L.R. Lazio 9 settembre 1983, n. 59
L.R. Lazio 9 settembre 1983, n. 59 (1)
Disciplina in materia di funivie, seggiovie, sciovie e slittovie, piste per la pratica delle relative infrastrutture (2)
(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 30 settembre 1983, n. 27.
(2) Vedi, anche, l’art. 43, commi 1, lettera a), e 2, L.R. 20 giugno 2002, n. 15.
TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1
Finalità ed ambito della legge.
La presente legge disciplina la costruzione e l’esercizio nella Regione Lazio, delle funivie, delle seggiovie, delle sciovie e delle slittovie adibite a pubblico servizio di trasporto di persone, nonché la realizzazione e l’esercizio di piste ed annesse infrastrutture, destinate alla pratica dello sci.
Art. 2
Definizione degli impianti a fune.
Agli effetti della presente legge, gli impianti a fune si distinguono in base alle loro caratteristiche tecniche secondo le seguenti definizioni:
1) funivia: impianto di trasporto di persone mediante veicoli sospesi ad una o più funi, tese tra le stazioni estreme ad una conveniente altezza dal suolo ed eventualmente sostenute anche in punti intermedi, e trainati o trattenuti da una o più funi, a meno che siano automotori.
Le funivie si suddividono in base alle loro caratteristiche specifiche nei seguenti tipi:
a) funivia monofune: funivia nella quale i veicoli sono sospesi ad un’unica fune ad anello e sono fissati permanentemente a tale fune (funivia ad attacchi fissi) o collegati temporaneamente ad essa (funivia ad agganciamento automatico);
– seggiovia: funivia monofune i cui veicoli sono seggiole ad uno o più posti;
– cabinovia: funivia monofune i cui veicoli sono cabine chiuse od aperte, ad uno o più posti;
b) funivia bifune: funivia nella quale i veicoli corrono sospesi lungo una o più funi costituenti vie di corsa e sono trainati o trattenuti da una o più funi distinte dalle precedenti o chiuse ad anello;
– funivia bifune (a semplice via di corsa): funivia ad un solo veicolo che, collegato permanentemente alla fune traente percorre una univa via di corsa con movimento a va e vieni;
– funivia bifune (a doppia via di corsa con movimento a va e vieni): funivia bifune nella quale i veicoli (o gruppi di veicoli), collegati permanentemente alla fune traente si muovono a va e vieni simultaneamente ed in senso opposto, ciascuno sulla propria via di corsa;
– funivia bifune (a doppia via di corsa con movimento unidirezionale intermittente): funivia bifune nella quale i veicoli (o gruppi di veicoli), collegati permanentemente alla fune traente, percorrono una diversa via di corsa all’andata ed al ritorno, muovendosi sempre nello stesso verso;
– funivia bifune (a doppia via di corsa con movimento unidirezionale continuo): funivia bifune nella quale i veicoli, collegati temporaneamente alla fune traente dotata di moto continuo, percorrono una diversa linea di corsa all’andata ed al ritorno, muovendosi sempre nello stesso senso;
2) sciovia: funicolare terrestre per il traino di sciatori su piste di neve mediante appositi attacchi fissati ad una fune traente, tesa tra le stazioni estreme ad una conveniente altezza dal suolo, ed eventualmente sostenuta in punti intermedi;
3) slittovia: funicolare terrestre ad una o più slitte striscianti su piste di neve.
Art. 3
Definizione delle piste.
Agli effetti della presente legge, per pista si intende un’area naturalmente od artificialmente innevata, comunque resa idonea alla pratica dello sci, ad uso pubblico, abitualmente adibita alla circolazione degli sciatori, nei cui confronti siano intervenuti da parte dell’Amministrazione regionale, il riconoscimento, la classificazione e l’iscrizione nell’elenco ufficiale, indicati al successivo articolo 34 (3).
Le piste si distinguono in base alle loro caratteristiche tecniche nelle categorie individuate al successivo articolo 25.
(3) Comma così sostituito dall’art. 1, L.R. 17 febbraio 1987, n. 19.
Art. 4
Programmazione regionale.
La localizzazione e la programmazione degli interventi concernenti la realizzazione degli impianti a fune e delle piste di cui alla presente legge, sono attuate in coerenza con gli indirizzi generali e gli obiettivi connessi con la programmazione regionale, per quanto in particolare attiene al corretto e razionale assetto ed uso del territorio ed al rispetto delle sue vocazioni paesaggistiche ed ambientali nonché all’equilibrato sviluppo delle attività produttive, turistiche e dell’utilizzazione del tempo libero.
Alla verifica dell’osservanza della disposizione recata dal precedente comma del presente articolo provvedono gli uffici dell’Amministrazione regionale in sede di esame dei progetti afferenti la realizzazione degli impianti individuati ai precedenti articoli 2 e 3.
TITOLO II
Costruzione ed esercizio degli impianti a fune
Art. 5
Potere di iniziativa.
Il potere di iniziativa per la localizzazione e la installazione degli impianti a fune di cui alla presente legge spetta:
a) all’amministrazione comunale, qualora l’impianto si svolga integralmente nell’ambito del territorio di un comune;
b) all’amministrazione provinciale, sentiti i pareri dei consigli comunali dei comuni interessati, qualora l’impianto si svolga in territori di più comuni facenti parte della medesima provincia;
c) all’amministrazione regionale, sentiti i pareri dei consigli provinciali interessati, qualora l’impianto si svolga nel territorio di più province.
La deliberazione, adottata secondo la rispettiva competenza, dai consigli comunali, dai consigli comunali, dai consigli provinciali e dal Consiglio regionale e recante ogni necessaria indicazione e previsione circa la proposta localizzazione e le caratteristiche di massima dell’impianto a fune da realizzare, è pubblicata, dopo le approvazioni di legge, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Detta deliberazione deve inoltre contenere:
a) l’indicazione del modo con il quale si intende provvedere alla gestione del realizzando impianto a fune, da individuarsi tra quelli stabiliti al successivo articolo 6;
b) l’indicazione, in linea di massima, delle modalità del servizio che si propone di istituire e delle altre condizioni del servizio stesso;
c) l’indicazione, nel caso in cui il regime previsto per la costruzione e l’esercizio del realizzando impianto a fune sia quello della concessione, dei termini entro i quali gli interessati possono proporre domanda ai fini del rilascio della concessione medesima da parte dei soggetti individuati nel successivo articolo 7;
d) l’indicazione della documentazione che gli interessati debbono produrre a corredo della richiamata domanda di concessione, ai fini dell’istruttoria di cui al successivo articolo 8.
Il potere di iniziativa di cui al presente articolo, è esercitato nel rispetto dei principi indicati al precedente articolo 4, ferme restando comunque le definitive determinazioni della Regione Lazio in merito alla verifica della coerenza degli interventi relativi alla realizzazione degli impianti a fune con gli indirizzi generali e gli obiettivi della programmazione regionale, da assumersi in sede di esame e di approvazione dei progetti di costruzione degli impianti medesimi.
Art. 6
Gestione degli impianti a fune.
Gli impianti a fune, di cui alla presente legge, sono gestiti in uno dei seguenti modi:
a) in economia dagli enti locali;
b) mediante aziende speciali;
c) in regime di concessione.
Le concessioni per la costruzione e l’esercizio degli impianti a fune predetti sono accordate alle aziende speciali pubbliche ed alle imprese private sulla base della normativa recata dalla presente legge.
È vietata la sub – concessione, salvo espressa autorizzazione del concedente motivata da esigenze di pubblico interesse.
Art. 7
Potere concessionale.
La concessione alla costruzione ed all’esercizio di funivie, seggiovie, sciovie e slittovie in servizio pubblico è accordata:
a) dal sindaco del comune, previa conforme deliberazione del consiglio comunale, qualora l’impianto si svolga integralmente nell’ambito del territorio comunale;
b) dal presidente della giunta provinciale, previa conforme deliberazione del consiglio provinciale adottata dopo aver preso conoscenza dei pareri dei consigli comunali dei comuni interessati, qualora l’impianto si svolga in più comuni facenti parte della stessa provincia;
c) dal Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa adottata dopo aver preso visione dei pareri dei consigli provinciali interessati, qualora l’impianto si svolga nel territorio di più province.
Nel caso in cui l’impianto interessi il territorio della Regione Lazio e quello di una Regione finitima, la concessione è accordata sulla base della normativa recata dall’articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1977, n. 616.
Art. 8
Domanda di concessione.
La concessione alla costruzione ed all’esercizio degli impianti a fune, di cui al precedente articolo 7, può essere accordata a richiedenti che siano in possesso dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria.
I soggetti interessati, presa visione del contenuto della deliberazione indicata al precedente articolo 5 debbono presentare apposita domanda all’ente concedente, secondo la competenza individuata dal precedente articolo 7 e nei termini stabiliti dallo stesso ente concedente e richiamati alla lettera e) del terzo comma del predetto articolo 5.
A tale domanda deve essere allegata la documentazione di cui al successivo articolo 15.
L’ente concedente provvede all’esame delle domande di concessione in modo da garantire la partecipazione degli interessati e la pubblicità degli atti afferenti il procedimento istruttorio per il rilascio della concessione stessa.
Art. 9
Provvedimento di concessione.
L’ente concedente provvede all’istruttoria concessionale secondo quanto previsto al precedente articolo 8 con l’applicazione, se del caso, dei criteri preferenziali stabiliti dal successivo articolo 12 ed accertando nel contempo il possesso dei requisiti di idoneità morale, tecnica, finanziaria da parte degli aspiranti alla concessione.
Con il provvedimento di assentimento della concessione, l’ente concedente fissa i termini di inizio e di ultimazione dei lavori in rapporto all’approvazione del progetto e stabilisce le modalità per la costituzione di fondi speciali di rinnovo per il macchinario, meccanismi e materiale mobile.
Art. 10
Durata della concessione – rinnovo.
La concessione è accordata:
a) per la durata di venticinque anni per le funivie;
b) per la durata di quindici anni per le seggiovie;
c) per la durata di dieci anni per le sciovie e le slittovie, quando abbiano caratteristiche di stabilità nei riguardi delle parli meccaniche, dei fabbricati e della linea. Negli altri casi, la concessione per le sciovie e le slittovie ha durata stagionale.
Alla scadenza, la concessione può essere rinnovata per la durata di quindici anni per le funivie e di dieci anni per gli altri impianti a fune, fatta eccezione per le concessioni, afferenti sciovie e slittovie, di durata stagionale, per le quali le concessioni stesse possono essere rinnovate di anno in anno.
Per le concessioni aventi durata venticinquennale, quindicennale e decennale, la richiesta di rinnovo deve essere avanzata dal concessionario all’ente concedente entro il trecentosessantacinquesimo giorno antecedente quello di scadenza delle concessioni stesse.
Per le concessioni aventi durata stagionale, la richiesta di rinnovo deve essere avanzata dal concessionario all’ente concedente entro il centottantesimo giorno antecedente quello di scadenza delle concessioni stesse.
Per il rinnovo delle concessioni, l’ente concedente, prima di provvedere al riguardo, deve acquisire il nulla – osta da parte dei competenti organi statali e regionali, i quali valuteranno se e quali prescrizioni debbano essere introdotte per il miglioramento dell’impianto e del materiale mobile, in relazione ai progressi tecnici del settore.
Nel caso in cui l’originario concessionario non chieda il rinnovo della concessione e l’ente concedente ritenga che permangono i motivi di pubblico interesse che dettero luogo a tale concessione, il medesimo ente concedente può accordare la concessione ad altro soggetto richiedente previo esperimento della procedura prevista al precedente articolo 8, ovvero può assumere la gestione diretta dell’impianto, previa acquisizione dell’impianto stesso a prezzo di stima.
Qualora non siano state avanzate richieste di rilascio di concessione e l’ente concedente non ritenga di acquistare l’impianto, questo dovrà essere demolito a cura e spese dell’originario concessionario. Nel caso di inottemperanza da parte dell’ex concessionario, alla demolizione dell’impianto ed all’asporto del materiale di risulta provvede l’ente concedente, addebitando i relativi oneri allo stesso ex concessionario.
La disposizione di cui al comma che precede trova applicazione anche nel caso in cui alla scadenza della concessione, l’ente concedente ritenga che siano venuti meno i motivi di pubblico interesse che dettero luogo al rilascio della concessione stessa.
Il mancato rinnovo della concessione non attribuisce il diritto ad alcun indennizzo.
Art. 11
Revoca e decadenza della concessione.
La concessione alla costruzione ed all’esercizio degli impianti a fune è soggetta a revoca ed a decadenza.
Le concessioni possono essere revocate dall’ente concedente per comprovate esigenze di pubblico interesse. In tal caso, al concessionario spetta un indennizzo per il danno emergente dall’anticipata risoluzione della concessione nonché per l’avviamento.
La decadenza della concessione è pronunciata dall’ente concedente quando il concessionario non ottemperi alle prescrizioni dell’ente concedente o si renda inadempiente agli obblighi derivanti dalla concessione o da norme contenute in leggi e regolamenti.
In luogo della decadenza può essere disposta la sospensione della concessione quando si ritenga necessaria la fissazione di un termine per adempiere alle prescrizioni ed obblighi previsti nel precedente comma.
La decadenza e la sospensione escludono ogni diritto ad indennizzi ed a compensi a qualsiasi titolo.
Art. 12
Prelazione.
Nel rilascio delle concessioni, a parità di condizioni ritenute ammissibili, il concessionario di un impianto a fune ha titolo di prelazione per qualsiasi altro impianto a fune nel territorio di utenza indicato dal piano particolareggiato o da strumenti urbanistici od in mancanza, nella zona interessata dagli impianti.
Art. 13
Espropriazioni per causa di pubblica utilità e procedure collegate.
Ai fini della dichiarazione di pubblica utilità degli impianti a fune e relative infrastrutture, della dichiarazione di urgenza e di indifferibilità dei connessi lavori, della occupazione e della espropriazione di terreni e di altri beni immobili occorrenti, per la realizzazione degli impianti predetti, della imposizione coattiva di servitù eventualmente necessarie per la costruzione e per l’esercizio degli impianti medesimi, nonché ai fini della determinazione delle conseguenti indennità da corrispondersi agli aventi diritto, si applicano le norme stabilite, nella materia, dalla vigente legislazione statale e regionale.
Art. 14
Esclusione dai contributi di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151.
I servizi su impianti a fune, effettuati con finalità prevalentemente turistiche e sportive, sono esclusi dai contributi per l’esercizio e per gli investimenti previsti dalla legge 10 aprile 1981, n. 151.
Art. 15
Documentazione da produrre con la domanda di concessione.
Nel caso in cui il regime previsto per la gestione dell’impianto a fune sia quello della concessione, la relativa domanda dell’aspirante alla concessione stessa deve essere in ogni caso corredata dalla seguente documentazione, ferma restando la facoltà per l’ente concedente di chiedere agli interessati ulteriori atti od elementi che l’ente medesimo ritenga necessari ai fini dell’esame e dell’istruttoria della domanda suddetta:
a) relazione sulle caratteristiche dell’impianto a fune da realizzare e relative infrastrutture;
b) planimetria in scala non inferiore a 1:25.000 della zona interessata dagli impianti con l’indicazione della posizione dell’impianto in relazione a quelli esistenti, riportata sulla cartografia ufficiale dell’istituto geografico militare;
c) piano tecnico – finanziario, recante sia il preventivo di spesa e l’indicazione del modo con il quale il richiedente la concessione intende farvi fronte, sia i presumibili tempi di costruzione dell’impianto.
Art. 16
Approvazione dei progetti.
L’ente concedente trasmette alla Regione Lazio, Assessorato regionale ai trasporti, il provvedimento di assentimento della concessione, corredato dal progetto dell’impianto, costituito dagli elaborati previsti dalla vigente normativa statale prodotto in cinque esemplari, di cui due in bollo, nonché dalla documentazione indicata al precedente articolo 15.
Nel caso in cui la gestione dell’impianto sia da effettuarsi in economia dagli enti locali ovvero mediante azienda speciale, l’ente locale interessato deve produrre all’Amministrazione regionale la deliberazione adottata dai propri competenti organi ed approvata nelle forme di legge, concernente l’assunzione del servizio, nonché il progetto dell’impianto e la documentazione come indicata al comma precedente.
L’Assessorato regionale ai trasporti – dato corso agli adempimenti connessi con la verifica di cui al precedente articolo 4 ed acquisito il nulla – osta sui progetti, ai fini della sicurezza da parte dei competenti uffici del Ministero dei Trasporti – direzione generale della M.C.T.C. (motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) – sottopone i progetti stessi all’approvazione della Giunta regionale.
Successivamente all’approvazione del progetto, l’Assessorato ai trasporti della Regione rilascia il nulla – osta all’inizio dei lavori di costruzione dell’impianto.
Per quanto riguarda in particolare le sciovie, in caso di comprovate urgenti necessità e di impianti tipizzati, può essere concesso il nulla – osta all’inizio dei lavori per la costruzione delle opere murarie ed il montaggio delle parli meccaniche, in attesa dell’approvazione del progetto formale e subordinatamente al parere favorevole espresso ai fini della sicurezza da parte dei competenti uffici del Ministero dei trasporti – direzione generale della M.C.T.C. (motorizzazione civile e dei trasporti in concessione).
Art. 17
Costruzione dell’impianto.
I lavori di costruzione dell’impianto debbono essere diretti da un ingegnere abilitato, iscritto all’albo professionale.
Il direttore dei lavori cura che l’opera venga realizzata in conformità al progetto approvato, che i materiali impiegati siano idonei, che vengano osservate le prescrizioni delle leggi in vigore, anche sotto il profilo dell’osservanza delle norme di sicurezza.
Il concessionario – ovvero l’ente locale, nel caso di gestione in economia o mediante azienda speciale – comunica alla Regione, Assessorato regionale ai trasporti ed ai competenti uffici del Ministero dei trasporti, la data di inizio dei lavori al fine di consentire l’espletamento dei sopralluoghi in corso d’opera che la Regione ed il Ministero predetti ritenessero necessari.
Analoga comunicazione deve essere prodotta ad ultimazione dei lavori.
Art. 18
Personale addetto agli impianti – responsabilità.
Oltre al personale macchinisti, agenti, ed altro, di cui ogni impianto deve essere provvisto ai sensi delle vigenti leggi per assicurare il regolare servizio, il concessionario deve prima dell’apertura dell’impianto al pubblico esercizio, previo benestare della M.C.T.C. (motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) e dell’Assessorato regionale ai trasporti, nominare:
a) per quanto riguarda le funivie:
– il direttore di esercizio, al quale è affidata la responsabilità della manutenzione, dell’efficienza degli impianti e della regolarità e sicurezza dell’esercizio. Il direttore deve essere abilitato ad esercitare la professione di ingegnere nel territorio dello Stato ed avere pratica dei trasporti a fune;
– il capo del servizio, il quale è responsabile dell’osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento di esercizio e di quelle impartite dal direttore nei riguardi del servizio; egli deve risiedere sul posto durante il funzionamento dell’impianto;
b) per quanto riguarda le sciovie e le slittovie:
– il responsabile dell’esercizio. Ove il responsabile dell’esercizio non sia in possesso del titolo di studio di perito industriale, ovvero altro titolo professionale ad indirizzo tecnico equipollente o superiore, il concessionario deve designare un assistente – tecnico, provvisto almeno di uno dei suddetti titoli ed avente sufficiente esperienza in materia di trasporti a fune, per l’espletamento delle incombenze previste dal decreto 15 marzo 1982 del Ministero dei trasporti.
Art. 19
Esercizio provvisorio.
Entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell’ultimazione dei lavori. una commissione, composta da funzionari tecnici della Regione, Assessorato regionale ai trasporti, e del Ministero dei trasporti, ciascuno per quanto di propria competenza provvede ad effettuare la visita di ricognizione dell’impianto, con l’intervento del direttore dei lavori e del concessionario, ovvero, in caso di gestione in economia o mediante azienda speciale, di un rappresentante dell’ente locale.
La Regione, Assessorato regionale ai trasporti, acquisito il verbale redatto dalla commissione di cui al precedente comma, autorizza l’apertura al pubblico esercizio provvisorio dell’impianto, con le condizioni e prescrizioni formulate dalla commissione stessa.
Art. 20
Collaudo.
Entro un anno dall’apertura al pubblico esercizio la Giunta regionale provvede alla nomina della commissione collaudatrice, composta da un ingegnere del Ministero dei trasporti, da questo designato, e da un ingegnere della Regione, Assessorato regionale ai trasporti.
La Giunta regionale approva l’atto di collaudo e ne dà comunicazione all’ente locale interessato.
Art. 21
Regolamento di esercizio.
Il servizio deve svolgersi secondo le modalità e le prescrizioni fissate nell’atto di concessione e nel regolamento di esercizio.
Il regolamento di esercizio di cui al precedente comma deve essere inviato in quattro copie, prima dell’apertura all’esercizio dell’impianto, alla Regione Lazio per l’approvazione.
L’Assessore regionale ai trasporti, acquisito il nulla osta ai fini della sicurezza da parte del competente ufficio del Ministero dei trasporti, è delegato ad approvare il regolamento stesso.
Art. 22
Tariffe.
Le tariffe per l’uso degli impianti da parte del pubblico sono preventivamente approvate dall’ente concedente.
La Giunta regionale può emanare direttive per la determinazione delle tariffe.
Art. 23
Sorveglianza tecnica dell’impianto.
La sorveglianza dell’impianto spetta all’Assessorato ai trasporti della Regione ed al Ministero dei trasporti per quanto di loro competenza, i quali possono disporre in qualsiasi momento ed almeno una volta all’anno ispezioni e verifiche, per controllare l’efficienza tecnica, la sicurezza e la regolarità dell’esercizio.
Gli enti di cui al precedente comma possono imporre prescrizioni e fare eseguire i relativi lavori.
Qualora insorgano ragioni di pubblica incolumità i competenti uffici del Ministero dei trasporti, l’Assessorato regionale ai trasporti nonché gli organi degli enti locali territoriali, possono disporre la sospensione dell’esercizio per i servizi rientranti nelle rispettive attribuzioni.
Art. 24
Tasse sulle concessioni regionali.
Il concessionario è tenuto a versare le tasse, di rilascio ed annuale, nonché il contributo di sorveglianza nella misura, nei modi e nei termini previsti dalle leggi regionali che disciplinano le tasse sulle concessioni regionali (4).
(4) Articolo così sostituito dall’art. 1, L.R. 24 dicembre 1983, n. 78.
TITOLO III
Piste di discesa
Capo I – Piste di discesa ed infrastrutture accessorie
Art. 25
Classificazione delle piste.
Le piste si distinguono in base alle loro caratteristiche tecniche nelle seguenti categorie:
a) campo scuola:
area in lieve pendio, priva di ostacoli e pericoli, idonea alla circolazione di sciatori principianti, che termina su terreno tale da consentire il facile arresto;
b) pista verde – facilissima:
percorso di lunghezza e dislivello limitati, idoneo, in normali condizioni di neve, alla circolazione di sciatori capaci di eseguire almeno curve lente ed a spazzaneve;
c) pista blu – facile:
percorso di pendenza moderata, senza notevoli variazioni di difficoltà, idoneo, in normali condizioni di neve, alla circolazione di sciatori capaci di eseguire correttamente curve a largo raggio a media velocità;
d) pista rossa – di media difficoltà:
percorso di pendenza e dislivello vari, idoneo in normali condizioni di neve, alla circolazione di sciatori capaci di eseguire correttamente curve veloci;
e) pista nera – difficile:
percorso di notevole e varia pendenza, idoneo, in normali condizioni di neve, alla circolazione di sciatori capaci di eseguire curve a corto raggio, ad elevata velocità e su qualche pendio;
f) pista per il fondo:
percorso su terreno vario eventualmente preparato anche su anello.
Art. 26
Le piste devono possedere i seguenti requisiti tecnici:
a) tutte le piste devono essere tracciate in zone idrogeologicamente idonee, non soggette normalmente a valanghe durante il periodo di esercizio;
b) le piste per la discesa devono avere una larghezza calcolata in relazione alla capacità degli impianti di risalita che adducono alle piste in oggetto e, comunque, non inferiore a 20 metri, e possedere caratteristiche consone all’abilità media degli sciatori che presumibilmente decidono di percorrerla; potranno, comunque, essere ammesse larghezze inferiori per brevi tratti debitamente segnalati. In condizioni di medio innevamento le piste devono avere un franco minimo verticale di 3,50 metri. Esse devono avere un andamento tale da non provocare, in condizioni di media velocità l’involontario ed improvviso stacco degli sci dal fondo. Gli eventuali cambiamenti di pendenza devono essere opportunamente raccordati;
c) il fondo non innevato del tracciato deve essere privo di ostacoli o di sporgenze tali che, durante il periodo di normale innevamento della pista, possano affiorare o comunque costituire pericolo per gli sciatori;
d) la parte terminale della pista deve, per larghezza e profilo essere tale da permettere l’agevole e sicuro arresto degli sciatori in relazione alla categoria della pista, tenuta presente anche la possibilità di stazionamento di persone in tale zona;
e) le piste per il fondo devono avere larghezza e profilo tali da consentire l’agevole scorrimento degli sciatori;
f) qualora la complessità e la lunghezza di una pista lo esiga, possono essere imposti dei punti fissi di chiamata dai quali sia possibile richiedere eventuale soccorso;
g) la pista non deve avere attraversamenti con strade carrozzabili aperte al traffico invernale e con tracciati utilizzati da mezzi di risalita a livello;
h) le aree destinate all’impiego di slitte e similari dovranno essere distinte da quelle riservate agli sciatori;
i) l’area comune a più piste deve presentare caratteristiche tali da consentire l’eguale scorrimento degli sciatori provenienti dalle piste confluenti.
… (5).
(5) Comma soppresso dall’art. 2, L.R. 17 febbraio 1987, n. 19.
Art. 27
Domanda per il riconoscimento di piste.
Chi intenda realizzare una pista ovvero promuovere il riconoscimento di una pista esistente, deve presentare all’Amministrazione regionale del Lazio, Assessorato regionale ai trasporti, apposita domanda in competente bollo, corredata dal progetto e dalla relazione illustrativa di cui ai successivi conimi del presente articolo, nonché dalla documentazione attestante la disponibilità, da parte del richiedente, di tutti o di una parte dei terreni interessati, al tracciato della pista stessa (6).
Il progetto è costituito:
1) dalla corografia d’assieme con l’indicazione degli eventuali impianti di risalita in esercizio od in progetto e la loro portata oraria, nonché delle eventuali attrezzature ricettive, di ristoro e di parcheggio;
2) dalla riproduzione del tracciato in scala 1:500;
3) dalla riproduzione del tracciato, su mappa catastale, firmata da un tecnico abilitato completa dell’indicazione delle colture in atto nei terreni interessati e dell’elenco delle ditte proprietarie;
4) dal profilo altimetrico in scala 1:1000 con l’indicazione degli sterri, dei riporti ed altre opere di miglioria, nonché delle distanze progressive e delle sezioni e relative pendenze trasversali delle piste ogni 10 metri di dislivello.
Nella relazione devono essere indicate la struttura geologica dei terreni interessati, le condizioni dl innevamento, la quantità e la qualità degli alberi che eventualmente devono essere abbattuti e che in tal caso debbono essere sostituiti con altri posti a dimora nei luoghi e con le modalità indicate dalla commissione consultiva di cui al successivo articolo 29, nonché l’entità dei venti e la localizzazione delle valanghe.
Qualora il richiedente non abbia la disponibilità di tutti o di parte dei terreni interessati dalle piste, può chiedere che venga costituita la servitù coattiva per la realizzazione della pista.
In questo caso il progetto deve essere corredato da piano particellare, elenco dei proprietari, distinta delle indennità offerte.
Le indennità, per l’imposizione di servitù vengono determinate dal Presidente della Giunta regionale in relazione a quanto disposto dalle leggi in vigore.
La durata della servitù dovrà essere pari a quella della concessione del relativo impianto di risalita.
(6) Comma così sostituito dall’art. 3, L.R. 17 febbraio 1987, n. 19.
Art. 28
Benestare.
L’Assessorato ai trasporti della Regione, dato corso agli adempimenti connessi con la verifica di cui al precedente articolo 4 ed acquisito il parere della commissione consultiva di cui al successivo articolo 29, sottopone il progetto all’approvazione della Giunta regionale.
L’ente competente, ricevuto dalla Regione il provvedimento di approvazione concede il benestare all’apprestamento della pista, e ne dà comunicazione alla Regione.
Art. 29
Commissione consultiva.
È istituita, presso l’Assessorato regionale competente in materia di trasporti, una commissione consultiva dell’Amministrazione regionale in materia di piste. Detta commissione è presieduta dall’Assessore regionale competente ovvero da funzionario regionale, all’uopo dallo stesso Assessore espressamente delegato, ed è composta come segue:
a) un funzionario regionale in servizio presso l’Assessorato regionale ai trasporti;
b) un funzionario regionale in servizio presso l’Assessorato regionale competente in materia di tutela ambientale;
c) tre funzionari regionali rispettivamente in servizio presso gli Assessorati regionali competenti in materia di agricoltura e foreste, turismo ed urbanistica;
d) un rappresentante della FE.N.I.T. (federazione nazionale imprese trasporti), sezione trasporti a fune, dalla stessa designato;
e) un rappresentante della F.I.S.I. (federazione italiana sport invernali), dalla stessa designato;
f) un rappresentante dei maestri di sci, designato dall’associazione scuole maestri di sci;
g) un funzionario regionale in servizio presso l’ufficio geologico della Regione;
h) i sindaci dei comuni i cui territori sono interessati dal tracciato della pista (7).
Funge da segretario un funzionario dell’Assessorato regionale ai trasporti.
I componenti della commissione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale
La commissione è validamente costituita con cinque membri e delibera con la maggioranza dei presenti.
Ai funzionari regionali chiamati a far parte della commissione non compete alcun compenso per la partecipazione ai lavori della commissione stessa, fatta eccezione del trattamento economico di missione, ove dovuto.
Ai membri della commissione, esterni all’Amministrazione regionale, compete il gettone di presenza ed il trattamento economico di missione, secondo le misure e con le modalità di cui alla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60 e successive modificazioni (8).
La commissione esprime parere sui progetti delle piste destinate allo sci entro trenta giorni dal ricevimento del progetto stesso, previo sopralluogo, avendo accertato per le nuove piste il ricorso di tutti i requisiti tecnici di cui al precedente articolo 26 e per le piste già esistenti, anche in difetto di alcuni dei predetti requisiti, quelli indispensabili per garantire la sicurezza e l’incolumità degli utenti (9).
La commissione nell’esprimere il parere si dovrà pronunciare:
– sull’opportunità di realizzare la pista in relazione alle necessità turistiche ed allo svolgimento dello sport invernale nella zona interessata, nonché in relazione agli impianti di risalita esistenti e da realizzare;
– sui requisiti tecnici, sulla portata, sulla segnaletica che caratterizzano la pista, ai fini di accertare la rispondenza della stessa alle convenzioni di legge;
– sulle condizioni di sicurezza sotto l’aspetto idrogeologico;
– sulla categoria di appartenenza della pista.
La commissione, nell’esprimere il parere, può formulare prescrizioni per l’apprestamento, la manutenzione e l’esercizio della pista.
(7) Comma così sostituito dall’art. 4, L.R. 17 febbraio 1987, n. 19.
(8) Comma così sostituito dall’art. 5, L.R. 17 febbraio 1987, n. 19.
(9) Comma così sostituito dall’art. 5, L.R. 17 febbraio 1987, n. 19.
Art. 30
Confluenza in piste esistenti.
Chi intende far confluire una pista in altra già esistente e riconosciuta, deve assumere a proprie cure e spese l’esecuzione delle opere necessarie per conferire alla pista, che viene resa comune, i requisiti previsti nella presente legge.
Alla relativa domanda devono essere allegati una dichiarazione di consenso del titolare della pista già esistente ed una dichiarazione degli interessati circa la ripartizione delle spese di manutenzione.
Nel caso in cui venga negato l’assenso da parte del titolare della pista esistente, la determinazione delle opere necessarie e la suddivisione delle relative spese sarà decisa con proprio decreto, sentita la commissione consultiva di cui al precedente articolo 29, dal Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta stessa. Con lo stesso provvedimento viene determinata l’incidenza percentuale delle spese di manutenzione a carico di ciascun contitolare.
Art. 31
Agibilità delle aree.
Eseguito l’apprestamento della pista, il titolare del benestare deve comunicare all’ente competente ed all’Amministrazione regionale l’ultimazione dei lavori.
La comunicazione deve essere accompagnata da una relazione di un tecnico abilitato iscritto al relativo albo professionale, attestante la conformità delle eventuali strutture realizzate al progetto approvato nonché l’osservanza delle prescrizioni contenute nel parere espresso dalla commissione di cui al precedente articolo 29.
Entro un anno dall’apertura al pubblico esercizio, la Giunta regionale provvede alla nomina del collaudatore, nella persona di un esperto di piste da sci nominato dalla F.I.S.I. (federazione italiana sport invernali).
Art. 32
Assunzione della manutenzione.
Ove la pista non presenti anche temporaneamente, per qualsiasi ragione, i requisiti di percorribilità previsti, il titolare deve provvedere ad apporre, sia sulla pista che alle stazioni degli impianti di risalita adducenti alla pista, appositi avvisi.
Il titolare della pista ha l’obbligo di curare che la stessa, durante il periodo di innevamento sia munita della prescritta segnaletica e mantenga le caratteristiche ed i requisiti tecnici voluti dalla presenta legge.
In caso di prolungata e ripetuta negligenza, l’ente competente o, in via sostitutiva, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale ai trasporti, dispongono la revoca del benestare.
Art. 33
Apertura dell’esercizio.
Gli impianti destinati alla sola risalita di sciatori, possono essere aperti al pubblico esercizio quando almeno una delle piste servite dall’impianto stesso sia idonea sia per le condizioni del fondo, sia per quelle metodologiche, alla pratica dello sci.
Art. 34
Riconoscimento e classificazione delle piste e loro iscrizione nell’elenco ufficiale.
Intervenuto con esito positivo il collaudo, di cui all’articolo 31, ultimo comma, della presente legge, la Giunta regionale procede, con propria deliberazione, all’approvazione dell’atto di collaudo nonché al riconoscimento della pista ed alla sua classificazione secondo le caratteristiche tecniche definite all’articolo 25.
La deliberazione di cui al precedente comma, recante l’approvazione dell’atto di collaudo, il riconoscimento e la classificazione della pista, costituisce a tutti gli effetti provvedimento di autorizzazione, sulla pista stessa, della pratica dello sci ed è comunicata all’ente locale interessato nonché al soggetto cui è stato rilasciato il benestare all’apprestamento della pista medesima.
Con la stessa deliberazione è stabilita la durata dell’autorizzazione ed è ordinata l’iscrizione della pista in un elenco ufficiale istituito e conservato presso l’Amministrazione regionale, Assessorato ai trasporti, cui spetta la vigilanza sulla materia concernente le piste, di cui alla presente legge.
Nell’elenco di cui sopra sono indicati la classificazione e le caratteristiche tecniche della pista, nonché il titolare ed i limiti di durata dell’autorizzazione della pratica dello sci sulla pista medesima.
L’Amministrazione regionale può disporre, d’ufficio ovvero su richiesta dell’ente locale interessato o del titolare dell’autorizzazione, periodici controlli sulla agibilità della pista e sulla sua classificazione (10).
(10) Articolo così sostituito dall’art. 6, L.R. 17 febbraio 1987, n. 19.
Art. 35
Segnaletica.
La segnaletica delle piste deve essere conforme a quella riportata dalla normativa U.N.I. – ente nazionale italiano di unificazione.
Art. 36
Soccorso.
Chi gestisce gli impianti di risalita ed il titolare delle piste, devono assicurare i primi soccorsi agli infortunati ed il trasporto degli stessi alla più vicina guardia medica.
Capo II – Norme per la circolazione sulle piste
Art. 37
Regolamenti comunali.
I comuni del Lazio, nei quali esistono piste da sci, sono tenuti ad includere nei propri regolamenti di polizia urbana, norme relative alla circolazione degli utenti su tali piste allorché non siano riservate a competizioni agonistiche.
Le norme debbono adeguarsi ai principi indicati nella presente legge.
Art. 38
Comportamento e velocità degli sciatori.
Gli sciatori debbono comportarsi in modo da non costituire pericolo per le persone ed intralcio per gli altri sciatori.
Nelle piste da sci è obbligatorio che lo sciatore regoli la velocità in modo che – tenute presenti la propria perizia, le condizioni della pista, le difficoltà del tracciato, la visibilità ed ogni altra circostanza – essa non costituisca pericolo per la sicurezza personale e degli altri sciatori od intralcio alla circolazione di altri mezzi.
Art. 39
Precedenza in senso verticale e sorpasso.
Nelle piste da sci la precedenza spetta a colui che circola a valle rispetto a colui che viene da monte sicché questo ultimo deve curare di evitare investimenti e collisioni.
Colui che intende sorpassare deve assicurarsi di avere spazio sufficiente per eseguire la manovra, tenendo presenti l’abilità e la velocità di coloro che precedono, la larghezza e praticabilità della pista ed ogni altro utile elemento. Egli è responsabile del rischio delle conseguenze del sorpasso, salvo che il sorpassando, da fermo, si metta improvvisamente in movimento.
Colui che viene sorpassato deve cercare di facilitare la manovra evitando repentini ed anormali cambiamenti di direzione.
Il sorpasso deve avvenire normalmente sulla sinistra ed in caso di qualche difficoltà deve essere preceduto dal richiamo convenzionale «pista» a seguito del quale il sorpassato deve portarsi il più possibile sulla sua destra.
Art. 40
Incrocio.
Nell’incrocio di piste o tracciati dovrà essere riservata la precedenza allo sciatore che provenga da destra.
Art. 41
Divieto di stazionamento.
È vietato sostare nelle gole, nei passaggi stretti, dietro i dossi e dovunque la visibilità, per chi sopraggiunge, è ridotta.
Se la fermata è inevitabile, per incidente, l’utente deve, appena possibile, abbandonare la pista e porsi al margine della stessa.
L’utente impossibilitato a muoversi deve segnalare a distanza e lo stesso obbligo ha chiunque si trovi a passare, collocando in genere, due bastoni in croce.
Art. 42
Obbligo di soccorso.
In caso di incidenti cui conseguano danni alle persone, sia l’investitore che ogni altro utente che si trovi sul posto ha l’obbligo di fermarsi e di prestare i primi soccorsi.
Art. 43
Divieti di transito sulle piste.
È vietato percorrere a piedi le piste di sci, salvi i casi di comprovata necessità.
È vietato circolare sulle piste da sci con mezzi cingolati od altri mezzi di trasporto, sportivi o non sportivi, che non siano sci o che non servano espressamente per la sistemazione, la battitura od il rifacimento delle piste stesse.
Durante lo svolgimento delle gare è vietato a chiunque sia estraneo alle stesse, oltrepassare i limiti segnati da transenne, corde e bandiere, sostare sulla pista di gara o percorrerla.
TITOLO IV
Disposizioni finali
Art. 44
Sanzioni.
In caso di violazione delle norme contenute nella presente legge o delle norme che disciplinano la costruzione o l’esercizio degli impianti a fune, si applicano le sanzioni previste dai regolamenti comunali di polizia urbana, le disposizioni del testo unico per la legge comunale e provinciale approvato dal regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni e dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, con le modalità di cui alla legge regionale 15 marzo 1978, n. 6, nonché quelle di cui alle leggi 3 maggio 1967, n. 317 e 24 novembre 1981, n. 689.
Sono altresì applicabili le sanzioni previste dalle leggi regionali in materia di tasse sulle concessioni regionali (11).
(11) Comma aggiunto dall’art. 2, L.R. 24 dicembre 1983, n. 78.
Art. 45
Norme transitorie e finali.
Agli impianti di trasporto a fune in esercizio od in costruzione, continuano ad applicarsi le norme concessionarie già in vigore, se più favorevoli, fino a tre anni, dopo l’entrata in vigore della presente legge.
Nelle more dei provvedimenti regionali di cui all’articolo 34 della presente legge, sulle piste esistenti alla data del 15 ottobre 1983 è consentita la pratica dello sci ancorché le piste stesse difettino del possesso dei requisiti tecnici indicati nel precedente articolo 29, sesto comma, per tale tipo di piste (12).
La pratica dello sci di cui al precedente secondo comma è, comunque, svolta sotto la completa responsabilità dei soggetti che hanno approntato le piste e ne garantiscono l’uso. Tale pratica non potrà, in ogni caso, protrarsi oltre la data del 30 aprile 1988 (13).
(12) Comma così sostituito dall’art. 7, L.R. 17 febbraio 1987, n. 19.
(13) Comma così sostituito dall’art. 7, L.R. 17 febbraio 1987, n. 19.