L.R. Liguria 17 dicembre 2012 n. 44

L.R. Liguria 17 dicembre 2012 n. 44

 

Ordinamento della professione di guida alpina (1)

 

(1) Pubblicata nel B.U. Liguria 19 dicembre 2012, n. 23, parte prima

 

IL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

 

Art. 1 Finalità.

1. La presente legge disciplina l’ordinamento della professione di guida alpina in Liguria, in attuazione della legge 2 gennaio 1989, n. 6 (Ordinamento della professione di guida alpina) e successive modificazioni ed integrazioni e dell’articolo 23 della legge 8 marzo 1991, n. 81 (Legge-quadro per la professione di maestro di sci ed ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina) e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Art. 2 Oggetto della professione di guida alpina.

1. È guida alpina chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna;

b) accompagnamento di persone in ascensioni sci alpinistiche o in escursioni sciistiche;

c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo.

2. Lo svolgimento a titolo professionale delle attività di cui al comma 1, su qualsiasi terreno e senza limiti di difficoltà e, per le escursioni sciistiche, fuori delle stazioni sciistiche attrezzate o delle piste di discesa o di fondo e, comunque, laddove possa essere necessario l’uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche, è riservato alle guide alpine abilitate all’esercizio professionale e iscritte all’albo professionale delle guide alpine istituito dall’articolo 4, salvo quanto disposto dagli articoli 3 e 16.

 

Art. 3 Gradi della professione.

1. La professione si articola in due gradi:

a) aspirante guida;

b) guida alpina-maestro di alpinismo.

2. L’aspirante guida può svolgere le attività di cui all’articolo 2 con esclusione delle ascensioni di maggiore impegno, come definite dal direttivo del Collegio regionale delle guide alpine ai sensi dell’articolo 12, comma 2, con riguardo alle caratteristiche delle zone montuose; il divieto di cui sopra non sussiste qualora l’aspirante guida faccia parte di comitive condotte da una guida alpina-maestro di alpinismo.

3. L’aspirante guida può esercitare l’insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche solo nell’ambito di una scuola di alpinismo o di sci alpinismo.

4. L’aspirante guida deve conseguire il grado di guida alpina-maestro di alpinismo entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l’abilitazione tecnica all’esercizio della professione come aspirante guida. In mancanza, decade di diritto dall’iscrizione all’albo professionale di cui all’articolo 4.

 

Art. 4 Albo professionale delle guide alpine.

1. L’esercizio della professione di guida alpina nei due gradi di aspirante guida e guida alpina-maestro di alpinismo è subordinato all’iscrizione all’apposito albo professionale regionale tenuto, sotto la vigilanza della Regione, dal Collegio regionale delle guide alpine.

2. Il Collegio regionale delle guide alpine rilascia agli iscritti apposita tessera e distintivo.

3. L’iscrizione all’albo professionale della Regione Liguria va fatta per le guide alpine e aspiranti guide che intendono esercitare stabilmente la professione nel corrispondente territorio regionale. L’iscrizione all’albo professionale, tenuto dal Collegio regionale delle guide alpine della Regione Liguria, abilita all’esercizio della professione in tutto il territorio nazionale. Nel caso di esercizio stabile della professione nel territorio di più regioni è ammessa l’iscrizione a più di un albo, sempre che sussistano i requisiti di cui all’articolo 5.

4. Ai fini di quanto previsto al comma 3, è considerato esercizio stabile della professione, l’attività svolta dalla guida alpina maestro di alpinismo o dall’aspirante guida che abbia un recapito, anche stagionale, nel territorio della Regione, ovvero che in essa offra le proprie prestazioni ai clienti per un periodo superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dell’anno.

 

Art. 5 Condizioni per l’iscrizione nell’albo.

1. L’iscrizione all’albo professionale regionale delle guide alpine è subordinata al conseguimento dell’abilitazione tecnica di cui all’articolo 7 della L. 6/1989 e successive modificazioni ed integrazioni ed al possesso dei requisiti previsti dall’articolo 5 della medesima.

 

Art. 6 Trasferimento e aggregazione temporanea.

1. È ammesso il trasferimento, a domanda, della guida alpina-maestro di alpinismo e dell’aspirante guida, iscritta all’albo della Regione Liguria, all’albo corrispondente di un’altra Regione.

2. Le guide alpine e le aspiranti guide alpine iscritte in albi professionali differenti da quello della Regione Liguria che intendono esercitare stabilmente la professione in Liguria devono richiedere l’iscrizione all’albo professionale della Regione Liguria.

3. Il Collegio regionale delle guide alpine provvede all’iscrizione per trasferimento di cui al comma 2, previa presentazione di certificazione, da parte del richiedente il trasferimento, di effettiva iscrizione presso l’albo professionale della Regione o Provincia autonoma di provenienza.

4. I cittadini comunitari che intendono esercitare, stabilmente o temporaneamente, in Liguria la professione di guida alpina sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania).

5. La guida alpina-maestro di alpinismo iscritta ad albo professionale di altra Regione o Provincia autonoma che, per periodi determinati della durata massima di sei mesi, intenda svolgere l’attività di insegnamento presso scuole di alpinismo o di sci alpinismo o comunque intenda esercitare in Liguria, può richiedere l’aggregazione temporanea all’albo professionale della Liguria conservando l’iscrizione all’albo professionale della Regione o Provincia autonoma di provenienza.

6. L’iscrizione per trasferimento o l’aggregazione temporanea limitatamente alle guide alpine-maestri di alpinismo sono disposte dal Collegio regionale delle guide di cui all’articolo 12, previa verifica della sussistenza dei necessari requisiti del richiedente. Il Collegio provvede, altresì, a cancellare dall’albo coloro che hanno trasferito l’iscrizione in altro albo regionale.

 

Art. 7 Abilitazione tecnica all’esercizio della professione di guida alpina.

1. L’abilitazione tecnica all’esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo o di aspirante guida si consegue mediante la frequenza di appositi corsi di formazione e il superamento dei relativi esami.

2. I corsi teorico-pratici per l’abilitazione all’esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e aspirante guida, previsti dall’articolo 7 della l. 6/1989 e successive modificazioni ed integrazioni, sono istituiti dalla Giunta regionale ed organizzati di norma mediante il Collegio regionale delle guide alpine della Liguria ovvero da Centri di Formazione Professionale specializzati nell’attività di montagna.

Possono essere, altresì, istituiti corsi di specializzazione in peculiari discipline afferenti alle figure della guida alpina-maestro di alpinismo ed aspirante guida.

3. Ai corsi di formazione, da organizzarsi almeno ogni due anni, sono ammessi coloro che hanno l’età prescritta per l’iscrizione all’albo professionale. L’ammissione ai corsi di aspirante guida è subordinata al superamento di una prova dimostrativa attitudinale pratica; l’ammissione ai corsi di guida alpina è subordinata all’effettivo esercizio della professione di aspirante guida per almeno due anni.

4. Le commissioni esaminatrici sono nominate dalla Regione, su proposta del Collegio regionale delle guide alpine della Liguria, ai sensi dell’articolo 8.

5. I programmi dei corsi e i criteri per le prove d’esame sono determinati dal Collegio regionale delle guide alpine, garantendo il rispetto dei criteri e dei livelli tecnici e didattici nonché di accertamento, definiti dal Collegio nazionale delle guide alpine italiane e approvati dalla Regione.

6. Le attività previste dal presente articolo non determinano alcun onere a carico del bilancio regionale.

 

Art. 8 Commissione esaminatrice per l’abilitazione alla professione.

1. Le prove finali conseguenti alla partecipazione ai corsi di cui all’articolo 7 sono sostenute innanzi a una commissione esaminatrice nominata dalla Giunta regionale, su proposta del Collegio regionale delle guide alpine della Liguria, e composta da:

a) il dirigente della struttura regionale competente in materia;

b) il Presidente del Collegio regionale delle guide alpine o suo delegato;

c) due istruttori di guida alpina in possesso del diploma di cui all’articolo 7, comma 8, della L. 6/1989 e successive modificazioni ed integrazioni, indicati dal Collegio regionale delle guide alpine;

d) due esperti nelle materie teoriche previste dai programmi indicati dal Collegio regionale delle guide alpine, di cui uno nominato dalla sezione regionale del Club Alpino Italiano (C.A.I.);

e) un medico esperto in medicina sportiva e/o d’urgenza, designato dalla federazione medico-sportiva regionale;

f) un esperto in soccorso alpino, designato dalla delegazione ligure del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino.

2. Per ogni membro della commissione, ad eccezione di quello di cui al comma 1, lettera b), è nominato un membro supplente.

3. La partecipazione alle sedute della commissione avviene a titolo gratuito.

 

Art. 9 Validità dell’iscrizione all’albo.

1. L’iscrizione agli albi professionali ha efficacia per tre anni ed è rinnovata previa presentazione del certificato di idoneità psico-fisica previsto dall’articolo 5 della L. 6/1989 e successive modificazioni ed integrazioni e alla frequenza di apposito corso di aggiornamento professionale.

2. Secondo quanto disposto dall’articolo 3, comma 5, lettera b), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in riferimento ai principi di riforma degli ordinamenti professionali, la presente legge riconosce l’obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dal Collegio nazionale delle guide alpine.

3. Secondo quanto disposto dall’articolo 3, comma 5, lettera e), del d.l. 138/2011 convertito dalla L. 148/2011, in riferimento ai principi di riforma degli ordinamenti professionali, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dal Collegio nazionale delle guide alpine e dagli enti previdenziali dei professionisti.

4. Le guide alpine-maestri di alpinismo che abbiano conseguito il diploma di istruttore di cui all’articolo 7, comma 8, della L. 6/1989 e successive modificazioni ed integrazioni sono esonerate dall’obbligo di frequentare il corso di aggiornamento.

 

Art. 10 Specializzazioni.

1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono conseguire, mediante frequenza di appositi corsi di formazione organizzati dal Collegio nazionale delle guide alpine e il superamento dei relativi esami, le seguenti specializzazioni:

a) arrampicata sportiva in roccia o ghiaccio;

b) speleologia;

c) altre specializzazioni eventualmente definite dal direttivo del Collegio nazionale delle guide alpine.

2. Contenuti e modalità dei corsi e degli esami sono stabiliti dal direttivo del medesimo Collegio.

 

Art. 11 Collegio regionale delle guide alpine.

1. A norma dell’articolo 13 della L. 6/1989 e successive modificazioni ed integrazioni è istituito, quale organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio regionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e delle aspiranti guide della Liguria.

2. Del Collegio fanno parte di diritto tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e le aspiranti guide iscritte all’albo professionale della Regione, nonché le guide alpine-maestri di alpinismo e le aspiranti guide che abbiano cessato l’attività per anzianità o per invalidità, residenti nella Regione.

3. L’assemblea del Collegio è formata da tutti i membri del Collegio medesimo.

4. Il Collegio regionale ha un direttivo composto da un minimo di cinque ad un massimo di dodici rappresentanti, di cui almeno i tre quarti devono essere guide alpine-maestri di alpinismo iscritti al relativo albo professionale, eletti dall’assemblea del Collegio tra i propri componenti, nel numero e secondo le modalità previste dal regolamento del Collegio medesimo.

5. Il direttivo elegge il Presidente del Collegio regionale scegliendolo fra gli iscritti all’albo delle guide alpine-maestri di alpinismo componenti il direttivo medesimo.

6. La vigilanza sul Collegio regionale delle guide, nonché l’approvazione dei regolamenti adottati dal Collegio spettano alla Giunta regionale.

7. Le sedute dell’assemblea sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri del Collegio e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un quinto.

8. Le sedute del direttivo sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo.

 

Art. 12 Funzioni del Collegio.

1. Spetta all’assemblea del Collegio regionale:

a) eleggere il direttivo;

b) approvare annualmente il bilancio del Collegio predisposto dal direttivo;

c) pronunziarsi su ogni questione di massima che venga sottoposta dal direttivo o sulla quale una pronuncia dell’assemblea sia richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti;

d) adottare i regolamenti relativi al funzionamento del Collegio su proposta del direttivo.

2. Spetta al direttivo del Collegio regionale:

a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta degli albi professionali, l’iscrizione nei medesimi, la sospensione e la cancellazione nonché il rilascio dei nullaosta di cui all’articolo 6, comma 3;

b) rilasciare agli iscritti all’albo la tessera di riconoscimento e il distintivo;

c) vigilare sull’osservanza, da parte dei componenti del Collegio, delle regole della deontologia professionale, nonché applicare le sanzioni disciplinari previste dall’articolo 17 della L. 6/1989 e successive modificazioni ed integrazioni;

d) individuare le escursioni di maggiore impegno riservate alle guide alpine e definire il numero massimo di persone accompagnabili secondo le difficoltà della salita nelle varie zone della Liguria;

e) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative di altre categorie professionali nonché di guide alpine di altri paesi e delle altre regioni;

f) esprimere parere, ove richiesto, alla Regione e alle autorità amministrative su tutte le questioni che coinvolgono l’ordinamento e la disciplina della professione, nonché l’attività delle guide;

g) collaborare con le competenti autorità regionali e statali, anche sulla base di apposite convenzioni, ai fini del tracciamento e del mantenimento di sentieri e itinerari alpini, della costruzione e del mantenimento di rifugi e bivacchi, delle opere di disgaggio e in genere di tutto quanto riguarda la tutela dell’ambiente naturale montano e la promozione dell’alpinismo e del turismo montano;

h) organizzare, avvalendosi della Commissione tecnica, ai sensi della L. 6/1989, i corsi di aggiornamento professionale;

i) contribuire alla diffusione della conoscenza e del rispetto dell’ambiente montano e della pratica dell’alpinismo;

j) stabilire la misura del contributo annuale a carico degli iscritti;

k) svolgere ogni altra funzione non espressamente prevista tra quelle spettanti all’Assemblea.

 

Art. 13 Scuole di alpinismo e di sci alpinismo.

1. Possono essere istituite scuole di alpinismo e di sci alpinismo per l’esercizio coordinato delle attività professionali di cui all’articolo 2.

2. Le scuole di alpinismo e sci alpinismo sono riconosciute dalla Giunta regionale e sono iscritte in apposito elenco.

3. Le richieste di riconoscimento delle scuole di alpinismo e di sci alpinismo sono presentate alla Giunta regionale, tramite il Collegio regionale delle guide alpine che formula il proprio parere in merito.

4. La Giunta regionale verifica annualmente la persistenza delle condizioni per il riconoscimento di cui all’articolo 19 della L. 6/1989 e successive modificazioni ed integrazioni, tramite il Collegio regionale delle guide alpine e adotta i conseguenti provvedimenti.

5. La denominazione “Scuola di alpinismo e di sci alpinismo” può essere usata solo dagli organismi riconosciuti ai sensi del presente articolo.

 

Art. 14 Scuole e istruttori C.A.I.

1. Le scuole e gli istruttori del C.A.I. non sono soggetti alla presente legge.

2. All’attività delle scuole e degli istruttori del C.A.I. si applicano le disposizioni di cui all’articolo 20 della L. 6/1989 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Art. 15 Doveri della guida alpina.

1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti agli albi professionali sono tenuti ad esercitare la professione con dignità e correttezza, conformemente alle norme della deontologia professionale e a quanto previsto all’articolo 11 della L. 6/1989 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il compenso spettante al professionista è determinato in base ai principi di cui all’articolo 3, comma 5, lettera d), del d.l. 138/2011 convertito dalla l. 148/2011.

 

Art. 16 Sanzioni.

1. Ai sensi dell’articolo 18 della L. 6/1989 e successive modificazioni ed integrazioni l’esercizio abusivo della professione di guida alpina è punito ai sensi dell’articolo 348 del Codice penale.

2. Chi, essendo iscritto ad un albo di altra Regione o Provincia autonoma, esercita la professione stabilmente in Liguria in violazione delle norme di cui all’articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51,00 a euro 516,00.

3. L’esercizio abusivo di scuola di alpinismo o di sci alpinismo e, in ogni caso, l’apertura e l’esercizio di scuole di alpinismo comunque denominate, in difetto del riconoscimento regionale, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 1.549,00 a carico di ciascuna persona che pratica l’attività di guida alpina nell’ambito dell’organizzazione abusiva.

4. Il mancato rispetto delle tariffe professionali di cui all’articolo 18 della L. 6/1989 e successive modificazioni ed integrazioni è punito con la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 300,00; la reiterata infrazione da parte di una scuola di alpinismo e di sci alpinismo comporta la revoca del riconoscimento.

5. Le guide alpine e le aspiranti guide alpine iscritte all’albo professionale che si rendano colpevoli di violazioni di norme di deontologia professionale, ovvero di norme a carattere comportamentale previste dalla presente legge e dalla L. 6/1989 e successive modificazioni ed integrazioni, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:

a) ammonizione scritta;

b) censura;

c) sospensione dall’albo per un periodo ricompreso nell’arco temporale da un mese a un anno;

d) radiazione.

 

Art. 17 Norme finali e transitorie.

1. In sede di prima applicazione della presente legge sono iscritte di diritto agli Albi professionali e fanno parte del Collegio regionale delle guide tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e le aspiranti guide autorizzate all’esercizio della professione ai sensi della presente legge, nonché le guide alpine-maestri di alpinismo e le aspiranti guide che abbiano cessato l’attività per anzianità o invalidità.

2. Le elezioni del primo direttivo del Collegio regionale sono indette dal Presidente della Giunta regionale.

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

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