista.

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Art. 10

Sospensione e decadenza della concessione.

1. In caso di inottemperanza degli obblighi stabiliti dalla concessione o da norma di legge, l’Ente concedente può sospendere con provvedimento motivato la concessione stessa.

2. Dopo due violazioni degli obblighi di concessione, l’Ente concedente dichiara la decadenza della concessione stessa.

3. L’Ente concedente dichiara inoltre decaduta la concessione quando il soggetto concessionario ne interrompa per oltre un anno l’esercizio, salvo motivi di forza maggiore.

4. La decadenza della concessione non dà titolo ad alcun indennizzo a favore del concessionario o dei suoi aventi causa.

5. Nei casi di decadenza della concessione non può essere rilasciata una nuova concessione per lo stesso impianto al precedente titolare.

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Art. 11

Trasferimento della concessione.

1. L’Ente concedente può disporre il trasferimento della concessione ad altro soggetto, su richiesta degli interessati e subordinatamente all’assunzione di tutti gli obblighi dell’originario concessionario da parte del nuovo richiedente.

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Art. 12

Costituzione coattiva di servitù.

1. Quando il richiedente non abbia la disponibilità dei terreni interessati dall’impianto la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere approvate comporta la potestà di chiedere la costituzione coattiva di servitù per ogni tipo di impianto approvato dall’Ente competente, previo pagamento dell’indennità.

2. La determinazione dell’indennità di cui al comma 1 è regolata a norma delle vigenti leggi in materia.

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Art. 13

Servitù di linea.

1. La servitù di linea comporta le seguenti facoltà riconosciute al concessionario dell’impianto:

a) eseguire le opere di scavo e sbancamento, livellamento e bonifica, la realizzazione di spazi ad uso dell’impianto, realizzare linee e condutture interrate necessarie all’impianto, disboscamento, taglio degli alberi e dei rami necessari per l’esercizio di linea in conformità al progetto approvato;

b) realizzare sentieri ed accessi necessari per la sicurezza dell’impianto, opere di difesa, costruzione delle stazioni di partenza e di arrivo;

c) usare il terreno e i relativi accessi per le operazioni di apprestamento e manutenzione della linea, impedendo ogni attività pregiudizievole all’esercizio e sicurezza della stessa.

2. Il proprietario del fondo servente non può in alcun modo limitare o rendere più oneroso l’uso della servitù; il titolare della servitù non può aggravarla.

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Art. 14

Autorizzazione all’esercizio degli impianti.

1. Gli impianti possono essere aperti al pubblico esercizio solo previa autorizzazione dell’Ente concedente.

2. Il provvedimento di apertura al pubblico esercizio è subordinato al rilascio del nulla-osta tecnico da parte del competente Ufficio della Motorizzazione civile (U.S.T.I.F. – Ufficio speciale per i trasporti a impianti fissi) e all’esistenza del provvedimento di concessione di cui agli artt. 6 e 7.

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Art. 15

Modalità di esercizio degli impianti.

1. L’esercizio dell’impianto deve svolgersi nel rispetto delle vigenti norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dei servizi di trasporto pubblico mediante impianti fissi e in ottemperanza alle prescrizioni contenute nell’autorizzazione dell’esercizio, nel regolamento d’esercizio nonché alle altre disposizioni eventualmente impartite dall’Ente concedente e dai competenti uffici centrali o periferici del Ministero dei Trasporti.

2. Ogni impianto deve prevedere un responsabile di esercizio e il personale necessario, regolarmente abilitato.

3. I nominativi del responsabile e del personale di linea e di stazione, unitamente al regolamento d’esercizio, devono essere trasmessi all’Ente concedente per la presa d’atto dei provvedimenti previsti dagli artt. 90 e 102 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

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Art. 16

Gestione degli impianti e criteri tariffari.

1. I concessionari sono tenuti a comunicare tempestivamente all’Ente concedente il programma di esercizio annuale o stagionale, gli orari, le tariffe applicate e le proposte di modifica.

2. L’Ente concedente approva con proprio provvedimento il programma di esercizio, gli orari e le tariffe.

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Art. 17

Regolarità degli esercizi.

1. I concessionari, i responsabili di esercizio e il personale sono tenuti, ciascuno secondo i rispettivi compiti, ad assicurare il regolare svolgimento dei servizi nonché a porre in essere tutte le misure e cautele atte ad evitare danni agli utenti.

2. Durante il periodo di esercizio i concessionari possono sospendere il servizio degli impianti per cause di forza maggiore o per cause tecniche che incidono sulla sicurezza, dandone immediata comunicazione all Ente concedente e all’Ufficio U.S.T.I.F. della Direzione generale della Motorizzazione civile. La sospensione del servizio per altre cause deve essere preventivamente autorizzata con provvedimento dell’Ente concedente e dell’Ufficio U.S.T.I.F.

3. È fatto obbligo ai concessionari di esporre in modo ben visibile al pubblico le tariffe, gli orari e le disposizioni relative ai viaggiatori contenute nel regolamento d’esercizio.

4. I responsabili d’esercizio debbono provvedere alla tenuta dei registri prescritti dalle vigenti norme tecniche ed esibirli al personale incaricato della vigilanza.

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Art. 18

Vigilanza.

1. L’Ente concedente e l’U.S.T.I.F. verificano la regolarità dell’esercizio degli impianti attraverso proprio personale, munito di apposito documento di riconoscimento, mediante periodici sopralluoghi.

2. L’Ente concedente, ai fini del rispetto delle norme di cui alla presente legge, può avvalersi, inoltre, delle guardie municipali.

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Art. 19

Assicurazioni.

1. Il rilascio dell’autorizzazione all’apertura dell’impianto al pubblico esercizio è subordinato all’esistenza di copertura assicurativa atta a garantire ogni infortunio o danno comunque connesso all’esercizio dell’impianto medesimo.

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Art. 20

Tasse di concessione.

1. Il concessionario è tenuto al pagamento della tassa di concessione, di rilascio ed annuale, nonché del contributo di sorveglianza nei modi e nei termini previsti dalle vigenti leggi in materia.

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Art. 21

Definizione delle piste.

1. Agli effetti della presente legge sono considerate piste le superfici di terreno appositamente predisposte mediante operazioni di manutenzione o lavori straordinari, abitualmente organizzate ed adibite alla esclusiva circolazione ed uso pubblico degli sciatori.

2. A seconda delle rispettive caratteristiche funzionali e tecniche le piste sono suddivise in piste da discesa e piste da fondo.

3. Le piste di cui al presente articolo possono essere adibite anche a gare agonistiche a norma delle vigenti disposizioni della Federazione italiana sport invernali (F.I.S.I.) e della Federazione internazionale ski (F.I.S.) e, in tal caso, restano chiuse al pubblico per la durata della gara e, eventualmente, dei relativi allenamenti preparatori.

4. Sulle piste da discesa è vietato l’uso di slitte o similari a motore e non, esclusi i mezzi adibiti al soccorso ed alla preparazione.

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Art. 22

Requisiti tecnici delle piste da discesa.

1. Le piste da discesa presentano i seguenti requisiti tecnici:

a) sono tracciate in zone idrogeologicamente idonee e non soggette al pericolo di valanghe durante il periodo di esercizio;

b) sono di larghezza non inferiore a metri 20 e presentano un franco verticale libero non inferiore a metri 3,50 salvo casi particolari quali sottopassi o altro. Quando la pendenza è modesta possono essere ammesse larghezze inferiori a metri 20 e comunque non inferiori a metri 4 e franchi inferiori a metri 3,50, dove le piste non presentano alcun grave pericolo. Peraltro, nei punti in cui la conformazione del terreno lo renda necessario, possono essere imposte anche larghezze superiori od appositi ripari. Per tracciati di trasferimento (ski-weg) con pendenza minore del cinque per cento è ammessa una larghezza non inferiore a 2 metri;

c) hanno tracciato privo di ostacoli tali da costituire, durante il periodo di normale innevamento e di apertura delle piste, una situazione di pericolo;

d) non hanno di norma attraversamenti o interferenze con strade carrozzabili aperte al traffico invernale e tracciato utilizzati da sciovie, da slittovie e da altri mezzi di risalita a livello.

2. Qualora giustificati motivi richiedano l’attraversamento a livello di una strada carrozzabile, questo potrà essere consentito, caso per caso, subordinatamente all’adozione di misure atte a costringere gli sciatori ad arrestarsi prima di impegnare l’attraversamento.

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Art. 23

Requisiti delle piste da fondo.

1. Le piste da fondo hanno i seguenti requisiti tecnici:

a) sono tracciate in zone idrogeologicamente idonee e non soggette al pericolo di valanghe durante il periodo di esercizio;

b) sono tracciate in zone non soggette, secondo ragionevole previsioni, al pericolo di valanghe;

c) hanno il tracciato privo di ostacoli reali da costituire durante il periodo di normale innevamento ed apertura delle piste una situazione di pericolo;

d) lungo tutto il tracciato delle piste è assicurata, in condizioni normali, una sagoma libera da ostacoli, da rilevare perpendicolarmente alla linea conduttrice del tracciato, avente le seguenti dimensioni:

1) una larghezza minima tale che da ciascun senso di marcia, di norma, risulti agevole al transito contemporaneo di due sciatori, anche con passo pattinato, ivi considerato lo spazio per il regolare appoggio dei bastoncini; larghezze inferiori possono essere ammesse solo per singoli tratti normalmente in piano e opportunamente segnalati;

2) la larghezza deve essere maggiore di quella minima nei tratti in cui il tracciato è in pendenza e deve essere tanto elevata quanto è più forte la pendenza;

3) l’altezza minima di sagoma libera, anche con riferimento ai rami degli alberi, deve essere almeno tale da consentire, in condizioni normali di innevamento, l’agevole passaggio degli sciatori in posizione eretta;

4) se le piste passano su ponti o sono fiancheggiate da scoscendimenti pericolosi, devono essere posti in essere elementi di protezione per l’altezza minima di metri 1,20, misurati sopra al livello di normale innevamento, idonei ad impedire la caduta degli sciatori fuori pista;

5) non devono sussistere di norma attraversamenti o interferenze con piste di sci alpinismo, di sci escursionismo e di surf alpin, a livello con sciovie, con piste da discesa o con strade carrozzabili aperte al traffico invernale;

6) qualora giustificati motivi richiedano l’attraversamento a livello di una strada, questo può essere ammesso, caso per caso, subordinatamente all’adozione di misure di segnalazione idonee a costringere gli sciatori ad arrestarsi prima di impegnare l’attraversamento;

7) la pendenza trasversale della pista innevata e rilevata perpendicolarmente alla linea conduttrice del tracciato è di norma sostanzialmente orizzontale.

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Art. 24

Classificazione delle piste da discesa.

1. Le piste da discesa si articolano nelle seguenti categorie:

a) campo scuola, consiste in un’area di lieve pendio di norma delimitata, priva di pericoli ed ostacoli, idonea alla circolazione di sciatori principianti e all’attività didattica o di avviamento allo sci, che termina su terreno tale da consentire facile arresto;

b) piste facili, caratterizzate da percorsi nei quali la pendenza longitudinale non è superiore al venticinque per cento ad eccezione di brevi tratti. Non presentano apprezzabili pendenze trasversali. Le piste facili sono segnate in blu;

c) piste di media difficoltà, caratterizzate da percorsi nei quali la pendenza longitudinale non è superiore al quaranta per cento ad eccezione di brevi tratti. Sono ammesse apprezzabili pendenze trasversali nei brevi tratti. Le piste di media difficoltà sono segnate in rosso;

d) piste difficili, caratterizzate da pendenze longitudinali e/o trasversali superiori a quelle delle piste di media difficoltà. Le piste difficili sono segnate in nero;

e) piste di collegamento, sono tracciati che consentono l’agevole trasferimento degli sciatori all’interno dell’area sciistica.

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Art. 25

Classificazione tecnica delle piste di fondo.

1. Le piste di fondo si articolano nelle seguenti categorie:

a) campo scuola, costituito da una superficie pianeggiante o con un lieve dislivello, sulla quale è possibile predisporre brevi tracciati idonei alla dimostrazione e all’esecuzione degli esercizi didattici;

b) piste facili, caratterizzate da percorsi nei quali la pendenza longitudinale è inferiore al cinque per cento e senza apprezzabili difficoltà e lunghezza limitata. Le piste facili sono segnate in blu;

c) piste di media difficoltà, caratterizzate da percorsi nei quali la pendenza longitudinale è inferiore al quindici per cento. Le piste di media difficoltà sono segnate in rosso;

d) piste difficili, caratterizzate da percorsi nei quali la pendenza longitudinale può superare anche il quindici per cento e che richiedono negli sciatori elevate attitudini e capacità.

Le piste difficili sono segnate in nero.

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Art. 26

Classificazione giuridica delle piste.

1. A seconda del rispettivo regime giuridico, le piste di cui all’art. 21, si ripartiscono in:

a) piste asservite agli impianti di risalita;

b) piste non asservite agli impianti di risalita;

c) pista da fondo.

2. Le piste da discesa sono asservite ad un impianto di risalita quando oltre che ad esserne strettamente complementari, sono intestate al concessionario dell’impianto oppure, se intestate a concessionario diverso, sussiste un accordo fra concessionari per l’uso della pista.

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Art. 27

Autorizzazione all’apprestamento delle piste.

1. L’apprestamento di nuove piste da sci e la modificazione delle piste esistenti sono subordinati al rilascio di autorizzazione da parte dell’Ente competente al rilascio della concessione per gli impianti di cui all’art. 26 della L.R. 16 giugno 1984, n. 33.

2. L’autorizzazione sostituisce ogni altro provvedimento di competenza regionale necessario per la realizzazione delle piste e delle relative opere accessorie.

3. L’atto di autorizzazione enumera gli obblighi cui è tenuto il richiedente, determina la durata della autorizzazione stessa nonché il termine iniziale e finale per l’esecuzione dei lavori.

4. Il provvedimento di autorizzazione da parte dell’Ente competente comporta la dichiarazione di pubblica utilità urgenza ed indifferibilità dell’opera, nonché l’autorizzazione all’inizio dei lavori.

5. La durata dell’autorizzazione viene normalmente correlata alla durata della concessione concernente l’impianto collegato alla pista.

6. La nuova pista può essere aperta al pubblico solo in presenza di apposita autorizzazione dell’Ente competente, previa verifica di conformità dei lavori al progetto approvato e alle eventuali prescrizioni impartite.

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Art. 28

Richiesta di autorizzazione.

1. Possono presentare la richiesta dell’autorizzazione alla gestione delle piste:

a) per le piste di cui alla lett. a) del comma 1 dell’art. 26 il concessionario dell’impianto di risalita;

b) per le piste di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 26 in ordine di priorità:

1) il richiedente che dimostri la disponibilità della parte prevalente del tracciato (misurato sull’asse della pista);

2) gli enti pubblici interessati allo sviluppo del territorio, loro consorzi o società a partecipazione di Enti locali;

3) il titolare di infrastrutture turistiche diverse dagli impianti di risalita;

4) ogni altro imprenditore, pubblico o privato.

2. Il richiedente deve presentare all’Ente competente:

a) relazione illustrativa sulle finalità della pista in rapporto alle necessità turistiche e allo sviluppo degli sport invernali nella zona interessata e in relazione alle infrastrutture esistenti o programmate, coordinate o complementari;

b) progetto in tre copie, a firma di un tecnico abilitato ai sensi di legge, controfirmato dal richiedente, contenente tutti gli elementi tecnici ed in particolare le descrizioni e gli schemi di eventuali opere necessarie, con particolare riguardo ai lavori di disboscamento e preparazione delle superfici erbose, nonché alla ricomposizione ambientale.

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Art. 29

Obblighi del gestore.

1. Il gestore di una pista è tenuto:

a) ad assicurare l’uso pubblico della pista ed a provvedere alla sua chiusura in caso di pericolo e di non agibilità previa segnalazione apposta all’inizio dell’impianto di risalita e/o all’inizio della pista. La pista non battuta si intende chiusa e non agibile;

b) a provvedere all’agibilità della pista in relazione alle possibilità date dalle condizioni meteorologiche e dall’innevamento;

c) ad assicurare un servizio di segnaletica secondo le modalità indicate dall’art. 35;

d) ad assicurare un servizio di soccorso secondo le modalità indicate dall’art. 34.

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Art. 30

Dichiarazione d’urgenza e costituzione coattiva di servitù.

1. Quando l’interessato non abbia la disponibilità dei terreni della pista, la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere approvate comporta la potestà di chiedere la costituzione coattiva, mediante pagamento dell’indennità, di una servitù di pista.

2. La determinazione dell’indennità di cui al comma 1 è regolata a norma delle vigenti leggi in materia.

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Art. 31

Servitù di pista.

1. La servitù di pista comporta le seguenti facoltà riconosciute all’intestatario della pista:

a) eseguire le opere di sbancamento, livellamento e bonifica, di disboscamento, taglio degli alberi e dei rami necessari per il miglior esercizio di pista, in conformità al progetto approvato;

b) apporre sui margini della pista gli appositi cartelli indicatori e ogni altro apprestamento di sicurezza;

c) usare il terreno per il passaggio degli sciatori e la manutenzione del manto durante il normale periodo di esercizio;

d) inibire a chiunque, nel corso dell’esercizio e durante i lavori di manutenzione, battitura e riassetto, l’accesso della pista, impedendo altresì ogni altra attività comunque pregiudizievole al regolare esercizio della pista.

2. Il proprietario del fondo servente non può in alcun modo limitare o rendere più oneroso l’uso della servitù; il titolare della servitù non può aggravarla.

3. La durata della servitù è la stessa dell’autorizzazione cui si riferisce.

4. In caso di rinnovo della autorizzazione può essere ottenuto il rinnovo della servitù per un periodo di tempo pari a quello originario.

5. In caso di definitiva chiusura dell’esercizio della pista, il fondo servente rientra automaticamente nella immediata e piena disponibilità del proprietario, previo ripristino della capacità produttiva antecedente.

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Art. 32

Sospensione dell’esercizio.

1. L’uso della pista può essere sospeso quando si profilano situazioni urgenti di pericolo e/o di danno.

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Art. 33

Manutenzione delle piste.

1. Il titolare dell’autorizzazione ha l’obbligo di curare che la pista mantenga nel tempo le originarie caratteristiche ed i requisiti tecnici fondamentali e di provvedere durante il periodo di utilizzo, compatibilmente con gli eventi meteorologici ed atmosferici, alla battitura della medesima.

2. Durante il periodo di non esercizio la sistemazione dei terreni comunque interessati va fatta in modo da conservare la loro stabilità ed evitare il verificarsi di fenomeni di erosione e di degrado delle superfici.

3. Entro i limiti dell’area vegetazionale va assicurata la permanente copertura vegetativa ed attraverso periodici controlli ed interventi manutentori va garantita la perfetta efficienza dei drenaggi per la captazione, deviazione, dispersione o razionale accompagnamento delle acque superficiali.

4. Quando vengono meno i requisiti tecnici per l’agibilità della pista, il titolare dell’autorizzazione provvede all’apposizione di opportuna segnaletica a chiusura della pista e, quando si tratti di fatti duraturi, a darne anche comunicazione all’Ente che ha rilasciato l’autorizzazione. Analogamente dovrà provvedere per eventuali opere superficiali.

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Art. 34

Soccorso sulla pista.

1. Per il soccorso da prestarsi in caso di incidenti agli utenti delle piste, i titolari dell’autorizzazione devono istituire un apposito servizio soccorso dotato delle necessarie attrezzature.

2. Il servizio di soccorso può essere svolto:

a) dal personale dipendente ed in servizio presso le piste o i relativi impianti;

b) da associazioni già operanti nel settore e che documentino una attività specifica;

c) da personale specializzato quali: maestri di sci, guide alpine, guardie di pubblica sicurezza, ecc.

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Art. 35

Caratteri della segnaletica.

1. Le piste devono essere dotate di segnaletica conforme alle norme internazionali unificate (U.N.I.) nonché di materiali di prevenzione e protezione per la sicurezza dello sciatore.

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Art. 36

Vigilanza.

1. L’Ente competente al rilascio dell’autorizzazione verifica la regolarità dell’esercizio delle piste attraverso proprio personale, munito di apposito documento di riconoscimento, mediante periodici sopralluoghi.

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Art. 37

Neve programmata.

1. Il titolare dell’autorizzazione può realizzare sistemi per la produzione della neve su terreni di sedime della pista o su quelli confinanti.

2. Tali sistemi consentono di programmare la produzione della neve in quantità adeguate all’utilizzo della pista anche in carenza di precipitazioni nevose; se non interrati, devono essere rimossi a fine stagione.

3. È vietato l’uso di additivi o catalizzatori non autorizzati dal Ministero della Sanità atti a favorire la germinazione dei fiocchi di neve, l’innalzamento o l’abbassamento crioscopico dell’acqua e della neve.

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Art. 38

Servitù coattive per la produzione della neve.

1. Ai sensi dell’art. 1032 e seguenti del codice civile, il concessionario della pista da sci, in carenza della piena disponibilità dei terreni interessati, può ottenere in via coattiva, secondo le procedure previste dalle vigenti leggi e norme in materia, la titolarità delle seguenti servitù:

a) la servitù delle aree necessarie alla costruzione ed all’utilizzo della sala macchine, dei bacini di accumulo e di ogni altro manufatto relativo ai sistemi per la produzione della neve;

b) la servitù di tollerare il passaggio delle tubazioni di pertinenza delle opere di cui alla lett. a), comprensive dei relativi pozzetti, con diritto ad accedere ai fondi serventi per le fasi di montaggio, regolamentazione ed eventuali manutenzioni.

2. Ai diritti reali di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli artt. 30 e 31 .

3. I diritti reali di cui al comma 1 si intendono costituiti per un periodo di tempo pari alla durata della autorizzazione concernente la pista servita dal corrispondente impianto di produzione di neve.

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Art. 39

Comportamento degli utenti.

1. Lo sciatore è obbligato, nell’esercitare la pratica dello sci di pista, a tenere un comportamento specifico di prudenza e diligenza regolato in base alla situazione della pista, alle sue caratteristiche e alle sue attitudini e capacità, in modo da non costituire pericolo od arrecare danno agli sciatori e a se stesso. È comunque tenuto a rispettare le norme del D.M. 30 novembre 1970 in materia e la regolamentazione internazionale unificata per disciplinare la circolazione degli sciatori sulle piste.

2. È vietato percorrere le piste a piedi o con mezzi diversi dagli sci, fatta eccezione per i mezzi meccanici adibiti al servizio delle piste e degli impianti, ed è altresì vietato percorrere con sci non idonei le piste da fondo.

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Art. 40

Piste esistenti.

1. Entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, i concessionari degli impianti di risalita sono tenuti a denunciare all’Ente competente le piste da sci esistenti e non approvate, aventi le caratteristiche di cui all’art. 1 e complementari all’impianto stesso, siano esse esercitate direttamente dal concessionario o di cui comunque il concessionario abbia la disponibilità.

2. Lo stesso obbligo, ed entro lo stesso termine, è a carico dei gestori di piste da sci, esistenti e non approvate, aventi i caratteri di cui all’art. 1 e non complementari ad un impianto di risalita.

3. Entro i successivi tre anni le piste devono essere adeguate alle norme della presente legge.

4. In caso di mancato adeguamento l’Ente competente ne dichiara la chiusura a tutti gli effetti.

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Art. 41

Interventi ammessi a finanziamento regionale.

1. Per il perseguimento delle finalità stabilite dalla presente legge, sono disposti finanziamenti regionali nell’ambito e con le procedure previste dalla legge regionale 24 agosto 1987, n. 26 e dalla legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3, per favorire:

a) la costituzione, la modificazione, l’ammodernamento, la revisione degli impianti;

b) gli interventi di miglioramento delle piste, concernenti:

1) il ripristino ambientale finalizzato alla mitigazione dell’impatto delle piste sull’ambiente;

2) la sicurezza, anche mediante l’installazione di opportuna segnaletica e di opere di protezione;

c) la realizzazione ed il completamento di sistemi per la produzione programmata della neve sulle piste in gestione;

d) lo sviluppo della pratica dello sci da fondo mediante la realizzazione delle opere infrastrutturali di base nonché l’acquisto di mezzi battipista a servizio delle piste in gestione;

e) l’acquisto dei mezzi battipista e attrezzature per la gestione e manutenzione delle piste.

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