L.R. VENETO 14 giugno 2013, n. 11

L.R. VENETO 14 giugno 2013, n. 11 (1).

Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto (2).

 

 

(1) Pubblicata nel B.U. Veneto 18 giugno 2013, n. 51.

(2) Vedi, anche, la Delib.G.R. 27 maggio 2014, n. 809, la Delib.G.R. 10 giugno 2014, n. 940, la Delib.G.R. 12 agosto 2014, n. 1519 , la Delib.G.R. 27 novembre 2014, n. 2275, la Delib.G.R. 29 ottobre 2015, n. 1501 , la Delib.G.R. 19 novembre 2015, n. 1656 , il D. Dirett. reg. 24 novembre 2015, n. 147 , la Delib.G.R. 19 aprile 2016, n. 499, la Delib.G.R. 27 maggio 2016, n. 780 e la Delib.G.R. 22 giugno 2016, n. 953.

 

 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale:

 

 

 

 

TITOLO I

Disposizioni generali

Capo I

Finalità e risorse turistiche

 

Art. 1 Finalità.

In vigore dal 3 luglio 2013

1. La Regione del Veneto:

 

a) riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico ed occupazionale del Veneto, nel contesto nazionale e internazionale;

b) si attiva per promuovere iniziative atte a stimolare positive relazioni con l’organizzazione turistica nazionale e con le altre regioni e province autonome.

2. Nell’ambito di quanto previsto dal comma 1, la Regione del Veneto disciplina, indirizza e organizza lo svolgimento delle attività economiche del turismo, con le seguenti finalità:

 

a) promozione dello sviluppo economico sostenibile, nell’ambito della valorizzazione delle risorse turistiche, e garanzia della fruizione del patrimonio culturale, storico, artistico, territoriale ed ambientale;

b) accrescimento della qualità dell’accoglienza turistica e incremento dell’accessibilità, della tutela dei diritti e del rispetto dei doveri degli operatori e degli utenti;

c) crescita della competitività delle singole imprese e della complessiva attrattività del Veneto quale meta turistica, anche avvalendosi di società a partecipazione o controllo regionale ai sensi della vigente normativa (3);

d) innalzamento degli standard organizzativi dei servizi e delle infrastrutture connesse all’attività turistica e del livello della formazione e della qualificazione degli operatori e dei lavoratori;

e) elaborazione di nuovi prodotti, sviluppo della gamma di prodotti, di attività ed aree turistiche e miglioramento della qualità delle destinazioni turistiche;

f) promozione del Veneto quale marchio turistico a livello nazionale e del marchio “Veneto/Italia” a livello internazionale e sviluppo di una politica di marchio regionale;

g) sostegno alle imprese turistiche, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese;

h) sviluppo della qualità e dell’innovazione di processo e di prodotto e delle moderne tecnologie dell’informazione e della comunicazione;

i) sviluppo di una gamma completa ed efficiente di strumenti economico finanziari a supporto dello sviluppo delle imprese del settore.

3. La Regione, nella realizzazione delle iniziative in materia di turismo, adotta e applica il principio della sussidiarietà e attua il confronto con gli enti locali, le autonomie funzionali e con le parti economiche e sociali.

 

 

 

(3) Lettera così modificata dall’art. 13, comma 1, L.R. 27 giugno 2016, n. 18, a decorrere dal 1° luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 74 della medesima legge).

 

 

 

Art. 2 Definizioni.

In vigore dal 3 luglio 2013

1. Ai fini della presente legge e dei provvedimenti ad essa relativi, si intende per:

 

a) attività turistica: l’attività economica svolta dalle imprese turistiche destinata a soddisfare le esigenze di viaggio, di soggiorno e di svago dei turisti;

b) beni a finalità turistica: gli immobili, i fabbricati, gli impianti, i macchinari e le attrezzature nella disponibilità e gestione delle imprese destinati all’attività turistica;

c) destinazione turistica: la località o l’ambito territoriale nel quale ha sede un complesso di risorse, infrastrutture e servizi connesse con un prodotto turistico o una gamma di prodotti di cui all’articolo 4;

d) aree di montagna: il territorio montano, così come individuato dalla normativa regionale vigente;

e) imprese turistiche: le imprese così definite dalla vigente legislazione statale;

f) associazioni di rappresentanza: le organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori regionali aderenti alle organizzazioni nazionali che sottoscrivono il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti di imprese del settore turismo, o loro organismi a livello regionale delegati dalle medesime;

g) attività ricettiva: la fornitura, a pagamento, al turista di alloggio temporaneo e di servizi durante il soggiorno del cliente nelle strutture ricettive;

h) struttura ricettiva: struttura aperta al pubblico, dotata dei requisiti minimi previsti dalla presente legge, per fornire ai turisti, a pagamento, alloggio temporaneo non residenziale ed altri servizi durante il soggiorno del cliente ai limitati fini di cui all’articolo 27-bis, sono, altresì, strutture ricettive, non aperte al pubblico, gli alloggi dati in locazione esclusivamente per finalità turistiche ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”, senza prestazione di servizi (4);

i) sede operativa: l’immobile ove vengono forniti beni o prestati servizi a favore dei turisti;

l) sede secondaria dell’agenzia di viaggio: qualunque filiale, succursale, punto vendita o luogo in cui si svolge, anche temporaneamente, attività di agenzia di viaggio, diversa dalla sede principale;

m) case per villeggiatura: gli edifici a destinazione abitativa non aperti al pubblico, destinati al soggiorno temporaneo di persone aventi stabile residenza in altro comune;

n) titolare della struttura ricettiva: il titolare dell’impresa che organizza, nella struttura ricettiva, l’offerta di alloggio temporaneo e di servizi durante il soggiorno del cliente, con facoltà di affidare la gestione di uno o più servizi durante il soggiorno del cliente a terzi;

o) promozione turistica: l’attività e le iniziative destinate ad accrescere nei turisti la conoscenza e la notorietà dei prodotti delle destinazioni turistiche;

p) commercializzazione turistica: l’attività e le iniziative in grado di incrementare la vendita di attività turistiche sia in termini di ricettività che di fornitura di beni e servizi ai turisti.

 

 

(4) Lettera così modificata dall’art. 1, comma 1, L.R. 30 dicembre 2014, n. 45, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 7, comma 1, della medesima legge).

 

 

 

Art. 3 Risorse turistiche.

In vigore dal 3 luglio 2013

1. Sono risorse turistiche del territorio veneto: il mare, la montagna, i laghi, i fiumi, le terme, le città d’arte, i beni e i luoghi culturali, storici, religiosi ed enogastronomici, le aree protette e quelle di interesse naturalistico, nonché ogni altro bene, manifestazione e servizio in grado di generare flussi turistici a livello locale nonché di provenienza nazionale o estera.

 

2. Chiunque utilizzi o usufruisca delle risorse turistiche del Veneto è tenuto ad atti e comportamenti che consentano la preservazione e il mantenimento fisico, naturale, storico e patrimoniale delle risorse stesse.

 

 

 

 

 

 

Art. 4 Prodotto turistico e gamma di prodotti.

In vigore dal 3 luglio 2013

1. Il prodotto turistico è costituito dall’organizzazione dell’insieme delle risorse turistiche e dal coordinamento dell’insieme delle offerte culturali, sia strutturali sia per eventi, che avranno effetto sul territorio regionale secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

 

2. La gamma di prodotti è costituita dalla preparazione, organizzazione ed offerta sul mercato e sui segmenti di utenza nazionale ed internazionale di più prodotti turistici tra loro coerenti.

 

3. La promozione e la comunicazione in Italia e all’estero delle risorse turistiche e culturali del Veneto hanno come obiettivo la valorizzazione unitaria del prodotto turistico, della gamma dei prodotti e delle connesse destinazioni.

 

4. La Regione concorre, con gli altri enti pubblici e le imprese, allo sviluppo dei club di prodotto e delle destinazioni nell’ambito della gamma di prodotti turistici del territorio regionale.

 

5. La Giunta regionale, in relazione ad eventi e manifestazioni di carattere internazionale o di particolare rilievo nazionale, può stipulare con enti e istituzioni, pubblici e privati, accordi di collaborazione finalizzati alla realizzazione di azioni per la valorizzazione turistica del territorio regionale.

 

 

 

 

 

 

Art. 5 “Veneto” marchio turistico (5).

In vigore dal 3 luglio 2013

1. La Regione adotta una politica di sviluppo e promozione del “Veneto”, marchio turistico regionale, come rappresentazione unitaria dei valori distintivi regionali che ricomprendono e rafforzano le diverse identità di territorio, prodotto e destinazione, per fornire al turista un’immagine unica dell’offerta turistica e culturale regionale.

 

2. Nei mercati esteri il marchio “Veneto” di cui al comma 1 è sempre affiancato dalla indicazione “Italia”.

 

3. Le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati, nella promozione e commercializzazione in Italia e all’estero dell’offerta turistica veneta, promuovono il Veneto come marchio turistico che integra, rispettandone il valore e il ruolo, la pluralità delle destinazioni e dell’offerta turistica regionale.

 

4. La Giunta regionale stabilisce le modalità, i criteri e le condizioni per l’utilizzo del marchio turistico regionale e per il suo inserimento nelle campagne di promozione e commercializzazione, nonché nel materiale di interesse turistico, pubblicitario, illustrativo, segnaletico e di comunicazione al pubblico.

 

5. La Giunta regionale attua altresì le procedure di registrazione del marchio “Veneto”, in conformità alle previsioni di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 “Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273” e successive modificazioni.

 

6. La Giunta regionale verifica periodicamente l’utilizzazione e la diffusione del marchio turistico della regione e il suo grado di riconoscibilità da parte del turista.

 

 

 

(5) Ai sensi del punto 1, Delib.G.R. 31 marzo 2015, n. 418 è stato approvato, ai sensi del presente articolo, il marchio turistico regionale per una rappresentazione unitaria dei valori distintivi regionali.

 

 

Capo II

Programmazione ed organismi concertativi

 

Art. 6 Programma regionale per il turismo.

In vigore dal 3 luglio 2013

1. La Regione adotta il programma regionale per il turismo quale strumento di pianificazione, in coordinamento con gli altri strumenti di programmazione comunitaria, statale e regionale, delle strategie regionali per lo sviluppo economico sostenibile del turismo.

 

2. Il programma regionale per il turismo ha durata triennale e comunque fino alla approvazione del successivo ed individua almeno i seguenti aspetti:

 

a) il quadro dell’offerta turistica, delle risorse turistiche regionali e l’analisi della domanda e delle previsioni sull’evoluzione delle potenzialità turistiche;

b) gli obiettivi e le strategie dell’attività regionale, da attuarsi anche mediante piani strategici;

c) le linee di intervento in relazione alle risorse per lo sviluppo dell’offerta turistica regionale e l’incremento dei flussi di domanda turistica in Italia e all’estero;

d) la definizione delle misure necessarie a migliorare la qualità e la competitività delle imprese e dei prodotti turistici;

e) i criteri per la valutazione dell’impatto sulle risorse e le misure per la protezione delle stesse;

f) gli strumenti per la valutazione dei risultati economici, sia in termini qualitativi che quantitativi;

g) gli strumenti per la valutazione dei risultati occupazionali, sia in termini qualitativi che quantitativi.

3. Il programma regionale per il turismo è predisposto dalla Giunta regionale ed approvato dal Consiglio regionale.

 

4. La Giunta regionale può apportare modifiche e integrazioni al programma regionale per il turismo, se le condizioni economiche e sociali, interne ed internazionali, le rendono opportune, previo parere della competente commissione consiliare.

 

 

 

 

 

 

Art. 7 Piano turistico annuale.

In vigore dal 3 luglio 2013

1. In attuazione del programma regionale per il turismo, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva il piano turistico annuale entro il 30 settembre dell’anno antecedente a quello di riferimento.

 

2. Il piano turistico annuale individua e prevede:

 

a) gli interventi regionali per incrementare la conoscenza della domanda e dell’offerta turistica;

b) le azioni per la promozione, valorizzazione e qualificazione delle risorse turistiche;

c) le iniziative per lo sviluppo dei prodotti turistici e della gamma di offerta delle destinazioni turistiche;

d) le disponibilità complessive di spesa per l’attuazione del piano e i criteri di allocazione delle risorse;

e) il monitoraggio delle attività svolte e la valutazione della loro efficacia;

f) la verifica dell’andamento occupazionale del settore.

3. Il piano turistico annuale individua altresì le linee di azione, i riferimenti programmatici e gli ambiti di operatività a cui devono fare riferimento gli enti locali.

 

4. Nel corso di validità del piano turistico annuale, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può apportare modificazioni ed integrazioni al piano stesso.

 

 

 

 

 

 

Art. 8 Elenco regionale delle località turistiche.

In vigore dal 3 luglio 2013

1. Sono comuni turistici, ai fini dell’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale” e successive modificazioni, tutti i comuni del Veneto.

 

 

 

 

 

 

Art. 9 Destinazioni turistiche.

In vigore dal 3 luglio 2013

1. La Regione del Veneto riconosce, valorizza e favorisce il governo delle destinazioni turistiche così come definite all’articolo 2, comma 1, lettera c). A tal fine la Giunta regionale riconosce per ciascuna destinazione turistica un’unica organizzazione della gestione.

 

2. Ciascuna organizzazione di gestione della destinazione opererà secondo le moderne forme di presidio delle destinazioni per creare sinergie e forme di cooperazione tra soggetti pubblici e privati coinvolti nel governo delle stesse e nello sviluppo dei prodotti turistici, al fine di un rafforzamento del sistema di offerta e per la gestione unitaria delle funzioni di informazione, accoglienza turistica, promozione e commercializzazione dei prodotti turistici della destinazione, nel rispetto della normativa e della programmazione regionale.

 

3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, criteri e parametri per la costituzione delle organizzazioni di gestione della destinazione turistica. La Giunta regionale, tenuto conto del necessario raccordo con i sistemi turistici tematici di cui all’articolo 11, favorisce l’istituzione delle organizzazioni di gestione delle destinazioni anche attraverso confronti con gli enti locali e camerali e con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore.

 

 

 

 

 

 

Art. 10 Comitato regionale per le politiche turistiche.

In vigore dal 3 luglio 2013

1. E’ istituito presso la Giunta regionale il Comitato regionale per le politiche turistiche, al fine di contribuire alla definizione delle scelte programmatiche ed operative di maggior valore strategico per il turismo, nell’ambito della programmazione regionale di cui all’articolo 6 e della pianificazione annuale di cui all’articolo 7.

 

2. Il Comitato regionale per le politiche turistiche è convocato dall’Assessore regionale competente in materia di turismo ed è composto da:

 

a) l’Assessore regionale competente in materia di turismo o un suo delegato, che lo presiede;

b) il Presidente dell’unione regionale delle province venete (UPI Veneto) o un suo delegato;

c) un rappresentante dei comuni designato dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), sezione regionale, per ciascun sistema turistico tematico, di cui all’articolo 11;

d) il Presidente dell’Unione regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (Unioncamere del Veneto) o un suo delegato;

e) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di rappresentanza, come individuate alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 2;

f) un rappresentante dei consorzi di imprese turistiche di cui all’articolo 18, per ciascun sistema turistico tematico;

g) il Presidente dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia (UNPLI), sezione regionale o un suo delegato.

3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, con il provvedimento di costituzione, determina le regole di funzionamento del Comitato regionale per le politiche turistiche e le modalità di partecipazione di rappresentanti di altre pubbliche amministrazioni su specifici temi, nonché della società consortile, denominata “Veneto Promozione Scpa” di cui all’articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33 e successive modificazioni e di esperti del settore turismo o di problematiche connesse al turismo.

 

 

 

 

 

 

Art. 11 Sistema turistico tematico.

In vigore dal 3 luglio 2013

1. Il sistema turistico tematico è l’ambito territoriale omogeneo in termini di tipologie turistiche e specializzato in termini di presenza di risorse turistiche, capace di supportare lo sviluppo e la promozione di una gamma integrata di prodotti turistici ampia e coerente.

 

2. La Regione riconosce i seguenti sistemi turistici tematici e territoriali:

 

a) Venezia e laguna;

b) Dolomiti;

c) Montagna veneta;

d) Lago di Garda;

e) Mare e spiagge;

f) Pedemontana e colli;

g) Terme Euganee e termalismo veneto;

h) Po e suo delta;

i) Città d’arte, centri storici, città murate e sistemi fortificati e ville venete.

3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge e successivamente modifica gli ambiti territoriali dei sistemi turistici tematici di cui al comma 2 e può istituirne ulteriori, in conformità al programma regionale per il turismo di cui all’articolo 6.

 

 

 

 

 

 

Art. 12 Coordinamento tematico.

In vigore dal 3 luglio 2013

1. Il coordinamento tematico è l’organizzazione di coordinamento delle attività finalizzate allo sviluppo del sistema turistico tematico, in coerenza con gli indirizzi regionali del programma regionale del turismo e con le attività del piano turistico annuale.

 

2. L’attività del coordinamento tematico è finalizzata a favorire la cooperazione fra i soggetti pubblici e privati responsabili della promozione e dello sviluppo dell’offerta del sistema turistico tematico.

 

3. La Giunta regionale determina le modalità, le regole di costituzione e di funzionamento di ciascun coordinamento tematico.

 

 

 

 

 

 

Art. 13 Sistema informativo regionale del turismo.

In vigore dal 3 luglio 2013

1. Per fini gestionali, amministrativi e statistici, si fa riferimento al Sistema informativo regionale del turismo (SIRT), quale componente del complessivo sistema informativo regionale del Veneto.

 

2. Il sistema informativo regionale del turismo è in particolare finalizzato:

 

a) alla conoscenza del sistema turistico veneto, anche sotto i profili dell’offerta, della domanda, dei flussi e dell’impatto del turismo sull’economia regionale;

b) al sostegno dell’attività regionale di pianificazione, indirizzo, controllo e valutazione e al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del turismo regionale;

c) al supporto dell’attività amministrativa regionale e provinciale.

3. La Regione e gli enti locali concorrono all’implementazione e all’aggiornamento del SIRT, assicurando la disponibilità e la comunicazione dei dati amministrativi e statistici per le finalità di cui al comma 2, secondo le forme e le modalità previste dalla Giunta regionale.

 

4. I dati in materia di turismo previsti per le rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale e regionale sono raccolti e trattati nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400” e successive modificazioni e dalla legge regionale 29 marzo 2002, n. 8 “Norme sul sistema statistico regionale”.

 

5. I titolari di strutture ricettive, di sedi ed attività congressuali, di agenzie immobiliari o immobiliari turistiche per le unità abitative ammobiliate ad uso turistico oggetto del loro mandato o di sublocazione, comunicano direttamente alla Regione, esclusivamente per via telematica, tutti i dati turistici richiesti dalla Regione per le finalità del presente articolo, secondo le procedure stabilite dal provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 3 (7).

 

6. I comuni comunicano alla Regione, esclusivamente per via telematica, le presenze turistiche relative alle case per villeggiatura, secondo le indicazioni della Giunta regionale (6).

 

7. La Regione e gli enti locali possono diffondere, con le modalità e i criteri definiti dalla Giunta regionale, le informazioni relative all’offerta turistica del territorio di competenza, ivi compresi gli eventi e le manifestazioni, finalizzate alla promozione e valorizzazione del turismo veneto.

 

 

 

(6) Comma così modificato prima dall’art. 2, comma 1, L.R. 30 dicembre 2014, n. 45, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 7, comma 1, della medesima legge), e poi dall’art. 14, comma 1, L.R. 27 giugno 2016, n. 18, a decorrere dal 1° luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 74 della medesima legge).

(7) Vedi, anche, la Delib.G.R. 4 febbraio 2014, n. 66.

 

 

 

Art. 14 Osservatorio regionale per il turismo.

In vigore dal 3 luglio 2013

1. La Giunta regionale, anche tramite accordi di collaborazione con le università, i centri di ricerca, Unioncamere del Veneto ed altre istituzioni pubbliche e private competenti in materia di turismo, istituisce l’Osservatorio regionale per il turismo e ne disciplina il funzionamento, anche quale punto di scambio, sintesi e divulgazione di informazioni, al fine in particolare di:

 

a) valutare l’attrattività del Veneto quale meta turistica in un contesto europeo e mondiale;

b) conoscere le dinamiche della domanda, con attenzione anche a quella di turismo accessibile e le propensioni dei turisti;

c) analizzare i mercati di riferimento attuali e potenziali;

d) valutare l’andamento economico, sociale ed occupazionale delle imprese e del settore del turismo, con particolare attenzione al valore economico delle attività turistiche, ad integrazione delle rilevazioni statistiche svolte dalla Regione, anche con riferimento agli indirizzi della programmazione comunitaria e all’evoluzione della qualità e dell’offerta turistica regionale in relazione ai moderni strumenti di comunicazione;

e) misurare l’efficacia delle azioni realizzate.

 

 

 

 

 

Art. 15 Informazione e accoglienza turistica (8).

In vigore dal 3 luglio 2013

1. Le attività di informazione e accoglienza turistica nei confronti dei turisti sono svolte secondo criteri di imparzialità, omogeneità, trasparenza, qualità, professionalità e pari rappresentatività di tutto il territorio e della sua offerta, fornendo informazioni e servizi, finalizzati alla migliore fruizione delle strutture ricettive, dei trasporti e dell’offerta complessiva delle risorse e dei prodotti del territorio.

 

2. Le funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento in materia di informazione e accoglienza turistica spettano alla Giunta regionale, che disciplina, sentita la competente commissione consiliare:

 

a) gli standard minimi di informazione e di accoglienza turistica, le caratteristiche e i segni distintivi, anche in relazione alla tipologia dei servizi offerti;

b) le modalità di coordinamento, anche informativo e telematico, delle attività fra i soggetti del territorio;

c) l’eventuale concessione di contributi;

d) i requisiti e le caratteristiche dei soggetti anche associati, pubblici e privati, che possono gestire le attività di informazione e di accoglienza turistica.

3. Le attività di informazione ed accoglienza turistica sono svolte nelle singole località in via prioritaria, ove esistenti, dalle organizzazioni di gestione della destinazione turistica e dai soggetti rientranti nelle tipologie individuate con il provvedimento di cui al comma 2, lettera d).

 

 

 

(8) Vedi, anche, la Delib.G.R. 10 dicembre 2013, n. 2287 e l’art. 5, comma 3, L.R. 30 dicembre 2014, n. 45.

 

 

 

Art. 16 Diritti del turista.

In vigore dal 3 luglio 2013

1. I turisti sono le persone fisiche che fruiscono delle risorse turistiche e dei prodotti turistici del territorio regionale, sia in forma individuale che collettiva od organizzata, con i diritti riconosciuti dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il codice del consumo, nonché dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” e successive modificazioni e dal decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante il codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, nonché i diritti riconosciuti dalla legge 3 marzo 2009, n. 18 di ratifica della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

 

 

 

 

 

 

Art. 17 Le imprese turistiche.

In vigore dal 3 luglio 2013

1. Le imprese turistiche che esercitano l’attività in conformità della presente legge hanno titolo a:

 

a) essere incluse nei cataloghi, annuari, guide e ogni altro servizio telematico di informazione e comunicazione forniti dalla Regione e dagli enti locali;

b) partecipare, per il tramite delle associazioni di rappresentanza, alla pianificazione e programmazione turistica della Regione in sede di Comitato regionale per le politiche turistiche di cui all’articolo 10;

c) richiedere gli aiuti, le sovvenzioni, i contributi e gli incentivi economici previsti dalle vigenti normative comunitarie, statali e regionali per le proprie strutture e per la partecipazione, in forma aggregata, a programmi di sviluppo delle attività turistiche.

2. Le imprese turistiche sono tenute a:

 

a) informare i turisti sulle condizioni di fornitura dei servizi offerti e di prezzo dei medesimi;

b) collaborare con la Regione e gli enti locali per la fornitura delle informazioni statistiche di cui all’articolo 13 e per la realizzazione di iniziative di informazione e di comunicazione di qualità e ad alta tecnologia;

c) curare la formazione e l’aggiornamento del personale, in conformità alle leggi statali e ai contratti collettivi.

 

 

 

 

 

Art. 18 I consorzi di imprese turistiche.

In vigore dal 3 luglio 2013

1. Sono consorzi di imprese turistiche le associazioni, anche costituite nella forma di società consortile, formate da imprese turistiche e da eventuali altri soggetti privati. Le imprese turistiche possono partecipare a un solo consorzio per sistema turistico tematico.

 

2. Il numero minimo di imprese turistiche per consorzio è stabilito in proporzione al numero di strutture ricettive e di presenze turistiche rilevate per ciascun sistema turistico tematico nel triennio 2010-2012.

 

3. Il consorzio di imprese turistiche attua, nell’ambito di uno dei sistemi turistici tematici di cui all’articolo 11, programmi e progetti orientati alla gestione, sviluppo e qualificazione del prodotto turistico e dell’offerta ai fini della commercializzazione turistica delle attività dei propri aderenti.

 

4. I consorzi di imprese di cui al comma 1 hanno sede nel sistema turistico tematico nel quale il consorzio svolge la propria attività prevalente, misurata in termini di numero di imprese turistiche del consorzio medesimo.

 

5. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare ed entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, fissa le proporzioni di cui al comma 2 per ciascun sistema turistico tematico e le procedure di riconoscimento dei consorzi.

 

6. In sede di prima applicazione della presente legge e comunque non oltre diciotto mesi dalla sua entrata in vigore, sono equiparate ai consorzi di imprese turistiche di cui al comma 1 le strutture associate di promozione turistica già disciplinate dalla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni.

 

7. Decorso il periodo transitorio di cui al comma 6, le strutture associate di promozione turistica di cui alla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni, sono consorzi di imprese se si conformano alle disposizioni del presente articolo.

 

8. I consorzi di imprese e le strutture associate equiparate, che operino in più sistemi turistici tematici, possono beneficiare degli interventi di cui all’articolo 42 comma 4, in proporzione al numero delle imprese turistiche associate con sede nel sistema turistico tematico oggetto dell’intervento.

 

9. Ai fini della partecipazione all’attività regionale di promozione turistica, in conformità al piano turistico annuale di cui all’articolo 7, i consorzi di cui al presente articolo possono raggrupparsi in un solo consorzio tematico per ciascun sistema turistico tematico.

 

 

 

 

 

 

Art. 19 Funzioni della Regione.

In vigore dal 3 luglio 2013

1. La Regione è titolare delle politiche del turismo ed esercita tali funzioni nel rispetto della normativa comunitaria e in coordinamento con le iniziative nazionali di settore.

 

2. Alla Regione in particolare competono:

 

a) la programmazione pluriennale e la pianificazione annuale dello sviluppo turistico, adottando strumenti di coordinamento, indirizzo e concertazione ispirati al principio di sussidiarietà;

b) il miglioramento delle condizioni di conservazione delle risorse turistiche esistenti e la creazione e la valorizzazione di nuove risorse turistiche del territorio regionale;

c) il coordinamento della raccolta, l’elaborazione, la validazione e la diffusione delle rilevazioni e delle informazioni statistiche del turismo, coerentemente con le esigenze e le politiche di promozione e commercializzazione dei sistemi turistici tematici;

d) la concessione di agevolazioni a soggetti pubblici o privati per lo sviluppo dell’offerta turistica e per il sostegno alle attività promozionali e delle iniziative di commercializzazione turistica;

e) la promozione e valorizzazione, in Italia e all’estero, dell’immagine unitaria e complessiva del turismo, dei prodotti turistici e della gamma di prodotti turistici.

3. La Giunta regionale, per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge, può avvalersi di enti, aziende, agenzie e società a partecipazione pubblica e svolgere altresì le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di armonizzazione delle funzioni attribuite agli enti locali dalla presente legge e già disciplinate dalla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni (9).

 

4. La Giunta regionale, per specifiche iniziative di interesse turistico, può operare, attraverso specifiche intese, congiuntamente con gli enti locali o affidare agli enti locali funzioni di gestione di interventi e di procedimenti relativi anche allo sviluppo e qualificazione dell’offerta turistica.

 

 

 

(9) Vedi, anche, la Delib.G.R. 23 luglio 2013, n. 1327 , la Delib.G.R. 4 febbraio 2014, n. 66 e la Delib.G.R. 10 giugno 2014, n. 941.

 

 

 

Art. 20 Funzioni delle province.

In vigore dal 3 luglio 2013

1. Le province, oltre alle funzioni previste nelle specifiche discipline, assicurano:

 

a) lo sviluppo delle attività di promozione turistica dell’area di competenza nell’ambito del territorio regionale;

b) la rilevazione e verifica, nel quadro della legislazione regionale, dei livelli dei servizi offerti dagli operatori turistici;

c) il sostegno di attività di interesse turistico, anche afferenti alle tradizioni locali, favorendo l’integrazione fra le diverse località e fra più prodotti turistici e favorendo l’aggregazione tra enti pubblici e soggetti privati rappresentati collettivamente, al fine di creare organizzazioni di gestione della destinazione turistica.

2. Le attività di promozione devono essere coerenti con le priorità e le linee di azione previste dal programma regionale per il turismo e dal piano turistico annuale.

 

3. Ai fini di un adeguato raccordo e coordinamento, le province svolgono le attività e le funzioni di cui alla presente legge secondo le direttive regionali e sulla base del programma di attività della società consortile di cui alla legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33 e successive modificazioni.

 

 

 

 

 

 

Art. 21 Funzioni della Provincia di Belluno (10).

In vigore dal 3 luglio 2013

[1. In attuazione dell’articolo 15 dello Statuto sono conferite alla Provincia di Belluno le funzioni e le risorse necessarie a garantirne l’esercizio, nel settore del turismo.

 

2. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale per l’approvazione l’atto ricognitivo delle funzioni che rimangono in capo alla Regione, in quanto attinenti all’unitario esercizio a livello regionale, agli impegni derivanti da obblighi statali o internazionali e alla necessità di rappresentanza degli interessi regionali presso gli organi nazionali ed europei].

 

 

 

(10) Articolo abrogato dall’art. 19, comma 1, lettera b), L.R. 8 agosto 2014, n. 25, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

 

Art. 22 Le associazioni Pro Loco. (11)

In vigore dal 3 luglio 2013

[1. La Regione riconosce le attività delle associazioni Pro Loco finalizzate alla valorizzazione delle risorse naturali, culturali e delle tradizioni locali, in particolare quelle relative:

 

a) alle tipicità turistiche e al patrimonio culturale locale ed enogastronomico, folcloristico e delle tradizioni locali;

b) all’animazione delle località turistiche e all’attrazione dei turisti;

c) all’intrattenimento e alla crescita della partecipazione popolare.

2. Le province gestiscono gli albi provinciali delle associazioni Pro Loco già istituiti ai sensi della normativa regionale vigente e provvedono, con proprio regolamento, a definire le modalità per la loro tenuta.

 

3. L’albo provinciale delle associazioni Pro Loco è pubblicato annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, nonché nel portale internet della Regione e delle province].

 

 

 

(11) Articolo abrogato dall’art. 11, comma 1, lettera b), L.R. 22 ottobre 2014, n. 34. Per le disposizioni finali e transitorie, vedi quanto previsto dall’art. 12, comma 1, della medesima legge.

 

 

TITOLO II

Disciplina dell’attività ricettiva

Capo I

Strutture ricettive

 

Art. 23 Strutture ricettive.

In vigore dal 3 luglio 2013

1. Le strutture ricettive sono distinte nelle seguenti tipologie:

 

a) strutture ricettive alberghiere;

b) strutture ricettive all’aperto;

c) strutture ricettive complementari.

2. Le strutture ricettive disciplinate dal presente capo devono essere conformi alle prescrizioni urbanistiche, edilizie, igienicosanitarie e alle norme per la sicurezza degli impianti previste dalle specifiche normative.

 

3. I locali per il pernottamento dei turisti possono essere:

 

a) camera: il locale per il pernottamento nella struttura ricettiva alberghiera e complementare, composto da un vano allestito con uno o più posti letto per i turisti, dotato di un bagno privato o comune;

b) junior suite: il locale per il pernottamento nella struttura ricettiva alberghiera, composto da un unico vano avente una parte allestita a posti letto e una parte allestita a salotto, nonché da almeno un bagno privato;

c) suite: il locale per il pernottamento nella struttura ricettiva alberghiera, composto da almeno una camera, da un salotto e da almeno un bagno privato;

d) unità abitativa: il locale per il pernottamento nella struttura ricettiva alberghiera, complementare e all’aperto, dotato di un servizio autonomo di cucina e di almeno un bagno privato e inoltre composto da almeno una camera e almeno un vano destinato a soggiorno, oppure da almeno una camera destinata in parte anche ad uso di soggiorno e che abbia requisiti dimensionali maggiori di quelli minimi di cui al comma 6;

e) piazzola: area attrezzata per l’installazione degli allestimenti mobili di pernottamento di cui all’articolo 26, comma 2.

4. Si definisce capacità ricettiva:

 

a) totale: il numero di posti letto autorizzati nella struttura ricettiva ad uso dei turisti;

b) prevalente: la situazione in cui il numero di posti letto autorizzati nei locali per il pernottamento di cui al comma 3, è superiore alla metà della capacità ricettiva totale;

c) residuale: la differenza tra capacità ricettiva totale e la capacità ricettiva prevalente.

5. Nelle strutture ricettive all’aperto la capacità ricettiva prevalente è determinata dal rapporto tra il numero di posti letto predisposti dal gestore, in unità abitative fisse o allestimenti mobili di pernottamento ed il numero di turisti ospitabili nelle piazzole, purché muniti di proprio allestimento mobile di pernottamento.

 

6. Il numero di posti letto nei locali di pernottamento rispetta i limiti minimi di superficie e di cubatura dei locali stabiliti dal provvedimento di cui all’articolo 31.

 

 

 

 

 

 

Art. 24 Strutture ricettive alberghiere.

In vigore dal 3 luglio 2013

1. Le strutture ricettive alberghiere sono strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, situate in uno o più edifici, dotate di almeno sette locali per il pernottamento dei turisti, di un locale comune per la prima colazione e di un locale comune destinato al servizio di portineria.

 

2. Sono strutture ricettive alberghiere:

 

a) gli alberghi o hotel;

b) i villaggi-albergo;

c) le residenze turistico-alberghiere;

d) gli alberghi diffusi.

3. Nelle strutture ricettive alberghiere con più edifici, si distinguono:

 

a) l’edificio principale, ove è ubicato il locale comune destinato al servizio di portineria;

b) la dipendenza, edificio con ingresso autonomo, composto da uno o più locali per il pernottamento dei turisti.

4. La dipendenza può essere ubicata ad una distanza non superiore a duecento metri in linea d’aria dall’edificio principale ovvero ad una distanza superiore, qualora la dipendenza sia ubicata all’interno dell’area recintata su cui insiste l’edificio principale, fatta salva la peculiare disciplina relativa agli alberghi diffusi di cui al comma 4 dell’articolo 25.

 

 

 

 

 

 

Art. 25 Tipologie di strutture ricettive alberghiere.

In vigore dal 3 luglio 2013

1. Sono alberghi od hotel le strutture ricettive alberghiere, con capacità ricettiva totale o prevalente in camere, suite e junior suite e con eventuale capacità ricettiva residuale in unità abitative.

 

2. Sono villaggi-albergo le strutture ricettive alberghiere, con capacità ricettiva totale in unità abitative ubicate in più edifici all’interno di una stessa area dove insiste l’edificio principale alberghiero.

 

3. Sono residenze turistico-alberghiere le strutture ricettive alberghiere con capacità ricettiva totale o prevalente in unità abitative e con eventuale capacità ricettiva residuale in camere, suite e junior suite (12).

 

4. Sono alberghi diffusi gli alberghi dotati di un edificio principale, dove si trovano l’ufficio di portineria e le aree ad uso comune degli ospiti e di due o più dipendenze alberghiere, ubicate ad una distanza, in linea d’aria, non superiore a quattrocento metri dall’edificio principale, con capacità ricettiva totale o prevalente nelle dipendenze e con eventuale capacità ricettiva residuale nell’edificio principale alberghiero e ubicati:

 

a) nelle aree di montagna;

b) nei centri storici, così come individuati dagli strumenti di governo del territorio, di comuni con popolazione non superiore a cinquemila residenti;

c) nelle isole non collegate da ponti alla terraferma, con popolazione non superiore a cinquemila residenti.

5. La Giunta regionale, su motivata richiesta del comune e al fine di contrastare il fenomeno dello spopolamento, può consentire l’albergo diffuso in borghi o centri storici siti in comuni con popolazione superiore a cinquemila residenti in deroga al limite di cui alla lettera b).

 

6. Le unità immobiliari che compongono l’albergo diffuso possono essere situate solo in edifici già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

7. Nelle strutture ricettive alberghiere il locale di pernottamento può disporre sino a quattro posti letto ed è consentito aggiungere, in via temporanea e solo su richiesta del cliente, un ulteriore posto letto in deroga ai limiti dimensionali stabiliti dalla legislazione in materia, con obbligo di ripristino del numero dei posti letto autorizzato al momento della partenza del cliente.

 

8. Nelle strutture ricettive complementari è consentito aggiungere nel locale di pernottamento, in via temporanea e solo su richiesta del cliente, un ulteriore posto letto, in deroga ai limiti dimensionali stabiliti dalla legislazione in materia, con obbligo di ripristino alla partenza del cliente del numero di posti letto autorizzato.

 

 

 

(12) Comma così modificato dall’art. 15, comma 1, L.R. 27 giugno 2016, n. 18, a decorrere dal 1° luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 74 della medesima legge).

 

 

 

Art. 26 Strutture ricettive all’aperto.

In vigore dal 3 luglio 2013

1. Le strutture ricettive all’aperto sono strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che offrono ai turisti, in un’area recintata, alloggio in allestimenti mobili o in unità abitative e si distinguono in villaggi turistici, campeggi e marina resort (13).

 

2. Sono allestimenti mobili gli allestimenti per il pernottamento nella struttura ricettiva all’aperto, installati sulle apposite piazzole dal titolare della struttura ricettiva o dai turisti, quali tende, roulotte, camper, caravan e case mobili.

 

3. Sono villaggi turistici le strutture ricettive all’aperto con capacità ricettiva totale o prevalente in unità abitative o allestimenti mobili installati dal titolare e con eventuale capacità ricettiva residuale in allestimenti mobili installati dai turisti.

 

4. Sono campeggi o camping le strutture ricettive all’aperto con capacità ricettiva totale o prevalente in allestimenti mobili installati dai turisti e con eventuale capacità ricettiva residuale in unità abitative o allestimenti mobili installati dal titolare.

 

4-bis. Sono marina resort le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all’interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, che posseggano i requisiti individuati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione che ne definisce altresì modalità di apertura e di esercizio, nonché la relativa classificazione; nella definizione dei requisiti, la Giunta regionale è tenuta a conformarsi a quanto stabilito in materia dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (14).

 

5. Le strutture ricettive all’aperto sono tenute ad assicurare:

 

a) la sorveglianza continua della struttura ricettiva durante i periodi di apertura;

b) la presenza, in via continuativa, all’interno della struttura ricettiva, del titolare o di un suo delegato.

 

 

(13) Comma così modificato dall’art. 16, comma 1, L.R. 27 giugno 2016, n. 18, a decorrere dal 1° luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 74 della medesima legge).

(14) Comma aggiunto dall’art. 16, comma 2, L.R. 27 giugno 2016, n. 18, a decorrere dal 1° luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 74 della medesima legge).

 

 

 

Art. 27 Strutture ricettive complementari.

In vigore dal 3 luglio 2013

1. Le strutture ricettive complementari sono le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, situate in un edificio con spazi e servizi offerti al turista diversi rispetto a quelli delle strutture ricettive alberghiere.

 

2. Sono strutture ricettive complementari:

 

a) gli alloggi turistici, che sono composti da una a sei camere, ciascuna dotata di un massimo di quattro posti letto;

b) le case per vacanze, che sono composte da un locale soggiorno e da una sala da pranzo entrambi di uso comune e da camere che per più della metà sono dotate di due o più posti letto;

c) le unità abitative ammobiliate ad uso turistico, che sono composte da una o più camere, ciascuna dotata di uno o più posti letto, nonché di servizi igienici e di cucina autonomi;

d) i bed & breakfast, che sono composti da una a tre camere per i turisti, ciascuna dotata di un massimo di quattro posti letto; il titolare deve risiedere nell’unità immobiliare sede del bed & breakfast e deve ivi alloggiare, in una camera a lui riservata, durante il periodo di apertura della struttura. Il servizio di prima colazione è servito ai clienti direttamente dal titolare o dai suoi familiari. Ai fini della presente legge, i bed & breakfast ubicati nei territori dei comuni a bassa presenza turistica, così come individuati dalla Giunta regionale non costituiscono attività d’impresa (15);

e) i rifugi alpini, che sono ubicati in aree di montagna a quota non inferiore a mille metri e sono predisposti per il ricovero e il ristoro di turisti ed escursionisti e per il soccorso alpino. I rifugi, che devono essere custoditi per il periodo di apertura al pubblico, sono composti da camere che per più della metà sono dotate di due o più posti letto ed inoltre da una camera per l’alloggio del titolare durante il periodo di apertura ai turisti. I rifugi alpini, esclusi quelli già classificati come rifugi escursionistici in vigenza della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni, dispongono, durante i periodi di chiusura, di un locale per il ricovero di fortuna, convenientemente dotato, sempre aperto e accessibile dall’esterno anche in caso di abbondanti nevicate e durante il periodo di apertura stagionale il servizio di ricovero deve essere comunque garantito per l’intero arco della giornata (16).

3. I rifugi già classificati come rifugi escursionistici in vigenza della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni, devono modificare la denominazione in rifugio alpino secondo le disposizioni del comma 8 dell’articolo 50.

 

 

 

(15) Lettera così modificata dall’art. 6, comma 4, L.R. 23 febbraio 2016, n. 7, a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 30, comma 1, della medesima legge).

(16) Vedi, anche, la Delib.G.R. 17 giugno 2014, n. 999.

 

 

 

Art. 27-bis Locazioni turistiche (17) (20)

In vigore dal 31 dicembre 2014

1. Gli alloggi dati in locazione esclusivamente per finalità turistiche, ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, senza prestazione di servizi, sono strutture ricettive alle quali, ai fini della presente legge, si applicano solo le disposizioni di cui al presente articolo.

 

2. Coloro che intendono locare gli alloggi ai sensi del comma 1, sono tenuti a comunicare alla Città metropolitana di Venezia o alla provincia competente per territorio nel quale l’alloggio è situato, secondo le procedure definite dalla Giunta regionale (18):

 

a) il periodo durante il quale si intende locare l’alloggio, il numero di camere e di posti letto;

b) gli arrivi e le presenze turistiche, per provenienza.

3. Sono attribuiti al comune la vigilanza, anche mediante l’accesso di propri incaricati alle strutture ricettive di cui al comma 1, e l’accertamento della violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, anche su segnalazione della Città metropolitana di Venezia o della provincia competente per territorio dove l’alloggio è situato, nonché l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e il diritto ad introitare le relative somme (19).

 

4. Chiunque dia in locazione gli alloggi ai sensi del comma 1 è soggetto, previa diffida amministrativa ai sensi dell’articolo 2-bis della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 “Disciplina e delega delle funzioni inerenti all’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale” e successive modificazioni, per ciascun alloggio:

 

a) in caso di incompleta o omessa comunicazione ai sensi del comma 2, lettera a), alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00;

b) in caso di incompleta o omessa comunicazione ai sensi del comma 2, lettera b), alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.000,00 per ciascun mese di omessa o incompleta comunicazione;

c) in caso di ingiustificato rifiuto di accesso all’alloggio, opposto agli incaricati del comune per l’esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al comma 3, alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 250,00 per ciascun ingiustificato rifiuto di accesso.

 

 

(17) Articolo aggiunto dall’art. 3, comma 1, L.R. 30 dicembre 2014, n. 45, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 7, comma 1, della medesima legge).

(18) Alinea così modificato dall’art. 17, comma 1, L.R. 27 giugno 2016, n. 18, a decorrere dal 1° luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 74 della medesima legge).

(19) Comma così modificato dall’art. 17, comma 2, L.R. 27 giugno 2016, n. 18, a decorrere dal 1° luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 74 della medesima legge).

(20) Vedi, anche, la Delib.G.R. 13 luglio 2015, n. 881.

 

 

 

Art. 28 Ospitalità diffusa.

In vigore dal 3 luglio 2013

1. Nelle aree di montagna e del sistema turistico tematico “Pedemontana e colli” e del sistema turistico tematico “Po e suo Delta”, le strutture ricettive e le strutture che offrono servizi di interesse turistico possono utilizzare la denominazione aggiuntiva di “ospitalità diffusa”, secondo le disposizioni attuative della Giunta regionale, anche al fine di potenziare l’offerta turistica favorendo le sinergie tra imprese turistiche di aree omogenee (21).

 

2. Le imprese che compongono l’ospitalità diffusa, ove le stesse non facciano capo ad un unico soggetto giuridico, devono costituirsi in consorzio, o altra forma associativa, che assume la responsabilità della conduzione dell’ospitalità diffusa e del relativo centro di ricevimento per i turisti.

 

3. Ogni singola struttura ricettiva appartenente all’ospitalità diffusa rimane disciplinata dalla legislazione regionale vigente e i titolari delle singole strutture ricettive rimangono responsabili della conduzione dei servizi forniti dalle stesse.

 

 

 

(21) Comma così modificato dall’art. 18, comma 1, L.R. 27 giugno 2016, n. 18, a decorrere dal 1° luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 74 della medesima legge).

 

 

 

Art. 28-bis Alloggio turistico diffuso (22).

In vigore dal 1 luglio 2016

1. Qualora l’ospitalità diffusa di cui all’articolo 28 riguardi una pluralità di alloggi turistici o di altre strutture ricettive complementari, è consentita in alternativa la denominazione di alloggio turistico diffuso.

 

 

 

(22) Articolo aggiunto dall’art. 19, comma 1, L.R. 27 giugno 2016, n. 18, a decorrere dal 1° luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 74 della medesima legge).

 

 

 

Art. 29 Denominazioni diverse delle strutture ricettive (23).

In vigore dal 3 luglio 2013

1. Le strutture ricettive che hanno i requisiti previsti per la propria tipologia dalla presente legge, in aggiunta o in sostituzione alla denominazione assegnata dagli articoli da 24 a 27 possono essere definiti con altre denominazioni, per tenere conto altresì dei vari sistemi e mezzi di comunicazione commerciale, secondo le modalità individuate con deliberazione della Giunta regionale.

 

 

 

(23) Vedi, anche, la Delib.G.R. 27 maggio 2014, n. 807.

 

 

 

Art. 30 Sedi e attività congressuale.

In vigore dal 3 luglio 2013

1. Le sedi congressuali sono strutture aperte al pubblico che dispongono di sale appositamente predisposte per lo svolgimento di riunioni ed eventi, dotate di idonei spazi ed installazioni tecniche ed in grado di offrire personale specializzato.

 

2. Le sedi congressuali sono centri congressi o sedi congressuali alberghiere:

 

a) sono centri congressi gli edifici destinati ad ospitare riunioni, eventi e congressi;

b) sono sedi congressuali alberghiere le strutture ricettive alberghiere che dispongono di sale appositamente predisposte per lo svolgimento di riunioni, convegni e congressi.

 

 

 

 

 

Art. 31 Classificazione delle strutture ricettive e delle sedi congressuali (25).

In vigore dal 3 luglio 2013

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua i requisiti di classificazione delle strutture ricettive e delle sedi congressuali, in conformità alla normativa nazionale vigente (26).

 

1-bis. Con il provvedimento di cui al comma 1 la Giunta regionale definisce una specifica disciplina per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere o complementari situate in Ville venete o in altri edifici di pregio storico oggetto dei vincoli del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modificazioni (24).

 

2. In sede di prima applicazione, il provvedimento di cui al comma 1 è approvato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge; successivamente, i requisiti possono essere modificati ed adattati in relazione all’evoluzione del settore e, se necessario, aumentati.

 

3. Il provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1 definisce, secondo criteri di semplificazione e trasparenza e nel rispetto delle finalità di cui all’articolo 1:

 

a) i livelli di classificazione delle strutture ricettive e delle sedi congressuali, fino a un massimo di cinque classi contrassegnate da uno, due, tre, quattro e cinque segni distintivi, rappresentati da stelle per le strutture ricettive alberghiere, a seconda degli spazi, delle attrezzature, delle installazioni tecniche e dei servizi forniti;

b) le superfici e le cubature minime dei locali per il pernottamento in relazione ai posti letto, nonché le altezze minime dei locali di servizio, tecnici ed accessori all’attività alberghiera;

c) le attrezzature, le dotazioni, le aree comuni ed i servizi di interesse turistico;

d) i documenti da allegare alla domanda di classificazione attestanti i requisiti sanitari, urbanistici, edilizi, di prevenzione incendi e di destinazione d’uso dei locali e degli edifici;

e) il modello regionale della simbologia da utilizzare per esporre il segno distintivo della classificazione delle altre strutture ricettive e delle sedi congressuali (27).

4. Fatta salva la destinazione abitativa dei bed & breakfast, nonché delle case per villeggiatura e degli alloggi locati per finalità esclusivamente turistiche di cui all’articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo” e successive modificazioni, l’apertura di nuove strutture ricettive è consentita solo in immobili o parti di essi aventi destinazione d’uso turistico-ricettiva conformemente a quanto stabilito dallo strumento urbanistico comunale.

 

5. Le strutture ricettive e le sedi congressuali espongono, in modo visibile all’esterno, il segno distintivo della classe assegnata, compreso quello realizzato in conformità al modello regionale di cui al comma 3, lettera e).

 

 

 

(24) Comma aggiunto dall’art. 20, comma 1, L.R. 27 giugno 2016, n. 18, a decorrere dal 1° luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 74 della medesima legge).

(25) Vedi, anche, la Delib.G.R. 27 maggio 2014, n. 807.

(26) Vedi, anche, la Delib.G.R. 31 marzo 2015, n. 419.

(27) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera, vedi il D. Dirett. reg. 10 giugno 2016, n. 25 e il D. Dirett. reg. 15 giugno 2016, n. 27.

 

 

 

Art. 32 Procedimento di classificazione (28).

In vigore dal 3 luglio 2013

1. Il titolare di una struttura ricettiva o di una sede congressuale presenta alla provincia domanda, su modello regionale, di:

 

a) rilascio di classificazione, prima dell’inizio dell’attività della struttura ricettiva o della sede congressuale;

b) modifica della classificazione, a seguito di mutamento dei requisiti di classificazione;

c) rinnovo di classificazione, almeno sessanta giorni prima della scadenza della classificazione in corso.

2. La provincia procede al rilascio, modifica o rinnovo della classificazione, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, completa della documentazione prevista.

 

3. Entro il termine di cui al comma 2, la provincia verifica la completezza della domanda e la coerenza della documentazione allegata e che la denominazione della struttura ricettiva oggetto della domanda eviti omonimie nell’ambito territoriale dello stesso comune, anche in relazione a diverse tipologie di strutture ricettive.

 

4. Decorso il termine di cui al comma 2, si applica il silenzio-assenso di cui all’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni.

 

5. La classificazione ottenuta ai sensi del presente articolo è successivamente confermata o modificata con provvedimento dalla provincia sulla base di una verifica della documentazione prodotta dall’istante e con sopralluoghi a campione.

 

6. La classificazione ha validità per un quinquennio decorrente dal suo rilascio, e, nell’ipotesi di modifica di cui al comma 5, dalla data del relativo provvedimento.

 

 

 

(28) Vedi, anche, la Delib.G.R. 27 maggio 2014, n. 807 e il D. Dirett. reg. 12 giugno 2014, n. 20.

 

 

Capo II

Disposizioni comuni

 

Art. 33 Esercizio dell’attività ricettiva (29).

In vigore dal 3 luglio 2013

1. Chiunque intende esercitare un’attività ricettiva, presenta al comune, dopo aver ottenuto la classificazione di cui all’articolo 32, nel cui territorio è ubicata la struttura ricettiva, la segnalazione certificata di inizio attività, su modello regionale, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

 

2. La segnalazione certificata di cui al comma 1 abilita, esclusivamente a favore di persone ivi alloggiate, ai loro ospiti o a persone ospitate in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, ad effettuare:

 

a) la vendita di prodotti al dettaglio di cui alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”;

b) la somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande” e successive modificazioni;

c) l’installazione di attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza, di igiene e sanità.

3. Il titolare della struttura ricettiva comunica alla provincia e al comune:

 

a) immediatamente dopo l’evento determinato da causa di forza maggiore, la chiusura temporanea della struttura per un periodo da otto giorni a sei mesi; può altresì comunicare un prolungamento della chiusura temporanea per ulteriori sei mesi con adeguata motivazione;

b) in via preventiva, la chiusura temporanea della struttura per motivi preventivabili e per un periodo massimo di centottanta giorni, anche non consecutivi, nello stesso anno solare.

4. La chiusura definitiva della struttura deve essere comunicata entro tre giorni dalla chiusura alla provincia e al comune.

 

 

 

(29) Vedi, anche, la Delib.G.R. 27 maggio 2014, n. 807.

 

 

 

Art. 34 Informazioni su prezzi, orari e periodi di apertura (30).

In vigore dal 3 luglio 2013

1. Ai fini della chiarezza e trasparenza dei costi al turista, i prezzi delle strutture ricettive resi pubblici sono comprensivi del costo dell’alloggio, dei servizi necessari alla classificazione della struttura nonché degli oneri e delle imposte, anche con evidenza separata; i medesimi non comprendono comunque il costo degli ulteriori servizi disponibili a richiesta del cliente, anche se necessari ai fini della classificazione.

 

2. Nelle strutture ricettive il prezzo giornaliero della camera, della suite, delle junior suite e dell’unità abitativa è corrisposto per intero anche per un soggiorno inferiore alle ventiquattro ore.

 

3. Nelle strutture ricettive all’aperto le tariffe per piazzola e per unità abitativa, possono essere differenziate nell’ambito della stessa struttura ricettiva, sulla base delle dotazioni delle piazzole e delle unità abitative.

 

4. I prezzi delle strutture ricettive praticati nell’anno sono riepilogati in una tabella esposta in modo ben visibile al pubblico nel luogo di ricevimento, secondo un modulo fornito dalla provincia, sulla base del modello regionale.

 

5. Il prezzo della struttura ricettiva è riportato su un cartellino prezzi esposto in modo ben visibile al pubblico, in ogni camera, unità abitativa o suite, secondo un modulo fornito dalla provincia, sulla base del modello regionale.

 

6. Nei campeggi, in luogo dei cartellini dei prezzi di cui al comma 5, è possibile fornire agli ospiti un prospetto riepilogativo dei prezzi praticati, mentre per le unità abitative rimane l’obbligo di cui al comma 5.

 

7. Il titolare delle strutture ricettive ha facoltà di determinare l’ora entro cui il cliente deve lasciare disponibile l’alloggio, comunque non prima delle ore nove antimeridiane per le strutture ricettive all’aperto e non prima delle ore dieci antimeridiane per tutte le altre strutture ricettive.

 

8. Le strutture ricettive possono avere apertura annuale, per l’intero anno solare, o stagionale, con una apertura non inferiore a tre mesi consecutivi nell’arco dell’anno.

 

9. Le strutture ricettive ad apertura stagionale possono inoltre essere aperte per ulteriori periodi temporanei nello stesso arco dell’anno solare, senza un limite minimo di durata e comunque per un periodo complessivo non superiore a nove mesi.

 

10. I periodi di apertura della struttura ricettiva e l’ora di rilascio dell’alloggio sono indicati nella tabella di cui al comma 4 e nel cartellino di cui al comma 5.

 

11. La copia della segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 33 è esposta in modo visibile al pubblico nella struttura ricettiva.

 

 

 

(30) Vedi, anche, la Delib.G.R. 27 maggio 2014, n. 807, il D. Dirett. reg. 15 ottobre 2015, n. 54 e il D. Dirett. reg. 15 ottobre 2015, n. 55.

 

 

 

Art. 35 Vigilanza e controllo.

In vigore dal 3 luglio 2013

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sull’osservanza delle disposizioni di cui al presente titolo sono esercitate dai comuni e dalle province nell’ambito delle rispettive competenze.

 

2. I turisti possono presentare alla provincia reclami circostanziati e pertinenti in ordine a eventuali carenze dei servizi e requisiti dichiarati e a inadempienze delle strutture ricettive e delle sedi congressuali.

 

3. La provincia, d’ufficio o su reclamo dei turisti e, previa verifica degli elementi contestati, procede al declassamento delle strutture ricettive o delle sedi congressuali che hanno perso uno o più requisiti di classificazione o all’annullamento della classificazione.

 

4. La provincia effettua annualmente verifiche a campione sulle strutture ricettive e sulle sedi congressuali in una percentuale minima di almeno il 10 per cento del totale di ogni tipologia, definendo per ciascuna i criteri di selezione, le modalità di verifica, anche tramite sopralluogo e i tempi di attuazione dei controlli.

 

5. Ai fini della vigilanza sull’osservanza delle norme della presente legge, gli incaricati della provincia e del comune hanno accesso alle strutture ricettive, ivi compresi i locali di pernottamento nella piena disponibilità del gestore, nonché alle sedi congressuali.

 

5-bis. I comuni, la Città metropolitana di Venezia e le province effettuano i controlli sulle strutture ricettive anche attraverso la verifica delle informazioni pubblicate sui siti internet di prenotazione ricettiva la cui risultanza deve essere pertanto considerata a tutti gli effetti atto di accertamento di cui all’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689″Modifiche al sistema penale” (31).

 

6. Il titolare di strutture ricettive è tenuto a comunicare preventivamente al comune ogni variazione degli elementi dichiarati in sede di segnalazione certificata di inizio attività.

 

7. Al fine di migliorare e ottimizzare le attività di verifica e controllo, i comuni e le province sono tenuti a fornire reciprocamente le informazioni acquisite nell’esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza e a comunicarle, se richieste, alla Giunta regionale.

 

8. Qualora la provincia rilevi la mancanza di presenze turistiche per un anno consecutivo in una struttura ricettiva, il comune, su segnalazione della provincia, verifica il rispetto del periodo di apertura della struttura con apposito sopralluogo.

 

 

 

(31) Comma aggiunto dall’art. 21, comma 1, L.R. 27 giugno 2016, n. 18, a decorrere dal 1° luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 74 della medesima legge).

 

 

Capo III

Aree attrezzate per la sosta temporanea

 

Art. 36 Aree attrezzate per la sosta temporanea.

In vigore dal 3 luglio 2013

1. Le aree attrezzate per la sosta temporanea sono le aree, ubicate al di fuori delle strutture ricettive all’aperto di cui alla presente legge, riservate esclusivamente alla sosta occasionale, per un massimo di quarantotto ore consecutive, salva diversa decisione dei comuni, di camper, autocaravan, caravan e roulotte, ai sensi dell’articolo 185, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” e successive modificazioni.

 

2. Le aree attrezzate di cui al comma 1 sono istituite dai comuni.

 

3. Le aree attrezzate per la sosta temporanea devono essere realizzate nel rispetto delle dotazioni specifiche e integrative individuate dalla Giunta regionale e delle disposizioni di cui all’articolo 185, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” e successive modificazioni e dell’articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” e successive modificazioni.

 

 

 

 

 

TITOLO III

Intermediazione di pacchetti turistici

Capo I

Operatori e procedure

 

Art. 37 Agenzie di viaggio e turismo.

In vigore dal 3 luglio 2013

1. Le agenzie di viaggio e turismo sono imprese turistiche che organizzano viaggi o vendono pacchetti turistici in conformità agli articoli 32 e seguenti del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79.

 

2. Le agenzie di viaggio e turismo possono esercitare, in via non esclusiva e solo per i clienti dell’agenzia stessa, le funzioni di accompagnatore turistico, effettuate dal titolare, dal direttore tecnico o dai dipendenti qualificati dell’agenzia, aventi un livello pari o superiore al quarto ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto.

 

3. Le agenzie di viaggio e turismo possono esercitare, in via non esclusiva, altre forme di prestazione turistica a servizio dei clienti, come ad esempio la vendita di biglietti per qualsiasi mezzo di trasporto terrestre, in tutte le forme d’uso, o la vendita di prodotti da viaggio, nel rispetto delle eventuali specifiche autorizzazioni o abilitazioni previste dalla legge.

 

4. Sono requisiti per l’apertura di agenzie di viaggio e turismo:

 

a) l’apertura annuale o apertura stagionale non inferiore ad almeno sei mesi consecutivi;

b) un direttore tecnico abilitato, in esclusiva, per ciascuna agenzia di viaggio e turismo;

c) un locale con destinazione d’uso commerciale o direzionale aperto al pubblico, per ciascuna sede, principale o secondaria;

d) l’assicurazione a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio;

e) una denominazione diversa da quella di altre agenzie già operanti sul territorio nazionale e comunque non coincidente con la denominazione di comuni o regioni italiane.

 

 

 

 

 

Art. 38 Esercizio dell’attività.

In vigore dal 3 luglio 2013

1. Chiunque intende esercitare l’attività di agenzia di viaggio e turismo, presenta alla provincia nel cui territorio è ubicata la sede principale la segnalazione certificata di inizio attività, su modello regionale, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

 

2. Il titolare di agenzia di viaggio e turismo è tenuto a comunicare preventivamente alla provincia ogni variazione degli elementi dichiarati in sede di segnalazione certificata di inizio attività.

 

3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, disciplina:

 

a) l’importo del massimale e il contenuto minimo obbligatorio dell’assicurazione a cui sono tenuti le agenzie di viaggio e gli organizzatori di viaggi, di cui all’articolo 40, diversi dalle agenzie di viaggio e turismo;

b) la pubblicità degli elenchi delle agenzie di viaggio e turismo, anche sui siti internet istituzionali delle province e gli obblighi informativi nei confronti degli enti pubblici.

4. Le agenzie di viaggio e turismo già legittimate a operare ed aventi la sede principale in Italia, che intendono aprire una sede secondaria, sono tenute a comunicare detta apertura sia alla provincia della sede secondaria sia alla provincia della sede principale.

 

5. Il titolare dell’agenzia di viaggio e turismo deve esporre al pubblico, in ciascuna sede, copia della segnalazione di cui ai commi 1 e 2 nonché della comunicazione di cui al comma 4.

 

6. Le agenzie di viaggio e turismo inviano annualmente alla provincia la documentazione comprovante l’avvenuta copertura assicurativa dell’attività esercitata, in coerenza con le direttive della Giunta regionale di cui al comma 3.

 

 

 

 

 

 

Art. 39 Comunicazione di chiusura temporanea e definitiva.

In vigore dal 3 luglio 2013

1. Il titolare dell’agenzia di viaggio e turismo comunica alla provincia:

 

a) immediatamente dopo l’evento determinato da causa di forza maggiore, la chiusura temporanea dell’agenzia per un periodo da otto giorni a sei mesi; può altresì comunicare un prolungamento della chiusura temporanea per ulteriori sei mesi con adeguata motivazione;

b) in via preventiva, la chiusura temporanea dell’agenzia di viaggio e turismo per motivi preventivabili e per un periodo massimo di centottanta giorni, anche non consecutivi, nello stesso anno solare.

2. La chiusura definitiva dell’agenzia di viaggio e turismo deve essere comunicata entro tre giorni dalla chiusura alla provincia e al comune.

 

 

 

 

 

 

Art. 40 Organizzatori di viaggi diversi da agenzie di viaggio e turismo.

In vigore dal 3 luglio 2013

1. Le associazioni, comitati o enti senza scopo di lucro, il cui statuto o atto costitutivo prevede come finalità l’organizzazione di viaggi per i propri associati, possono organizzare i viaggi esclusivamente per i propri associati che risultino iscritti da almeno due mesi, nonché per gli associati appartenenti ad associazioni straniere, aventi finalità analoghe senza scopo di lucro e legate all’associazione organizzatrice da accordi di collaborazione.

 

2. Le associazioni, comitati o enti senza scopo di lucro, aventi finalità politiche, culturali, religiose, sportive e sociali, non rientranti nelle previsioni di cui al comma 1, possono organizzare viaggi occasionali esclusivamente a favore dei propri aderenti da almeno sei mesi e per non più di tre volte all’anno se di durata superiore a tre giorni.

 

3. Gli organizzatori di viaggi di cui ai commi 1 e 2 stipulano, in occasione dell’organizzazione di viaggi, una polizza assicurativa di responsabilità civile, a copertura dei rischi derivanti agli associati, agli assistiti o ai sottoscrittori, dalla partecipazione all’attività svolta, per il risarcimento dei danni, di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, con massimale e contenuto minimo definiti dalla Giunta regionale.

 

4. Gli organizzatori di viaggi di cui ai commi 1 e 2 esibiscono la polizza assicurativa di responsabilità civile ai controlli.

 

5. Gli enti locali devono avvalersi per l’organizzazione di viaggi di agenzie di viaggio e turismo autorizzate, fatti salvi i viaggi che rientrano nelle loro attività istituzionali svolte ad esclusivo favore di anziani, minori e disabili, nel qual caso devono essere regolarmente assicurati.

 

 

 

 

 

TITOLO IV

Finanza di impresa e di territorio

Capo I

Principi generali

 

Art. 41 Disposizioni generali in materia di interventi regionali.

In vigore dal 3 luglio 2013

1. La Regione, al fine di sviluppare l’offerta e la domanda turistica, accrescere la competitività delle imprese, migliorare i livelli qualitativi delle strutture ed infrastrutture connesse all’attività turistica, incentivare l’adozione di idonee azioni per lo sviluppo del turismo sostenibile, prevede misure di agevolazione finanziaria a soggetti pubblici e privati, in attuazione del piano turistico annuale e in conformità agli obiettivi e alle strategie stabilite dal programma regionale per il turismo con priorità ai soggetti che aderiscono alle organizzazioni di gestione delle destinazioni turistiche riconosciute.

 

2. La Giunta regionale finanzia iniziative, attività e progetti realizzati da soggetti pubblici e privati, i cui beni a finalità turistica oggetto di intervento sono ubicati nel territorio regionale, finalizzati allo sviluppo delle attività d’impresa e delle reti di imprese, dei prodotti turistici, delle attività di marketing e commercializzazione, alla qualificazione del territorio, alla valorizzazione delle risorse turistiche.

 

3. Per le finalità di cui al comma 2 la Giunta regionale utilizza le seguenti misure anche in forma congiunta: contributi in conto capitale, contributi in conto interessi, finanziamento agevolato tramite fondo di rotazione e partecipazione al capitale di rischio.

 

4. La Regione adotta il principio dell’integrazione e della combinazione degli strumenti comunitari, statali e regionali, prevedendo una finanza di territorio differenziata in grado di ampliare il numero delle imprese finanziate, di ridurre il costo del finanziamento e di accelerare i tempi di erogazione.

 

5. Gli interventi regionali della presente legge sono cumulabili con ulteriori interventi pubblici eventualmente ottenuti per la medesima finalità, nei limiti della vigente normativa comunitaria e statale.

 

6. Gli interventi di cui alla presente legge, ove configurino aiuti di stato, sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”) ovvero in applicazione del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria).

 

7. Gli stessi interventi possono altresì essere oggetto di notifica ai sensi della normativa comunitaria e subordinati all’acquisizione del parere di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo terzo, del trattato sul funzionamento della Unione europea e alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

8. La Giunta regionale provvede a definire, per ciascuno degli interventi previsti dal presente titolo, le procedure di selezione dei beneficiari, ivi compresi i criteri di assegnazione e le eventuali priorità, nonché le procedure di erogazione e le cause di eventuale riduzione o decadenza.

 

9. Gli enti locali e le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nell’eventuale assegnazione di contributi, rispettano gli obiettivi, i principi e i limiti di intensità di aiuto di cui al presente titolo e sono tenuti a coordinare le loro iniziative con quelle analoghe attuate dalla Giunta regionale.

 

 

 

 

 

Capo II

Le attività e iniziative finanziabili

 

Art. 42 Tipologie di interventi regionali.

In vigore dal 3 luglio 2013

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, allo scopo di favorire il miglioramento qualitativo delle strutture, la promozione della sicurezza e della qualità dell’offerta turistica, la riduzione dei costi e la diversificazione delle attività turistiche, disciplina le misure di agevolazione di cui al comma 3 dell’articolo 41 per le tipologie di beneficiari e di iniziative finanziabili di cui ai commi seguenti.

 

2. Sono finanziabili le imprese turistiche per le seguenti iniziative:

 

a) la costruzione, la ristrutturazione, l’ampliamento, la riconversione e l’innovazione delle strutture ricettive;

b) l’acquisto e l’installazione di impianti e strumenti tecnologici connessi all’attività d’impresa e finalizzati all’innovazione dei processi organizzativi e dei servizi per gli ospiti, ivi comprese le dotazioni informatiche hardware e software e l’attivazione o l’implementazione di sistemi di prenotazione elettronica;

c) il miglioramento delle condizioni per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande nonché di vendita dei prodotti;

d) il miglioramento delle condizioni di lavoro, l’adeguamento alle norme di sicurezza, il miglioramento delle condizioni igienicosanitarie;

e) l’acquisizione di impianti e loro pertinenze;

f) l’adeguamento degli impianti per l’introduzione di sistemi di controllo e di gestione della qualità;

g) operazioni finanziarie, tra loro alternative, riservate alle piccole e medie imprese alberghiere e finalizzate alla ricapitalizzazione aziendale, al consolidamento di passività bancarie a breve e al riequilibrio finanziario aziendale;

h) aggregazione, acquisizione e fusione di imprese, incorporazione e acquisizione di rami d’azienda;

i) accordi finalizzati all’integrazione dei processi e dei servizi attinenti la gestione delle strutture ricettive che generino recuperi di efficienza operativa;

l) accordi finalizzati allo sviluppo di prodotti turistici nuovi o innovativi;

m) misure e progetti in grado di creare e sviluppare reti di imprese orientate al presidio strategico dei mercati, alla diversificazione delle attività, all’innovazione di prodotto.

3. Agli effetti del comma 2, lettera m), si considerano le imprese turistiche costituite in rete mediante appositi contratti ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e successive modificazioni, che concorrono all’incremento dell’economia turistica, mediante:

 

a) la gestione dei mercati per garantire un rapporto diretto con i turisti, recuperare il valore aggiunto della fase di vendita, fidelizzare i clienti;

b) la gestione della produzione, organizzando le relazioni di filiera e di cooperazione fra imprese turistiche e le altre imprese del territorio cooperanti in termini di prodotti turistici, favorendo l’attività coordinata dalle organizzazioni di gestione della destinazione turistica;

c) la gestione dei meccanismi di rinnovo delle competenze al fine di garantire elevati e costanti livelli di innovazione e sostenibilità dell’attività turistica.

4. Sono finanziabili i consorzi di imprese turistiche di cui all’articolo 18 per i progetti, da selezionare mediante pubblici bandi, rivolti:

 

a) all’attuazione di interventi per lo sviluppo delle attività commerciali delle imprese associate, ivi compresa la fornitura di servizi di consulenza;

b) alla partecipazione a iniziative ed eventi nei mercati nazionali ed internazionali, nel rispetto della programmazione regionale in materia e in accordo con la Giunta regionale;

c) alla realizzazione di iniziative collettive di qualificazione e valorizzazione delle attività turistiche e dei servizi offerti dalle imprese associate (32).

5. Per le iniziative di cui al presente articolo, possono essere concesse le seguenti tipologie di agevolazioni:

 

a) contributi in conto capitale o in conto interessi o finanziamenti agevolati, tramite il fondo di rotazione di cui all’articolo 45, per le iniziative di cui al comma 2, lettere da a) ad f);

b) finanziamenti agevolati, tramite il fondo di rotazione di cui all’articolo 45, per le iniziative di cui al comma 2, lettera g);

c) contributi in conto capitale o in conto interessi, per le iniziative di cui al comma 2, lettere da h) a m);

d) contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa, per le iniziative di cui al comma 4.

6. Nella concessione dei contributi alle piccole e medie imprese sono considerate una o più delle seguenti priorità:

 

a) lo svolgimento di attività ricettiva;

b) la sede operativa nelle aree di montagna;

c) la gestione da parte di imprenditrici e giovani imprenditori;

d) il possesso di certificazioni ambientali e di qualità ai sensi della normativa comunitaria e nazionale;

e) altre priorità indicate nei piani strategici.

7. Sono, altresì, ammesse al fondo di rotazione di cui all’articolo 45 le reti di imprese e, cioè, le imprese che sottoscrivono un atto di associazione, anche a carattere temporaneo, di imprese ovvero le imprese aderenti ad un contratto di rete, ai sensi della vigente normativa, che realizzano progetti strategici di carattere strutturale ed infrastrutturale finalizzate ad attività di particolare interesse per lo sviluppo delle località turistiche, nel rispetto della vigente normativa. I progetti strategici devono, in particolare, creare:

 

a) prodotti turistici innovativi e di particolare interesse per l’area territoriale, anche ai fini della diversificazione dell’offerta turistica e della aggregazione tra attività ricettive e altri servizi turistici;

b) sinergie operative tra diversi comparti turistici della stessa area territoriale anche destinate al prolungamento della stagionalità (33).

8. Per le finalità operative di cui al comma 7 è istituita una apposita sezione del fondo di rotazione di cui all’articolo 45.

 

9. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce le condizioni e i criteri per l’individuazione dei progetti strategici di cui al comma 7, fornendo indicazioni operative e applicative al soggetto gestore dei fondi di rotazione, ivi compresa l’eventuale variazione della disponibilità finanziaria delle singole sezioni del fondo di rotazione di cui all’articolo 45.

 

10. Al fine dell’accesso agli interventi descritti dal presente articolo, per i finanziamenti, agevolazioni e contributi, viene data priorità a quei soggetti economici e quelle imprese che applicano ai lavoratori condizioni contrattuali condivise dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori del settore.

 

 

 

(32) Vedi, anche, la Delib.G.R. 23 dicembre 2014, n. 2548.

(33) Vedi, anche, la Delib.G.R. 7 aprile 2015, n. 450.

 

 

 

Art. 43 Interventi per il turismo accessibile.

In vigore dal 3 luglio 2013

1. In attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con la legge 3 marzo 2009, n. 18, la Regione assicura che le persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive, possano fruire dell’offerta turistica in modo completo e in autonomia, ricevendo servizi in condizioni di parità con gli altri fruitori senza aggravi di prezzo. Tali garanzie sono estese agli ospiti delle strutture ricettive che soffrono di temporanea mobilità ridotta.

 

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione promuove la fattiva collaborazione tra le autonomie locali, gli enti pubblici, gli operatori turistici, le associazioni delle persone con disabilità e le organizzazioni del turismo sociale.

 

3. E’ considerato atto discriminatorio impedire alle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive, di fruire, in modo completo ed in autonomia, dell’offerta turistica, esclusivamente per motivi comunque connessi o riferibili alla loro disabilità.

 

4. Ai fini del presente articolo sono considerate offerta turistica anche le attività, iniziative e manifestazioni, indirizzate prevalentemente ai non residenti, finalizzate all’uso del tempo libero, al benessere della persona, all’arricchimento culturale, all’informazione, alla promozione e alla comunicazione turistica, fra le quali i parchi a tema e le strutture convegnistiche e congressuali.

 

5. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, per favorire l’abbattimento delle barriere architettoniche ed accrescere la fruibilità turistica ai soggetti di cui al presente articolo, disciplina la concessione di finanziamenti agevolati tramite il fondo di rotazione di cui all’articolo 45, nonché di contributi in conto capitale o in conto interessi, a favore di imprese turistiche per favorire l’accesso alle strutture ricettive e agli altri beni a finalità turistica.

 

6. Per attuare le finalità del presente articolo, la Giunta regionale si avvale del contributo di esperti.

 

 

 

 

 

 

Art. 44 Interventi per il turismo sostenibile.

In vigore dal 3 luglio 2013

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, al fine di incrementare lo sviluppo sostenibile del turismo, migliorando l’integrità dell’ambiente naturale e valorizzandone le risorse, disciplina la concessione di finanziamenti agevolati tramite il fondo di rotazione di cui all’articolo 45, nonché di contributi in conto capitale o in conto interessi a favore di imprese turistiche, per gli interventi destinati a realizzare:

 

a) azioni che consentono alle imprese di ridurre il consumo idrico, di energia, ridurre o eliminare i rifiuti, le emissioni in atmosfera e l’inquinamento acustico;

b) interventi per conseguire un livello di tutela ambientale superiore a quello stabilito da norme nazionali e comunitarie;

c) misure che consentono la produzione di energia generata tramite processi che si avvalgono prevalentemente di fonti di energia rinnovabile;

d) azioni finalizzate a conseguire certificazioni ambientali in base alle norme comunitarie e nazionali;

e) azioni previste dalla vigente normativa comunitaria per un turismo sostenibile e competitivo.

 

 

 

 

Capo III

Gli strumenti di sostegno

 

Art. 45 Fondo di rotazione del turismo (34).

In vigore dal 3 luglio 2013

1. Gli interventi di tipo strutturale e dotazionale di cui agli articoli 42, comma 2, lettere da a) ad f), 43 e 44, nonché le operazioni finanziarie di cui all’articolo 42, comma 2, lettera g), sono finanziati tramite il fondo di rotazione del turismo destinato alle imprese turistiche.

 

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, ai fini della operatività del fondo di rotazione:

 

a) può affidare la gestione delle risorse del fondo ad un soggetto pubblico o privato con le modalità previste dalla vigente normativa;

b) definisce le condizioni di operatività del soggetto gestore del fondo, stabilendo le procedure, i termini e i criteri per la valutazione dei progetti in armonia con la programmazione turistica regionale (35).

 

 

(34) Vedi anche quanto dispongono, nelle more dell’attuazione del presente articolo, l’art. 1, comma 1, L.R. 7 novembre 2013, n. 25 e l’art. 27, comma 1, L.R. 27 giugno 2016, n. 18.

(35) Vedi anche l’art. 1, comma 2, L.R. 7 novembre 2013, n. 25.

 

 

 

Art. 46 Sviluppo del sistema delle garanzie (36).

In vigore dal 3 luglio 2013

1. La Giunta regionale, al fine di favorire l’accesso al credito delle imprese turistiche, promuove e favorisce le attività degli organismi di garanzia collettiva fidi, nonché l’evoluzione organizzativa della rete territoriale degli organismi fidi per migliorare la qualità gestionale delle imprese.

 

2. Gli organismi di garanzia collettiva fidi devono:

 

a) avere sede operativa nel Veneto;

b) avere fini di mutualità tra gli aderenti;

c) essere autorizzati ad operare secondo le condizioni di cui all’articolo 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” e successive modificazioni.

3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, disciplina i criteri e la procedura per la concessione agli organismi di garanzia collettiva fidi di cui al comma 2 di contributi regionali in conto capitale destinati all’integrazione dei fondi rischi o del patrimonio di garanzia.

 

 

 

(36) Vedi anche quanto dispone, nelle more dell’attuazione del presente articolo, l’art. 1, comma 1, L.R. 7 novembre 2013, n. 25.

 

 

 

Art. 47 Partecipazione al capitale delle imprese turistiche.

In vigore dal 3 luglio 2013

1. Al fine di promuovere nuove e più strutturate attività imprenditoriali, innovare i processi produttivi e di servizio al turista e valorizzare le risorse turistiche, è autorizzata la partecipazione di risorse finanziarie regionali al capitale di rischio delle imprese turistiche.

 

2. L’intervento partecipativo è attuato tramite l’assunzione di partecipazioni societarie alle imprese turistiche, costituite nella forma di società di capitali e iscritte ai pertinenti pubblici registri.

 

3. All’attuazione degli interventi di partecipazione societaria, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, provvede attraverso la propria società finanziaria a cui indica termini, modalità e limiti della partecipazione al capitale.

 

 

 

 

 

 

Art. 48 Progetti di interesse pubblico.

In vigore dal 3 luglio 2013

1. La Regione al fine di migliorare, qualificare e sviluppare iniziative di sostegno delle attività turistiche realizzate dalle province, dai comuni e dagli altri enti pubblici, concede contributi in conto capitale per programmi, progetti ed iniziative di investimento per la diversificazione e il potenziamento delle infrastrutture pubbliche destinate ad un utilizzo a fini turistici, in conformità ai piani strategici.

 

2. Sono ammissibili al contributo, disciplinato con provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, gli interventi strutturali, infrastrutturali e dotazionali dei beni in disponibilità di enti pubblici di supporto all’attività turistica.

 

3. Nella concessione del contributo è accordata priorità ai comuni in possesso di certificazioni ambientali, alla natura degli investimenti, al grado di innovazione degli stessi e all’incidenza proporzionata sui flussi turistici attuali e potenziali.

 

4. Il contributo può essere concesso nella misura massima del 70 per cento della spesa ammessa, elevabile di altri cinque punti percentuali nel caso di interventi realizzati da comuni ubicati in area di montagna.

 

 

 

 

 

 

Art. 48-bis Turismo di montagna (37) (38).

In vigore dal 28 aprile 2015

1. La Regione sostiene il turismo in alta montagna favorendo lo sviluppo delle attività alpinistiche ed escursionistiche attraverso interventi volti a diffondere la conoscenza e la fruizione del patrimonio montano regionale e ad assicurare una corretta e sicura frequentazione della montagna. La Regione riconosce altresì il ruolo e la funzione culturale e sociale svolta dal Club Alpino Italiano (CAI), di cui si avvale per la promozione e diffusione dell’alpinismo, per la conoscenza e valorizzazione dell’ambiente montano e la prevenzione degli incidenti in montagna.

 

2. Sono definiti:

 

a) “sentieri alpini”: i percorsi pedonali, appositamente segnalati, che consentono il movimento di escursionisti e di alpinisti in zone montane, al di fuori dei centri abitati, per l’accesso a rifugi, bivacchi fissi o luoghi di particolare interesse alpinistico, turistico, storico, naturalistico e ambientale;

b) “vie ferrate”: gli itinerari di interesse alpinistico ed escursionistico, appositamente segnalati, che si svolgono in zone rocciose o particolarmente impervie, la cui percorribilità, per motivi di sicurezza e per facilitarne la progressione, richiede l’installazione di una o più tipologie di impianti fissi quali cavi metallici, scale, pioli e simili;

c) “sentieri attrezzati”: i sentieri alpini lungo i quali, per tratti di lunghezza totale significativa, sono installati gli impianti fissi utilizzati per le ferrate;

d) “bivacchi fissi alpini”: le strutture di proprietà del CAI e di altri enti senza scopo di lucro, collocate in alta montagna a quote superiori ai 1.600 m, in genere di difficile accesso e non servite da strade aperte al pubblico transito di mezzi motorizzati, predisposte per il riparo e la sicurezza dei frequentatori della montagna, incustodite e aperte tutto l’anno;

e) “bivacchi-casere”: le strutture collocate in media-alta montagna, di proprietà pubblica, di uso civico o di proprietà delle Regole, predisposte per il riparo e la sicurezza dei frequentatori della montagna, incustodite e aperte tutto l’anno.

3. Le funzioni amministrative relative alla realizzazione e gestione dei sentieri alpini, nonché alla sorveglianza e manutenzione dei bivacchi fissi alpini spettano alle unioni montane, che si avvalgono del CAI il quale può provvedere, a norma dell’articolo 2, lettera b) della legge 26 gennaio 1963, n. 91 “Riordinamento del Club alpino italiano” e successive modificazioni, al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri alpini. Le funzioni amministrative relative alla realizzazione e gestione delle vie ferrate, nonché delle opere e degli eventuali impianti fissi dei sentieri attrezzati, spettano ai comuni.

 

4. La Giunta regionale, al fine di garantire l’utilizzo efficiente e in sicurezza di un’adeguata rete di sentieri alpini, vie ferrate, sentieri attrezzati e bivacchi fissi alpini, disciplina i criteri e le modalità per sostenere interventi di sorveglianza e manutenzione, mediante trasferimenti alle unioni montane di risorse finanziarie annue per la concessione di contributi, nella misura massima del 100 per cento della spesa ammissibile, sulla base di programmi proposti dalle stesse. Gli interventi di sorveglianza e manutenzione di cui al presente comma sono svolti utilizzando preferibilmente personale di particolare esperienza e competenza disponibile presso le sezioni del CAI e, per le vie ferrate e la parte attrezzata dei sentieri alpini, le guide alpine e aspiranti guida alpina iscritte negli appositi albi professionali.

 

5. La Giunta regionale, al fine di garantire la manutenzione, l’adozione di tecnologie innovative, il risparmio energetico e la sicurezza dei rifugi alpini di proprietà di enti pubblici o senza scopo di lucro, disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi, nella misura massima del 90 per cento della spesa ammissibile.

 

6. La Regione del Veneto individua nel CAI il principale soggetto di riferimento per la realizzazione di programmi e progetti finalizzati a promuovere la conoscenza, la conservazione e la frequentazione in sicurezza del territorio montano. A tal fine la Giunta regionale disciplina i criteri e le modalità per la concessione al CAI Veneto di contributi annui, nella misura massima dell’80 per cento delle spese ammissibili, finalizzati in particolare a:

 

a) incrementare la conoscenza presso la popolazione del Bene Dolomiti Unesco e delle attività svolte dall’uomo in alta montagna;

b) realizzare presso le Sezioni CAI corsi di formazione e di introduzione all’alpinismo, scialpinismo, escursionismo, speleologia, canyoning;

c) realizzare corsi di aggiornamento tecnico didattico per istruttori di alpinismo, anche attivando iniziative di studio delle tecniche e dei materiali collegati all’alpinismo e scialpinismo e dei problemi fisiopatologici riguardanti l’interazione dell’uomo con l’ambiente montano;

d) promuovere lo studio e la conoscenza del patrimonio socio-culturale, ambientale, storico ed artistico della montagna e delle sue comunità, attraverso l’organizzazione di corsi di formazione, convegni, mostre, rassegne ed altre manifestazioni ed eventi culturali;

e) favorire la diffusione delle cultura alpina e della montagna veneta negli istituti scolastici di ogni ordine e grado;

f) organizzare corsi giovanili di formazione per una corretta e sicura frequentazione dell’ambiente montano;

g) sostenere l’attività di studio, formazione, divulgazione e aggiornamento svolta presso il Centro di Formazione per la Montagna “Bruno Crepaz” al Passo Pordoi di proprietà del Club Alpino Italiano.

7. La Giunta regionale, d’intesa con il CAI Veneto ed il Collegio Veneto delle Guide alpine, istituisce e stabilisce i criteri per la redazione e la tenuta dell’elenco regionale dei sentieri alpini, dei sentieri attrezzati, delle vie ferrate, dei bivacchi fissi alpini e dei bivacchi-casere.

 

8. Sono abrogati l’articolo 5, gli articoli da 110 a 117 e gli articoli da 121 a 123 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”.

 

9. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 300.000,00 complessivi per l’esercizio 2015, si fa fronte:

 

a) per euro 50.000,00 con le risorse allocate nell’upb U0074 “Informazione, promozione e qualità per il turismo” del bilancio di previsione 2015 mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 19 comma 2, lettera e) della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 (capitolo U/101891);

b) per euro 250.000,00 con le risorse allocate nell’upb U0076 “Interventi di qualificazione, ammodernamento e potenziamento delle imprese turistiche e degli altri soggetti operanti nel comparto del turismo” per euro 185.000,00 mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 5 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” (capitolo U/100185) e per euro 65.000,00 mediante riduzione delle risorse allocate all’upb U0074 “Informazione, promozione e qualità per il turismo” (capitolo U/101891) del bilancio di previsione 2015.

 

 

(37) Articolo inserito dall’art. 30, comma 1, L.R. 27 aprile 2015, n. 6, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall’art. 71, comma 1 della stessa legge).

(38) Vedi, anche, la Delib.G.R. 29 agosto 2016, n. 1341.

 

 

TITOLO V

Disposizioni sanzionatorie e finali

 

Art. 49 Violazioni e sanzioni amministrative.

In vigore dal 3 luglio 2013

1. Il titolare di struttura ricettiva che in sede di controllo risulti avere, nei locali di pernottamento non occupati da turisti, un numero di posti letto superiore a quello massimo consentito, fatta salva la deroga di cui all’articolo 25 commi 7 e 8, è soggetto ad una sanzione amministrativa di euro 100,00 per ogni posto letto in più negli anzidetti locali.

 

2. Il titolare di struttura ricettiva che in sede di controllo risulti ospitare un numero di clienti superiore alla capacità ricettiva massima consentita, fatta salva la deroga di cui all’articolo 25 commi 7 e 8, è soggetto ad una sanzione amministrativa di euro 30,00 moltiplicata per il numero di clienti non autorizzati e per il numero di giornate di permanenza.

 

3. Sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 2.000,00:

 

a) il titolare di struttura ricettiva che ometta di comunicare preventivamente al comune eventuali variazioni del contenuto della segnalazione certificata di inizio attività ai sensi del comma 6, dell’articolo 35;

b) il titolare di struttura ricettiva che applichi al turista prezzi superiori a quelli massimi pubblicizzati; la sanzione si applica per ciascun turista nei cui confronti non è stato rispettato l’obbligo di cui all’articolo 34;

c) il titolare di struttura ricettiva che rifiuti, in violazione degli accordi assunti, di accogliere nella struttura ricettiva clienti che abbiano prenotato l’alloggio;

d) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che, con scritti, stampati, internet ovvero pubblicamente con ogni altro mezzo, attribuisca alla propria struttura o sede congressuale dotazioni, impianti o attrezzature diversi da quelli esistenti o una denominazione o una classificazione diverse da quelle assentite ovvero attui pubblicità o commercializzazione ingannevole, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 “Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229” e successive modificazioni, atta ad ingenerare erronea percezione sulla tipologia ricettiva offerta al turista;

e) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che non esponga o esponga in modo non visibile al pubblico il segno distintivo della classe assegnata ai sensi del comma 5 dell’articolo 31;

f) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che ometta di comunicare alla provincia la perdita dei requisiti previsti dalla presente legge per la classificazione della struttura ricettiva o sede congressuale;

g) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che rifiuti ingiustificatamente l’accesso alla propria struttura o sede congressuale agli incaricati del comune e della provincia per l’esercizio delle funzioni di vigilanza, ai sensi del comma 5 dell’articolo 35;

h) il titolare di struttura ricettiva o di agenzia viaggio e turismo che non esponga o esponga in modo non visibile al pubblico la copia della segnalazione certificata di inizio attività della struttura ricettiva o agenzia di viaggio e turismo o la copia della comunicazione di apertura di sede secondaria di agenzia di viaggio e turismo, ai sensi del comma 11 dell’articolo 34 e del comma 5 dell’articolo 38;

i) il titolare di struttura ricettiva o di agenzia viaggio e turismo che non rispetti i periodi di apertura comunicati o ometta la comunicazione di chiusura temporanea o definitiva di cui agli articoli 33 e 39;

l) il titolare di agenzia di viaggio e turismo che con scritti, stampati, internet ovvero pubblicamente con ogni altro mezzo, attribuisca alla propria agenzia una denominazione diversa da quella assentita;

m) il titolare di agenzia viaggio e turismo che ometta di comunicare preventivamente alla provincia eventuali variazioni del contenuto della segnalazione certificata d’inizio attività di cui al comma 2 dell’articolo 38;

n) l’organizzatore di viaggio, l’intermediario ed il venditore di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, che omettano di comunicare e diffondere le informazioni obbligatorie sui viaggi ai sensi degli articoli 37 e 38 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;

n-bis) il titolare di struttura ricettiva, nonché il titolare di agenzia immobiliare o immobiliare turistica per le unità abitative ammobiliate ad uso turistico oggetto del suo mandato o di sublocazione, che ometta di comunicare alla Regione i dati relativi al periodo di apertura, nonché al numero di camere totali, posti letto, arrivi, presenze turistiche e camere occupate (39).

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 50, è soggetto a sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 6.000,00:

 

a) chiunque gestisca una struttura ricettiva in mancanza di segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell’articolo 33;

b) chiunque gestisca una struttura ricettiva o sede congressuale in mancanza di classificazione, ai sensi dell’articolo 32;

c) chiunque gestisca un’agenzia di viaggio e turismo in mancanza di segnalazione certificata di inizio attività od una sua sede secondaria in mancanza di comunicazione di apertura di sede secondaria, ai sensi dell’articolo 38;

d) gli organizzatori di viaggi diversi da agenzie di viaggio e turismo che violino le condizioni di organizzazione dei viaggi di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 40.

5. E’ soggetto a sanzione amministrativa da euro 7.000,00 a euro 14.000,00:

 

a) chiunque fornisca false informazioni al comune nella segnalazione certificata di inizio attività ricettiva ai sensi dell’articolo 33;

b) chiunque fornisca false informazioni alla provincia nella domanda di rilascio, modifica o rinnovo di classificazione di struttura ricettiva o sede congressuale ai sensi dell’articolo 32;

c) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che rifiuti in modo illegittimamente discriminatorio di accogliere nella propria struttura o sede i clienti;

d) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che gestisca una struttura ricettiva o sede congressuale in mancanza dei requisiti necessari per la classificazione, ai sensi dell’articolo 31;

e) il titolare di agenzia di viaggio e turismo che fornisca false informazioni nella segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’articolo 38;

f) il titolare di agenzia di viaggio e turismo e gli organizzatori di viaggi diversi da agenzie di viaggio e turismo che violino gli obblighi in materia di requisiti per l’apertura di agenzia di viaggio e turismo ai sensi dell’articolo 37, nonché gli obblighi in materia di assicurazione previsti dagli articoli 38 e 40.

6. L’accertamento delle violazioni degli obblighi, l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, il diritto ad introitare le relative somme e la competenza all’adozione dei provvedimenti di sospensione e cessazione dell’attività sanzionata nei casi di cui al presente articolo sono attribuiti alla provincia competente per territorio, ad eccezione dei casi di cui al comma 3 lettera a), al comma 4 lettera a) e al comma 5 lettera a), attribuiti al comune competente per territorio.

 

7. L’ente locale che accerta le violazioni e commina le sanzioni può graduare le sanzioni inflitte tenendo conto delle seguenti circostanze:

 

a) l’entità del danno subito dal turista;

b) il numero di turisti danneggiati;

c) il beneficio ottenuto dal trasgressore a seguito della violazione;

d) il maggior livello di classificazione della struttura ricettiva;

e) la reiterazione della violazione entro un anno dalla data in cui si è verificata la prima violazione.

8. In caso di violazione di cui al comma 4 ed al comma 5 lettere a), b), d), e), f), oltre alla sanzione pecuniaria ivi prevista, si aggiunge la cessazione dell’attività sanzionata.

 

9. In caso di reiterazione della violazione di cui ai commi 1, 2, 3, nonché al comma 5 lettera c), alla sanzione pecuniaria ivi prevista si aggiunge la sospensione fino a un massimo di due anni dell’attività sanzionata.

 

10. Il mancato pagamento della sanzione pecuniaria di cui ai commi 1, 2, 3, nonché al comma 5 lettera c), nel termine di sessanta giorni, comporta la sospensione dell’attività sanzionata per un periodo sino a tre mesi e, decorso inutilmente tale termine, la cessazione dell’attività.

 

11. In caso di mancata ottemperanza al provvedimento di cessazione o sospensione dell’attività sanzionata, l’ente locale applica l’articolo 17-ter, comma 5, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” e successive modificazioni.

 

11-bis. Le sanzioni previste dal presente articolo si applicano anche a tutte le strutture ricettive che si promuovono mediante le piattaforme digitali (40).

 

 

 

(39) Lettera aggiunta dall’art. 14, comma 1, L.R. 24 febbraio 2015, n. 2.

(40) Comma aggiunto dall’art. 22, comma 1, L.R. 27 giugno 2016, n. 18, a decorrere dal 1° luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 74 della medesima legge).

 

 

 

Art. 50 Disposizioni finali e transitorie.

In vigore dal 3 luglio 2013

1. Fatte salve diverse esplicite previsioni, la commissione consiliare competente esprime il proprio parere, ove previsto dalla presente legge, entro quarantacinque giorni dal ricevimento da parte del Consiglio regionale della proposta di provvedimento della Giunta regionale, trascorsi i quali si prescinde dal parere.

 

2. In fase di prima applicazione della presente legge, nelle more di approvazione del programma regionale per il turismo di cui all’articolo 6, la Giunta regionale è autorizzata ad approvare il piano turistico annuale di cui all’articolo 7.

 

3. I livelli di aiuto previsti dalla presente legge per le varie tipologie di intervento si adeguano alla disciplina comunitaria sopravvenuta direttamente applicabile.

 

4. Restano confermate e conservano validità:

 

a) le autorizzazioni all’esercizio di strutture ricettive alberghiere e di strutture ricettive all’aperto, già rilasciate o rinnovate prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 31;

b) le dichiarazioni o segnalazioni certificate di inizio attività relative a strutture ricettive extralberghiere presentate prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 31;

c) le autorizzazioni all’apertura di agenzie di viaggi, già rilasciate o rinnovate prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 38;

d) l’elenco provinciale delle agenzie di viaggio e turismo e l’albo provinciale dei direttori tecnici, già disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 74 e 78 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni;

e) i provvedimenti di classificazione a residenza d’epoca, già rilasciati prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 31;

f) limitatamente all’esclusivo ambito della disciplina turistica, la destinazione d’uso edilizia, la capacità ricettiva ed i requisiti dimensionali e strutturali delle strutture ricettive già autorizzati prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 31;

g) limitatamente all’esclusivo ambito della disciplina turistica, la destinazione d’uso edilizia, i requisiti dimensionali e strutturali delle strutture ricettive con progetti di nuova costruzione o ristrutturazione edilizia presentati in comune prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 31;

h) l’albo provinciale delle associazioni Pro Loco, già disciplinato dall’articolo 10 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 (41).

5. Nel caso di progetti di nuova costruzione o ristrutturazione edilizia di strutture ricettive, presentati in comune a partire dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 31, i requisiti dimensionali e strutturali previsti dal provvedimento si applicano limitatamente ai nuovi volumi delle strutture ricettive.

 

6. Le sedi congressuali già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge devono ottenere la nuova classificazione, su domanda, ai sensi della presente legge, entro il termine di ventiquattro mesi, prorogabile di sei mesi con motivata richiesta, dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 31; decorso inutilmente tale termine, il comune competente, su segnalazione della provincia, procede alla chiusura delle sedi congressuali non classificate ai sensi della presente legge (42).

 

6-bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 8 per i rifugi escursionistici, tutte le strutture ricettive previste dall’articolo 23 già regolarmente esercitate in vigenza della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 presentano domanda di classificazione ai sensi della presente legge alla Città metropolitana di Venezia o alla provincia territorialmente competente entro il termine perentorio del 31 marzo 2017; decorso inutilmente tale termine, il comune territorialmente competente procede, su segnalazione della Città metropolitana di Venezia o della provincia territorialmente competente, alla chiusura delle suindicate strutture ricettive che non abbiano presentato né la domanda di classificazione, né la richiesta di proroga dei termini di presentazione della domanda di classificazione di cui al comma 7 (43).

 

7. Le strutture ricettive previste dall’articolo 23 possono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2017, presentare motivata richiesta di proroga del termine di presentazione della domanda di classificazione ai sensi della presente legge nei seguenti casi: a) per causa di forza maggiore: fino a sei mesi; b) per i procedimenti, iniziati prima del 31 marzo 2017 e non ancora conclusi a tale data, volti al rilascio di autorizzazioni in materia edilizia, ambientale o di prevenzione incendi: fino a ventiquattro mesi; la richiesta deve indicare i procedimenti che motivano la proroga (44).

 

8. I rifugi escursionistici, già classificati in vigenza della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni, devono ottenere la denominazione e la corrispondente classificazione, su domanda, di rifugio alpino, ai sensi della presente legge, entro il termine di dodici mesi, prorogabile di sei mesi con motivata richiesta, dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 31; decorso inutilmente tale termine, il comune competente, su segnalazione della provincia, procede alla chiusura del rifugio escursionistico.

 

9. Ai procedimenti amministrativi e di spesa in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni.

 

 

 

(41) Per l’abrogazione della presente lettera, vedi l’art. 11, comma 2, L.R. 22 ottobre 2014, n. 34. Per le disposizioni finali e transitorie, vedi quanto previsto dall’art. 12, comma 1, della medesima legge.

(42) Comma prima sostituito dall’art. 31, comma 1, L.R. 27 aprile 2015, n. 6, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto disposto dall’art. 71, comma 1 della stessa legge), e poi così modificato dall’art. 23, commi 1 e 2, L.R. 27 giugno 2016, n. 18, a decorrere dal 1° luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 74 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «6. Le strutture ricettive già classificate alla data di entrata in vigore della presente legge e le sedi congressuali già esistenti alla stessa data, devono ottenere la nuova classificazione, su domanda, ai sensi della presente legge, entro il termine di dodici mesi, prorogabile di sei mesi con motivata richiesta, dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 31; decorso inutilmente tale termine, il comune competente, su segnalazione della provincia, procede alla chiusura delle strutture ricettive o sedi congressuali non classificate ai sensi della presente legge.».

(43) Comma aggiunto dall’art. 23, comma 3, L.R. 27 giugno 2016, n. 18, a decorrere dal 1° luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 74 della medesima legge).

(44) Comma così sostituito dall’art. 23, comma 4, L.R. 27 giugno 2016, n. 18, a decorrere dal 1° luglio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 74 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «7. I bed & breakfast, le foresterie per turisti e le unità abitative ammobiliate ad uso turistico non classificate, già regolarmente esercitate prima dell’entrata in vigore della presente legge regionale, devono ottenere la classificazione, su domanda, ai sensi della presente legge, entro il termine di dodici mesi, prorogabile di sei mesi con motivata richiesta, dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 31; decorso inutilmente tale termine, il comune competente, su segnalazione della provincia, procede alla chiusura della struttura non classificata.».

 

 

 

Art. 51 Abrogazioni.

In vigore dal 3 luglio 2013

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogato l’articolo 28 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2012”.

 

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni, è abrogata, limitatamente all’articolo 1, all’articolo 2, all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), e), f), g), i), all’articolo 6, agli articoli da 9 a 19, all’articolo 91, all’articolo 92, agli articoli da 95 a 108, all’articolo 129 e all’allegato U.

 

3. Sono altresì abrogati:

 

a) dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 31 della presente legge, l’articolo 4, comma 1, lettera e) limitatamente al numero 41, gli articoli da 22 a 29, da 31 a 43 e gli allegati B, C, C bis, C ter, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni;

b) dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 36 della presente legge, l’articolo 44 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33;

c) dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 38 della presente legge, gli articoli da 62 a 76 e da 79 a 81 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni;

d) dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 42 della presente legge, gli articoli 7 e 8 e l’allegato A della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni;

e) decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’articolo 3, comma 1, lettere c), d), n), nonché gli articoli 20 e 21 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 (45).

 

 

(45) Il termine di cui alla presente lettera è stato differito di mesi nove, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 5, comma 1, L.R. 30 dicembre 2014, n. 45, al 31 gennaio 2015, limitatamente alla funzione provinciale di cui all’art. 3, comma 1, lettera n), L.R. 4 novembre 2002, n. 33, ai sensi di quanto disposto dall’art. 6, comma 2, L.R. 9 ottobre 2015, n. 17 e al 31 dicembre 2016, per la Città metropolitana di Venezia e la provincia di Verona, ai sensi di quanto disposto dall’art. 24, comma 1, L.R. 27 giugno 2016, n. 18.

 

 

 

Art. 52 Norma finanziaria.

In vigore dal 3 luglio 2013

1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall’attuazione della presente legge, ed in particolare:

 

a) dalle attività di promozione in Italia e all’estero dell’immagine del turismo veneto;

b) dal finanziamento dei consorzi di imprese turistiche;

c) dall’attività dell’Osservatorio turistico;

quantificati in euro 3.201.346,55 per l’esercizio 2013, si fa fronte mediante l’utilizzo delle risorse allocate nell’upb U0074 “Informazione, promozione e qualità per il turismo” del bilancio di previsione 2013.

2. Alle spese d’investimento derivanti dall’attuazione della presente legge, relative alle agevolazioni per progetti di interesse pubblico quantificate in euro 250.000,00 per l’esercizio 2013, si fa fronte mediante l’utilizzo delle risorse allocate nell’upb U0076 “Interventi di qualificazione, ammodernamento e potenziamento delle imprese turistiche e degli altri soggetti operanti nel comparto del turismo” del bilancio di previsione 2013.

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

 

 

fb-share-icon