L.R. Friuli-Venezia Giulia 9 novembre 2012, n. 22
L.R. Friuli-Venezia Giulia 9 novembre 2012, n. 22 (1)
Valorizzazione delle strutture alpine regionali
(1) Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 14 novembre 2012, n. 46.
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge:
Art. 1 Finalità e oggetto.
1. La Regione Friuli-Venezia Giulia favorisce la conoscenza e la frequentazione a scopo turistico, ricreativo, culturale e sportivo dell’ambiente alpino nel rispetto della natura e del paesaggio montano, della cultura e delle tradizioni alpine.
2. A tal fine la presente legge:
a) istituisce l’Elenco delle strutture alpine regionali e ne disciplina la formazione e l’aggiornamento;
b) promuove e sostiene attività e interventi di manutenzione delle strutture alpine regionali;
c) disciplina la segnaletica delle strutture alpine regionali;
d) promuove la realizzazione e l’aggiornamento di una cartografia regionale delle strutture alpine regionali.
3. In conformità a quanto previsto dagli articoli 2 e 9 della legge 26 gennaio 1963, n. 91 (Riordinamento del Club Alpino Italiano), e fermo restando quanto previsto dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 19 novembre 1992, n. 34 (Interventi regionali di promozione dell’attività del Club Alpino Italiano in Friuli-Venezia Giulia), la presente legge regola i rapporti con il Club Alpino Italiano nel Friuli-Venezia Giulia.
4. La presente legge istituisce, altresì, il Comitato per le strutture alpine regionali e regola i rapporti con i soggetti pubblici e privati per la manutenzione delle strutture alpine regionali classificate nell’Elenco.
Art. 2 Definizione delle strutture alpine regionali.
1. Ai fini della presente legge sono strutture alpine regionali i sentieri alpini e le strutture di ricovero alpino.
2. Per sentieri alpini si intendono i sentieri per l’utilizzo prevalentemente pedonale con fondo naturale, tracciato per l’effetto del passaggio di pedoni o di animali, appositamente segnalati che, ubicati al di fuori dei centri urbani, consentono la visita e l’esplorazione degli ambienti naturali alpini anche antropizzati per fini turistici, ricreativi, culturali e sportivi. I sentieri alpini si distinguono in:
a) sentieri escursionistici, ovvero sentieri privi di difficoltà tecniche che consentono un agevole movimento in zone di montagna, anche di fondovalle, realizzati per scopi agro-silvo-pastorali, militari, religiosi, storici, tematici o che conducono a strutture di ricovero alpino o di collegamento tra valli;
b) sentieri alpinistici, ovvero i percorsi che si sviluppano in zone impervie e conducono a strutture di ricovero alpino e località di interesse alpinistico, naturalistico e ambientale;
c) sentieri attrezzati, ovvero i percorsi che consentono il passaggio in zona di montagna medio alta la cui percorribilità è parzialmente agevolata attraverso idonee opere artificiali;
d) vie ferrate, ovvero i percorsi su pareti rocciose o su aree di cresta e cenge o comunque impervie la cui percorribilità è facilitata dall’installazione di attrezzature fisse, comprese le pareti attrezzate.
3. Per strutture di ricovero alpino si intendono i rifugi alpini, i rifugi escursionistici e i bivacchi così come definiti dall’articolo 73 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo).
Art. 3 Ruolo del Club Alpino Italiano nel Friuli-Venezia Giulia.
1. Il Club Alpino Italiano nel Friuli-Venezia Giulia provvede, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 91/1963, nell’ambito delle facoltà previste dallo statuto e con le modalità ivi stabilite, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione dei rifugi alpini e dei bivacchi d’alta quota di proprietà del Club Alpino Italiano e delle singole sezioni, nonché al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche.
2. Per il conseguimento delle finalità della presente legge, anche in relazione ai compiti attribuiti al Club Alpino Italiano dal comma 1, la Regione stipula con il Raggruppamento regionale del Friuli-Venezia Giulia del Club Alpino Italiano, in seguito denominato CAI – FVG, una convenzione, non onerosa, della durata di cinque anni, che disciplina:
a) la tenuta dell’Elenco delle strutture alpine regionali di cui all’articolo 4;
b) la manutenzione delle strutture alpine regionali di competenza del CAI – FVG classificate nell’Elenco;
c) l’acquisto, l’apposizione e la manutenzione della segnaletica delle strutture alpine regionali classificate nell’Elenco, con l’eccezione della segnaletica lungo la parte di sentiero che ricade in aree parco o in aree naturali protette;
d) il controllo annuale sullo stato di manutenzione delle strutture alpine regionali classificate nell’Elenco e sulla segnaletica delle strutture alpine medesime, compresa la registrazione di eventuali danni; di tale controllo è data comunicazione al Comitato per le strutture alpine regionali di cui all’articolo 9 e all’Amministrazione regionale.
Art. 4 Elenco delle strutture alpine regionali.
1. È istituito l’Elenco delle strutture alpine regionali, di seguito Elenco, la cui formazione e aggiornamento sono curati dal CAI – FVG secondo le modalità, i criteri e le procedure disciplinati in apposito regolamento.
2. Copia dell’Elenco e dei suoi aggiornamenti è depositata a cura del CAI – FVG presso l’Amministrazione regionale la quale ne cura la massima diffusione anche mediante il sito internet della Regione.
3. La Giunta regionale, al fine di valorizzare e qualificare le strutture alpine regionali, adotta, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di turismo, uno specifico marchio di riconoscimento di cui possono fregiarsi esclusivamente le strutture alpine regionali iscritte nell’Elenco.
4. L’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la spesa per la realizzazione e la tenuta dell’Elenco delle strutture alpine regionali di cui al comma 1.
Art. 5 Cartografia regionale delle strutture alpine classificate nell’Elenco.
1. La Regione, in armonia con quanto disposto dalla legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63(Disposizioni in materia di cartografia regionale e di sistema informativo territoriale cartografico), predispone una cartografia regionale delle strutture alpine regionali classificate nell’Elenco per la consultazione anche sul sito internet della Regione e su ogni altro strumento digitale ritenuto utile.
2. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere la spesa per la redazione e per l’aggiornamento della cartografia di cui al comma 1, nonché per la sua successiva riproduzione e stampa.
Art. 6 Classificazione delle strutture alpine regionali.
1. I sentieri alpini regionali sono classificati nell’Elenco con le seguenti informazioni minime:
a) il numero del sentiero, la sua eventuale denominazione e la specifica di sentiero escursionistico, alpinistico, attrezzato o via ferrata, di cui all’articolo 2, comma 2;
b) una breve descrizione dell’itinerario, delle eventuali peculiarità storiche, culturali, naturali, geologiche;
c) i comuni interessati dal tracciato e i riferimenti cartografici;
d) la località di inizio e di termine del sentiero e le località che si trovano lungo il percorso, nonché gli snodi e le relative quote;
e) i tempi di percorrenza in entrambi i sensi di marcia, le caratteristiche e le difficoltà del tracciato;
f) la presenza e il numero delle eventuali aree attrezzate per la sosta, punti di tappa, punti di ristoro e di pernottamento e di documentazione lungo il sentiero;
g) gli eventuali impianti fissi di sicurezza o di progressione esistenti.
2. La classificazione dei sentieri alpini regionali che insistono in aree protette è effettuata in conformità alla regolamentazione contenuta nei piani di conservazione e sviluppo e nei regolamenti di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), o in conformità di norme e atti di pianificazione e regolamentazione specifici o successivi alla legge regionale n. 42/1996.
3. Sono classificati nell’Elenco esclusivamente i sentieri alpini in relazione ai quali sono stati individuati i soggetti impegnati a provvedere al controllo e alla manutenzione; l’iscrizione nell’Elenco e l’esercizio della attività di controllo e di manutenzione non escludono i rischi connessi alla frequentazione dell’ambiente alpino.
4. Le strutture di ricovero alpino sono classificate nell’Elenco con le seguenti informazioni minime:
a) la località, le modalità di accesso e la specifica di rifugio alpino, di rifugio escursionistico o di bivacco, di cui all’articolo 2, comma 3;
b) le caratteristiche strutturali e i servizi offerti;
c) una breve descrizione delle peculiarità, della storia e delle caratteristiche della struttura.
5. L’Elenco può, altresì, recare l’indicazione, in un’apposita sezione, dei percorsi che in tutto o in parte sono aperti al turismo equestre o che sono transitabili con la bicicletta.
Art. 7 Segnaletica delle strutture alpine regionali.
1. I sentieri alpini regionali classificati nell’Elenco sono segnalati lungo il tracciato da apposita e uniforme segnaletica che fornisce:
a) le indicazioni per percorrere in sicurezza i sentieri alpini attraverso informazioni di direzione;
b) le informazioni sulle caratteristiche ambientali, storiche e culturali del territorio dove è localizzato il sentiero alpino, nonché i punti tappa, le aree attrezzate per la sosta e le strutture di ricovero alpino che si trovano lungo il sentiero;
c) le indicazioni di pericolo e di prescrizione.
2. La segnaletica è realizzata con indicatori, segnali di conferma, segnavia, simboli, cartelli e pannelli informativi ed è apposta su elementi naturali, quali pietre, rocce, alberi, supporti in materiale vario.
3. La segnaletica è predisposta oltre che in lingua italiana anche in una o più delle lingue minoritarie normalmente parlate sul territorio in cui si sviluppa il sentiero in conformità alla vigente disciplina di tutela delle lingue minoritarie; al fine di agevolare la fruibilità turistica delle strutture alpine regionali classificate nell’Elenco, la segnaletica può, altresì, essere predisposta in altre lingue comunitarie.
4. All’inizio del sentiero alpino classificato nell’Elenco e nei punti di incrocio con la viabilità ordinaria è posto di norma un cartello che indica che il sentiero alpino è utilizzabile dai soli pedoni.
5. La segnaletica delle strutture alpine regionali classificate nell’Elenco collocata nei parchi e nelle aree naturali protette si integra con quella attuata dagli Enti parco.
6. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi al CAI – FVG per l’acquisto, l’apposizione e la manutenzione della segnaletica delle strutture alpine regionali classificate nell’Elenco sulla base della pianificazione di cui all’articolo 9, comma 2, lettera e).
7. Gli eventuali danni alla segnaletica e ai sentieri alpini regionali registrati dal CAI – FVG a seguito dei controlli di cui all’articolo 3, comma 2, lettera d), qualora compromettano la percorribilità dei sentieri alpini medesimi, sono pubblicati sul sito internet della Regione.
Art. 8 Nuove strutture alpine regionali.
1. La realizzazione di nuovi sentieri alpini, di nuove strutture di ricovero alpinistico, di impianti di sicurezza complementari alle medesime, in territorio montano, come definito dalla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei comprensori montani del Friuli-Venezia Giulia), fatte salve le altre autorizzazioni di legge, è soggetta anche alla approvazione preventiva da parte del Comitato per le strutture alpine di cui all’articolo 9.
2. Sono iscritti nell’Elenco i sentieri alpini regionali e le strutture di ricovero alpino regionali di nuova realizzazione che hanno ottenuto l’approvazione da parte del Comitato per le strutture alpine regionali di cui all’articolo 99.
Art. 9 Comitato per le strutture alpine regionali.
1. È istituito presso la struttura dell’Amministrazione regionale competente in materia di turismo, senza oneri per l’Amministrazione regionale, il Comitato per le strutture alpine regionali, di seguito denominato Comitato, per favorire l’attrattività, la fruibilità in sicurezza e l’interconnessione dei sentieri alpini e delle strutture di ricovero alpino iscritte nell’Elenco.
2. Al Comitato spettano funzioni consultive, di proposta e di valutazione; in particolare il Comitato:
a) approva le strutture alpine regionali da classificare nell’Elenco;
b) approva, preventivamente rispetto all’acquisizione di altre ulteriori autorizzazioni, le proposte per la realizzazione di nuovi sentieri alpini e di nuove strutture di ricovero alpino;
c) approva i criteri tecnici e le prescrizioni per la progettazione e per la realizzazione di nuove strutture alpine regionali;
d) esprime parere sulle proposte di regolamenti di cui all’articolo 11;
e) pianifica la segnaletica delle strutture alpine regionali classificate nell’Elenco;
f) propone, sulla base delle domande pervenute entro il 30 settembre dell’anno precedente all’Amministrazione regionale, ai sensi dell’articolo 10, comma 4, le attività e gli interventi per la manutenzione delle strutture alpine regionali classificate nell’Elenco;
g) propone iniziative per la tutela e la valorizzazione delle strutture alpine regionali classificate nell’Elenco;
h) esprime parere su ogni altra questione che il Presidente del Comitato ritenga opportuno sottoporre all’attenzione del Comitato medesimo.
3. Il Comitato è composto, previa intesa con le altre Amministrazioni, da:
a) l’Assessore regionale competente in materia di turismo, con funzioni di presidente;
b) un rappresentante del CAI – FVG;
c) un dipendente dell’Amministrazione regionale competente in materia di turismo;
d) un rappresentante dei Comuni montani designato dal Consiglio delle autonomie locali;
e) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;
f) un rappresentante del Corpo forestale della Regione;
g) un rappresentante degli Enti Parco;
h) un rappresentante dell’Associazione gestori rifugi alpini ed escursionisti del Friuli-Venezia Giulia (Assorifugi FVG);
i) un rappresentante del Collegio guide alpine del Friuli-Venezia Giulia.
4. I componenti del Comitato di cui al comma 3, lettere h) e i), partecipano alle sedute con funzioni consultive e senza diritto di voto.
5. In caso di vacanza o di impedimento, i componenti del Comitato sono sostituiti da soggetti a tal fine indicati dai rispettivi ordinamenti.
6. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di turismo, è costituito per la durata di cinque anni, il Comitato i cui membri possono essere riconfermati.
7. Per le finalità di cui al comma 2, lettera f), il Comitato si avvale delle informazioni sullo stato della segnaletica e dei tracciati fornite dal CAI – FVG, quale soggetto deputato al controllo e dal Servizio del Corpo forestale regionale.
Art. 10 Programma per la manutenzione delle strutture alpine regionali.
1. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di turismo, approva annualmente il Programma regionale delle attività e degli interventi per la manutenzione delle strutture alpine regionali classificate nell’Elenco, di seguito denominato Programma.
2. Il Programma è predisposto dalla struttura regionale competente in materia di turismo sulla base degli interventi e delle attività proposte dal Comitato.
3. Condizioni per l’ammissibilità dell’intervento sono la classificazione della struttura alpina regionale nell’Elenco, la proprietà del bene o la disponibilità almeno decennale al momento della concessione a qualsiasi titolo dell’immobile in capo al beneficiario compreso il consenso scritto del proprietario del fondo, l’impegno del beneficiario al momento della concessione a mantenere il vincolo di destinazione di cui all’articolo 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), salvo quanto disposto dall’articolo 84 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).
4. Possono presentare domanda di contributo per l’attuazione del Programma, previa apposita istanza, il CAI – FVG, gli enti locali e i privati, compreso il Collegio guide alpine del Friuli-Venezia Giulia.
5. Qualora il proprietario del fondo non sia rintracciabile, ovvero qualora si ravvisino condizioni di necessità e la relativa domanda non sia stata presentata nei termini, il regolamento di cui all’articolo 11, comma 1, lettera d), può disporre condizioni per l’ammissibilità dell’intervento in deroga a quanto disposto dal comma 3.
6. Il Programma individua i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sentieri alpini, delle strutture di ricovero alpino, le necessità di arredi, attrezzature, macchinari, strumenti e impianti di particolare rilievo finanziario e funzionale, nonché i nuovi tracciati o le nuove strutture di ricovero alpino da realizzare, tenuto conto delle seguenti priorità:
a) la messa in sicurezza delle strutture alpine regionali, compresa l’attività di attrezzaggio e verifica di agibilità delle vie ferrate;
b) il potenziamento e lo sviluppo delle strutture alpine regionali in considerazione di altre iniziative che già insistono su un medesimo territorio;
c) il potenziamento e lo sviluppo delle strutture alpine regionali specie se connesse a reti interregionali e internazionali o se realizzate con il concorso dell’Amministrazione regionale;
d) la realizzazione di impianti, di strutture e di opere complementari o comunque necessarie al funzionamento o all’adeguamento normativo;
e) l’approvvigionamento energetico con fonti alternative nelle strutture di ricovero.
7. Il Programma individua, altresì, l’entità dei contributi, le soglie e le misure di finanziamento di ciascun intervento in relazione a quanto previsto dal comma 9.
8. Sono esclusi dal Programma gli interventi che riguardano ponti con luce superiore a cinque metri, brillamenti, opere di protezione contro pericoli naturali e gli interventi sui sentieri alpini su cui transitano veicoli a motore o che sono fruibili durante la stagione invernale per escursioni con la neve.
9. L’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per l’attuazione del Programma e a trasferire ai beneficiari le risorse necessarie per la realizzazione degli interventi individuati nel Programma, nella misura massima del 100 per cento di ciascun intervento e, comunque, nei limiti e alle condizioni stabilite nel Programma e in funzione delle risorse a tal fine iscritte nel bilancio regionale.
10. Per la manutenzione dei sentieri alpini che fungono anche da viabilità forestale o da viabilità agricola, ancorché classificati nell’Elenco, valgono le discipline di settore.
Art. 11 Regolamenti di esecuzione.
1. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di turismo, sentito il Comitato, con regolamento, disciplina:
a) le modalità, i criteri e le procedure per la classificazione nell’Elenco delle strutture alpine regionali;
b) i criteri e le modalità per la redazione, per l’approvazione, per l’aggiornamento e per la stampa della cartografia di cui all’articolo 5;
c) le caratteristiche tecniche e grafiche cui deve uniformarsi il marchio di riconoscimento delle strutture alpine regionali e quelle cui deve uniformarsi la segnaletica dei sentieri alpini regionali classificati nell’Elenco tenuto conto della segnaletica attuata dal CAI – FVG e della segnaletica di percorsi tematici o storici già esistenti, nonché le modalità e i termini entro i quali procedere all’installazione e all’adeguamento della segnaletica esistente;
d) i criteri e le modalità per la redazione, l’approvazione e l’aggiornamento del Programma di cui all’articolo 10, comprese le procedure per la presentazione delle domande di contributo, di assegnazione e di liquidazione dello stesso, nonché di rendicontazione degli interventi;
e) le modalità di funzionamento del Comitato.
Art. 12 Norme generali di comportamento.
1. Ferma restando l’osservanza della vigente normativa in materia di tutela dei beni ambientali, naturali e forestali e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette, sui sentieri alpini classificati nell’Elenco, è fatto divieto di:
a) rimuovere, danneggiare e distruggere la segnaletica e i cartelli espositivi posti lungo i percorsi;
b) danneggiare le strutture alpine, le attrezzature delle aree di sosta e gli elementi di arredo in genere;
c) danneggiare, alterare o chiudere al transito tratti dei percorsi, fatto salvo che per garantire la pubblica incolumità.
Art. 13 Sanzioni amministrative.
1. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 12, comma 1, lettera a), è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro.
2. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 12, comma 1, lettera b), è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro.
3. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 12, comma 1, lettera c), è punita con una sanzione amministrativa da 100 euro a 1.000 euro.
4. All’accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si provvede secondo le modalità previste dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative regionali).
5. All’irrogazione delle sanzioni amministrative provvede il direttore del Servizio del Corpo forestale regionale.
6. La tipologia e l’entità della sanzione è stabilita in base alla gravità dell’infrazione, desunta dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dal tempo e dalle modalità dell’azione; dall’entità del danno effettivamente cagionato; dalla possibilità e dall’efficacia dei ripristini effettivamente conseguibili; dall’eventualità di altre forme praticabili di riduzione o compensazione del danno. In ogni caso si applica la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.
7. Qualora vi siano sovrapposizioni tra le aree in cui si sviluppano le strutture alpine regionali e le aree parco ovvero le aree naturali protette e sia commessa la violazione di identiche disposizioni poste a tutela dalla legge regionale 9/2007 e dall’articolo 13 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), si applicano unicamente le sanzioni disciplinate in queste ultime.
8. Gli importi versati ai sensi di commi 1, 2 e 3 sono finalizzati all’esclusivo finanziamento delle attività di manutenzione delle strutture alpine regionali.
Art. 14 Norme transitorie.
1. Per assicurare la continuità del finanziamento degli interventi di manutenzione delle vie ferrate e dei rifugi e bivacchi del CAI – FVG, fino alla entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 11, comma 1, lettera d), e all’approvazione della classificazione di cui all’articolo 9, comma 2, lettera a), continua a trovare applicazione l’articolo 8, commi 86, 87, 88 e 89, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000).
2. Per assicurare la continuità del finanziamento degli interventi di ricostruzione, ammodernamento, ampliamento e arredamento di rifugi e bivacchi alpini, fino alla entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 11, comma 1, lettera d), e all’approvazione della classificazione di cui all’articolo 9, comma 2, lettera a), continua a trovare applicazione il D.P.Reg. 1° dicembre 2009, n. 332 (Regolamento recante la disciplina degli ambiti di intervento e delle priorità, nonché dei criteri e delle modalità per la concessione e l’erogazione dei contributi per infrastrutture turistiche di cui all’articolo 161 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 – Disciplina organica del turismo).
Art. 15 Norme finanziarie.
1. Per le finalità previste dall’articolo 4, comma 4, è autorizzata la spesa di 144.000 euro per l’anno 2013 a carico dell’unità di bilancio 1.5.1.1030 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014, alla Finalità 1, Funzione 5, con la denominazione “Infrastrutture a servizio delle imprese – spese correnti” e al capitolo 6240 di nuova istituzione nel medesimo stato di previsione con la denominazione “Finanziamento al CAI – FVG per la realizzazione e la tenuta dell’Elenco delle strutture alpine regionali”.
2. Per le finalità di cui all’articolo 5, comma 2, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2014 a carico dell’unità di bilancio 3.1.1.1057 e del capitolo 6241 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012 – 2014 con la denominazione “Oneri per la predisposizione e per l’aggiornamento della cartografia regionale delle strutture alpine regionali iscritte nell’Elenco”.
3. Per le finalità di cui all’articolo 7, comma 6, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l’anno 2013 a carico dell’unità di bilancio 1.5.1.1030 e del capitolo 6242 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014, con la denominazione “Contributi al CAI – FVG per l’acquisto, l’apposizione e la manutenzione della segnaletica delle strutture alpine regionali classificate nell’Elenco”.
4. Per le finalità di cui all’articolo 10, comma 9, relativamente alla manutenzione ordinaria, è autorizzata la spesa di 118.703,62 euro per l’anno 2013 a carico dell’unità di bilancio 1.5.1.1030 e del capitolo 6243 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012 – 2014, con la denominazione “Oneri per l’attuazione del Programma per la manutenzione delle strutture alpine regionali – manutenzione ordinaria”.
5. Per le finalità di cui all’articolo 10, comma 9, relativamente alla manutenzione straordinaria, è autorizzata la spesa complessiva di 162.592,76 euro suddivisa in ragione di 81.296,38 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a carico dell’unità di bilancio 1.5.2.1030 e del capitolo 6244 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012 – 2014, con la denominazione “Oneri per l’attuazione del Programma per la manutenzione delle strutture alpine regionali – manutenzione straordinaria”.
6. Le entrate derivanti dall’applicazione di quanto disposto dall’articolo 13 sono accertate e riscosse nell’unità di bilancio 3.2.121 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l’anno 2012, con riferimento al capitolo 1266 di nuova istituzione “per memoria” con la denominazione “Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate per la violazione delle norme di comportamento sulle strutture alpine regionali”.
7. Alla copertura dell’onere complessivo di 485.296,38 euro suddiviso in ragione di 354.000 euro per l’anno 2013 e di 131.296,38 euro per l’anno 2014 derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi da 1 a 5, si provvede mediante storno dalle seguenti unità di bilancio e capitoli per gli importi e le annualità a fianco di ciascuno indicati:
a) unità di bilancio 5.1.1.1087 capitolo 6105 – 144.000 euro per l’anno 2013;
b) unità di bilancio 1.3.1.5037 capitolo 9187 – 128.703,62 euro per l’anno 2013 e 50.000 euro per l’anno 2014;
c) unità di bilancio 5.1.2.1090 capitolo 1043 – 81.296,38 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.
Art. 16 Abrogazioni.
1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) i commi 86, 87, 88, 89 e 90 dell’articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000);
b) l’articolo 17 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell’anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive);
c) il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 19 novembre 1992, n. 34 (Interventi regionali di promozione dell’attività del Club alpino italiano (CAI) nel Friuli-Venezia Giulia);
d) il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 28 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 novembre 1992, n. 34 concernente “Interventi regionali di promozione dell’attività del Club Alpino Italiano (CAI) nel Friuli-Venezia Giulia”);
e) la lettera b) del comma 1 dell’articolo 161 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo).
Art. 17 Modifica all’articolo 8 della legge regionale n. 17/2009 relativo alle concessioni su beni del demanio idrico regionale.
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 17/2009 sono aggiunti i seguenti:
“1-bis. In relazione alle concessioni rilasciate dallo Stato prima della sottoscrizione del verbale di consegna di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo), per l’utilizzo a finalità agricole dei beni del demanio idrico regionale, dato atto che la concessione originaria, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 22 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), e dell’articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), deve avere durata quindicennale, l’Amministrazione regionale, anche in caso di concessioni scadute prima della sottoscrizione del verbale di consegna, è autorizzata a riconoscere, con decreto del Direttore del Servizio competente a gestire il demanio idrico regionale, la durata quindicennale del rapporto concessorio a far data dal rilascio della concessione originaria.
1-ter. Il riconoscimento di cui al comma 1-bis è subordinato alla presentazione di apposita istanza da parte del concessionario originario, entro sei mesi dalla data di comunicazione di avvenuta consegna del bene alla Regione a cura del Servizio competente a gestire il demanio idrico regionale, e al mantenimento dell’utilizzo del bene a finalità agricole, fermi restando in capo al concessionario i requisiti soggettivi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di contratti agrari.
1-quater. Fino alla definizione del procedimento di concessione di cui agli articoli 9 e 10, comma 3, l’Amministrazione regionale rilascia un’autorizzazione provvisoria per l’occupazione a finalità agricole dei beni del demanio idrico trasferiti dallo Stato con il verbale di consegna di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 265/2001 al soggetto utilizzatore che avesse avanzato ai competenti uffici statali istanza di concessione in relazione alla quale gli stessi abbiano valutato di richiedere il pagamento dell’indennità di occupazione.
1-quinquies. L’autorizzazione di cui al comma 1-quater è subordinata alla presentazione, entro tre mesi dalla data di comunicazione di avvenuta consegna del bene alla Regione, di apposita istanza da parte del soggetto utilizzatore al Servizio competente a gestire il demanio idrico regionale, al mantenimento dell’utilizzo del bene a finalità agricole e al pagamento del canone di occupazione, fermo restando in capo all’utilizzatore il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di contratti agrari. L’autorizzazione è subordinata, altresì, all’impegno a rilasciare immediatamente il bene del demanio idrico regionale libero da persone e cose in caso di aggiudicazione della concessione ad altro soggetto a seguito dell’espletamento delle procedure di evidenza pubblica.”.
2. Le entrate derivanti dal disposto di cui all’articolo 8, comma 1-quinquies, della regionale n. 17/2009, come aggiunto dal comma 1, sono accertate e riscosse sull’unità di bilancio 3.1.104 e sul capitolo 752 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l’anno 2012.
3. I commi da 1-bis a 1-quinquies dell’articolo 8 della legge regionale n. 17/2009, come aggiunti dal comma 1, trovano applicazione dalla data di entrata in vigore della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16(Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione).
Art. 18 Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.