L.R. Val d’Aosta 1 settembre 1997, n. 29
L.R. Val d’Aosta 1 settembre 1997, n. 29 (1).
Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea.
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(1) Pubblicata nel B.U. Valle d’Aosta 8 settembre 1997, n. 41.
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Capo I – Disposizioni generali
Art. 1
Funzioni della Regione.
1. La presente legge disciplina i servizi di trasporto pubblico collettivo di persone e di cose di interesse regionale e locale effettuati, normalmente, in modo continuativo o periodico, con itinerari, orari, frequenza e tariffe prestabilite e offerta indifferenziata.
2. La Regione svolge le funzioni programmatorie e amministrative riguardanti i servizi a carattere regionale e locale con qualunque modalità esercitati (2).
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(2) Comma così sostituito dall’art. 14, comma 1, L.R. 20 gennaio 2005, n. 1. Il testo originario era così formulato: «2. La Regione svolge le funzioni programmatorie e amministrative riguardanti i servizi a carattere regionale e locale realizzati con autobus, impianti a fune, tramvie, e ferrovie».
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Art. 2
Pianificazione e modalità di gestione.
1. La Regione effettua la programmazione ed il coordinamento dei trasporti pubblici mediante il piano regionale dei trasporti e della comunicazione.
2. Il piano regionale dei trasporti e della comunicazione è predisposto dalla struttura regionale competente in materia di trasporti, in coerenza con i contenuti del piano territoriale e paesistico della Valle d’Aosta, ed è approvato dal Consiglio regionale.
3. I servizi di trasporto pubblico disciplinati dalla presente legge sono, di norma, eserciti in regime di concessione. Possono altresì essere gestiti in economia, tramite aziende speciali anche consortili, società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale.
4. Non necessitano di concessione i servizi di trasporto pubblico eserciti direttamente dalla Regione o dagli enti locali con mezzi ed impianti in proprietà e con personale dipendente dall’ente pubblico.
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Art. 3
Organizzazione dei servizi in ambito locale.
1. In armonia con la legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), per i villaggi del Comune di Aosta aventi meno di 500 abitanti e per i restanti Comuni della regione nei quali il servizio regionale di trasporto pubblico risulti mancante oppure inadeguato, i Comuni, o le Comunità montane su delega dei Comuni, sono autorizzati ad organizzare e gestire il trasporto di persone e merci di prima necessità, anche in deroga alle norme regionali vigenti, utilizzando al meglio i mezzi di trasporto comunque disponibili sul territorio e ricercando l’integrazione con i servizi esistenti.
1-bis. Gli enti di cui al comma 1 provvedono alla copertura economica dell’intero costo dei servizi organizzati e gestiti (3).
2. L’organizzazione del servizio di cui al comma 1 è definita da un apposito regolamento approvato dal Consiglio comunale o della Comunità montana.
3. Gli enti locali disciplinano autonomamente i servizi di trasporto pubblico locali che si svolgono esclusivamente nell’ambito del proprio territorio, aventi finalità turistiche e/o ricreative, effettuati con veicoli atipici quali i trenini su gomma.
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(3) Comma aggiunto dall’art. 1, L.R. 30 giugno 2010, n. 18, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 17 della stessa legge).
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Capo II – Trasporto pubblico con autobus
Art. 4
Norme generali.
1. Le concessioni di trasporto pubblico con autobus sono accordate dalla Regione, secondo quanto disposto dagli articoli che seguono.
2. I Comuni, con deliberazione adeguatamente motivata e assumendosi gli oneri di eventuali obblighi di servizio, possono rilasciare [, con preferenza per le società concessionarie dei relativi sub-bacini,] (4) concessioni per servizi di trasporto con autobus che si svolgono esclusivamente nell’ambito del territorio comunale e che non presentano necessità di integrazione con la rete regionale del trasporto pubblico.
3. Per le concessioni di cui al comma 2, i Comuni, per i centri abitati rientranti nell’ambito di applicazione della legge n. 97/1994, provvedono ad approvare un regolamento autonomo, in deroga alle norme della presente legge, disciplinando le modalità di affidamento di tali concessioni e di controllo dell’esercizio.
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(4) Parole soppresse dall’art. 2, L.R. 30 giugno 2010, n. 18, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 17 della stessa legge).
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Art. 5
Bacino di traffico.
1. La Regione Valle d’Aosta costituisce un’unità territoriale entro la quale si attua un sistema integrato di trasporto pubblico con autobus coordinato con il trasporto ferroviario e con le altre modalità di trasporto pubblico.
2. Tale unità territoriale è denominata bacino di traffico.
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Art. 6
Piano di bacino di traffico.
1. Al fine di individuare le esigenze di mobilità e il fabbisogno di trasporto pubblico con autobus, la Regione approva ed attua un piano di bacino di traffico.
2. Il piano di bacino di traffico è redatto dalla struttura regionale competente in materia di trasporti sentite le società concessionarie di trasporti pubblici con autobus e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Sulla proposta di piano vengono richiesti i pareri delle strutture regionali competenti in materia di pianificazione urbanistica, di pubblica istruzione e di turismo, dell’Associazione dei Sindaci e dell’Associazione delle Comunità montane. Decorsi novanta giorni dalla richiesta dei pareri, in assenza di loro formulazione, se ne prescinde. Il piano è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.
3. Il piano di bacino di traffico contiene:
a) l’articolazione e l’organizzazione del sistema del trasporto pubblico locale nel territorio regionale (5);
b) l’indicazione dei servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità degli utenti, i cui costi sono a carico del bilancio della Regione, e le modalità con cui devono essere erogati (6);
c) l’individuazione delle tipologie e delle modalità di sviluppo dei servizi integrativi (7);
d) l’articolazione territoriale in sub-bacini, con la descrizione del numero e delle caratteristiche;
e) le percorrenze chilometriche massime previste per l’insieme delle linee del sub-bacino ammissibili ai fini della stipulazione dei contratti di servizio;
f) il coordinamento del servizio con autobus con le altre modalità di trasporto e gli impianti a fune con funzioni di trasporto pubblico locale;
g) le aree ed i parcheggi di scambio fra le diverse modalità di trasporto da potenziare;
h) gli indirizzi di politica tariffaria.
4. Il piano è valido per dieci anni e può essere modificato annualmente con l’osservanza delle procedure stabilite per la sua approvazione; i contenuti del piano di cui al comma 3, lettere a), b) ed e), limitatamente ad aumenti di percorrenza chilometrica non superiori al 4 per cento della percorrenza massima indicata nel piano per ogni sub-bacino, possono essere modificati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di trasporti (8).
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(5) Lettera così sostituita dall’art. 3, comma 1, L.R. 30 giugno 2010, n. 18, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 17 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «a) l’individuazione delle linee di autobus a carattere regionale.».
(6) Lettera così sostituita dall’art. 3, comma 2, L.R. 30 giugno 2010, n. 18, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 17 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «b) l’individuazione delle linee di autobus per esigenze specifiche o locali di trasporto di studenti, lavoratori ed altre categorie di cittadini di rilevanza regionale.».
(7) Lettera così sostituita dall’art. 3, comma 3, L.R. 30 giugno 2010, n. 18, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 17 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «c) l’individuazione dei principali servizi integrativi.».
(8) Comma così sostituito dall’art. 14, comma 2, L.R. 20 gennaio 2005, n. 1, poi così modificato (mediante sostituzione dell’originaria percentuale del 3% con quella qui indicata) dall’art. 3, comma 4, L.R. 30 giugno 2010, n. 18, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 17 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «4. Il piano è valido per dieci anni e può essere aggiornato annualmente con l’osservanza delle procedure stabilite per la sua approvazione».
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Art. 7
Concessione dei servizi.
1. La concessione di servizi di trasporto pubblico con autobus è accordata dalla Giunta regionale per gruppi di linee, secondo le indicazioni del piano di bacino di traffico.
2. La concessione deve contenere:
a) gli estremi della domanda del concessionario;
b) le generalità del concessionario ed il suo domicilio legale;
c) la durata della concessione;
d) l’elenco delle linee della rete assegnata al concessionario.
3. L’elenco di cui al comma 2, lett. d), può, durante gli anni di validità della concessione, essere aggiornato ed integrato, per servizi specifici o locali, con decreto dell’Assessore regionale competente in materia di trasporti, in conformità con il piano di bacino di traffico e nei limiti delle percorrenze massime sovvenzionabili previste da tale piano per ogni sub-bacino.
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Art. 8
Contratti di servizio.
1. L’esercizio dei servizi di trasporto pubblico con autobus è disciplinato da contratti di servizio stipulati tra la Regione e il soggetto concessionario.
2. Nei contratti di servizio sono definiti:
a) gli impegni del soggetto concessionario ad assicurare i servizi di trasporto, nonché a realizzare i necessari investimenti. Devono essere analiticamente individuati sia i servizi di interesse regionale della rete, sia eventuali servizi di interesse specifico o locali;
b) l’impegno del soggetto concessionario a svolgere gli eventuali servizi integrativi espressamente riservati di cui al Capo V;
c) l’impegno del soggetto concessionario a adottare sistemi unificati di emissione e controllo dei documenti di viaggio e di rilevamento dei dati relativi all’esercizio dei servizi, nonché procedure gestionali tali da garantire l’uniformità e la comparabilità dei dati aziendali;
d) la possibilità di un aggiornamento annuale per servizi specifici o locali;
e) gli impegni dell’ente concedente ad acquistare i servizi oggetto della concessione e a provvedere al pagamento dei relativi oneri secondo termini e modalità specificamente definiti; compresi eventuali meccanismi di adeguamento del corrispettivo in presenza di fenomeni di inflazione, di variazioni tariffarie, di modificazioni significative del costo medio di produzione, di variazioni considerevoli nei volumi di traffico;
f) le misure di controllo e le sanzioni in caso di inadempimento del contratto;
g) le risorse destinate per il raggiungimento delle finalità contenute nel contratto;
h) l’eventuale affidamento a terzi di servizi di adduzione di limitata percorrenza.
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Art. 9
Durata della concessione.
1. Le concessioni ed i relativi contratti di servizio hanno la durata massima di dieci anni.
2. [Nella fase di transizione, fino al 31 dicembre 2001 non possono essere rilasciate concessioni con una durata superiore a quattro anni] (9).
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(9) Comma abrogato dall’art. 1, L.R. 30 novembre 1998, n. 53.
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Art. 10
Individuazione del concessionario.
1. L’individuazione del concessionario avviene mediante gara di appalto applicando procedure ristrette, nell’ambito delle quali possono presentare offerte soltanto prestatori di servizi invitati dalla Regione. Due o più imprese invitate possono presentare congiuntamente un’offerta sulla base di un preventivo accordo di gestione da allegare alla documentazione prodotta.
2. L’avviso di gara deve contenere:
a) la durata della concessione;
b) la descrizione della rete con l’elenco delle linee e le percorrenze globali previste;
c) le indicazioni sul programma di esercizio;
d) i requisiti di idoneità finanziaria e tecnica, quali il materiale rotabile, gli impianti, le attrezzature;
e) le indicazioni sulle tariffe applicabili;
f) le forme di esercizio della concessione, con particolare riguardo alla sicurezza, alla regolarità ed alla qualità del servizio prodotto;
g) l’obbligo del concessionario di assumere eventuali servizi aggiuntivi alle stesse condizioni economiche delle linee in esercizio nel limite del cinque per cento delle percorrenze globali previste dai contratti;
h) l’obbligo del concessionario di assumersi l’impegno ad installare le apparecchiature necessarie per il sistema integrato di gestione tariffaria;
i) i casi di risoluzione, revoca o decadenza delle concessioni;
l) lo schema di contratto di servizio che dovrà essere sottoscritto dall’aggiudicatario;
m) i criteri di valutazione della gara;
n) la documentazione da produrre.
3. La concessione è aggiudicata all’offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico, tenendo altresì conto di:
a) qualità dell’organizzazione aziendale;
b) dotazione e disponibilità di impianti, di attrezzature e di materiale rotabile e loro dislocazione sul territorio;
c) esperienza di esercizio di linee in concessione nell’ambito della rete oggetto di gara d’appalto.
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Art. 11
Gradualità.
1. La procedura della gara d’appalto con le modalità previste dall’art. 10 è introdotta gradualmente e progressivamente nell’arco di una fase transitoria, fino al 31 dicembre 2001, sulla base delle modalità previste dal piano di bacino di traffico.
2. Nella fase transitoria fino al 31 dicembre 2001, la Giunta regionale può affidare, con le procedure di cui all’art. 12, concessioni per una singola linea, limitatamente ad una sola linea per ogni sub-bacino.
3. Nella fase transitoria fino al 31 dicembre 2001, la Giunta regionale può altresì rinnovare concessioni annuali già in atto per linee non previste dal piano di bacino di traffico ed esercite senza oneri per la Regione.
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Art. 12
Procedure.
1. Durante la fase transitoria, fino al 31 dicembre 2001, nei casi in cui non si procede all’aggiudicazione con la procedura di cui all’art. 10, la Regione individua il concessionario attraverso una procedura negoziata. A tal fine si procede ad una apposita istruttoria diretta ad accertare:
a) l’idoneità tecnica e finanziaria del richiedente la concessione in relazione alla tipologia dei servizi da fornire;
b) la presenza di richieste di concessionari che già abbiano esercitato regolarmente linee nell’ambito di tale rete;
c) il personale che la ditta richiedente la concessione può mettere a disposizione, nonché il suo luogo di residenza;
d) il corrispettivo richiesto per la prestazione del servizio;
e) la disponibilità a sottoscrivere lo schema di contratto di servizio.
2. Ai fini dell’istruttoria, la struttura regionale competente in materia di trasporti indice apposita riunione a cui invita tutte le società concessionarie di linee di trasporto pubblico che si svolgono in ambito regionale. Nel corso di tale riunione vengono illustrate le caratteristiche del servizio che si intende concedere e vengono stabiliti i termini per la presentazione delle domande e le caratteristiche della documentazione da produrre.
3. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di trasporti, delibera il rilascio della concessione.
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Art. 13
Corrispettivi.
1. I corrispettivi dovuti per i servizi sono determinati dai contratti e hanno il fine di compensare gli obblighi di servizio pubblico, di trasporto e tariffari che incombono sui concessionari. I dati sui costi effettivi del trasporto pubblico locale rilevati a livello nazionale sono utilizzati con un mero significato di riferimento.
1-bis. I servizi di cui al presente capo sono considerati di rilevanza locale nel caso di linee di trasporto a percorrenza urbana o suburbana, o di rilevanza regionale, nel caso di linee di trasporto a lunga percorrenza o interurbane (10).
2. Le risorse finanziarie necessarie per l’erogazione dei corrispettivi derivanti dai contratti di servizio fra Regione e società concessionarie sono imputate ad appositi capitoli del bilancio di previsione della Regione (11).
2-bis. Al finanziamento dei servizi di cui al comma 1, si provvede:
a) mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), per i servizi di rilevanza locale;
b) mediante risorse di finanza regionale, per i servizi di rilevanza regionale (12).
2-ter. In deroga a quanto disposto dalla L.R. n. 48/1995, i finanziamenti di cui al comma 2-bis, lettera a), sono gestiti direttamente dalla Regione (13).
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(10) Comma aggiunto dall’art. 26, comma 1, L.R. 13 dicembre 2011, n. 30, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 60 della stessa legge).
(11) Comma così modificato dall’art. 26, comma 2, L.R. 13 dicembre 2011, n. 30, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 60 della stessa legge).
(12) Comma aggiunto dall’art. 26, comma 3, L.R. 13 dicembre 2011, n. 30, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 60 della stessa legge).
(13) Comma aggiunto dall’art. 26, comma 4, L.R. 13 dicembre 2011, n. 30, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 60 della stessa legge).
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Art. 13-bis
Iniziative volte allo studio, alla divulgazione e alla promozione nel settore dei trasporti.
1. In relazione alle finalità e agli ambiti di applicazione della presente legge, la struttura regionale competente in materia di trasporti:
a) promuove lo sviluppo di iniziative volte allo studio e alla sensibilizzazione nel settore del trasporto pubblico e di merci, dell’intermodalità, e alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale e documentale dei trasporti nella Regione;
b) mette in atto ogni iniziativa ritenuta idonea per la promozione e la divulgazione dei risultati delle iniziative di cui alla lettera a) (14).
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(14) Articolo aggiunto dall’art. 14, comma 3, L.R. 20 gennaio 2005, n. 1.
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Art. 14
Orari (15).
1. Gli orari dei servizi di trasporto pubblico sono approvati con decreto dell’assessore regionale competente in materia di trasporti, coerentemente con i programmi di esercizio approvati dalla Giunta regionale. Limitate variazioni ai predetti orari, conseguenti alla necessità di adeguarsi a situazioni contingenti o di emergenza, possono essere autorizzate con disposizione del dirigente della struttura regionale competente in materia di trasporti (16).
2. I singoli concessionari ed esercenti dei trasporti sono tenuti ad esporre, nelle stazioni e negli spazi appositamente predisposti in corrispondenza delle fermate, gli orari dei servizi di trasporto, con le modalità e nelle forme stabilite dalla struttura regionale competente in materia di trasporti.
3. Alla struttura regionale competente in materia di trasporti è demandata, inoltre, la definizione dei modi di diffusione e delle altre forme di promozione e di pubblicità dell’orario (17).
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(15) Con Dec.Ass. 17 luglio 29000, n. 63 è stato approvato l’orario generale bilingue dei servizi di trasporto pubblico di persone.
(16) Periodo aggiunto dall’art. 41, comma 1, L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.
(17) Articolo così sostituito dall’art. 14, comma 4, L.R. 20 gennaio 2005, n. 1, poi così modificato come indicato nella nota che precede. Il testo originario era così formulato: «Art. 14. Orario generale. 1. I servizi di cui al presente capo e le modalità di svolgimento degli stessi risultano anche dall’orario generale pubblicato a cura della struttura competente in materia di trasporti.
2. L’orario generale, così come le sue variazioni, è approvato, sentiti gli esercenti, con decreto dell’Assessore regionale competente in materia di trasporti.
3. I singoli concessionari ed esercenti dei trasporti, sono tenuti ad esporre, nelle stazioni e negli spazi appositamente predisposti in corrispondenza delle fermate, gli orari dei servizi di trasporto, nella forma disposta dall’Assessorato competente in materia di trasporti.
4. All’Assessorato competente in materia di trasporti è demandata, inoltre, la definizione dei modi di diffusione, così come delle altre forme di promozione e di pubblicità integrative dell’orario e di ogni elemento utile a favorire l’uso del mezzo pubblico attuando un’adeguata informazione».
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Art. 15
Sistema unificato grafico ed informativo.
1. Onde assicurare e mantenere un’immagine unitaria del sistema dei trasporti e del connesso sistema informativo, tale da consentire all’utenza di avere una percezione ed una lettura rapida e sintetica del maggiore numero di informazioni e di avere le necessarie istruzioni sul modo di usare il trasporto pubblico, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di trasporti, definisce le caratteristiche di gestione di un sistema unificato grafico e informativo.
2. Il sistema di cui al comma 1 stabilisce i segni distintivi atti ad individuare gli autobus di linea ed i mezzi di trasporto facenti capo al sistema tariffario integrato.
3. Alle disposizioni emanate dalla Regione devono attenersi tutte le aziende esercenti i servizi di trasporto.
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Art. 16
Autostazioni ed impianti.
1. La costruzione e/o l’esercizio di una autostazione o impianto analogo è soggetto a concessione della Regione.
2. Il Presidente della Giunta regionale può rendere obbligatorio l’uso di un’area o di un impianto di stazione quando ricorrano esigenze di integrazione dei servizi o della circolazione degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone.
3. I concessionari delle autolinee facenti capo ad una autostazione o ad un impianto analogo comune concorrono alle relative spese di esercizio nella misura e con le modalità che saranno stabilite caso per caso dalla Giunta regionale.
4. Ove sia riconosciuta opportuna la costruzione di una autostazione od impianto al servizio di una rete di linee, l’approvazione del relativo progetto e la concessione della Regione equivalgono a dichiarazione di pubblica utilità.
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Art. 17
Garanzie assicurative.
1. Il concessionario deve essere assicurato contro l’incendio dei beni aziendali, autostazioni e impianti, nonché contro i danni arrecati da fatto proprio o dei suoi dipendenti alle persone e alle merci trasportate, nonché alle cose delle persone trasportate.
2. L’assicurazione deve coprire anche la responsabilità per i danni causati a persone, animali e cose non trasportate. La copertura assicurativa deve interessare anche gli eventuali effetti postali trasportati.
3. Il concessionario ha altresì l’obbligo di provvedere all’assicurazione contro gli infortuni per il personale dipendente.
4. L’inosservanza delle prescritte coperture assicurative comporta la sospensione immediata dell’esercizio, salvo che il concessionario non vi provveda entro gli otto giorni successivi alla diffida.
5. I limiti minimi delle garanzie assicurative sono fissati con decreto dell’Assessore regionale competente in materia di trasporti.
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Art. 18
Revoca, risoluzione e decadenza.
1. Il titolare del servizio in concessione incorre nella decadenza della concessione:
a) quando venga a perdere i requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria prescritti dalla legislazione vigente;
b) quando non dia inizio al servizio nel termine stabilito, lo abbandoni, lo interrompa, lo effettui con ripetute irregolarità, non ottemperi alle disposizioni impartite dall’ente concedente o si renda inadempiente agli obblighi derivanti dall’atto di concessione o imposti da norme di legge o di regolamento o dai contratti di lavoro vigenti.
2. Nei casi di cui al comma 1, lett. b), la pronuncia di decadenza da parte dell’ente concedente deve essere preceduta da due successive diffide intimate al concessionario ed è deliberata dalla Giunta regionale dopo la scadenza del termine stabilito nell’ultima diffida.
3. Nei casi in cui vengano meno le ragioni di interesse pubblico che hanno determinato il rilascio della concessione, l’ente concedente ha la facoltà di revocare la concessione stessa.
4. Quando venga sospeso l’esercizio per cause di forza maggiore e non sia possibile ripristinarlo entro un congruo termine, con sicurezza e regolarità, l’ente concedente può emettere il provvedimento di risoluzione della concessione.
5. In caso di revoca, di risoluzione, o di decadenza per inadempienza, il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo.
6. Le attrezzature fisse e mobili e il materiale rotabile possono essere rilevati con i criteri indicati all’art. 19.
7. La cessione della concessione senza avere ottenuto la preventiva approvazione è nulla.
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Art. 19
Cessazione dei servizi.
1. Qualora l’ente concedente decida di riscattare il servizio, si applicano le disposizioni di cui all’art. 24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 (Approvazione del testo unico della legge sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province), come specificate negli articoli da 8 a 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902 (Approvazione del nuovo regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali).
2. Nel caso in cui la concessione sia assegnata, alla sua scadenza naturale ovvero per avvenuta decadenza, ad un soggetto diverso dal precedente concessionario, quest’ultimo non ha diritto ad alcun indennizzo.
3. Il personale dipendente dal concessionario cessante è trasferito al concessionario entrante, con il mantenimento dei diritti acquisiti in ordine alla retribuzione, all’anzianità di servizio ed alle mansioni, ad eccezione del personale che il concessionario uscente intenda mantenere alle proprie dipendenze, con comunicazione inviata per raccomandata con avviso di ricevimento al concessionario entrante entro sessanta giorni dall’assegnazione della concessione.
4. Il concessionario entrante deve presentare proposta irrevocabile di acquisto delle attrezzature fisse e degli impianti di proprietà del concessionario uscente, riferibili alla concessione non rinnovata, entro sessanta giorni dal rinnovo della concessione, al valore di mercato, al netto di eventuali contributi statali o regionali in conto capitale per investimenti non ammortizzati. Il concessionario uscente deve comunicare la propria risposta entro i successivi trenta giorni. L’ente concedente può esercitare diritto di prelazione su tutti o su parte di tali beni.
5. Il concessionario entrante ha diritto di prelazione sulle attrezzature mobili ed il materiale rotabile che il concessionario uscente intenda vendere entro un anno dal rinnovo della concessione. In tal caso, il concessionario uscente deve comunicare per lettera raccomandata l’intenzione di vendere ed il prezzo pattuito, ed il concessionario entrante deve esercitare il suo diritto di prelazione entro trenta giorni, per lettera raccomandata. Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l’intero lotto di beni che il concessionario uscente intende vendere al medesimo acquirente.
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Art. 20
Sistema integrato di gestione tariffaria.
1. La Regione promuove la creazione di un sistema integrato di gestione tariffaria e dei dati relativi all’esercizio dei servizi.
2. Il sistema di cui al comma 1, avvalendosi delle più avanzate tecnologie informatiche, deve consentire principalmente:
a) l’istituzione di un sistema tariffario univoco ed indipendente dal mezzo di trasporto utilizzato;
b) l’utilizzo da parte dell’utente di un unico titolo di viaggio che permetta di usufruire di più mezzi di trasporto;
c) la gestione integrata dei dati statistici ed economici di interesse regionale;
d) il trattamento automatizzato delle fatture relative alle tariffe agevolate.
3. Al sistema di cui al comma 1 fanno capo, oltre ai servizi di trasporto pubblico con autobus e ferroviari, anche gli impianti a fune con funzione di trasporto pubblico locale ed eventuali servizi integrativi.
3-bis. I criteri e le modalità, tecniche, organizzative e procedurali, per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 2 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di trasporti (18).
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(18) Comma aggiunto dall’art. 14, comma 5, L.R. 20 gennaio 2005, n. 1.
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Art. 21
Centro di gestione del sistema tariffario integrato.
1. Al fine di assicurare una gestione unitaria del sistema di cui all’art. 20, nonché delle attività di cui all’art. 8, comma 2, lettera c), e di consentire altre attività di interesse comune, le imprese di trasporto costituiscono un’apposita struttura unitaria, o centro di gestione, incaricata di svolgere il complesso delle operazioni di raccolta e trattamento dei dati di gestione finanziaria e di manutenzione ed aggiornamento del sistema integrato di gestione tariffaria.
2. La Regione può partecipare al centro di gestione in quanto soggetto gestore di impianti di trasporto pubblico, ente interessato alla diffusione di carte di pagamento multiservizio ed ente interessato a disporre dei dati statistici ed economici relativi al sistema dei trasporti pubblici (19).
3. Le società esercenti concorrono alla copertura delle spese di esercizio del centro di gestione nella misura del trentacinque per cento, secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
4. Il centro di gestione può prevedere la partecipazione di altri soggetti o l’espletamento di servizi a favore di terzi purché ciò consenta la riduzione dei costi imputabili alla gestione e manutenzione del sistema integrato relativo al trasporto pubblico richiesto dalla Regione.
5. In caso di mancato accordo fra le imprese di trasporto per la costituzione della struttura unitaria di cui al comma 1, provvede la Regione imputando il quarantacinque per cento dei costi alle società esercenti il trasporto pubblico suddiviso sulla base dell’ammontare degli introiti gestiti dal centro stesso a favore delle singole imprese. Allo stesso modo può provvedersi nel caso in cui la struttura unitaria di cui al comma 1 non risulti in grado di raggiungere gli obiettivi di cui all’articolo 20, comma 2 (20).
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(19) Comma così modificato dall’art. 14, comma 6, lettera a), L.R. 20 gennaio 2005, n. 1.
(20) Periodo aggiunto dall’art. 14, comma 6, lettera b), L.R. 20 gennaio 2005, n. 1.
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Art. 22
Tariffe.
1. In attuazione delle indicazioni di politica tariffaria contenute nel piano di bacino di traffico, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di trasporti, sentite le società concessionarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, stabilisce e modifica, ove occorra, nel corso dell’anno, le tariffe ordinarie e agevolate, nonché i documenti di viaggio dei servizi pubblici di trasporto urbano, extraurbano e relativi alle tratte ferroviarie facenti capo al sistema tariffario integrato regionale.
2. Le tariffe ordinarie sono stabilite in relazione alla distanza percorsa.
3. La Giunta regionale è autorizzata a stabilire condizioni particolari per l’acquisto, l’utilizzazione, l’obliterazione e il controllo dei documenti di viaggio.
4. Le tariffe sono indicate nella fase procedurale che precede la stipulazione del contratto di servizio e possono successivamente essere aggiornate, con scadenze annuali, tenuto conto:
a) dell’eventuale inflazione;
b) di variazioni significative del costo medio di produzione del servizio e sue variazioni;
c) del perseguimento della concorrenzialità del mezzo pubblico rispetto al mezzo privato;
d) della necessità di omogeneizzazione e semplificazione (21).
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(21) Ai sensi dell’art. 20, comma 1, L.R. 18 aprile 2008, n. 20, le tariffe delle linee funiviarie in servizio pubblico di prima categoria sono stabilite dalla Giunta regionale secondo i criteri di cui al presente comma.
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Art. 23
Bagagli e colli.
1. Sui servizi di linea, oltre al bagaglio a mano di dimensioni non superiori a cm 50x30x25, è ammesso il trasporto gratuito di una valigia o di uno zaino collocabili nell’apposito vano bagagli.
2. Sui servizi di linea è inoltre ammesso il trasporto gratuito di un paio di sci e il trasporto a pagamento, quando sia possibile, della bicicletta.
3. I bagagli eccedenti quelli ammessi, quando accoglibili, sono assoggettati al pagamento di una tariffa di trasporto.
4. Le tariffe di cui al presente articolo sono stabilite secondo le procedure di cui all’art. 22.
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Art. 24
Agevolazioni e gratuità.
1. Hanno diritto, senza oneri per la Regione, alla libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico:
a) i dipendenti regionali e della Motorizzazione civile in servizio di vigilanza e di controllo dotati di apposita tessera di servizio;
b) gli appartenenti alle diverse forze di Polizia, al Corpo dei Vigili urbani, al Corpo dei Vigili del fuoco, al Corpo valdostano dei Vigili del fuoco volontari e al Corpo forestale valdostano, ancorché non in servizio, purché muniti di tessera di riconoscimento rilasciata dall’amministrazione di appartenenza, anche al fine di incrementare il livello di sicurezza degli altri utenti del servizio (22);
c) i minori di età che siano accompagnati, fino al raggiungimento dell’età di inizio dell’obbligo scolastico;
d) i soggetti eventualmente individuati da disposizioni statali per esigenze di servizio.
2. I servizi integrativi di trasporto per disabili di cui all’art. 56 sono forniti gratuitamente con onere a carico della Regione. La Giunta regionale può stabilire una quota per l’accesso al servizio ed una partecipazione per servizi di trasporto fuori Valle.
3. La gratuità o particolari agevolazioni per l’uso di mezzi di trasporto pubblico di cui ai Capi II e IV e di eventuali servizi integrativi possono essere concessi, con onere a carico della Regione, occasionalmente o per un periodo limitato, dall’Assessorato regionale competente in materia di trasporti a persone in stato di necessità su motivata richiesta dei competenti servizi regionali e comunali di assistenza sociale.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, di concerto con le parti sociali, previa approvazione delle modalità, delle procedure e dei criteri, può concedere, con oneri a carico della Regione, la gratuità per l’uso dei servizi di trasporto pubblico regionale di cui ai capi II e IV o degli impianti a fune con funzione di trasporto pubblico locale, come individuati dal piano di bacino di traffico di cui all’articolo 6, e di eventuali servizi integrativi ai seguenti soggetti, purché residenti in Valle d’Aosta (23):
a) i decorati con medaglia d’oro e d’argento al valor militare e civile;
b) le persone prive della vista con cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione e loro eventuali accompagnatori;
c) i sordomuti e loro eventuali accompagnatori;
d) gli inabili, invalidi di guerra, civili e del lavoro, portatori di handicap, con invalidità legalmente riconosciuta almeno pari all’ottanta per cento, nonché i loro accompagnatori, se ne è riconosciuto il diritto;
e) le persone a partire dall’età di sessantacinque anni compiuti (24).
4-bis. [Le persone, a partire dall’età di sessantacinque anni compiuti, hanno diritto alla libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico] (25).
5. La Giunta regionale, previa approvazione delle modalità, delle procedure e dei criteri relativi, può concedere particolari agevolazioni, fino ad un massimo del 40 per cento di sconto sugli abbonamenti, per l’uso, da parte dei residenti in Valle d’Aosta, dei servizi di trasporto pubblico regionale di cui al capo IV. Analoghe agevolazioni possono essere previste e concesse dalla Giunta regionale per altre modalità di trasporto pubblico, al fine di incentivare l’utilizzo del sistema di tariffazione integrata (26).
5-bis. [La Giunta regionale, previa approvazione delle modalità, delle procedure e dei criteri relativi, può autorizzare il concorso della Regione nell’acquisto, da parte di giovani studenti, dall’età scolare fino al ventiseiesimo anno di età, residenti in Valle d’Aosta, della Carta verde Railplus o di forme similari di agevolazione tariffaria, nel limite massimo dell’80 per cento del costo di ogni titolo acquistato] (27).
6. La Giunta regionale, nell’ambito degli interventi per l’attuazione del diritto allo studio, è autorizzata a concedere, con onere a carico della Regione e previa approvazione di modalità, procedure, convenzioni e condizioni, agevolazioni fino a un massimo del 75 per cento di sconto sul costo di corsa semplice per l’uso di qualunque mezzo di trasporto pubblico, agli studenti residenti in Valle d’Aosta che frequentino università o corsi di tipo universitario e post-universitario, purché lo spostamento sia finalizzato al raggiungimento delle sedi di studio o al ritorno (28).
6-bis. Nella definizione di modalità, procedure, convenzioni e condizioni per la concessione dei benefici di cui al comma 6, la Giunta regionale si informa a criteri meritocratici e che tengono conto delle differenze di durata delle diverse facoltà (29).
7. In caso di particolare difficoltà o carenza di servizi di trasporto pubblico oppure di impossibilità a stipulare convenzioni con gli esercizi di trasporto, la Giunta regionale può provvedere a supplire con altre iniziative, anche su noleggio, a carico della Regione, oppure mediante il concorso nelle spese di altre modalità di trasporto, anche privato, debitamente documentate dagli interessati.
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(22) Lettera così modificata dall’art. 46, comma 1, L.R. 15 aprile 2008, n. 9.
(23) Alinea così sostituito dall’art. 4, comma 1, L.R. 30 giugno 2010, n. 18, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 17 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «4. La Giunta regionale, di concerto con le parti sociali, previa approvazione di modalità, procedure e criteri, è autorizzata a concedere, con onere a carico della Regione, la gratuità per l’uso dei servizi di trasporto pubblico regionale di cui ai capi II e IV e di eventuali servizi integrativi, ai seguenti soggetti, purché residenti in Valle d’Aosta:».
(24) Il presente comma, già sostituito dall’art. 33, L.R. 11 dicembre 2002, n. 25, poi modificato dall’art. 46, comma 2, L.R. 15 aprile 2008, n. 9, è stato nuovamente così sostituito dall’art. 39, comma 1, L.R. 10 dicembre 2008, n. 29 e successivamente così modificato come indicato nella nota che precede. Il testo precedente era così formulato: «4. La Giunta regionale, di concerto con le parti sociali, previa approvazione di modalità, procedure e criteri che tengano conto delle condizioni di reddito e che possono prevedere anche la forfettizzazione degli oneri a carico degli utenti, è autorizzata a concedere, con onere a carico della Regione, particolari agevolazioni, fino all’esenzione totale, per l’uso dei servizi di trasporto pubblico regionale di cui ai Capi II e IV e di eventuali servizi integrativi, ai seguenti soggetti, purché residenti in Valle d’Aosta:
a) i decorati con medaglia d’oro e d’argento al valor militare e civile;
b) i Cavalieri di Vittorio Veneto;
c) le persone prive della vista con cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione e loro eventuali accompagnatori;
d) i sordomuti e loro eventuali accompagnatori;
e) gli inabili, invalidi di guerra, civili e del lavoro, portatori di handicap, con invalidità legalmente riconosciuta almeno pari all’ottanta per cento, nonché i loro accompagnatori, se ne è riconosciuto il diritto;
f) [le persone a partire dall’età di sessantacinque anni compiuti] (lettera abrogata dall’art. 46, comma 2, L.R. 15 aprile 2008, n. 9).
g) i giovani di leva, ancorché non residenti in Valle d’Aosta, che effettuino il servizio militare o il servizio civile.».
(25) Comma aggiunto dall’art. 46, comma 3, L.R. 15 aprile 2008, n. 9, poi abrogato dall’art. 39, comma 2, L.R. 10 dicembre 2008, n. 29, unitamente al suddetto comma 3 dell’art. 46, L.R. n. 9/2008.
(26) Comma così sostituito dall’art. 14, comma 7, L.R. 20 gennaio 2005, n. 1. Il testo originario era così formulato: «5. La struttura regionale competente in materia di trasporti, previa approvazione, da parte della Giunta regionale, di modalità, procedure e criteri che prevedano una compartecipazione delle società concessionarie nell’applicazione di tariffe scontate di abbonamento, è autorizzata a concedere particolari agevolazioni, con oneri a carico della Regione fino ad un massimo del trenta per cento di sconto sul costo di corsa semplice, per l’uso dei servizi di trasporto pubblico regionale di cui ai capi II e IV e di eventuali servizi integrativi, ai seguenti soggetti:
a) giovani dall’età scolare fino al ventiseiesimo anno di età;
b) titolari di abbonamento al servizio regionale integrato di trasporto».
(27) Comma aggiunto dall’art. 41, comma 2, L.R. 5 dicembre 2005, n. 31, poi abrogato dall’art. 4, comma 2, L.R. 30 giugno 2010, n. 18, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 17 della stessa legge).
(28) Il presente comma, già modificato dall’art. 50, L.R. 15 dicembre 2003, n. 21 poi sostituito dall’art. 41, comma 3, L.R. 5 dicembre 2005, n. 31, è stato nuovamente così sostituito dall’art. 30, comma 1, L.R. 15 dicembre 2006, n. 30, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l’art. 44 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «6. La Giunta regionale, nell’ambito degli interventi per l’attuazione del diritto allo studio, è autorizzata a concedere, con onere a carico della Regione e previa approvazione di modalità, procedure, convenzioni e condizioni, agevolazioni, fino a un massimo dell’80 per cento di sconto sul costo di corsa semplice e di abbonamento per l’uso di qualunque mezzo di trasporto pubblico, agli studenti, fino al ventiseiesimo anno di età, residenti in Valle d’Aosta che frequentino università, istituti superiori per l’accesso ai quali sia richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado e scuole secondarie di tipo non esistente in Valle d’Aosta, purché lo spostamento sia finalizzato al raggiungimento delle sedi di studio o al ritorno.».
(29) Comma aggiunto dall’art. 30, comma 2, L.R. 15 dicembre 2006, n. 30, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (come prevede l’art. 44 della stessa legge).
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Art. 25
Controllo regionale.
1. La struttura regionale competente in materia di trasporti provvede a:
a) emanare le disposizioni necessarie per garantire la regolarità dell’esercizio dei servizi pubblici di linea;
b) eseguire la visita dei percorsi per accertarne l’idoneità per il transito degli autoveicoli adibiti al servizio pubblico ai soli effetti della regolarità di esercizio;
c) controllare la consistenza, la tipologia e la qualità del parco veicoli da adibire in servizio di linea e di linea atipica;
d) autorizzare l’immissione e la dismissione dei veicoli di cui alla lett. c);
e) rilasciare l’autorizzazione a distogliere dal servizio di linea gli autoveicoli da impiegare occasionalmente per corse fuori linea con le condizioni e le modalità di cui all’art. 29;
f) controllare l’organico del personale addetto ai servizi di linea.
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Art. 26
Direttore o responsabile dell’esercizio.
1. I rappresentanti delle imprese o enti cui è affidata la gestione di servizi di trasporto pubblico, propongono un direttore o un responsabile dell’esercizio che deve ottenere l’assenso dell’ente concedente.
2. La proposta circa il nominativo del direttore o del responsabile dell’esercizio deve essere inoltrata alla struttura regionale competente in materia di trasporti, ai fini dell’assenso di cui al comma 1, completa della documentazione comprovante l’idoneità tecnico – professionale, fisica e morale della persona proposta quale direttore o responsabile dell’esercizio.
3. La struttura regionale competente per i trasporti può in qualunque momento revocare l’assenso di cui al comma 1, richiedendo la sostituzione del direttore o del responsabile dell’esercizio, ove questi dimostri imperizia o negligenza nell’espletamento dei propri compiti ovvero quando ne sia venuta meno l’idoneità fisica o morale ovvero quando accertati motivi fanno ritenere che l’incarico non possa più dallo stesso essere convenientemente assolto.
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Art. 27
Obblighi del direttore di esercizio.
1. Il direttore o responsabile dell’esercizio rappresenta l’azienda presso gli organi di vigilanza dello Stato e della Regione e risponde dell’efficienza del servizio ai fini della sicurezza e della regolarità nel rispetto delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto).
2. Il direttore o responsabile dell’esercizio:
a) cura l’osservanza delle leggi e dei regolamenti riguardanti l’esercizio stesso, delle disposizioni della Giunta regionale, dell’Assessorato competente in materia di trasporti e di quelle contenute negli atti di concessione, nonché delle prescrizioni concernenti la sicurezza impartite dalla Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (M.C.T.C.) e di quelle concernenti la regolarità dell’esercizio impartite dal competente assessorato regionale;
b) dà il proprio benestare sull’assunzione del personale dell’esercizio e sul conferimento e la variazione delle relative mansioni;
c) deve essere reperibile nei periodi di funzionamento del servizio stesso, salvo che sia stato nominato un sostituto di sua fiducia nel caso di sua temporanea assenza od impedimento, secondo le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti.
3. Il direttore o responsabile dell’esercizio deve emanare nei limiti e nel rispetto degli atti di autorizzazione e di concessione e della vigente normativa:
a) le disposizioni interne in applicazione delle norme regolamentari adottate dal Ministero dei trasporti, in relazione alle caratteristiche e peculiarità del servizio;
b) le disposizioni interne riguardanti, tra le altre, in particolare:
1) la manutenzione della sede, degli impianti, delle apparecchiature ed il relativo impiego di queste;
2) la condotta, la scorta e la manutenzione del materiale mobile;
3) l’illuminazione dei veicoli, delle stazioni, degli impianti per le ore notturne;
4) le velocità ammesse e gli orari;
5) la capacità dei veicoli e le relative condizioni di frenatura;
6) la disciplina dell’accesso ai veicoli ed alle stazioni delle fermate;
7) il numero e l’ubicazione dei mezzi di emergenza e di soccorso, nonché le modalità per lo svolgimento delle relative operazioni;
8) i servizi delle stazioni, delle fermate e della linea ed i servizi ai veicoli;
9) la riserva dei posti a favore delle categorie protette;
10) le modalità di presentazione dei reclami;
11) il deposito e le modalità di restituzione degli oggetti smarriti.
4. Tutte le disposizioni interne devono essere preventivamente approvate dalla struttura regionale competente in materia di trasporti.
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Art. 28
Registri e regolamenti di esercizio.
1. Presso le stazioni principali e le biglietterie deve essere a disposizione del pubblico un registro per i reclami, che periodicamente dovrà essere vidimato dai funzionari della struttura regionale competente in materia di trasporti.
2. Presso la sede dell’esercizio deve essere tenuto il libro-giornale nel quale sono registrate dal direttore o dal responsabile dell’esercizio tutte le annotazioni relative ai servizi.
3. Un regolamento d’esercizio, da approvarsi dalla struttura regionale competente in materia di trasporti, su proposta del direttore o del responsabile dell’esercizio, deve essere predisposto per ogni linea o rete di servizio.
4. Il regolamento di esercizio deve contenere prescrizioni riguardanti il personale, il trasporto e le fermate, i viaggiatori e le cose e dev’essere portato a conoscenza del personale e dei viaggiatori.
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Art. 29
Distrazione degli autobus di linea e da noleggio.
1. Gli autobus destinati al servizio di linea possono essere impiegati occasionalmente in servizio di noleggio con conducente, purché ciò non pregiudichi in alcun modo la regolarità dei normali servizi di linea.
2. Le modalità e le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione per l’impiego di cui al comma 1 sono stabilite con decreto dell’Assessore regionale competente in materia di trasporti.
3. Gli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente possono essere impiegati in servizio di linea, previa autorizzazione della struttura regionale competente in materia di trasporti.
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Art. 30
Trasporto animali.
1. Sui servizi di linea è ammesso il trasporto gratuito di animali da compagnia di piccola taglia, secondo i regolamenti di esercizio emanati dalle aziende concessionarie.
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Art. 31
Prove e verifiche.
1. Alle prove e alle verifiche previste dalle leggi e dai regolamenti in materia, alle quali provvedono, ai fini della sicurezza, i competenti uffici della M.C.T.C., partecipano anche, agli effetti della regolarità dell’esercizio, funzionari della struttura regionale competente in materia di trasporti.
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Art. 32
Vigilanza e controllo.
1. Ai funzionari della Regione, allo scopo incaricati, spetta la vigilanza sull’esercizio dei servizi fatte salve le attribuzioni del Ministero dei trasporti in materia di sicurezza degli impianti, dei veicoli ai sensi delle vigenti disposizioni. Essi hanno facoltà di chiedere in visione e di esaminare direttamente i libri, la contabilità e i documenti dell’azienda relativi alla gestione dei servizi di trasporto pubblico ed hanno inoltre libero percorso sui veicoli e libero accesso alle rimesse e nelle officine, previa esibizione di apposita tessera di servizio, rilasciata dall’ente concedente. Il concessionario ha l’obbligo di ottemperare alle prescrizioni dell’ente concedente, di fornire a questo tutti i dati tecnico – economici e gli elementi statistici concernenti il servizio e di fare quant’altro occorra per agevolare i funzionari nell’esercizio del proprio mandato.
2. La vigilanza ed il controllo sulla corretta utilizzazione dei documenti di viaggio, dei buoni, delle tessere e circa la gratuità e le agevolazioni da parte degli utenti autorizzati spettano, oltreché alle aziende concessionarie, alla struttura regionale competente in materia di trasporti.
3. L’uso dei buoni da parte di persona diversa dal titolare, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, l’uso di falsi, la contraffazione e l’alterazione dei buoni, dei biglietti e delle tessere, l’uso di buoni, biglietti, tessere, documenti di viaggio contraffatti od alterati sono puniti ai sensi delle leggi vigenti. I beneficiari delle agevolazioni possono essere sospesi, per un periodo commisurato alla gravità dell’infrazione accertata, dall’uso dei titoli di viaggio agevolati e sono altresì tenuti alla restituzione delle somme corrispondenti alle agevolazioni indebitamente fruite, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale (30).
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(30) Periodo aggiunto dall’art. 22, L.R. 4 agosto 2006, n. 21.
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Art. 33
Norme per i viaggiatori ed accertamenti di irregolarità.
1. I viaggiatori dei servizi pubblici di trasporto sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, quando prescritto dall’atto che stabilisce le condizioni di esercizio, a conservarlo per la durata dell’intero percorso e ad esibirlo al personale dell’azienda od ente.
2. Chiunque, senza averne dato preavviso al personale di bordo, risulti sprovvisto del prescritto titolo di viaggio è tenuto, oltre al pagamento del normale biglietto a tariffa ordinaria, anche al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria. L’entità della sanzione, fermi restando i limiti di cui all’art. 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), non può essere inferiore a venti volte e superiore a cento il prezzo del biglietto a tariffa ordinaria per il percorso minimo tassabile della tabella tariffaria regionale autorizzata.
3. È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, oltre alle spese del procedimento, se l’utente estingue l’illecito entro sessanta giorni dalla contestazione o, se questa non è avvenuta, dalla notificazione.
4. L’ente concedente provvede ad emanare le opportune disposizioni per l’applicazione delle sanzioni agli utenti dei servizi di propria competenza, nei limiti stabiliti dal presente articolo.
5. L’importo della sanzione amministrativa, quale prodotto fuori traffico, viene incamerato dall’azienda esercente, la quale conserva per almeno tre anni la documentazione probativa. All’accertamento delle irregolarità di cui ai commi 1 e 2 ed alla riscossione degli importi delle relative sanzioni provvede il personale ispettivo, di controllo e di verifica dell’azienda o dell’ente esercente, munito di idoneo documento di riconoscimento rilasciato dall’esercente, nell’ambito delle linee di trasporto gestite.
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Art. 34
Sanzioni.
1. Per le infrazioni da parte del direttore o del responsabile dell’esercizio alle norme di leggi e di regolamenti riguardanti l’esercizio, nonché alle disposizioni contenute negli atti di concessione e alle trasgressioni alle prescrizioni ufficialmente impartite dagli organi di vigilanza, valgono in generale le disposizioni contenute all’art. 92 del D.P.R. n. 753/1980.
2. Le sanzioni sono stabilite dall’ente concedente con apposito provvedimento. La misura della sanzione non può essere comunque inferiore a lire 500.000 e non superiore a lire 5.000.000.
3. Nella disciplina delle sanzioni amministrative si richiama la legge n. 689/1981.
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Art. 35
Tasse di concessione.
1. Per i servizi di cui al presente Capo non sono previste tasse di concessione.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno solare, è dovuto un contributo di sorveglianza annuale nella misura di lire 5 per ogni chilometro della percorrenza annua complessiva definita dagli atti di concessione. Il contributo è soggetto ad aggiornamento nella misura della variazione percentuale dell’indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata a livello nazionale, riferita al mese di giugno. L’aggiornamento del contributo avviene qualora il suddetto indice sia aumentato rispetto alla precedente determinazione di almeno il dieci per cento e l’applicazione dell’aggiornamento decorre dalla prima scadenza annuale di contributo successiva al 31 dicembre dell’anno in cui si è verificata la variazione.
3. La distrazione di autobus di linea per effettuare servizi di noleggio è soggetta a tassa regionale di concessione.
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Art. 36
Interventi di emergenza.
1. In caso di pubbliche calamità o di interruzione di servizi pubblici di trasporto per cause di forza maggiore o comunque quando sia necessario assicurare tempestivamente, ai fini di pubblico interesse, servizi di trasporto, il Presidente della Giunta regionale può, con proprio decreto, imporre agli esercenti di servizi pubblici con autobus l’obbligo di assicurare le necessarie comunicazioni stabilendo le modalità di esercizio dei servizi e gli eventuali compensi da corrispondere agli stessi.
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Capo III – Impianti a fune (31)
Art. 37
Ambito di applicazione.
[1. Gli impianti funiviari e funicolari, aerei e terrestri che svolgono funzioni di servizio pubblico sono disciplinati dalla presente legge.
2. Le tipologie e le caratteristiche degli impianti sono quelle stabilite dalla normativa statale in materia.
3. Non sono considerate linee di servizio pubblico quelle realizzate con impianti funiviari utilizzati esclusivamente dal proprietario, dai suoi congiunti e dagli ospiti occasionali a condizione che il servizio sia totalmente gratuito] (32).
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(31) Il presente capo, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 37 a 51), è stato abrogato dall’art. 37, comma 1, lettera a), L.R. 18 aprile 2008, n. 20.
(32) Il capo III, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 37 a 51), ivi compreso quindi il presente articolo), è stato abrogato dall’art. 37, comma 1, lettera a), L.R. 18 aprile 2008, n. 20.
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Art. 38
Programmazione regionale.
[1. Le linee funiviarie in servizio pubblico che costituiscono, da sole o in proseguimento con altre linee di trasporto in servizio pubblico, un collegamento fra strade o ferrovie e centri abitati o fra centri abitati e che siano costituite da impianti dotati di veicoli chiusi sono realizzate in conformità al piano di bacino di traffico di cui all’articolo 6.
2. Le linee funiviarie, diverse da quelle di cui al comma 1, sono realizzate in coerenza con i contenuti del programma regionale per gli impianti a fune.
3. Il programma regionale per gli impianti a fune è predisposto dalla struttura regionale competente in materia di impianti funiviari, previa acquisizione, anche mediante apposita conferenza di servizi, del parere delle strutture regionali competenti in materia di turismo, di assetto idrogeologico, di valanghe, di foreste, di tutela dell’ambiente e del paesaggio e di pianificazione territoriale.
4. Il programma di cui al comma 3 è predisposto dalla Giunta regionale, sentiti l’Associazione valdostana degli esercenti impianti a fune e il Consiglio permanente degli enti locali, ed è approvato dal Consiglio regionale (33)] (34).
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(33) Articolo così sostituito dall’art. 14, comma 8, L.R. 20 gennaio 2005, n. 1. Il testo originario era così formulato: «Art. 38. Programmazione regionale. 1. Gli impianti di trasporto a fune con funzione di servizio pubblico sono realizzati in conformità alla programmazione della Regione.
2. Il programma regionale per gli impianti a fune è predisposto, in coerenza con i contenuti del piano territoriale paesistico, dalla struttura regionale competente in materia di trasporti, sentite l’Associazione valdostana degli esercenti impianti a fune e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Sulla proposta di programma vengono richiesti, anche tramite apposita conferenza dei servizi, pareri alle strutture regionali competenti in materia di turismo, assetto idro-geologico, valanghe, forestazione, tutela dell’ambiente, tutela del paesaggio, pianificazione territoriale. Sulla proposta di programma vengono sentite l’Associazione dei Sindaci e l’Associazione delle Comunità montane.
3. Il programma di cui al comma 2 è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta».
(34) Il capo III, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 37 a 51), ivi compreso quindi il presente articolo), è stato abrogato dall’art. 37, comma 1, lettera a), L.R. 18 aprile 2008, n. 20.
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Art. 39
Contenuti del programma regionale per gli impianti a fune.
[1. Il programma regionale per gli impianti a fune individua, mediante l’analisi delle frequentazioni e dei bilanci economici, le situazioni di criticità dei comprensori sciistici in relazione agli afflussi sugli impianti e sulle piste.
2. Il programma indica:
a) i dati dell’ultimo triennio relativi alla frequentazione e ai conti economici di gestione degli esercenti degli impianti funzionanti;
b) i dati relativi alle caratteristiche di ogni impianto;
c) i comprensori in cui sono raggruppati gli impianti a fune;
d) i comprensori o le parti di comprensorio che necessitano, per elevati afflussi sugli impianti e sulle piste, di un ampliamento, anche mediante la realizzazione di nuovi impianti, nonché gli impianti da realizzare, da mantenere in servizio, da potenziare o da smantellare.
3. Il programma è valido per cinque anni e può essere aggiornato, annualmente, con l’osservanza delle procedure stabilite per la sua approvazione (35)] (36).
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(35) Articolo così sostituito dall’art. 14, comma 9, L.R. 20 gennaio 2005, n. 1. Il testo originario era così formulato: «Art. 39. Programma regionale per gli impianti a fune. 1. Il programma regionale per gli impianti a fune contiene:
a) l’individuazione degli impianti da mantenere in esercizio;
b) i dati dell’ultimo triennio relativi alla frequentazione ed ai conti economici di gestione degli esercenti degli impianti funzionanti;
c) i dati relativi alle caratteristiche di ogni impianto e gli interventi di ammodernamento che sono da prevedere;
d) gli impianti già esistenti da potenziare, anche tramite sostituzioni;
e) gli eventuali nuovi impianti da realizzare con le motivazioni che li giustificano e le relative previsioni economiche;
f) i comprensori in cui sono raggruppati gli impianti a fune;
g) la quantificazione degli oneri annuali derivanti alla Regione dall’attuazione del programma e l’indicazione delle risorse disponibili.
2. Il programma è valido per cinque anni e può essere aggiornato, annualmente, con l’osservanza delle procedure stabilite per la sua approvazione».
(36) Il capo III, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 37 a 51), ivi compreso quindi il presente articolo), è stato abrogato dall’art. 37, comma 1, lettera a), L.R. 18 aprile 2008, n. 20.
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Art. 40
Concessione di linee funiviarie (37).
[1. Le linee di trasporto funiviario per il trasporto di persone in servizio pubblico sono soggette a concessione per la costruzione e per l’esercizio, rilasciata dalla Giunta regionale.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nel caso di linee relative ad impianti alla cui gestione provvede direttamente la Regione.
3. La durata massima della concessione per l’esercizio è di norma rapportata alla natura ed alle caratteristiche dell’impianto e non può superare la vita tecnica dell’impianto stesso stabilita dalla normativa statale in materia] (38).
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(37) Vedi anche la L.R. 18 giugno 2004, n. 8 recante interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio.
(38) Il capo III, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 37 a 51), ivi compreso quindi il presente articolo), è stato abrogato dall’art. 37, comma 1, lettera a), L.R. 18 aprile 2008, n. 20.
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Art. 41
Domanda di concessione.
[1. La domanda di concessione per la costruzione ed esercizio di impianti a fune deve essere presentata alla struttura regionale competente in materia di impianti a fune, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, che indica la documentazione da allegare alla domanda] (39).
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(39) Il capo III, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 37 a 51), ivi compreso quindi il presente articolo), è stato abrogato dall’art. 37, comma 1, lettera a), L.R. 18 aprile 2008, n. 20.
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Art. 42
Istruttoria e rilascio della concessione.
[1. La concessione per la costruzione e l’esercizio di un impianto a fune è subordinata alla preventiva approvazione del progetto e del Regolamento di esercizio da parte della Giunta regionale.
2. L’istruttoria sulla domanda di concessione è condotta dalla struttura regionale competente in materia di impianti a fune, la quale, verificata la compatibilità dell’impianto con il programma regionale per gli impianti a fune, trasmette copia della domanda e della documentazione allegata o del progetto ai servizi ed alle amministrazioni competenti al fine di ottenere:
a) nulla osta tecnico rilasciato ai fini della sicurezza dal Ministero dei trasporti;
b) il parere dei Comuni interessati sul rilascio della concessione e sulla compatibilità dell’intervento rispetto agli strumenti urbanistici;
c) i provvedimenti e i pareri, anche attraverso apposita Conferenza di servizi, delle strutture regionali competenti in materia di assetto idrogeologico, valanghe, pianificazione territoriale, tutela dell’ambiente, tutela del paesaggio, forestazione, turismo.
3. Le procedure per l’approvazione dei progetti di nuova costruzione si applicano anche nel caso di rifacimento e di varianti costruttive di impianti funiviari esistenti.
4. I progetti di revisione generale o di adeguamento tecnico e di varianti costruttive di un impianto che non comportino modifica allo stato dei luoghi sono approvati con atto della struttura regionale competente in materia di impianti a fune, previo solo il nulla osta tecnico di cui al comma 2, lett. a).
5. Intervenuta l’approvazione del progetto esecutivo, che fissa i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, la Giunta regionale rilascia la concessione per la costruzione e per l’esercizio dell’impianto.
6. L’approvazione del progetto esecutivo ed il rilascio della concessione costituisce dichiarazione di pubblica utilità dell’opera nonché di urgenza ed indifferibilità dei lavori.
7. La struttura regionale competente in materia di trasporti provvede a trasmettere copia dei provvedimenti e dei pareri di cui al comma 2, lett. c), ai Comuni interessati, i quali se ne avvalgono ai fini del rilascio della concessione edilizia.
8. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinati i tempi e le procedure per l’attuazione del presente articolo] (40).
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(40) Il capo III, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 37 a 51), ivi compreso quindi il presente articolo), è stato abrogato dall’art. 37, comma 1, lettera a), L.R. 18 aprile 2008, n. 20.
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Art. 43
Apertura all’esercizio.
[1. La struttura regionale competente in materia di trasporti, su richiesta del titolare della concessione, autorizza l’apertura al pubblico esercizio di un impianto funiviario dopo l’ultimazione dei lavori di costruzione o la riapertura dopo i lavori di revisione generale, di adeguamento tecnico o di variante costruttiva.
2. L’autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata:
a) all’esito favorevole delle verifiche delle prove funzionali e dei collaudi ed al rilascio dei nulla osta tecnici conseguenti, ai fini della sicurezza, da parte dei competenti uffici della M.C.T.C.;
b) all’assenso all’incarico di direttore di esercizio, o assistente tecnico, del responsabile di esercizio o capo servizio designato, secondo le disposizioni della normativa statale in materia;
c) all’approvazione dell’adeguamento del regolamento di esercizio da parte della struttura regionale competente in materia di trasporti nel caso in cui sia stato necessario apportare delle modifiche;
d) all’esistenza di idonea copertura assicurativa.
3. All’espletamento delle verifiche delle prove funzionali e dei collaudi di cui al comma 2, partecipano, agli effetti della regolarità di esercizio, tecnici della struttura regionale competente in materia di trasporti] (41).
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(41) Il capo III, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 37 a 51), ivi compreso quindi il presente articolo), è stato abrogato dall’art. 37, comma 1, lettera a), L.R. 18 aprile 2008, n. 20.
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Art. 44
Diritti preferenziali.
[1. A parità di soluzioni proposte, le concessioni per nuove costruzioni vengono assentite di preferenza, nell’ordine, agli enti locali ed ai loro consorzi, ai consorzi fra esercenti ed alle società con partecipazione degli enti locali e/o della Regione.
2. La preferenza di cui al comma 1 non è operante in presenza delle situazioni di finitimità definite dal comma 3.
3. Per la concessione di linea di trasporto funiviario hanno diritto di preferenza, a parità di soluzioni proposte, i concessionari di servizi finitimi. La finitimità va riferita alla connessione funzionale delle linee ed alla loro interdipendenza in rapporto al complesso economico e alla finalità dei servizi.
4. Le modalità di esercizio del diritto di preferenza vengono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, in modo tale da garantire adeguata pubblicità agli atti e la partecipazione dei soggetti interessati alla relativa procedura] (42).
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(42) Il capo III, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 37 a 51), ivi compreso quindi il presente articolo), è stato abrogato dall’art. 37, comma 1, lettera a), L.R. 18 aprile 2008, n. 20.
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Art. 45
Rinnovo della concessione.
[1. Alla scadenza, la concessione può essere rinnovata per una durata massima non superiore alla vita tecnica dell’impianto.
2. La richiesta di rinnovo deve essere avanzata all’ente concedente almeno un anno prima della scadenza della concessione.
3. La concessione viene rinnovata secondo le procedure previste dall’art. 42.
4. Nel caso in cui il concessionario non richieda il rinnovo della concessione, la Regione, qualora il relativo servizio non sia assicurato da altro impianto o dal sistema degli impianti, può accordare la concessione ad altro soggetto richiedente, ovvero può assumere la gestione diretta dell’impianto, previa acquisizione dell’impianto stesso a prezzo di stima, dedotta la quota degli eventuali contributi pubblici concessi per la realizzazione dell’impianto rapportato agli anni di esercizio fino a concorrenza del prezzo di stima stesso.
5. Qualora non siano state presentate richieste di rilascio di concessione e la Regione non ritenga di acquisire l’impianto, l’ex concessionario provvede, salva diversa valutazione dell’interesse pubblico, alla sua demolizione, all’asportazione del materiale e al ripristino del territorio entro diciotto mesi dalla data di scadenza della concessione. Nel caso di inottemperanza da parte dell’ex concessionario, a tali interventi provvede l’ente concedente addebitando i relativi oneri.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche nel caso in cui non sussistano le condizioni per il rinnovo della concessione ed in ogni caso di cessazione definitiva della concessione] (43).
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(43) Il capo III, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 37 a 51), ivi compreso quindi il presente articolo), è stato abrogato dall’art. 37, comma 1, lettera a), L.R. 18 aprile 2008, n. 20.
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Art. 46
Vicende modificative del rapporto concessorio.
[1. La concessione per l’esercizio degli impianti funiviari può essere revocata dalla Giunta regionale quando vengono meno le ragioni di interesse pubblico che ne determinarono il rilascio.
2. La decadenza delle concessioni d’esercizio è pronunciata dalla Giunta regionale quando il concessionario non ottemperi alle prescrizioni regionali e degli organi di vigilanza o si renda inadempiente agli obblighi derivanti dalla concessione o da norme contenute in leggi e regolamenti.
3. La sospensione dell’esercizio è disposta dalla struttura regionale competente in materia di trasporti qualora insorgano ragioni di pubblica incolumità o quando si ritenga necessaria la fissazione di un termine per adempiere alle prescrizioni degli obblighi previsti dal comma 2.
4. Nel caso in cui non sia possibile ripristinare l’esercizio entro un congruo termine, rispettando le condizioni di sicurezza e di regolarità, la Giunta regionale emette il provvedimento di revoca della concessione.
5. La concessione può essere risolta a domanda del concessionario. Il relativo atto è firmato d’intesa fra il concessionario e l’ente concedente.
6. La variazione o la sostituzione del concessionario devono essere preventivamente autorizzati dall’ente concedente sotto pena di nullità degli atti che tale sostituzione o variazione abbiano consentito] (44).
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(44) Il capo III, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 37 a 51), ivi compreso quindi il presente articolo), è stato abrogato dall’art. 37, comma 1, lettera a), L.R. 18 aprile 2008, n. 20.
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Art. 47
Tariffe, orari e assicurazioni.
[1. La Giunta regionale, sentita l’Associazione valdostana impianti a fune e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, stabilisce i criteri generali di determinazione delle tariffe e disciplina le agevolazioni tariffarie per i residenti in Valle d’Aosta.
2. La struttura regionale competente in materia di trasporti approva le tariffe in coerenza con i criteri individuati dalla Giunta regionale.
3. Hanno diritto alla libera circolazione sugli impianti a fune i soggetti di cui all’art. 24, comma 1, lett. a), b) e d).
4. Gli esercenti devono pubblicare a loro spese e diffondere l’orario e le condizioni di esercizio degli impianti, nonché tutte le informazioni utili alla clientela.
5. Gli orari devono essere esposti al pubblico in tutte le stazioni di accesso agli impianti. Nelle principali stazioni devono essere altresì esposte le tariffe.
6. La Regione promuove appositi accordi tra gli esercenti per la emissione di titoli di viaggio integrati e cumulativi.
7. Per tutta la durata della concessione, il concessionario deve essere assicurato contro gli infortuni ed i danni causati alle persone e cose trasportati, ai terzi ed alle loro cose. La mancata copertura assicurativa comporta la sospensione dell’esercizio e, in caso di persistenza, la decadenza della concessione.
8. Nel caso in cui possano essere compromesse la partecipazione attiva del viaggiatore alle operazioni di imbarco, sbarco e viaggio, nonché l’attenzione del viaggiatore circa le indicazioni relative al comportamento in sicurezza, è vietato apporre pubblicità nelle stazioni, sui sostegni e sui veicoli degli impianti a fune (45)] (46).
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(45) Comma così sostituito dall’art. 31, comma 1, L.R. 24 dicembre 2007, n. 34. Il testo originario era così formulato: «8. Nelle stazioni e sulle linee è proibito qualsiasi tipo di pubblicità.».
(46) Il capo III, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 37 a 51), ivi compreso quindi il presente articolo), è stato abrogato dall’art. 37, comma 1, lettera a), L.R. 18 aprile 2008, n. 20.
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Art. 48
Effetti postali e statistica.
[1. Il concessionario ha l’obbligo di trasportare gratuitamente gli effetti postali.
2. Su richiesta della struttura competente in materia di trasporti il concessionario è altresì tenuto a fornire i dati statistici relativi al servizio] (47).
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(47) Il capo III, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 37 a 51), ivi compreso quindi il presente articolo), è stato abrogato dall’art. 37, comma 1, lettera a), L.R. 18 aprile 2008, n. 20.
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Art. 49
Disposizioni per gli utenti.
[1. I passeggeri in attesa, durante il trasporto e al termine dello stesso devono comportarsi in modo tale da non mettere in pericolo la sicurezza dell’impianto e degli altri passeggeri e da non ostacolare comunque la regolarità della marcia e lo svolgimento del servizio.
2. I passeggeri devono vigilare, in cooperazione con il vettore, sulla propria incolumità ed osservare tutte le norme di comune prudenza oltre che di legge e, in particolare, laddove il trasporto, l’imbarco o lo sbarco avvengano con sci, monosci e tavola da neve calzati, occorre verificare di possedere la capacità per poter usufruire con sicurezza dell’impianto] (48).
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(48) Il capo III, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 37 a 51), ivi compreso quindi il presente articolo), è stato abrogato dall’art. 37, comma 1, lettera a), L.R. 18 aprile 2008, n. 20.
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Art. 50
Vigilanza e sanzioni, tassa di concessione e contributo per spese di sorveglianza.
[1. La vigilanza sulla costruzione e sull’esercizio degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone spetta al Ministero dei trasporti, nonché ai dipendenti della struttura regionale competente in materia di trasporti, secondo le rispettive competenze. I predetti dipendenti hanno libero percorso e accesso sugli impianti previa esibizione di apposita tessera di servizio.
2. La prevenzione e l’accertamento dell’infrazione nonché la riscossione delle sanzioni sono regolate dal Titolo VII del D.P.R. n. 753/1980, come modificato dalla legge n. 689/1981.
3. Gli obblighi e le responsabilità dei direttori o dei responsabili dell’esercizio e le sanzioni relative restano disciplinate dal titolo VIII del D.P.R. n. 753/1980.
4. Le sanzioni vengono disposte, per le infrazioni alle norme relative alle attribuzioni di competenza regionale, con ordinanza – ingiunzione del Presidente della Giunta regionale, osservato quanto previsto dall’art. 31, comma primo, della legge n. 689/1981.
5. Gli obblighi e le responsabilità degli utenti vengono disciplinati secondo quanto disposto dal titolo II del D.P.R. n. 753/1980.
6. I viaggiatori devono presentarsi agli accessi degli impianti di risalita già muniti di regolare biglietto. Gli utenti degli impianti a fune che accedono agli impianti o vengono trovati all’arrivo sprovvisti di regolare biglietto sono soggetti alla sanzione amministrativa da lire 80.000 a lire 240.000. Coloro che alterano o contraffanno biglietti sono soggetti alla sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 450.000. Coloro che cedono biglietti sono soggetti alla sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 150.000.
7. Il controllo sull’osservanza delle disposizioni concernenti il comportamento degli utenti dei servizi spetta anche al personale addetto agli impianti a fune; la qualità di addetto alla sorveglianza viene riconosciuta singolarmente agli addetti con decreto del Presidente della Giunta regionale, che attribuisce agli addetti medesimi, nell’esercizio della funzione, la qualifica di incaricato di pubblico servizio.
8. Per i servizi di cui al presente Capo non sono previste tasse di concessione. Entro il 31 gennaio di ogni anno solare, è dovuto un contributo di sorveglianza annuale nella seguente misura:
a) lire 1.000.000 (49) per funivie bifune, funicolari, funivie monofune ad ammorsamento automatico dei veicoli ed impianti assimilabili;
b) lire 845.000 (50) per funivie monofune ad attacchi fissi ed impianti assimilabili;
c) lire 200.000 (51) per sciovie, slittinovie ed impianti assimilabili.
9. La misura del contributo di sorveglianza per la costruzione è determinata nel provvedimento di concessione.
10. Il contributo è soggetto ad aggiornamento nella misura della variazione percentuale dell’indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata a livello nazionale, riferita al mese di giugno. L’aggiornamento del contributo avviene qualora il suddetto indice sia aumentato rispetto alla precedente determinazione di almeno il dieci per cento e l’applicazione dell’aggiornamento decorre dalla prima scadenza annuale di contributo successiva al 31 dicembre dell’anno in cui si è verificata la variazione] (52).
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(49) La misura del contributo è stata rideterminata in euro 516, a decorrere dal 1° gennaio 2002, dall’allegato B alla L.R. 11 dicembre 2001, n. 38.
(50) La misura del contributo è stata rideterminata in euro 436, a decorrere dal 1° gennaio 2002, dall’allegato B alla L.R. 11 dicembre 2001, n. 38.
(51) La misura del contributo è stata rideterminata in euro 103, a decorrere dal 1° gennaio 2002, dall’allegato B alla L.R. 11 dicembre 2001, n. 38.
(52) Il capo III, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 37 a 51), ivi compreso quindi il presente articolo), è stato abrogato dall’art. 37, comma 1, lettera a), L.R. 18 aprile 2008, n. 20. Il comma 2, del medesimo articolo ha disposto però lo slittamento al 1° gennaio 2009 della decorrenza dell’abrogazione dei commi 8, 9 e 10 del presente articolo.
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Art. 51
Disposizioni particolari.
[1. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo, agli impianti a fune con funzioni di trasporto pubblico locale individuati dal piano di bacino di traffico, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 14, 15, 20, 21, 22, 23 e 24.
2. Alle progettazioni, ai lavori e alle forniture di opere, mezzi e servizi, necessari per la costruzione e la gestione degli impianti di cui al presente Capo, non si applica quanto disposto dalla legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici)] (53).
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(53) Il capo III, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 37 a 51), ivi compreso quindi il presente articolo), è stato abrogato dall’art. 37, comma 1, lettera a), L.R. 18 aprile 2008, n. 20.
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Capo IV – Trasporto pubblico su rotaia
Art. 52
Funzione della Regione.
1. La Regione svolge le funzioni programmatorie e amministrative per i servizi di trasporto pubblico ferroviari e tramviari di interesse regionale e locale.
2. Tali servizi vengono affidati alle Ferrovie dello Stato S.p.A. o a società o imprese costituite per la gestione di servizi di trasporto pubblico.
3. I contratti di servizio fra Regione e concessionario del servizio definiscono gli obblighi di servizio e gli eventuali corrispettivi necessari per garantire la regolarità e qualità del servizio.
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Capo V – Servizi integrativi del trasporto pubblico (54)
Art. 53
Definizione.
1. Al fine di soddisfare ulteriori e specifiche esigenze di mobilità rispetto ai servizi minimi, di favorire gli insediamenti diffusi sul territorio, di promuovere il trasporto collettivo di persone, di migliorare le condizioni del traffico e di disincentivare l’uso del mezzo privato, la Regione, anche su iniziativa o proposta degli enti locali, in forma singola o associata, di aziende, di poli scolastici o di altri soggetti interessati, definisce, coordina e autorizza servizi di trasporto integrativi del trasporto pubblico.
2. I soggetti di cui al comma 1, ad eccezione dei poli scolastici, possono partecipare, eventualmente anche in via totalitaria, al costo dei servizi di cui al presente capo con finalità di sostegno alla mobilità pubblica.
3. I servizi integrativi del trasporto pubblico sono distinti in:
a) servizi integrativi di linea;
b) servizi integrativi non di linea;
c) servizi integrativi a chiamata.
4. I servizi integrativi di linea e i servizi integrativi a chiamata, come definiti nel piano di bacino di traffico di cui all’articolo 6, sono affidati con le procedure di cui all’articolo 10, nell’ambito delle concessioni di cui all’articolo 7 (55).
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(54) Rubrica così sostituita dall’art. 5, L.R. 30 giugno 2010, n. 18, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 17 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Servizi integrativi del trasporto pubblico di linea».
(55) Articolo così sostituito dall’art. 6, L.R. 30 giugno 2010, n. 18, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 17 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. Al fine di soddisfare le diverse esigenze di mobilità, di favorire gli insediamenti diffusi sul territorio, di promuovere il trasporto collettivo di persone, di migliorare le condizioni del traffico e di disincentivare l’uso del mezzo privato, la Regione coordina e sostiene servizi di trasporto integrativi del trasporto di linea.
2. Sono considerati integrativi del trasporto pubblico di linea i servizi specifici, occasionali, sperimentali, a spola, per disabili, di ski-bus e trek-bus, in assuntoria, a chiamata, di taxi-bus, atipici di linea, di car-sharing, di car-pool.».
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Art. 54
Servizi integrativi di linea (56).
1. [Sono definiti specifici i servizi effettuati con autobus, finalizzati a soddisfare specifiche esigenze di mobilità di lavoratori di grandi e medie aziende e di studenti della scuola secondaria] (57).
2. Qualora non previsti dal piano di bacino di traffico, i servizi integrativi di linea sono esercitati dalle società concessionarie dei servizi di linea dei relativi sub-bacini previa deliberazione della Giunta regionale che autorizza il servizio ed eroga un corrispettivo pari al corrispettivo chilometrico previsto dal contratto di servizio del sub-bacino (58).
3. [I servizi specifici sono comunque aperti alla totalità degli utenti] (59).
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(56) Rubrica così sostituita dall’art. 7, comma 1, L.R. 30 giugno 2010, n. 18, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 17 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Servizi specifici.».
(57) Comma abrogato dall’art. 7, comma 2, L.R. 30 giugno 2010, n. 18, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 17 della stessa legge).
(58) Comma così modificato dall’art. 7, comma 3, L.R. 30 giugno 2010, n. 18, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 17 della stessa legge).
(59) Comma abrogato dall’art. 7, comma 4, L.R. 30 giugno 2010, n. 18, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 17 della stessa legge).
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Art. 54-bis
Tipologia di servizi integrativi di linea.
1. I servizi integrativi di linea, comunque rivolti alla totalità degli utenti, si suddividono nelle seguenti tipologie:
a) servizi specifici effettuati con autobus e creati per specifiche esigenze di mobilità di lavoratori e studenti;
b) servizi a spola effettuati con autobus che collegano con elevata frequenza due località, con o senza fermate intermedie, eventualmente conseguenti ad interventi di limitazione o regolamentazione del traffico veicolare privato e di durata non superiore a tre mesi;
c) servizi occasionali effettuati con autobus e finalizzati a soddisfare le esigenze di mobilità derivanti da eventi particolari, contingenti o straordinari, di durata comunque non superiore a tre mesi;
d) servizi di ski-bus effettuati con autobus all’interno di un comprensorio turistico e finalizzati a soddisfare le esigenze di mobilità connesse con la pratica dello sci;
e) servizi in assuntoria effettuati con autovetture o con piccoli autobus, su percorsi e con orari prestabiliti, per soddisfare le esigenze di trasporto di scolari e studenti da luoghi disagiati di residenza al luogo di studio e viceversa;
f) servizi turistici effettuati con autobus all’interno di un comprensorio turistico per esigenze di mobilità turistica e per collegamenti con le aree circostanti, aventi carattere di stagionalità;
g) servizi sperimentali effettuati con autobus o con autovetture e finalizzati all’accertamento delle condizioni di traffico, di nuova domanda di mobilità, di adeguamento di percorsi e modalità di esercizio dei servizi esistenti, di durata comunque non superiore a dodici mesi.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può definire ulteriori tipologie di servizi integrativi di linea (60).
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(60) Articolo aggiunto dall’art. 8, L.R. 30 giugno 2010, n. 18, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 17 della stessa legge).
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Art. 54-ter
Definizione del corrispettivo.
1. Per i servizi integrativi di linea, la Giunta regionale, con propria deliberazione, può erogare un corrispettivo complessivo pari al massimo di quello chilometrico previsto dal contratto di servizio, maggiorabile fino al 20 per cento, qualora il servizio sia eccezionalmente erogato gratuitamente, ad esclusione dei servizi di cui all’articolo 54-bis, comma 1, lettera e), per i quali l’importo può essere superiore al corrispettivo chilometrico previsto dal contratto di servizio (61).
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(61) Articolo aggiunto dall’art. 9, L.R. 30 giugno 2010, n. 18, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 17 della stessa legge).
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Art. 54-quater
Partecipazione economica per i servizi di ski-bus e servizi in assuntoria.
1. I servizi di ski-bus e i servizi in assuntoria di cui all’articolo 54-bis, comma 1, lettere d) ed e), possono essere richiesti dagli enti locali e da altri soggetti interessati mediante istanza alla struttura regionale competente in materia di trasporti, con l’impegno di coprire il 50 per cento del corrispettivo per l’espletamento del servizio proposto.
2. Le tariffe applicate agli utenti sono equiparate alle tariffe del servizio di linea.
3. Il corrispettivo per i servizi in assuntoria è determinato, nell’ambito delle procedure di gara di cui all’articolo 10, quale multiplo del prezzo unitario offerto dall’aggiudicatario individuato.
4. Il transito degli autoveicoli relativi al servizio in assuntoria è autorizzato anche su strade non classificate come regionali o comunali ai sensi di legge, purché dichiarate agibili e con il consenso del proprietario o di chi lo rappresenta (62).
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(62) Articolo aggiunto dall’art. 10, L.R. 30 giugno 2010, n. 18, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 17 della stessa legge).
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Art. 55
Servizi occasionali, sperimentali e a spola.
[1. Sono definiti occasionali i servizi, effettuati con autobus, finalizzati a soddisfare le esigenze di mobilità derivanti da eventi particolari, contingenti o straordinari di durata comunque non superiore a tre mesi (63).
2. Sono definiti sperimentali i servizi, effettuati con autobus, finalizzati all’accertamento delle condizioni di traffico, di nuova domanda di mobilità, di adeguamento di percorsi e modalità di esercizio dei servizi esistenti, di durata comunque non superiore a mesi sei.
3. Sono definiti a spola i servizi, effettuati con autobus, atti a collegare con elevata frequenza due località, con o senza fermate intermedie, al fine di soddisfare principalmente esigenze di carattere turistico connesse con interventi di limitazione o regolamentazione del traffico veicolare privato e di durata non superiore a mesi tre.
4. I servizi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono esercitati dalle società concessionarie dei relativi sub-bacini e sono autorizzati e deliberati dalla Giunta regionale separatamente ed indipendentemente dai contratti di servizio.
5. La Giunta regionale, per i servizi di cui ai commi 1, 2 e 3, può erogare un corrispettivo riferito al singolo servizio pari a quello chilometrico previsto dal contratto di servizio maggiorabile fino al venti per cento qualora il servizio venga, eccezionalmente, erogato gratuitamente] (64).
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(63) Comma così modificato dall’art. 14, comma 10, L.R. 20 gennaio 2005, n. 1.
(64) Articolo abrogato dall’art. 16, L.R. 30 giugno 2010, n. 18, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 17 della stessa legge).
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Art. 55-bis
Tipologia di servizi integrativi non di linea.
1. I servizi integrativi non di linea si suddividono in:
a) servizi per disabili;
b) servizi di taxi-bus;
c) servizi di car-sharing;
d) servizi di car-pool.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può definire ulteriori tipologie di servizi integrativi non di linea.
3. I servizi integrativi non di linea sono assegnati a soggetti individuati sulla base della normativa comunitaria e statale vigente in materia di affidamento dei servizi di trasporto pubblico di passeggeri (65).
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(65) Articolo aggiunto dall’art. 11, L.R. 30 giugno 2010, n. 18, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 17 della stessa legge).
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Art. 56
Servizi per disabili.
1. Sono definiti per disabili i servizi effettuati, su prenotazione, con autoveicoli attrezzati e non attrezzati riservati esclusivamente alle persone residenti in Valle d’Aosta che rientrino nelle seguenti categorie di invalidità:
a) invalido civile con totale e permanente inabilità lavorativa e con impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore (66);
b) invalido civile con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (67);
c) minore non deambulante o con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età;
d) cieco assoluto;
e) cieco con residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi, anche con eventuale correzione;
f) invalido del lavoro con totale e permanente riduzione delle capacità lavorative e con necessità di assistenza personale e continuativa;
g) invalidi civili o del lavoro che non rientrano nelle categorie di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f), e per i quali siano accertate, da parte del Dipartimento di prevenzione dell’Azienda USL, patologie che impediscono permanentemente l’utilizzo dei mezzi pubblici (68).
1-bis. Sono inoltre definiti per disabili i servizi effettuati, su prenotazione, con autoveicoli attrezzati e non attrezzati riservati esclusivamente alle persone residenti in Valle d’Aosta che si trovino in condizioni di temporanea disabilità dovuta a patologie accertate da parte del Dipartimento di prevenzione dell’Azienda USL. Le persone che versino in tali condizioni non possono fruire delle altre agevolazioni e gratuità previste dall’articolo 24 (69).
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri e le modalità di accesso e di fruizione del servizio medesimo (70).
2-bis. Al fine di garantire il pieno soddisfacimento delle esigenze alle quali sono preordinati i servizi di cui al comma 1, possono essere autorizzati, senza oneri aggiuntivi a carico degli utenti, a favore dei soggetti di cui al medesimo comma servizi ulteriori resi dai soggetti affidatari dei contratti di servizio stipulati ai sensi del comma 2 al di fuori dei limiti di orario o di chilometraggio previsti dai contratti stessi (71).
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(66) Lettera così modificata dall’art. 12, comma 1, L.R. 30 giugno 2010, n. 18, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 17 della stessa legge).
(67) Lettera così modificata dall’art. 12, comma 2, L.R. 30 giugno 2010, n. 18, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 17 della stessa legge).
(68) Il presente comma, già modificato dall’art. 27, L.R. 28 aprile 2003, n. 13, è stato poi così sostituito dall’art. 41, comma 4, L.R. 5 dicembre 2005, n. 31 e successivamente così modificato come indicato nelle note che precedono. Il testo precedente era così formulato: «1. Sono definiti per disabili i servizi effettuati, generalmente su prenotazione, sia con automezzi attrezzati sia con autovetture ordinarie e piccoli autobus riservati esclusivamente alle persone residenti in Valle d’Aosta che rientrino nelle seguenti categorie di invalidità:
a) invalido civile con totale e permanente inabilità lavorativa e con impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore;
b) invalido civile con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
c) minore non deambulante o con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età;
d) cieco assoluto;
e) cieco con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi;
f) invalido del lavoro con totale e permanente riduzione delle capacità lavorative e con necessità di assistenza personale e continuativa;
g) invalidi che non rientrano nelle precedenti categorie e per i quali vengano certificate patologie che impediscono permanentemente l’utilizzo dei mezzi pubblici;
g-bis) casi di particolare gravità, compresi quelli relativi ad una temporanea condizione di disabilità.».
(69) Comma aggiunto dall’art. 41, comma 5, L.R. 5 dicembre 2005, n. 31, poi così modificato dall’art. 12, comma 3, L.R. 30 giugno 2010, n. 18, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 17 della stessa legge).
(70) Comma così sostituito dall’art. 12, comma 4, L.R. 30 giugno 2010, n. 18, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 17 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «2. La Giunta regionale è autorizzata a stabilire le modalità di affidamento dell’esercizio, nonché i criteri di accesso e di fruizione del servizio.».
(71) Comma aggiunto dall’art. 14, comma 11, L.R. 20 gennaio 2005, n. 1. Vedi, anche, il comma 12 del suddetto articolo.
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Art. 57
Servizi di ski-bus e trek-bus.
[1. Sono definiti ski-bus e trek-bus i servizi, effettuati con autobus, all’interno di un comprensorio turistico, finalizzati a soddisfare le esigenze di mobilità connesse con la pratica dello sci, dell’escursionismo e dell’alpinismo.
2. I servizi di ski-bus e trek-bus sono proposti da soggetti giuridici locali, quali enti locali, aziende di promozione turistica e associazioni di operatori, rivolgendo richiesta alla struttura regionale competente in materia di trasporti e assumendosi l’impegno di coprire il cinquanta per cento del corrispettivo per l’espletamento del servizio proposto, il cui ammontare è parificato a quello chilometrico previsto dal contratto di servizio del sub-bacino maggiorabile fino al venti per cento.
3. I servizi di cui al presente articolo sono esercitati dalle società concessionarie dei relativi sub-bacini e sono autorizzati e deliberati dalla Giunta regionale che eroga un corrispettivo pari al restante cinquanta per cento.
4. Gli introiti del servizio sono detratti proporzionalmente dagli oneri a carico del soggetto proponente e della Regione] (72).
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(72) Articolo abrogato dall’art. 16, L.R. 30 giugno 2010, n. 18, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 17 della stessa legge).
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Art. 58
Servizi in assuntoria.
[1. Sono definiti in assuntoria i servizi effettuati con autovetture o con piccoli autobus su percorsi e con orari prestabiliti per soddisfare le esigenze di trasporto di scolari e studenti da luoghi disagiati di residenza al luogo di studio e viceversa.
2. Il servizio in assuntoria può essere organizzato previo accertamento dell’impossibilità di organizzare un normale servizio di linea e della presenza di una utenza minima, ed è aperto, quando vi siano posti eccedenti, ad altri utenti anche se non appartenenti alla categoria per la quale viene istituito.
3. La Giunta regionale stabilisce in un apposito disciplinare le modalità e le condizioni del contratto di trasporto in assuntoria da stipularsi, in ordine di preferenza, con le società concessionarie di autolinea dei relativi sub-bacini e con i titolari di servizio di noleggio con conducente o di taxi.
4. All’operatore che stipula il contratto di trasporto in assuntoria è corrisposto un corrispettivo calcolato sulla base dei chilometri di esercizio previsti dal contratto e di una tariffa chilometrica stabilita annualmente con deliberazione della Giunta regionale.
5. Le tariffe applicate agli utenti del servizio di trasporto in assuntoria sono equiparate alle tariffe chilometriche del normale servizio di linea.
6. Il transito degli autoveicoli relativi al servizio di trasporto in assuntoria è autorizzato anche su strade non classificate ai sensi di legge come regionali o comunali, purché dichiarate agibili ed in presenza del consenso del proprietario o di chi lo rappresenta] (73).
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(73) Articolo abrogato dall’art. 16, L.R. 30 giugno 2010, n. 18, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 17 della stessa legge).
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Art. 59
Servizi a chiamata.
1. Sono definiti a chiamata i servizi svolti su percorsi fissi o variabili previa prenotazione da parte di un certo numero di utenti al fine di soddisfare le esigenze di trasporto in aree a domanda debole nel corso di intervalli della giornata (ore pomeridiane o serali, ore di funzionamento di determinati servizi pubblici, ecc.) o della settimana (giorni di mercato) ad integrazione dei normali servizi di linea.
1-bis. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua, anche sulla base delle richieste di enti locali o di altri soggetti interessati, le aree non incluse nel piano di bacino di traffico in cui sono attivabili servizi integrativi a chiamata (74).
2. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con, in ordine di precedenza, le società concessionarie dei servizi di linea dei relativi sub-bacini e con i titolari di servizio di noleggio con conducente o di taxi, per stabilire le modalità di svolgimento dei servizi e l’onere a carico della Regione, il quale:
a) se considerato su base chilometrica, non può superare il corrispettivo previsto dal contratto di servizio del sub-bacino, incrementabile fino ad un massimo del 10 per cento;
b) se considerato su base oraria, deve essere valutato in ragione della tipologia di servizio offerto e comunque sulla base di valori desunti e calcolati in relazione al corrispettivo previsto dal contratto di servizio del sub-bacino (75).
3. Le tariffe dei servizi integrativi a chiamata sono determinate con deliberazione della Giunta sulla base delle tariffe dei servizi di linea incrementabili in rapporto alla specificità e alla periodicità del servizio (76).
3-bis. Per i servizi integrativi a chiamata il costo unitario orario è definito con deliberazione della Giunta regionale sulla base del corrispettivo unitario risultante dall’aggiudicazione al concessionario individuato per il sub-bacino territorialmente competente, nell’ambito delle procedure di gara di cui all’articolo 10 (77).
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(74) Comma aggiunto dall’art. 13, comma 1, L.R. 30 giugno 2010, n. 18, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 17 della stessa legge).
(75) Comma così sostituito dall’art. 31, comma 2, L.R. 24 dicembre 2007, n. 34. Il testo originario era così formulato: «2. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con, in ordine di precedenza, le società concessionarie dei servizi di linea dei relativi sub-bacini e con i titolari di servizio di noleggio con conducente o di taxi per stabilire le modalità di svolgimento dei servizi e l’onere a carico della Regione, che non potrà superare il corrispettivo chilometrico previsto dal contratto di servizio del sub-bacino incrementabile fino ad un massimo del dieci per cento.».
(76) Comma così sostituito dall’art. 13, comma 2, L.R. 30 giugno 2010, n. 18, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 17 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «3. Le tariffe dei servizi a chiamata sono rapportati alle tariffe dei normali servizi di linea.».
(77) Comma aggiunto dall’art. 13, comma 3, L.R. 30 giugno 2010, n. 18, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 17 della stessa legge).
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Art. 60
Servizi di taxi-bus.
1. Sono definiti di taxi-bus i servizi convenzionati con la Regione, con enti locali e con altri soggetti interessati, finalizzati a soddisfare esigenze di mobilità di tipo urbano, suburbano, rurale o turistico in periodi temporali o aree territoriali non servite adeguatamente dal trasporto pubblico di linea (78).
2. I servizi di taxi-bus sono eserciti dai titolari di servizio di taxi o noleggio con conducente.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina l’onere a carico della Regione nell’ambito di convenzioni stipulate da enti locali o da altri enti interessati con i titolari dei servizi di cui al comma 2. Il predetto onere non può comunque superare il 30 per cento del costo complessivo del servizio (79).
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(78) Comma così sostituito dall’art. 14, comma 1, L.R. 30 giugno 2010, n. 18, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 17 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. Sono definiti di taxi-bus i servizi, di limitata percorrenza, convenzionati con la pubblica amministrazione finalizzati a soddisfare esigenze di mobilità di tipo urbano e suburbano in giorni o zone non servite dal trasporto pubblico di linea.».
(79) Comma così sostituito dall’art. 14, comma 2, L.R. 30 giugno 2010, n. 18, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 17 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «3. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con i titolari di servizi di cui al comma 2 per stabilire le modalità di svolgimento dei servizi, i costi, le tariffe e l’onere a carico della Regione che non può comunque superare il trenta per cento del costo complessivo concordato di un viaggio.».
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Art. 61
Servizi atipici di linea.
[1. Sono definiti atipici di linea i servizi, effettuati con autobus di linea o di noleggio, destinati al raggiungimento di luoghi di lavoro, di ricreazione o di studio ed esercitati senza oneri per la Regione (80).
2. I servizi atipici di linea sono esercitati dalle società concessionarie dei relativi sub-bacini previa concessione della Giunta regionale] (81).
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(80) Comma così sostituito dall’art. 14, comma 13, L.R. 20 gennaio 2005, n. 1. Il testo originario era così formulato: «1. Sono definiti atipici di linea i servizi, effettuati con autobus di linea o di noleggio, destinati a particolari categorie di utenti per raggiungere luoghi di lavoro, di ricreazione o di studio il cui onere è a totale carico del committente».
(81) Articolo abrogato dall’art. 16, L.R. 30 giugno 2010, n. 18, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 17 della stessa legge).
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Art. 62
Servizi di car-sharing.
1. Sono definiti di car-sharing i servizi di locazione senza conducente di autovetture, tradizionali o a bassa emissione di inquinanti, a favore di uno o più utenti in corrispondenza di appositi parcheggi di interscambio, oppure per l’uso privato alternativo al possesso o all’uso della propria automobile.
2. I servizi di car-sharing possono essere effettuati dalle società concessionarie dei servizi di trasporto pubblico, dai titolari di licenza di taxi o di noleggio con conducente, da imprese o società non profit appositamente costituite.
3. La Regione e gli enti locali promuovono i servizi di car-sharing riservando loro parcheggi e l’utilizzo gratuito di aree pubbliche.
4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere direttamente all’equipaggiamento di appositi parcheggi di interscambio per autovetture elettriche o a bassa emissione di inquinanti da cedere successivamente in comodato a operatori di car-sharing.
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Art. 63
Servizi di car-pool.
1. Sono definiti servizi di car-pool gli accordi volontari intercorrenti fra più persone finalizzati ad utilizzare un solo autoveicolo privato per il raggiungimento del luogo di lavoro o altro luogo, ottimizzando l’occupazione e l’impiego dell’automobile.
2. La Regione e gli enti locali favoriscono i servizi di car-pool anche mediante apposite convenzioni con aziende operanti nel territorio regionale, definendo apposite misure di sostegno quali, in particolare, la riserva di aree gratuite di sosta e di parcheggio (82).
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(82) Articolo così sostituito dall’art. 15, L.R. 30 giugno 2010, n. 18, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 17 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 63. Servizi di car-pool e di trasporto comunitario. 1. Sono definiti servizi di car-pool gli accordi intercorrenti fra più persone finalizzati ad utilizzare un solo autoveicolo privato per il raggiungimento del luogo di lavoro o altro ottimizzando l’occupazione e l’impiego dell’automobile.
2. Sono definiti di trasporto comunitario i servizi effettuati in modo volontario da parte del possessore di un autoveicolo a favore di altre persone per il raggiungimento di una comune destinazione, sulla base della compartecipazione da parte dei passeggeri alla copertura delle spese di viaggio per un ammontare equiparabile alle tariffe del normale servizio di linea.
3. La Regione, gli enti locali e le aziende operanti in Valle d’Aosta favoriscono i servizi di car-pool e di trasporto comunitario riservando aree gratuite di sosta e di parcheggio.».
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Art. 64
Autorizzazioni degli enti locali.
[1. I servizi integrativi di cui al presente Capo, qualora si svolgano nell’ambito del territorio di un unico Comune o di una unica Comunità montana e siano senza oneri per la Regione, possono essere autorizzati dagli enti locali medesimi nel rispetto delle norme della presente legge] (83).
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(83) Articolo abrogato dall’art. 16, L.R. 30 giugno 2010, n. 18, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 17 della stessa legge).
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Capo VI – Trattamento del personale
Art. 65
Trattamento giuridico ed economico del personale.
1. Al personale dipendente dalle aziende che esercitano servizi di trasporto pubblico locale è riconosciuto il trattamento giuridico ed economico previsto dalle norme vigenti, dal contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotramvieri, nella parte che si riferisce alle aziende del settore, e dagli accordi integrativi aziendali da detto contratto consentiti.
2. Restano comunque valide le posizioni giuridiche ed economiche già acquisite presso le rispettive aziende.
3. Al personale degli impianti a fune si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dalle leggi e dai contratti che si riferiscono alle aziende del settore.
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Art. 66
Funzioni amministrative relative al personale.
1. La Giunta regionale vigila sull’esatta applicazione delle leggi e dei regolamenti di cui all’art. 65 per il trattamento del personale dipendente dalle aziende di trasporto collettivo e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti.
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Capo VII – Disposizioni transitorie finali
Art. 67
Abrogazioni.
1. Sono abrogate le seguenti norme regionali:
a) legge regionale 15 luglio 1982, n. 32;
b) legge regionale 6 settembre 1991, n. 62;
c) legge regionale 30 dicembre 1992, n. 82;
d) l’art. 9 della legge regionale 1° agosto 1994, n. 37;
e) legge regionale 1° agosto 1994, n. 38;
f) legge regionale 11 aprile 1995, n. 11.
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Art. 68
Norme transitorie.
1. La validità del piano di bacino di traffico relativo al triennio 1° settembre 1995 – 31 agosto 1998, approvato dal Consiglio regionale il 23 novembre 1994, è prorogato fino al 31 dicembre 1999 (84).
2. Le concessioni regionali per i servizi di autolinee, rilasciate in conformità al piano di bacino di traffico, per il periodo 1° settembre 1995 – 31 agosto 1998, sono prorogate fino al 31 dicembre 1999 (85).
3. Fino all’emanazione dei provvedimenti di competenza della Giunta regionale di attuazione dell’art. 24, commi 4, 5 e 6, e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, rimangono in vigore le tariffe agevolate e le gratuità praticate ai sensi della legge regionale 6 settembre 1991, n. 62 (Disciplina della gratuità dei trasporti, delle tariffe preferenziali e agevolate e dei servizi integrativi di trasporto – Integrazioni e modifiche della legge regionale 15 luglio 1982, n. 32, della legge regionale 23 giugno 1983, n. 64 e della legge regionale 16 giugno 1988, n. 49) (86).
4. In deroga alle disposizioni di cui all’art. 24, comma 4, lett. f), la particolare agevolazione fino ad un massimo del novanta per cento di sconto sul costo è, in ogni caso, concessa e confermata a tutte le persone che abbiano compiuto i sessanta anni entro la data di approvazione dei provvedimenti di cui al comma 3.
5. [Per le linee di trasporto a fune in esercizio o per le quali siano già intervenute l’approvazione del progetto alla data di entrata in vigore della presente legge, viene rilasciata, a chi già esercisce gli impianti, una concessione valida fino alla scadenza del termine di durata massima dell’impianto. Tale termine è prorogato di diritto, a richiesta dell’esercente in caso di prolungamento della vita tecnica dell’impianto accordato dagli organi competenti. Il termine iniziale decorre dalla data di apertura al pubblico esercizio dell’impianto] (87).
6. [Oltre che per l’esercizio degli impianti esistenti, la Giunta regionale, fino all’approvazione del programma regionale di cui all’art. 38, con la procedura dell’art. 42, in deroga alla verifica della compatibilità con il programma, può rilasciare concessioni anche per:
a) rifacimento di impianti esistenti;
b) sostituzione di uno o più impianti esistenti;
c) realizzazione di impianti aventi almeno una delle seguenti caratteristiche:
1) impianti che, singolarmente o in successione con altri, consentano l’alimentazione dell’area sciabile o della stazione turistica, e la cui fonte di traffico sia esterna all’area sciabile o alla stazione turistica;
2) impianti di lunghezza inferiore ai 500 metri e che non comportino un apprezzabile aumento del carico urbanistico, né alterino apprezzabilmente l’assetto ambientale;
3) impianti realizzati in sostituzione di una o più linee, a condizione che siano rispettate tutte le finalità di trasporto delle linee sostituite;
4) impianti realizzati per la completa rilocalizzazione di un comprensorio all’interno del medesimo comune (88);
d) realizzazioni di impianti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ottenuto la valutazione positiva di compatibilità ambientale da parte della Giunta regionale] (89).
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(84) Comma così modificato dall’art. 2, comma 1, L.R. 30 novembre 1998, n. 53.
(85) Comma così modificato dall’art. 2, comma 2, L.R. 30 novembre 1998, n. 53.
(86) Comma già modificato dall’art. 2, comma 3, L.R. 30 novembre 1998, n. 53 e, successivamente, così modificato dall’art. 39, comma 1, L.R. 3 gennaio 2000, n. 1. Ai sensi dell’art. 39, comma 2, della suddetta L.R. n. 1/2000, la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 2000.
(87) Comma abrogato dall’art. 37, comma 1, lettera a), L.R. 18 aprile 2008, n. 20.
(88) Lettera così sostituita dall’art. 14, comma 14, L.R. 20 gennaio 2005, n. 1. Il testo originario era così formulato: «c) realizzazioni di impianti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ottenuto l’autorizzazione previa ai sensi della legge regionale 15 luglio 1982, n. 32 (Disciplina dei servizi di trasporto collettivo di persone e di cose)».
(89) Comma abrogato dall’art. 37, comma 1, lettera a), L.R. 18 aprile 2008, n. 20.
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Capo VIII – Disposizioni finanziarie
Art. 69
Copertura degli oneri.
1. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge gravano sugli stanziamenti già iscritti sui seguenti capitoli della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1997 e per gli esercizi successivi:
cap. 67670 la cui denominazione è sostituita dalla seguente: “Corrispettivi per contratti di servizio di trasporto pubblico con autobus e servizi integrativi”;
cap. 67730 “Spese per l’attuazione del sistema unificato grafico e informativo per la pubblicazione dell’orario generale dei servizi e per la tipologia del sistema tariffario”;
cap. 67770 “Spese per le facilitazioni e le tariffe preferenziali e agevolate a carico della Regione per le iniziative e i servizi integrativi di trasporto pubblico”;
cap. 67790 “Spese per il trasporto agevolato dei portatori di handicap”;
cap. 67810 “Spese per la formazione e l’applicazione dei piani regionali dei trasporti e sistemi di comunicazione e dei programmi di organizzazione e ristrutturazione dei servizi relativi”;
cap. 67890 “Spese per attrezzature di trasporto pubblico e per tecnologie di controllo”;
cap. 67970 “Spese per l’applicazione del contratto di servizio con le Ferrovie dello Stato”.