L.R. Friuli Venezia-Giulia 24 marzo 1981, n. 15

L.R. Friuli Venezia-Giulia 24 marzo 1981, n. 15 (1)

 

Disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone e delle piste da sci (2) (3)

 

(1) Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 24 marzo 1981, n. 35.

(2) Titolo così modificato dall’art. 1, L.R. 8 luglio 1991, n. 26.

(3) Norme regolamentari sono state emanate con D.P.G.R. 13 agosto 1981, n. 0393/Pres. Ai sensi dell’art. 7, L.R. 15 dicembre 2006, n. 27 i gestori delle aree sciabili provvedono alla manutenzione delle stesse nel rispetto della presente legge.

 

Art. 1

Linee di trasporto a fune.

Agli effetti della presente legge, sono da considerarsi linee di trasporto pubblico di persone con impianti a fune quelle realizzate mediante sistemi che impiegano una o più funi destinate a sostenere, trasmettere o regolare il moto dei veicoli e che siano aperte al pubblico indipendentemente dal pagamento di un corrispettivo.

Art. 2

Concessione.

La costruzione e l’esercizio di impianti a fune in servizio pubblico di cui al precedente articolo sono soggetti a concessione regionale, secondo le disposizioni della presente legge.

Al rilascio della concessione regionale provvede, su domanda, la Giunta regionale, sentito il parere della apposita Commissione di cui al successivo articolo 4, nonché il parere tecnico espresso da un ingegnere, con qualifica non inferiore a consigliere tecnico, alle dipendenze della Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali e che sia abilitato alla professione.

La documentazione da allegare alla domanda viene indicata dal regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 3

Prelazioni.

Nel rilascio delle concessioni, a parità di condizioni ritenute ammissibili, avranno titolo di prelazione nell’ordine:

a) gli enti pubblici locali o loro consorzi;

b) le imprese a partecipazione pubblica;

c) le società cooperative i cui soci partecipino direttamente all’attività aziendale.

Avranno inoltre titolo di prelazione i concessionari di linee nei riguardi di domande di concessione di nuovi impianti potenzialmente concorrenti ovvero complementari.

Sono considerate potenzialmente concorrenti le linee di trasporto a fune che presentino analogia di finalità od abbiano medesime fonti di traffico.

Sono potenzialmente complementari quelle linee che si collegano con altre già concesse, realizzando fra di loro o congiuntamente ad altri impianti un sistema di linee.

Le domande di concessione di linee potenzialmente concorrenti con altre già assentite vanno comunicate, a cura dell’Amministrazione regionale, ai concessionari delle linee interessate; questi ultimi possono presentare osservazioni, proposte o domanda di concessione entro trenta giorni dalla data in cui saranno messi a loro disposizione, per visione, gli atti allegati alle domande.

Con le medesime modalità si procede nei confronti delle domande di concessione di impianti concorrenti ovvero complementari rispetto ad altri per i quali sia pendente domanda di concessione.

Art. 4

Commissione regionale impianti a fune e piste. (4)

Presso la Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali, è istituita la Commissione regionale impianti a fune e piste, quale organo consultivo dell’Amministrazione regionale per il settore dei trasporti a fune in servizio pubblico (5).

La Commissione è composta da:

1) il Direttore regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali, in veste di Presidente;

2) il Direttore del Servizio trasporti e traffici in veste di Vicepresidente;

3) un funzionario della Direzione regionale della pianificazione territoriale (6);

4) un funzionario della Direzione regionale delle foreste;

5) un funzionario della Direzione regionale del turismo e commercio;

6) un funzionario, con qualifica non inferiore a consigliere tecnico, della Direzione della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali.

La Commissione è integrata inoltre da:

a) il Presidente dell’Azienda di promozione turistica, ove esita;

b) il Sindaco del Comune nel cui territorio ha sede l’impianto e/o la pista;

c) un funzionario del Ministero dei trasporti, Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, qualora siano in discussione impianti prototipi di cui all’articolo 12 del D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902;

d) un esperto designato dal Comitato carnico-giuliano della F.I.S.I., con qualifica di omologatore regionale, qualora siano in discussione piste di discesa o di fondo (7).

I membri di cui ai punti a), b) e d) possono farsi rappresentare da un loro delegato ed hanno diritto di voto per gli argomenti di rispettiva competenza (8).

Ai lavori possono essere chiamati a partecipare di volta in volta, senza diritto di voto, funzionari della Amministrazione regionale, nonché, per la trattazione di particolari problemi, docenti universitari, tecnici ed esperti nel settore.

Funge da segretario un funzionario della Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali.

Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti effettivi.

(4) Rubrica così modificata dal comma 1 dell’art. 2, L.R. 8 luglio 1991, n. 26.

(5) Comma così integrato dal comma 2 dell’art. 2, L.R. 8 luglio 1991, n. 26.

(6) Numero così sostituito dall’art. 17, L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

(7) Comma così integrato dal comma 3 dell’art. 2, L.R. 8 luglio 1991, n. 26.

(8) Comma così sostituito dal comma 4 dell’art. 2, L.R. 8 luglio 1991, n. 26.

Art. 5

Attribuzioni della Commissione.

La Commissione regionale impianti a fune e piste esprime parere:

a) in materia di programmazione degli impianti a fune e delle iniziative che l’Amministrazione regionale ed altri enti pubblici intendono promuovere nel settore delle linee a fune di cui all’articolo 1;

b) sul rilascio, rinnovo, modifica e revoca delle concessioni regionali alla costruzione ed all’esercizio degli impianti, pronunciandosi in caso di nuovi impianti sull’ammissibilità dell’iniziativa sotto l’aspetto economico, giuridico ed amministrativo;

c) sull’adozione e modifica delle tariffe d’esercizio, nonché sui massimali assicurativi;

d) sul rilascio dell’autorizzazione all’apprestamento delle piste di discesa e di fondo;

e) su quant’altro venga richiesto dal suo Presidente (9).

Il parere, di cui al precedente comma, lettera b), viene espresso nel termine fissato dal regolamento di esecuzione della presente legge.

La Commissione può, infine, porre allo studio problemi attinenti al settore degli impianti a fune e delle piste ed avanzare proposte in merito (10).

(9) Comma così sostituito dal comma 1 dell’art. 3, L.R. 8 luglio 1991, n. 26.

(10) Comma così sostituito dal comma 2 dell’art. 3, L.R. 8 luglio 1991, n. 26.

Art. 6

Autorizzazioni preliminari.

Il richiedente la concessione per una linea di trasporto a fune o l’autorizzazione per l’apprestamento di una pista da sci, può ottenere l’autorizzazione, da richiedersi al Direttore regionale della viabilità e dei trasporti, ad introdursi su fondi altrui, quando abbia necessità di compiervi rilevazioni o eseguire altre operazioni preliminari alla progettazione. L’atto di autorizzazione regionale deve contenere l’indicazione delle persone autorizzate all’accesso (11).

A istanza e spese del richiedente, il Sindaco notifica ai proprietari ed agli altri eventuali aventi diritto l’avvenuta autorizzazione, fissando il tempo ed i modi dell’accesso.

Il risarcimento degli eventuali danni arrecati ai fondi nel corso delle operazioni di cui sopra è a carico di chi le ha promosse.

(11) Comma così sostituito dall’art. 4, L.R. 8 luglio 1991, n. 26.

Art. 7

Rilascio della concessione.

L’atto di concessione fissa il termine entro il quale il concessionario deve realizzare la linea ed approva il disciplinare di concessione.

La durata della concessione per i diversi tipi di impianto è fissata dal regolamento di esecuzione della presente legge e deve essere compresa fra un minimo di dieci anni ed un massimo di trenta anni a seconda del tipo di impianto.

Art. 8

Modifica della concessione.

Su richiesta del concessionario o in presenza di cause d’interesse pubblico, su iniziativa della Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali, la concessione può essere modificata quando si rendano necessarie varianti sostanziali alla linea.

A richiesta del concessionario, la concessione dell’esercizio dell’impianto può essere volturata ad altro soggetto, quando questi abbia la disponibilità dell’impianto stesso in via esclusiva e mediante titolo idoneo.

Il subentrante riceve diritti, doveri, obblighi e prescrizioni allo stesso titolo del cedente.

Nelle more della modifica della titolarità dei diritti pertinenti l’impianto, può essere consentita la voltura provvisoria dell’esercizio dell’impianto per un periodo non superiore ad un anno e per non più di una volta.

Nei casi che precedono si segue la procedura per il rilascio della concessione (12).

(12) Il presente articolo, già modificato dalla L.R. 8 gennaio 1983, n. 1, ed integrato dalla L.R. 7 gennaio 1985, n. 4, è stato poi così sostituito dall’art. 1, L.R. 30 gennaio 1986, n. 7.

Art. 9

Revoca della concessione.

Le concessioni possono essere revocate dall’organo concedente per comprovate esigenze di pubblico interesse.

In caso di revoca per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, spetta al concessionario un indennizzo per il danno emergente dall’anticipata risoluzione della concessione, calcolato secondo criteri da determinarsi nel regolamento di esecuzione della presente legge e sulla base di una perizia predisposta dalla Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali.

L’onere dell’indennizzo è a carico del soggetto titolare dell’interesse pubblico perseguito.

Nessuna indennità spetta nel caso di revoca richiesta dal concessionario.

Art. 10

Decadenza e sospensione della concessione.

La decadenza della concessione è pronunciata dall’organo concedente quando il concessionario non ottemperi alle prescrizioni dell’Amministrazione regionale o si renda inadempiente agli obblighi derivanti dalla concessione stessa o da norme contenute in leggi o in regolamenti.

In luogo della decadenza può essere disposta la sospensione della concessione quando si ritenga necessaria la fissazione di un termine per adempiere alle prescrizioni ed obblighi previsti al precedente comma.

La decadenza e la sospensione escludono ogni diritto ad indennizzi o compensi a qualsiasi titolo.

Art. 11

Rinnovo della concessione.

Non oltre un anno prima della scadenza della concessione, il concessionario potrà richiedere il rinnovo della stessa.

La relativa domanda dovrà essere presentata all’Amministrazione regionale e dovrà essere corredata da una relazione tecnica sullo stato di efficienza dell’impianto e sulle eventuali modificazioni dello stesso che si intendono effettuare.

Per il rinnovo della concessione si segue la procedura per il rilascio, senza tener conto di eventuali domande concorrenti.

Art. 12

Pubblicità degli atti.

Gli atti di concessione nonché quelli previsti agli articoli 8, 9, 10 e 11 sono comunicati al Comune e alla Azienda autonoma del turismo, eventualmente esistente, competenti per territorio.

Il Comune è tenuto all’esposizione degli atti medesimi all’albo pretorio per un periodo non inferiore a quindici giorni.

Art. 13

Cessazione della concessione.

In ogni caso di cessazione definitiva della concessione, la Regione può obbligare il concessionario alla restituzione in pristino parziale o totale dell’ambiente naturale, compresa la demolizione di opere, e l’asporto dei materiali di risulta.

In caso di inadempienza la Regione può provvedere d’ufficio ponendo le spese a carico del concessionario.

Art. 14

Approvazione ed attuazione del progetto.

Entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione, il concessionario deve, qualora non l’abbia già fatto in sede di presentazione della domanda, presentare per l’approvazione alla Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali, il progetto esecutivo degli impianti che realizzano la linea, redatti in conformità alle norme tecniche in vigore.

Restano ferme le attribuzioni degli organi dello Stato quando trattasi di prototipi.

Salvo che non sia diversamente disposto nell’atto di concessione, è vietato l’inizio dei lavori, a pena di decadenza della concessione stessa, prima dell’approvazione del progetto.

In sede di approvazione, oltre alla verifica della osservanza delle norme tecniche di sicurezza in vigore, possono essere prescritte particolari modifiche progettuali in relazione alle speciali condizioni di impianto e di esercizio delle varie parti fisse o mobili dell’intera costruzione.

Il provvedimento di approvazione del progetto deve contenere inoltre la fissazione dei termini di inizio ed ultimazione dei lavori e delle eventuali espropriazioni.

Alla predetta Direzione regionale spetta la vigilanza sulla esecuzione dei lavori, la quale non solleva il progettista, l’esecutore e il direttore dei lavori dalle responsabilità connesse alle loro funzioni.

Il provvedimento di approvazione decade se, entro i termini stabiliti per l’inizio dei lavori e delle espropriazioni, il concessionario non dimostri di essere in possesso della concessione comunale di costruzione.

Art. 15

Autorizzazione all’esercizio.

In conformità a quanto stabilito dall’articolo 4 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, nessuna linea di trasporto a fune può essere aperta al pubblico esercizio senza la preventiva autorizzazione della Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti e attività emporiali.

L’autorizzazione di cui al precedente comma è subordinata al favorevole esito di verifiche e prove funzionali rivolte ad accertare che sussistano le necessarie condizioni perché il servizio possa svolgersi con sicurezza e regolarità, e che sia stato ottemperato alle eventuali prescrizioni impartite.

Salve le competenze statali sugli impianti prototipi, le verifiche e prove funzionali di cui al precedente comma vengono eseguite su incarico del Presidente della Giunta regionale o dell’Assessore delegato, da un ingegnere con qualifica non inferiore a consigliere tecnico, alle dipendenze della Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali, che sia abilitato alla professione.

Resta nella facoltà dell’organo che nomina il predetto funzionario di aggregarvi, qualora trattisi di opere particolarmente complesse, uno o più tecnici esperti nel settore.

Gli oneri delle verifiche e prove funzionali sono a carico del concessionario.

Nulla è innovato circa il collaudo delle opere realizzate con contributi finanziari pubblici.

Art. 16

Operazioni di verifiche e prove funzionali.

Ferme restando le attribuzioni degli organi dello Stato in materia di prototipi di impianti o loro componenti, per l’effettuazione delle verifiche e prove funzionali, di cui al precedente articolo 15, gli incaricati accertano se sussistano le condizioni di sicurezza richieste dalla normativa in materia, effettuando le operazioni indicate dal regolamento di esecuzione della presente legge.

Le operazioni di cui al precedente articolo devono svolgersi in contraddittorio con il direttore dei lavori in rappresentanza del concessionario, nonché con l’esecutore ed alla presenza del tecnico abilitato a norma delle vigenti disposizioni e designato dal concessionario per l’assistenza durante l’esercizio. I relativi verbali sono sottoscritti da tutti i partecipanti.

A conclusione delle verifiche e prove funzionali viene redatta la relazione col certificato contenente le conclusioni e le eventuali prescrizioni cui il concessionario deve ottemperare prima dell’apertura della linea al pubblico servizio, ovvero entro un termine stabilito; vengono inoltre indicate eventuali prescrizioni cui il concessionario deve attenersi durante l’esercizio.

Art. 17

Espropriazione per pubblica utilità.

L’approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e delle aree individuate dal progetto come necessarie alla funzionalità degli impianti, comprese quelle relative agli accessi ed ai parcheggi, nonché di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

Per le aree interessate da manufatti stabilmente infissi al suolo e relative pertinenze, nonché per quelle relative agli accessi ed ai parcheggi, l’espropriazione riguarda la proprietà superficiaria mediante la costituzione coattiva di un diritto di superficie.

Per le aree interessate da impianti aerei l’espropriazione riguarda l’imposizione delle seguenti servitù:

a) servitù di passaggio aereo delle funi e dei conduttori elettrici;

b) servitù di elettrodotto;

c) servitù di passo a piedi e con veicoli per consentire il raccordo con il più vicino impianto di risalita se facente parte di un sistema di impianti.

La servitù di cui alla precedente lettera a) consiste nel diritto di tendere funi e mantenere le stesse appoggiate o meno a sostegni infissi nel terreno; nel diritto di transito aereo con veicoli su fune; nel diritto di fare accedere in qualunque punto della linea il personale addetto alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché il personale di sorveglianza, ed infine nell’obbligo imposto al proprietario del fondo servente di consentire l’adattamento del profilo del terreno alle esigenze del servizio e l’eventuale abbattimento di piante necessario al tracciato e di non frapporre ostacoli, comunque costituiti, entro i limiti di sicurezza stabiliti nelle norme tecniche per la costruzione e l’esercizio del tipo di linee concesse.

La servitù di cui alla precedente lettera b) consiste nel diritto di effettuare l’allacciamento alla più vicina linea di distribuzione di energia elettrica.

Allo scadere della concessione il proprietario del fondo ha diritto alla rimozione dei manufatti soprastanti il piano di campagna a spese del concessionario, salvo il rinnovo della concessione, nel qual caso il diritto di superficie e/o la servitù, sono automaticamente prorogati fino alla nuova scadenza (13).

Sono escluse dalla rimozione quelle opere ottenute mediante movimenti di terra o roccia, nonché quelle di contenimento delle terre (14) (15).

(13) Comma così sostituito dal comma 1 dell’art. 5, L.R. 8 luglio 1991, n. 26.

(14) Comma aggiunto dal comma 2 dell’art. 5, L.R. 8 luglio 1991, n. 26.

(15) Per l’interpretazione autentica del presente articolo vedi l’art. 24, L.R. 24 luglio 1982, n. 45.

Art. 18

Regolamento di esercizio.

Il servizio deve svolgersi secondo le modalità e prescrizioni fissate nel provvedimento di concessione e nel regolamento d’esercizio, da redigersi, per ciascun impianto, secondo quanto previsto dalle norme statali in materia e da approvarsi dalla Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali.

Le tariffe per l’uso da parte del pubblico degli impianti aventi finalità di trasporto pubblico locale o assimilabili devono essere preventivamente approvate dal Direttore regionale della viabilità e dei trasporti, sentito il parere della Commissione di cui all’articolo 4 (16).

(16) Comma così sostituito dall’art. 19, L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

Art. 19

Garanzia assicurativa.

Per tutta la durata della concessione, il concessionario deve essere assicurato contro gli infortuni ed i danni causati alle persone e cose trasportate, al personale, ai terzi ed alle loro cose, nonché alle persone cui spetta la sorveglianza tecnica nell’espletamento delle proprie mansioni.

I massimali assicurativi saranno stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all’articolo 4.

Art. 20

Abilitazione del personale.

I concessionari devono adibire alla conduzione degli impianti, in via esclusiva, personale idoneo e abilitato in conformità a quanto previsto dall’articolo 9 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

Ai fini del miglioramento del livello di capacità professionale e della preparazione per il conseguimento delle abilitazioni, l’Amministrazione regionale può promuovere corsi di aggiornamento e addestramento del personale adibito o da adibirsi ai vari tipi di impianti, rilasciando apposita attestazione (17).

(17) Comma così modificato dall’art. 20, L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

Art. 21

Effetti postali e statistica.

Su richiesta dell’Amministrazione delle Poste e Telegrafi dello Stato, nei modi previsti al secondo comma dell’articolo 9 del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, il concessionario del servizio ha l’obbligo di trasportare gli effetti postali.

Su richiesta della Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali è altresì tenuto a fornire i dati statistici relativi al servizio.

Art. 22

Sorveglianza tecnica dell’impianto.

La sorveglianza sull’impianto spetta alla Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali, la quale dispone in qualsiasi momento ispezioni e verifiche per controllarne l’efficienza tecnica e la sicurezza d’esercizio e può imporre prescrizioni e far eseguire i relativi lavori.

L’Amministrazione regionale è autorizzata a conferire, anche in via continuativa, incarichi a enti e istituti specializzati nonché a tecnici ed esperti nel settore per la effettuazione di verifiche tecniche sull’efficienza e sicurezza degli impianti o loro componenti.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche agli impianti adibiti a solo trasporto di cose, ai sensi della legge 13 giugno 1907, n. 403 e relativo regolamento di esecuzione (18).

Il concessionario è tenuto a versare una quota annua per le spese di sorveglianza nelle misure e nei modi indicati nel regolamento di esecuzione.

(18) Comma aggiunto dall’art. 67, L.R. 21 ottobre 1986, n. 41.

Art. 23

Sospensione dell’esercizio.

In presenza di fatti o situazioni che possano eventualmente pregiudicare la sicurezza dell’impianto, l’organo concedente può, con atto motivato, disporre la sospensione dell’esercizio, fino alla eliminazione degli inconvenienti.

Ripristinate le condizioni di sicurezza, la riapertura dell’impianto al pubblico esercizio ha luogo previo nulla-osta dell’organo di cui al precedente comma, dopo l’avvenuta revoca della sospensione dell’esercizio.

Art. 24

Vigilanza amministrativa.

La vigilanza, ai fini dell’osservanza degli obblighi derivanti dalla concessione o dalle norme contenute in legge o in regolamenti, è esercitata in via generale dalla Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali.

Il concessionario è obbligato ad esibire, in qualsiasi momento, ai funzionari addetti alla vigilanza, tutti gli atti e documenti attinenti il servizio che dovessero venire richiesti per i fini suindicati.

Indipendentemente dalle sanzioni di cui agli articoli 10 e 25, l’Amministrazione regionale può disporre gli interventi necessari ad assicurare la continuità di esercizio di impianti a fune quando il concessionario non vi provveda con regolarità, e sussista interesse nei riguardi dell’esercizio di altre linee di trasporto a fune.

Art. 25

Sanzioni amministrative.

Nei casi di violazione delle norme contenute nella presente legge e delle altre norme che disciplinano la costruzione e l’esercizio degli impianti a fune, si applicano le sanzioni previste nel D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 nonché le relative modalità di accertamento, irrogazione ed esazione; gli organi regionali rispettivamente competenti sono quelli indicati nella legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78.

Nel caso di violazione degli obblighi previsti dal successivo articolo 26-octies si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 250.000 a lire 750.000 (19).

(19) Comma aggiunto dall’art. 6, L.R. 8 luglio 1991, n. 26.

Art. 26

Interventi finanziari.

Ai concessionari di impianti sostitutivi di strade ed aventi rilevanti finalità sociali e di collegamento, possono essere accordati, sentito il parere della Commissione di cui all’articolo 4, speciali contributi, commisurati all’entità di questo tipo di trasporto rispetto al servizio complessivo annuo.

L’Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare apparecchiature di controllo inerenti alla sicurezza degli impianti e delle loro parti componenti nonché ad acquistare attrezzature e materiali atti ad agevolare la regolare funzionalità degli impianti stessi, anche da affidare in uso agli esercenti mediante apposita convenzione (20) (21).

I fondi necessari per gli acquisti di cui al secondo comma vengono messi a disposizione del Direttore del Servizio del trasporto pubblico locale o di un funzionario da lui designato, mediante apertura di credito (22) (23).

(20) Il presente comma, già modificato dall’art. 5, L.R. 8 gennaio 1983, n. 1, è stato poi così sostituito dal comma 1 dell’art. 2, L.R. 19 agosto 1996, n. 32.

(21) Vedi, anche, quanto previsto dall’art. 6, L.R. 26 giugno 2001, n. 16.

(22) Comma aggiunto dal comma 2 dell’art. 2, L.R. 19 agosto 1996, n. 32.

(23) Per gli acquisti che possono farsi in economia da parte del Servizio del trasporto pubblico locale vedi il regolamento approvato con D.P.G.R. 11 giugno 1998, n. 0208/Pre. nonché l’art. 6, L.R. 26 giugno 2001, n. 16.

Art. 26-bis

Definizione delle piste da sci.

1. Agli effetti della presente legge sono considerate piste da sci, di discesa o di fondo, le superfici di terreno appositamente predisposte ed adibite, durante il periodo di innevamento, alla circolazione e all’uso pubblico degli sciatori (24).

(24) Articolo aggiunto dall’art. 7, L.R. 8 luglio 1991, n. 26.

Art. 26-ter

Piste da sci realizzate dagli enti locali.

1. Le piste da sci, di discesa o di fondo, realizzate dagli enti locali territorialmente interessati, ovvero da altri enti pubblici competenti, sono considerate a tutti gli effetti opere pubbliche degli enti stessi.

2. Ultimata la realizzazione materiale della pista, l’ente pubblico è tenuto a comunicare il completamento dell’opera alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, allegando il progetto esecutivo nonché una relazione del Direttore dei lavori che certifichi la conformità delle opere realizzate al progetto stesso. La Direzione regionale, sentita la Commissione di cui all’articolo 4, può impartire eventuali prescrizioni (25).

(25) Articolo aggiunto dall’art. 7, L.R. 8 luglio 1991, n. 26.

Art. 26-quater

Piste da sci realizzate da soggetti privati.

1. Per l’apprestamento o la modificazione delle piste da sci da parte di privati è richiesta l’autorizzazione regionale.

2. L’autorizzazione è rilasciata dal Direttore regionale della viabilità e dei trasporti, sentito il parere della Commissione di cui all’articolo 4, dietro presentazione alla Direzione regionale medesima di domanda corredata dal progetto esecutivo della pista, redatto in conformità alle norme in vigore, e con l’indicazione delle eventuali servitù di cui si chiede la costituzione coattiva (26).

(26) Articolo aggiunto dall’art. 7, L.R. 8 luglio 1991, n. 26.

Art. 26-quinquies

Prelazioni inerenti alle piste.

1. Nel rilascio dell’autorizzazione per l’apprestamento di una pista di discesa o di collegamento fra più piste di discesa, avrà titolo di prelazione il concessionario dell’impianto di risalita servente e, nel caso di più impianti concorrenti, quello dell’impianto considerato tecnicamente preminente.

2. Per le piste di fondo avranno titolo di prelazione nell’ordine:

a) le imprese a partecipazione pubblica;

b) le società cooperative i cui soci partecipino direttamente all’attività aziendale (27).

(27) Articolo aggiunto dall’art. 7, L.R. 8 luglio 1991, n. 26.

Art. 26-sexies

Contenuti ed effetti dell’autorizzazione.

1. L’efficacia delle autorizzazioni può essere condizionata all’osservanza di specifiche prescrizioni.

2. Il rilascio dell’autorizzazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle aree individuate dagli elaborati progettuali come necessarie per l’esecuzione delle piste, nonché di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

3. Per tali aree l’espropriazione riguarda la costituzione in forma coattiva di una servitù di pista con i seguenti contenuti:

a) la possibilità di eseguire sul terreno le necessarie opere di sbancamento e/o riporto, taglio di alberi, asportazione di ostacoli, drenaggi ed installazione di impianti per la produzione di neve artificiale;

b) la possibilità di passaggio con i mezzi meccanici necessari alla manutenzione del manto nevoso ed alla sistemazione e manutenzione del terreno, ivi compreso il taglio erbaceo stagionale;

c) la possibilità di passaggio per gli sciatori durante l’innevamento, nonché di passo a piedi per il necessario mantenimento della pista durante tutto il periodo dell’anno;

d) la possibilità di apporre l’opportuna segnaletica nonché ogni altro apprestamento per la sicurezza degli sciatori e per l’eventuale svolgimento di attività agonistiche.

4. Nell’atto di autorizzazione devono essere prefissati i termini di cui all’articolo 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

5. Nell’ipotesi di estinzione della servitù, il proprietario del fondo servente ha diritto alla rimozione dei manufatti soprastanti il piano di campagna, così come stabilito all’articolo 17, commi sesto e settimo (28).

(28) Articolo aggiunto dall’art. 7, L.R. 8 luglio 1991, n. 26.

Art. 26-septies

Ultimazione lavori.

1. Ultimata la realizzazione materiale della pista, il titolare dell’autorizzazione comunica il completamento dell’opera alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, allegando una relazione del Direttore dei lavori che certifichi la conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché all’osservanza delle eventuali prescrizioni contenute nell’atto autorizzativo (29).

(29) Articolo aggiunto dall’art. 7, L.R. 8 luglio 1991, n. 26.

Art. 26-octies

Esercizio.

1. Il titolare dell’autorizzazione o l’ente pubblico che ha realizzato la pista hanno l’obbligo di curare che la pista mantenga le caratteristiche previste dal progetto e di osservare le eventuali prescrizioni contenute nel progetto e nell’atto di approvazione dello stesso o impartite dalla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti.

2. La Direzione regionale della viabilità e dei trasporti si riserva la potestà di sospendere cautelativamente l’efficacia dell’autorizzazione, in caso vengano accertate delle contingenti situazioni di pericolosità.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono comunque tenuti a sospendere l’esercizio della pista da sci qualora si presentino situazioni di pericolo per gli sciatori; in particolare, nel caso insorgano pericoli da valanga, sono tenuti ad uniformarsi al disposto dell’articolo 8 della legge regionale 20 maggio 1988, n. 34 (30).

(30) Articolo aggiunto dall’art. 7, L.R. 8 luglio 1991, n. 26.

Art. 26-novies

Classificazione delle piste.

1. Le piste di discesa devono essere classificate a cura del titolare dell’autorizzazione o dell’ente pubblico che ha realizzato la pista in funzione del loro grado di difficoltà, secondo i criteri indicati dalla F.I.S.I., e tale classificazione deve essere portata a conoscenza del pubblico mediante apposita segnaletica (31).

(31) Articolo aggiunto dall’art. 7, L.R. 8 luglio 1991, n. 26.

Art. 27

Norme transitorie.

Le concessioni di linee di trasporto a fune in servizio pubblico, in esercizio alla data d’entrata in vigore della presente legge, conservano la loro validità a tutti gli effetti sino alla prevista scadenza.

Norme finanziarie

Art. 28

Le entrate derivanti dall’applicazione dei precedenti articoli 15 e 22, terzo comma, verranno introitate sul capitolo 254 dello stato di previsione dell’entrata del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l’esercizio finanziario 1981, la cui denominazione viene così modificata: «Contributi nelle spese di sorveglianza per i servizi pubblici di trasporto, nonché di sorveglianza tecnica e di collaudo degli impianti a fune».

Art. 29

Per le finalità previste dal precedente articolo 22, secondo comma, è autorizzata, per gli esercizi dal 1981 al 1983, la spesa complessiva di lire 75 milioni, di cui lire 25 milioni nell’esercizio 1981.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l’esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo I – Sezione V – Rubrica n. 2 – Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali – Categoria III, il capitolo 451 con la denominazione: «Compensi per consulenze tecniche inerenti alla sorveglianza sugli impianti a fune», e con lo stanziamento complessivo di lire 75 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 25 milioni per l’esercizio 1981.

Per le finalità previste dal precedente articolo 26, primo comma, è autorizzata, per gli esercizi dal 1981 al 1983, la spesa complessiva di lire 75 milioni, di cui lire 25 milioni nell’esercizio 1981.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l’esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo I – Sezione V – Rubrica n. 2 – Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali – Categoria IV, il capitolo 513 con la denominazione: «Contributi per la gestione degli impianti a fune sostitutivi di strade» e con lo stanziamento complessivo di lire 75 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 25 milioni per l’esercizio 1981.

Per le finalità previste dal precedente articolo 26, è autorizzata, per gli esercizi dal 1981 al 1983, la spesa complessiva di lire 75 milioni, di cui lire 25 milioni per l’esercizio 1981.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l’esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II – Sezione V – Rubrica n. 2 – Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali – Categoria IX – il capitolo 5456 con la denominazione: «Spese per l’acquisto di apparecchiature di controllo inerenti alla sicurezza degli impianti» e con lo stanziamento complessivo di lire 75 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 25 milioni per l’esercizio 1981.

… (32).

… (33).

Al predetto onere complessivo di lire 300 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall’apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l’esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 2 – Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti ed attività emporiali – Partita n. 1 – dell’elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Ai sensi degli articoli 2, primo comma, e 8, secondo e sesto comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, gli stanziamenti dei precitati capitoli 451 e 5456 vengono riportati nell’elenco n. 1 allegato al piano ed al bilancio predetti.

(32) Comma abrogato dal comma 2 dell’art. 5, L.R. 8 gennaio 1983, n. 1.

(33) Comma abrogato dal comma 2 dell’art. 5, L.R. 8 gennaio 1983, n. 1.

Art. 30

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

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