L.R. Lazio, 10 novembre 1997, n. 41
L.R. Lazio, 10 novembre 1997, n. 41
Realizzazione di aviosuperfici e campi di volo
Pubblicata nel B.U. Lazio 20 novembre 1997, n. 32, S.O. n. 2.
Vedi, anche, l’art. 43, commi 1, lettera c), e 2, L.R. Lazio 20 giugno 2002, n. 15.
Art. 1
Oggetto (3).
1. La presente legge disciplina la realizzazione e l’esercizio di aviosuperfici e campi di volo per aeromobili nel rispetto della legge 2 aprile 1968, n. 518 (Liberalizzazione dell’uso delle aree di atterraggio), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti D.M. 8 agosto 2003 (Norme di attuazione della L. 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell’uso delle aree di atterraggio), del D.M. 1° febbraio 2006 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (Norme di attuazione della L. 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell’uso delle aree di atterraggio), del D.M. 10 marzo 1988 del Ministro dei trasporti (Modificazione al D.M. 27 dicembre 1971 recante norme di attuazione della L. 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell’uso delle aree di atterraggio), della legge 25 marzo 1985, n. 106 (Disciplina del volo da diporto o sportivo) e successive modifiche e del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 133 (Nuovo regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo).
2. Le aviosuperfici ed i campi di volo di cui al comma 1 riguardano l’esercizio del volo e dei vari sport dell’aria ad esso collegati, ad esempio paracadutismo, volo a vela, volo da diporto e sportivo.
3. I campi di volo si differenziano dalle aviosuperfici per la presenza, in queste ultime, di strutture permanenti quali hangar, depositi, officine, servizi tecnologici, servizi di ristoro ed altri edifici, purché ad esse complementari, e che necessitano, per tale motivo, di variante allo strumento urbanistico generale delle aree interessate. Le aviosuperfici possono inoltre essere dotate di recinzioni leggere con paletti e rete metallica.
(3) Articolo così sostituito dall’art. 1, comma 1, L.R. 18 luglio 2012, n. 9. Il testo originario era così formulato: «Art. 1. Oggetto. 1. La presente legge disciplina la realizzazione e l’esercizio di aviosuperfici e campi di volo per aeromobili, nel rispetto della L. 2 aprile 1968, n. 518, del D.M. 10 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° settembre 1988, n. 205, della L. 25 marzo 1985, n. 106 e del regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 5 agosto 1988, n. 404 come modificato dal decreto del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 207.
2. Le aviosuperfici ed i campi di volo di cui al comma 1 riguardano l’esercizio del volo e dei vari sport dell’aria ad esso collegati, ad esempio paracadutismo, volo a vela, volo da diporto e sportivo.».
Art. 2
Autorizzazione comunale (4).
1. I comuni, in deroga alle disposizioni della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche, possono autorizzare campi di volo nelle zone territoriali omogenee E di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 del Ministro dei lavori pubblici (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765).
2. Nel caso di aree soggette a vincoli disposti da leggi statali e/o regionali, la richiesta di autorizzazione deve essere corredata dai nulla osta e dalle autorizzazioni delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo.
3. La richiesta di autorizzazione dei campi di volo deve essere presentata allo sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), allegando, oltre alla documentazione di rito, un atto d’obbligo nel quale deve essere chiaramente indicato l’impegno alla non alterazione permanente dei luoghi ed al loro ripristino in caso di cessazione delle attività mediante la rimozione di manufatti ed attrezzature.
4. Analogamente a quanto stabilito al comma 3, la richiesta di autorizzazione delle aviosuperfici deve essere presentata allo sportello unico per le attività produttive, il quale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, ai fini dell’approvazione del progetto.
(4) Articolo così sostituito dall’art. 1, comma 2, L.R. 18 luglio 2012, n. 9. Il testo originario era così formulato: «Art. 2. Autorizzazione comunale. 1. I comuni possono autorizzare, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, la realizzazione di aviosuperfici e campi di volo nelle zone territoriali omogenee «E» di cui al D.M. 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1968, n. 97.
2. I comuni, con popolazione non superiore ai centocinquantamila abitanti, possono autorizzare la realizzazione di una sola aviosuperficie o campo di volo.
3. Nel caso di aree soggette a vincoli disposti da leggi nazionali e/o regionali, la richiesta di autorizzazione deve essere corredata degli eventuali nulla osta.
4. Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegato, oltre alla documentazione di rito, un atto d’obbligo nel quale deve essere chiaramente indicato l’impegno alla non alterazione permanente dei luoghi ed al loro ripristino in caso di cessazione dell’attività mediante la rimozione di manufatti ed attrezzature.
5. L’area oggetto della richiesta deve essere adeguatamente lontana dai centri abitati e rispettare tutte le norme di legge per la sicurezza di persone e cose.».
Art. 2-bis
Uso dei campi di volo e delle aviosuperfici (5).
1. [I piloti dei velivoli sono responsabili del rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza della pubblica incolumità, di uso del territorio e di tutela dell’ambiente, mentre il gestore dell’aviosuperficie è parimenti responsabile delle strutture facenti parte dell’aviosuperfice nella fase di decollo e di atterraggio dell’aeromobile].
2. I campi di volo e le aviosuperfici sono sempre e prioritariamente utilizzabili dai velivoli del 118, del 115 e delle forze di polizia, in caso di trasporto sanitario d’urgenza, di soccorso di emergenza, di operazioni di salvataggio, evacuazione o antincendio e di operazioni simili.
(5) Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 3, L.R. 18 luglio 2012, n. 9. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 19-27 giugno 2013, n. 162 (Gazz. Uff. 3 luglio 2013, n. 27, prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del suddetto comma 3, nella parte in cui prevede l’inserimento del comma 1 del presente articolo.
Art. 3
Modalità di realizzazione (6).
1. Le aviosuperfici ed i campi di volo sono costituiti da una pista erbosa per la cui esecuzione occorrano modesti livellamenti del terreno tali da non alterarne in modo sostanziale il profilo.
2. Per i campi di volo è ammessa la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità e di strutture di appoggio utilizzando edifici o manufatti preesistenti, ovvero la realizzazione di elementi prefabbricati di limitate dimensioni, non stabilmente infissi al suolo, destinati esclusivamente al ricovero degli aeromobili, per i quali sia stato rilasciato il certificato di idoneità statica e sanitaria, nonché la posa in opera di maniche a vento, antenne ricetrasmittenti, segnalatori luminosi ed attrezzature similari.
3. Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, per la realizzazione di aviosuperfici, oltre quanto ammesso dal comma 2, è consentita la realizzazione di strutture e manufatti stabilmente e permanentemente infissi al suolo, purché funzionali e complementari alle attività di volo, con un indice di utilizzazione territoriale non superiore a 0.1 metri quadrati/metri quadrati e con un’altezza massima non superiore a 4.50 metri alla gronda.
4. In aggiunta alle strutture complementari di cui al comma 3, nel caso di aviosuperfici è, altresì, consentita la realizzazione di un alloggio residenziale della superficie lorda massima non superiore a 65 metri quadrati da destinare, previo atto d’obbligo unilaterale, all’eventuale personale addetto alla guardianìa.
5. Le aviosuperfici ed i campi di volo sono realizzati in aree il cui accesso sia garantito da viabilità già esistente, ad una distanza adeguata dai centri abitati e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza di persone e cose, di contenimento dell’inquinamento acustico ed ambientale nonché nel rispetto del piano di zonizzazione acustica comunale.
6. Le aviosuperfici dovranno, altresì, essere dotate di adeguate aree da destinare a parcheggi nella misura minima pari a 0.20 metri quadrati/metri quadrati della superficie utile lorda realizzata.
(6) Articolo così sostituito dall’art. 1, comma 4, L.R. 18 luglio 2012, n. 9. Il testo originario era così formulato: «Art. 3. Modalità di realizzazione. 1. Le aviosuperfici ed i campi di volo sono costituiti da una pista erbosa per la cui esecuzione occorrano modesti livellamenti del terreno tali da non alterarne in modo sostanziale il profilo e comunque in area il cui accesso sia garantito da viabilità già esistente.
2. E’ ammessa la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità e strutture di appoggio utilizzando edifici o manufatti preesistenti, nonché la posa in opera di maniche a vento, antenne ricetrasmittenti, segnalatori luminosi ed attrezzature similari.».
Art. 3-bis
Pianificazione territoriale e paesaggistica (7).
1. I campi di volo e le aviosuperfici possono essere realizzati solo se esterni alle aree naturali protette, nazionali e regionali, nonché ai siti di importanza comunitaria (SIC) ed alle zone di protezione speciale (ZPS), individuati o in corso di individuazione, e alle relative aree di rispetto, nonché al di fuori delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico di cui all’articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche.
2. In caso di vincolo paesaggistico di cui all’articolo 134, comma 1, lettere a) e c), del D.Lgs. 42/2004 e successive modifiche, le aviosuperfici possono essere autorizzate solo se ricadenti nei paesaggi agrari di continuità, di valore e di rilevante valore, come individuati dal piano territoriale paesistico regionale (PTPR) adottato dalla Giunta regionale con Delib.G.R. 25 luglio 2007, n. 556 e Delib.G.R. 21 dicembre 2007, n. 1025 o in aree per cui sussistano le condizioni previste dall’articolo 63, comma 1, lettere a) e b), del medesimo piano.
(7) Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 5, L.R. 18 luglio 2012, n. 9.
Art. 3-ter
Disposizioni transitorie e finanziarie (8).
1. Entro il 31 dicembre 2012 i comuni procedono alla ricognizione dei campi di volo e delle aviosuperfici presenti nel proprio territorio ed avviano le procedure per l’adeguamento degli impianti alle disposizioni della presente legge. Sono fatti salvi i campi di volo e le aviosuperfici presenti nelle aree di cui all’articolo 3-bis, comma 1, regolarmente autorizzati alla data del 31 dicembre 2011.
2. L’applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio della Regione.
(8) Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 5, L.R. 18 luglio 2012, n. 9.