L.R. Lombardia 1 ottobre 2014, n. 26
L.R. Lombardia 1 ottobre 2014, n. 26.
Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell’impiantistica sportiva e per l’esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge regionale:
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e finalità.
1. La presente legge reca disposizioni in materia di attività motorie e sportive, riconoscendone la funzione sociale. A tal fine la Regione promuove l’educazione e la formazione della persona, il benessere individuale e collettivo, lo sviluppo delle relazioni sociali, l’inclusione e l’integrazione sociale, il contrasto a ogni forma di discriminazione, la promozione delle pari opportunità, la prevenzione e la cura di malattie e disturbi psico-fisici e il miglioramento degli stili di vita. In particolare, le disposizioni sono orientate al perseguimento delle seguenti finalità:
a) promozione della pratica sportiva e ludico-motoria per le persone di tutte le fasce di età, nonché per le esigenze delle persone con disabilità fisiche, psichiche o sensoriali;
b) diffusione della cultura sportiva, dei valori olimpici e dei principi di lealtà e correttezza da osservare in tutte le discipline e a ogni livello;
c) valorizzazione delle eccellenze sportive;
d) diffusione della pratica sportiva e motoria in ambito scolastico e universitario, anche quale strumento di contrasto al fenomeno della dispersione e dell’abbandono scolastico;
e) sviluppo di politiche integrate tra i settori dello sport, dell’istruzione, della salute, dell’ambiente e del turismo, anche attraverso la promozione e la valorizzazione dei musei dello sport;
f) prevenzione dell’uso di sostanze o pratiche che possano alterare le prestazioni sportive o mettere in pericolo l’integrità psichica o fisica degli atleti;
g) promozione di una maggiore fruibilità, di un efficiente utilizzo e di una equilibrata distribuzione sul territorio degli impianti sportivi, anche con riferimento agli impianti presenti nelle istituzioni scolastiche e delle aree urbane attrezzate all’aperto;
h) promozione dell’attrattività dei territori montani, dell’escursionismo e degli sport della montagna, anche attraverso la migliore fruibilità di rifugi, bivacchi, sentieri, piste di sci e impianti di risalita;
i) formazione, specializzazione e aggiornamento professionale, anche in ambito psicopedagogico e per la disabilità, dei dirigenti, tecnici e operatori sportivi, dei professionisti della montagna, quali maestri di sci e guide alpine, nonché degli insegnanti, a tutela della sicurezza dei praticanti;
j) promozione di iniziative e scambi di esperienze in ambito sportivo in collaborazione con altre Regioni, con le comunità di lavoro dell’arco alpino, con i Paesi dell’Unione europea nonché con quelli extraeuropei;
k) valorizzazione delle tradizioni e vocazioni locali in campo sportivo e delle attività sportive di minore diffusione;
l) diffusione di informazioni relative alle attività e agli impianti sportivi attraverso il sito istituzionale e gli altri canali di comunicazione regionale.
Art. 2 Soggetti coinvolti.
1. La Regione persegue le finalità di cui all’articolo 1 anche con il coinvolgimento degli enti locali, dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell’Unione delle province italiane (UPI), del Comitato internazionale olimpico (CIO), del Comitato internazionale paralimpico (IPC), delle federazioni e organizzazioni sportive internazionali riconosciute da CIO e IPC, del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), del Comitato italiano paralimpico (CIP), delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite riconosciute dal CONI e dal CIP, delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Università, dell’Ufficio scolastico regionale e delle altre istituzioni scolastiche, del Club alpino italiano (CAI), del Collegio regionale dei maestri di sci, del Collegio regionale delle guide alpine, dei soggetti rappresentativi degli esercenti e dei proprietari di impianti di risalita, piste di sci o rifugi, dei gestori delle strutture sportive, dell’Associazione nazionale esercenti funiviari (ANEF Lombardia), nonché di altri soggetti promotori di attività sportive e ricreative.
Art. 3 Definizione degli interventi.
1. Il Consiglio regionale, in coerenza con il programma regionale di sviluppo, definisce con cadenza triennale, su proposta della Giunta regionale, le linee guida d’intervento e le priorità.
2. La Giunta regionale, in coerenza con la deliberazione consiliare di cui al comma 1, individua annualmente le specifiche misure attuative, i relativi strumenti finanziari e i criteri di assegnazione dei benefici e degli incentivi, con particolare riguardo alle seguenti tipologie di intervento:
a) sostegno alla realizzazione di progetti in ambito sportivo e di manifestazioni sportive di rilievo regionale, nazionale e internazionale, in special modo di quelle che promuovono e valorizzano l’attrattività del territorio lombardo;
b) supporto alle famiglie per i costi correlati all’esercizio di attività sportive;
c) promozione di attività fisico-motorie e di iniziative formative in materia rivolte ai docenti delle scuole, in particolare della scuola primaria, in collaborazione con le autorità scolastiche, gli enti locali, il CONI e il CIP;
d) valorizzazione delle attività dell’associazionismo e del volontariato in ambito sportivo;
e) promozione di iniziative, anche in collaborazione con il sistema sanitario, associazioni culturali, turistiche e di volontariato, volte a incentivare la pratica motoria quale fattore di prevenzione, formazione e di tutela della salute, anche attraverso progettualità specifiche multidisciplinari e territoriali;
f) sostegno alla realizzazione, all’adeguamento e alla riqualificazione di impianti sportivi di uso pubblico, compresi quelli scolastici, e di aree attrezzate all’aperto;
g) promozione, in accordo con le istituzioni competenti, di iniziative e convenzioni finalizzate all’utilizzo degli impianti sportivi scolastici pubblici e delle relative attrezzature, in orario extra-didattico;
h) promozione, in accordo con le autorità competenti, di iniziative finalizzate all’utilizzo degli impianti sportivi e delle relative attrezzature presenti in strutture militari;
i) facilitazione nell’accesso al credito degli operatori del settore, anche nell’ambito della costruzione e ristrutturazione di impiantistica sportiva;
j) sostegno alla realizzazione, alla sostituzione, all’adeguamento anche ai fini della sicurezza, alla riqualificazione, al miglioramento ambientale ed energetico, nonché al rifacimento o potenziamento degli impianti di risalita funzionali alla pratica degli sport invernali e della montagna, delle piste di sci, delle strutture, infrastrutture od opere accessorie connesse, degli impianti di innevamento programmato e delle attrezzature per la battitura delle piste;
k) valorizzazione e sostegno alla realizzazione, alla riqualificazione, alla gestione sostenibile e all’accessibilità di rifugi, bivacchi, sentieri e altre opere in ambito montano;
l) sostegno al potenziamento delle attrezzature e delle attività delle squadre di soccorso alpino e all’organizzazione dei servizi valanghe sul territorio regionale;
m) agevolazioni per l’acquisto di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e per la relativa formazione e abilitazione al loro utilizzo;
n) promozione di iniziative in accordo con le amministrazioni giudiziarie e penitenziarie e con il Ministero della Giustizia, per favorire l’esercizio e la pratica sportiva negli istituti di reclusione a favore di minori e adulti;
o) realizzazione di iniziative di sensibilizzazione e comunicazione su temi inerenti all’attuazione della presente legge, in particolare su quelli relativi alla pratica sportiva quale fattore di prevenzione e di tutela della salute.
Art. 4 Finanziamenti e strumenti attuativi.
1. La Giunta regionale, per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 3, può avvalersi dei seguenti strumenti, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato:
a) contributi di natura corrente;
b) contributi a fondo perduto, in conto capitale o in conto interessi;
c) finanziamenti a tasso agevolato.
2. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare con Finlombarda s.p.a., con l’Istituto per il credito sportivo s.p.a. (ICS), con la Cassa depositi e prestiti s.p.a. (CDP), con la Banca europea degli investimenti (BEI) o con altri istituti di credito, individuati nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici, convenzioni tese a promuovere:
a) la costituzione di un fondo di rotazione finalizzato alla concessione di finanziamenti;
b) la costituzione di un fondo finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi sui mutui;
c) la costituzione di un fondo finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto.
3. La Giunta regionale può altresì promuovere l’utilizzo di tecniche di finanziamento con ricorso a capitale privato.
4. La Giunta regionale può, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici, stipulare con istituti di credito, società di assicurazioni e consorzi-fidi iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) convenzioni finalizzate alla concessione, da parte dei medesimi, di garanzie per l’accesso al credito in favore dei soggetti che promuovano attività sportive o che realizzino investimenti negli ambiti previsti dalla presente legge.
Art. 5 Dote sport.
1. Ai fini della presente legge, per dote sport si intende la concessione di buoni o di altre forme di sostegno economico finalizzate a ridurre i costi da sostenere per lo svolgimento di attività sportive da parte di minori residenti in Lombardia.
2. I criteri e le modalità per l’assegnazione delle risorse, definiti con deliberazione della Giunta regionale acquisito il parere della competente commissione consiliare, devono tener conto del reddito familiare dei beneficiari e riservare alle persone diversamente abili una quota pari al dieci per cento della disponibilità finanziaria.
3. La dote sport può essere concessa alle famiglie in cui almeno uno dei due genitori, o tutore, è residente in Lombardia da non meno di cinque anni.
Art. 6 Eccellenze e merito sportivo.
1. La Giunta regionale promuove iniziative volte alla valorizzazione di atleti, operatori e società sportive della Lombardia che si sono distinti per l’eccellenza dei risultati ottenuti e per comportamenti di lealtà e correttezza sportiva, con particolare riguardo ai giovani talenti.
2. La Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare, definisce con propria deliberazione le modalità di attuazione delle iniziative di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale promuove accordi fra le istituzioni scolastiche, CONI e CIP finalizzati alla conciliazione degli orari scolastici con gli impegni sportivi dei giovani talenti regionali.
Art. 7 Anagrafe dell’impiantistica sportiva.
1. È istituita presso la Giunta regionale l’anagrafe degli impianti sportivi di uso pubblico esistenti sul territorio lombardo, quale strumento di ricognizione e monitoraggio, a supporto della programmazione di settore. Nell’anagrafe confluiscono dati e informazioni sull’impiantistica sportiva raccolti e aggiornati, anche con la collaborazione degli enti locali, secondo modalità definite con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 8 Comitato consultivo sportivo.
1. È istituito il Comitato consultivo sportivo, di seguito denominato Comitato, quale organismo con funzioni consultive di cui la Giunta regionale può avvalersi per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1.
2. Il Comitato è presieduto dall’assessore regionale competente in materia di sport o da un suo delegato ed è composto da rappresentanze di soggetti di cui all’articolo 2 individuati dall’assessore sulla base delle tematiche oggetto di consultazione.
3. Le modalità di svolgimento dei lavori del Comitato sono definite con deliberazione della Giunta regionale.
4. La partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo gratuito.
Art. 9 Assistenza nelle attività sportive e tutela del praticante.
1. I corsi per lo svolgimento di attività motorie e sportive, tenuti a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo anche sotto forma di quote sociali di adesione, devono essere svolti da istruttori qualificati o da istruttori di specifica disciplina responsabili della loro corretta conduzione. È inoltre necessaria la presenza di almeno un operatore e dei necessari presidi di primo soccorso nel rispetto della normativa vigente.
2. Sono considerati istruttori qualificati i soggetti in possesso di diploma rilasciato dall’Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di laurea in scienze motorie di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell’articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127) ovvero in possesso di titoli di studio equipollenti conseguiti all’estero e riconosciuti dallo Stato italiano.
3. Sono considerati istruttori di specifica disciplina i soggetti in possesso di corrispondente abilitazione rilasciata dalle federazioni sportive nazionali o dalle discipline sportive associate o dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, nonché i maestri di sci, le guide alpine e gli accompagnatori di media montagna di cui all’articolo 10.
4. Gli esercenti delle strutture sportive devono garantire coperture assicurative per danni agli utenti ascrivibili a responsabilità civile degli stessi esercenti o degli istruttori in relazione all’uso delle attrezzature e dei servizi e allo svolgimento delle attività all’interno delle medesime strutture. Gli stessi esercenti devono inoltre garantire, nei termini previsti dal decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 3 novembre 2010 (Assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti), la copertura assicurativa infortuni per gli iscritti ai corsi, con facoltà di provvedervi a mezzo tesseramento alla federazione sportiva nazionale o disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI o dal CIP, competenti.
CAPO II
Professioni della montagna
Art. 10 Esercizio delle professioni della montagna e organismi di autodisciplina.
1. L’esercizio della professione di maestro di sci e della professione di guida alpina, così come descritte nella legge 8 marzo 1991, n. 81 (Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina) e nella legge 2 gennaio 1989, n. 6 (Ordinamento della professione di guida alpina), è subordinato al possesso della relativa abilitazione e all’iscrizione negli appositi albi regionali, suddivisi per disciplina e grado di preparazione e tenuti dai rispettivi collegi regionali di cui al comma 7. L’esercizio della professione di accompagnatore di media montagna è subordinato al possesso dell’abilitazione e all’iscrizione in apposito elenco speciale tenuto dal collegio regionale delle guide alpine.
2. Le domande di iscrizione agli albi e all’elenco speciale di cui al comma 1 sono presentate ai competenti collegi regionali, corredate della documentazione relativa all’abilitazione conseguita. La domanda si intende accolta qualora all’interessato non venga comunicato il provvedimento di diniego entro trenta giorni.
3. Per i maestri di sci e le guide alpine stranieri non iscritti ad albi italiani, fermo restando quanto stabilito al comma 1, l’iscrizione all’albo è subordinata:
a) al riconoscimento di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania) dell’abilitazione rilasciata dallo Stato di provenienza, se si tratta di cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o di Paesi terzi che abbiano concluso con l’Unione europea accordi in materia di libera circolazione delle persone;
b) al riconoscimento, da parte della Federazione italiana sport invernali (FISI), in accordo con il collegio nazionale, dell’equivalenza dell’abilitazione rilasciata dallo Stato di provenienza e della reciprocità di trattamento, se si tratta di stranieri provenienti da Paesi diversi da quelli di cui alla lettera a).
4. I maestri di sci e le guide alpine iscritti agli albi di altre Regioni, nonché i maestri di sci e le guide alpine che abbiano ottenuto il riconoscimento di cui al comma 3, lettera b), qualora intendano esercitare la professione in Lombardia in modo temporaneo e occasionale, devono comunicare preventivamente al rispettivo collegio regionale della Lombardia il periodo e le località in cui intendono esercitare.
5. I maestri di sci e le guide alpine in possesso dell’abilitazione rilasciata nello Stato di provenienza, se si tratta di cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o di Paesi terzi che abbiano concluso con l’Unione europea accordi in materia di libera circolazione delle persone, qualora intendano esercitare la professione in Lombardia in modo temporaneo e occasionale, devono ottemperare alle prescrizioni dell’articolo 10 del D.Lgs. 206/2007.
6. Le disposizioni relative alle guide alpine contenute nei commi 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli accompagnatori di media montagna, in quanto compatibili.
7. Sono istituiti, quali organismi di autodisciplina e di autogoverno delle professioni di maestro di sci e di guida alpina e accompagnatore di media montagna, rispettivamente, il collegio regionale dei maestri di sci e il collegio regionale delle guide alpine. Le funzioni di vigilanza su tali organismi sono svolte dalla Giunta regionale.
8. I collegi regionali di cui al comma 7 trasmettono alla Giunta regionale, ai fini dell’approvazione, i rispettivi regolamenti organizzativi entro trenta giorni dalla data di adozione. I medesimi regolamenti organizzativi acquistano efficacia se approvati nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, fatte salve eventuali richieste istruttorie che comportano l’interruzione del medesimo termine. I regolamenti organizzativi si intendono approvati trascorso il termine di sessanta giorni dal loro ricevimento o l’ulteriore termine di sessanta giorni a seguito di richieste istruttorie senza che sia intervenuto formale atto di approvazione.
9. La Giunta regionale può concedere ai collegi regionali contributi per interventi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione professionale e per la promozione e diffusione delle attività e delle professioni inerenti alla montagna.
Art. 11 Corsi di formazione ed esami di abilitazione. Aggiornamenti e specializzazioni.
1. L’abilitazione tecnica all’esercizio delle professioni di maestro di sci, di guida alpina e di accompagnatore di media montagna si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici di formazione e previo superamento dei relativi esami ed è rilasciata dalla Giunta regionale.
2. La Regione organizza corsi di formazione finalizzati alla preparazione degli esami di abilitazione, corsi di aggiornamento e corsi di specializzazione per l’esercizio delle seguenti professioni della montagna:
a) maestri di sci, con la collaborazione del rispettivo collegio di cui all’articolo 10, comma 7, nonché degli organi tecnici della FISI;
b) guide alpine per i diversi gradi di aspirante-guida alpina, guida alpina-maestro di alpinismo, accompagnatore di media montagna, con la collaborazione del rispettivo collegio.
3. I maestri di sci, le guide alpine e gli accompagnatori di media montagna hanno l’obbligo di frequentare ogni tre anni un corso di aggiornamento inerente alla propria disciplina. Sono esonerati i maestri-istruttori degli aspiranti maestri di sci in regola con gli aggiornamenti annuali FISI, le guide alpine-maestri di alpinismo in possesso del diploma di istruttore di guida alpina, le aspiranti guide alpine che superino nel periodo considerato l’esame di abilitazione per guide alpine-maestri di alpinismo. La partecipazione ai corsi di specializzazione è facoltativa.
4. La Giunta regionale definisce con regolamento, anche per le persone con disabilità:
a) le modalità di organizzazione e la periodicità dei corsi di abilitazione, aggiornamento e specializzazione;
b) le modalità di nomina e composizione delle commissioni e delle sottocommissioni per le prove attitudinali, per gli esami di abilitazione alle professioni e per gli esami finali dei corsi di specializzazione;
c) le modalità di svolgimento delle prove di esame;
d) le modalità di determinazione della quota di iscrizione per ciascun corso, dei compensi e dei rimborsi spese ai componenti delle commissioni.
5. La Giunta regionale stipula polizze di assicurazione per infortuni e per rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi a favore degli allievi e dei membri delle commissioni in occasione delle prove attitudinali e degli esami finali dei corsi di abilitazione.
Art. 12 Scuole di sci e di alpinismo.
1. L’apertura e l’esercizio di scuole invernali o estive per l’insegnamento della pratica dello sci e di scuole di alpinismo o di sci-alpinismo sono soggetti alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) alla Giunta regionale.
2. Le funzioni di vigilanza sulle scuole di cui al comma 1 sono esercitate dai comuni, dalle province e dai collegi regionali di cui all’articolo 10, comma 7.
3. La Giunta regionale definisce con regolamento i requisiti funzionali delle scuole.
4. Le scuole di sci e le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo, nonché, singolarmente, i maestri di sci, le guide alpine e gli accompagnatori di media montagna devono essere coperti da polizza assicurativa contro i rischi di responsabilità civile verso terzi derivanti dalle proprie attività.
5. È fatta salva la facoltà del CAI di organizzare, secondo le disposizioni della legge 6/1989, scuole e corsi di addestramento a carattere non professionale per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche e per la formazione dei propri istruttori.
CAPO III
Aree sciabili, aree sciabili attrezzate e regole di comportamento
Art. 13 Aree sciabili e aree sciabili attrezzate.
1. Su proposta delle comunità montane, conformemente agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, la Giunta regionale delimita le aree sciabili, previo parere del comitato tecnico di cui al comma 14. Costituisce area sciabile la superficie nell’ambito della quale le comunità montane territorialmente competenti possono autorizzare l’apprestamento di una o più piste destinate alla pratica degli sport sulla neve.
2. La porzione di area sciabile sulla quale la comunità montana ha autorizzato l’apprestamento di una o più piste costituisce area sciabile attrezzata. L’area sciabile attrezzata comprende anche gli impianti di risalita e gli impianti d’innevamento, se presenti.
3. L’autorizzazione all’apprestamento di una pista di cui al comma 2, unitamente alla delimitazione dell’area sciabile di cui al comma 1, costituisce, ai sensi dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo), individuazione dell’area sciabile attrezzata e, pertanto, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione dell’area, previo pagamento della relativa indennità, quantificata consensualmente dal beneficiario della servitù e dal proprietario del fondo servente, secondo quanto previsto dall’articolo 1032 del codice civile qualora l’accordo non venga raggiunto.
4. Le piste, a seconda della destinazione attribuita in sede di autorizzazione all’apprestamento, si distinguono in:
a) piste di discesa, destinate alla pratica dello sci alpino e dello snowboard ovvero alla pratica esclusiva dello sci alpino o alla pratica esclusiva dello snowboard;
b) piste destinate alla pratica dello sci di fondo;
c) piste destinate agli sport che si praticano con la slitta o lo slittino e alla pratica di altri sport sulla neve.
5. Le piste possono essere in tutto o in parte utilizzate come campi-scuola, adeguatamente segnalati, per la pratica dello sport cui sono destinate. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, commi 4 e 5, della legge 363/2003.
6. L’apprestamento della pista e la sua apertura al pubblico sono soggetti alle autorizzazioni di cui ai commi 7 e 9 rilasciate dalla comunità montana competente per territorio.
7. La comunità montana autorizza l’apprestamento di una pista dopo aver accertato che il progetto sia conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nonché alle caratteristiche tecniche definite con il regolamento di cui al comma 15.
8. La comunità montana trasmette copia dell’autorizzazione all’apprestamento alla Giunta regionale, che include la pista nell’elenco regionale delle piste destinate agli sport sulla neve.
9. La comunità montana autorizza l’apertura al pubblico di una pista dopo aver accertato:
a) la conformità all’autorizzazione rilasciata;
b) la sottoscrizione di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile per danni agli utenti e ai terzi derivanti da fatti imputabili al gestore in relazione all’uso della pista;
c) l’istituzione di un adeguato servizio piste, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 11, fatta salva la possibilità di avvalersi di terzi per operazioni particolarmente complesse;
d) l’istituzione di un servizio di primo soccorso per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 12, salvo deroga concessa dalla stessa comunità montana in considerazione del fatto che l’estensione della pista o altre circostanze locali consentono un equivalente soccorso da parte degli ordinari servizi di soccorso;
e) l’avvenuta nomina di un direttore della pista per lo svolgimento dei compiti di coordinamento e direzione del servizio pista e del servizio di soccorso;
f) la predisposizione di spazi per l’esposizione, in modo ben visibile e chiaro delle informazioni, delle regole di comportamento e della segnaletica delle piste.
10. Il direttore della pista e i servizi pista e soccorso possono essere comuni a più piste.
11. Gli addetti al servizio pista svolgono compiti relativi alla delimitazione, segnatura, preparazione, protezione, controllo e messa in sicurezza della pista, alla collocazione della segnaletica, anche all’esposizione e alla diffusione di informazioni relative alle regole di comportamento degli utenti, nonché alla regolazione dell’accesso, come specificato nel regolamento. In particolare, essi precludono l’accesso alla pista in caso di pericolo.
12. Gli addetti al servizio di soccorso svolgono attività di pronto intervento per prestare i primi soccorsi e per trasportare l’infortunato sino ad affidarlo agli ordinari servizi di soccorso.
13. L’utilizzo delle piste a scopo agonistico è subordinato all’omologazione rilasciata dalla FISI, nel rispetto del regolamento della Federazione internazionale sci (FIS).
14. La Giunta regionale costituisce, con propria deliberazione, il comitato tecnico delle aree sciabili di cui al comma 1, determinandone la composizione e le modalità di funzionamento e specificandone i compiti da svolgersi senza oneri a carico della Regione.
15. La Giunta regionale definisce con regolamento:
a) le caratteristiche tecniche delle piste;
b) la documentazione da allegare al progetto di apprestamento ai fini del rilascio dell’autorizzazione, tra cui in particolare una relazione redatta da tecnici abilitati nelle materie di rispettiva competenza, che attesti il rispetto per l’ambiente, l’idoneità idrogeologica e l’assenza di pericoli, in particolare di frane e valanghe;
c) i requisiti dei direttori delle piste;
d) i compiti degli addetti al servizio piste;
e) i requisiti degli addetti al servizio soccorso;
f) le modalità di utilizzo delle piste di sci in periodo di non innevamento, in particolare per la pratica delle discipline del mountain biking.
Art. 14 Regole di comportamento.
1. Ai fini della presente legge, si considera utente dell’area sciabile attrezzata chiunque vi si trovi per qualsiasi motivo. I riferimenti contenuti nel presente articolo ai gestori delle piste o degli impianti di risalita si intendono estesi anche ai loro incaricati.
2. Gli utenti delle aree sciabili attrezzate devono comportarsi con diligenza e prudenza in modo da non mettere in pericolo gli altri o arrecare danni a persone o cose. In particolare, essi sono tenuti a osservare le regole di comportamento di cui alla legge 363/2003, dall’articolo 8 all’articolo 17, e all’allegato 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 dicembre 2005 (Segnaletica che deve essere apposta nelle aree sciabili attrezzate), nonché le seguenti ulteriori prescrizioni:
a) rispettare la segnaletica e le regole di utilizzo degli impianti di risalita;
b) attenersi alle istruzioni impartite dai gestori delle piste o degli impianti;
c) fare uso esclusivamente degli attrezzi tipici della pratica dello sport sulla neve a cui la pista è destinata;
d) rispettare quanto specificato con regolamento dalla Giunta regionale;
e) non abbandonare rifiuti o danneggiare l’ambiente.
3. Gli utenti delle superfici innevate diverse dalle aree sciabili attrezzate che praticano sport sulla neve devono rispettare le regole di comportamento di cui al comma 2, in quanto applicabili. Gli sciatori fuori pista, gli escursionisti d’alta quota e gli sci-alpinisti devono inoltre munirsi di appositi attrezzi e sistemi elettronici per consentire un più facile tracciamento e il conseguente intervento di soccorso.
4. La risalita della pista a piedi, con gli sci ai piedi o con le racchette da neve è di norma vietata. Essa è ammessa previa autorizzazione del gestore dell’area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in caso di urgente necessità e deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le regole di comportamento di cui al presente articolo, al relativo regolamento, nonché quelle adottate dal gestore dell’area sciabile attrezzata.
5. Il gestore della pista, il gestore dell’impianto di risalita o le persone competenti per la vigilanza e per l’accertamento delle violazioni possono percorrere la pista con qualunque mezzo nei soli casi e limiti in cui sia necessario per l’esercizio dei loro compiti. Tali soggetti non possono tuttavia usare mezzi meccanici se non in caso di chiusura al pubblico della pista o nei casi e limiti in cui sia necessario e urgente per l’esercizio dei loro compiti, comunque facendo uso di segnaletica luminosa e acustica.
CAPO IV
Disposizioni finali
Art. 15 Sanzioni.
1. Con riferimento alla disciplina inerente all’assistenza nella pratica delle attività sportive si applicano le seguenti sanzioni:
a) da 2.500 euro a 10.000 euro per chi gestisce le strutture di cui all’articolo 9, comma 4, senza la copertura assicurativa prescritta dal medesimo comma 4;
b) da 2.500 euro a 10.000 euro per la violazione di quanto disposto all’articolo 9, comma 1.
2. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, l’inosservanza delle regole di comportamento di cui all’articolo 14 comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni:
a) da 30 euro a 150 euro per il mancato utilizzo del casco protettivo;
b) da 250 euro a 1.000 euro per l’omissione di soccorso;
c) da 25 euro a 250 euro per la violazione di una delle altre regole.
3. In relazione alla disciplina delle professioni sportive inerenti alla montagna si applicano le seguenti sanzioni:
a) da 1.500 euro a 3.000 euro per chi esercita nel territorio regionale la professione di maestro di sci o di guida alpina:
1) senza essere iscritto ai rispettivi albi regionali, per la disciplina esercitata o per il grado esercitato;
2) senza avere ottenuto il riconoscimento di cui all’articolo 10, comma 3;
3) senza aver effettuato la comunicazione di cui all’articolo 10, comma 4;
4) senza aver ottemperato al disposto dell’articolo 10 del D.Lgs. 206/2007;
b) da 1.500 euro a 3.000 euro per chi esercita nel territorio regionale la professione di accompagnatore di media montagna senza essere iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 10, comma 1;
c) da 2.500 euro a 10.000 euro per la mancata stipulazione della polizza di cui all’articolo 12, comma 4;
d) da 1.500 euro a 3.000 euro, in solido, per coloro che esercitano un’attività corrispondente a una scuola di sci o a una scuola di alpinismo o di sci-alpinismo, comunque denominata, in difformità dall’articolo 12.
4. Con riferimento alla disciplina delle aree sciabili attrezzate si applicano le seguenti sanzioni:
a) da 5.000 euro a 25.000 euro per chi appresta, apre al pubblico o gestisce una pista senza l’autorizzazione di cui all’articolo 13, comma 9;
b) da 2.500 euro a 20.000 euro per chi appresta, apre al pubblico o gestisce una pista in difformità dall’autorizzazione;
c) da 20.000 euro a 200.000 euro per chi gestisce una pista senza una copertura assicurativa;
d) da 2.500 euro a 20.000 euro per chi gestisce una pista senza il servizio piste di cui all’articolo 13, comma 9, lettera c);
e) da 2.500 euro a 20.000 euro per chi gestisce una pista senza aver nominato il direttore;
f) da 50 euro a 250 euro per chi gestisce una pista senza esporre la segnaletica o le informazioni relative alle regole di comportamento degli utenti di cui all’articolo 14;
g) da 2.500 euro a 20.000 euro per chi gestisce una pista senza aver ottemperato alle prescrizioni del regolamento riguardanti la delimitazione, la preparazione e la protezione della pista stessa;
h) da 20.000 euro a 200.000 euro per il gestore che non abbia assicurato il soccorso e il trasporto di infortunati;
i) da 5.000 euro a 50.000 euro per il gestore che non abbia chiuso una pista o parte di essa in caso di pericolo o inagibilità.
5. L’accertamento dell’infrazione di cui al comma 4, lettera a), comporta la chiusura della pista, fino al rilascio della relativa autorizzazione.
6. Fatto salvo quanto previsto dalla legge n. 363/2003, sono competenti per la vigilanza, l’accertamento, l’irrogazione delle sanzioni e l’introito delle somme riscosse:
a) i comuni per le violazioni delle disposizioni di cui all’articolo 9, commi 1 e 4;
b) i comuni, anche su segnalazione dei maestri di sci, per le violazioni delle regole di comportamento degli utenti;
c) i comuni per le violazioni della disciplina dei maestri di sci, delle guide alpine e degli accompagnatori di media montagna;
d) i comuni e le province per le violazioni della disciplina delle scuole di sci e delle scuole di alpinismo e di sci-alpinismo;
e) le comunità montane per le violazioni della disciplina delle aree sciabili attrezzate.
7. Gli enti che, nell’esercizio della vigilanza, abbiano constatato violazioni diverse da quelle di loro competenza, ne devono dare immediata segnalazione al soggetto competente ai sensi del comma 6.
8. Per quanto non previsto dal presente articolo, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e, in particolare, le disposizioni di cui all’articolo 11 della medesima legge.
Art. 16 Clausola valutativa.
1. La Giunta regionale informa il Consiglio sull’attuazione della legge e sui risultati da essa ottenuti tramite la promozione di attività motorie, lo sviluppo della relativa impiantistica e l’esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna. A tal fine, la Giunta trasmette al Consiglio una relazione, con cadenza triennale, che documenta e descrive:
a) come la domanda e l’offerta di risorse finanziarie si è distribuita fra gli interventi previsti e sul territorio regionale e in quale misura è stata soddisfatta la richiesta espressa dai destinatari;
b) con quali modalità e tempi sono stati erogati i contributi ed è stata diffusa l’informazione ai possibili destinatari, quali eventuali criticità o fattori di successo sono stati riscontrati nel corso dell’attuazione delle misure previste;
c) in che modo l’anagrafe prevista dall’articolo 7 è stata implementata e ha supportato la programmazione di settore;
d) in quale misura è aumentato l’utilizzo di impianti sportivi di uso pubblico e il numero delle iscrizioni ad associazioni o società sportive;
e) qual è stato l’andamento dei flussi turistici legati alle attività montane e degli infortuni degli sciatori nelle aree attrezzate e degli utenti delle superfici innevate.
2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l’esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.
Art. 17 Disposizioni transitorie e finali.
1. Gli organizzatori dei corsi e gli esercenti delle strutture sportive, devono adeguarsi alle disposizioni dell’articolo 9, commi 1 e 4, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
2. Fino all’adeguamento di quanto disposto al comma 1, i corsi di cui all’articolo 9, comma 1, sono svolti alla presenza di istruttori qualificati o istruttori di specifica disciplina.
3. La Regione può disporre ispezioni e controlli al fine di verificare il rispetto delle previsioni della presente legge.
4. Le disposizioni del Reg. reg. 6 dicembre 2004, n. 10 (Promozione e tutela delle discipline sportive della montagna, in attuazione della legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 “Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia”) continuano a trovare applicazione, per quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, sino alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento.
Art. 18 Abrogazioni.
1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni:
a) la legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 (Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia);
b) la legge regionale 11 giugno 1998, n. 9 (Realizzazione, ammodernamento e potenziamento degli impianti per l’esercizio degli sport invernali);
c) l’articolo 4, comma 6, della legge regionale 24 marzo 2003, n. 3 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico, territorio e servizi alla persona);
d) l’articolo 1, comma 11, della legge regionale 5 maggio 2004, n. 12 (Modifiche a leggi regionali in materia di potestà regolamentare);
e) l’articolo 4, comma 2, della legge regionale 20 dicembre 2004, n. 36 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione – Collegato 2005”);
f) l’articolo 3, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 2012, n. 21 (Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2013);
g) l’articolo 9, comma 2, della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 5 (Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2007).
Art. 19 Norma finanziaria.
1. Alle spese di natura corrente, derivanti dall’attuazione degli interventi di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), k), l), m), n), quantificate in euro 3.275.370,68 a valere sull’esercizio 2014, euro 3.290.000,00 a valere sull’esercizio 2015 ed euro 450.000,00 a valere sull’esercizio 2016, si provvede con le risorse disponibili alla missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio per l’esercizio finanziario 2014 e successivi.
2. Alle spese di natura corrente, derivanti dall’attuazione degli interventi di cui all’articolo 3, comma 2, lettera o), quantificate in euro 185.486,18 a valere sull’esercizio 2014 ed euro 102.546,94 a valere sull’esercizio 2015, si provvede con le risorse disponibili alla missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 1 “Spese correnti” e programma 02 “Giovani”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio per l’esercizio finanziario 2014 e successivi.
3. Alle spese in conto capitale derivanti dall’attuazione degli interventi di cui all’articolo 3, comma 2, lettere f), j), k), quantificate in euro 4.108.862,00 a valere sull’esercizio 2014, euro 8.926.583,00 a valere sull’esercizio 2015 ed euro 1.175.000,00 a valere sull’esercizio 2016, si provvede con le risorse complessivamente disponibili alla missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio per l’esercizio finanziario 2014 e successivi.
4. Per la realizzazione della dote sport di cui all’articolo 5 è autorizzata per il 2014 la spesa di euro 1.000.000,00.
5. Agli oneri di cui al comma 4 si fa fronte mediante riduzione di euro 1.000.000,00 della disponibilità di competenza e di cassa della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, programma 03 “Altri fondi” e corrispondente aumento della missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio per l’esercizio 2014 e successivi.
6. Per gli interventi di promozione delle eccellenze regionali di cui all’articolo 6, quantificate in euro 100.000,00 a valere sull’esercizio 2014, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio per l’esercizio finanziario 2014 e successivi.
7. Alle spese previste agli articoli 10 e 11, quantificate in euro 293.000,00 a valere sull’esercizio 2014, euro 303.000,00 a valere sull’esercizio 2015 ed euro 250.000,00 a valere sull’esercizio 2016, relative a corsi di formazione, ivi compresi i compensi e i rimborsi spese dei componenti delle commissioni esaminatrici dei corsi e il sostegno ai collegi regionali lombardi dei maestri di sci e delle guide alpine, per l’attività di collaborazione all’organizzazione dei corsi finalizzati alla promozione e diffusione dell’attività di montagna, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio per l’esercizio 2014 e successivi.
8. Alla copertura degli oneri discendenti dalla stipula delle polizze assicurative di cui all’articolo 11 si fa fronte con le risorse allocate alla missione 01 “Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo”, programma 11 “Altri servizi generali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio per l’esercizio 2014 e successivi.
9. Gli introiti derivanti dall’applicazione dell’articolo 11, comma 4, lettera d), confluiscono al Titolo 3 “Entrate extra-tributarie” – tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti”, iscritti allo stato di previsione delle entrate del bilancio per l’esercizio 2014 e successivi.
10. Per gli esercizi successivi al 2014:
a) le spese correnti di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), k), l), m), n), o) e agli articoli 5 e 6 trovano copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziate alle missioni/programmi sopracitate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari;
b) le spese correnti di cui agli articoli 10 e 11 sono determinate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari ai sensi dell’articolo 22 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione);
c) le spese in conto capitale di cui all’articolo 3, comma 2, lettere f), j), k) sono determinate annualmente con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari ai sensi dell’articolo 25, comma 4, della L.R. 34/1978.
La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.