L.R. Lazio 14 giugno 1996, n. 21
L.R. Lazio 14 giugno 1996, n. 21 (1).
Disciplina della professione di maestro di sci e ordinamento delle scuole di sci (2).
(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 29 giugno 1996, n. 18.
(2) Con Delib.G.R. 27 febbraio 2001, n. 268 sono state approvate le tariffe regionali per le prestazioni professionali di maestro di sci per la stagione invernale 2000/2001. Vedi, anche, l’art. 43, commi 1, lettera b), e 2, L.R. 20 giugno 2002, n. 15 e la Delib.G.R. 14 febbraio 2003, n. 92.
Capo I – Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto.
1. La presente legge disciplina, in attuazione della legge 8 marzo 1991, n. 81, l’esercizio della professione di maestro di sci e l’ordinamento delle scuole di sci nel territorio della Regione.
Art. 2
Definizione della professione di maestro di sci.
1. È maestro di sci, rispettivamente nelle discipline alpine, disciplini nordiche e nello snowboard chi consegue la relativa abilitazione con le modalità previste dalla presente legge o abbia conseguito, in data anteriore all’entrata in vigore della stessa, il certificato di idoneità all’insegnamento dello sci rilasciato da regioni o province autonome nell’ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale (3).
2. Il maestro di sci insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste di sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci, che non comportino difficoltà richiedenti l’uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza, ramponi.
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(3) Comma così modificato dall’art. 2, comma 63, lettera a), L.R. 24 dicembre 2010, n. 9, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal comma 173 del medesimo articolo).
Art. 3
Aree sciistiche.
1. Le aree sciistiche, dove è prevista l’attività dei maestri di sci, sono quelle definite dall’articolo 3 della legge regionale 9 settembre 1983, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni, nonché classificate ed individuate ai sensi del titolo III, capo I, della stessa legge.
Art. 4
Scuole di sci.
1. Per scuola di sci si intende qualunque unità organizzativa, a base associativa o cooperativa, formata da maestri di sci iscritti all’albo professionale regionale di cui all’articolo 5, allo scopo di esercitare in modo coordinato la loro attività professionale. Ogni scuola di sci comprende, di norma, i maestri operanti in una stazione invernale, ferma restando la libertà di esercizio autonomo della professione.
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Capo II – Albo professionale e organi di autogoverno dei maestri di sci
Art. 5
Albo professionale regionale dei maestri di sci.
1. Ai sensi dell’articolo 3 della legge 81 del 1991 l’esercizio della professione di maestro di sci è subordinato all’iscrizione nell’albo professionale regionale dei maestri di sci tenuto, sotto la vigilanza della Regione, dal collegio regionale dei maestri di sci di cui all’articolo 10.
2. L’iscrizione nell’albo professionale di cui al comma 1 è obbligatoria per i maestri di sci che intendono esercitare la professione nell’ambito del territorio regionale stabilmente per tutta la stagione invernale.
3. L’albo professionale regionale è distinto per disciplina alpina, discipline nordiche e snowboard (4).
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(4) Comma così modificato dall’art. 2, comma 63, lettera b), L.R. 24 dicembre 2010, n. 9, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal comma 173 del medesimo articolo).
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Art. 6
Requisiti per l’iscrizione all’albo professionale regionale dei maestri di sci.
1. Ai sensi della legge n. 81 del 1991, l’iscrizione all’albo professionale regionale dei maestri di sci è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Comunità europea;
b) maggiore età;
c) idoneità psicofisica attestata da certificazione rilasciata ai sensi della L.R. 9 luglio 1997, n. 24 (5);
d) diploma della scuola dell’obbligo;
e) non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
f) abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci.
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(5) Lettera così modificata dall’art. 1, L.R. 13 luglio 1998, n. 29.
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Art. 7
Trasferimenti.
1. I maestri di sci iscritti agli albi professionali di altre regioni, che intendano esercitare stabilmente, per tutta la stagione, la professione nel territorio della regione, devono richiedere il trasferimento dell’iscrizione all’albo professionale di cui all’articolo 5.
2. Il collegio regionale dei maestri di sci di cui all’articolo 10, provvede all’iscrizione dopo aver verificato che il richiedente risulti iscritto all’albo professionale della regione di provenienza e che permangano i requisiti soggettivi prescritti per l’iscrizione all’albo. L’iscrizione può essere negata ove sia in corso un procedimento disciplinare nei confronti del maestro.
3. Il collegio regionale dei maestri di sci provvede, inoltre, a cancellare dall’albo i nominativi di coloro che hanno trasferito l’iscrizione all’albo di altra regione.
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Art. 8
Esercizio temporaneo della professione nel territorio regionale.
1. I maestri di sci, iscritti agli albi professionali di altre regioni, che intendano esercitare temporaneamente nel Lazio, per periodi non superiori a quindici giorni, anche non consecutivi, devono dare preventiva comunicazione al collegio regionale dei maestri di sci di cui all’articolo 10, indicando le località nelle quali intendono esercitare, il periodo di attività e il loro recapito nel Lazio.
2. Le scuole di sci presso cui vengono inseriti i maestri di cui al comma 1, devono trasmettere al collegio regionale dei maestri di sci l’elenco dei maestri ospiti entro e non oltre il giorno successivo a quello in cui il maestro inizia l’attività.
3. [I maestri di sci di cui al comma 1 sono tenuti a praticare le tariffe fissate ai sensi dell’articolo 29] (6).
4. I maestri di sci provenienti da altre regioni che intendano esercitare per non più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel territorio del Lazio, non sono soggetti agli obblighi di cui al comma 1, qualora accompagnino propri allievi.
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(6) Comma soppresso dall’art. 2, L.R. 13 luglio 1998, n. 29.
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Art. 9
Maestri di sci stranieri.
1. I maestri di sci stranieri, non iscritti ad albi professionali italiani, che intendano esercitare l’attività nel territorio della Regione, per periodi non superiori a quindici giorni, anche non consecutivi, devono richiedere almeno otto giorni prima il nullaosta al collegio regionale dei maestri di sci di cui all’articolo 10.
2. I maestri di sci stranieri non sono soggetti all’obbligo di cui al comma 1, qualora accompagnino propri allievi.
3. Qualora i maestri di sci stranieri intendano esercitare stabilmente l’attività nel territorio regionale, devono richiedere l’iscrizione all’albo professionale regionale.
4. L’iscrizione o il nullaosta sono concessi subordinatamente al riconoscimento, da parte della Federazione italiana sport invernali (F.I.S.I.) d’intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci di cui all’articolo 15 della legge n. 81 del 1991, dell’equivalenza del titolo rilasciato nello Stato di provenienza e della reciprocità di trattamento. L’iscrizione è subordinata inoltre al possesso dei requisiti di cui all’articolo 6.
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Art. 10
Collegio regionale dei maestri di sci.
1. Il collegio regionale dei maestri di sci, previsto dall’articolo 13 della legge 81 del 1991, è organo di autodisciplina e di autogoverno della professione. Del collegio fanno parte i maestri di sci iscritti nell’albo della regione, nonché i maestri di sci ivi residenti che abbiano cessato l’attività per anzianità od invalidità. Complessivamente il numero dei componenti non può essere inferiore a venti unità.
2. Gli organi del collegio sono:
a) l’assemblea formata da tutti i membri del collegio;
b) il consiglio direttivo, composto da rappresentanti eletti tra tutti i membri del collegio, nel numero e secondo le modalità previste dai regolamenti di cui all’articolo 11, comma 1, lettera d);
c) il presidente del collegio, eletto dal consiglio direttivo al proprio interno.
3. La vigilanza sul collegio regionale dei maestri di sci è demandata alla competente struttura regionale dell’Assessorato al turismo.
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Art. 11
Competenze dell’assemblea del collegio regionale dei maestri di sci.
1. Spetta all’assemblea del collegio regionale:
a) eleggere il consiglio direttivo;
b) approvare annualmente il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
c) eleggere il proprio rappresentante in seno al collegio nazionale dei maestri di sci previsto dall’articolo 15 della legge n. 81 del 1991;
d) approvare lo statuto del collegio regionale e i relativi regolamenti, su proposta del consiglio direttivo. Lo statuto ed i regolamenti sono approvati dalla Giunta regionale e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione;
e) deliberare su eventuali richieste di istituzione di un collegio interregionale ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 81 del 1991, su proposta del consiglio direttivo, sentito il parere del Collegio nazionale dei maestri di sci di cui all’articolo 15 della legge n. 81 del 1991. Tali deliberazioni sono approvate dalla Giunta regionale e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione;
f) pronunciarsi su ogni questione che le venga sottoposta dal consiglio direttivo e sulla quale una pronuncia dell’assemblea venga richiesta da almeno un quinto dei componenti.
2. L’assemblea si riunisce di diritto una volta l’anno in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, nonché qualora lo disponga il consiglio direttivo o ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei componenti.
3. Le sedute dell’assemblea sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri del collegio e in seconda convocazione con la presenza di almeno un quinto. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti (7).
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(7) Comma così sostituito dall’art. 3, L.R. 13 luglio 1998, n. 29.
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Art. 12
Competenze del consiglio direttivo del collegio regionale dei maestri di sci.
1. Spetta al consiglio direttivo del collegio regionale:
a) svolgere tutte le funzioni concernenti le iscrizioni e la tenuta degli albi professionali;
b) vigilare sull’esercizio della professione, sull’attività delle scuole di sci e sull’osservanza delle regole di deontologia professionale;
c) designare i componenti della commissione d’esame di cui all’articolo 18;
d) applicare le sanzioni disciplinari previste dall’articolo 17 della legge n. 81 del 1991 con le procedure e le modalità ivi previste;
e) proporre all’assemblea i regolamenti relativi al funzionamento del collegio regionale e le deliberazioni sull’eventuale istituzione del collegio interregionale di cui all’articolo 14 della legge n. 81 del 1991;
f) collaborare con le competenti autorità regionali per l’organizzazione dei corsi di formazione. di aggiornamento professionale e di specializzazione di cui al capo III della presente legge;
g) esprimere parere sulle variazioni all’elenco regionale delle scuole di sci di cui all’articolo 26;
h) proporre le tariffe minime e massime da applicarsi per l’insegnamento dello sci, sentiti i direttori delle scuole di sci operanti nel territorio della Regione ed i rappresentanti delle associazioni sindacali di categoria;
i) eleggere il proprio presidente tra i suoi componenti;
i-bis) determinare le quote annuali di iscrizione al collegio necessarie per l’iscrizione all’albo (8).
2. Il consiglio direttivo si riunisce ogni volta che il presidente lo ritenga necessario ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei componenti.
3. Le sedute del consiglio direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio stesso. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti (9).
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(8) Lettera aggiunta dall’art. 4, comma 1, L.R. 13 luglio 1998, n. 29.
(9) Comma così sostituito dall’art. 4, comma 2, L.R. 13 luglio 1998, n. 29.
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Art. 13
Competenze del presidente del collegio regionale dei maestri di sci.
1. Il presidente del collegio regionale dei maestri di sci:
a) ha la rappresentanza legale del collegio;
b) convoca e presiede il consiglio direttivo;
c) cura l’attuazione delle deliberazioni degli organi collegiali del collegio regionale;
d) rappresenta il collegio regionale in seno al Collegio nazionale.
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Capo III – Abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci
Art. 14
Abilitazione tecnico – didattico – culturale.
1. L’abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci, rispettivamente nelle discipline alpine, discipline nordiche e nello snowboard, si consegue mediante il superamento degli esami finali dei corsi di formazione tecnico – didattico – culturali cui si accede sostenendo una prova dimostrativa attitudinale pratica (10).
2. La Regione istituisce ed attua annualmente i corsi di cui al comma 1, avvalendosi della collaborazione del collegio regionale dei maestri di sci nonché della Federazione italiana sport invernali (F.I.S.I.), relativamente alla definizione e all’aggiornamento dei criteri e dei livelli delle tecniche sciistiche che formano oggetto di insegnamento.
3. La Giunta regionale approva il programma per l’effettuazione della prova dimostrativa attitudinale pratica di cui al comma 1 con propria deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione almeno un mese prima della data di effettuazione della prova stessa. Con il medesimo provvedimento la Giunta regionale approva l’organizzazione ed il programma dei corsi e delle relative prove di esame, garantendo il rispetto dei criteri e dei livelli delle tecniche sciistiche di cui al comma 2.
4. La domanda di ammissione ai corsi di abilitazione professionale, contenente l’attestazione del possesso dei requisiti previsti dall’articolo 6, comma 1, deve essere presentata alla struttura regionale competente in materia di formazione professionale.
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(10) Comma così modificato dall’art. 2, comma 63, lettera c), L.R. 24 dicembre 2010, n. 9, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal comma 173 del medesimo articolo).
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Art. 15
Prova dimostrativa attitudinale pratica.
1. L’ammissione ai corsi di cui all’articolo 16 è subordinata al superamento di una prova dimostrativa attitudinale pratica, distinta per le discipline alpine, per le discipline nordiche e per lo snowboard, da sostenersi davanti alle sottocommissioni competenti per disciplina di cui all’articolo 18, comma 2, lettere e) ed f) ovvero lettere e) e g) ovvero lettere e) e g-bis) (11).
2. Il superamento della prova dà facoltà di partecipare al primo corso successivo alla prova stessa o ad un secondo corso, qualora non sia stato possibile partecipare al primo o non siano stati superati i relativi esami finali.
3. Non sono tenuti a sostenere la prova dimostrativa attitudinale pratica, gli atleti che abbiano fatto parte delle squadre nazionali della Federazione italiana sport invernali (F.I.S.I.), nelle rispettive discipline, nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del bando.
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(11) Comma così modificato dapprima dall’art. 5, L.R. 13 luglio 1998, n. 29 e poi dall’art. 2, comma 63, lettera d), L.R. 24 dicembre 2010, n. 9, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal comma 173 del medesimo articolo).
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Art. 16
Corsi di formazione professionale.
1. I corsi di formazione professionale di cui all’articolo 14, hanno durata minima di novanta giorni effettivi e prevedono i seguenti insegnamenti fondamentali: tecniche sciistiche, didattica, pericoli della montagna, orientamento topografico, ambiente montano e conoscenza del territorio regionale, nozioni di pronto soccorso, diritti, doveri e responsabilità del maestro, leggi e regolamenti professionali.
2. Per l’insegnamento tecnico – pratico la Regione si avvale di istruttori nazionali della Federazione italiana sport invernali (F.I.S.I.).
3. La Giunta regionale può affidare, mediante la stipula di un’apposita convenzione, la gestione dei corsi al collegio regionale dei maestri di sci o alla Federazione italiana sport invernali (F.I.S.I.) o agli enti locali o agli enti periferici del turismo.
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Art. 17
Prove d’esame.
1. Gli esami finali dei corsi di formazione di cui all’articolo 16 si articolano in tre prove: tecnico – pratica, didattica e culturale.
2. L’esame è superato solo se il candidato raggiunge la sufficienza in ciascuna delle tre prove. Il mancato superamento della prova tecnico – pratica, didattica o della prova culturale comporta solo la ripetizione delle singole prove, da effettuarsi nella sessione di esame immediatamente successiva.
3. L’ammissione agli esami è subordinata alla frequenza di almeno l’ottanta per cento delle ore di durata previste per il corso.
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Art. 18
Commissione d’esame.
1. La commissione di esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il parere del collegio regionale dei maestri di sci e le associazioni sindacali di categoria.
2. La commissione è composta da:
a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di sport o suo delegato con funzioni di presidente (12);
b) un funzionario appartenente alla struttura regionale competente in materia di formazione professionale, di qualifica funzionale non inferiore alla settima, proposto dall’Assessore;
c) un medico specializzato in medicina dello sport od in possesso dell’apposito attestato di cui all’articolo 8 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099, e successive modificazioni ed integrazioni, designato dalla Federazione medico sportiva italiana (F.M.S.I.);
d) un esperto in topografia e sicurezza alpina scelto in base ad un elenco di nominativi inviato dalla sede regionale del Club alpino italiano (C.A.I.);
e) un esperto in materie giuridiche (13);
f) due istruttori nazionali e due maestri di sci specializzati nelle discipline alpine, indicati dal collegio regionale e scelti rispettivamente tra gli iscritti all’elenco nazionale degli istruttori di sci della Federazione italiana sport invernali (F.I.S.I.) e all’albo professionale regionale di cui all’articolo 5, che formano la sottocommissione per la valutazione tecnico – didattica nelle discipline alpine;
g) due istruttori nazionali e due maestri di sci specializzati nelle discipline nordiche, indicati dal collegio regionale e scelti rispettivamente tra gli iscritti all’elenco nazionale degli istruttori di sci della Federazione italiana sport invernali (F.I.S.I.) e all’albo professionale regionale di cui all’articolo 5, che formano la sottocommissione per la valutazione tecnico – didattica nelle prove nordiche;
g-bis) due istruttori nazionali e due maestri di sci specializzati nello snowboard, indicati dal collegio nazionale e scelti rispettivamente tra gli iscritti all’elenco nazionale degli istruttori di sci della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) e all’albo professionale regionale di cui all’articolo 5, che formano la sottocommissione per la valutazione tecnico-didattica nello snowboard (14).
3. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente la commissione di cui al comma 2, lettera b).
4. Nel caso di mancata designazione e previa diffida a provvedere entro un congruo termine, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessorato competente in materia di sport, nomina d’ufficio i componenti mancanti (15).
5. L’incarico di componente della commissione di cui al comma 1 ha la durata di due anni e cessa anticipatamente, oltre che per dimissioni e nei casi di incompatibilità previsti dalle vigenti disposizioni, per revoca da parte del soggetto che l’ha conferito:
1. in relazione alla gravità di fatti nei quali il componente è coinvolto;
2. in caso di mancata partecipazione, a qualsiasi titolo effettuata, a due sedute della commissione di esame;
3. in presenza di comportamenti da cui possano derivare disfunzioni nell’espletamento dell’attività della commissione, compromettendone il funzionamento, con riflessi sull’utenza e/o sul prestigio dell’amministrazione regionale (16).
6. I componenti la commissione, nell’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, sono assicurati per i rischi da responsabilità civile e per gli infortuni. La Giunta regionale stipula le relative polizze e definisce le modalità ed i massimali.
7. Ai componenti la commissione compete il trattamento economico e di missione di cui alla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni.
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(12) Lettera così modificata dall’art. 6, L.R. 13 luglio 1998, n. 29.
(13) Lettera così modificata dall’art. 6, L.R. 13 luglio 1998, n. 29.
(14) Lettera aggiunta dall’art. 2, comma 63, lettera e), L.R. 24 dicembre 2010, n. 9, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal comma 173 del medesimo articolo).
(15) Comma così modificato dall’art. 6, L.R. 13 luglio 1998, n. 29.
(16) Comma così sostituito dall’art. 21, comma 1, lettera a), L.R. 24 dicembre 2008, n. 32. Il testo originario era così formulato: «5. La commissione dura in carica quattro anni. In caso di dimissioni o decadenza dei singoli componenti, la commissione può essere parzialmente reintegrata limitatamente al periodo della sua durata in carica, secondo le stesse modalità previste per la nomina dei componenti.».
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Art. 19
Corsi di specializzazione.
1. I maestri di sci possono conseguire le seguenti specializzazioni:
a) maestro di sci specializzato nell’insegnamento di sci ai bambini;
b) maestro di sci specializzato nell’insegnamento dello sci a portatori di handicap;
c) maestro di sci specializzato nell’insegnamento del surf da neve e di altre discipline sciistiche con attrezzature tecniche similari.
2. I corsi, di cui al comma 1, sono istituiti dalla Giunta regionale che si avvale per la loro organizzazione della collaborazione del collegio regionale dei maestri di sci e della Federazione italiana sport invernali (F.I.S.I.) relativamente alla definizione ed all’aggiornamento dei criteri e dei livelli delle tecniche sciistiche che formano oggetto di insegnamento.
3. Gli esami per il conseguimento dei diplomi di specializzazione si articolano in tre prove: tecnico – pratica, didattica e culturale. Le prove si sostengono davanti alla commissione d’esame di cui all’articolo 18, integrata con i docenti delle materie oggetto della specializzazione.
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Art. 20
Corsi di aggiornamento professionale e validità dell’iscrizione all’albo professionale regionale dei maestri di sci.
1. L’iscrizione all’albo professionale ha efficacia per tre anni; per il rinnovo dell’iscrizione sono necessarie la presentazione del certificato di idoneità psicofisica di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c), e la frequenza di appositi corsi di aggiornamento.
2. La Giunta regionale istituisce annualmente corsi di aggiornamento professionale avvalendosi, per la loro organizzazione, del collegio regionale dei maestri di sci e della Federazione italiana sport invernali (F.I.S.I.), relativamente alla definizione ed all’aggiornamento dei criteri e dei livelli delle tecniche sciistiche che formano oggetto di insegnamento.
3. Per la parte tecnico-didattica sono utilizzati istruttori nazionali della Federazione italiana sport invernali (F.I.S.I.), dando la precedenza agli iscritti all’albo professionale del collegio della Regione.
4. Nel caso di mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale per malattia o per altri comprovati motivi, indicati dal collegio regionale stesso, nei regolamenti di cui all’articolo 11, comma 1, lettera d), il maestro di sci è tenuto a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell’impedimento, che non può essere rinviato per più di due volte (17). L’iscrizione all’albo in tal caso è prorogata fino all’espletamento di tale corso, fermo restando l’accertamento dell’idoneità psicofisica.
5. Sono esonerati dall’obbligo di frequenza ai corsi di aggiornamento gli istruttori nazionali, gli allenatori nazionali e direttori tecnici della Federazione italiana sport invernali – Commissione scuola maestri (F.I.S.I. – Co.Scu.Ma) – e della scuola tecnici federali iscritti negli elenchi della F.I.S.I., nonché i maestri di sci che abbiano cessato l’attività per anzianità o invalidità.
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(17) Periodo così modificato dall’art. 21, comma 1, lettera b), L.R. 24 dicembre 2008, n. 32.
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Art. 21
Corsi interregionali.
1. La Regione, per esigenze di carattere organizzativo o economico, può procedere all’organizzazione di corsi interregionali di formazione, di specializzazione e di aggiornamento.
2. La Regione può avvalersi, per l’organizzazione dei corsi stessi e dei relativi esami finali, della collaborazione delle altre regioni, del Collegio nazionale dei maestri di sci, dei collegi dei maestri di sci di altre regioni, mediante stipula di apposita convenzione che definisca le modalità di organizzazione dei corsi e di svolgimento degli esami, la composizione delle commissioni di esame, garantendo il rispetto delle norme di cui all’articolo 9 della legge n. 81 del 1991 e il riparto delle spese.
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Art. 22
Onere finanziario per l’organizzazione dei corsi.
1. La Giunta regionale, in sede di istituzione dei corsi di formazione, di specializzazione, di aggiornamento e dei corsi interregionali, determina la quota parte di spesa che assume a proprio carico e la quota a carico dei partecipanti per l’organizzazione dei corsi stessi.
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Capo IV – Istituzione ed organizzazione delle scuole di sci
Art. 23
Elenco regionale scuole di sci.
1. Ai sensi dell’articolo 20 della legge n. 81 del 1991, possono essere istituite nel territorio regionale scuole di sci per l’insegnamento delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo.
2. L’autorizzazione regionale per le scuole di sci è concessa mediante iscrizione in un apposito elenco, istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale presso la struttura regionale competente in materia di sport (18).
3. L’iscrizione delle scuole di sci all’elenco di cui al comma 2, è subordinata al possesso dei requisiti previsti nell’articolo 24.
4. Ai fini di una razionalizzazione dell’attività delle scuole di sci, la Regione autorizza di norma, l’esercizio di una sola scuola nella stessa località turistica ancorché articolata in più stazioni sciistiche.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, possono essere autorizzate più scuole in una stessa località turistica, qualora ricorrano comprovate esigenze di una migliore articolazione dal servizio all’utenza.
6. L’elenco delle scuole di sci è pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione.
7. La denominazione «scuola di sci» può essere usata unicamente dalle scuole iscritte nell’elenco regionale di cui al comma 2.
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(18) Comma così modificato dall’art. 7, L.R. 13 luglio 1998, n. 29.
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Art. 24
Requisiti per l’iscrizione nell’elenco regionale delle scuole di sci.
1. L’iscrizione delle scuole di sci nell’elenco di cui all’articolo 23, comma 2, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) la scuola deve avere un organico minimo, compreso il direttore, di tre maestri per le scuole di sci di fondo o di snowboard, di sei maestri per le scuole di discesa e di nove per le scuole miste (19);
b) la scuola deve avere un direttore, cui è affidata la rappresentanza legale della stessa;
c) la scuola deve avere un regolamento, deliberato dai maestri di sci componenti l’organico di cui alla lettera a), che disciplini, ai sensi dell’articolo 20 della legge n. 81 del 1991, le forme democratiche di partecipazione dei singoli maestri alla gestione ed all’organizzazione della scuola stessa;
d) la scuola deve disporre di sede idonea ed essere situata in località dotata dei requisiti previsti dalla legge regionale n. 59 del 1983 e successive modificazioni ed integrazioni;
e) la denominazione della scuola non deve essere tale da creare confusione con quella di altre scuole eventualmente esistenti nel territorio regionale;
f) la scuola deve assumere l’impegno di prestare la propria opera nelle operazioni straordinarie di soccorso, nonché di collaborare con le autorità scolastiche, le associazioni sportive e gli enti locali, per favorire la più ampia diffusione dello sci, incrementare l’afflusso turistico nonché valorizzare i beni ambientali montani;
g) la scuola deve contrarre adeguata polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso i terzi e per infortuni derivanti dallo svolgimento dell’insegnamento;
h) la scuola deve dotarsi di una divisa ufficiale e di un apposito distintivo con il nome della località in cui ha sede la scuola stessa.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a), l’organico minimo delle scuole operanti in piccole stazioni sciistiche può essere ridotto a tre maestri.
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(19) Lettera così modificata dall’art. 2, comma 63, lettera f), L.R. 24 dicembre 2010, n. 9, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal comma 173 del medesimo articolo).
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Art. 25
Modalità per l’iscrizione nell’elenco regionale delle scuole di sci.
1. Ai fini dell’iscrizione nell’elenco regionale delle scuole di sci di cui all’articolo 23, i soggetti interessati debbono presentare domanda, corredata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 24, al comune competente per territorio, entro il 30 giugno di ogni anno.
2. Il comune trasmette, entro il 30 settembre dello stesso anno, la domanda corredata del proprio motivato parere alla struttura regionale competente in materia di sport (20).
3. L’iscrizione nell’elenco regionale di cui all’articolo 23 avviene nei termini e con le modalità previste nell’articolo 26, comma 3, sentito il collegio regionale di cui all’articolo 10.
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(20) Comma così modificato dall’art. 8, L.R. 13 luglio 1998, n. 29.
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Art. 26
Variazioni all’elenco regionale delle scuole di sci.
1. Le scuole di sci iscritte nell’elenco regionale di cui all’articolo 23 sono tenute a comunicare al comune territorialmente competente, le variazioni concernenti il corpo insegnante, i regolamenti, la sede e la denominazione.
2. Il comune verifica annualmente la persistenza dei requisiti di cui all’articolo 24, e ne dà comunicazione alla Regione entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno.
3. Entro il 30 novembre di ogni anno, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, approva le eventuali variazioni all’elenco.
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Art. 27
Cancellazione dall’elenco regionale delle scuole di sci.
1. La cancellazione dall’elenco regionale può avvenire:
a) per il venir meno di uno o più requisiti previsti dall’articolo 24;
b) per il verificarsi di ripetute infrazioni alle norme della presente legge;
c) per mancato inizio dell’attività entro un anno dalla data del provvedimento d’iscrizione;
d) per interruzione dell’attività della scuola per oltre una stagione invernale, non dovuta a cause di forza maggiore.
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Art. 28
Doveri dei maestri di sci.
1. Salvi i doveri derivanti dalle norme della deontologia professionale o di comportamento di cui agli articoli 16 e 17 della legge n. 81 del 1991, i maestri di sci devono:
a) appartenere ad una sola delle scuole di sci esistenti sul territorio regionale;
b) indossare, nell’esercizio della loro attività, la divisa ufficiale ed il distintivo della scuola di appartenenza di cui all’articolo 24, comma 1, lettera h), e comunque munirsi del distintivo con la dicitura «maestro di sci».
2. I maestri di sci abilitati all’insegnamento di una disciplina non possono impartire lezioni nelle altre discipline (21).
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(21) Comma così sostituito dall’art. 2, comma 63, lettera g), L.R. 24 dicembre 2010, n. 9, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal comma 173 del medesimo articolo). Il testo originario era così formulato: «2. I maestri di sci, abilitati all’insegnamento dello sci nella sola disciplina alpina, non possono impartire lezioni nelle discipline nordiche e viceversa.».
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Art. 29
Tariffe professionali (22).
1. La Giunta regionale, su proposta del collegio regionale dei maestri di sci, di cui all’articolo 10, delibera entro il 30 novembre di ogni anno, le tariffe minime e massime per le prestazioni professionali dei maestri di sci.
2. Sono stabilite tariffe diverse rispettivamente per le lezioni individuali e per le lezioni collettive, relativamente alle quali è determinato, con il provvedimento di fissazione della tariffa, anche il numero massimo degli allievi che vi possono partecipare.
3. Tariffe agevolate possono essere fissate per particolari combinazioni e per iniziative di carattere sociale.
4. La deliberazione di cui al comma 1 è pubblicata annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione.
5. Le scuole di sci devono esporre nelle loro sedi e negli eventuali recapiti, in modo ben visibile al pubblico, la tabella delle tariffe praticate.
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(22) Con Delib.G.R. 12 marzo 2004, n. 157 e con Delib.G.R. 14 febbraio 2006, n. 87 sono state approvate le tariffe professionali per la stagione invernale rispettivamente 2003/2004 e 2005/2006.
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Capo V – Disposizioni finali
Art. 30
Vigilanza.
1. La Regione, tramite la struttura regionale competente in materia di sport, esercita la vigilanza sulla tenuta dell’albo professionale da parte del collegio regionale dei maestri di sci, sull’attività del collegio stesso e sull’attuazione delle norme statali e regionali vigenti in materia. In particolare vigila sul corretto andamento del mercato delle prestazione sciistiche e relative tariffe, anche a seguito di eventuali segnalazioni da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (23).
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(23) Il primo periodo del presente comma è stato così modificato dall’art. 9, lettera a), L.R. 13 luglio 1998, n. 29; il secondo periodo è stato aggiunto dalla lettera b) dello stesso art. 9.
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Art. 31
Sanzioni amministrative.
1. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali e ferme restando le sanzioni disciplinari previste dalla legge n. 81 del 1991 e successive modificazioni, chiunque eserciti, nell’ambito del territorio regionale, l’attività di maestro di sci senza essere iscritto nell’apposito albo professionale di cui all’articolo 5, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinque a quindici volte la tariffa massima prevista ai sensi dell’articolo 29. In caso di recidiva l’importo è raddoppiato.
2. Chiunque violi gli obblighi previsti all’articolo 8 ed all’articolo 9, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire novecentomila.
3. L’uso della denominazione di «scuola di sci» da parte di organizzazioni non iscritte nell’elenco regionale di cui all’articolo 23, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire tre milioni a carico di ciascun maestro che ne faccia parte e di una somma da lire cinque milioni a lire quindici milioni a carico di chi la diriga o conduca.
4. Nel caso di applicazione di tariffe diverse da quelle stabilite ai sensi dell’articolo 29 si commina la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da venti a settantacinque volte l’importo massimo della tariffa stessa. Nel caso di recidiva può essere rifiutato il rinnovo dell’iscrizione all’albo per l’esercizio della professione.
5. Le scuole di sci che occupano maestri di sci sprovvisti dei requisiti di cui agli articoli 6 e 9, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento della somma di lire un milione. In caso di recidiva si applica la sospensione dell’attività per un periodo di trenta giorni nella stagione invernale.
6. Per tutte le altre violazioni della presente legge è comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da cinque a venti volte la tariffa massima prevista ai sensi dell’articolo 29.
7. L’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge, sono effettuati in conformità alle procedure previste dalla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30, e successive modificazioni. Ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale n. 30 del 1994, la Giunta regionale emana direttive per l’esercizio uniforme sul territorio della Regione dell’attività di vigilanza e delle funzioni inerenti l’applicazione delle sanzioni amministrative.
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Art. 32
Norme transitorie.
1. In sede di prima applicazione della presente legge sono iscritti di diritto all’albo professionale regionale e fanno parte del collegio regionale dei maestri di sci, tutti i maestri di sci iscritti nell’elenco regionale di cui all’articolo 5 della legge regionale 1° giugno 1982, n. 23.
1-bis. I maestri di sci iscritti all’albo professionale, ai sensi del comma 1, sono cancellati d’ufficio dall’albo stesso qualora non adempiano agli obblighi previsti nell’articolo 20, comma 1 (24).
2. In sede di prima applicazione sono riconosciute di diritto come «scuole di sci» le scuole di sci autorizzate ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale n. 23 del 1982.
3. Le scuole di cui al comma 2, devono adeguare i loro statuti alle norme della presente legge ed integrare il proprio organico in base all’articolo 24, entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
4. La prima assemblea del collegio regionale dei maestri di sci è indetta dal Presidente della Giunta regionale, mediante avviso da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione e da trasmettere alle associazioni di categoria dei maestri di sci e alle scuole di sci. La presidenza della prima assemblea spetta al maestro di sci più anziano di età.
5. Fino a quando non venga costituito il collegio regionale, le tariffe professionali sono stabilite annualmente dalla Giunta regionale con propria deliberazione, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
6. In sede di prima applicazione e fino a quando non sia costituito il collegio regionale, la comunicazione di cui all’articolo 8 va fatta al comune competente per territorio, mentre l’iscrizione o il nulla osta di cui all’articolo 9, sono richiesti alla struttura regionale competente in materia di sport.
6-bis. A decorrere dall’anno 2011, sono iscritti di diritto all’albo professionale regionale per la disciplina snowboard, di cui all’articolo 5, tutti i maestri di sci che hanno conseguito la specializzazione a seguito dei corsi e degli esami svolti nella Regione Lazio, ovvero che, essendo in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 6, hanno conseguito l’abilitazione a tale insegnamento in altra Regione o nelle province autonome di Trento e Bolzano (25).
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(24) Comma aggiunto dall’art. 10, L.R. 13 luglio 1998, n. 29.
(25) Comma aggiunto dall’art. 2, comma 63, lettera h), L.R. 24 dicembre 2010, n. 9, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal comma 173 del medesimo articolo).
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Art. 33
Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nel capitolo n. 24219 «Spese per attività di formazione professionale di operatori sportivi» del bilancio di previsione esercizio finanziario 1996.
2. Agli oneri relativi agli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
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Art. 34
Abrogazione.
1. La legge regionale 1° giugno 1982, n. 23 è abrogata.