L.R. Molise 20 agosto 1984, n. 19

L.R. Molise 20 agosto 1984, n. 19

 

Norme in materia di trasporti di competenza regionale – Deleghe

 

Pubblicata nel B.U. Molise 1° settembre 1984, n. 18.

 

 

 

TITOLO I

 

Princìpi fondamentali

 

Art. 1

Oggetto della legge.

 

La presente legge disciplina in modo unitario ed organico:

 

a) la materia dei trasporti pubblici locali, intesi come tali i servizi adibiti normalmente al trasporto collettivo di persone e di cose effettuati in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite e offerta indifferenziata, con esclusione di quelli di competenza dello Stato;

 

b) le funzioni amministrative comunque pertinenti alla materia dei trasporti, attribuite alla competenza propria o delegata della Regione, ai sensi del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e delle altre leggi dello Stato.

 

 

 

Art. 2

Finalità.

 

Al fine di realizzare una diretta interazione tra politica di sviluppo economico e sociale, assetto del territorio e organizzazione dei trasporti, la Regione:

 

a) riconosce al servizio dei pubblici trasporti il carattere di servizio sociale con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche, sanitarie e turistiche;

 

b) assegna al servizio stesso un ruolo di compartecipazione allo sviluppo economico della Regione e di riequilibrio territoriale;

 

c) armonizza la politica regionale dei trasporti con gli obiettivi del piano nazionale dei trasporti e delle sue articolazioni settoriali.

 

 

 

Art. 3

Materie.

 

In armonia con le finalità di cui al precedente articolo 2, la Regione:

 

a) disciplina le funzioni amministrative proprie e delegate attribuite alla competenza regionale dal D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dalle altre leggi dello Stato;

 

b) provvede all’individuazione delle funzioni amministrative che siano suscettibili di delega o di subdelega agli Enti locali e all’attuazione della delega stessa;

 

c) predispone il Piano regionale dei trasporti in connessione con la politica di sviluppo regionale, perseguendo l’integrazione dei vari modi di trasporto e delle relative infrastrutture, anche al fine di evitare aspetti di concorrenzialità;

 

d) predispone Piani annuali o pluriennali di intervento sia per gli investimenti che per l’esercizio dei trasporti pubblici locali, in armonia con le vigenti disposizioni regionali in materia di programmazione e di bilancio;

 

e) partecipa all’elaborazione del Piano nazionale dei trasporti e dei Piani di settore, giusta quanto previsto dall’art. 2 della legge quadro 10 aprile 1981, n. 151;

 

f) definisce i limiti territoriali dei bacini di traffico sulla base di criteri funzionali alle esigenze di organizzazione del territorio e della mobilità, prescindendo, ove tali esigenze lo richiedano, dalle convenzionali organizzazioni amministrative fondate su circoscrizioni tradizionali e storiche;

 

g) fissa i criteri direttivi e programmatici per l’elaborazione dei Piani di bacino di traffico da parte degli Enti locali allo scopo di assicurarne la coerenza con il Piano regionale dei trasporti ed anche al fine del coordinamento tra i sistemi di trasporto di più bacini;

 

h) fissa gli indirizzi per l’organizzazione e la ristrutturazione dei servizi di trasporto;

 

i) stabilisce le modalità di approvazione dei Piani di bacino e dei provvedimenti di organizzazione e ristrutturazione di cui alle precedenti lettere g) ed h) del presente articolo;

 

l) disciplina l’esercizio del trasporto pubblico, compreso quello urbano, tenendo presente la concezione unitaria del servizio nell’ambito dei bacini di traffico e favorendo la circolazione e l’uso dei mezzi collettivi di trasporto nei centri urbani;

 

m) promuove e attua la partecipazione alla gestione delle funzioni amministrative in materia di trasporti pubblici locali da parte degli Enti locali, anche attraverso l’istituto della delega;

 

n) realizza la partecipazione degli Enti locali e delle parti sociali all’elaborazione e all’attuazione del Piano regionale dei trasporti;

 

o) provvede annualmente, ed in collaborazione con gli Enti locali, o loro Associazioni, alla rilevazione dei costi effettivi dei trasporti pubblici locali;

 

p) provvede all’erogazione dei contributi di investimento e d’esercizio di cui alla lettera d) del presente articolo, direttamente o attraverso gli Enti locali delegati.

 

 

 

TITOLO II

 

Funzioni amministrative regionali proprie o delegate

 

Art. 4

Elenco delle funzioni.

 

Le funzioni amministrative regionali, proprie o delegate, ivi incluse quelle già esercitate dallo Stato, riguardano principalmente:

 

A) In materia di tranvie e linee automobilistiche e filoviarie di interesse regionale:

 

1) la concessione all’impianto e all’esercizio;

 

2) la vigilanza sulla regolarità dell’esercizio;

 

3) la concessione all’impianto e all’esercizio delle autostazioni;

 

4) la vigilanza sulle autostazioni dei servizi di linea;

 

5) le agevolazioni di viaggio a favore di particolari categorie di soggetti;

 

6) il personale dipendente da imprese concessionarie.

 

B) In materia di noleggi e servizi da piazza:

 

1) l’approvazione dei Regolamenti comunali che disciplinano i servizi da noleggio e da piazza nonché l’approvazione delle determinazioni comunali riguardanti il numero degli autoveicoli da adibire a detti servizi.

 

C) In materia di autotrasporto:

 

1) la tenuta dell’Albo provinciale degli autotrasportatori.

 

D) In materia finanziaria:

 

1) la concessione e l’erogazione di contributi di investimento e di esercizio.

 

E) In materia di trasporto a fune:

 

1) la determinazione delle norme di carattere generale e tecnico;

 

2) l’adozione di provvedimenti amministrativi e tecnici previsti dalle predette norme.

 

F) In materia di trasporti e di circolazione dei veicoli eccezionali:

 

1) il rilascio delle autorizzazioni per i trasporti e la circolazione dei veicoli eccezionali sulla rete viaria regionale con esclusione delle autostrade, delle strade statali e di quelle militari.

 

 

 

Art. 5

Attribuzioni degli Organi regionali.

 

La potestà regolamentare, la fissazione di criteri ed indirizzi generali e l’emanazione di direttive relative all’esercizio delle funzioni di cui al precedente art. 4 sono attribuite al Consiglio regionale.

 

Al medesimo consesso sono attribuite le competenze in materia di Piani e programmi, e le altre funzioni risultanti dai successivi articoli della presente legge.

 

La Giunta regionale esercita le attribuzioni conferitele dall’art. 22 dello Statuto.

 

Sono di competenza della Giunta Regionale:

 

– la fissazione delle modalità da seguire nella formazione dei Piani di bacino, in coerenza con le direttive e i criteri generali indicati dal Piano regionale dei trasporti;

 

– l’esercizio delle funzioni relative all’esecuzione delle determinazioni del Consiglio regionale;

 

– l’esercizio delle funzioni precisate dai successivi articoli della presente legge;

 

– l’approvazione delle modalità di esercizio;

 

– l’esercizio delle altre funzioni amministrative non attinenti ad attività programmatorie.

 

In attuazione dei propri princìpi statutari ed ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 1 della legge 10 aprile 1981, n. 151, la Regione delega, di norma, l’esercizio delle funzioni amministrative agli Enti locali che le esercitano in forma singola o associata.

 

L’individuazione delle funzioni delegabili e la disciplina della delega sono contemplate nei successivi articoli della presente legge.

 

Il Presidente della Giunta dirige le funzioni delegate dallo Stato ai sensi dell’art. 121 della Costituzione.

 

 

 

TITOLO III

 

Pianificazione dei trasporti locali

 

Art. 6

Piano regionale dei trasporti.

 

Il Piano regionale dei trasporti è il documento programmatico fondamentale della politica dei trasporti locali. Esso contiene:

 

a) l’individuazione delle linee principali del trasporto su scala regionale ed interregionale, e relative infrastrutture, con riguardo al Piano di sviluppo regionale ed al Piano generale nazionale dei trasporti;

 

b) l’integrazione dei vari modi di trasporto e delle relative infrastrutture con riguardo anche alle linee di trasporto e relative infrastrutture, di rilevanza nazionale;

 

c) l’individuazione, in coerenza con le previsioni dei Piani turistici, delle zone nelle quali sono consentiti l’impianto e l’esercizio del trasporto a fune e l’apertura di piste di discesa nonché la fissazione dei relativi criteri generali;

 

d) l’individuazione delle linee del trasporto e le relative infrastrutture per il collegamento dei bacini di traffico;

 

e) l’indicazione dell’ordine prioritario degli interventi tecnici e finanziari in materia dei trasporti pubblici locali;

 

f) le direttive ed i criteri generali per la formazione dei Piani di bacino;

 

g) il sistema di gestione per ciascuna linea di cui alle lettere a) e d) del presente articolo, da individuare tra quelli consentiti dal successivo articolo 12;

 

h) la delimitazione territoriale dei bacini di traffico e la fissazione delle direttive e dei criteri generali per la formazione dei Piani di bacino;

 

i) le direttive da osservare da parte dei Comuni nella formazione degli strumenti urbanistici per favorire la circolazione e l’uso dei mezzi collettivi di trasporto nei centri urbani;

 

l) gli indirizzi generali di politica tariffaria in armonia con quanto previsto dall’art. 6 della legge 10 aprile 1981 n. 151. Il Piano regionale dei trasporti ha carattere pluriennale con riferimento temporale dal programma di sviluppo regionale. Esso si attua mediante Piani annuali. Il Piano regionale viene redatto a cura dell’Assessorato ai Trasporti, sulla base del contributo del Comitato di cui al successivo art. 7 ed è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

 

La partecipazione alla pianificazione degli Enti locali e delle forze sociali è disciplinata dal successivo art. 8.

 

 

 

Art. 7

Comitato Tecnico Regionale Trasporti.

 

È istituito il « Comitato Tecnico Regionale dei Trasporti » (C.T.R.T.) composto da:

 

1) L’Assessore Regionale ai Trasporti o Funzionario da esso delegato, con funzione di Presidente;

 

2) I Funzionari Regionali responsabili dei settori:

 

– Trasporti

 

– Turismo

 

– Istruzione

 

– Sanità

 

– Bilancio

 

3) Un rappresentante delle FS, designato dalla stessa Azienda;

 

4) Un rappresentante dell’ANAS designato dalla stessa Azienda;

 

5) Un rappresentante per ciascuna Provincia in servizio presso gli Uffici tecnici;

 

6) Due rappresentanti del Ministero dei Trasporti di cui uno designato dalla Direzione Generale M.C.T.C (Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione) ed uno della Direzione Generale P.O.C. (Programmazione Organizzazione e Coordinamento);

 

7) Un dipendente regionale del Settore Trasporti, con funzioni di Segretario, designato dall’Assessore regionale ai Trasporti.

 

La partecipazione alle sedute della Commissione è onorifica. Ai componenti residenti in un comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione competono il rimborso delle spese e l’indennità chilometrica nella misura prevista per i funzionari regionali (3).

 

Il Comitato è organo consultivo della Giunta regionale e collabora con l’Assessorato ai Trasporti.

 

Il Comitato è validamente riunito con la presenza di almeno 6 dei componenti in carica.

 

(3) Comma così sostituito dall’art. 64, comma 1, lettera a), L.R. 26 gennaio 2012, n. 2, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 81 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Ai componenti del Comitato di cui al primo comma del presente articolo, con l’esclusione dei funzionari regionali, compete per ogni giornata di seduta il gettone di presenza nella misura prevista dall’art. 1 della legge regionale 1° marzo 1983, n. 7. In tali sensi è integrato l’elenco allegato (A) annesso alla citata legge regionale n. 7 del 1983. Ai Funzionari responsabili dei settori nonché al Segretario del Comitato compete, se dovuta, l’indennità di trasferta oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.».

 

 

 

(omissis)

 

 

 

TITOLO VII

 

Impianti a fune – piste di discesa e relative infrastrutture

 

Art. 42

Impianti a fune.

 

La costruzione e l’esercizio degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico sono soggetti a concessione.

 

Le relative concessioni vengono accordate, nell’ambito delle rispettive competenze, dalle Autorità indicate nel successivo art. 62.

 

 

 

Art. 43

Durata della concessione.

 

La durata della concessione è commisurata alla vita tecnica dell’impianto.

 

Fermo restando il predetto limite, la durata può essere prorogata in relazione agli ammodernamenti effettuati. Alla scadenza, la concessione viene rinnovata con il procedimento previsto dalla presente legge, alle stesse condizioni oppure alle condizioni previste nel progetto di adeguamento se sono state nel frattempo emanate altre normative tecniche di sicurezza.

 

Qualora alla scadenza della concessione il concessionario non ne richieda il rinnovo e l’Ente concedente ritenga che permangono i motivi di pubblico interesse che dettero luogo alla concessione, il medesimo Ente può accordare la concessione ad altro soggetto richiedente, previa acquisizione da parte di quest’ultimo dell’impianto stesso a prezzo di stima.

 

In caso di mancata richiesta di rinnovo della concessione alla data di scadenza della stessa, il concessionario è tenuto a demolire gli impianti a propria cura e spese ove l’Ente concedente ritenga che siano venuti meno i motivi di pubblico interesse che dettero luogo alla concessione.

 

In mancanza, può provvedere d’ufficio, a spese del concessionario, l’Ente che ha rilasciato la concessione.

 

 

 

Art. 44

Provvedimento di concessione.

 

Il provvedimento di concessione implica ad ogni effetto la dichiarazione di pubblica utilità degli impianti e di tutte le relative infrastrutture previste nei progetti approvati, nonché l’urgenza ed indifferibilità dei lavori anche in deroga a disposizioni regionali già in vigore.

 

Il concessionario di un impianto di trasporto a fune ha il diritto di prelazione per la concessione di qualsiasi altro impianto di trasporto a fune nel territorio d’utenza indicato nel Piano particolareggiato o, in mancanza, in un territorio indicato nella planimetria di cui al successivo art. 45 lettera b).

 

 

 

Art. 45

Istanza di concessione.

 

La domanda di concessione deve essere presentata all’Ente competente.

 

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

 

a) relazione sulle caratteristiche dell’impianto;

 

b) planimetria a scala, non inferiore a 25.000, della zona interessata dagli impianti, con l’indicazione della posizione dell’impianto in relazione a quelli esistenti, riportata sulla cartografia ufficiale dell’Istituto Geografico Militare;

 

c) progetto di massima dell’impianto in 6 esemplari;

 

d) documenti comprovanti la disponibilità dei terreni interessati dalla concessione, per un periodo di tempo pari alla durata della concessione stessa.

 

Qualora manchi la disponibilità dei terreni, nella domanda di concessione dovrà proporsi l’espropriazione, l’imposizione di servitù o la sclassificazione o la concessione di beni demaniali.

 

Ove ricorra la condizione di cui al precedente comma, alla domanda dovranno essere allegati:

 

– Piano particellare dei beni;

 

– Elenco dei proprietari dei beni privati o delle Amministrazioni che utilizzano i beni pubblici;

 

– Indennità che si propone di corrispondere determinata sulla base del Bollettino Regionale che riporta i valori dei beni immobiliari e del Bollettino Provinciale che indica i valori dei fitti dei terreni agricoli in relazione alla loro effettiva utilizzazione.

 

La domanda di concessione, corredata dei documenti di cui ai comma precedenti del presente articolo e delle deliberazioni delle Amministrazioni interessate, sarà trasmessa alla Regione, per il tramite dell’Assessorato ai Trasporti.

 

La Regione acquisisce i pareri degli Enti interessati ed il parere tecnico dell’Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per i provvedimenti di cui al successivo art. 46.

 

 

 

Art. 46

Approvazione progetti e regolamenti di esercizio.

 

La Giunta regionale approva, sentita la Commissione consiliare competente, i progetti ed i regolamenti di esercizio.

 

L’Ente concedente, ricevuto dalla Regione il provvedimento di approvazione del progetto di massima, accorda la concessione, nella quale stabilisce il termine per la presentazione del progetto esecutivo.

 

L’Ente concedente approva il progetto esecutivo e stabilisce i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.

 

Le verifiche, le prove e i collaudi vengono effettuati secondo la normativa statale vigente.

 

All’espletamento delle operazioni di cui al precedente comma partecipa un ingegnere dell’Assessorato regionale ai Trasporti.

 

La Giunta regionale approva l’atto di collaudo ed autorizza il pubblico esercizio definitivo.

 

I lavori di cui al precedente terzo comma dovranno essere diretti, per conto del concessionario, da un ingegnere iscritto all’albo.

 

Il direttore dei lavori dovrà curare a che l’opera venga realizzata in conformità delle previsioni del progetto approvato, che i materiali impiegati siano idonei, che si ottemperi alle prescrizioni previste dalle leggi in vigore e a quanto altro disposto dalle norme di sicurezza vigenti.

 

Le norme sopra indicate si applicano anche quando occorre modificare gli impianti esistenti oppure quando è necessario adeguarli alle norme tecniche di sicurezza che venissero emanate in prosieguo di tempo.

 

L’approvazione dei progetti di cui al presente articolo è subordinata al rilascio del nulla osta ai fini della sicurezza previsto dall’art. 3 del D.P.R. n. 753 del 1980, da parte dei competenti Uffici della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione.

 

 

 

Art. 47

Tassa di concessione

Contributo di sorveglianza.

 

La concessione che autorizza la costruzione degli impianti e quelle che autorizzano gli adeguamenti alle norme tecniche, sono soggette al pagamento della tassa di concessione e del contributo di sorveglianza regionale, nella misura indicata dalle disposizioni in vigore.

 

 

 

Art. 48

Direttore responsabile di esercizio.

 

Ogni impianto deve essere diretto da un direttore o da un responsabile di esercizio da nominare prima dell’apertura al pubblico esercizio, secondo le norme del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

 

 

 

Art. 49

Piste di discesa e relative infrastrutture.

 

La costruzione delle piste di discesa e delle infrastrutture accessorie è soggetta ad autorizzazione.

 

Sono piste di discesa le aree naturalmente od artificialmente innevate e comunque rese idonee alla circolazione di chi utilizza sci.

 

L’uso di mezzi similari è consentito su aree appositamente attrezzate e destinate.

 

Per l’ottenimento delle autorizzazioni all’esercizio delle piste di discesa è data preferenza al concessionario dell’impianto di risalita.

 

Sono infrastrutture accessorie delle piste di discesa tutte le opere concorrenti alla sicurezza o al conforto degli utenti e del personale addetto, ovvero al miglior utilizzo delle piste stesse.

 

 

 

Art. 50

Condizioni apertura all’esercizio.

 

Le piste di discesa possono essere aperte al pubblico esercizio quando sono autorizzate e debitamente segnalate.

 

 

 

Art. 51

Requisiti tecnici delle piste.

 

La pista deve possedere i seguenti requisiti tecnici:

 

a) essere tracciata in zona non soggetta a frane o valanghe durante il periodo di esercizio;

 

b) essere conforme alla normativa UNI ed internazionale, ove non in contrasto con la normativa nazionale;

 

c) essere debitamente provvista di segnaletica.

 

L’area comune a più piste deve presentare caratteristiche tali da consentire l’agevole scorrimento degli sciatori provenienti dalle piste confluenti.

 

 

 

Art. 52

Documentazione per costruzione piste di discesa.

 

Il concessionario dell’impianto di risalita o altro soggetto che intenda costruire una pista di discesa, deve presentare alla Giunta regionale, per il tramite dell’Assessorato ai Trasporti, apposita domanda corredata del progetto, di una relazione illustrativa e dei documenti legali attestanti la disponibilità dei terreni ricadenti nel tracciato della pista.

 

Il progetto è costituito da:

 

– riproduzione del tracciato su mappa catastale;

 

– profilo altimetrico su scale 1/1000, con indicate le pendenze trasversali della pista ed ogni cambiamento di pendenza e con intervallo minimo di 50 metri;

 

– riproduzione del tracciato su scala 1/5000 su carta topografica;

 

– descrizione e schemi delle eventuali opere da effettuare.

 

Dovranno inoltre essere indicati gli eventuali mezzi di risalita, in esercizio o in progetto, con la specificazione della portata oraria degli stessi.

 

Qualora il richiedente non abbia la disponibilità di tutti o parte dei terreni, nella domanda può chiedere che venga costituita la servitù coattiva, o in casi particolari, per la migliore utilizzazione della pista di discesa, che si proceda all’espropriazione.

 

Le indennità per l’utilizzo delle aree saranno determinate con gli stessi criteri previsti dal precedente articolo 45.

 

 

 

Art. 53

Manutenzione piste.

 

La manutenzione delle piste si distingue in estiva (durante l’intero periodo di non innevamento) ed invernale (durante l’intero periodo di innevamento).

 

Sia la manutenzione estiva che invernale sono a carico del titolare dell’autorizzazione di cui all’art. 49.

 

 

 

Art. 54

Parere Commissione consultiva.

 

Il Settore Trasporti trasmette la domanda, entro 60 giorni dal ricevimento, alla Commissione consultiva di cui al successivo art. 59, la quale, previo sopralluogo da parte di uno o più componenti designati, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, a maggioranza semplice, esprime il suo parere:

 

a) sull’opportunità della pista in relazione alle necessità turistiche ed allo sviluppo dello sport invernale della zona interessata, nonché in relazione agli eventuali impianti di risalita;

 

b) sui requisiti tecnici, sulla portata e sulla segnaletica che caratterizzeranno la pista, ai fini di accertare la rispondenza della stessa alle condizioni di legge;

 

c) sulle condizioni di sicurezza sotto l’aspetto idrogeologico;

 

d) sulla categoria di appartenenza della pista.

 

La Commissione nell’esprimere il suo parere, può indicare le prescrizioni per l’apprestamento e la manutenzione della pista.

 

 

 

Art. 55

Autorizzazione per apprestamento pista

Collaudo.

 

Il Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della Giunta stessa, sentito il parere della Commissione consultiva di cui all’art. 59, rilascia con proprio decreto, ove ne ricorrano le condizioni, l’autorizzazione regionale all’apprestamento della pista, fissando i termini di ultimazione dell’opera e nominando contestualmente uno o più collaudatori dell’Assessorato regionale ai Trasporti.

 

 

 

Art. 56

 

Il titolare delle piste che intende far confluire una pista in altra già esistente e riconosciuta, deve assumere a proprie cure e spese l’esecuzione delle opere necessarie per conferire alla pista, che viene resa comune, i requisiti di cui all’articolo 48 della presente legge, sopportando inoltre una parte proporzionale delle spese già fatte e di quelle richieste per la manutenzione dell’opera. Alla relativa domanda deve essere allegata una dichiarazione di consenso del titolare della pista riconosciuta.

 

Eseguito l’apprestamento della pista, l’interessato deve comunicare all’Amministrazione regionale il completamento dell’opera per il successivo collaudo.

 

 

 

Art. 57

Rilevazione stato innevamento piste.

 

Il titolare della pista effettua il rilevamento dello stato nevoso della pista e ne divulga i risultati al pubblico con ogni mezzo a sua disposizione.

 

Durante il periodo di non innevamento si dovrà procedere alla sistemazione dei terreni comunque interessati dalla pista e dalle sue pertinenze, al fine di evitare il verificarsi di fenomeni di erosione con conseguente perdita della loro stabilità e possibile turbamento del regolare regime delle acque.

 

Entro i limiti dell’area a vegetazione deve essere assicurata la permanente copertura vegetativa e con periodici controlli ed interventi manutentori, deve essere garantita la perfetta efficienza di drenaggi, condutture, tombini, canaletti e fossetti per la captazione, deviazione, dispersione o razionale accompagnamento delle acque profonde e superficiali.

 

La funzionalità delle eventuali opere artigianali deve essere sempre garantita anche a mezzo di interventi integrativi.

 

Ove la pista non presenti, anche contemporaneamente, per qualsiasi ragione, i requisiti di percorribilità previsti, il titolare della stessa deve provvedere ad apporre sia sulla pista che alle stazioni degli impianti di risalita adducenti alla pista appositi avvisi.

 

Il titolare della pista ha l’obbligo di curare che la stessa, durante il periodo di innevamento, sia munita della prescritta segnaletica e mantenga le caratteristiche e i requisiti tecnici voluti dalla legge.

 

In caso di prolungata o ripetuta negligenza, il Presidente della Giunta regionale dispone la revoca dell’autorizzazione.

 

 

 

Art. 58

Tariffe.

 

Le tariffe d’uso degli impianti a fune sono determinate dall’Impresa concessionaria per i servizi che non usufruiscono dei contributi di cui alla legge n. 151 del 1981 (10 aprile 1981). In ogni caso le tariffe dovranno essere presentate, per il visto, all’Ente concedente, almeno 20 giorni prima dell’entrata in vigore.

 

 

 

Art. 59

Commissione consultiva.

 

Presso l’Assessorato ai Trasporti è costituita una Commissione consultiva dell’Amministrazione regionale in materia di piste, presieduta dal Componente della Giunta regionale preposto all’Assessorato stesso.

 

Fanno parte della Commissione un funzionario, responsabile di settore, per ciascuno dei seguenti Assessorati:

 

– Trasporti

 

– Agricoltura e Foreste

 

– Turismo

 

– Urbanistica e Edilizia residenziale

 

– Patrimonio

 

– Un rappresentante del CAI (Club Alpino Italiano)

 

– Un rappresentante della FISI (Federazione Italiana Sport Invernali)

 

– Un rappresentante dei maestri di sci su una terna di nominativi designati dall’Associazione regionale maestri di sci.

 

Partecipa alla seduta della Commissione il Sindaco, senza diritto di voto, o suo delegato, del Comune interessato alla materia da trattare ed il rappresentante del titolare dell’autorizzazione di esercizio della pista di discesa.

 

Funge da Segretario un funzionario dell’Assessorato ai Trasporti.

 

I componenti della Commissione sono nominati con Decreto del Presidente della Giunta regionale.

 

La Commissione è validamente costituita con la presenza di 5 membri e delibera con voto a maggioranza dei presenti.

 

I componenti della Commissione durano in carica 3 anni.

 

La partecipazione alle sedute del Comitato è onorifica. Ai componenti residenti in un comune diverso da quello in cui ha sede il Comitato competono il rimborso delle spese e l’indennità chilometrica nella misura prevista per i funzionari regionali (35).

 

[Ai funzionari responsabili dei settori, nonché al Segretario della Commissione, compete, se dovuta, l’indennità di trasferta oltre il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute] (36).

 

(35) Comma così sostituito dall’art. 64, comma 1, lettera b), L.R. 26 gennaio 2012, n. 2, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 81 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Ai componenti la Commissione, con esclusione dei funzionari regionali, compete, per ogni giornata di seduta, il gettone di presenza nella misura prevista dall’art. 1 della legge regionale 1° marzo 1983, n. 7. In tali sensi è integrato l’elenco allegato A) annesso alla citata legge regionale n. 7 del 1983.».

 

(36) Comma abrogato dall’art. 64, comma 1, lettera c), L.R. 26 gennaio 2012, n. 2, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 81 della stessa legge).

 

 

 

Art. 60

Norme transitorie.

 

Agli impianti di trasporto a fune in esercizio o in costruzione, continuano ad applicarsi le norme concessionali già in vigore se più favorevoli (37).

 

È ammesso l’esercizio delle piste di discesa già esistenti, anche in difetto dei requisiti previsti dalla presente legge, fino al rilascio dell’autorizzazione regionale. Tale esercizio avrà comunque termine entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge.

 

Fino a quando l’U.N.I. non avrà emanato le norme relative alle piste di discesa, la Commissione di cui all’art. 59 della presente legge si ispirerà nei suoi pareri alle risultanze dei lavori del sottogruppo che nell’ambito dell’Ente di Unificazione (U.N.I.) ha allo studio le norme stesse.

 

La Commissione potrà avvalersi come consulente, a spese del richiedente l’autorizzazione alla pista, di un membro del citato sottogruppo, scelto dall’Assessore ai Trasporti.

 

(37) Come da avviso di rettifica pubblicato sul B.U. 16 settembre 1984, n. 19.

 

 

 

Art. 61

Ispezioni – Repressione abusi e sanzioni pecuniarie.

 

Le violazioni delle disposizioni sugli impianti a fune contemplate dalla presente legge sono disciplinate dalla normativa statale di cui al D.P.R. 2 luglio 1980, n. 753.

 

In qualsiasi momento della costruzione dell’impianto e della sua gestione, i funzionari della M.C.T.C. e quelli della Regione – Settore Trasporti – possono disporre verifiche e ispezioni per controllare la regolarità dell’esercizio e l’efficienza dell’impianto.

 

I funzionari regionali sopra indicati, effettuate le verifiche, formulano le proprie osservazioni su un registro di ispezione che sarà conservato a cura del direttore di esercizio. Gli stessi funzionari, se hanno rilevato inadempienze e irregolarità, redigono verbale di contravvenzione, che sarà trasmesso alla Regione – Settore Trasporti – entro 5 giorni, per la notifica alla parte interessata. Se in sede ispettiva si dovesse ravvisare la necessità di sospendere l’esercizio, i funzionari medesimi dispongono la sospensione dello stesso e ne danno comunicazione alla Regione – Settore Trasporti -.

 

In caso di apertura al pubblico esercizio degli impianti di risalita destinati allo sci, senza la prescritta autorizzazione all’esercizio delle piste, il responsabile del funzionamento degli impianti stessi è soggetto alla sanzione amministrativa di L. 1.000.000.

 

 

 

Art. 62

Competenza rilascio concessioni per impianti a fune.

 

Le funzioni concernenti le concessioni per la costruzione e l’esercizio degli impianti di trasporto a fune restano assegnate, nei rispettivi ambiti territoriali, alle Province e ai Comuni ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771.

 

La concessione è accordata dal Sindaco del Comune interessato, previa deliberazione del Consiglio comunale, quando la linea si svolge integralmente nell’ambito del territorio comunale.

 

Qualora la linea si svolga in territori di più Comuni facenti parte della medesima Provincia, la concessione è accordata dal Presidente della Giunta provinciale, previa conforme deliberazione del Consiglio provinciale, adottata dopo aver preso conoscenza dei pareri dei Consigli comunali dei Comuni interessati che devono essere resi entro 60 giorni dalla richiesta. In mancanza, si prescinde dal parere dei Consigli comunali . Rimane ferma la competenza della Regione qualora l’impianto interessi il territorio di più Province. In tali casi, la concessione è accordata dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.

 

Qualora l’impianto interessi il territorio di più Regioni, la concessione è accordata, previa intesa con le Regioni finitime, secondo le norme dell’art. 8 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

 

È fatta salva l’osservanza delle norme riguardanti le concessioni in materia urbanistica ed edilizia.

 

 

 

TITOLO VIII

 

Delegazione e subdelegazione di funzioni regionali

 

Capo I – Tramvie linee automobilistiche e filoviarie

 

Art. 63

Concessione tramvie, linee automobilistiche e filoviarie.

 

La concessione dei servizi di autolinee, tramvie e filovie che interessano più Comuni, è delegata al Consorzio di bacino nel cui territorio sono esercitati.

 

Se i Comuni appartengono a più bacini, la competenza delegata spetta al Consorzio di bacino nel cui territorio si svolga la massima parte del percorso.

 

La delega concerne tutte le funzioni amministrative in materia di concessione di cui al titolo II art. 4, punti 1, 2, 5, 6, della presente legge, e viene attuata con apposito provvedimento del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, entro 3 mesi dalla data di costituzione del Consorzio di bacino.

 

Sono altresì delegate al Consorzio di bacino le autorizzazioni di cui al precedente articolo 13.

 

Resta ferma la competenza regionale allorché trattasi di servizi che interessino territori di Regioni contermini.

 

Gli Enti delegati possono avvalersi dei servizi tecnici e amministrativi regionali prima di decidere sulle domande di concessione.

 

Nelle more di attuazione delle deleghe di cui ai precedenti commi del presente articolo, le funzioni oggetto delle deleghe stesse vengono esercitate dalla Regione secondo la disciplina contenuta nella legge 28 settembre 1939, n. 1822, integrata dalle disposizioni di cui alla presente legge.

 

 

 

TITOLO VIII

 

Delegazione e subdelegazione di funzioni regionali

 

Capo II – Autostazioni

 

Art. 64

Delega ai Comuni.

 

La concessione all’impianto e all’esercizio delle autostazioni è delegata ai Comuni nel cui territorio deve essere ubicata l’autostazione.

 

 

 

TITOLO VIII

 

Delegazione e subdelegazione di funzioni regionali

 

Capo III – Autotrasporto merci, autorizzazione per i trasporti e i veicoli eccezionali

 

Art. 65

Albo provinciale degli autotrasportatori.

 

Le attività istruttorie relative alla tenuta dell’Albo provinciale degli Autotrasportatori di merci per conto di terzi, come definite con deliberazione della Giunta regionale in data 13 marzo 1980, n. 609, restano subdelegate alle Province di Campobasso e di Isernia secondo le disposizioni della legge regionale 16 dicembre 1978, n. 30.

 

Le istruttorie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono trasmesse dalle Segreterie dei Comitati provinciali alle rispettive Province.

 

 

 

Art. 66

Circolazione trasporti e veicoli eccezionali.

 

Nelle more dell’emanazione da parte della Regione di nuove norme per la disciplina organica di tutta la materia riguardante lo svolgimento delle funzioni attribuite alle Regioni con legge 10 febbraio 1982, n. 38, il Presidente della Giunta, o suo delegato, previa istruttoria del competente Ufficio dell’Assessorato ai Trasporti, a datare dal 1° gennaio 1985 provvede al rilascio delle autorizzazioni, per le strade di competenza regionale, concernenti il transito dei trasporti e dei veicoli eccezionali. Alla Regione sarà corrisposto l’eventuale indennizzo di cui agli artt. 7 e 8 del decreto interministeriale 23 gennaio 1984. Tale indennizzo qualora è del tipo previsto dall’articolo 8 del citato decreto sarà ripartito dalla Regione, ove ricorra il caso, tra gli Enti locali proprietari delle strade mediante criteri statistici fissati con apposita delibera della Giunta regionale (38).

 

All’Assessorato regionale ai Trasporti competono gli adempimenti di cui all’art. 3 del decreto interministeriale Lavori Pubblici – Trasporti 23 gennaio 1984 per la formazione e l’aggiornamento del catasto stradale, contenente tutte le informazioni necessarie per il rilascio diretto da parte della Regione delle autorizzazioni al transito eccezionale su strade regionali, provinciali e comunali nonché per la tenuta aggiornata dell’archivio delle autorizzazioni rilasciate.

 

Al fine di snellire l’iter burocratico, la Regione, per le strade di propria competenza, ove le autorizzazioni interessino:

 

a) i veicoli di cui al 1° comma, n. 2, dell’art. 10 del T.U. 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dall’art. 1 della predetta legge n. 38 del 1982;

 

b) i veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari, macchine operatrici, nonché autoveicoli ad uso speciale e gli altri veicoli elencati nell’art. 9 del citato D.L. 23 gennaio 1984 e sempre che la circolazione dei veicoli elencati ai punti a) e b) si svolga su percorsi ricadenti nella circoscrizione territoriale di un solo Ente proprietario della strada; delega le funzioni di cui al primo comma del presente articolo all’Ente proprietario nel cui territorio si svolge la circolazione dei veicoli. Pertanto la richiesta di autorizzazione va prodotta a tale Ente proprietario in uno con il versamento dell’eventuale indennizzo.

 

Per la circolazione delle macchine agricole e operatrici, come individuate dagli artt. 29 e 30 del T.U. n. 393 del 1959, anche se la circolazione stessa interessa la rete viaria di più Enti proprietari, la Regione delega le funzioni di cui al primo comma del presente articolo alla Provincia nel cui territorio è ubicata la strada sulla quale si svolge il maggiore itinerario. Pertanto a tale Provincia va presentata l’istanza di autorizzazione e pagato l’eventuale indennizzo.

 

I proventi rinvenienti dall’indennizzo corrisposto dai richiedenti l’autorizzazione saranno incamerati dalla Provincia con le modalità e nella misura prevista dagli artt. 7 e 8 del predetto decreto interministeriale 23 gennaio 1984, e dalla stessa Provincia saranno ripartiti e versati in favore degli Enti proprietari interessati proporzionalmente alle percorrenze chilometriche effettuate sulle strade di ciascuno di essi ovvero con i criteri statistici fissati dalla prevista delibera della Giunta regionale di cui al primo comma del presente articolo ove ricorra il caso di indennizzo del tipo indicato all’art. 8 del più volte citato decreto interministeriale.

 

Le funzioni amministrative regionali di cui al presente articolo sono individuate dalle disposizioni della legge 10 febbraio 1982, n. 38, del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministro dei Trasporti 23 gennaio 1984, nonché delle altre disposizioni dello Stato.

 

Gli Enti delegati invieranno all’Assessorato regionale ai Trasporti, entro 5 giorni dalla data di rilascio, copia dell’autorizzazione.

 

Gli Enti proprietari di strade destinatari delle provvidenze di cui alla legge regionale 17 gennaio 1975, n. 7 e alla legge regionale 13 agosto 1977, n. 23, sono tenuti ad eseguire, sulle strade di propria competenza, il censimento della circolazione stradale con le modalità e nei tempi stabiliti con disposizioni emanate dallo Stato e dalla Regione. Gli stessi sono tenuti, altresì, a fornire all’Assessorato regionale ai Trasporti i dati e le notizie relative alle strade di rispettiva competenza, necessari per la formazione e l’aggiornamento del catasto stradale.

 

A tal fine la Giunta regionale corrisponde agli Enti titolari delle strade di cui al primo comma, a decorrere dal 1° gennaio 1985, un contributo di L. 500.000 a Km per le strade provinciali e di L. 100.000 a Km per le strade comunali.

 

Con successivo provvedimento la Regione applicherà al presente articolo le variazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza delle modifiche che subirà il più volte citato D.L. 23 gennaio 1984, in relazione a quanto previsto dal successivo D.L. 28 giugno 1984.

 

(38) L’articolo 3 della L.R. 12 aprile 1995, n. 14, ha stabilito, a modifica di quanto disposto dal presente comma, che al rilascio delle autorizzazioni relative alla circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali, dalla data di entrata in vigore di quella L.R. (16 aprile 1995) si provvede con atto a firma del Responsabile del Settore Trasporti previa istruttoria dell’Ufficio competente.

 

 

 

TITOLO IX

 

Finanziamenti trasporti pubblici locali

 

Art. 67

Programmi poliennali – annuali.

 

La Regione adotta ai fini del sostegno, ampliamento ed ammodernamento dei trasporti pubblici locali, programmi poliennali o annuali di intervento sia per l’esercizio che per gli investimenti.

 

I programmi poliennali sono riferiti allo stesso periodo contemplato dal Piano di sviluppo regionale.

 

I programmi poliennali o annuali vengono predisposti dall’Assessorato ai Trasporti e sono approvati, sentita la competente Commissione consiliare, dalla Giunta regionale.

 

I contributi per l’esercizio sono erogati direttamente dalla Regione per gli autoservizi di competenza regionale e tramite gli Enti locali ed i Consorzi di bacino o Provincia, nel caso rispettivamente, di servizi di competenza comunale o di servizi delegati.

 

I contributi per gli investimenti sono erogati direttamente dalla Regione.

 

I programmi vengono raggruppati:

 

– per tipo di previsione programmatica regionale e di bacino;

 

– per modo e categoria di trasporto;

 

– per modo di gestione;

 

– per competenza concessionale.

 

L’approvazione del programma di investimenti equivale a concessione del contributo regionale sempre che la copertura finanziaria sia conseguita con i fondi assegnati dallo Stato a termini del 2° comma dell’art. 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

 

In caso contrario si provvede alla modifica del programma in relazione alle disponibilità finanziarie esistenti.

 

L’erogazione dei contributi per gli investimenti e per l’esercizio è subordinata all’inoltro di apposita istanza e a quant’altro stabilito dai successivi articoli della presente legge.

 

Per la formazione dei Programmi di intervento per l’esercizio, si tiene conto della percorrenza chilometrica annua risultante dagli atti autorizzativi al 1° gennaio di ciascun anno.

 

Eventuali variazioni di programmi di esercizio comportanti aumenti di percorrenze chilometriche nonché l’istituzione di nuovi servizi, devono conseguire ai fini del finanziamento regionale a decorrere dall’anno successivo, la preventiva approvazione della Regione.

 

L’erogazione dei contributi viene disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale o dall’Assessore al ramo se delegato, mediante anticipazioni bimestrali, con successivo conguaglio in base alle percorrenze effettivamente eseguite nell’anno a cui si riferiscono i contributi stessi.

 

In ogni caso l’ammontare del contributo annuo totale, calcolato come differenza tra costo standardizzato e ricavi del traffico ai sensi delle disposizioni di cui ai successivi articoli 68, 69 e 70, non può superare il disavanzo di esercizio ammissibile risultante dal bilancio aziendale dei servizi di trasporto pubblico di linea locale.

 

Le anticipazioni corrisposte in eccedenza rispetto al contributo complessivo spettante per l’anno di riferimento vengono computate come acconti per l’anno successivo.

 

Le percorrenze non eseguite per causa di forza maggiore come ghiaccio, neve, ecc., comportano una riduzione del 30% del contributo chilometrico di esercizio; quelle non eseguite per sciopero delle maestranze comportano una riduzione del contributo dell’80%; le percorrenze non effettuate per qualsiasi altra causa vengono escluse dal contributo.

 

 

 

 

Art. 68

Contributi di esercizio.

 

I contributi di esercizio sono erogati con l’obiettivo di conseguire l’equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto pubblico locale e sono, annualmente, determinati calcolando:

 

a) il costo economico standardizzato del servizio con riferimento a criteri e parametri di rigorosa ed efficiente gestione, distinto per modi e categorie di trasporto, e tenuto conto, mediante analisi comparate, della qualità del servizio offerto e delle condizioni ambientali in cui esso viene svolto;

 

b) i ricavi del traffico derivanti dall’applicazione delle tariffe stabilite dalla Regione ai sensi delle disposizioni della presente legge; tali ricavi devono in ogni caso coprire il costo effettivo del servizio almeno nella misura che verrà stabilita per ciascun anno con decreto del Ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro del Tesoro e di intesa con la Commissione consultiva Interregionale di cui all’art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

 

c) l’ammontare dei contributi stessi, da erogare alle Imprese o esercizi di trasporto per coprire la differenza tra costi e ricavi di cui alle precedenti lettere a) e b).

 

Per l’ammissione al beneficio del contributo di esercizio, le imprese concessionarie sono tenute a presentare all’Ente concedente, entro il 10 settembre di ciascun anno, apposita istanza in carta legale accompagnata dal conto economico presuntivo da redigere secondo il modello che sarà predisposto dal competente Assessorato.

 

L’istanza di richiesta del saldo dei contributi di esercizio assegnati a ciascuna Azienda deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento e deve essere corredata dei seguenti documenti:

 

a) conto economico dell’esercizio dell’anno di riferimento, risultante dal bilancio redatto conformemente agli allegati D) e E) alla presente legge (39);

 

b) elenco delle linee esercitate anche se di concessione o autorizzazione statale e/o comunale, con l’indicazione delle singole risultanze di esercizio esposto sui moduli predetti;

 

c) copia conforme della dichiarazione annuale I.V.A.;

 

d) dichiarazione degli Uffici postali relativa ai canoni e sussidi corrisposti per l’esercizio di riferimento, ovvero nella negativa, dalla dichiarazione di non aver percepito sussidi o canoni;

 

e) dichiarazione di aver corrisposto quanto dovuto al personale dipendente in applicazione del vigente contratto nazionale di lavoro;

 

f) dichiarazione, con firma autenticata ai sensi di legge, del titolare o del legale rappresentante dell’Azienda attestante che le percorrenze dichiarate sono quelle realmente effettuate;

 

g) copia autentica della dichiarazione dei sostituti di imposta presentata dagli esercenti per l’anno di riferimento;

 

h) copia del bilancio depositato a norma di legge per le imprese che vi sono tenute.

 

L’Assessorato competente si riserva di richiedere quant’altro necessario ai fini istruttori.

 

Relativamente agli anni 1982 e 1983 l’istanza di cui al precedente comma 3° deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Sono esclusi dai contributi regionali di esercizio i servizi di trasporto occasionali e sperimentali nonché i servizi di qualunque tipo, gestiti in economia dagli Enti locali per i quali non si è dato luogo a quanto previsto dai commi 2° e 6° dell’art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

 

(39) Si omettono gli allegati D) ed E).

 

 

 

Art. 69

Criteri per la determinazione del costo chilometrico standardizzato.

 

La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, determina annualmente i costi standardizzati ed i ricavi presunti di cui al precedente articolo 68.

 

Per la determinazione dei costi standardizzati vengono fissati i valori ottimali dei parametri di utilizzazione dei veicoli e del personale, validi a decorrere dall’esercizio 1982:

 

– utilizzazione ottimale dei veicoli:

 

45.000 km/veicolo anno ridotti a 35.000 km/veicolo anno per i servizi urbani;

 

– utilizzazione ottimale del personale:

 

35.000 km/agente anno, ridotti a 23.000 km/agente anno per i servizi urbani che si svolgono nei Comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti e a 20.000 km/agente anno per i servizi urbani che si svolgono in Comuni con popolazione oltre 30.000 abitanti.

 

La popolazione del Comune è quella risultante dai dati I.S.T.A.T. del censimento decennale più recente.

 

Per la determinazione del costo standardizzato di cui al primo comma del presente articolo vengono valutate le seguenti voci:

 

COSTO BASE DEL PERSONALE C1

 

In base alla retribuzione di un conducente del livello settimo di cui alla legge 1° febbraio 1978, n. 30 ed ai C.C.N.L. vigenti, senza scatti biennali di anzianità, calcolata al 70% per l’utilizzo nella guida dei titolari di aziende o loro familiari non iscritti a libro matricola, e tenuto conto degli eventuali minori oneri sociali sostenuti dalle aziende con meno di 25 dipendenti.

 

Per il 1982 tale costo del personale è di L. 18.923.000 L./agente anno; per il 1983 tale costo del personale è di 22.025.000 L./agente anno.

 

Il costo del personale è soggetto a due correttivi:

 

C1a – in funzione del numero di agenti per veicolo in dotazione all’azienda e riconosciuto occorrente per i servizi, secondo la seguente tabella:

 

DA

           

 

A

           

 

Maggiorazione %

 

AGENTI/VEICOLO fino a 1,05

           

 

 

           

 

0

 

1.06

           

 

1.15

           

 

2

 

1.16

           

 

1.25

           

 

3

 

1.26

           

 

1.35

           

 

4

 

1.36

           

 

1.45

           

 

5

 

1.46

           

 

1.55

           

 

6

 

1.56

           

 

1.65

           

 

7

 

1.66

           

 

1.75

           

 

8

 

1.76

           

 

1.85

           

 

9

 

oltre 1.85

           

 

 

           

 

10

                      

 

C1b – in funzione dell’anzianità media aziendale del personale, secondo la seguente tabella in cui le maggiorazioni percentuali sono da applicare alla sola paga base di un conducente di linea del settimo livello senza scatti di anzianità:

 

ANZIANITÀ’

           

 

 

           

 

MAGGIORAZIONE %

 

da anni

           

 

a anni

           

 

 

 

fino a 4

           

 

 

           

 

0

 

4.1

           

 

6

           

 

5

 

6.1

           

 

8

           

 

10

 

8.1

           

 

10

           

 

15

 

10.1

           

 

12

           

 

20

 

12.1

           

 

14

           

 

25

 

oltre 14

           

 

 

           

 

30

                      

 

Per il 1982 la paga base di cui al comma precedente è di L. 4.931.000 L./agente anno.

 

Per il 1983 la paga base stessa è di L. 5.828.000 L./agente anno.

 

Il correttivo così determinato viene incrementato dell’onere aziendale che compete all’Azienda.

 

Il diritto ad usufruire dei correttivi C1a e C1b deve essere idoneamente documentato dall’Azienda e verificato dagli Uffici regionali cui compete l’istruttoria per la liquidazione dei contributi.

 

COSTO DEI CONSUMI TECNICI C2

 

Si articola attraverso il computo delle seguenti voci:

 

C2a – costo del carburante valutato in base al consumo specifico in km/litro ritenuto ammissibile.

 

Per il 1982 il costo del carburante è di 504 L./litro, per il 1983 è di 584 L./litro.

 

C2b – costo dei pneumatici valutato sulla base della media dei prezzi di listino di almeno due case costruttrici del pneumatico nuovo e su di una percorrenza convenzionale di 100.000 km per pneumatico; per il 1982 e per il 1983 il costo del pneumatico è stabilito in L. 540.000.

 

C2c – costo dei lubrificanti valutato in base al consumo specifico in grammi per 100 km ritenuto ammissibile; per il 1982 il costo è valutato in 1.900 L./kg, per il 1983 in 2.200 L./kg.

 

C2d – costo dei ricambi e della manutenzione valutato pari all’1% del costo del veicolo nuovo, ricavato annualmente dal listino del costruttore. Per i veicoli non più in listino si incrementa il costo C2d dell’anno precedente di una percentuale pari a quella di cui si incrementa la media dei costi C2d per i tipi di veicoli in listino (40).

 

Per il 1982 e 1983 C2d è fissato in 1.500.000 L./veicolo anno.

 

I consumi specifici vengono riferiti al tipo di veicolo secondo la seguente tabella:

 

Autobus con posti

           

 

Consumo specifico carburante Km/litro

           

 

Consumo specifico lubrificanti grammi 100/Km

 

fino a 25

           

 

6

           

 

400

 

da 26 a 44

           

 

4

           

 

600

 

oltre 44

           

 

2,7

           

 

700

                      

 

I valori di cui alla precedente tabella si applicano a partire dall’esercizio 1984.

 

Per il 1982 e 1983 si assumono i valori previsti per gli autobus con oltre 44 posti.

 

Il costo C2 è altresì soggetto ad incremento nei casi e nelle misure di seguito indicate:

 

C2e – per le linee di montagna aventi almeno un capolinea in località posta ad altitudini superiori a m. 900 s.l.m. si ammette una maggiorazione del 15% limitatamente ad 1/3 della lunghezza della linea stessa. Per la determinazione delle altitudini si considera il valore riportato sulle mappe dell’Istituto Geografico Militare.

 

C2f – per le linee urbane, svolgentesi cioè nell’ambito territoriale di un solo Comune, si ammettono le seguenti maggiorazioni:

 

Popolazione del Comune

           

 

Maggiorazione % di C2

 

fino a 5.000

           

 

1

 

oltre 5.000 fino a 10.000

           

 

5

 

oltre 10.000 fino a 20.000

           

 

10

 

oltre 20.000

           

 

20

           

 

COSTO IMPOSTE E TASSE, SPESE GENERALI C3

 

Si articola attraverso le seguenti voci:

 

C3a – costo minimo di legge per la polizza assicurativa R.C. per il 1982 valutato in 920.000 L./veicolo, per il 1983 fissato in 1.114.000 L./veicolo anno.

 

C3b – costo della tassa annua di circolazione per un autobus della potenza di 72 cavalli per il 1982 e 1983 fissato in 328.000 L./veicolo anno.

 

C3c – spese generali pari al 5% del costo chilometrico totale, compreso l’ammortamento C4 di cui al punto successivo per le aziende con meno di 25 dipendenti iscritti al libro matricola e pari al 10% per le aziende con più di 25 dipendenti.

 

AMMORTAMENTO VEICOLI C4

 

È valutato in base al costo totale di acquisto del veicolo di serie di tipo unificato ai sensi della vigente normativa statale, quale risultante in fattura, dedotti:

 

– il valore residuo del veicolo alla fine del periodo di ammortamento fissato pari al 10% del prezzo di acquisto comprensivo di I.V.A.;

 

– il contributo regionale in conto capitale;

 

– il costo riconosciuto viene ammortizzato in 9 anni in rate costanti pari ad 1/9 del costo stesso.

 

L’ammontare totale annuo aziendale delle rate di cui al capoverso precedente viene ripartito sulla percorrenza annua reale autorizzata.

 

L’ammortamento si calcola soltanto per i veicoli acquistati nuovi di fabbrica.

 

Nel caso di cessione di aziende o di cessioni di linee, autorizzate dalla Regione, l’eventuale ammortamento dei veicoli si computa sulla base delle somme realmente impegnate dall’Azienda per l’acquisto dei veicoli stessi.

 

In caso di locazione finanziaria dei veicoli si tiene conto delle quote annuali effettivamente versate dall’Azienda.

 

Per le sole Aziende concessionarie la cui percorrenza totale aziendale è inferiore ai 45.000 km/anno ovvero 35.000 km/anno rispettivamente per i trasporti interurbani ed urbani, il costo chilometrico standardizzato totale calcolato nei modi di cui al presente articolo 69, viene maggiorato nella misura percentuale di cui alla tabella seguente:

 

Percorrenza totale annua

           

 

Maggiorazione %

 

0

           

 

9.999

           

 

100

 

10.000

           

 

19.999

           

 

80

 

20.000

           

 

29.999

           

 

60

 

30.000

           

 

34.999

           

 

40

 

35.000

           

 

44.999

           

 

20

                                  

 

(40) Come da avviso di rettifica pubblicato sul B.U. 16 settembre 1984, n. 19.

 

 

 

Art. 70

Ricavi.

 

I ricavi vengono determinati sulla base delle dichiarazioni delle ditte e dell’istruttoria effettuata dal competente Assessorato, linea per linea.

 

Nel caso di procedure di controllo degli introiti, propugnate o poste in essere dalla Regione, fanno fede i dati con esse rilevati.

 

In ogni caso il rapporto ricavi/costi non può essere inferiore al minimo di cui all’art. 6 della legge n. 151 del 1982.

 

Per l’anno 1983 si assume il valore 35% del parametro ricavi/costi per i servizi interurbani e del 30% per quelli urbani.

 

Relativamente all’anno 1982 per i servizi interurbani si assumono i ricavi quali determinati per l’anno 1981 aumentati del 20% per le singole Aziende, dagli Uffici regionali cui compete l’istruttoria, sulla base delle dichiarazioni delle ditte e degli accertamenti espletati dagli Uffici stessi. In ogni caso il valore dell’aliquota minima non può essere inferiore al 25%.

 

Per i servizi urbani l’aliquota minima non può essere inferiore al 22%.

 

La Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare, contestualmente al calcolo dei costi, stabilisce la modificazione necessaria al sistema tariffario regionale.

 

Con uguale procedura la Giunta regionale procede alla modifica del sistema tariffario quando ne ravvisi la necessità, su apposita istruttoria dell’Assessorato competente.

 

In ogni caso la Giunta regionale deve procedere ad aumenti tariffari qualora vi sia un disavanzo non coperto fra l’ammontare dello stanziamento statale rinveniente dal Fondo nazionale e l’ammontare totale dei contributi da erogarsi alle Aziende concessionarie (41).

 

(41) Come da avviso di rettifica pubblicato sul B.U. 16 settembre 1984, n. 19.

 

 

 

Art. 71

I.V.A.

 

L’incidenza I.V.A. è calcolata in misura pari a quella che risulta non recuperabile nella dichiarazione annuale.

 

 

 

Art. 72

Variazione criteri per costo standard.

 

Qualunque variazione ai criteri fissati nei precedenti articoli in materia dei costi chilometri standardizzati, ricavi, tariffe, avviene con delibera della Giunta regionale supportata da apposita istruttoria dell’Assessorato competente, sentita la Commissione consiliare competente.

 

 

 

Art. 73

Norma transitoria per i contributi di esercizio 1982-1983.

 

Per i decorsi anni 1982 e 1983 la Giunta regionale effettua il conguaglio dei contributi dovuti per la totalità delle percorrenze autorizzate e realmente effettuate, al netto delle anticipazioni erogate, sulla base dei costi precedentemente esposti, rispettivamente per gli anni 1982 e 1983, completi dei correttivi se dovuti.

 

 

 

Art. 74

Norma transitoria

Determinazione percorrenze chilometriche linee comunali per l’anno 1984 (42).

 

Ai fini del contributo di esercizio di cui alla presente legge, a favore dei servizi comunali, per l’anno 1984 possono essere riconosciute, se deliberate dagli Enti concedenti ed effettivamente svolte dalle Imprese esercenti, le seguenti percorrenze chilometriche massime:

 

– Comune di Campobasso

           

 

km

           

 

1.000.000

 

– Comune di Isernia

           

 

km

           

 

300.000

 

– Comune di Termoli

           

 

km

           

 

400.000

 

– Comune di Larino

           

 

km

           

 

60.000

 

– Comune di Cerro al Volturno

           

 

km

           

 

35.000

 

– Comune di Vastogirardi

           

 

km

           

 

21.000

                      

 

(42) Vedi, anche, l’art. 44, commi 1 e 2, L.R. 18 aprile 2014, n. 11.

 

 

 

Art. 75

Rilevazione dei costi effettivi.

 

Ai sensi dell’art. 7 della legge quadro 10 aprile 1981, n. 151, i competenti uffici della Giunta regionale provvedono annualmente alla rilevazione dei costi effettivi del trasporto pubblico locale.

 

Le modalità di collaborazione degli Enti locali alla rilevazione sono fissate dal Presidente della Giunta regionale.

 

Gli esercenti il trasporto pubblico locale allegano ai propri bilanci, o stati di previsione, una tabella di raffronto tra i propri costi effettivi e quelli standardizzati di cui al precedente art. 69.

 

I bilanci sono presentati secondo lo schema tipo definito dal Ministero del Tesoro ai sensi del quarto comma dell’art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

 

Il conto consuntivo delle Aziende costituite in società per azioni a totale partecipazione pubblica è rappresentato dal bilancio predisposto e approvato ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile.

 

 

 

Art. 76

Contributi esercizio linee di bacino ed urbane: delega.

 

I provvedimenti di erogazione dei contributi di esercizio sono delegati al Consorzio di bacino ovvero alla Provincia nei casi contemplati al 10° comma del precedente articolo 10 nonché ai Comuni per i servizi di rispettiva competenza.

 

A tal fine gli stanziamenti annuali determinati dalla Giunta regionale sono comunicati agli Enti interessati.

 

A favore degli stessi la Giunta regionale accredita anticipatamente le quote bimestrali di competenza.

 

L’erogazione dei contributi avviene in osservanza delle direttive impartite dalla Giunta regionale alla quale sono comunicati in copia i provvedimenti emessi e viene reso annualmente il conto delle somme erogate.

 

 

 

Art. 77

Contributi per investimenti.

 

I contributi per investimenti sono destinati:

 

a) all’acquisto di autobus di linea, nuovi di fabbrica, di tipo unificato, ai sensi della normativa statale vigente e di altri mezzi di trasporto di persone;

 

b) alla costruzione e all’ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di tecnologie di controllo, di officine deposito con le relative attrezzature e di sedi, nonché di autostazioni da realizzare a cura dei Comuni interessati.

 

Per la costruzione e l’ammodernamento di sedi e di officine deposito può essere destinato non più del 25% dell’importo a disposizione per contributi d’investimento. La predetta percentuale può essere superata nel corso di un esercizio finanziario purché non lo sia mediamente per l’intero periodo di attuazione del Fondo Nazionale Trasporti per gli investimenti.

 

I programmi di investimento possono prevedere, inoltre, specifiche quote da utilizzare per contribuire all’eliminazione delle barriere architettoniche negli impianti di trasporto e all’accessibilità agli invalidi non deambulanti sui mezzi di trasporto pubblico di linea.

 

L’opportunità dell’impianto di stazioni ad uso di una o più linee automobilistiche deve essere contemplata nel Piano regionale dei Trasporti o nel Piano di bacino.

 

I relativi progetti sono approvati dalla Giunta regionale o dall’Ente delegato, previo nullaosta, ai fini della sicurezza, da parte dell’Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile competente per territorio.

 

L’approvazione del progetto è subordinata a concessione comunale ai sensi della legge 18 gennaio 1977, n. 10 e successive modificazioni, ed equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori.

 

I concessionari di autolinee facenti capo ad un’autostazione comune hanno l’obbligo di concorrere alle relative spese di esercizio e di ammortamento degli impianti nella misura e con le modalità stabilite dalla Giunta regionale, tenendo conto del maggiore o minore uso dell’impianto da parte dei singoli concessionari.

 

L’impianto e l’esercizio delle autostazioni sono soggetti al regime della concessione per la durata di anni trenta.

 

Il regime concessorio è disciplinato dagli articoli di cui al Tit. IV della presente legge, in quanto applicabili.

 

 

 

Art. 78

Contributi per acquisto di autobus, tram, filobus.

 

Il contributo regionale per investimenti di cui alla lettera a) del precedente articolo 77 eseguiti a far data dal 1° gennaio 1981 è fissato nella misura del 90% della spesa riconosciuta ammissibile (43).

 

La spesa riconosciuta ammissibile è quella risultante dal prezzo di fattura del veicolo, I.V.A. esclusa, in allestimento standard comprensiva, qualora escluse dal prezzo dell’allestimento standard, delle spese parimenti risultanti in fattura o da dichiarazione apposita, relativa ai poggia – testa applicati ai sedili, all’impianto di riscaldamento e alle porte elettro pneumatiche (44).

 

[Gli autobus assegnati col contributo del 50% possono conseguire i nullaosta per l’esecuzione di corse fuori linea; quelli finanziati al 75% non possono essere utilizzati per corse fuori linea] (45).

 

Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, può stipulare specifiche convenzioni con case costruttrici di materiale rotabile, ai fini della fissazione dei prezzi di vendita e di condizioni di consegna in favore di esercenti il trasporto pubblico locale.

 

L’istanza per l’erogazione del contributo di cui al primo comma del presente articolo, redatta in carta legale, è presentata all’Ente abilitato a provvedere, entro il 31 ottobre dell’anno precedente rispetto a quello nel quale devono essere eseguiti gli investimenti.

 

Per gli investimenti inclusi nel Piano provvisorio di cui al provvedimento di Giunta del 2 agosto 1982 n. 3274, vengono considerate valide le richieste già inviate al competente Assessorato.

 

Per gli investimenti relativi agli anni 1983 e 1984 la richiesta di contributo deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di esecutività del programma di assegnazione.

 

Alla domanda sono allegati:

 

a) la fattura in copia autentica, relativa al materiale per il quale si chiede l’erogazione del contributo;

 

b) la carta di circolazione in copia autentica, completa di documenti che legittimino la proprietà del materiale acquistato.

 

Il materiale rotabile per il quale sono stati erogati contributi regionali deve essere munito di apposito contrassegno, definito dalla Giunta regionale, da applicarsi sulle fiancate della carrozzeria del veicolo.

 

Il predetto obbligo sussiste anche per i veicoli acquistati con contributo regionale, antecedentemente all’entrata in vigore della presente legge.

 

(43) Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, L.R. 24 maggio 2006, n. 7.

 

(44) Comma così modificato dall’art. 1, comma 2, L.R. 24 maggio 2006, n. 7.

 

(45) Comma soppresso dall’art. 1, comma 3, L.R. 24 maggio 2006, n. 7.

 

 

 

Art. 79

Contributi per investimenti diversi.

 

Il contributo regionale per investimenti, di cui alla lettera b) del precedente articolo 77 e all’ultimo comma dello stesso articolo eseguiti a far data dal 1° gennaio 1981 è fissato nella misura massima del 70% della spesa ammissibile.

 

La spesa ammissibile è quella risultante dal progetto esecutivo dei lavori o dalle fatture o atti di compravendita qualora trattasi di sole forniture ovvero di impianti fissi, infrastrutture, officine deposito e sedi già ultimate.

 

L’istanza di erogazione del contributo redatta in carta legale, completa dei dati di cui alla lettera a) del precedente art. 14, è presentata all’Ente abilitato a provvedere, corredata dai documenti tecnici e dai titoli di spesa di cui al precedente comma nonché dalla concessione comunale di cui alla legge n. 10 del 1977, per i soli casi nei quali essa è prevista, entro il 30 giugno dell’anno precedente rispetto a quello nel quale devono essere eseguiti gli investimenti.

 

Per gli investimenti inclusi nel Piano provvisorio di cui al provvedimento di Giunta n. 3274 del 2 agosto 1982 vengono considerate valide le richieste già inviate al competente Assessorato.

 

Per gli investimenti relativi agli anni 1983 e 1984 la richiesta di contributo deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di esecutività del programma di assegnazione.

 

Il contributo regionale per i lavori ed opere contemplati in progetti esecutivi per i quali è sancita la concessione di cui alla predetta legge, può essere assegnato soltanto ad avvenuta approvazione dei relativi progetti.

 

L’erogazione del contributo avviene in un’unica soluzione nel caso di acquisizione di infrastrutture, impianti fissi, tecnologie di controllo, officine deposito e sedi, già ultimate e funzionanti.

 

L’erogazione del contributo avviene secondo gli stati di avanzamento nel caso di nuove costruzioni; lo stato di avanzamento dei lavori (materiali in opera o a pie’ d’opera) viene accertato dai funzionari del competente Assessorato ai Trasporti e viene liquidato mediante decreto dell’Assessore regionale ai Trasporti, in frazioni pari almeno al 20% del contributo spettante; l’ultimo 20% viene erogato dopo il collaudo dell’opera soggetta a finanziamento.

 

Il collaudo definitivo, da effettuarsi a cura dei funzionari dell’Assessorato ai Trasporti, è necessario in entrambi i casi previsti dai due commi precedenti.

 

 

 

Art. 80

Vincolo di destinazione.

 

Il contributo regionale viene interamente recuperato nei casi di cessioni non autorizzate o cambiamento di destinazione del materiale rotabile, ove non siano trascorsi almeno nove anni dall’erogazione del contributo stesso.

 

Il contributo erogato per la costruzione e l’ammodernamento di infrastrutture, impianti fissi, officine deposito e sedi, viene recuperato nei casi di alienazione o di cambiamento di destinazione dell’infrastruttura prima che siano trascorsi almeno 25 anni dall’erogazione del contributo finale.

 

In caso di cessione del materiale rotabile e di immobili acquisiti o realizzati con l’intervento finanziario di cui alla presente legge, è esercitato il diritto di prelazione, nell’ordine da parte della Regione, di Enti pubblici locali e di Aziende a totale o prevalente capitale pubblico esercenti il trasporto.

 

Il prezzo di cessione a favore dei predetti Enti e Aziende, pari al valore dei beni viene decurtato:

 

a) dell’importo corrispondente alla frazione del contributo erogato per l’acquisto di materiale rotabile, rapportata al numero degli anni di cui si compone il periodo di tempo che va dalla data di cessione a quella di scadenza del periodo di nove anni, decorrente dalla data di erogazione del contributo;

 

b) dell’intero importo, rivalutato con l’interesse legale, del contributo regionale erogato allorché trattasi di beni immobili.

 

La Giunta regionale provvede, su proposta dell’Assessore ai Trasporti, al recupero di quella parte del contributo concesso a norma delle predette disposizioni qualora l’impresa beneficiaria illegittimamente alieni o destini ad uso diverso il materiale rotabile acquistato con il contributo regionale prima che siano trascorsi nove anni dalla data dell’acquisto.

 

Il recupero è disposto per l’intero contributo, rivalutato con l’interesse legale, qualora si tratti di alienazione di immobili.

 

 

 

TITOLO X

 

Vigilanza – sanzioni – delega (in generale)

 

Art. 81

Vigilanza – Proventi sanzioni amministrative.

 

Le funzioni di vigilanza attribuite alla Regione in materia di trasporto pubblico locale sono esercitate attraverso gli uffici degli Enti abilitati al rilascio dei provvedimenti per competenza propria o delegata.

 

Sono fatte salve le competenze riservate dalla legge agli Organi dello Stato.

 

La constatazione dell’inosservanza di qualsiasi adempimento o prescrizione è verbalizzata e contestata al trasgressore secondo le modalità stabilite nei precedenti articoli della presente legge.

 

È fatto obbligo ai funzionari addetti di rendere note le constatazioni al proprio Ente di appartenenza.

 

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si rinvia al D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e alle altre vigenti disposizioni dello Stato e della Regione.

 

Gli importi derivanti dalla comminazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge sono versati a mezzo conto corrente sul capitolo «Proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per irregolarità del trasporto» del bilancio regionale anche nei casi in cui trattasi di provvedimenti adottati per delega regionale.

 

 

 

Art. 82

Delega.

 

Le disposizioni riguardanti gli aspetti finanziari della delega sono contemplate nel successivo articolo 84.

 

Al comando o all’assegnazione di personale regionale agli Enti delegati si provvede ai sensi delle vigenti disposizioni regionali.

 

Nell’esercizio delle funzioni delegate debbono essere osservate le norme di cui alla presente legge e le previsioni e prescrizioni degli strumenti programmatici da essa contemplati, nonché le direttive e procedure fissate dalla Giunta regionale, d’intesa con la competente Commissione consiliare.

 

Qualora l’Ente delegato non adempia all’assolvimento delle funzioni attribuite, la Giunta regionale si sostituisce nel compimento degli atti.

 

La Giunta regionale può disporre indagini presso gli esercenti il trasporto pubblico locale ancorché le relative funzioni risultino delegate.

 

La Giunta regionale può, inoltre, acquisire presso gli Enti delegati gli elementi di giudizio sull’efficienza dei servizi e sull’efficacia degli interventi in materia di trasporto pubblico locale.

 

Gli Enti delegati possono avvalersi della consulenza gratuita delle strutture regionali.

 

Gli Enti stessi comunicano ai competenti Uffici della Giunta regionale copia dei provvedimenti adottati per delega e inviano una relazione semestrale sulle attività svolte.

 

In attesa dell’operatività dei provvedimenti di delegazione e subdelegazione delle funzioni amministrative in favore degli Enti locali, le funzioni stesse sono esercitate dagli Organi regionali in conformità di quanto stabilito dalla presente legge.

 

 

 

TITOLO XI

 

Disposizioni finanziarie e finali

 

Art. 83

Spese per la costituzione e il primo funzionamento dei Consorzi di bacino e per la predisposizione dei Piani di bacino.

 

La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore ai Trasporti, è autorizzata a concedere contributi in favore dei Consorzi di bacino per le spese relative alla loro costituzione e primo funzionamento nonché per la predisposizione del Piano di bacino.

 

Il contributo per la costituzione ed il primo funzionamento del Consorzio è stabilito nella misura fissa di L. 3.000.000 per ciascun bacino. Tale somma è incrementata di L. 50 per il numero di abitanti del bacino stesso rilevati all’ultimo censimento I.S.T.A.T.

 

L’erogazione viene disposta dopo l’approvazione dello Statuto del Consorzio.

 

Il contributo per la predisposizione del Piano di bacino è fissato in L. 4.000.000 e si corrisponde anticipatamente nella misura del 90% con conguaglio ad approvazione avvenuta del Piano. Nel caso di delega delle funzioni alla Provincia ad essa spetta il solo contributo per la predisposizione del Piano di bacino.

 

I contributi di cui ai comma precedenti possono essere erogati una sola volta in fase di prima applicazione della presente legge.

 

 

 

Art. 84

Oneri connessi con la delega.

 

Gli oneri per l’esercizio delle funzioni amministrative delegate alle Province, ai Comuni ed ai Consorzi di bacino sono posti a carico del bilancio regionale.

 

Alla quantificazione della relativa spesa annuale si provvederà con la stessa legge approvativa del bilancio regionale.

 

 

 

Art. 85

Abrogazione norme precedenti.

 

Sono abrogate le norme legislative regionali in contrasto con la presente legge.

 

 

 

Art. 86

Finanziamento della legge.

 

Agli oneri derivanti dall’applicazione degli artt. 7, 59 e 84 si fa fronte con quota parte dei fondi attribuiti alla Regione ai sensi dell’art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

 

Agli oneri derivanti dall’applicazione degli artt. 68, 77 e 79 si fa fronte con quota parte dei fondi attribuiti o che saranno attribuiti alla Regione ai sensi della legge n. 151 del 1981.

 

Alla quantificazione della spesa annuale sarà provveduto con la stessa legge approvativa del bilancio.

 

Per l’anno 1984 sono introdotti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, per l’esercizio finanziario 1984, le variazioni descritte nelle tabelle 1 e 2 annesse alla presente legge.

 

 

 

Art. 87

Urgenza ed entrata in vigore.

 

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 127 della Costituzione e dell’art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione .

 

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

 

 

 

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