L.R. PUGLIA 11 febbraio 2002, n. 1

L.R. PUGLIA 11 febbraio 2002, n. 1 (1)

Norme di prima applicazione dell’art. 5 della L. 29 marzo 2001, n. 135 riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese (2).

 

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(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 15 febbraio 2002, n. 23.

(2) Vedi anche la Delib.G.R. 19 marzo 2002, n. 291, la Delib.G.R. 20 dicembre 2012, n. 2873 e la Delib.G.R. 29 gennaio 2013, n. 41.

 

 

 

TITOLO I

Organizzazione turistica regionale

Art. 1

Finalità.

1. La presente legge disciplina l’organizzazione turistica della Regione Puglia sulla base dello Statuto regionale e della legge 29 marzo 2001, n. 135, definendo l’attività della Regione e l’esercizio delle funzioni attribuite agli altri enti o organismi interessati allo sviluppo del turismo.

 

 

 

Art. 2

Funzioni della Regione.

1. La Regione esercita le seguenti funzioni:

a) programmazione e coordinamento delle attività e delle iniziative turistiche, anche attraverso l’emanazione di atti di indirizzo nei confronti dei soggetti dell’organizzazione turistica regionale e locale;

b) promozione in Italia e all’estero dell’immagine unitaria e complessiva dell’offerta turistica regionale, nonché dell’immagine delle diverse componenti dell’offerta turistica presenti sul territorio regionale;

c) organizzazione della raccolta, della elaborazione e della comunicazione delle statistiche regionali del turismo, delle rilevazioni e delle informazioni concernenti l’offerta e la domanda turistica, nell’àmbito del sistema statistico regionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

d) istituzione dell’Osservatorio regionale sul turismo nell’àmbito del sistema informativo regionale, ai fini di una puntuale conoscenza dei mercati della domanda turistica e di una costante informazione agli enti e agli operatori turistici;

e) realizzazione dei progetti speciali, anche in collaborazione con l’Ente nazionale italiano turismo (E.N.I.T.), con altre Regioni, con altri enti pubblici, con organizzazioni e con operatori privati.

2. Per le attività di programmazione, indirizzo e coordinamento delle iniziative regionali in materia di turismo è costituito un Comitato consultivo, del quale fanno parte l’Assessore regionale competente, un rappresentante regionale dell’UPI, dell’ANCI e i rappresentanti di categorie operanti nel settore turistico. Il Comitato è convocato e presieduto dall’Assessore regionale al turismo (3).

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(3) Comma così modificato dall’art. 1, L.R. 3 dicembre 2010, n. 18, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 

 

Art. 3

Programmi regionali.

1. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 25 della legge regionale 25 settembre 2000, n. 13, con cadenza triennale approva le direttive generali e il piano regionale di promozione turistica nel quale sono indicati:

a) gli obiettivi dell’intervento regionale sui diversi mercati della domanda in Italia e all’estero;

b) le risorse comunitarie, statali e regionali che si prevede di destinare alla promozione regionale e alla promozione locale.

2. La Giunta regionale, entro il mese di dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, approva il piano regionale annuale degli interventi per la promozione turistica locale, la cui realizzazione è affidata all’Agenzia regionale del turismo (A.RE.T.), prevista dall’articolo 6, nonché agli enti locali e/o operatori privati che presentino specifici progetti finalizzati allo sviluppo del turismo locale.

3. Ai fini della predisposizione dei piani di cui al comma 2, la Regione può affidare specifici incarichi di studio, ricerca e progettazione a istituti universitari, ad altri enti e organismi e agenzie specializzate nelle materie di intervento regionali.

4. Entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio regionale dell’anno di riferimento, la Giunta delibera l’assegnazione all’A.RE.T. delle risorse vincolate da destinarsi specificatamente:

a) alla realizzazione dei progetti di intervento previsti dal piano annuale di promozione turistica locale;

b) al funzionamento dell’A.RE.T.

 

 

 

TITOLO II

Norme regionali di recepimento della legge 29 marzo 2001, n. 135

Art. 4

Valorizzazione e sviluppo del sistema turistico regionale.

1. La Regione Puglia persegue la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico regionale considerando il turismo strategico per lo sviluppo economico e occupazionale del territorio regionale e quale strumento per la crescita culturale e sociale della persona nelle relazioni collettive e tra popoli diversi.

2. La Giunta regionale, entro nove mesi dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 4, della legge n. 135/2001, con regolamento dà attuazione ai princìpi e agli obiettivi stabiliti dalla suddetta legge e a quelli contenuti nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

 

 

 

Art. 5

Sistemi turistici locali.

1. La Regione, nell’àmbito delle proprie funzioni di programmazione, riconosce i sistemi turistici locali promossi dagli enti locali o da soggetti privati, singoli o associati, al fine di favorire l’integrazione armonica e compatibile tra le politiche del turismo, quelle del Governo per il territorio e quelle dello sviluppo economico.

2. La Giunta regionale, con apposito regolamento (4), definisce le modalità e la misura dei finanziamenti dei progetti di sviluppo dei sistemi turistici locali, nei limiti delle risorse rivenienti dal fondo di cofinanziamento dell’offerta turistica istituito presso il Ministero dell’industria e con riferimento alle seguenti finalità:

a) sostenere attività e processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese turistiche, anche in forma cooperativa, consortile e di affiliazione;

b) attuare interventi intersettoriali e infrastrutturali necessari alla qualificazione dell’offerta turistica e alla riqualificazione urbana e territoriale delle località ad alta intensità di insediamenti turistico – ricettivi;

c) sostenere l’innovazione tecnologica degli Uffici di informazione e di accoglienza ai turisti (IAT), con particolare riguardo alla promozione degli standard dei servizi al turista, di cui all’articolo 2, comma 4, lettera a), della legge n. 135/2001;

d) sostenere la riqualificazione delle imprese turistiche con priorità per gli adeguamenti dovuti a normativa di sicurezza per la classificazione e la standardizzazione dei servizi turistici, con particolare riferimento allo sviluppo di marchi di qualità, di certificazione ecologica e di qualità, e di club di prodotti, nonché alla tutela dell’immagine del prodotto turistico locale;

e) promuovere il marketing telematico dei progetti turistici tipici, per l’ottimizzazione della relativa commercializzazione in Italia e all’estero.

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(4) Vedi, al riguardo, il Reg. reg. 9 marzo 2009, n. 4. Vedi poi il Reg. reg. 4 luglio 2011, n. 14, con cui è stato riformulato il suddetto Reg. reg. n. 4/2009 e poi il Reg. reg. 1° agosto 2011, n. 19 (il cui art. 18 ha abrogato il Reg. reg. n. 14/2011).

 

 

 

TITOLO III

Agenzia regionale del turismo (A.RE.T.)

Art. 6

Organizzazione dell’A.RE.T.

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituita, con sede legale in Bari, l’A.RE.T. quale organismo tecnico operativo e strumentale della Regione.

2. L’A.RE.T. ha personalità giuridica di diritto pubblico e opera quale azienda dei servizi per la promozione turistica locale, dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.

3. La gestione finanziaria dell’A.RE.T. è improntata a criteri di imprenditorialità ed economicità, con l’obbligo della chiusura del bilancio annuale in pareggio.

4. L’organizzazione, il funzionamento e la contabilità dell’ARET sono disciplinati dal regolamento adottato dalla Giunta regionale sentita la Commissione competente, su proposta dell’Assessore al turismo. Il regolamento definisce le norme di contabilità dell’ARET nel rispetto dei principi contenuti nelle norme di contabilità regionale (5) (6).

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(5) Comma così sostituito dall’art. 2, L.R. 3 dicembre 2010, n. 18, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «4. L’organizzazione, il funzionamento e la contabilità dell’A.RE.T. sono disciplinati dal regolamento adottato dal Direttore generale entro novanta giorni dalla nomina e sottoposto all’approvazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore al turismo. Il regolamento definisce le norme di contabilità dell’A.RE.T. nel rispetto dei princìpi contenuti nelle norme di contabilità regionale.».

(6) In attuazione del presente comma vedi il Reg. reg. 13 maggio 2011, n. 9.

 

 

 

Art. 7

Compiti dell’ARET (7).

1. L’ARET, che assume la denominazione di “Pugliapromozione”, è lo strumento operativo delle politiche della Regione in materia di promozione dell’immagine unitaria della Puglia, fa riferimento alla programmazione regionale e opera in raccordo con gli enti locali nell’ottica dello sviluppo sostenibile e dei valori dell’accoglienza e dell’ospitalità. Ferme restando le funzioni della Regione in materia di indirizzo e programmazione, rapporti con gli enti locali, regolamentazione, monitoraggio, vigilanza e controllo degli interventi in materia turistica, Pugliapromozione, in qualità di strumento operativo delle politiche regionali:

a) promuove la conoscenza e l’attrattività del territorio, nelle sue componenti naturali, paesaggistiche e culturali, materiali e immateriali, valorizzandone le eccellenze;

b) sulla base di specifici obiettivi definiti dalla Regione favorisce lo sviluppo di occupazione stabile nell’ambito del turismo, alimenta iniziative di sensibilizzazione al fine di contrastare il lavoro sommerso e irregolare, promuove raccordi con il sistema della formazione professionale e con le università in funzione di un complessivo processo di qualificazione del mondo degli operatori e degli addetti del settore;

c) promuove e qualifica l’offerta turistica dei sistemi territoriali della Puglia, favorendone la competitività sui mercati nazionali e internazionali e sostenendo la cooperazione tra pubblico e privato nell’ambito degli interventi di settore; promuove inoltre l’incontro fra il sistema di offerta regionale e i mediatori dei flussi internazionali di turismo;

d) promuove lo sviluppo del turismo sostenibile, slow, giovanile, nonché di quello sociale e la valorizzazione degli indotti connessi;

e) sviluppa e coordina gli interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione integrata a livello territoriale del patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle attività culturali, nel quadro delle vocazioni produttive dell’intero territorio regionale;

f) attiva e coordina, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, iniziative, manifestazioni ed eventi, nonché progetti di arte urbana, che si configurino quali attrattori per il turismo culturale e per la promozione delle eccellenze enogastronomiche e naturalistiche del territorio;

g) favorisce la diffusione di un’ampia cultura dell’ospitalità tra gli operatori pubblici e privati e la popolazione locale anche attraverso la rimozione, nei sistemi di ospitalità, di ogni orientamento e condotta direttamente o indirettamente discriminatori sotto il profilo dei diritti soggettivi, della privacy e delle condizioni personali;

h) promuove la cultura della tutela dei diritti del turista consumatore;

i) assicura alle strutture regionali strumenti operativi a supporto del coordinamento delle attività e delle iniziative dei sistemi turistici locali, fornendo altresì supporti di consulenza tecnico-amministrativa;

j) esercita le funzioni e i compiti amministrativi già assegnati alle Aziende di promozione turistica (APT) assicurandone l’articolazione organizzativa e l’efficacia operativa nelle sei province; coordina il sistema a rete degli IAT, anche nel loro raccordo con le pro loco;

k) collabora con il sistema delle camere di commercio e, ai fini della predisposizione di specifici studi, piani e progetti, può avvalersi della collaborazione di istituzioni universitarie e di ricerca, amministrazioni, enti pubblici, organismi e agenzie specializzate;

l) svolge ogni altra attività a essa affidata dalla normativa, dagli indirizzi strategici e dagli strumenti programmatori della Regione Puglia, anche in riferimento a leggi nazionali e a programmi interregionali e comunitari.

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(7) Articolo così sostituito dall’art. 3, L.R. 3 dicembre 2010, n. 18, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «Art. 7. Compiti dell’A.RE.T. 1. L’A.RE.T. svolge attività di promozione locale, di qualificazione e di sviluppo turistico del territorio regionale.

2. In particolare l’A.RE.T.:

a) realizza progetti promozionali su incarico della Regione o su proposta degli enti locali e di operatori privati, nonché progetti integrati di promozione turistica, valorizzazione e fruibilità di beni culturali, nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;

b) mediante accordi di programma, adottati ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, provvede all’istituzione e al coordinamento a livello regionale di un sistema a rete di IAT. A tal fine restano validamente operanti gli IAT già istituiti ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 23 ottobre 1996, n. 23;

c) svolge attività di consulenza tecnico – amministrativa per la predisposizione e la realizzazione di programmi di promozione proposti da altri soggetti pubblici e privati;

d) svolge attività di assistenza a favore degli operatori turistici locali;

e) raccoglie ed elabora, secondo le direttive impartite dalla Regione Puglia, i dati statistici concernenti la domanda e l’offerta turistica regionale, nonché provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati statistici relativi al flusso del movimento turistico regionale;

f) svolge attività di tutela e di assistenza ai turisti operando in conformità a quanto stabilito dall’articolo 6;

g) collabora con l’Assessorato regionale al turismo al fine della realizzazione e del funzionamento dei sistemi turistici locali secondo quanto stabilito dall’articolo 4;

h) provvede alla raccolta e alla istruttoria delle denunce e dei prezzi delle strutture di cui alla precedente lettera g) sulla base delle previsioni della legge regionale 5 settembre 1994, n. 29;

i) provvede all’istituzione e tenuta dell’Albo regionale delle associazioni turistiche pro loco e quant’altro stabilito dalla legge regionale 11 maggio 1990, n. 27;

j) esercita le funzioni di vigilanza e di controllo su tutte le attività turistiche;

k) provvede all’accertamento dei requisiti di idoneità per l’abilitazione all’attività di agenzia di viaggi e turismo nonché alla tenuta e aggiornamento del Registro regionale dei direttori tecnici;

l) provvede alla gestione della banca dati del Centro servizi turismo culturale collegato in rete telematica con i Centri di altre Regioni;

m) provvede ad attuare ogni altro compito assegnato dalla Regione.».

 

 

 

Art. 8

Organi dell’A.RE.T.

1. Sono organi dell’A.RE.T.:

a) il Direttore generale;

b) il Collegio sindacale.

1-bis. Il Direttore generale è affiancato da un Comitato tecnico-consultivo composto da sei esperti di accertata competenza nei settori della promozione turistica e del marketing territoriale e nominato dalla Giunta regionale, sentite le Amministrazioni provinciali, con il compito di valorizzare e integrare le competenze necessarie a promuovere l’immagine dei diversi territori della Puglia. Le funzioni specifiche e l’organizzazione di tale organo, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 6 della legge 30 luglio 2010, n. 122 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), sono indicati nel regolamento di cui all’articolo 6, comma 4. Ai componenti del Comitato spetta il rimborso delle spese sostenute (8).

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(8) Comma aggiunto dall’art. 5, L.R. 3 dicembre 2010, n. 18, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 

 

Art. 9

Il Direttore generale.

1. Il Direttore generale di Pugliapromozione è nominato dal Presidente della Regione Puglia su conforme deliberazione della Giunta regionale. Il Direttore è scelto a seguito di procedura di evidenza pubblica tra esperti di comprovata competenza che abbiano maturato una esperienza almeno triennale, in enti pubblici e/o in aziende private, in materia di programmazione, coordinamento, organizzazione, gestione di attività complesse per la promozione e la valorizzazione territoriale e nella realizzazione di progetti e grandi eventi volti a promuovere l’attrattività territoriale, anche in una proiezione di carattere internazionale. È richiesta la laurea magistrale o la laurea vecchio ordinamento e una esperienza almeno triennale in materia di progettazione e di gestione di attività finanziate dall’Unione europea, la conoscenza del territorio pugliese e la padronanza della lingua inglese (9).

2. Valgono per il Direttore generale dell’Agenzia le norme sulla incompatibilità previste per gli amministratori e i dipendenti regionali.

3. L’incarico del Direttore generale dura quattro anni, è rinnovabile ed è disciplinato da contratto di diritto privato che prevederà modalità per l’espletamento di tale servizio, ivi compresi gli aspetti della risoluzione anticipata dello stesso contratto.

4. Il Direttore generale ha la responsabilità organizzativa e gestionale dell’A.RE.T., assume la rappresentanza legale della stessa e risponde alla Giunta regionale della sua attività.

5. Al Direttore generale compete un trattamento economico fissato dalla Giunta regionale.

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(9) Comma così sostituito dall’art. 6, L.R. 3 dicembre 2010, n. 18, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «1. Il Direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima adottata su proposta dell’Assessore al turismo. Il Direttore generale è scelto tra esperti di riconosciuta competenza in materia di direzione, programmazione, organizzazione e gestione di servizi e in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea;

b) attività di direzione in enti o aziende di medie o di grandi dimensioni svolta per almeno cinque anni nel corso degli ultimi dieci anni.».

 

 

 

Art. 10

Il Collegio sindacale.

1. Il Collegio sindacale è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente nominati dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore al turismo, tra coloro che sono iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

2. Il Collegio sindacale è insediato con provvedimento del Direttore generale dell’Agenzia entro e non oltre dieci giorni dalla nomina di cui al comma 1.

3. I sindaci durano in carica quattro anni e non possono essere nominati per due mandati consecutivi. Ai sindaci spetta un compenso fissato dalla Giunta regionale.

4. Il Collegio sindacale verifica la regolare tenuta della contabilità e controlla la gestione economica e finanziaria dell’A.RE.T. provvedendo, inoltre, a trasmettere alla Giunta regionale, per il tramite dell’Assessore al turismo, apposite relazioni annuali sull’attività svolta.

5. Il Collegio si riunisce, ordinariamente, a cadenza periodiche. I componenti del Collegio possono effettuare, anche singolarmente, attività di verifica in preparazione e in relazione a quelle delle sedute ordinarie.

6. I componenti del Collegio dei revisori decadono allorché perdono i requisiti base ai quali sono stati nominati e non intervengono a tre sedute consecutive del Collegio senza giustificato motivo.

 

 

 

Art. 11

Controllo sugli atti dell’A.RE.T.

1. Il controllo sugli atti dell’A.RE.T. è esercitato in conformità alle vigenti disposizioni della legge regionale 22 giugno 1994, n. 22 in materia di controllo sugli atti degli enti strumentali della Regione. La Giunta regionale, per il tramite dell’Assessore regionale al turismo, esercita le funzioni di vigilanza e controllo sul funzionamento dell’A.RE.T.

 

 

 

Art. 12

Finanziamenti.

1. La dotazione finanziaria dell’A.RE.T. è determinata da:

a) apposito stanziamento per il suo funzionamento previsto in specifico capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, stabilito in relazione al piano di attività assegnato;

b) proventi derivanti dall’attività svolta in favore di soggetti pubblici e privati;

c) donazioni e lasciti, accettati con deliberazione della Giunta regionale e destinati all’Agenzia;

d) finanziamenti ottenuti per l’esecuzione di programmi di ricerca proposti da enti nazionali e internazionali, nell’àmbito delle materie di competenza dell’A.RE.T.

 

 

 

TITOLO IV

Soppressione delle aziende di promozione turistica di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto

Art. 13

Soppressione delle Aziende di promozione turistica di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto.

1. Le Aziende di promozione turistica (A.P.T.), già istituite ai sensi dell’articolo 7 della L.R. n. 23/1996, sono soppresse e poste in liquidazione con l’applicazione delle norme del codice civile.

2. Il Direttore generale dell’Azienda regionale turismo (ARET) è commissario liquidatore delle Aziende soppresse ed entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione 2012 presenta alla Giunta regionale il rapporto sullo stato della liquidazione. Il rapporto contiene almeno:

a) la ricognizione analitica della situazione finanziaria delle aziende di promozione turistica (A.P.T.);

b) i rendiconti finanziari sulla base dell’accertamento rispetto all’ultimo bilancio approvato;

c) la ricognizione della situazione patrimoniale delle APT e dei rapporti attivi e passivi non esauriti;

d) l’elenco dei beni immobili con i riferimenti catastali;

e) l’elenco dei contenziosi in atto;

f) l’elenco dei programmi comunitari di competenza delle APT e ancora in atto (10).

2-bis. Successivamente all’approvazione del rapporto sullo stato della liquidazione e alla sottoscrizione dei verbali di cui all’articolo 14, comma 1, con decreto del Presidente della Giunta regionale è dichiarata l’estinzione delle Aziende di promozione turistica di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto e la cessazione delle funzioni del Commissario liquidatore (11).

2-ter. La Regione Puglia succede alle APT nei rapporti giuridici attivi e passivi non esauriti alla data di approvazione del rapporto di cui al comma 2 e alla gestione ed estinzione degli stessi procedono gli uffici regionali secondo la ripartizione di competenze definita dalla Giunta regionale con la menzionata delibera di approvazione. Fanno eccezione i programmi di cui alla lettera f) del comma 2 che sono trasferiti all’ARET. Nell’espletamento degli adempimenti previsti dal presente comma, gli uffici regionali incaricati si coordinano con il Direttore generale dell’ARET (12).

2-quater. La Regione Puglia succede alle APT ai sensi dell’articolo 110 del Codice di procedura civile nei contenziosi di cui alla lettera e) del comma 2, esclusi quelli concernenti i programmi di cui alla lettera f) dello stesso comma, nei quali succede l’ARET, con i limiti previsti dall’articolo 111 del Codice di procedura civile (13).

3. Alla data di entrata in vigore della presente legge, gli IAT validamente costituiti e operanti ai sensi dell’articolo 9 della L.R. n. 23/1996 passano alle dipendenze funzionali dell’A.RE.T. e i loro compiti vengono ridefiniti con atto del Direttore generale dell’Agenzia, d’intesa con gli enti partecipanti agli accordi di programma istitutivi.

4. Sono istituiti altresì, nei comuni di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, IAT con gli stessi compiti definiti dal provvedimento del Direttore generale di cui al comma 3.

4-bis. In riferimento a quanto disposto dall’articolo 2, comma 1, lettera d) e dall’articolo 5, comma 2, lettera c), la Giunta regionale adotta apposite linee-guida riguardanti compiti, funzioni, criteri, procedure, ambiti operativi e territoriali degli uffici IAT (14).

5. [Gli IAT dei comuni di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto svolgono funzioni di coordinamento tra gli IAT delle rispettive province] (15).

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(10) Comma così sostituito dall’art. 23, comma 1, lettera a), L.R. 30 dicembre 2011, n. 38, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «2. Il Direttore generale dell’A.RE.T. è commissario liquidatore delle Aziende soppresse ed entro nove mesi dal suo insediamento presenta alla Giunta regionale distinti piani di liquidazione. Successivamente all’approvazione dei piani di liquidazione e della estinzione dei rapporti giuridici curati dal Commissario liquidatore, con decreto del Presidente della Giunta regionale è dichiarata l’estinzione delle Aziende di promozione turistica di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto.».

(11) Comma aggiunto dall’art. 23, comma 1, lettera b), L.R. 30 dicembre 2011, n. 38, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

(12) Comma aggiunto dall’art. 23, comma 1, lettera b), L.R. 30 dicembre 2011, n. 38, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

(13) Comma aggiunto dall’art. 23, comma 1, lettera b), L.R. 30 dicembre 2011, n. 38, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

(14) Comma aggiunto dall’art. 7, comma 1, lettera a), L.R. 3 dicembre 2010, n. 18, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

(15) Comma soppresso dall’art. 7, comma 1, lettera b), L.R. 3 dicembre 2010, n. 18, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 

 

Art. 14

Destinazione dei beni delle Aziende di promozione turistica (16).

1. I beni immobili di proprietà delle Aziende di promozione turistica (A.A.P.T) elencati nei rapporti sullo stato di liquidazione approvati dalla Giunta regionale sono acquisiti al patrimonio della Regione Puglia con la sottoscrizione dei processi verbali di consegna di cui all’articolo 13, che costituiscono titolo per le trascrizioni, volture e ogni altro adempimento necessario derivante dalla successione.

2. Ai fini della valorizzazione dei beni immobili, la Regione Puglia può avvalersi della collaborazione di istituzioni universitarie e di ricerca, amministrazioni ed enti pubblici, organismi e agenzie specializzate.

3. I beni mobili di proprietà delle A.A.P.T. elencati nei rapporti sullo stato di liquidazione approvati dalla Giunta regionale sono acquisiti al patrimonio della Regione Puglia con la sottoscrizione dei relativi processi verbali di consegna che costituiscono titolo per il carico e il discarico dei beni dalle scritture contabili.

4. Fino alla sottoscrizione dei processi verbali di consegna, il Commissario liquidatore cura la gestione ordinaria e straordinaria dei beni delle A.A.P.T.

5. La Giunta regionale può concedere in comodato all’Agenzia Puglia promozione, per le finalità della presente legge, i beni delle A.A.P.T.

6. I beni mobili delle AA.P.T. non aventi valore artistico e considerati come universalità indistinta, così come classificati negli inventari allegati ai rapporti sullo stato di liquidazione delle AA.P.T, sono trasferiti a titolo gratuito all’Agenzia Regionale dei Turismo “Puglia promozione”, in quanto strumentali allo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera j).

7. I beni mobili delle AA.P.T. aventi valore artistico, così come classificati negli inventari allegati ai rapporti sullo stato di liquidazione delle AA.P.T, possono essere trasferiti previa deliberazione della Giunta regionale e a titolo gratuito, ai musei e alle pinacoteche pugliesi pubbliche, dando preferenza a quelli territorialmente competenti, per lo svolgimento di attività finalizzate al conseguimento di preminenti interessi pubblici collettivi.

8. In deroga al comma 1 dell’articolo 33 della legge regionale 26 aprile 1995 n. 27 (Disciplina del demanio e del patrimonio regionale) sono trasferiti a titolo gratuito ai comuni territorialmente competenti per l’espletamento dei loro compiti e servizi istituzionali, i beni immobili di seguito elencati:

a) Ostello della gioventù sito nel territorio comunale di Brindisi, di proprietà dell’AA.P.T di Brindisi;

b) complessi immobiliari siti nel territorio comunale di Fasano (Selva di Fasano e Torre Canne), di proprietà dell’AA.P.T di Brindisi;

c) complesso immobiliare del parcheggio e dei servizi pubblici antistanti la Grotta Zinzulusa sito nel territorio comunale di Castro, nonché cabina elettrica ricadente nel territorio dello stesso comune di proprietà dell’AA.P.T. di Lecce.

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(16) Articolo già modificato dall’art. 8, L.R. 3 dicembre 2010, n. 18, a decorrere da giorno stesso della sua pubblicazione, dall’art. 23, comma 1, lettere c) e d), L.R. 30 dicembre 2011, n. 38, a decorrere da giorno stesso della sua pubblicazione e poi così sostituito dall’art. 1, comma 1, L.R. 22 ottobre 2015, n. 30, a decorrere da giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo precedente era così formulato: «Art. 14. Assegnazione beni all’A.RE.T. 1. I beni immobili inseriti nell’elenco di cui alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 13, dopo l’approvazione del rapporto sullo stato della liquidazione da parte della Giunta regionale, sono trasferiti alla Regione Puglia mediante la sottoscrizione di processi verbali di consegna, che costituiscono titolo per il carico e il discarico dei beni dalle scritture contabili e per la trascrizione del cambiamento di titolarità dei beni immobili. Fino alla sottoscrizione dei predetti verbali il Commissario liquidatore di cui all’articolo 13 cura la gestione ordinaria e straordinaria dei suddetti beni.

2. La Giunta regionale può concedere in comodato all’A.RE.T., per le finalità delle presente legge, i beni delle A.P.T.

2-bis. Per la valorizzazione dei beni di cui al presente articolo, la Regione Puglia può avvalersi della collaborazione di istituzioni universitarie e di ricerca, amministrazioni, enti pubblici, organismi e agenzie specializzate.».

 

 

 

Art. 15

Personale.

1. Il personale di ruolo già appartenente alla dotazione organica delle A.P.T. di cui all’articolo 26, comma 2, della L.R. n. 23/1996 è trasferito nel ruolo organico dell’A.RE.T., definito con atto del Direttore generale e per la prima volta con quello adottato ai sensi del precedente articolo 6.

2. Il personale trasferito a norma delle presente legge conserva la posizione giuridica ed economica in godimento nonché 1’anzianità già maturata all’atto del trasferimento.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dell’A.RE.T. è disciplinato dalla legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e sue successive modifiche e integrazioni, nonché dai Contratti di lavoro dei dipendenti delle Regioni e degli enti pubblici da essa dipendenti.

 

 

 

Art. 15-bis

Conferimento di funzioni ai STL (17).

1. All’avvio dell’Agenzia di Pugliapromozione, in relazione alle procedure in atto riguardanti costituzione e riconoscimento dei Sistemi turistici locali (STL) di cui all’articolo 5, la Giunta regionale può valutare e disporre il conferimento di funzioni in tema di turismo agli stessi STL, sentito il partenariato istituzionale e sociale.

2. La direzione dell’Area competente dispone l’aggiornamento delle richieste presentate ai sensi degli articoli 11 e 17 del Reg. reg. 9 marzo 2009, n. 4, secondo criteri all’uopo individuati che tengano conto di quanto indicato al comma 1.

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(17) Articolo aggiunto dall’art. 10, L.R. 3 dicembre 2010, n. 18, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 

 

TITOLO V

Disposizioni finanziarie e finali

Art. 16

Norme finanziarie.

1. All’onere annuo derivanti dall’applicazione della presente legge quantificato in euro 516.456,90 (lire 1 miliardo) per il corrente esercizio si farà fronte con lo stanziamento previsto dal capitolo di spesa n. 4310.

2. Per gli esercizi successivi si provvederà in sede di approvazione dei rispettivi bilanci di previsione.

 

 

 

Art. 17

Abrogazione.

1. La L.R. n. 23/1996 avente ad oggetto “Riordinamento dell’amministrazione turistica regionale in attuazione dell’articolo 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217”, è abrogata a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’insediamento del Direttore generale dell’A.RE.T.

 

 

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